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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 27/06/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1668/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n.1668/2024 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. DE PERI ANTONELLA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso dall'Avv. AMBROSETTI MARIA GRAZIA presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Divorzio: Cessazione effetti civili del matrimonio”.
Le parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente Parte_1
“Voglia il Tribunale di Varese dato atto che lo status tra le parti è stato definito con la sentenza n.
1046/2024 RG così statuire:
In principalità e nel merito
pagina 1 di 15 1) Dichiarare l'autosufficienza delle parti ed esonerare , con decorrenza Parte_1 dalla data della domanda ex art. 4 c. 13 L. 898/70, dal versamento di un assegno in favore di CP_1
[...]
2) Disporre il mantenimento diretto dei figli maggiorenni non autosufficienti da parte di ciascun genitore per il tempo che trascorreranno con ciascun di loro.
3) Disporre che entrambi i genitori sostengano nella misura del 50% ciascuno le spese c.d. straordinarie nell'interesse dei figli da determinarsi come da linee guida in uso avanti il Tribunale di Varese. Assegno Unico Universale da ripartirsi tra le parti al 50% come per legge.
In via subordinata ove fosse ritenuto di dover disporre di un assegno perequativo in favore della madre per il mantenimento dei figli determinarlo in misura non superiore ad euro 200,00 mensili rivalutabile ISTAT per ciascuno dei figli”.
Per parte resistente CP_1
“Voglia il Tribunale così giudicare:
Nel merito e in via principale: Disporre l'obbligo dell'avv. di contribuire al Parte_1 mantenimento dei figli versando all'avv. entro il giorno 15 di ogni mese in via CP_1 anticipata, l'importo di complessivi € 900,00 (ovvero € 450,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat nel novembre di ogni anno e di sostenerne nella misura del
70% le spese straordinarie secondo le linee guida del Tribunale di Varese da intendersi qui integralmente richiamate. Porre a carico dell'avv. l'obbligo di versare Parte_1 all'avv. entro il giorno 15 di ogni mese in via anticipata e dalla data di pubblicazione CP_1 della sentenza che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio , un assegno divorzile di € 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat dalla data di pubblicazione della sentenza che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Disporre che ciascun genitore chieda separatamente l'assegno unico a sé pertoccante in base al proprio Isee. Nel merito e in via subordinata: Confermare l'obbligo dell'avv.
[...]
di contribuire al mantenimento dei figli versando all'avv. entro il giorno Parte_1 CP_1
15 di ogni mese in via anticipata, l'importo di complessivi € 600,00 (ovvero € 300,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat nel novembre di ogni anno e di sostenerne nella misura del 70% le spese straordinarie secondo le linee guida del Tribunale di
Varese da intendersi qui integralmente richiamate. Porre a carico dell'avv. Parte_1
l'obbligo di versare all'avv. entro il giorno 15 di ogni mese in via anticipata e dalla CP_1 data di pubblicazione della sentenza che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, un assegno divorzile di € 250,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
Disporre che l'assegno unico venga interamente percepito e trattenuto dalla madre presentante la
pagina 2 di 15 DSU. Nel merito e in via ulteriormente subordinata: Confermare l'obbligo dell'avv.
[...]
di contribuire al mantenimento dei figli versando all'avv. entro il giorno Parte_1 CP_1
15 di ogni mese in via anticipata, l'importo di complessivi € 600,00 (ovvero € 300,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat nel novembre di ogni anno e di sostenerne nella misura del 50%, anticipandole, le spese straordinarie secondo le linee guida del
Tribunale di Varese da intendersi qui integralmente richiamate, fatta eccezione per le spese universitarie per entrambi i figli globalmente intese (libri, iscrizione, tasse universitarie, eventuale alloggio, ecc.) da sostenere per il 70% dal padre e per il 30% dalla madre. Porre a carico dell'avv.
l'obbligo di versare all'avv. entro il giorno 15 di ogni mese in Parte_1 CP_1 via anticipata e dalla data di pubblicazione della sentenza che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, un assegno divorzile di € 250,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Disporre che l'assegno unico venga interamente percepito e trattenuto dalla madre presentante la DSU.
In ogni caso: Spese e compensi di causa rifusi.
In via istruttoria: A) Ammettere i capitoli di prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) vero che nel settembre 2021 ha prestato alla sorella l'importo di € CP_1 Parte_2
1.000,00 mediante assegno bancario tratto sul suo conto personale;
Teste: Via Parte_2
Pasquale Atenolfi 57 Cava dei Tirreni (SA)
2) vero che ha restituito il prestito di € 1.000,00 di cui al capitolo che precede Parte_2 mediante contanti prelevati poco per volta dal proprio conto corrente come da estratto conto prodotto sub 47 che viene rammostrato al teste;
Teste: Via Pasquale Atenolfi 57 Parte_2
Cava dei Tirreni (SA)
3) vero che in data 3 agosto 2024 presso la sua abitazione a Cava dei Tirreni la sig.a Pt_2 ha consegnato alla sorella € 200,00 in contanti come regalo per le vacanze per lei e per i
[...] nipoti e Teste: Via Pasquale Atenolfi 57 Cava dei Tirreni (SA) Per_1 Per_2 Parte_2
4) vero che lei ha fatto diversi bonifici alla figlia a partire dall'anno 2015 per aiutarla CP_1 economicamente ed in particolare per consentirle di affrontare le spese per la benzina, l'autostrada
e gli spostamenti Varese/Milano nel periodo di degenza ospedaliera in terapia intensiva nel settembre 2017 di suo nipote Teste: via XX Settembre 213 Uboldo Per_2 Testimone_1
5) vero che durante le degenze ospedaliere di avvenute tra l'aprile 2015 e il settembre Per_2
2017 l'avv. la domenica si fermava a mezzogiorno a mangiare dai propri genitori a Uboldo CP_1 per poi partire per Milano nel pomeriggio alle 15.30 per dare il cambio al marito;
Teste:
[...]
via XX Settembre 213 Uboldo Tes_1
pagina 3 di 15 6) vero che in occasioni di compleanni, onomastici, feste natalizie ha fatto regalie in contanti alla figlia per contribuire alle spese ordinarie;
Teste: via XX Settembre 213 CP_1 Testimone_1
Uboldo
7) vero che per lo scorso Natale 2023 lei ha regalato ad la somma di euro 500,00 in contanti CP_1 prelevati in due tranches dal suo conto corrente come risulta dal doc. 46 bis che mi viene rammostrato e che confermo;
Teste: via XX Settembre 213 Uboldo Testimone_1
8) vero che in più occasioni ha assistito agli accompagnamenti dei suoi nipoti agli allenamenti pomeridiani da parte di sua figlia;
Teste: via XX Settembre 213 Uboldo CP_1 Testimone_1
9) vero che, allorché andava a trovare suo nipote a Niguarda di venerdì, la sera rincasava in macchina con la figlia che le dava un passaggio fino ad Uboldo per poi rincasare a Luvinate;
Teste: via XX Settembre 213 Uboldo Testimone_1
10) vero che più volte lei e le altre due amiche di ON facevate la video chiamataollettiva in serata con l'amica che si trovava in ospedale in stanza con il figlio Testi: CP_1 Per_2 dott. via Gobetti 3 ON Mariangela RR via Piero della Francesca Testimone_2
34 Milano Dott. via Piave 6 Origgio 11) vero che in occasione del santo Persona_3
Natale 2023 e del compleanno del 2024 avete regalato all'amica una somma in denaro CP_1 de destinare a quello che meglio credeva per la sua nuova abitazione;
Testi: dott. Testimone_2
via Gobetti 3 ON Mariangela RR via Piero della Francesca 34 Milano Dott.
