Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 31/01/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr.686/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo Labellarte
Presidente
dott. Luciano Guaglione
Consigliere
dott. Leonardo Nota
Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello, rubricata come innanzi, promossa
Da
, nata a [...] il [...], ivi residente;
, nato a [...] Parte_1 CP_1 il 19/9/1965, residente in Conversano;
, nata a [...] il [...], Controparte_2 residente in Merine (Le); , nata a [...] il [...], ivi residente, quali eredi Parte_2 ed aventi causa di tutti elettivamente domiciliati in Bari alla via Abate Persona_1
Gimma n.148 presso lo Studio dell'avv., Arianna Giardino, dalla quale sono tutti rappresentati e difesi in virtù di procura in atti
appellanti ed appellati incidentali
pagina 1 di 15
, nata a [...] il [...], residente in Noicattaro ed elettivamente Controparte_3 domiciliata in Bari alla via Cognetti n.38 presso lo Studio dell'avv. Mauro Gadaleta, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura in atti
appellata ed appellante incidentale
^^^^
Oggetto: appello avverso la sentenza n.796/2023, resa dal Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in data 8/3/2023, in pari data pubblicata, a definizione del giudizio RG 10822/2017, proposto dagli odierni appellanti in danno dell'odierna appellante, avente ad oggetto “simulazione assoluta contrattuale”.
Conclusioni: così rassegnate dalle parti in previsione dell'udienza cartolare di p.c. del
13/12/2024: per gli appellanti :“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, in integrale riforma della impugnata sentenza: a)accertare e dichiarare la simulazione assoluta del contratto preliminare in data 15/6/1994, coevo alla controdichiarazione sottoscritta dalla signora in pari data;
b)per l'effetto, dichiarare, sempre ai sensi dell'art.1414 ss. CP
c.c., la nullità e comunque l'inefficacia del trasferimento immobiliare in favore della signora della villa unifamiliare sita nel complesso residenziale Controparte_3
“Parchitello” in Noicattaro (BA) Viale dei Pini n.147, dettagliatamente identificata nell'atto introduttivo del giudizio, adottando ogni conseguenziale provvedimento ed ordinando al Conservatore di trascrivere ed annotare l'emananda sentenza;
c)condannare la convenuta appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio;
d)in via gradata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesta Ecc.ma
Corte dovesse ritenere di confermare la sentenza di prime cure, si chiede che sia riformato quanto meno il capo della soccombenza delle spese di lite, prevedendo la compensazione integrale delle spese di causa ” ; per l'appellata ed appellante incidentale: “Rigettare tutte le domande degli appellanti perché infondate in fatto e diritto, per i motivi esposti in narrativa;
2)Dichiarare l'appello ex adverso proposto inammissibile perché trattasi di domanda nuova per i motivi indicati in narrativa e con dichiarazione di passaggio in giudicato della sentenza appellata e con dichiarazione che
pagina 2 di 15 gli appellanti non hanno fornita alcuna prova per cui il gravame risulta comunque inammissibile e la sentenza appellata passata in giudicato;
In subordine e nel merito dichiari l'appello del tutto infondato in fatto e diritto e per l'effetto lo rigetti per i motivi esposti in narrativa;
dichiarare gli appellanti decaduti dal diritto di verifica della sottoscrizione attribuita alla ed in subordine che la stessa non Controparte_3 appartenga alla volontà della convenuta, con riserva della parte appellata di impugnare con querela di falso la detta scrittura apparentemente datata 15/6/1994; accertare e dichiarare in via incidentale che l'appellata è piena proprietaria Controparte_3 dell'immobile per cui è causa, sussistendo i presupposti della domanda ex art.1159 c.c.; confermare l'ordine al Direttore dell'Agenzia delle entrate del territorio di procedere alla cancellazione della trascrizione dell'avversa domanda giudiziale;
condannare gli appellanti per lite temeraria ed abuso del diritto per i motivi indicati in narrativa, con condanna degli stessi a corrispondere interessi e maggior danno della somma di
€300.000,00 offerta dal terzo con severa condanna risarcitoria da CP_4 liquidarsi equitativamente;
condannare gli appellanti alla refusione delle spese e competenze del grado con distrazione delle stesse in favore del difensore anticipatario”
Svolgimento del processo
Con atto di riassunzione di precedente citazione del 12/1/17 in danno di CP
, rimasta priva di successiva iscrizione nei termini, gli odierni appellanti
[...] riconvenivano dinanzi l'adito Tribunale di Bari la convenuta medesima con atto del
31/5/2017, introduttivo del giudizio in esame, in qualità di eredi di Persona_1 reiterando gli antefatti della vicenda sostanziale e contrattuale della quale invocavano la declaratoria di inefficacia per simulazione assoluta ex art.1414 c.c.-
Assumevano, quindi, che in data 15/6/94, il loro avente causa e la convenuta, ebbero a stipulare un preliminare di compravendita con il quale il primo si obbligava a vendere alla seconda una prestigiosa villa unifamiliare in quel di Noicattaro per il convenuto costo di £400.000.000 (pari agli attuali €206.582,76) e che, contestualmente al predetto atto, la promissaria acquirente, odierna appellata, avesse rilasciato al promissario venditore una “controdichiarazione dissimulatoria”, espressamente pagina 3 di 15 dichiarando la predisposizione solo fittizia del preliminare, non corrispondendo lo stesso alla effettiva volontà delle parti, “non avendo lo stesso alcun valore legale in quanto la proprietà dovrà rimanere in capo al il quale, fornirà alla la disponibilità Per_1 CP necessaria ad emettere gli assegni bancari da versare in adempimento del suddetto preliminare”.
Aggiungevano che, in forza del suddetto accordo simulatorio, finalizzato a porre l'immobile al riparo delle azioni da parte dei creditori del , le parti davano sequito al Per_1 trasferimento della proprietà dell'immobile mediante proposizione, ad iniziativa della
, di un'azione ex art.2932 c.c. dinanzi al Tribunale barese (con citazione del CP
29/11/94) proponendo un giudizio in cui il , in ragione dell'accordo simulatorio, Per_1 rimaneva contumace, e definitosi con la sentenza costitutiva del 24/2/2003 con cui si dichiarava il trasferimento di proprietà dal alla . Per_1 CP
In ragione di quanto innanzi, chiedevano accertarsi e dichiararsi la simulazione assoluta di tale trasferimento di proprietà.
Asserivano l'avvenuto decesso del il 10/2/16, con conseguente interesse, da parte Per_1 di essi istanti, quali eredi del de cuius (moglie e figli) alla proposizione del giudizio, atteso che l'immobile, non essendo mai realmente fuoriuscito dal patrimonio del de cuius, doveva ricadere in successione, convenendo quindi la dinanzi il Tribunale CP barese con la predetta citazione originaria con notifica andata a buon fine ma con omessa successiva iscrizione a ruolo nei termini di legge, determinandosi, quindi, a riassumere la stessa con l'atto introduttivo del giudizio di cui innanzi, previo vano esperimento di un fallito tentativo di mediazione come da allegato verbale negativo del
3/5/2017.
Con comparsa del 9/10/17 con domanda riconvenzionale, si costituiva la CP
, eccependo, preliminarmente, la nullità della domanda per la indeterminatezza
[...] della stessa e per mancanza espressa di petitum e causa petendi, con contestuale eccezione di carenza di interesse e di legittimazione attiva degli attori, non spiegando gli stessi le ragioni sottese ad una declaratoria di simulazione assoluta di un trasferimento pagina 4 di 15 immobiliare avvenuto oltre dieci anni addietro con sentenza del 24/2/03, passata in cosa giudicata.
Eccepiva, inoltre, l'inammissibilità della domanda in quanto tardiva nell'impugnativa di un giudicato formatosi oltre tredici anni orsono.
Impugnava la dichiarazione apparentemente datata 15/6/94, costituente l'asserita
“controdichiarazione dissimulatoria”, disconoscendo la sottoscrizione della stessa, trattandosi, in realtà, di un documento artefatto absque pactis e/o sine pactis, con utilizzo di un foglio per atti giudiziari, neanche sottoscritto dal soggetto in cui favore era stata rilasciata la dichiarazione, ad ulteriore riprova della sua inesistenza giudiziale.
