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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 01/07/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 01 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1122/2022 R.G. vertente fra
(C.F.: ), nato il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...] al Vico San Domenico n. 17, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Giuseppe Giuratrabocchetta;
RICORRENTE
, C.F. e P. IVA: , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Direttore Generale f.f. e legale rappresentante pro tempore, dott. CP_2
Cont elettivamente domiciliata in alla via Torraca, n. 2, presso la sede dell' insieme CP_1
all' Avv. Mariangela Anna NOCERA;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 16.4.2022 e ritualmente notificato, il ricorrente indicato in Cont epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di essere stato dipendente dal 21/07/1999
a tempo indeterminato, nonchè Dirigente responsabile dell' ttività tecniche dell'ambito Pt_2
territoriale di Venosa, fino al suo pensionamento, avvenuto in data 01/01/2019, conveniva in giudizio la per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
1. in via CP_1 principale, accertare e dichiarare che il mancato conferimento al ricorrente dell' incarico di struttura complessa "U.O.C. Attività Tecniche eGestione del Patrimonio ASP", gli ha causato un danno da perdita di chance di complessivi Euro 73.340,97, e, per l'effetto, accertare e dichiarare che, stante la relativa responsabilità civile dell resistente, questa è CP_1
obbligata, in persona del rappresentante legale pro tempore, al pagamento, nei confronti del ricorrente, della predetta somma di denaro, oltre rivalutazione ed interessi come per legge dal dovuto al soddisfo;
in subordine, accertare e dichiarare che l' resistente è CP_1
obbligata, nei confronti del ricorrente e per i medesimi titoli, al pagamento della diversa somma che l'On. Le Giudice ritenga di giustizia e/o di equità;
2. in via subordinata, in caso di mancato accoglimento della domanda di cui al punto precedente, accertare e dichiarare che il mancato conferimento al ricorrente dell'incarico di struttura semplice "UOS Responsabile
Attività Tecniche area Nord B1" gli ha causato un danno da perdita di chance di complessivi
Euro 13.563,14, e, per l'effetto, accertare e dichiarare che, stante la relativa responsabilità civile dell resistente, questa è obbligata, in persona del rappresentante legale pro CP_1
tempore, al pagamento, nei confronti del ricorrente e per i medesimi titoli, al pagamento della predetta somma di denaro, oltre rivalutazione ed interessi come per legge dal dovuto al soddisfo;
in subordine, accertare e dichiarare che l' resistente è obbligata, nei CP_1
confronti del ricorrente e per i medesimi titoli, al pagamento della diversa somma che l'Qn.
Le Giudice ritenga di giustizia e/o di equità;
3. in via principale, accertare e dichiarare la totale responsabilità civile dell CP_1
resistente, in persona del rappresentante legale pro tempore, per l'insorgenza, in capo al ricorrente, della patologia di "disturbo post-traumatico da stress cronico con umore misto e compromissione del funzionamento globale
(insonnia, nevrastenia, malessere generale, nervosismo, facile irritabilità, difficoltà di concentrazione con episodi di sensazione di memoria "labile", frequenti episodi di attacco di panico, tendenza alla somatizzazione, umore deflesso, tristezza e pianto ingiustificato con focalizzazione del pensiero su tematiche lavorative e sui disturbi di salute ad esse collegati e
2 tendenza all'isolamento sociale); emicrania cronica afrequenza plurisettimanale e farmaco- resistente;
sindrome vertiginosa di tipo soggettivo";
4. in via principale, accertare e dichiarare la totale responsabilità civile dell CP_1
resistente, in persona del rappresentante legale pro tempore, per l'insorgenza, in capo al ricorrente, di: I. T. T. (Infermità temporanea totale) di giorni 450 (quattrocentocinquanta) ; -
I. T. T. (Infemiità terrporanea parziale) al 75% di giorni 654 (seicentocinquantaquattro); -
I.T.T. (Infermità tenporanea parziale) al 50% di giorni 534(cinquecentotrentaquattro); - postumi permanenti (danno biologico psichico e fisico) in misura del 30% (trenta percento) ";
5. in via principale, accertare e dichiarare che l' resistente, in persona del CP_1
rappresentante legale pro tempore, è obbligata al pagamento, nei confronti del ricorrente, della complessiva somma di Euro 334.845,50, oltre rivalutazione ed interessi come per legge dal dovuto al soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dal ricorrente;
in subordine, accertare e dichiarare che l resistente è obbligata, CP_1
nei confronti del ricorrente e per i medesimi titoli, al pagamento della diversa somma che l'On. le Giudice ritenga di giustizia e/o di equità;
6. per l'effetto ed in via principale, condannare l' resistente, in persona del rappresentante legale pro tempore, al CP_1
pagamento, nei confronti del ricorrente, della complessiva somma di Euro 408.186,47 (Euro
73.340,97) a titolo di danni da perdita di chance per il mancato conferimento dell'incarico di struttura complessa "U. O. C. Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio ASP" + Euro
334.845,50 a titolo di danni non patrimoniali), oltre rivalutazione ed interessi come per legge dal dovuto al soddisfo;
in subordine, condannare l' resistente, in persona del CP_1
rappresentante legale pro tempore, al pagamento, nei confronti del ricorrente, della complessiva somma di Euro 348.408,64 (Euro 13.563,14 a titolo di danni da perdita di chance per il mancato conferimento dell' incarico di struttura semplice "UOS Responsabile
Attività Tecniche area Nord B1" + Euro 334.845,50 a titolo di danni non patrimoniali), oltre rivalutazione ed interessi come per legge dal dovuto al soddisfo;
in ulteriore subordine, condannare la predetta resistente a pagare al ricorrente la diversa somma che CP_1
l'On.le Giudice ritenga di giustizia e/o di equità, oltre rivalutazione ed interessi come per legge dal dovuto al soddisfo;
7. in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa.
3 Si costituiva l in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo nel merito il CP_1
rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale, prova testimoniale e CTU e all'odierna udienza, questo giudice, subentrato nello studio del presente fascicolo, lette le note scritte, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso non merita accoglimento.
Il ricorrente con il ricorso in esame si duole, del mancato conferimento degli incarichi di
" e di Parte_3
Controparte_3
Cont con conseguente obbligo dell di del risarcimento del danno patrimoniale, si CP_1
duole altresì delle condotte datoriali vessatorie, con conseguente obbligo del risarcimento del danno non patrimoniale.
La domanda tesa ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale per mancato conferimento degli incarichi in questione, va rigettata, ciò in quanto non è stato provato, anche alla luce della prova testimoniale resa, la concreta sussistenza della probabilità di ottenere l'incarico
(Cassazione civile sez. lav., 25/09/2019, n.23936).
Orbene, dall'analisi sulla disciplina di conferimento di detti incarichi, oggettivamente emerge che non sussiste un diritto del ricorrente all'incarico dirigenziale in questione, o meglio, il conseguimento dell'incarico come tale è inammissibile, allorchè non sussiste alcun diritto soggettivo, assoluto del ricorrente a vedersi attribuire e svolgere il predetto incarico, trattandosi di scelta ascrivibile al potere organizzativo dell'ente; la natura temporanea e fiduciaria dell'incarico, infatti, non fonda alcun suo diritto al conferimento, né ad esservi nuovamente preposto;
gli atti di conferimento di incarichi di natura dirigenziale nella pubblica amministrazione costituiscono atti di natura negoziale, da ricondurre nell'alveo degli atti assunti dallap.a. con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro ai sensi dell'art. 5
d.lgs. 165/2001. Cosicchè, le situazioni soggettive del soggetto interessato al conferimento di tali incarichi non possono qualificarsi come diritti soggettivi, bensì come interessi legittimi di diritto privato, come tali pur sempre rientranti nella categoria dei diritti di cui all'art. 2907
c.c..Stante il carattere negoziale della procedura de quo, infatti, la scelta del soggetto più idoneo è affidata alla responsabilità manageriale del Direttore Generale, riconducibile
4 alla capacità di diritto privato della P.A. per la quale il Direttore Generale sceglie colui che ritiene più adatto sulla base di una scelta di carattere fiduciario, ed all'esito di una ulteriore sua personale valutazione, può ritenere, di convergere sulla proposta del Direttore
Amministrativo.
In merito alla seconda domanda tesa ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale, per le condotte vessatorie tenute da parte datoriale, analogamente può dirsi non assolto l'onere probatorio richiesto dalla legge, in capo al ricorrente. Difatti, anche all'esito della prova testimoniale espletata, non è stato provato né l'intento vessatorio (elemento soggettivo), né il nesso causale sussistente fra le condotte vessatorie ed il pregiudizio all'integrità psico-fisica, lamentato dal ricorrente.
In sostanza alcun dato fattuale, interessante sotto diversi profili la domanda, appare allegato ed esplicitato in modo espresso e specifico né, in alcun modo provato.
Il difetto di allegazione e di prova impone il rigetto della domanda.
4. Le connotazioni soggettive ed oggettive della presente controversia giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, Parte_1
così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa interamente le spese di lite.
Potenza lì 1° luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Giuseppina Valestra
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