[...] via Piave 6 Origgio Persona_3
12) vero che più volte nell'anno 2015/2016 si è recata il venerdì a Milano presso l'ospedale
Niguarda, dove era ricoverato , a pranzare nel baretto collocato al piano Persona_4 terra insieme all'amica per farle compagnia;
Teste: Mariangela RR via Piero CP_1 della Francesca 34 Milano
13) vero che suo figlio frequentava la scuola media di Varese insieme al primogenito Per_5 dell'avv. Teste: via Fratelli Bandiera 12 Varese CP_1 Testimone_3
14) vero che vedeva sempre l'avv. all'uscita dal servizio di doposcuola presso la scuola CP_1
a prelevare il figlio per accompagnarlo agli allenamenti di calcio;
Teste: Per_5 Per_2
via Fratelli Bandiera 12 Varese Testimone_3
15) vero che ha sempre visto solo ed unicamente l'avv ai colloqui programmati e/generali con CP_1
i professori della scuola media frequentata dal figlio Teste: via Fratelli Per_2 Testimone_3
Bandiera 12 Varese 16) vero che ha sempre incontrato l'avv. fuori da scuola all' a CP_1 Parte_3 prendere il figlio nel pomeriggio;
Teste: dott. via Staurenghi 28 Varese Per_1 Testimone_4
pagina 4 di 15 17) vero che suo figlio frequentava la stessa scuola e classe, sia alle elementari che alle Per_6 medie, e giocava nella stessa squadra di calcio del figlio dell'avv. Teste: dott. Per_1 CP_1
via Staurenghi 28 Varese Testimone_4
18) vero che a colloqui con gli insegnanti di ha sempre visto solo l'avv. Teste: dott. Per_1 CP_1
via Staurenghi 28 Varese 19) vero che si era accordata con l'avv. che lei Testimone_4 CP_1 prelevava suo figlio insieme a all'uscita da scuola e li portava a Gazzada per Persona_7 gli allenamenti di calcio e l'avv. provvedeva a riprenderli a fine allenamento dopo aver CP_1 recuperato da scuola;
Teste: dott. via Staurenghi 28 Varese Per_2 Testimone_4
20) vero che la stessa organizzazione di cui al capitolo precedente era stata adottata anche per
l'accompagnamento a catechismo;
Teste: dott. via Staurenghi 28 Varese Testimone_4
21) vero che il venerdì sera spesso faceva trovare un piatto pronto all'amica che CP_1 rientrava a casa da Milano per cenare con il secondogenito;
Teste: dott. via Testimone_4
Staurenghi 28 Varese dott. via E. Duse 41/A Varese Testimone_5
22) vero che il venerdì sera spesso cenava con l'amica che rientrava a casa da CP_1
Milano, insieme ai vostri figli e;
Teste: dott. via Staurenghi Per_1 Per_8 Testimone_4
28 Varese
23) vero che per il Natale 2022 e per quello del 2023 ha regalato una somma in contanti all'amica
Teste: dott. presso Studio notaio piazza della Repubblica CP_1 Testimone_6 R_
4 Arcisate
24) vero che ha regalato all'amica per il suo compleanno 2024 una somma in contanti CP_1 affinché si comprasse un regalo che le piacesse;
Teste: dott. Via San Gemolo 21 Testimone_7
Varese 25)Vero che l'avvocato nello studio dell'avv. dall'anno 2004 si occupava CP_1 R_ delle consulenze e delle stesure degli atti notarili con assegnazione esclusiva di alcune agenzie immobiliari e/o promotori finanziari;
Testi: Dott. presso Studio notaio Testimone_8 piazza della Repubblica 4 Arcisate, Dott. Via San Gemolo 21 Varese R_ Testimone_7
Dott. via Maspero 27 Varese Dott presso Studio notaio Persona_10 Testimone_6 piazza della Repubblica 4 Arcisate R_
26) Vero che l'avv. gestiva il suo lavoro all'interno dello studio del Notaio CP_1 R_ compatibilmente alle esigenze dei figli;
Testi: Dott. presso Studio notaio Testimone_8 piazza della Repubblica 4 Arcisate, Dott. Via San Gemolo 21 Varese R_ Testimone_7
Dott. via Maspero 27 Varese Dott presso Studio notaio Persona_10 Testimone_6 piazza della Repubblica 4 Arcisate R_
27) vero che in diverse occasioni l'avv. ha dovuto lasciare lo studio notarile a seguito di CP_1 telefonate delle maestre che chiedevano di andare a prendere uno dei due bambini perché non
pagina 5 di 15 stava bene;
Testi: Dott. presso Studio notaio piazza della Repubblica Testimone_8 R_
4 Arcisate, Dott. Via San Gemolo 21 Varese Dott. via Testimone_7 Persona_10
Maspero 27 Varese Dott presso Studio notaio piazza della Repubblica Testimone_6 R_
4 Arcisate
28) vero che, allorché si verificava la necessità di recuperare uno dei figli da scuola innanzi tempo perché non stavano bene, è capitato che l'avv. si trovasse costretta a portare i minori in CP_1 studio per portare a termine un lavoro urgente;
Testi: Dott. presso Studio Testimone_8 notaio piazza della Repubblica 4 Arcisate, Dott. Via San Gemolo 21 R_ Testimone_7
Varese Dott. via Maspero 27 Varese Dott presso Studio Persona_10 Testimone_6 notaio piazza della Repubblica 4 Arcisate R_
29) vero che l'avv. quando le scuole erano chiuse durante le festività natalizie o l'estate era CP_1 costretta a rimanere a casa dallo studio per accudire i bambini piccoli;
Testi: Dott. Tes_8 presso Studio notaio piazza della Repubblica 4 Arcisate, Dott.
[...] R_ Tes_7
Via San Gemolo 21 Varese Dott. via Maspero 27 Varese Dott
[...] Persona_10 [...]
presso Studio notaio piazza della Repubblica 4 Arcisate Tes_6 R_
30) vero che a seguito della malattia del figlio il ruolo e le mansioni dell'avv. Per_2 CP_1 all'interno dello studio sono cambiate in quanto la stessa non poteva e non riusciva ad R_ assicurare una presenza costante e continuativa;
Testi: Dott. presso Studio Testimone_8 notaio piazza della Repubblica 4 Arcisate, Dott. Via San Gemolo 21 R_ Testimone_7
Varese Dott. via Maspero 27 Varese Dott presso Studio Persona_10 Testimone_6 notaio piazza della Repubblica 4 Arcisate R_
31) vero che in corrispondenza ai ricoveri ospedalieri presso l'Ospedale Niguarda di Milano l'avv. si assentava dallo studio per l'intera settimana lavorativa rendendosi raggiungibile solo CP_1 telefonicamente per le questioni urgenti;
Testi: Dott. presso Studio notaio Testimone_8 piazza della Repubblica 4 Arcisate, Dott. Via San Gemolo 21 Varese R_ Testimone_7
Dott. via Maspero 27 Varese Dott presso Studio notaio Persona_10 Testimone_6 piazza della Repubblica 4 Arcisate R_
32) vero che le agenzie gestite dall'avv. sono state distribuite tra i vari collaboratori del CP_1 notaio che le hanno fidelizzate e non sono più rientrate nella disponibilità dell'avv. Testi: CP_1
Dott. presso Studio notaio piazza della Repubblica 4 Arcisate, Dott. Testimone_8 R_
Via San Gemolo 21 Varese Dott. via Maspero 27 Varese Dott Testimone_7 Persona_10
presso Studio notaio piazza della Repubblica 4 Arcisate Testimone_6 R_
33) vero che attualmente all'interno dello studio Candore l'avv. si occupa di consulenza in CP_1 materia successoria e di atti morti causa;
Testi: Dott. presso Studio notaio Testimone_8
pagina 6 di 15 piazza della Repubblica 4 Arcisate, Dott. Via San Gemolo 21 Varese R_ Testimone_7
Dott. via Maspero 27 VareseDott presso Studio notaio Persona_10 Testimone_6 piazza della Repubblica 4 Arcisate R_
34) vero che dal 2021 l'avv. ha cambiato mansioni, orario e prestazioni di lavoro;
Testi: CP_1
Dott. presso Studio notaio piazza della Repubblica 4 Arcisate, Dott. Testimone_8 R_
Via San Gemolo 21 Varese Dott. via Maspero 27 Varese Dott Testimone_7 Persona_10
presso Studio notaio piazza della Repubblica 4 Arcisate Testimone_6 R_
35) vero che dall'anno 2004 l'avv. collabora con il suo studio prestando la propria attività CP_1 professionale;
Teste: Notaio dott. piazza della Repubblica 4 Arcisate Persona_11
36) vero che l'iter lavorativo dell'avv. ha subito modifiche temporali, logistiche e di mansioni CP_1
a causa della limitata disponibilità di orario dalla stessa offerta e pattuita sin da primo colloquio di lavoro;
Teste: Notaio dott. piazza della Repubblica 4 Arcisate 37) vero che l'avv. Persona_11
a volte telefonava in studio annunciando il suo ritardo a causa della malattia di uno dei due CP_1 figli;
Teste: Notaio dott. piazza della Repubblica 4 Arcisate Persona_11
38) vero che a volte l'avv. portava i figli in studio per completare i lavori urgenti necessari CP_1 per il mattino seguente;
Teste: Notaio dott. piazza della Repubblica 4 Arcisate Persona_11
39) vero che inizialmente l'avv. aveva mansioni di consulenza e redazione di atti immobiliari CP_1 con affidamento esclusivo di alcune agenzie immobiliari e società di intermediazione creditizia;
Teste: Notaio dott. piazza della Repubblica 4 Arcisate Persona_11
40) vero che nel 2006 con la nascita del secondo figlio l'avv. riduceva l'orario di lavoro e CP_1 conseguentemente il numero delle agenzie seguite;
Teste: Notaio dott. piazza Persona_11 della Repubblica 4 Arcisate
41) vero che dal 2006 l'avv. ha iniziato a gestire le pratiche di successione e la redazione di CP_1 tutti gli atti mortis causa connessi;
Teste: Notaio dott. piazza della Repubblica 4 Persona_11
Arcisate42) vero che dal 2015, a seguito della malattia del figlio l'avv. è stata Per_2 CP_1 assente dallo studio per intere settimane non garantendo la necessaria stabilità e affidabilità per la gestione delle pratiche immobiliari e di mutuo e quindi quelle a lei rimaste sono state suddivise tra
i diversi collaboratori dello studio;
Teste: Notaio dott. piazza della Repubblica 4 Persona_11
Arcisate
43) vero che al rientro dalla malattia del figlio l'avv. anche per facilitare le assenze per le CP_1 varie visite di controllo a Milano del ragazzo, è stata destinata alla sola gestione delle consulenze e della predisposizione delle dichiarazioni di successione e degli atti notarili;
Teste: Notaio dott. piazza della Repubblica 4 Arcisate 44) vero che a seguito della sua separazione Persona_11 dal marito l'avv. ha preferito pattuire un compenso fisso mensile che le consentisse di far CP_1
pagina 7 di 15 fronte alle spese assunte senza doversi preoccupare di avere un'entrata commisurata alle pratiche
e al lavoro espletato;
Teste: Notaio dott. piazza della Repubblica 4 Arcisate Persona_11
45) vero che dal 2021 l'avv. ha cambiato mansioni e orario di lavoro all'interno dello studio;
CP_1
Teste: Notaio dott. piazza della Repubblica 4 Arcisate Persona_11
46) vero che l'avv. essendo libera professionista iscritta alla cassa avvocati, gestisce le CP_1 proprie pratiche personali concordandole però con il Notaio in vista degli atti ad esse connesse;
Teste: Notaio dott. piazza della Repubblica 4 Arcisate Persona_11
47) vero che l'avv. collabora con diversi colleghi e professionisia che si avvalgono della mia CP_1 opera professionale emettendo direttamente io fattura a loro carico;
Teste: Notaio dott. Per_11 piazza della Repubblica 4 Arcisate
[...]
48) vero che l'avv. preliminarmente si consulta con me per la gestione nel mio studio di CP_1 pratiche personali imputando al cliente le spese vive sostenute dallo studio, soprattutto visure, che fatturo e gestisco direttamente io. Teste: Notaio dott. piazza della Repubblica 4 Persona_11
Arcisate
B) in ogni caso rigettare la richiesta di ammissione della prova per testi richiesta dall'attore: quanto al primo capitolo perché generico quanto al capitolo relativo alla redazione degli atti del padre da parte dell'attore: perché ininfluente ai fini del decidere;
quanto al capitolo relativo alla retribuzione dell'avv. durante la degenza del figlio: perché generico;
quanto al capitolo sulla CP_1 fatturazione dell'avv. perché generico e comunque ininfluente ai fini della decisione. e, nel CP_1 denegato caso di loro ammissione, disporre che vengano sentiti in controprova tutti i testi indicati dalla convenuta sui capitoli dedotti”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 23/7/2024 conveniva in giudizio il coniuge Parte_1
esponendo quanto segue: CP_1
• di aver contratto matrimonio concordatario in Brunello (Va) in data 8/4/2000;
• dall'unione sono nati due figli: , nato a [...] il [...], e Persona_4 [...]
, nato a [...], il [...], entrambi maggiorenni non economicamente autosufficienti;
Per_7
• la convivenza coniugale si era progressivamente compromessa;
• i coniugi si erano quindi separati consensualmente avanti il Tribunale di Varese in data 11/9/2019, omologa n. 329/2019 del 17/10/2019, condizioni successivamente parzialmente modificate con decreto del Tribunale di Varese su conclusioni congiunte del 22/3/2022;
• la ripresa del rapporto coniugale si era rivelata impossibile e si era protratta ben oltre il tempo necessario per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 8 di 15 Ciò posto ricorreva al Tribunale di Varese per sentire dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario, con previsione di mantenimento diretto dei figli, ormai maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, suddivisione delle spese straordinarie al 50% e con dichiarazione della autosufficienza di entrambi i coniugi, con conseguente esonero dall'onere di versare alla moglie un assegno.
Con comparsa di risposta in data 30/10/2024 si costituiva in giudizio aderendo alla CP_1 domanda divorzile pur dando atto che negli anni i coniugi avevano tentato un riavvicinamento sentimentale. Ritenuta la sussistenza dei requisiti per ottenere un assegno divorzile, concludeva chiedendo di confermare l'obbligo a carico del padre di versare un contributo al mantenimento dei figli da determinarsi in €. 450 per ciascun figlio e di disporre l'obbligo di versare alla moglie un assegno divorzile pari a €. 400. Vinte le spese.
La pendenza del procedimento veniva ritualmente comunicata al P.M. che apponeva il visto in data
30/09/2024.
Entrambe le parti espletavano ulteriori difese ex art. 473-bis.17 c.p.c..
All'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. le parti comparivano personalmente e il Giudice sentiva liberamente i coniugi;
quindi, formulava una proposta conciliativa che veniva accettata solo da parte resistente.
Il procuratore di parte ricorrente chiedeva la rimessione della causa al Collegio per la pronuncia sullo status; il giudice, stante la non opposizione della difesa della resistente, confermava i provvedimenti della separazione e rimetteva la causa al collegio per la decisione sullo status.
Con sentenza parziale n. 1046/2024 pubblicata il 11/12/2024 passata in giudicato il 13/1/2025, veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e, con ordinanza in pari data, la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice per la prosecuzione del giudizio.
Concesso termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione sull'ammissione dei mezzi di prova, con ordinanza in data 3/3/2025 il Giudice, rigettate le richieste istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza ex art. 473-bis.22 c.p.c. per la discussione orale.
In data 4/6/2025 i procuratori discutevano la causa e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
* * * * * *
Essendo già stata emessa sentenza parziale di divorzio ed essendo i figli delle parti, (nato Per_2
a Varese il 4/11/2001) e (nato a [...] il [...]), ormai maggiorenni ma non ancora Per_1 indipendenti economicamente, le uniche questioni controverse tra le parti attengono agli aspetti pagina 9 di 15 economici ed in particolare al mantenimento dei figli e alla verifica della sussistenza o meno dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile a favore della moglie che ne ha fatto richiesta.
Preliminarmente ritiene il Collegio di dover confermare le statuizioni già assunte con provvedimento del 3/3/2025 di rigetto alla richiesta di ammissione delle prove orali articolate da parte resistente (che ha reiterato le istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni), risultando le circostanze dedotte nei capitoli di prova per lo più vertenti su circostanze non contestate e/o irrilevanti ai fini del decidere. Alla luce di ciò, la causa deve essere decisa sulla base di quanto emerso in giudizio, dichiarato e ammesso dalle parti e della documentazione prodotta.
Il mantenimento dei figli
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di Cassazione, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento dei figli (anche quando sono maggiorenni ma non economicamente autosufficienti), deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali dei figli ed del tenore di vita da loro goduto (Cfr ex multis
Cass. Sez. VI-I, ord. 1°.3.2018, n. 4811), pur con la doverosa considerazione delle modalità e delle tempistiche di frequentazione degli stessi con entrambi i genitori.
Nel caso di specie, la situazione economico reddituale delle parti è come di seguito compendiabile.
- svolge la professione di avvocato libero professionista;
egli riveste altresì la Parte_1 carica di Consigliere Comunale presso il Comune di Varese (per la quale percepisce una indennità di presenza a seduta, somme che vengono conteggiate nella dichiarazione dei redditi), di membro del Collegio Sindacale della società Delna s.p.a. (compenso di circa €. 500 lordi al mese, conteggiati nella dichiarazione dei redditi), di membro del CdA della società Centro Servizi Navali
s.p.a. (senza compenso). L'avv. ha anche incarichi universitari, in particolare è titolare Parte_1 di una borsa di studio per dottorato di ricerca con compenso di €.
1.245 netti mensili, importo che non viene inserito nella dichiarazione dei redditi ma che ha comunque una durata limitata (la borsa di studio è in fase avanzata e è della durata di 3 anni).
Nel corso del giudizio sono state prodotte le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta dall'anno 2020 all'anno 2023 nonché l'estratto contributivo della cassa forense;
da tale documentazione si evincono i seguenti redditi complessivi annui:
€. 122.907= anno 2020
€. 86.658= anno 2021
€. 82.336= anno 2022
€. 73.505= anno 2023.
pagina 10 di 15 Egli risulta gravato dal pagamento della rata di mutuo contratto per l'acquisto della casa di abitazione, il cui importo mensile è variabile e che attualmente ammonta a circa €. 1.750/1.850=.
Ha poi una esposizione debitoria di circa €. 520= mensili per finanziamento VI (in scadenza al
2026) e di €. 446= per cartelle esattoriali (in scadenza al 2027).
L'avv. ha recentemente ricevuto la quota di 1/3 della eredità lasciata dal defunto padre Parte_1
(patrimonio che era in comproprietà con la moglie-madre del ricorrente, composto da una villa, attualmente messa in vendita, 2 appartamenti e 2 box).
- svolge la professione di avvocato libero professionista presso lo studio del Notaio CP_1
attualmente all'interno dello studio notarile la resistente svolge attività al front office R_
(scelta da lei operata dopo la separazione dal marito per garantirsi un fisso mensile – v. comparsa p.
6 e 7) fornendo alla clientela informazioni qualificate relative alla documentazione necessaria e alla procedura per addivenire alla stipula di atti notarili;
la stessa si occupa altresì in via esclusiva delle dichiarazioni di successione. Per queste attività, l'avvocato – che gode del cd regime forfettario - rilascia fattura al Notaio ove viene conteggiato un importo fisso di €. 1.600= mensili, oltre agli importi maturati relativi ad eventuali pratiche a favore di clienti.
Nel corso del giudizio sono state prodotte le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta dall'anno 2020 all'anno 2023 nonché l'estratto contributivo della cassa forense;
da tale documentazione si evincono i seguenti redditi complessivi annui:
€. 24.813= anno 2020
€. 23.794= anno 2021
€. 22.228= anno 2022
€. 27.995= anno 2023.
Ella risulta gravata dal pagamento della rata di mutuo contratto per l'acquisto della casa di abitazione, il cui importo mensile ammonta a circa €. 530=. Ha poi una esposizione debitoria per un finanziamento di €. 366= mensili. La signora percepisce al 100% l'AU per i figli di €. 267= mensili che utilizza per le loro spese straordinarie.
