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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 1190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1190 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1190/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NOLA CATIA, Relatore
NAPOLITANO SEBASTIANO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3167/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17116/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
13 e pubblicata il 28/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20233T007746000001 001 IMPOSTA DI REGI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 238/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 29.04.2025 , l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli impugnava la sentenza n. 17116/13/2024 emessa dalla Corte di Giustizia di I Grado di Napoli Sez, 13 ,depositata il
28.11.2024 con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla sig.ra Resistente_1 avverso l'avviso di liquidazione n.2023/3T/007746/000/001 ,omesso versamento imposta di registro per clausola di garanzia e relative sanzioni, relativo al contratto di locazione registrato nell'anno 2023 (serie 3T numero 007746, contratto TET23T007746000YG).
Opponeva l'appellante ,l'errata valutazione compiuta dal giudice di prime cure in relazione alla natura attribuita alla clausola di garanzia a carico del terzo , contenuta nel contratto di locazione. Essa,infatti, era stata qualificata come fideiussione ed in quanto accessoria , rientrante nel regime fiscale di esenzione dall'imposta di registro cristallizzato dall'art. 1 bis del DL 16/2012 in coordinato disposto con l'art. 3 c 2 d. lgs. 14 marzo 2011 in materia di cedolare secca, invece di quella corretta di autonoma pattuizione .
Si costituiva l'appellata la quale resisteva puntualmente alle censure avverse, concludendo per la conferma della sentenza impugnata .
Alla pubblica udienza del 14.01.2026 ,sulle conclusioni delle parti, la Corte rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Il contratto autonomo di garanzia è un accordo con cui un soggetto (detto garante) si impegna a pagare una determinata somma di denaro al beneficiario nel caso in cui il debitore principale non adempia, indipendentemente dalle vicende del rapporto sottostante.
A differenza della fideiussione, la garanzia autonoma non è “accessoria”: il garante è tenuto a eseguire il pagamento anche se il contratto principale è nullo, inefficace o contestato.
In sostanza, egli assume su di sé il rischio economico dell'inadempimento, tenendo indenne il creditore dalle conseguenze dell'eventuale mancato adempimento del debitore.
Nella fideiussione, prevista e disciplinata dagli articoli 1936 e seguenti del codice civile, il garante risponde insieme al debitore per la stessa obbligazione: la sua prestazione è strettamente legata (si dice
“accessoria”) a quella principale.
Il fideiussore, infatti, può opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore,.
Nel contratto autonomo di garanzia, invece, questa connessione viene meno: il garante deve pagare comunque, anche se il debitore principale contesta il credito o se il rapporto originario presenta vizi.
La causa del contratto non è quella di garantire l'adempimento, ma di indennizzare il creditore, assicurandogli la disponibilità immediata della somma pattuita. Ciò comporta che il garante non può sospendere il pagamento né sollevare eccezioni: il suo obbligo è autonomo e indipendente.
Proprio questa differenza tra “accessorietà” e “autonomia” spiega perché, nella prassi, la qualificazione del contratto dipenda dalle clausole utilizzate.
Espressioni come “a prima richiesta”, “senza eccezioni” o “ogni eccezione rimossa” possono far presumere la volontà di creare un contratto autonomo di garanzia, ma devono essere valutate nel contesto complessivo del testo contrattuale.
Nella specie dall'esame della clausola controversa(art 15) in primo luogo, si riscontra una perfetta sovrapponibilità tra l'obbligazione principale del conduttore e quella assunta dal garante, essendo quest'ultima parametrata esattamente al pagamento del canone, della quota condominiale, degli oneri accessori e delle utenze, nonché dell'eventuale risarcimento danni all'immobile.
Tale identità qualitativa della prestazione dovuta rileva la natura fideiussoria della garanzia, lasciando emergere la funzione satisfattoria e non meramente indennitaria della garanzia stessa , essendo volta a garantire l'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto e non già a tenere indenne il creditore mediante il pagamento di una somma predeterminata a titolo di ristoro del pregiudizio subito.
Neppure è dato rilevare la presenza di clausole volte ad escludere la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni relative al rapporto principale o la limitazione del diritto del debitore di chiedere al garante di avvalersi di tali eccezioni.
Né l'inserimento nel testo negoziale della dicitura “ si impegna a garantire senza condizioni l'obbligazione del locatario “ è di per sé sufficiente ad escludere l'accessorietà della garanzia ,né basta a qualificare la garanzia come autonoma, se dal resto del contratto non emerge in modo espresso la volontà di escludere ogni legame con l'obbligazione principale..
L'appello, perciò ,va rigettato.
