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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/06/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 1501/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
La dott.ssa Elisabetta Tuveri in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in data 9 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1501 del R.A.C.L. dell'anno 2016, promossa da:
, nata a [...] il [...], e residente in [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in RI presso lo studio dell'avvocato Andrea Palmas, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata telematicamente alla memoria di costituzione di nuovo difensore del 22/05/2019
Parte ricorrente
CONTRO
(in atti anche , in persona del Controparte_1 CP_2
Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, con sede in Selargius, elettivamente domiciliata in RI presso lo studio dell'avvocato Roberto Uras, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine della memoria di costituzione
Parte convenuta
Motivi in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 8 aprile 2016, già dipendente dell' Parte_1 [...]
con qualifica di coadiutore amministrativo presso il Controparte_1
Servizio affari legali della Direzione Generale della Asl n. 8, matricola 48508, in quiescenza dal 6 gennaio 2016, ha agito in giudizio per ottenere il pagamento da parte pagina 1 di 7 dell'azienda datrice di lavoro della retribuzione corrispondente alle prestazioni di lavoro straordinario maturate al 31 dicembre 2015 in misura di n. 189,20 ore, il cui svolgimento era stato rilevato dai sistemi informatici mediante badge personalizzato e riportato nel relativo cartellino orario allegato agli atti, oltre al riconoscimento della indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute per 29 giorni e la corresponsione della retribuzione per 5 giornate di lavoro di gennaio 2016 non retribuite dalla convenuta.
Ha esposto di essersi rivolta infruttuosamente all'azienda convenuta per chiedere il pagamento di quanto dovuto, ottenendo solo la documentazione relativa alle presenze, precisando che l'azienda datrice di lavoro non le aveva mai fornito la busta paga per il mese di gennaio 2016 né corrisposto la retribuzione per i primi cinque giorni di gennaio 2016 che avevano preceduto il pensionamento con decorrenza dal 6 gennaio 2025.
Non ha quantificato il credito, chiedendo una pronuncia di condanna generica al pagamento di quanto dovuto per i titoli di cui sopra.
2. L'Azienda sanitaria convenuta si è costituita in giudizio per contestare l'avversa pretesa, eccependo preliminarmente la nullità del ricorso per genericità ed indeterminatezza dello stesso, poiché la ricorrente si sarebbe limitata a rivendicare il compenso derivante dall'espletamento in costanza del rapporto di lavoro di n. 189,20 ore di lavoro straordinario risultati dal cartellino in atti, senza tuttavia indicare l'anno di maturazione e senza quantificare l'importo dovuto.
Ha rilevato che anche come la richiesta della ricorrente per il riconoscimento della indennità delle ferie maturate e non godute fosse del tutto generica, in quanto la sig.ra Pt_1
si sarebbe limitata a rivendicare tale periodo di riposo senza specificare il quantum dovuto e nemmeno il periodo di maturazione delle ferie non godute.
Ha eccepito anche l'infondatezza della richiesta del pagamento dei cinque giorni che avevano preceduto il pensionamento, in quanto non avrebbe allegato alcuna documentazione per provare tale presunta spettanza.
Ha dedotto, inoltre, l'infondatezza della domanda in ragione del carattere eccezionale delle prestazioni dello straordinario, che deve essere preventivamente autorizzato e programmato. Ha infatti affermato che, in carenza di autorizzazione formale, debitamente motivata e fondata su fattori di natura eccezionale o straordinaria, l'attività svolta in eccedenza di orario non dà diritto al pagamento di differenze retributive, ma può al limite a portare alla compensazione con giornate di riposo, in accordo con il Responsabile dell'unità operativa di riferimento.
pagina 2 di 7 La rilevazione nei cartellini delle presenze non significava affatto che le ore di straordinario nei medesimi conteggiate fossero state autorizzate dall'azienda, trattandosi di una mera operazione di riepilogo delle presenze mensili sulla base dei dati registrati sul badge.
La causa è stata istruita con produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione.
*
3. La domanda è in parte fondata e deve, pertanto, essere accolta nei limiti di seguito riportati.
Dalla lettura del cartellino riepilogativo mensile del credito orario maturato fino al 31 dicembre 2015 e dei cartellini delle rilevazioni delle presenze mensili prodotti agli atti per il periodo da gennaio 2011 a dicembre 2015 (documento 2 - da 2A a 2D - di parte ricorrente), pacificamente provenienti dalla Asl 8 datrice di lavoro della ricorrente e non espressamente disconosciuti dalla stessa, risulta che la dipendente, contraddistinta dal numero di matricola
48508, al mese di dicembre 2015 aveva accumulato un debito orario, per ore in eccedenza in regime di lavoro straordinario, pari a 189,20 ore. Si vedano in particolare, tra le produzioni della ricorrente, i documenti 1 e 2D, intitolati “stampa cartellino da gennaio
2011 a dicembre 2015” e in particolare la pagina 70, ove risulta un debito mensile orario totale di n. 189,20, derivante dalla somma di n.118:06 ore riportate come 'saldo complessivo', cui vanno aggiunte n. 71:14 riportate sotto la voce 'ore eccedenti budget').
La Asl convenuta, costituendosi, ha contestato i tabulati allegati al ricorso solo in quanto gli stessi, seppure sviluppati dall'Azienda datrice di lavoro, riportavano anche le ore per le quali difettava l'autorizzazione allo svolgimento dello straordinario richiesto.
Tuttavia, deve in proposito evidenziarsi come l'autorizzazione allo svolgimento dello straordinario possa risultare anche da comportamenti concludenti o da circostanze non consistenti in un ordine formale, e come, nella fattispecie in contestazione, possa ritenersi documentato un comportamento concludente, attuato sia attraverso l'organizzazione per turni comportanti lo svolgimento di attività straordinarie, e sia dalla circostanza che gli straordinari fossero regolarmente riportati nelle stampe dei cartellini allegati in atti.
La Suprema Corte ha, infatti, più volte ritenuto che sia possibile ravvisare una richiesta implicita di lavoro straordinario quando la parte datoriale crei comunque le condizioni che ne rendano necessario l'espletamento (si vedano in tal senso le sentenze della sezione lavoro della Corte n. 5745 del 12 marzo 2014 e 27799 del 22 novembre 2017).
pagina 3 di 7 A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, la ricorrente ha anche prodotto gli atti di autorizzazione allo straordinario per gli anni dal 2011 al 2013 (doc. da C a C2 di parte ricorrente in atti), tutti recanti la sottoscrizione del responsabile del servizio o settore
(circostanza questa neppure specificamente contestata dalla difesa dell'azienda convenuta),
e che il debito orario di cui si discute risultava già consolidato proprio alla data del dicembre 2013, nella misura rimasta sostanzialmente invariata fino alla cessazione del rapporto di lavoro, come risulta chiaramente dal documento 2B, pagina 46, che già riporta, per il mese di dicembre 2013, un debito mensile orario di n. 188,23 ore, risultante dalla somma di 117:09 ore riportate come 'saldo complessivo' e di 71:14 'ore eccedenti budget'
(a fronte della odierna domanda per un totale di n. 189,20 ore in eccedenza ancora risultanti nel cartellino relativo al mese di dicembre 2015, corrispondente alla somma di n.118:06 ore riportate come 'saldo complessivo', cui vanno aggiunte n. 71:14 di 'ore eccedenti budget').
La rilevazione nel cartellino delle presenze conduce, inoltre, a presumere che il dato comunicato fosse certo e preventivamente verificato, trattandosi di ore di straordinario ricavate attraverso il sistema di rilevamento elettronico delle presenze, peraltro effettuate per anni, senza mai incorrere in contestazione alcuna al proposito da parte del datore di lavoro.
Alla luce delle risultanze dei fogli di rilevazione delle presenze mensili prodotti da parte ricorrente, deve quindi ritenersi provato che al 31 dicembre 2015 il debito orario in eccedenza maturato dalla ricorrente forse complessivamente pari a n. 189,20 ore, con conseguente diritto della sig.ra al pagamento del compenso richiesto per le 189,20 ore Pt_1
di straordinario maturate alla data di dicembre 2015.
Poiché non risulta che la dipendente abbia percepito la retribuzione corrispondente alle ore di lavoro straordinario prestato – circostanza per la verità neanche allegata dall' CP_1
–, deve ritenersi provato il diritto della medesima al pagamento di tale competenza, da quantificare in via amministrativa.