Ciò premesso: 1) considerata la situazione reddituale/patrimoniale delle parti come sopra compendiata alla luce della documentazione versata in atti e rilevata la oggettiva maggior disponibilità dell'avv. , 2) tenuto conto dell'età dei figli maggiorenni e delle sempre Parte_1 maggiori esigenze fisiologicamente connesse alla loro età e dato atto che le parti hanno pacificamente dichiarato che i ragazzi vivono e si intrattengono presso l'abitazione di entrambi i genitori in maniera libera e paritetica, 3) tenuto conto di quanto pattuito in sede di modifica delle condizioni di separazione nell'anno 2022, ritiene il Collegio di dover confermare l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento dei figli mediante il versamento dell'importo mensile di €.
pagina 11 di 15 600= (€. 300= per ciascun ragazzo), oltre rivalutazione Istat, entro il giorno 15 di ogni mese;
le spese straordinarie verranno sostenute utilizzando l'AU che resterà percepito al 100% dalla madre, come è avvenuto sino ad ora;
le residue spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli saranno suddivise tra le parti al 50% come da Linee Guida in uso avanti a questo Tribunale.
Assegno divorzile
Nel presente giudizio (che in forza della pronuncia di separazione e successiva modifica CP_1 congiunta percepiva dal marito un contributo al proprio mantenimento di €. 400=, oltre rivalutazione) ha chiesto il riconoscimento a suo favore del diritto ad ottenere il versamento di un assegno divorzile.
A fondamento della pretesa azionata ha evidenziato sia il divario della situazione economica dei coniugi, sia il differente sviluppo della carriera professionale tra gli stessi con pregiudizio a suo danno, situazione causalmente da ricollegare alle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise nel corso della vita matrimoniale.
Come è noto e senza tediare le parti e i difensori, la giurisprudenza più recente della Corte di
Cassazione ha stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa richiede, ai sensi dell'art. 5 comma 6 della L. n. 898/1970, l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sull'attribuzione che sulla quantificazione dell'assegno. In particolare, si impone al giudicante una valutazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti in considerazione del contributo fornito dal richiedente l'assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. La natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, conduce, quindi, al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. La funzione riequilibrartice dei redditi dell'ex coniuge, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata, peraltro, alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cfr. Cass. Ord. n. 11796/2021 in motivazione, Cass. S.U.
11.07/2018 n. 11287, Cass. 23.1.2019 n. 1882).
pagina 12 di 15 Nel caso di specie, osserva il Collegio che non sussistono i requisiti per il riconoscimento dell'assegno divorzile a favore dell'avv. CP_1
Invero, è pacifico che, pur essendo ravvisabile uno squilibrio della situazione reddituale e patrimoniale delle parti (per tale valutazione, peraltro, si deve tenere in considerazione che i redditi lordi sopra richiamati sono soggetti ad una differente imposizione fiscale, ben maggiore per l'avv.
che non gode del regime forfettario, come avviene per l'avv. , entrambi i coniugi Parte_1 CP_1 sono economicamente autosufficienti potendo contare anche il coniuge economicamente “più debole” su risorse economiche sufficienti per garantirle una esistenza libera e dignitosa ed una adeguata autosufficienza economica (cfr. Cass. n. 11910/2024), ciò che porta il Tribunale ad escludere che l'assegno debba assolvere ad una funzione assistenziale.
Più complessa è la verifica della sussistenza o meno del requisito compensativo-perequativo.
A tale proposito deve darsi atto che il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, in presenza di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi, aveva attribuito l'assegno divorzile in ragione dell'attività domestica svolta dalla ex moglie, a prescindere dall'allegazione e dalla prova della perdita di concrete prospettive professionali e di potenzialità reddituali conseguenti alla scelta di dedicarsi alle cure della famiglia ed omettendo, altresì, di considerare che il patrimonio della richiedente era formato in misura prevalente da attribuzioni compiute da parte dell'ex coniuge). (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 29920 del 13/10/2022)
Ritiene il Collegio che la resistente non ha assolto all'onere di provare – né ha formulato capitoli di prova rilevanti a tale proposito - che lo scarto reddituale sia la conseguenza di una concorde scelta di vita dei coniugi che abbia comportato un sacrificio delle proprie aspirazioni, inciso sulla sua professionalità e sulla possibilità di incrementare i propri guadagni.
Quanto alle aspirazioni, risulta che l'avv. abbia potuto dedicarsi ad una attività conforme alla CP_1 preparazione e all'interesse mostrato dopo la laurea per uno specifico settore professionale;
invero, nel corso del libero interrogatorio reso all'udienza di comparizione personale delle parti, la resistente ha dichiarato: “…Sono avvocato e lavoro presso lo studio del Notaio dal 2003. R_
Prima di sposarmi avevo fatto la pratica notarile e successivamente la pratica presso lo studio
pagina 13 di 15 dell'avv. Dopo il matrimonio ho superato l'esame di avvocato e inizialmente ho lavorato Tes_7 presso lo studio . Poiché mi piaceva di più la carriera notarile e la materia notarile, Parte_1 quando ho avuto la possibilità di lavorare presso il Notaio ho optato per quella R_ opportunità. Da allora sono rimasta in quello studio senza interruzioni…”.
Dall'estratto contributivo della cassa forense prodotto sub. doc. 36 risulta che la signora non ha percepito redditi prima del matrimonio, contratto nell'anno 2020, e che nel corso degli anni, sebbene sia diventata madre di due figli (da sempre accuditi senza far ricorso ad una baby sitter essendo stati inseriti, per concorde scelta, sin dall'infanzia all'asilo nido-scuola materna, con ausilio dei nonni solo in caso di bisogno;
è pacifico che entrambi i genitori si siano presi amorevolmente cura dei figli, attribuendosi specifici compiti anche se la disponibilità del padre era molto più limitata e cioè secondo orari compatibili con il suo lavoro;
in particolare era la madre che si occupava di andare a prendere e al pomeriggio al termine delle lezioni Per_2 Per_1 scolastiche e a portarli alle visite mediche o ad attività ludico-sportive pomeridiane, con conseguente necessità di ridurre l'orario e la propria disponibilità all'interno dello studio notarile, circostanza non contestata dal ricorrente il quale ha sottolineato di aver avuto anch'egli un ben preciso ruolo con assunzione di impegni nella gestione dei figli, quali ad esempio l'accompagno all'asilo/scuola al mattino, il prelievo da scuola quando le lezioni finivano alle 13 e il prelievo dei ragazzi al termine degli allenamenti) ha incrementato i suoi guadagni (sino ad un massimo di €.
29.079= nel 2012), ciò che comprova, nonostante gli impegni familiari e di accudimento dei figli, la sua crescita reddituale e professionale all'interno dello studio notarile ove dava consulenze immobiliari, gestiva in completa autonomia le agenzie immobiliari e seguiva il settore delle successioni.
Si deve a questo punto dare atto che la famiglia è stata coinvolta dalle difficoltà conseguenti alla grave malattia che, nell'anno 2015, ha colpito il figlio con lunghe degenze ospedaliere Per_2 che hanno richiesto la presenza di un genitore accanto al figlio;
sebbene sia pacifico che l'onere di permanenza in ospedale sia stata ripartita tra i genitori in maniera quantitativamente differente (nel senso che la madre si intratteneva durante la settimana mentre il padre durante il week end), rileva il
Collegio come si sia trattato di una situazione di assoluta emergenza che, all'evidenza, ha colpito tutta la famiglia (in tale periodo il padre ha dovuto, evidentemente, supplire alla madre occupandosi del figlio più piccolo , pur probabilmente con il supporto di altri familiari). Per_1
In particolare ritiene il Tribunale che non è stata fornita prova del fatto che il permanere della madre durante la settimana in ospedale con abbia inciso sul suo futuro professionale e sulla Per_2 situazione reddituale (quest'ultima parzialmente sacrificata in tale periodo, avendo l'avv. CP_1 percepito dal 2015 al 2019 importi parzialmente ridotti rispetto agli anni precedenti – cfr. estratto pagina 14 di 15 contributivo doc. 36). Dagli atti di causa risulta che il rapporto professionale con il Notaio è invero proseguito, con successiva ripresa positiva dei redditi annuali percepiti, ancora attualmente in crescita, anche dopo la separazione dal marito.
Alla luce di quanto sin qui esposto, pur tenendo conto che i coniugi hanno convenuto/avuto ruoli differenti relativamente alle incombenze familiari e di accudimento dei figli, non si ravvisa un nesso causale tra tale scelta e una limitazione delle prospettive professionali della resistente, la quale ha potuto conciliare la sua aspirazione professionale con il soddisfacimento delle incombenze familiari, coadiuvata dal marito, seppur con differente ruolo e minor disponibilità temporale.
Non si ravvisa neppure una disparità patrimoniale tale da imporre una esigenza di riequilibrio causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari;
ciò anche alla luce del fatto che il patrimonio comune, principalmente costituito dalla casa coniugale, è stato venduto, con ripartizione del ricavato tra le parti (anche se per quote differenti, secondo libero accordo dei coniugi), ciò che ha consentito ad entrambi di acquistare una casa, con stipula di contratto di mutuo.
Spese di lite
La natura della causa e la reciproca soccombenza giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti, richiamata la sentenza parziale n.
1046/2024 del 5/12/2024 pubblicata l'11/12/2024 con cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, così dispone:
1. conferma l'obbligo a carico di di contribuire al mantenimento dei Parte_1 figli e , sino alla loro indipendenza economica, versando alla madre Per_2 Per_1 CP_1
l'importo mensile complessivo di €. 600= (€. 300= per ciascun ragazzo), oltre rivalutazione Istat, entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le Linee Guida in uso del Tribunale di Varese;
2. rigetta la domanda di assegno divorzile formulata da;
CP_1
3. spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 19/6/2025
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n.1668/2024 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. DE PERI ANTONELLA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso dall'Avv. AMBROSETTI MARIA GRAZIA presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Divorzio: Cessazione effetti civili del matrimonio”.
Le parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente Parte_1
“Voglia il Tribunale di Varese dato atto che lo status tra le parti è stato definito con la sentenza n.
1046/2024 RG così statuire:
In principalità e nel merito
pagina 1 di 15 1) Dichiarare l'autosufficienza delle parti ed esonerare , con decorrenza Parte_1 dalla data della domanda ex art. 4 c. 13 L. 898/70, dal versamento di un assegno in favore di CP_1
[...]
2) Disporre il mantenimento diretto dei figli maggiorenni non autosufficienti da parte di ciascun genitore per il tempo che trascorreranno con ciascun di loro.
3) Disporre che entrambi i genitori sostengano nella misura del 50% ciascuno le spese c.d. straordinarie nell'interesse dei figli da determinarsi come da linee guida in uso avanti il Tribunale di Varese. Assegno Unico Universale da ripartirsi tra le parti al 50% come per legge.
In via subordinata ove fosse ritenuto di dover disporre di un assegno perequativo in favore della madre per il mantenimento dei figli determinarlo in misura non superiore ad euro 200,00 mensili rivalutabile ISTAT per ciascuno dei figli”.
Per parte resistente CP_1
“Voglia il Tribunale così giudicare:
Nel merito e in via principale: Disporre l'obbligo dell'avv. di contribuire al Parte_1 mantenimento dei figli versando all'avv. entro il giorno 15 di ogni mese in via CP_1 anticipata, l'importo di complessivi € 900,00 (ovvero € 450,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat nel novembre di ogni anno e di sostenerne nella misura del
70% le spese straordinarie secondo le linee guida del Tribunale di Varese da intendersi qui integralmente richiamate. Porre a carico dell'avv. l'obbligo di versare Parte_1 all'avv. entro il giorno 15 di ogni mese in via anticipata e dalla data di pubblicazione CP_1 della sentenza che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio , un assegno divorzile di € 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat dalla data di pubblicazione della sentenza che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Disporre che ciascun genitore chieda separatamente l'assegno unico a sé pertoccante in base al proprio Isee. Nel merito e in via subordinata: Confermare l'obbligo dell'avv.
[...]
di contribuire al mantenimento dei figli versando all'avv. entro il giorno Parte_1 CP_1
15 di ogni mese in via anticipata, l'importo di complessivi € 600,00 (ovvero € 300,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat nel novembre di ogni anno e di sostenerne nella misura del 70% le spese straordinarie secondo le linee guida del Tribunale di
Varese da intendersi qui integralmente richiamate. Porre a carico dell'avv. Parte_1
l'obbligo di versare all'avv. entro il giorno 15 di ogni mese in via anticipata e dalla CP_1 data di pubblicazione della sentenza che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, un assegno divorzile di € 250,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
Disporre che l'assegno unico venga interamente percepito e trattenuto dalla madre presentante la
pagina 2 di 15 DSU. Nel merito e in via ulteriormente subordinata: Confermare l'obbligo dell'avv.
[...]
di contribuire al mantenimento dei figli versando all'avv. entro il giorno Parte_1 CP_1
15 di ogni mese in via anticipata, l'importo di complessivi € 600,00 (ovvero € 300,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat nel novembre di ogni anno e di sostenerne nella misura del 50%, anticipandole, le spese straordinarie secondo le linee guida del
Tribunale di Varese da intendersi qui integralmente richiamate, fatta eccezione per le spese universitarie per entrambi i figli globalmente intese (libri, iscrizione, tasse universitarie, eventuale alloggio, ecc.) da sostenere per il 70% dal padre e per il 30% dalla madre. Porre a carico dell'avv.
l'obbligo di versare all'avv. entro il giorno 15 di ogni mese in Parte_1 CP_1 via anticipata e dalla data di pubblicazione della sentenza che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, un assegno divorzile di € 250,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Disporre che l'assegno unico venga interamente percepito e trattenuto dalla madre presentante la DSU.
In ogni caso: Spese e compensi di causa rifusi.
In via istruttoria: A) Ammettere i capitoli di prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) vero che nel settembre 2021 ha prestato alla sorella l'importo di € CP_1 Parte_2
1.000,00 mediante assegno bancario tratto sul suo conto personale;
Teste: Via Parte_2
Pasquale Atenolfi 57 Cava dei Tirreni (SA)
2) vero che ha restituito il prestito di € 1.000,00 di cui al capitolo che precede Parte_2 mediante contanti prelevati poco per volta dal proprio conto corrente come da estratto conto prodotto sub 47 che viene rammostrato al teste;
Teste: Via Pasquale Atenolfi 57 Parte_2
Cava dei Tirreni (SA)
3) vero che in data 3 agosto 2024 presso la sua abitazione a Cava dei Tirreni la sig.a Pt_2 ha consegnato alla sorella € 200,00 in contanti come regalo per le vacanze per lei e per i
[...] nipoti e Teste: Via Pasquale Atenolfi 57 Cava dei Tirreni (SA) Per_1 Per_2 Parte_2
4) vero che lei ha fatto diversi bonifici alla figlia a partire dall'anno 2015 per aiutarla CP_1 economicamente ed in particolare per consentirle di affrontare le spese per la benzina, l'autostrada
e gli spostamenti Varese/Milano nel periodo di degenza ospedaliera in terapia intensiva nel settembre 2017 di suo nipote Teste: via XX Settembre 213 Uboldo Per_2 Testimone_1
5) vero che durante le degenze ospedaliere di avvenute tra l'aprile 2015 e il settembre Per_2
2017 l'avv. la domenica si fermava a mezzogiorno a mangiare dai propri genitori a Uboldo CP_1 per poi partire per Milano nel pomeriggio alle 15.30 per dare il cambio al marito;
Teste:
[...]
via XX Settembre 213 Uboldo Tes_1
pagina 3 di 15 6) vero che in occasioni di compleanni, onomastici, feste natalizie ha fatto regalie in contanti alla figlia per contribuire alle spese ordinarie;
Teste: via XX Settembre 213 CP_1 Testimone_1
Uboldo
7) vero che per lo scorso Natale 2023 lei ha regalato ad la somma di euro 500,00 in contanti CP_1 prelevati in due tranches dal suo conto corrente come risulta dal doc. 46 bis che mi viene rammostrato e che confermo;
Teste: via XX Settembre 213 Uboldo Testimone_1
8) vero che in più occasioni ha assistito agli accompagnamenti dei suoi nipoti agli allenamenti pomeridiani da parte di sua figlia;
Teste: via XX Settembre 213 Uboldo CP_1 Testimone_1
9) vero che, allorché andava a trovare suo nipote a Niguarda di venerdì, la sera rincasava in macchina con la figlia che le dava un passaggio fino ad Uboldo per poi rincasare a Luvinate;
Teste: via XX Settembre 213 Uboldo Testimone_1
10) vero che più volte lei e le altre due amiche di ON facevate la video chiamataollettiva in serata con l'amica che si trovava in ospedale in stanza con il figlio Testi: CP_1 Per_2 dott. via Gobetti 3 ON Mariangela RR via Piero della Francesca Testimone_2
34 Milano Dott. via Piave 6 Origgio 11) vero che in occasione del santo Persona_3
Natale 2023 e del compleanno del 2024 avete regalato all'amica una somma in denaro CP_1 de destinare a quello che meglio credeva per la sua nuova abitazione;
Testi: dott. Testimone_2
via Gobetti 3 ON Mariangela RR via Piero della Francesca 34 Milano Dott.
[...] via Piave 6 Origgio Persona_3
12) vero che più volte nell'anno 2015/2016 si è recata il venerdì a Milano presso l'ospedale
Niguarda, dove era ricoverato , a pranzare nel baretto collocato al piano Persona_4 terra insieme all'amica per farle compagnia;
Teste: Mariangela RR via Piero CP_1 della Francesca 34 Milano
13) vero che suo figlio frequentava la scuola media di Varese insieme al primogenito Per_5 dell'avv. Teste: via Fratelli Bandiera 12 Varese CP_1 Testimone_3
14) vero che vedeva sempre l'avv. all'uscita dal servizio di doposcuola presso la scuola CP_1
a prelevare il figlio per accompagnarlo agli allenamenti di calcio;
Teste: Per_5 Per_2
via Fratelli Bandiera 12 Varese Testimone_3
15) vero che ha sempre visto solo ed unicamente l'avv ai colloqui programmati e/generali con CP_1
i professori della scuola media frequentata dal figlio Teste: via Fratelli Per_2 Testimone_3
Bandiera 12 Varese 16) vero che ha sempre incontrato l'avv. fuori da scuola all' a CP_1 Parte_3 prendere il figlio nel pomeriggio;
Teste: dott. via Staurenghi 28 Varese Per_1 Testimone_4
pagina 4 di 15 17) vero che suo figlio frequentava la stessa scuola e classe, sia alle elementari che alle Per_6 medie, e giocava nella stessa squadra di calcio del figlio dell'avv. Teste: dott. Per_1 CP_1
via Staurenghi 28 Varese Testimone_4
18) vero che a colloqui con gli insegnanti di ha sempre visto solo l'avv. Teste: dott. Per_1 CP_1
via Staurenghi 28 Varese 19) vero che si era accordata con l'avv. che lei Testimone_4 CP_1 prelevava suo figlio insieme a all'uscita da scuola e li portava a Gazzada per Persona_7 gli allenamenti di calcio e l'avv. provvedeva a riprenderli a fine allenamento dopo aver CP_1 recuperato da scuola;
Teste: dott. via Staurenghi 28 Varese Per_2 Testimone_4
20) vero che la stessa organizzazione di cui al capitolo precedente era stata adottata anche per
l'accompagnamento a catechismo;
Teste: dott. via Staurenghi 28 Varese Testimone_4
21) vero che il venerdì sera spesso faceva trovare un piatto pronto all'amica che CP_1 rientrava a casa da Milano per cenare con il secondogenito;
Teste: dott. via Testimone_4
Staurenghi 28 Varese dott. via E. Duse 41/A Varese Testimone_5
22) vero che il venerdì sera spesso cenava con l'amica che rientrava a casa da CP_1
Milano, insieme ai vostri figli e;
Teste: dott. via Staurenghi Per_1 Per_8 Testimone_4
28 Varese
23) vero che per il Natale 2022 e per quello del 2023 ha regalato una somma in contanti all'amica
Teste: dott. presso Studio notaio piazza della Repubblica CP_1 Testimone_6 R_
4 Arcisate
24) vero che ha regalato all'amica per il suo compleanno 2024 una somma in contanti CP_1 affinché si comprasse un regalo che le piacesse;
Teste: dott. Via San Gemolo 21 Testimone_7
Varese 25)Vero che l'avvocato nello studio dell'avv. dall'anno 2004 si occupava CP_1 R_ delle consulenze e delle stesure degli atti notarili con assegnazione esclusiva di alcune agenzie immobiliari e/o promotori finanziari;
Testi: Dott. presso Studio notaio Testimone_8 piazza della Repubblica 4 Arcisate, Dott. Via San Gemolo 21 Varese R_ Testimone_7
Dott. via Maspero 27 Varese Dott presso Studio notaio Persona_10 Testimone_6 piazza della Repubblica 4 Arcisate R_
26) Vero che l'avv. gestiva il suo lavoro all'interno dello studio del Notaio CP_1 R_ compatibilmente alle esigenze dei figli;
Testi: Dott. presso Studio notaio Testimone_8 piazza della Repubblica 4 Arcisate, Dott. Via San Gemolo 21 Varese R_ Testimone_7
Dott. via Maspero 27 Varese Dott presso Studio notaio Persona_10 Testimone_6 piazza della Repubblica 4 Arcisate R_
27) vero che in diverse occasioni l'avv. ha dovuto lasciare lo studio notarile a seguito di CP_1 telefonate delle maestre che chiedevano di andare a prendere uno dei due bambini perché non
pagina 5 di 15 stava bene;
Testi: Dott. presso Studio notaio piazza della Repubblica Testimone_8 R_
4 Arcisate, Dott. Via San Gemolo 21 Varese Dott. via Testimone_7 Persona_10
Maspero 27 Varese Dott presso Studio notaio piazza della Repubblica Testimone_6 R_
4 Arcisate
28) vero che, allorché si verificava la necessità di recuperare uno dei figli da scuola innanzi tempo perché non stavano bene, è capitato che l'avv. si trovasse costretta a portare i minori in CP_1 studio per portare a termine un lavoro urgente;
Testi: Dott. presso Studio Testimone_8 notaio piazza della Repubblica 4 Arcisate, Dott. Via San Gemolo 21 R_ Testimone_7
Varese Dott. via Maspero 27 Varese Dott presso Studio Persona_10 Testimone_6 notaio piazza della Repubblica 4 Arcisate R_
29) vero che l'avv. quando le scuole erano chiuse durante le festività natalizie o l'estate era CP_1 costretta a rimanere a casa dallo studio per accudire i bambini piccoli;
Testi: Dott. Tes_8 presso Studio notaio piazza della Repubblica 4 Arcisate, Dott.
[...] R_ Tes_7
Via San Gemolo 21 Varese Dott. via Maspero 27 Varese Dott
[...] Persona_10 [...]
presso Studio notaio piazza della Repubblica 4 Arcisate Tes_6 R_
30) vero che a seguito della malattia del figlio il ruolo e le mansioni dell'avv. Per_2 CP_1 all'interno dello studio sono cambiate in quanto la stessa non poteva e non riusciva ad R_ assicurare una presenza costante e continuativa;
Testi: Dott. presso Studio Testimone_8 notaio piazza della Repubblica 4 Arcisate, Dott. Via San Gemolo 21 R_ Testimone_7
Varese Dott. via Maspero 27 Varese Dott presso Studio Persona_10 Testimone_6 notaio piazza della Repubblica 4 Arcisate R_
31) vero che in corrispondenza ai ricoveri ospedalieri presso l'Ospedale Niguarda di Milano l'avv. si assentava dallo studio per l'intera settimana lavorativa rendendosi raggiungibile solo CP_1 telefonicamente per le questioni urgenti;
Testi: Dott. presso Studio notaio Testimone_8 piazza della Repubblica 4 Arcisate, Dott. Via San Gemolo 21 Varese R_ Testimone_7
Dott. via Maspero 27 Varese Dott presso Studio notaio Persona_10 Testimone_6 piazza della Repubblica 4 Arcisate R_
32) vero che le agenzie gestite dall'avv. sono state distribuite tra i vari collaboratori del CP_1 notaio che le hanno fidelizzate e non sono più rientrate nella disponibilità dell'avv. Testi: CP_1
Dott. presso Studio notaio piazza della Repubblica 4 Arcisate, Dott. Testimone_8 R_
Via San Gemolo 21 Varese Dott. via Maspero 27 Varese Dott Testimone_7 Persona_10
presso Studio notaio piazza della Repubblica 4 Arcisate Testimone_6 R_
33) vero che attualmente all'interno dello studio Candore l'avv. si occupa di consulenza in CP_1 materia successoria e di atti morti causa;
Testi: Dott. presso Studio notaio Testimone_8
pagina 6 di 15 piazza della Repubblica 4 Arcisate, Dott. Via San Gemolo 21 Varese R_ Testimone_7
Dott. via Maspero 27 VareseDott presso Studio notaio Persona_10 Testimone_6 piazza della Repubblica 4 Arcisate R_
34) vero che dal 2021 l'avv. ha cambiato mansioni, orario e prestazioni di lavoro;
Testi: CP_1
Dott. presso Studio notaio piazza della Repubblica 4 Arcisate, Dott. Testimone_8 R_
Via San Gemolo 21 Varese Dott. via Maspero 27 Varese Dott Testimone_7 Persona_10
presso Studio notaio piazza della Repubblica 4 Arcisate Testimone_6 R_
35) vero che dall'anno 2004 l'avv. collabora con il suo studio prestando la propria attività CP_1 professionale;
Teste: Notaio dott. piazza della Repubblica 4 Arcisate Persona_11
36) vero che l'iter lavorativo dell'avv. ha subito modifiche temporali, logistiche e di mansioni CP_1
a causa della limitata disponibilità di orario dalla stessa offerta e pattuita sin da primo colloquio di lavoro;
Teste: Notaio dott. piazza della Repubblica 4 Arcisate 37) vero che l'avv. Persona_11
a volte telefonava in studio annunciando il suo ritardo a causa della malattia di uno dei due CP_1 figli;
Teste: Notaio dott. piazza della Repubblica 4 Arcisate Persona_11
38) vero che a volte l'avv. portava i figli in studio per completare i lavori urgenti necessari CP_1 per il mattino seguente;
Teste: Notaio dott. piazza della Repubblica 4 Arcisate Persona_11
39) vero che inizialmente l'avv. aveva mansioni di consulenza e redazione di atti immobiliari CP_1 con affidamento esclusivo di alcune agenzie immobiliari e società di intermediazione creditizia;
Teste: Notaio dott. piazza della Repubblica 4 Arcisate Persona_11
40) vero che nel 2006 con la nascita del secondo figlio l'avv. riduceva l'orario di lavoro e CP_1 conseguentemente il numero delle agenzie seguite;
Teste: Notaio dott. piazza Persona_11 della Repubblica 4 Arcisate
41) vero che dal 2006 l'avv. ha iniziato a gestire le pratiche di successione e la redazione di CP_1 tutti gli atti mortis causa connessi;
Teste: Notaio dott. piazza della Repubblica 4 Persona_11
Arcisate42) vero che dal 2015, a seguito della malattia del figlio l'avv. è stata Per_2 CP_1 assente dallo studio per intere settimane non garantendo la necessaria stabilità e affidabilità per la gestione delle pratiche immobiliari e di mutuo e quindi quelle a lei rimaste sono state suddivise tra
i diversi collaboratori dello studio;
Teste: Notaio dott. piazza della Repubblica 4 Persona_11
Arcisate
43) vero che al rientro dalla malattia del figlio l'avv. anche per facilitare le assenze per le CP_1 varie visite di controllo a Milano del ragazzo, è stata destinata alla sola gestione delle consulenze e della predisposizione delle dichiarazioni di successione e degli atti notarili;
Teste: Notaio dott. piazza della Repubblica 4 Arcisate 44) vero che a seguito della sua separazione Persona_11 dal marito l'avv. ha preferito pattuire un compenso fisso mensile che le consentisse di far CP_1
pagina 7 di 15 fronte alle spese assunte senza doversi preoccupare di avere un'entrata commisurata alle pratiche
e al lavoro espletato;
Teste: Notaio dott. piazza della Repubblica 4 Arcisate Persona_11
45) vero che dal 2021 l'avv. ha cambiato mansioni e orario di lavoro all'interno dello studio;
CP_1
Teste: Notaio dott. piazza della Repubblica 4 Arcisate Persona_11
46) vero che l'avv. essendo libera professionista iscritta alla cassa avvocati, gestisce le CP_1 proprie pratiche personali concordandole però con il Notaio in vista degli atti ad esse connesse;
Teste: Notaio dott. piazza della Repubblica 4 Arcisate Persona_11
47) vero che l'avv. collabora con diversi colleghi e professionisia che si avvalgono della mia CP_1 opera professionale emettendo direttamente io fattura a loro carico;
Teste: Notaio dott. Per_11 piazza della Repubblica 4 Arcisate
[...]
48) vero che l'avv. preliminarmente si consulta con me per la gestione nel mio studio di CP_1 pratiche personali imputando al cliente le spese vive sostenute dallo studio, soprattutto visure, che fatturo e gestisco direttamente io. Teste: Notaio dott. piazza della Repubblica 4 Persona_11
Arcisate
B) in ogni caso rigettare la richiesta di ammissione della prova per testi richiesta dall'attore: quanto al primo capitolo perché generico quanto al capitolo relativo alla redazione degli atti del padre da parte dell'attore: perché ininfluente ai fini del decidere;
quanto al capitolo relativo alla retribuzione dell'avv. durante la degenza del figlio: perché generico;
quanto al capitolo sulla CP_1 fatturazione dell'avv. perché generico e comunque ininfluente ai fini della decisione. e, nel CP_1 denegato caso di loro ammissione, disporre che vengano sentiti in controprova tutti i testi indicati dalla convenuta sui capitoli dedotti”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 23/7/2024 conveniva in giudizio il coniuge Parte_1
esponendo quanto segue: CP_1
• di aver contratto matrimonio concordatario in Brunello (Va) in data 8/4/2000;
• dall'unione sono nati due figli: , nato a [...] il [...], e Persona_4 [...]
, nato a [...], il [...], entrambi maggiorenni non economicamente autosufficienti;
Per_7
• la convivenza coniugale si era progressivamente compromessa;
• i coniugi si erano quindi separati consensualmente avanti il Tribunale di Varese in data 11/9/2019, omologa n. 329/2019 del 17/10/2019, condizioni successivamente parzialmente modificate con decreto del Tribunale di Varese su conclusioni congiunte del 22/3/2022;
• la ripresa del rapporto coniugale si era rivelata impossibile e si era protratta ben oltre il tempo necessario per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 8 di 15 Ciò posto ricorreva al Tribunale di Varese per sentire dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario, con previsione di mantenimento diretto dei figli, ormai maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, suddivisione delle spese straordinarie al 50% e con dichiarazione della autosufficienza di entrambi i coniugi, con conseguente esonero dall'onere di versare alla moglie un assegno.
Con comparsa di risposta in data 30/10/2024 si costituiva in giudizio aderendo alla CP_1 domanda divorzile pur dando atto che negli anni i coniugi avevano tentato un riavvicinamento sentimentale. Ritenuta la sussistenza dei requisiti per ottenere un assegno divorzile, concludeva chiedendo di confermare l'obbligo a carico del padre di versare un contributo al mantenimento dei figli da determinarsi in €. 450 per ciascun figlio e di disporre l'obbligo di versare alla moglie un assegno divorzile pari a €. 400. Vinte le spese.
La pendenza del procedimento veniva ritualmente comunicata al P.M. che apponeva il visto in data
30/09/2024.
Entrambe le parti espletavano ulteriori difese ex art. 473-bis.17 c.p.c..
All'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. le parti comparivano personalmente e il Giudice sentiva liberamente i coniugi;
quindi, formulava una proposta conciliativa che veniva accettata solo da parte resistente.
Il procuratore di parte ricorrente chiedeva la rimessione della causa al Collegio per la pronuncia sullo status; il giudice, stante la non opposizione della difesa della resistente, confermava i provvedimenti della separazione e rimetteva la causa al collegio per la decisione sullo status.
Con sentenza parziale n. 1046/2024 pubblicata il 11/12/2024 passata in giudicato il 13/1/2025, veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e, con ordinanza in pari data, la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice per la prosecuzione del giudizio.
Concesso termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione sull'ammissione dei mezzi di prova, con ordinanza in data 3/3/2025 il Giudice, rigettate le richieste istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza ex art. 473-bis.22 c.p.c. per la discussione orale.
In data 4/6/2025 i procuratori discutevano la causa e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
* * * * * *
Essendo già stata emessa sentenza parziale di divorzio ed essendo i figli delle parti, (nato Per_2
a Varese il 4/11/2001) e (nato a [...] il [...]), ormai maggiorenni ma non ancora Per_1 indipendenti economicamente, le uniche questioni controverse tra le parti attengono agli aspetti pagina 9 di 15 economici ed in particolare al mantenimento dei figli e alla verifica della sussistenza o meno dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile a favore della moglie che ne ha fatto richiesta.
Preliminarmente ritiene il Collegio di dover confermare le statuizioni già assunte con provvedimento del 3/3/2025 di rigetto alla richiesta di ammissione delle prove orali articolate da parte resistente (che ha reiterato le istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni), risultando le circostanze dedotte nei capitoli di prova per lo più vertenti su circostanze non contestate e/o irrilevanti ai fini del decidere. Alla luce di ciò, la causa deve essere decisa sulla base di quanto emerso in giudizio, dichiarato e ammesso dalle parti e della documentazione prodotta.
Il mantenimento dei figli
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di Cassazione, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento dei figli (anche quando sono maggiorenni ma non economicamente autosufficienti), deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali dei figli ed del tenore di vita da loro goduto (Cfr ex multis
Cass. Sez. VI-I, ord. 1°.3.2018, n. 4811), pur con la doverosa considerazione delle modalità e delle tempistiche di frequentazione degli stessi con entrambi i genitori.
Nel caso di specie, la situazione economico reddituale delle parti è come di seguito compendiabile.
- svolge la professione di avvocato libero professionista;
egli riveste altresì la Parte_1 carica di Consigliere Comunale presso il Comune di Varese (per la quale percepisce una indennità di presenza a seduta, somme che vengono conteggiate nella dichiarazione dei redditi), di membro del Collegio Sindacale della società Delna s.p.a. (compenso di circa €. 500 lordi al mese, conteggiati nella dichiarazione dei redditi), di membro del CdA della società Centro Servizi Navali
s.p.a. (senza compenso). L'avv. ha anche incarichi universitari, in particolare è titolare Parte_1 di una borsa di studio per dottorato di ricerca con compenso di €.
1.245 netti mensili, importo che non viene inserito nella dichiarazione dei redditi ma che ha comunque una durata limitata (la borsa di studio è in fase avanzata e è della durata di 3 anni).
Nel corso del giudizio sono state prodotte le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta dall'anno 2020 all'anno 2023 nonché l'estratto contributivo della cassa forense;
da tale documentazione si evincono i seguenti redditi complessivi annui:
€. 122.907= anno 2020
€. 86.658= anno 2021
€. 82.336= anno 2022
€. 73.505= anno 2023.
pagina 10 di 15 Egli risulta gravato dal pagamento della rata di mutuo contratto per l'acquisto della casa di abitazione, il cui importo mensile è variabile e che attualmente ammonta a circa €. 1.750/1.850=.
Ha poi una esposizione debitoria di circa €. 520= mensili per finanziamento VI (in scadenza al
2026) e di €. 446= per cartelle esattoriali (in scadenza al 2027).
L'avv. ha recentemente ricevuto la quota di 1/3 della eredità lasciata dal defunto padre Parte_1
(patrimonio che era in comproprietà con la moglie-madre del ricorrente, composto da una villa, attualmente messa in vendita, 2 appartamenti e 2 box).
- svolge la professione di avvocato libero professionista presso lo studio del Notaio CP_1
attualmente all'interno dello studio notarile la resistente svolge attività al front office R_
(scelta da lei operata dopo la separazione dal marito per garantirsi un fisso mensile – v. comparsa p.
6 e 7) fornendo alla clientela informazioni qualificate relative alla documentazione necessaria e alla procedura per addivenire alla stipula di atti notarili;
la stessa si occupa altresì in via esclusiva delle dichiarazioni di successione. Per queste attività, l'avvocato – che gode del cd regime forfettario - rilascia fattura al Notaio ove viene conteggiato un importo fisso di €. 1.600= mensili, oltre agli importi maturati relativi ad eventuali pratiche a favore di clienti.
Nel corso del giudizio sono state prodotte le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta dall'anno 2020 all'anno 2023 nonché l'estratto contributivo della cassa forense;
da tale documentazione si evincono i seguenti redditi complessivi annui:
€. 24.813= anno 2020
€. 23.794= anno 2021
€. 22.228= anno 2022
€. 27.995= anno 2023.
Ella risulta gravata dal pagamento della rata di mutuo contratto per l'acquisto della casa di abitazione, il cui importo mensile ammonta a circa €. 530=. Ha poi una esposizione debitoria per un finanziamento di €. 366= mensili. La signora percepisce al 100% l'AU per i figli di €. 267= mensili che utilizza per le loro spese straordinarie.