A tale riguardo, assumeva che l'atto di cui intendevano avvalersi gli attori, a parte le menzionate evidenti contraddizioni, non riportava alcuna volontà della deducente la quale non aveva giammai inteso sottoscrivere la predetta dichiarazione, come confermato dalla mancata sottoscrizione del preteso beneficiario, non risultando, tra l'altro, plausibile una dichiarazione relativa all'esito di un giudizio ancora in fieri e con evidenti segnali di predisposizione della stessa con la sottoscrizione apposta nella parte marginale del foglio, di prassi utilizzato per la raccolta del mandato.
Nella specie, ipotizzava, quindi, trattarsi di un foglio in bianco fatto sottoscrivere alla convenuta solo per l'apposizione di un mandato giudiziale, al posto del quale veniva dolosamente aggiunta la dichiarazione di pretesa dissimulazione, assolutamente non corrispondente alla reale volontà della convenuta.
A riprova di tale “coartazione” dolosa, la stessa convenuta riferiva di un episodio occorsole nel 2005 allorché, ricoverata in una struttura sanitaria ed in procinto di essere operata, veniva avvicinata da un legale, prossimo parente degli attori che gli sottoponeva il foglio intonso chiedendole di firmare un mandato per un'asserita ed urgente proposizione di atto giudiziario (sfratto per morosità) nel proprio interesse, salvo poi, evidentemente, utilizzare lo stesso allo scopo di supportare la pretesa simulazione assoluta del preliminare di cui innanzi, riservando di proporre formale querela di falso (effettivamente mai proposta).
pagina 5 di 15 In ogni caso ed in via gradata, a titolo riconvenzionale, invocava l'acquisizione della proprietà dell'immobile per usucapione breve ex art.1159 c.c., ricorrendone, nella specie, i presupposti costitutivi di legge, ovvero la buona fede possessoria, il titolo giudiziario regolarmente trascritto ed il possesso decennale pacifico ed ininterrotto.
Non mancava, infine, di contestare la pretesa natura revocatoria della domanda, non essendoci alcun credito a favore di essi attori ed essendo abbondantemente prescritta la relativa azione.
Sulla scorta di quanto innanzi, concludeva, quindi, essa convenuta per l'accertamento preliminare circa la nullità della domanda attorea per carenza di interesse alla proposizione del giudizio;
per la declaratoria di inammissibilità rituale della stessa per la sua genericità ed indeterminatezza;
per la declaratoria di estraneità della controdichiarazione del 15/6/94 alla effettiva volontà della promissaria acquirente, costituita la stessa da un utilizzato foglio in bianco, successivamente riempito absque pactis o sine pactis;
per la declaratoria d'inammissibilità di qualsiasi pretesa revocatoria in quanto carente dei presupposti di legge;
per l'accertamento dell'avvenuta usucapione breve ex art.1159 c.c. con richiesto ordine di cancellazione della trascrizione pregiudizievole dell'avversa domanda;
per la condanna degli attori, oltre alla refusione delle spese processuali anche per l'ulteriore somma a liquidarsi per riconosciuta lite temeraria ex art.96 c.p.c..
Così radicatosi il contradittorio, istruito il giudizio con prova per interpello ed escussione di molteplici testi, lo stesso perveniva all'udienza decisoria del 29/11/22 nel corso della quale veniva riservato in decisione ex art.190 c.p.c.
Con successiva sentenza dell'8/3/23, l'adito Tribunale monocratico, definiva la causa dichiarando inammissibile tanto la domanda principale quanto quella subordinata riconvenzionale volta ad accertare il riempimento abusivo della controdichiarazione datata 15/6/1994; rigettando la domanda ex art.96 c.p.c. proposta dalla convenuta nei confronti degli attori, condannando gli stessi, in solido, al pagamento delle spese di lite con distrazione delle stesse in favore del difensore della convenuta per sua dichiarata antistatarietà.
pagina 6 di 15 Con pertinente motivazione illustrava l'estensore le ragioni addotte a supporto delle adottate soluzioni decisorie.
Preliminarmente disattendeva tanto la proposta eccezione di nullità della citazione per asserita genericità ed indeterminatezza della stessa, ritenendo chiaramente evidenziato nell'atto tanto il petitum che la causa petendi, quanto l'ulteriore eccezione di carenza d'interesse degli attori, riconoscendo, nella qualità successoria degli stessi del de cuius la evidente aspettativa all'invocata inefficacia del trasferimento Persona_1 immobiliare de quo.
Quanto al merito dell'attorea domanda, ne rilevava, tuttavia, la inammissibilità rituale per evidente violazione dei requisiti formali di cui all'art.395 c.p.c. ed elusione del termine di deposito della citazione per revocazione ex art.399 c.p.c..
In oigni caso, qualificata la domanda attorea quale richiesta di accertamento di una simulazione assoluta, rilevava che la stessa non poteva assolutamente coinvolgere una pronuncia giudiziale, quale quella costitutiva del 24/2/2003, dovendo la stessa riferirsi esclusivamente ad un negozio giuridico.
A tale riguardo, rilevava, infatti, che, nel caso di specie, il trasferimento immobiliare oggetto della domanda di simulazione non era avvenuto tramite il contratto concluso tra le parti ma in forza di una pronuncia costitutiva atta a sostituire il consenso non prestato, conseguendone che la domanda attorea, volta ad accertare la simulazione del trasferimento immobiliare definito con la richiamata sentenza del 24/2/03 emessa dal
Tribunale di Bari, dovesse ritenersi in radice giuridicamente inammissibile.
In ogni caso, aggiungeva il Tribunale, quand'anche con la domanda introduttiva gli attori avessero voluto richiedere l'accertamento della simulazione del contratto preliminare del
15/6/94, la domanda sarebbe parimenti inammissibile per difetto d'interesse ad agire.
Tanto in ragione del fatto che, data la natura propria ed autonoma del contratto preliminare, esso esauriva i suoi effetti una volta completato il trasferimento reale a mezzo del contratto definitivo ovvero, come nel caso di specie, a mezzo di sentenza ex pagina 7 di 15 art.2932 c.c. in sostituzione del contratto non concluso, così sanando ogni vizio e questione eventualmente attinente il preliminare medesimo.
Del resto, ribadiva il primo giudice, come da orientamento oramai consolidato del
Supremo Collegio, nel silenzio del definitivo, vale la presunzione di corrispondenza del preliminare alla reale e nuova volontà tra le parti, presunzione superabile solamente con prova scritta, ovvero con una controdichiarazione, sottoscritta da entrambe le parti, che sia intercorso un diverso accordo tra le parti, contestuale alla stipula del definitivo.
Nel caso di specie, la sentenza acclarava la definitività del passaggio di proprietà dell'immobile, esaurendo gli effetti del preliminare intercorso, sicché l'eventuale natura simulata di detta pattuizione, non potrebbe mai inficiare il trasferimento immobiliare definito con la pronuncia giudiziale ex art.2932 c.c., discendendo da tanto che la domanda attorea, volta ad accertare la simulazione assoluta del preliminare a monte, i cui effetti potevano dirsi oramai esauriti, si configurasse inammissibile per difetto d'interesse all'azione.
Venendo quindi a delibare le proposte riconvenzionali, rilevava il primo giudice che la pretesa volta ad accertare che la c.d. controdichiarazione del 15/6/94 non appartenesse alla volontà di essa convenuta e che il foglio utilizzato per il ridetto scopo, fosse stato ritenuto absque pactis e/o sine pactis, si configurava parimenti inammissibile.
Adduceva, a supporto, il Tribunale che la denuncia di un abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco, imponesse la proposizione di una specifica ed imprescindibile querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risultava avvenuto in assenza di uno specifico accordo sul contenuto che il documento avrebbe dovuto assumere in attuazione in forza del mandato a completarlo mentre, nella fattispecie processuale in esame, pur essendo stato contestato il riempimento di un foglio in assenza di un previo accordo tra le parti, non era stata ritualmente proposta alcuna querela di falso, malgrado la rilevata “riserva” espressa dalla convenuta, tanto determinando, quindi, la inammissibilità della domanda riconvenzionale predetta.
Quanto poi all'ulteriore riconvenzionale attinente la domanda di accertamento dell'acquisto della proprietà dell'immobile oggetto di causa a titolo originario per effetto pagina 8 di 15 di usucapione breve, la stessa doveva ritenersi assorbita in ragione della inammissibilità della domanda di simulazione da cui risultava irrilevante l'accertamento dei presupposti costitutivi per l'invocata usucapione, risultando la pretesa usucapiente già proprietaria dell'immobile a seguito del passaggio di proprietà avvenuto per effetto della sentenza del 24/2/2003.
Rigettava infine il primo giudice la richiesta condanna per lite temeraria ex art.96 c.p.c., qualificata alla stregua di ulteriore domanda riconvenzionale, non adeguatamente comprovata, atteso che la asserita temerarietà degli attori per aver trascritto la domanda introduttiva ancor prima dell'iscrizione a ruolo della causa, non poteva configurarsi idonea a dimostrare la consapevolezza, in capo agli attori, della insussistenza del diritto vantato e quindi del dolo o della colpa grave nell'esperimento dell'azione.
Quanto al regolamento delle spese, riteneva il Tribunale, in applicazione del principio della soccombenza di cui all'art.91 c.p.c., porre le stesse a carico esclusivo degli attori in solido tra loro.
Avverso siffatta statuizione insorgevano gli eredi proponendo il presente gravame, Per_1 sottoposto al nuovo rito introdotto dalla c.d. riforma Cartabia, a supporto del quale adducevano una triplice motivazione.
In particolare, con un primo motivo censuravano la gravata motivazione laddove il primo giudice aveva dichiarato la domanda inammissibile per difetto di interesse ad agire;
con un secondo motivo contestavano la ritenuta inammissibilità della domanda di simulazione limitata solamente con riferimento ad una convenzione negoziale e non anche ad una sentenza;
con un terzo ed ultimo motivo si dolevano per l'adottato regolamento delle spese processuali, invocando una più equa compensazione, per lo meno parziale delle stesse.
Si costituiva l'appellata confutando le tre censure addotte ex adverso, Controparte_3 eccependo profili di inammissibilità ex art 345 c.p.c., proponendo in via incidentale autonoma domanda di declaratoria di avvenuta usucapione breve in favore di essa pagina 9 di 15 appellata e reiterando la richiesta di ulteriore sanzione risarcitoria a carico degli appellati per lite temeraria ex art.96 c.c.p., concludendo come in epigrafe.
All'esito della prima udienza di comparizione del 15/12/2023, il designato Consigliere istruttore fissava l'udienza di p.c. per 3/10/2025, successivamente anticipata, a seguito di istanza di parte appellata, all'udienza del 13/12/2024, trattata con la disposta modalità cartolare e telematica, nel corso della quale la causa veniva riservata in decisione senza ulteriori termini, avendo già le parti, in esecuzione del nuovo rito, depositato le rispettive difese conclusionali nei termini fissati ex art.352 c.p.c.
Motivazione della decisione
Configurandosi le prime due censure strettamente connesse, ritiene opportuno il
Collegio una unitaria delibazione delle stesse.
A tale riguardo, chiaro ed esaustivo il procedimento motivazionale e la ratio decidendi adottata dal primo giudice per giungere alla dichiarata inammissibilità della domanda principale, reputa il Collegio inidonee le addotte argomentazioni difensive di parte appellante a supportare l'invocata riforma della gravata sentenza.
In particolare, con riferimento alla prima censura, alcun rilievo può attribuirsi alla asserita “novità” della questione, influenzando la stessa, laddove realmente configurabile, solamente la regolamentazione delle spese ma non certo supportare la doglianza in esame.
Invero, alcun aspetto “patologico” della sentenza ex art.2932 c.c. è ravvisabile nella fattispecie trattata dal Tribunale, essendo palese che lo strumento processuale suddetto assolva ad una funzione accessoria ed integrativa laddove il consenso prestato in sede di preliminare non si traduca poi in un atto definitivo.
Manifestamente infondata è poi la seconda censura, ribadendo la correttezza del rilievo di diritto evidenziato dal primo giudice in motivazione, laddove viene espressamente delimitata la portata dell'azione ex art.1414 c.. ad una convenzione giudiziale, risultando ben diversi gli strumenti processuali riservati per contestare una sentenza giudizale pagina 10 di 15 passata in giudicato, configurandosi gli stessi nell'impugnativa per revocazione straordinaria ex artt.395 ss c.p.c. o nell'opposizione di terzo ex art.404 c.p.c.
Nel caso di specie, l'incontestata dinamica della vicenda, definitasi con una sentenza costitutiva del trasferimento della proprietà tra il dante causa degli appellanti e l'odierna appellata, comportava che la contestata simulazione assoluta del preliminare originario, una volta sostituita e confermata l'efficacia del trasferimento di proprietà con la ridetta sentenza non potesse rivestire alcuna rilevanza giuridica, avendo lo stesso contratto, asseritamente simulato, cessato i suoi effetti con la definizione giudiziale predetta e la pretesa volontà dissimulatoria (laddove effettivamente sussistente) avrebbe dovuto essere rivolta contro la sentenza, ma non certamente con la domanda ex art.1414 c.c., limitata ai soli contratti, bensì con gli adeguati strumenti processuali di cui innanzi.
In tal senso, correttamente riteneva il Tribunale inammissibile la domanda per difetto di effettivo interesse ad agire degli attori, non essendoci più alcun preliminare da contestare ma, in sua vece, una statuizione giudiziale che aveva dichiarato il trasferimento di proprietà, avverso la quale alcuna rilevanza poteva rivestire l'asserita e pretesa efficacia della controdichiarazione dissimulatoria.
Tra l'altro, per completezza motivazionale, devono evidenziarsi vari profili di infondatezza, nel merito, della domanda originaria, risultando palese, da indubbie risultanze documentali che la volontà del fosse proprio quella di trasferire Per_1
l'immobile, al costo convenuto, in favore della , deponendo in tal senso CP molteplici rilievi.
In primo luogo, il comportamento assunto dallo stesso in sede processuale, ovvero nel giudizio promosso in suo danno dalla a seguito di mancato riscontro alla diffida CP stragiudiziale di comparizione dinanzi il notaio per il rogito definitivo.
Il , infatti, non solo ometteva di contestare il preteso diritto della e né Per_1 CP tantomeno proponeva, in quella sede, l'eccezione di simulazione (successivamente e tardivamente proposta dai suoi eredi), optando per una completa inerzia processuale ma, al contrario, confermava l'effettiva volontà di vendere l'immobile in sede di suo pagina 11 di 15 interrogatorio formale a fronte del convenuto e corrisposto versamento del prezzo, incorrendo nella penale (sia pure ridotta ad equità dal Tribunale).
Un siffatto comportamento avalla senza dubbio, da un lato, la incontestata volontà del di procedere alla vendita della villa, senza alcuna diversa volontà delle parti e Per_1 dall'altro la evidente inattendibilità della controdichiarazione sottoscritta solamente dalla
(che ha reiteratamente negato di averla sottoscritta in calce alla asserita CP unilaterale controdichiarazione), ipotizzando la semplice sottoscrizione di un mandato giudiziale in bianco, così supportando la ipotizzata realizzazione postuma ed artefatta del documento predetto, risultando palese che, se effettivamente l'intenzione dissimulata del fosse stata solo quella di procedere ad una vendita “fittizia” con Per_1 reconditi scopi di occultare il cespite rispetto ad eventuali azioni recuperatorie di suoi creditori, avrebbe senza dubbio assunto un ben distinto atteggiamento, evitando la definizione giudiziale del trasferimento immobiliare ed allegando, in quella sede, la controdichiarazione dissimulatoria.
Parimenti destituito di fondamento si configura la terza doglianza attinente l'adottato regolamento delle spese.
Sostengono, invero, gli appellanti che la contestuale declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale, sotto vari profili, proposta dalla convenuta, avrebbe dovuto configurare un'ipotesi di reciproca soccombenza, con conseguente doverosa compensazione delle spese processuali.
La censura non si configura condivisibile, atteso che la riconvenzionale proposta dalla convenuta, sia sotto il profilo della richiesta usucapione breve ex art.1159 c.c., sia sotto quello della contestazione della predisposizione postuma della controdichiarazione, devono intendersi alla stregua di richieste subordinate, evidentemente assorbite dalla preliminare declaratoria di inammissibilità della domanda di simulazione, con conseguente conferma dell'avvenuto trasferimento della proprietà per effetto della sentenza costitutiva del Tribunale di Bari, comportando, da un lato, l'irrilevanza della richiesta di riconoscimento dell'usucapione ex art.1159 c.c. proposta da chi era già a pagina 12 di 15 tutti gli effetti proprietaria dell'immobile e dall'alro, l'irrilevanza probatoria dello stesso documento che si assumeva contraffatto.
Analogo responso di infondatezza deve, tuttavia, farsi per il gravame incidentale proposto dall'appellata con riguardo al duplice profilo della reiterata richiesta incidentale di avvenuta usucapione breve e con riferimento alla disattesa richiesta risarcitoria ex art.96 c.p.c.
Deve, a tale riguardo premettersi, che la prospettazione del gravame incidentale non condizionato risulta dalla redazione formale della comparsa di costituzione, laddove si evidenzia la proposizione della domanda incidentale di usucapione, senza prospettare alcuna subordinazione della stessa all'accoglimento dell'avverso gravame principale.
La domanda incidentale predetta, non risulta, in ogni caso, accoglibile nel merito in quanto palesemente carente del presupposto dell'interesse a proporla da parte di un soggetto già titolare di un diritto di proprietà a titolo derivativo, conseguente alla accolta esecuzione specifica ex art.2932 c.c, configurandosi, quindi, un evidente difetto d'interesse ad impugnare.
Quanto alla richiesta risarcitoria ex art.96 c.p.c., occorre rilevare che l'asserita “offerta di acquisto” con permuta dell'immobile, si configura come fatto nuovo rispetto a quanto allegato in primo grado a supporto della richiesta de qua, laddove la si limitava CP
a contestare la circonstaza della trascrizione giudiziale della domanda introduttiva (non seguita dalla iscrizione a ruolo della causa), evidenziandosi, a tale riguardo, vari profili d'inammissibilità rituale ex art.345 c.p.c..
In ogni caso, in disparte quanto innanzi, deve ribadirsi in questa sede, la correttezza della motivazione adottata dal primo giudice circa l'inadeguato supporto probatorio addotto dalla convenuta, avendo la stessa allegato un generico riferimento alla circostanza dlla disposta e richiesta trascrizione prima ancora della iscrizione della causa a ruolo, non configurandosi tale iniziativa, di natura evidentemente cautelare, connotata da quel dolo o colpa grave, richiesta per il riconoscimento della dedotta “responsabilità aggravata”.
pagina 13 di 15 In definitiva, quindi, entrambi gli appelli proposti si configurano inidonei ad avallare l'invocata riforma della gravata sentenza, meritevole di integrale conferma siccome supportata da incontestabili principi di legittimità e suffragata da rilevanti riscontri documentali.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale, proposto da Parte_1
, , e avverso la sentenza n.796/2023,
[...] CP_1 Controparte_2 Parte_2 resa dal Tribunale di Bari, in composizione monocratica in data 8/3/2023, in pari data pubblicata, nonché sul gravame incidentale proposto avvverso la medesima sentenza da
, così provvede: Controparte_3
1)Rigetta entrambi gli appelli;
2)Dichiara interamente compensate le spese del grado;
3)Da atto della sussistenza dei presupposti di legge per dichiarare tanto gli appellanti principali, in solido, quanto l'appellante incidentale, al pagamento in favore dell'Erario, della somma equivalente al rispettivo contributo unificato già versato per la iscrizione del gravame e per la costituzione con appello incidentale.
4)Ordina al competente Conservatore dei RR.II. di procedere, con esonero da qualsivoglia sua responsabilità, alla cancellazione della trascrizione dell'avversa domanda giudiziale introduttiva del giudizio, trascritta in Bari dagli odierni appellanti, in data 3/2/2017 ai nn.4391/3201 a favore degli stessi.
Così deciso nel corso della Camera di consiglio in videoconferenza del 14/1/2025.
Il Presidente
(dott. Filippo Labellarte)
Il Giudice Ausiliario estensore
(avv. Leonardo Nota)
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