*
4. Per quanto attiene la domanda sull'indennità sostitutiva delle ferie non godute, si osserva che la stessa convenuta non ha espressamente contestato il mancato CP_1
godimento delle ferie maturate dalla sig.ra nè ha dedotto di aver corrisposto la relativa Pt_1 indennità per il mancato godimento, ma si è limitata a eccepire l'infondatezza e genericità della pretesa di parte attrice.
pagina 4 di 7 Dalla documentazione allegata dalla ricorrente, in particolare dalle stampe dei cartellini, oltre al residuo degli straordinari maturati fino al dicembre 2015, si evince infatti l'esistenza di un residuo di ferie non godute pari a 29 giorni (doc. 1, 2D, cfr. stampa per il periodo da gennaio a dicembre 2015). Parte ricorrente ha quindi documentalmente provato di non aver goduto delle ferie per un totale di 29 giorni assolvendo così al proprio onere della prova.
L'azienda datrice di lavoro, invero, non ha contestato il mancato godimento da parte della sig.ra né ha allegato di aver posto la dipendente nelle condizioni di fruire del Pt_1
periodo feriale.
Sul punto, è intervenuta recentemente la Corte di Cassazione che con la sentenza n.
21780 dell'8 luglio 2022, tra le tante, ha affermato il principio secondo cui le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore - a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro - e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, che, pertanto, è tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle
(si veda sulla monetizzazione delle ferie non godute anche il recente intervento della Corte di Giustizia Europea con sentenza del 18 gennaio 2024).
Dalla documentazione agli atti non emerge che l' di Controparte_1
RI abbia messo l'odierna ricorrente nelle condizioni di poter effettivamente usufruire delle ferie (tant'è che fin dal 2011/2012 nei cartellini risulta costantemente riportato un monte ferie 'residuo anno precedente' mediamente superiore a 23/ 28 giorni), né può affermarsi che il mancato godimento dei giorni di riposo sia dipeso dalla volontà della dipendente.
Al contrario, dagli atti di causa, e in particolare dagli stessi cartellini allegati come documento 2D relativi agli ultimi mesi di lavoro, risulta che la ricorrente è rimasta continuativamente assente per malattia negli ultimi mesi che hanno preceduto il pensionamento.
In particolare, risulta che la sig.ra in pensione dal 6 gennaio 2016, è stata in Pt_1
malattia per 17 giorni a settembre 2015, per 30 giorni ad ottobre 2015, 30 giorni a novembre 2015 e 31 giorni a dicembre 2015, il che consente escludere che la ricorrente si sia volontariamente sottratta alla fruizione dell'intero periodo di ferie maturato prima della risoluzione del rapporto di lavoro, risultando al contrario che non ne abbia potuto godere in quanto assente per malattia nell'ultimo periodo prima del pensionamento.
pagina 5 di 7 E' quindi pienamente fondata la domanda di parte ricorrente per il pagamento dell'indennità sostitutiva per 29 giorni di ferie ordinarie non godute al tempo della cessazione del rapporto di lavoro.
*
5. Deve ritenersi altresì fondata la domanda relativa al pagamento della retribuzione dovuta per i primi cinque giorni del mese di gennaio 2016 che hanno preceduto il pensionamento, che la ricorrente riferisce essere avvenuto con decorrenza dal 6 gennaio
2016.
Si osserva, invero, che la stessa di RI si è limitata a Controparte_1 eccepire l'infondatezza e genericità della pretesa di parte attrice, senza contestare la decorrenza del pensionamento, né ha allegato alcuna documentazione utile a dimostrare l'assolvimento del proprio obbligo di corresponsione del pagamento della retribuzione dovuta per i primi cinque giorni del mese il gennaio 2016.
*
6. Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso merita accoglimento e la
A.S.L. n. 8 di RI deve essere condannata al pagamento, in favore della ricorrente della retribuzione corrispondente al lavoro straordinario svolto fino al dicembre Pt_1
2015, pari a 189,20 ore, al pagamento della indennità sostitutiva spettante per la mancata fruizione di 29 giorni di ferie da liquidarsi in sede e al pagamento della retribuzione corrispondente a 5 giorni lavorativi effettuati dal 1° gennaio 2016 al 5 gennaio 2016.
Gli importi devono essere liquidati in sede amministrativa sulla base del contratto collettivo all'epoca vigente.
Le somme così calcolate dovranno essere aumentate della maggior misura tra interessi e rivalutazione, come previsto per il pubblico impiego, da calcolarsi dalle singole scadenze fino al saldo.
In ragione dell'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., le spese di lite devono essere poste a carico della parte soccombente, con condanna della resistente alla rifusione delle spese processuali, liquidate come da dispositivo ai sensi del decreto 55 del
2014, come integrato dal D.M. 147/2022, con applicazione dei valori minimi, e previsti per le cause di lavoro per lo scaglione di riferimento, compreso tra euro 5.200 ed euro 26.000, per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e pagina 6 di 7 deduzione, in accoglimento del ricorso proposto in data 8 aprile 2016 da nei Parte_1 confronti della (in atti anche , Controparte_1 CP_2
accoglie il ricorso e, per l'effetto:
- condanna l' in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della retribuzione Parte_1
corrispondente a 189,20 ore di lavoro straordinario maturato alla data di dicembre 2015, nella misura da individuarsi e liquidarsi in sede amministrativa sulla base del contratto collettivo all'epoca vigente, oltre alla maggior misura tra interessi e rivalutazione, come previsto per il pubblico impiego, da calcolarsi dalle singole scadenze fino al saldo;
- condanna l' in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore in favore della ricorrente della retribuzione corrispondente al pagamento della indennità sostitutiva per 29 giorni di ferie non godute al termine del rapporto, nella misura da individuarsi e liquidarsi in sede amministrativa sulla base del contratto collettivo all'epoca vigente, oltre alla maggior misura tra interessi e rivalutazione, come previsto per il pubblico impiego, da calcolarsi dalle singole scadenze fino al saldo;
- condanna l' in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di dell'importo Parte_1
corrispondente alla retribuzione dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 5 gennaio
2016, nella misura da individuarsi e liquidarsi in sede amministrativa sulla base del contratto collettivo all'epoca vigente, oltre alla maggior misura tra interessi e rivalutazione, come previsto per il pubblico impiego, da calcolarsi dalle singole scadenze fino al saldo;
- Condanna l' resistente alla rifusione delle spese processuali in Controparte_1
favore della ricorrente, che liquida in euro 2.695,00, oltre spese generali del 15%, e contributo unificato se pagato e accessori previsti per legge.
Così deciso in RI 9 giugno 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta Tuveri
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
La dott.ssa Elisabetta Tuveri in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in data 9 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1501 del R.A.C.L. dell'anno 2016, promossa da:
, nata a [...] il [...], e residente in [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in RI presso lo studio dell'avvocato Andrea Palmas, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata telematicamente alla memoria di costituzione di nuovo difensore del 22/05/2019
Parte ricorrente
CONTRO
(in atti anche , in persona del Controparte_1 CP_2
Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, con sede in Selargius, elettivamente domiciliata in RI presso lo studio dell'avvocato Roberto Uras, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine della memoria di costituzione
Parte convenuta
Motivi in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 8 aprile 2016, già dipendente dell' Parte_1 [...]
con qualifica di coadiutore amministrativo presso il Controparte_1
Servizio affari legali della Direzione Generale della Asl n. 8, matricola 48508, in quiescenza dal 6 gennaio 2016, ha agito in giudizio per ottenere il pagamento da parte pagina 1 di 7 dell'azienda datrice di lavoro della retribuzione corrispondente alle prestazioni di lavoro straordinario maturate al 31 dicembre 2015 in misura di n. 189,20 ore, il cui svolgimento era stato rilevato dai sistemi informatici mediante badge personalizzato e riportato nel relativo cartellino orario allegato agli atti, oltre al riconoscimento della indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute per 29 giorni e la corresponsione della retribuzione per 5 giornate di lavoro di gennaio 2016 non retribuite dalla convenuta.
Ha esposto di essersi rivolta infruttuosamente all'azienda convenuta per chiedere il pagamento di quanto dovuto, ottenendo solo la documentazione relativa alle presenze, precisando che l'azienda datrice di lavoro non le aveva mai fornito la busta paga per il mese di gennaio 2016 né corrisposto la retribuzione per i primi cinque giorni di gennaio 2016 che avevano preceduto il pensionamento con decorrenza dal 6 gennaio 2025.
Non ha quantificato il credito, chiedendo una pronuncia di condanna generica al pagamento di quanto dovuto per i titoli di cui sopra.
2. L'Azienda sanitaria convenuta si è costituita in giudizio per contestare l'avversa pretesa, eccependo preliminarmente la nullità del ricorso per genericità ed indeterminatezza dello stesso, poiché la ricorrente si sarebbe limitata a rivendicare il compenso derivante dall'espletamento in costanza del rapporto di lavoro di n. 189,20 ore di lavoro straordinario risultati dal cartellino in atti, senza tuttavia indicare l'anno di maturazione e senza quantificare l'importo dovuto.
Ha rilevato che anche come la richiesta della ricorrente per il riconoscimento della indennità delle ferie maturate e non godute fosse del tutto generica, in quanto la sig.ra Pt_1
si sarebbe limitata a rivendicare tale periodo di riposo senza specificare il quantum dovuto e nemmeno il periodo di maturazione delle ferie non godute.
Ha eccepito anche l'infondatezza della richiesta del pagamento dei cinque giorni che avevano preceduto il pensionamento, in quanto non avrebbe allegato alcuna documentazione per provare tale presunta spettanza.
Ha dedotto, inoltre, l'infondatezza della domanda in ragione del carattere eccezionale delle prestazioni dello straordinario, che deve essere preventivamente autorizzato e programmato. Ha infatti affermato che, in carenza di autorizzazione formale, debitamente motivata e fondata su fattori di natura eccezionale o straordinaria, l'attività svolta in eccedenza di orario non dà diritto al pagamento di differenze retributive, ma può al limite a portare alla compensazione con giornate di riposo, in accordo con il Responsabile dell'unità operativa di riferimento.
pagina 2 di 7 La rilevazione nei cartellini delle presenze non significava affatto che le ore di straordinario nei medesimi conteggiate fossero state autorizzate dall'azienda, trattandosi di una mera operazione di riepilogo delle presenze mensili sulla base dei dati registrati sul badge.
La causa è stata istruita con produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione.
*
3. La domanda è in parte fondata e deve, pertanto, essere accolta nei limiti di seguito riportati.
Dalla lettura del cartellino riepilogativo mensile del credito orario maturato fino al 31 dicembre 2015 e dei cartellini delle rilevazioni delle presenze mensili prodotti agli atti per il periodo da gennaio 2011 a dicembre 2015 (documento 2 - da 2A a 2D - di parte ricorrente), pacificamente provenienti dalla Asl 8 datrice di lavoro della ricorrente e non espressamente disconosciuti dalla stessa, risulta che la dipendente, contraddistinta dal numero di matricola
48508, al mese di dicembre 2015 aveva accumulato un debito orario, per ore in eccedenza in regime di lavoro straordinario, pari a 189,20 ore. Si vedano in particolare, tra le produzioni della ricorrente, i documenti 1 e 2D, intitolati “stampa cartellino da gennaio
2011 a dicembre 2015” e in particolare la pagina 70, ove risulta un debito mensile orario totale di n. 189,20, derivante dalla somma di n.118:06 ore riportate come 'saldo complessivo', cui vanno aggiunte n. 71:14 riportate sotto la voce 'ore eccedenti budget').
La Asl convenuta, costituendosi, ha contestato i tabulati allegati al ricorso solo in quanto gli stessi, seppure sviluppati dall'Azienda datrice di lavoro, riportavano anche le ore per le quali difettava l'autorizzazione allo svolgimento dello straordinario richiesto.
Tuttavia, deve in proposito evidenziarsi come l'autorizzazione allo svolgimento dello straordinario possa risultare anche da comportamenti concludenti o da circostanze non consistenti in un ordine formale, e come, nella fattispecie in contestazione, possa ritenersi documentato un comportamento concludente, attuato sia attraverso l'organizzazione per turni comportanti lo svolgimento di attività straordinarie, e sia dalla circostanza che gli straordinari fossero regolarmente riportati nelle stampe dei cartellini allegati in atti.
La Suprema Corte ha, infatti, più volte ritenuto che sia possibile ravvisare una richiesta implicita di lavoro straordinario quando la parte datoriale crei comunque le condizioni che ne rendano necessario l'espletamento (si vedano in tal senso le sentenze della sezione lavoro della Corte n. 5745 del 12 marzo 2014 e 27799 del 22 novembre 2017).
pagina 3 di 7 A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, la ricorrente ha anche prodotto gli atti di autorizzazione allo straordinario per gli anni dal 2011 al 2013 (doc. da C a C2 di parte ricorrente in atti), tutti recanti la sottoscrizione del responsabile del servizio o settore
(circostanza questa neppure specificamente contestata dalla difesa dell'azienda convenuta),
e che il debito orario di cui si discute risultava già consolidato proprio alla data del dicembre 2013, nella misura rimasta sostanzialmente invariata fino alla cessazione del rapporto di lavoro, come risulta chiaramente dal documento 2B, pagina 46, che già riporta, per il mese di dicembre 2013, un debito mensile orario di n. 188,23 ore, risultante dalla somma di 117:09 ore riportate come 'saldo complessivo' e di 71:14 'ore eccedenti budget'
(a fronte della odierna domanda per un totale di n. 189,20 ore in eccedenza ancora risultanti nel cartellino relativo al mese di dicembre 2015, corrispondente alla somma di n.118:06 ore riportate come 'saldo complessivo', cui vanno aggiunte n. 71:14 di 'ore eccedenti budget').
La rilevazione nel cartellino delle presenze conduce, inoltre, a presumere che il dato comunicato fosse certo e preventivamente verificato, trattandosi di ore di straordinario ricavate attraverso il sistema di rilevamento elettronico delle presenze, peraltro effettuate per anni, senza mai incorrere in contestazione alcuna al proposito da parte del datore di lavoro.
Alla luce delle risultanze dei fogli di rilevazione delle presenze mensili prodotti da parte ricorrente, deve quindi ritenersi provato che al 31 dicembre 2015 il debito orario in eccedenza maturato dalla ricorrente forse complessivamente pari a n. 189,20 ore, con conseguente diritto della sig.ra al pagamento del compenso richiesto per le 189,20 ore Pt_1
di straordinario maturate alla data di dicembre 2015.
Poiché non risulta che la dipendente abbia percepito la retribuzione corrispondente alle ore di lavoro straordinario prestato – circostanza per la verità neanche allegata dall' CP_1
–, deve ritenersi provato il diritto della medesima al pagamento di tale competenza, da quantificare in via amministrativa.
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4. Per quanto attiene la domanda sull'indennità sostitutiva delle ferie non godute, si osserva che la stessa convenuta non ha espressamente contestato il mancato CP_1
godimento delle ferie maturate dalla sig.ra nè ha dedotto di aver corrisposto la relativa Pt_1 indennità per il mancato godimento, ma si è limitata a eccepire l'infondatezza e genericità della pretesa di parte attrice.
pagina 4 di 7 Dalla documentazione allegata dalla ricorrente, in particolare dalle stampe dei cartellini, oltre al residuo degli straordinari maturati fino al dicembre 2015, si evince infatti l'esistenza di un residuo di ferie non godute pari a 29 giorni (doc. 1, 2D, cfr. stampa per il periodo da gennaio a dicembre 2015). Parte ricorrente ha quindi documentalmente provato di non aver goduto delle ferie per un totale di 29 giorni assolvendo così al proprio onere della prova.
L'azienda datrice di lavoro, invero, non ha contestato il mancato godimento da parte della sig.ra né ha allegato di aver posto la dipendente nelle condizioni di fruire del Pt_1
periodo feriale.
Sul punto, è intervenuta recentemente la Corte di Cassazione che con la sentenza n.
21780 dell'8 luglio 2022, tra le tante, ha affermato il principio secondo cui le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore - a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro - e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, che, pertanto, è tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle
(si veda sulla monetizzazione delle ferie non godute anche il recente intervento della Corte di Giustizia Europea con sentenza del 18 gennaio 2024).
Dalla documentazione agli atti non emerge che l' di Controparte_1
RI abbia messo l'odierna ricorrente nelle condizioni di poter effettivamente usufruire delle ferie (tant'è che fin dal 2011/2012 nei cartellini risulta costantemente riportato un monte ferie 'residuo anno precedente' mediamente superiore a 23/ 28 giorni), né può affermarsi che il mancato godimento dei giorni di riposo sia dipeso dalla volontà della dipendente.
Al contrario, dagli atti di causa, e in particolare dagli stessi cartellini allegati come documento 2D relativi agli ultimi mesi di lavoro, risulta che la ricorrente è rimasta continuativamente assente per malattia negli ultimi mesi che hanno preceduto il pensionamento.
