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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 30/11/2025, n. 3512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3512 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9978/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. CE Pio Me, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9978/2022 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. CE Falco Parte_1 C.F._1
- attore
Contro
( rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Sabato CP_1 CodiceFiscale_2
- convenuto
OGGETTO: prelazione contratti agrari.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierna attrice ha citato in giudizio parti convenute per sentire accolte le seguenti conclusioni:
“in via preliminare, accertare e dichiarare l'esistenza del diritto di prelazione sulla particella n. 215 foglio 98 NCT Comune di Nardò spettante al Sig. quale imprenditore agricolo e Parte_1 proprietario del fondo confinante (particella 5 foglio 98) per i motivi tutti di cui in narrativa;
2. ritenuto e accertato l'intervenuto esercizio del diritto di riscatto e/o retratto agrario da parte dell'attore, voglia dichiarare inefficace nei confronti del Sig. l'atto di compravendita Parte_1
a rogito notaio del 20/12/2021 (rep. n. 33575), registrato a Lecce trascritto in data Persona_1
24.12.21, Nota presentata con Modello Unico n. 36661.1/2021 Reparto PI di Lecce in atti dal
24/12/2021, relativamente al terreno agricolo sito nel Comune di Nardò al foglio 98 particella n. 215 per una complessiva superficie di circa 3,5 ettari 3. dichiarare che con la corresponsione a favore del convenuto della somma di € 35.000,00, o del prezzo che verrà accertato in corso di giudizio a mezzo C.T.U,.il suddetto terreno sia trasferito a favore del Sig. Parte_1
4. condannare il Sig. alla consegna del fondo sopra descritto all'atto del CP_1 pagamento del prezzo che verrà accertato nel corso del giudizio.
5. In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio.
Con ogni riserva.”
Si è costituito in giudizio il convenuto che ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_1
A che il Tribunale adito voglia così provvedere:
§) In via preliminare e di rito accertare e dichiarare la validità dell'atto di compravendita per Notaio ntervenuto tra il sig. ed il in data 21.12.2021 trascritto Per_1 CP_1 Parte_2 in Lecce il 24.12.2021 al n. 46283 rg e al n. 36660 r.p.;
§§) in via preliminare e di merito, respingere la domanda così come ex adverso proposta perché improponibile, inammissibile ed infondata per tutte le causali meglio esposte in narrativa;
§§§) in via riconvenzionale nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avversaria disporre la restituzione in favore del della somma di € 63.140,00 o di quella CP_1 maggiore o minore che sarà accertata in corso di giudizio con apposita CTU che fin da ora si invoca nonché una volta accertati e confermati gli importi, condannare il sig. al pagamento Parte_1 delle somme di cui all'art. 1150 c.c. a titolo di indennità a titolo di rimborso sia delle spese fatte per riparazioni straordinarie che per i miglioramenti recati alla cosa e tutt'ora esistenti che si quantificano nella complessiva somma di € 50.000,00 o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo per i motivi tutti meglio dedotti nel corpo del presente atto.”
Nel corso del giudizio le parti hanno depositato i loro scritti.
Infine, le parti hanno formulato le loro conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
2. Nel merito: svolgimento dei fatti
Sulla scorta degli atti di causa i fatti oggetto dell'odierno giudizio possono essere riassunti nei seguenti termini.
Il Sig. riveste l'attività di imprenditore agricolo da lungo tempo ed è proprietario di Parte_1 una serie di terreni siti nel Comune di Nardò, tra cui quello identificato al foglio 98 particella 5 del
NCT del Comune di Nardò.
L'odierno attore riceveva in data 09.10.2021 una comunicazione a mezzo pec da
[...]
- proprietario di terreni, alcuni dei quali confinanti con quelli dell'attore - con la quale Parte_2 veniva informato che quest'ultimo aveva compromesso in vendita al alcuni terreni identificati CP_1 al catasto del Comune di Nardò al foglio n. 98 – 83 – 72, particelle n. 215, 59, 19, 193 per un totale di 9 ettari circa, ad un prezzo complessivo di € 90.000,00.
Sul punto, l'attore lamenta che, in violazione di quanto disposto dall'art. 8 della Legge 590/65, il non allegava il preliminare e non venivano forniti quindi tutti i termini e le condizioni Parte_2 della vendita dei terreni, rendendo priva di validità ed efficacia la comunicazione prescritta a carico del venditore.
Inoltre, sempre secondo l'attore, la denuntiatio veniva firmata solo dal ma non Parte_2 anche dai CE e , anch'essi comproprietari dei terreni, rendendo Parte_3 così anche solo per tale motivo del tutto invalida e/o comunque priva di efficacia tale comunicazione.
Tra i terreni specificati in precedenza e promessi in vendita dal , vi è Parte_4 CP_1
l'appezzamento identificato al foglio 98, particella 215, di circa 3,5 ettari confinante con i terreni di proprietà dell'odierno attore, ed in particolare con il terreno destinato ad uliveto identificato alla particella 5 foglio 98 (doc. 3).
La particella 215 identifica un terreno del completamente diverso, separato e distinto Parte_2 dagli altri terreni oggetto di vendita.
Il , dato il forte interesse all'acquisto della particella di cui sopra, provvedeva Parte_1 comunque a comunicare la propria tempestiva accettazione e dunque intenzione di esercitare il proprio diritto di prelazione sull'acquisto del terreno, offrendo il prezzo di € 35.000,00, somma frutto di un calcolo proporzionale, rapportato con il prezzo di vendita della totalità dei terreni ovvero €
90.000,00.
Successivamente però, l'odierno attore riceveva una seconda comunicazione dal con la Parte_2 quale quest'ultimo negava, illegittimamente, al la possibilità di esercitare il diritto di prelazione. Pt_1
In data 24.12.2021 è stato registrato l'atto di compravendita del 20.12.21 in favore del convenuto
, Repertorio n. 33575, registrato con Modello Unico n. 36661.1/2021 Reparto PI di Lecce in CP_1 atti dal 24.12.2021.
Appena appresa la notizia dell'avvenuta vendita, l'odierno attore, inviava una comunicazione a mezzo pec al , esercitando così il suo diritto di retratto agrario sulla particella 215 foglio 98, CP_1 comunicazione però rimasta priva di riscontro.
Parte attrice tentava, senza successo di procedere al retratto con comunicazione pec e racc. del
20.12.22.
***
Nel corso del giudizio è stata disposta C.T.U. sui terreni oggetto di causa che ha concluso per l'unitarietà del compendio oggetto di cessione. Si richiama, sul punto, quanto affermato dal C.T.U.:
“In conclusione, per le succitate motivazioni, si ritiene che il fondo sito nel comune di Nardò al foglio
98 particella 251 sia parte integrante e fondamentale di un unico compendio costituito dai terreni oggetto di compravendita.”
***
Chiariti nei termini che precedono i fatti oggetto dell'odierna vicenda processuale ritiene il giudice di non poter accogliere le domande formulate da parte attrice.
Invero, ritiene il giudice che in tema di vendita in blocco di terreni agrari art. 7, comma 3° della legge n. 817 del 1971 prevede che “nel caso di vendita di più fondi ogni affittuario, mezzadro o colono può esercitare singolarmente o congiuntamente il diritto di prelazione rispettivamente del fondo coltivato
o dell'intero complesso di fondi”.
Sul punto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale “la prelazione ed il riscatto agrari da parte del coltivatore diretto, proprietario del fondo confinante con quello posto in vendita sono configurabili anche quando quest'ultimo costituisca parte di un blocco immobiliare più ampio oggetto della vendita, sempre che il suo distacco dal complesso fondiario non menomi un'unità poderale inscindibile od un'unica azienda agraria, ma l'appezzamento costituisca un'unità poderale autonoma e distinta dal resto dei terreni” (cfr. Cassazione Sentenza n. 4797 del 26 luglio 1986).
Invero, si è precisato che “l'istituto della prelazione agraria [..omissis..] assolve a finalità di razionale sfruttamento della proprietà agricola, [..omissis..] e perciò, essendo il diritto di prelazione esercitabile anche quando il fondo su cui si appunta è parte d'una più vasta estensione, purché in questo caso presenti un'autonomia colturale e produttiva, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono l'esercizio del diritto di prelazione va compiuto non avendo riguardo alla configurazione data dalle parti al contratto di vendita, ma tenendo conto della situazione oggettiva, così da verificare da un lato se il terreno trasferito si presenti frazionato in appezzamenti aventi caratteristiche diverse e diverse colture, e dal lato opposto se il terreno non debba esser ciò nonostante considerato un fondo oggettivamente unitario, per essere le attività svolte dal precedente imprenditore sui diversi appezzamenti coordinate tra loro, si da costituire aspetti complementari d'unica gestione” (Cassazione: Sentenza n. 2757 del 3 aprile 1990).
Nel caso di specie, l'ausiliario del Giudice ha specificato l'unitarietà del compendio immobiliare oggetto di vendita, senza che siano emersi elementi che consentano di dubitare sulla validità di tali conclusioni.
Al contrario, il rigore dell'accertamento effettuato dal consulente induce il giudice a condividere le conclusioni formulate dall'ausiliario tenuto conto dell'elevato grado di credibilità logica e scientifica dell'elaborato. A ciò si aggiunga che la completezza dell'accertamento rende superfluo qualsivoglia ulteriore chiarimento o integrazione dell'elaborato peritale.
Pertanto, alla luce dei predetti principi giurisprudenziali che questo giudicante intende fare propri, deve escludersi che nel caso di specie trovi applicazione il complesso di norme relativo alla prelazione agraria.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che la compravendita sottoscritta tra le convenute sia stata correttamente effettuata con conseguente rigetto della domanda di parte attrice.
***
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della natura dell'accertamento oggetto dell'odierno giudizio (comunque trattasi di valutazione in merito alla prevalenza di requisiti tra una pluralità di aventi diritto).
Pone le spese della C.T.U. a carico di parte attrice essendo stata disposta in ossequio a una sua domanda giudiziale.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: rigetta le domande promosse da Parte_1 compensa integralmente le spese pone definitivamente a carico di le spese relative alla C.T.U. Parte_1
Lecce, 30 novembre 2025
Il Giudice
Dott. CE Pio Me
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. CE Pio Me, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9978/2022 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. CE Falco Parte_1 C.F._1
- attore
Contro
( rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Sabato CP_1 CodiceFiscale_2
- convenuto
OGGETTO: prelazione contratti agrari.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierna attrice ha citato in giudizio parti convenute per sentire accolte le seguenti conclusioni:
“in via preliminare, accertare e dichiarare l'esistenza del diritto di prelazione sulla particella n. 215 foglio 98 NCT Comune di Nardò spettante al Sig. quale imprenditore agricolo e Parte_1 proprietario del fondo confinante (particella 5 foglio 98) per i motivi tutti di cui in narrativa;
2. ritenuto e accertato l'intervenuto esercizio del diritto di riscatto e/o retratto agrario da parte dell'attore, voglia dichiarare inefficace nei confronti del Sig. l'atto di compravendita Parte_1
a rogito notaio del 20/12/2021 (rep. n. 33575), registrato a Lecce trascritto in data Persona_1
24.12.21, Nota presentata con Modello Unico n. 36661.1/2021 Reparto PI di Lecce in atti dal
24/12/2021, relativamente al terreno agricolo sito nel Comune di Nardò al foglio 98 particella n. 215 per una complessiva superficie di circa 3,5 ettari 3. dichiarare che con la corresponsione a favore del convenuto della somma di € 35.000,00, o del prezzo che verrà accertato in corso di giudizio a mezzo C.T.U,.il suddetto terreno sia trasferito a favore del Sig. Parte_1
4. condannare il Sig. alla consegna del fondo sopra descritto all'atto del CP_1 pagamento del prezzo che verrà accertato nel corso del giudizio.
5. In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio.
Con ogni riserva.”
Si è costituito in giudizio il convenuto che ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_1
A che il Tribunale adito voglia così provvedere:
§) In via preliminare e di rito accertare e dichiarare la validità dell'atto di compravendita per Notaio ntervenuto tra il sig. ed il in data 21.12.2021 trascritto Per_1 CP_1 Parte_2 in Lecce il 24.12.2021 al n. 46283 rg e al n. 36660 r.p.;
§§) in via preliminare e di merito, respingere la domanda così come ex adverso proposta perché improponibile, inammissibile ed infondata per tutte le causali meglio esposte in narrativa;
§§§) in via riconvenzionale nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avversaria disporre la restituzione in favore del della somma di € 63.140,00 o di quella CP_1 maggiore o minore che sarà accertata in corso di giudizio con apposita CTU che fin da ora si invoca nonché una volta accertati e confermati gli importi, condannare il sig. al pagamento Parte_1 delle somme di cui all'art. 1150 c.c. a titolo di indennità a titolo di rimborso sia delle spese fatte per riparazioni straordinarie che per i miglioramenti recati alla cosa e tutt'ora esistenti che si quantificano nella complessiva somma di € 50.000,00 o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo per i motivi tutti meglio dedotti nel corpo del presente atto.”
Nel corso del giudizio le parti hanno depositato i loro scritti.
Infine, le parti hanno formulato le loro conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
2. Nel merito: svolgimento dei fatti
Sulla scorta degli atti di causa i fatti oggetto dell'odierno giudizio possono essere riassunti nei seguenti termini.
Il Sig. riveste l'attività di imprenditore agricolo da lungo tempo ed è proprietario di Parte_1 una serie di terreni siti nel Comune di Nardò, tra cui quello identificato al foglio 98 particella 5 del
NCT del Comune di Nardò.
L'odierno attore riceveva in data 09.10.2021 una comunicazione a mezzo pec da
[...]
- proprietario di terreni, alcuni dei quali confinanti con quelli dell'attore - con la quale Parte_2 veniva informato che quest'ultimo aveva compromesso in vendita al alcuni terreni identificati CP_1 al catasto del Comune di Nardò al foglio n. 98 – 83 – 72, particelle n. 215, 59, 19, 193 per un totale di 9 ettari circa, ad un prezzo complessivo di € 90.000,00.
Sul punto, l'attore lamenta che, in violazione di quanto disposto dall'art. 8 della Legge 590/65, il non allegava il preliminare e non venivano forniti quindi tutti i termini e le condizioni Parte_2 della vendita dei terreni, rendendo priva di validità ed efficacia la comunicazione prescritta a carico del venditore.
Inoltre, sempre secondo l'attore, la denuntiatio veniva firmata solo dal ma non Parte_2 anche dai CE e , anch'essi comproprietari dei terreni, rendendo Parte_3 così anche solo per tale motivo del tutto invalida e/o comunque priva di efficacia tale comunicazione.
Tra i terreni specificati in precedenza e promessi in vendita dal , vi è Parte_4 CP_1
l'appezzamento identificato al foglio 98, particella 215, di circa 3,5 ettari confinante con i terreni di proprietà dell'odierno attore, ed in particolare con il terreno destinato ad uliveto identificato alla particella 5 foglio 98 (doc. 3).
La particella 215 identifica un terreno del completamente diverso, separato e distinto Parte_2 dagli altri terreni oggetto di vendita.
Il , dato il forte interesse all'acquisto della particella di cui sopra, provvedeva Parte_1 comunque a comunicare la propria tempestiva accettazione e dunque intenzione di esercitare il proprio diritto di prelazione sull'acquisto del terreno, offrendo il prezzo di € 35.000,00, somma frutto di un calcolo proporzionale, rapportato con il prezzo di vendita della totalità dei terreni ovvero €
90.000,00.
Successivamente però, l'odierno attore riceveva una seconda comunicazione dal con la Parte_2 quale quest'ultimo negava, illegittimamente, al la possibilità di esercitare il diritto di prelazione. Pt_1
In data 24.12.2021 è stato registrato l'atto di compravendita del 20.12.21 in favore del convenuto
, Repertorio n. 33575, registrato con Modello Unico n. 36661.1/2021 Reparto PI di Lecce in CP_1 atti dal 24.12.2021.
Appena appresa la notizia dell'avvenuta vendita, l'odierno attore, inviava una comunicazione a mezzo pec al , esercitando così il suo diritto di retratto agrario sulla particella 215 foglio 98, CP_1 comunicazione però rimasta priva di riscontro.
Parte attrice tentava, senza successo di procedere al retratto con comunicazione pec e racc. del
20.12.22.
***
Nel corso del giudizio è stata disposta C.T.U. sui terreni oggetto di causa che ha concluso per l'unitarietà del compendio oggetto di cessione. Si richiama, sul punto, quanto affermato dal C.T.U.:
“In conclusione, per le succitate motivazioni, si ritiene che il fondo sito nel comune di Nardò al foglio
98 particella 251 sia parte integrante e fondamentale di un unico compendio costituito dai terreni oggetto di compravendita.”
***
Chiariti nei termini che precedono i fatti oggetto dell'odierna vicenda processuale ritiene il giudice di non poter accogliere le domande formulate da parte attrice.
Invero, ritiene il giudice che in tema di vendita in blocco di terreni agrari art. 7, comma 3° della legge n. 817 del 1971 prevede che “nel caso di vendita di più fondi ogni affittuario, mezzadro o colono può esercitare singolarmente o congiuntamente il diritto di prelazione rispettivamente del fondo coltivato
o dell'intero complesso di fondi”.
Sul punto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale “la prelazione ed il riscatto agrari da parte del coltivatore diretto, proprietario del fondo confinante con quello posto in vendita sono configurabili anche quando quest'ultimo costituisca parte di un blocco immobiliare più ampio oggetto della vendita, sempre che il suo distacco dal complesso fondiario non menomi un'unità poderale inscindibile od un'unica azienda agraria, ma l'appezzamento costituisca un'unità poderale autonoma e distinta dal resto dei terreni” (cfr. Cassazione Sentenza n. 4797 del 26 luglio 1986).
Invero, si è precisato che “l'istituto della prelazione agraria [..omissis..] assolve a finalità di razionale sfruttamento della proprietà agricola, [..omissis..] e perciò, essendo il diritto di prelazione esercitabile anche quando il fondo su cui si appunta è parte d'una più vasta estensione, purché in questo caso presenti un'autonomia colturale e produttiva, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono l'esercizio del diritto di prelazione va compiuto non avendo riguardo alla configurazione data dalle parti al contratto di vendita, ma tenendo conto della situazione oggettiva, così da verificare da un lato se il terreno trasferito si presenti frazionato in appezzamenti aventi caratteristiche diverse e diverse colture, e dal lato opposto se il terreno non debba esser ciò nonostante considerato un fondo oggettivamente unitario, per essere le attività svolte dal precedente imprenditore sui diversi appezzamenti coordinate tra loro, si da costituire aspetti complementari d'unica gestione” (Cassazione: Sentenza n. 2757 del 3 aprile 1990).
Nel caso di specie, l'ausiliario del Giudice ha specificato l'unitarietà del compendio immobiliare oggetto di vendita, senza che siano emersi elementi che consentano di dubitare sulla validità di tali conclusioni.
Al contrario, il rigore dell'accertamento effettuato dal consulente induce il giudice a condividere le conclusioni formulate dall'ausiliario tenuto conto dell'elevato grado di credibilità logica e scientifica dell'elaborato. A ciò si aggiunga che la completezza dell'accertamento rende superfluo qualsivoglia ulteriore chiarimento o integrazione dell'elaborato peritale.
Pertanto, alla luce dei predetti principi giurisprudenziali che questo giudicante intende fare propri, deve escludersi che nel caso di specie trovi applicazione il complesso di norme relativo alla prelazione agraria.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che la compravendita sottoscritta tra le convenute sia stata correttamente effettuata con conseguente rigetto della domanda di parte attrice.
***
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della natura dell'accertamento oggetto dell'odierno giudizio (comunque trattasi di valutazione in merito alla prevalenza di requisiti tra una pluralità di aventi diritto).
Pone le spese della C.T.U. a carico di parte attrice essendo stata disposta in ossequio a una sua domanda giudiziale.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: rigetta le domande promosse da Parte_1 compensa integralmente le spese pone definitivamente a carico di le spese relative alla C.T.U. Parte_1
Lecce, 30 novembre 2025
Il Giudice
Dott. CE Pio Me