Ciò premesso: 1) considerata la situazione reddituale/patrimoniale delle parti come sopra compendiata alla luce della documentazione versata in atti e rilevata la oggettiva maggior disponibilità dell'avv. , 2) tenuto conto dell'età dei figli maggiorenni e delle sempre Parte_1 maggiori esigenze fisiologicamente connesse alla loro età e dato atto che le parti hanno pacificamente dichiarato che i ragazzi vivono e si intrattengono presso l'abitazione di entrambi i genitori in maniera libera e paritetica, 3) tenuto conto di quanto pattuito in sede di modifica delle condizioni di separazione nell'anno 2022, ritiene il Collegio di dover confermare l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento dei figli mediante il versamento dell'importo mensile di €.
pagina 11 di 15 600= (€. 300= per ciascun ragazzo), oltre rivalutazione Istat, entro il giorno 15 di ogni mese;
le spese straordinarie verranno sostenute utilizzando l'AU che resterà percepito al 100% dalla madre, come è avvenuto sino ad ora;
le residue spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli saranno suddivise tra le parti al 50% come da Linee Guida in uso avanti a questo Tribunale.
Assegno divorzile
Nel presente giudizio (che in forza della pronuncia di separazione e successiva modifica CP_1 congiunta percepiva dal marito un contributo al proprio mantenimento di €. 400=, oltre rivalutazione) ha chiesto il riconoscimento a suo favore del diritto ad ottenere il versamento di un assegno divorzile.
A fondamento della pretesa azionata ha evidenziato sia il divario della situazione economica dei coniugi, sia il differente sviluppo della carriera professionale tra gli stessi con pregiudizio a suo danno, situazione causalmente da ricollegare alle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise nel corso della vita matrimoniale.
Come è noto e senza tediare le parti e i difensori, la giurisprudenza più recente della Corte di
Cassazione ha stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa richiede, ai sensi dell'art. 5 comma 6 della L. n. 898/1970, l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sull'attribuzione che sulla quantificazione dell'assegno. In particolare, si impone al giudicante una valutazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti in considerazione del contributo fornito dal richiedente l'assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. La natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, conduce, quindi, al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. La funzione riequilibrartice dei redditi dell'ex coniuge, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata, peraltro, alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cfr. Cass. Ord. n. 11796/2021 in motivazione, Cass. S.U.
11.07/2018 n. 11287, Cass. 23.1.2019 n. 1882).
pagina 12 di 15 Nel caso di specie, osserva il Collegio che non sussistono i requisiti per il riconoscimento dell'assegno divorzile a favore dell'avv. CP_1
Invero, è pacifico che, pur essendo ravvisabile uno squilibrio della situazione reddituale e patrimoniale delle parti (per tale valutazione, peraltro, si deve tenere in considerazione che i redditi lordi sopra richiamati sono soggetti ad una differente imposizione fiscale, ben maggiore per l'avv.
che non gode del regime forfettario, come avviene per l'avv. , entrambi i coniugi Parte_1 CP_1 sono economicamente autosufficienti potendo contare anche il coniuge economicamente “più debole” su risorse economiche sufficienti per garantirle una esistenza libera e dignitosa ed una adeguata autosufficienza economica (cfr. Cass. n. 11910/2024), ciò che porta il Tribunale ad escludere che l'assegno debba assolvere ad una funzione assistenziale.
Più complessa è la verifica della sussistenza o meno del requisito compensativo-perequativo.
A tale proposito deve darsi atto che il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, in presenza di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi, aveva attribuito l'assegno divorzile in ragione dell'attività domestica svolta dalla ex moglie, a prescindere dall'allegazione e dalla prova della perdita di concrete prospettive professionali e di potenzialità reddituali conseguenti alla scelta di dedicarsi alle cure della famiglia ed omettendo, altresì, di considerare che il patrimonio della richiedente era formato in misura prevalente da attribuzioni compiute da parte dell'ex coniuge). (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 29920 del 13/10/2022)
Ritiene il Collegio che la resistente non ha assolto all'onere di provare – né ha formulato capitoli di prova rilevanti a tale proposito - che lo scarto reddituale sia la conseguenza di una concorde scelta di vita dei coniugi che abbia comportato un sacrificio delle proprie aspirazioni, inciso sulla sua professionalità e sulla possibilità di incrementare i propri guadagni.
Quanto alle aspirazioni, risulta che l'avv. abbia potuto dedicarsi ad una attività conforme alla CP_1 preparazione e all'interesse mostrato dopo la laurea per uno specifico settore professionale;
invero, nel corso del libero interrogatorio reso all'udienza di comparizione personale delle parti, la resistente ha dichiarato: “…Sono avvocato e lavoro presso lo studio del Notaio dal 2003. R_
Prima di sposarmi avevo fatto la pratica notarile e successivamente la pratica presso lo studio
pagina 13 di 15 dell'avv. Dopo il matrimonio ho superato l'esame di avvocato e inizialmente ho lavorato Tes_7 presso lo studio . Poiché mi piaceva di più la carriera notarile e la materia notarile, Parte_1 quando ho avuto la possibilità di lavorare presso il Notaio ho optato per quella R_ opportunità. Da allora sono rimasta in quello studio senza interruzioni…”.
Dall'estratto contributivo della cassa forense prodotto sub. doc. 36 risulta che la signora non ha percepito redditi prima del matrimonio, contratto nell'anno 2020, e che nel corso degli anni, sebbene sia diventata madre di due figli (da sempre accuditi senza far ricorso ad una baby sitter essendo stati inseriti, per concorde scelta, sin dall'infanzia all'asilo nido-scuola materna, con ausilio dei nonni solo in caso di bisogno;
è pacifico che entrambi i genitori si siano presi amorevolmente cura dei figli, attribuendosi specifici compiti anche se la disponibilità del padre era molto più limitata e cioè secondo orari compatibili con il suo lavoro;
in particolare era la madre che si occupava di andare a prendere e al pomeriggio al termine delle lezioni Per_2 Per_1 scolastiche e a portarli alle visite mediche o ad attività ludico-sportive pomeridiane, con conseguente necessità di ridurre l'orario e la propria disponibilità all'interno dello studio notarile, circostanza non contestata dal ricorrente il quale ha sottolineato di aver avuto anch'egli un ben preciso ruolo con assunzione di impegni nella gestione dei figli, quali ad esempio l'accompagno all'asilo/scuola al mattino, il prelievo da scuola quando le lezioni finivano alle 13 e il prelievo dei ragazzi al termine degli allenamenti) ha incrementato i suoi guadagni (sino ad un massimo di €.
29.079= nel 2012), ciò che comprova, nonostante gli impegni familiari e di accudimento dei figli, la sua crescita reddituale e professionale all'interno dello studio notarile ove dava consulenze immobiliari, gestiva in completa autonomia le agenzie immobiliari e seguiva il settore delle successioni.
Si deve a questo punto dare atto che la famiglia è stata coinvolta dalle difficoltà conseguenti alla grave malattia che, nell'anno 2015, ha colpito il figlio con lunghe degenze ospedaliere Per_2 che hanno richiesto la presenza di un genitore accanto al figlio;
sebbene sia pacifico che l'onere di permanenza in ospedale sia stata ripartita tra i genitori in maniera quantitativamente differente (nel senso che la madre si intratteneva durante la settimana mentre il padre durante il week end), rileva il
Collegio come si sia trattato di una situazione di assoluta emergenza che, all'evidenza, ha colpito tutta la famiglia (in tale periodo il padre ha dovuto, evidentemente, supplire alla madre occupandosi del figlio più piccolo , pur probabilmente con il supporto di altri familiari). Per_1
In particolare ritiene il Tribunale che non è stata fornita prova del fatto che il permanere della madre durante la settimana in ospedale con abbia inciso sul suo futuro professionale e sulla Per_2 situazione reddituale (quest'ultima parzialmente sacrificata in tale periodo, avendo l'avv. CP_1 percepito dal 2015 al 2019 importi parzialmente ridotti rispetto agli anni precedenti – cfr. estratto pagina 14 di 15 contributivo doc. 36). Dagli atti di causa risulta che il rapporto professionale con il Notaio è invero proseguito, con successiva ripresa positiva dei redditi annuali percepiti, ancora attualmente in crescita, anche dopo la separazione dal marito.
Alla luce di quanto sin qui esposto, pur tenendo conto che i coniugi hanno convenuto/avuto ruoli differenti relativamente alle incombenze familiari e di accudimento dei figli, non si ravvisa un nesso causale tra tale scelta e una limitazione delle prospettive professionali della resistente, la quale ha potuto conciliare la sua aspirazione professionale con il soddisfacimento delle incombenze familiari, coadiuvata dal marito, seppur con differente ruolo e minor disponibilità temporale.
Non si ravvisa neppure una disparità patrimoniale tale da imporre una esigenza di riequilibrio causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari;
ciò anche alla luce del fatto che il patrimonio comune, principalmente costituito dalla casa coniugale, è stato venduto, con ripartizione del ricavato tra le parti (anche se per quote differenti, secondo libero accordo dei coniugi), ciò che ha consentito ad entrambi di acquistare una casa, con stipula di contratto di mutuo.
Spese di lite
La natura della causa e la reciproca soccombenza giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti, richiamata la sentenza parziale n.
1046/2024 del 5/12/2024 pubblicata l'11/12/2024 con cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, così dispone:
1. conferma l'obbligo a carico di di contribuire al mantenimento dei Parte_1 figli e , sino alla loro indipendenza economica, versando alla madre Per_2 Per_1 CP_1
l'importo mensile complessivo di €. 600= (€. 300= per ciascun ragazzo), oltre rivalutazione Istat, entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le Linee Guida in uso del Tribunale di Varese;
2. rigetta la domanda di assegno divorzile formulata da;
CP_1
3. spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 19/6/2025
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
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