In particolare, risulta che la sig.ra in pensione dal 6 gennaio 2016, è stata in Pt_1
malattia per 17 giorni a settembre 2015, per 30 giorni ad ottobre 2015, 30 giorni a novembre 2015 e 31 giorni a dicembre 2015, il che consente escludere che la ricorrente si sia volontariamente sottratta alla fruizione dell'intero periodo di ferie maturato prima della risoluzione del rapporto di lavoro, risultando al contrario che non ne abbia potuto godere in quanto assente per malattia nell'ultimo periodo prima del pensionamento.
pagina 5 di 7 E' quindi pienamente fondata la domanda di parte ricorrente per il pagamento dell'indennità sostitutiva per 29 giorni di ferie ordinarie non godute al tempo della cessazione del rapporto di lavoro.
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5. Deve ritenersi altresì fondata la domanda relativa al pagamento della retribuzione dovuta per i primi cinque giorni del mese di gennaio 2016 che hanno preceduto il pensionamento, che la ricorrente riferisce essere avvenuto con decorrenza dal 6 gennaio
2016.
Si osserva, invero, che la stessa di RI si è limitata a Controparte_1 eccepire l'infondatezza e genericità della pretesa di parte attrice, senza contestare la decorrenza del pensionamento, né ha allegato alcuna documentazione utile a dimostrare l'assolvimento del proprio obbligo di corresponsione del pagamento della retribuzione dovuta per i primi cinque giorni del mese il gennaio 2016.
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6. Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso merita accoglimento e la
A.S.L. n. 8 di RI deve essere condannata al pagamento, in favore della ricorrente della retribuzione corrispondente al lavoro straordinario svolto fino al dicembre Pt_1
2015, pari a 189,20 ore, al pagamento della indennità sostitutiva spettante per la mancata fruizione di 29 giorni di ferie da liquidarsi in sede e al pagamento della retribuzione corrispondente a 5 giorni lavorativi effettuati dal 1° gennaio 2016 al 5 gennaio 2016.
Gli importi devono essere liquidati in sede amministrativa sulla base del contratto collettivo all'epoca vigente.
Le somme così calcolate dovranno essere aumentate della maggior misura tra interessi e rivalutazione, come previsto per il pubblico impiego, da calcolarsi dalle singole scadenze fino al saldo.
In ragione dell'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., le spese di lite devono essere poste a carico della parte soccombente, con condanna della resistente alla rifusione delle spese processuali, liquidate come da dispositivo ai sensi del decreto 55 del
2014, come integrato dal D.M. 147/2022, con applicazione dei valori minimi, e previsti per le cause di lavoro per lo scaglione di riferimento, compreso tra euro 5.200 ed euro 26.000, per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e pagina 6 di 7 deduzione, in accoglimento del ricorso proposto in data 8 aprile 2016 da nei Parte_1 confronti della (in atti anche , Controparte_1 CP_2
accoglie il ricorso e, per l'effetto:
- condanna l' in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della retribuzione Parte_1
corrispondente a 189,20 ore di lavoro straordinario maturato alla data di dicembre 2015, nella misura da individuarsi e liquidarsi in sede amministrativa sulla base del contratto collettivo all'epoca vigente, oltre alla maggior misura tra interessi e rivalutazione, come previsto per il pubblico impiego, da calcolarsi dalle singole scadenze fino al saldo;
- condanna l' in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore in favore della ricorrente della retribuzione corrispondente al pagamento della indennità sostitutiva per 29 giorni di ferie non godute al termine del rapporto, nella misura da individuarsi e liquidarsi in sede amministrativa sulla base del contratto collettivo all'epoca vigente, oltre alla maggior misura tra interessi e rivalutazione, come previsto per il pubblico impiego, da calcolarsi dalle singole scadenze fino al saldo;
- condanna l' in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di dell'importo Parte_1
corrispondente alla retribuzione dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 5 gennaio
2016, nella misura da individuarsi e liquidarsi in sede amministrativa sulla base del contratto collettivo all'epoca vigente, oltre alla maggior misura tra interessi e rivalutazione, come previsto per il pubblico impiego, da calcolarsi dalle singole scadenze fino al saldo;
- Condanna l' resistente alla rifusione delle spese processuali in Controparte_1
favore della ricorrente, che liquida in euro 2.695,00, oltre spese generali del 15%, e contributo unificato se pagato e accessori previsti per legge.
Così deciso in RI 9 giugno 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta Tuveri
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