Le spese,come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
respinge l'appello. condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado, liquidate complessivamente in Euro 310,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NOLA CATIA, Relatore
NAPOLITANO SEBASTIANO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3167/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17116/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
13 e pubblicata il 28/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20233T007746000001 001 IMPOSTA DI REGI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 238/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 29.04.2025 , l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli impugnava la sentenza n. 17116/13/2024 emessa dalla Corte di Giustizia di I Grado di Napoli Sez, 13 ,depositata il
28.11.2024 con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla sig.ra Resistente_1 avverso l'avviso di liquidazione n.2023/3T/007746/000/001 ,omesso versamento imposta di registro per clausola di garanzia e relative sanzioni, relativo al contratto di locazione registrato nell'anno 2023 (serie 3T numero 007746, contratto TET23T007746000YG).
Opponeva l'appellante ,l'errata valutazione compiuta dal giudice di prime cure in relazione alla natura attribuita alla clausola di garanzia a carico del terzo , contenuta nel contratto di locazione. Essa,infatti, era stata qualificata come fideiussione ed in quanto accessoria , rientrante nel regime fiscale di esenzione dall'imposta di registro cristallizzato dall'art. 1 bis del DL 16/2012 in coordinato disposto con l'art. 3 c 2 d. lgs. 14 marzo 2011 in materia di cedolare secca, invece di quella corretta di autonoma pattuizione .
Si costituiva l'appellata la quale resisteva puntualmente alle censure avverse, concludendo per la conferma della sentenza impugnata .
Alla pubblica udienza del 14.01.2026 ,sulle conclusioni delle parti, la Corte rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Il contratto autonomo di garanzia è un accordo con cui un soggetto (detto garante) si impegna a pagare una determinata somma di denaro al beneficiario nel caso in cui il debitore principale non adempia, indipendentemente dalle vicende del rapporto sottostante.
A differenza della fideiussione, la garanzia autonoma non è “accessoria”: il garante è tenuto a eseguire il pagamento anche se il contratto principale è nullo, inefficace o contestato.
In sostanza, egli assume su di sé il rischio economico dell'inadempimento, tenendo indenne il creditore dalle conseguenze dell'eventuale mancato adempimento del debitore.
Nella fideiussione, prevista e disciplinata dagli articoli 1936 e seguenti del codice civile, il garante risponde insieme al debitore per la stessa obbligazione: la sua prestazione è strettamente legata (si dice
“accessoria”) a quella principale.
Il fideiussore, infatti, può opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore,.
Nel contratto autonomo di garanzia, invece, questa connessione viene meno: il garante deve pagare comunque, anche se il debitore principale contesta il credito o se il rapporto originario presenta vizi.
La causa del contratto non è quella di garantire l'adempimento, ma di indennizzare il creditore, assicurandogli la disponibilità immediata della somma pattuita. Ciò comporta che il garante non può sospendere il pagamento né sollevare eccezioni: il suo obbligo è autonomo e indipendente.
Proprio questa differenza tra “accessorietà” e “autonomia” spiega perché, nella prassi, la qualificazione del contratto dipenda dalle clausole utilizzate.
Espressioni come “a prima richiesta”, “senza eccezioni” o “ogni eccezione rimossa” possono far presumere la volontà di creare un contratto autonomo di garanzia, ma devono essere valutate nel contesto complessivo del testo contrattuale.
Nella specie dall'esame della clausola controversa(art 15) in primo luogo, si riscontra una perfetta sovrapponibilità tra l'obbligazione principale del conduttore e quella assunta dal garante, essendo quest'ultima parametrata esattamente al pagamento del canone, della quota condominiale, degli oneri accessori e delle utenze, nonché dell'eventuale risarcimento danni all'immobile.
Tale identità qualitativa della prestazione dovuta rileva la natura fideiussoria della garanzia, lasciando emergere la funzione satisfattoria e non meramente indennitaria della garanzia stessa , essendo volta a garantire l'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto e non già a tenere indenne il creditore mediante il pagamento di una somma predeterminata a titolo di ristoro del pregiudizio subito.
Neppure è dato rilevare la presenza di clausole volte ad escludere la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni relative al rapporto principale o la limitazione del diritto del debitore di chiedere al garante di avvalersi di tali eccezioni.
Né l'inserimento nel testo negoziale della dicitura “ si impegna a garantire senza condizioni l'obbligazione del locatario “ è di per sé sufficiente ad escludere l'accessorietà della garanzia ,né basta a qualificare la garanzia come autonoma, se dal resto del contratto non emerge in modo espresso la volontà di escludere ogni legame con l'obbligazione principale..
L'appello, perciò ,va rigettato.
Le spese,come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
respinge l'appello. condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado, liquidate complessivamente in Euro 310,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore.