Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 1190
CGT2
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Errata valutazione della natura della clausola di garanzia

    La Corte ha ritenuto che la clausola di garanzia non fosse autonoma ma fideiussoria, poiché vi era una perfetta sovrapponibilità tra l'obbligazione principale del conduttore e quella assunta dal garante. Inoltre, non sono state riscontrate clausole che escludessero la facoltà del garante di opporre eccezioni relative al rapporto principale, né l'inserimento della dicitura 'si impegna a garantire senza condizioni l'obbligazione del locatario' è stata ritenuta sufficiente a qualificare la garanzia come autonoma in assenza di una chiara volontà espressa nel contratto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 1190
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1190
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo