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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/04/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro
composta dai Magistrati:
Dott. Roberto Vignati Presidente rel.
Dott. Giovanni Casella Consigliere
Dott.ssa Laura Bertoli Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 632 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno - avverso la sentenza n. 3125/2023 in data 27 settembre 2023 del Tribunale di Milano Sezione Lavoro, Giudice Dott. Riccardo Atanasio - posta in decisione l'1 ottobre 2024
promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulia Paleari e Gianluca Parte_1
Maleci del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato in Milano alla via Bandello, 6 presso Studio Legale, in persona dell'Avv. Giulia Paleari;
CP_1
-Appellante- contro
già in persona del legale rappresentante pro P_ Controparte_3 tempore con sede legale in Milano, Via Fabio Filzi n. 2, Controparte_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Sebastiano Filippo Zaffarana del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio Professionale in Milano;
-Appellata-
in persona del Legale Rappresentante con CP_5 Controparte_6 sede in Torino, Via Lamarmora, 58, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Bellardi del foro di Torino ed elettivamente domiciliata presso il suo in Milano.
-Appellata-
OGGETTO: Appalti logistica – Dipendente di ditta consorziata con l'appaltatrice - Crediti retributivi verso quest'ultima e verso la committenza - Responsabilità ex art. 29 D.Lgs. n. 276/2003.
1 Conclusioni per l'appellante: IN VIA PRELIMINARE Accertare e dichiarare la nullità della Sentenza n. 3125/2023 pubbl. il 17.01.2024 RG 7641/2021, emessa dal Tribunale di Milano, per tutti i motivi sopra esposti. Nella denegata e non creduta ipotesi di mancata accoglimento della domanda preliminare, in ogni caso, NEL MERITO I) respingere tutte le domande formulate dagli attori opponenti nel giudizio di primo grado nei confronti dell'odierno esponente, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
per l'effetto, confermare integralmente l'opposto Decreto ingiuntivo n. 1803/2021 (RG 6391/21) reso dal Tribunale di Milano;
Conclusioni per P_
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO Respingere, per i motivi esposti in narrativa, tutte le domande formulate dal sig. , Parte_1 in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 3125/2023 (R.G. 7641/2021), pubblicata in data 17/01/2024, emessa dal Tribunale di Milano, nella persona del Giudice, dott. Riccardo Atanasio. IN VIA DEL TUTTO SUBORDINATA Nella sola, denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, dovesse ritenere fondate le doglianze formulate dall'appellante e, in riforma della sentenza n. 3125/2023 del Tribunale di Milano, dovesse condannare in persona del legale rappresentante pro P_ tempore, alla corresponsione di qualsiasi importo a favore di Controparte_4 Parte_1
, condannare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, (già
[...] CP_5 [...]
(C.f. e P.Iva.: ) in persona del legale rappresentante pro tempore a Controparte_7 P.IVA_1 manlevare e tenere indenne (C.f. e P.Iva.: , in persona del legale P_ P.IVA_2 rappresentante pro tempore sig. per ogni e qualsiasi somma che la stessa sia Controparte_4 costretta a pagare a qualsiasi titolo ed in forza della sentenza che definisce il presente giudizio e/o, comunque, condannare anche ed eventualmente (già CP_5 Controparte_7 (C.f. e P.Iva.: ) in persona del legale rappresentante pro tempore a indennizzare P.IVA_1 integralmente (C.f. e P.Iva.: ), in persona del legale rappresentante pro P_ P.IVA_2 tempore sig. in via di regresso per la sua quota parte di eventuale condebito Controparte_4 solidale.
IN OGNI CASO Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del doppio grado di giudizio, spese generali, I.V.A. e
C.P.A. inclusi e liquidazione delle stesse secondo i parametri tabellari di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto della complessità della causa e dell'attività effettivamente svolta dal difensore, il quale si dichiara antistatario e ne chiede la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Conclusioni per CP_5
1. NEL MERITO Respingere l'appello e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado in ogni sua parte;
accertare e dichiarare in ogni caso l'inesistenza di qualsivoglia diritto dell'appellante anche solo in via di solidarietà nei confronti dell'esponente.
Fatto e motivi della decisione
Con la sentenza n. 3125 del 2023, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano ha accolto, revocando il titolo monitorio contestato e condannando il resistente/opposto a rifondere le spese del grado, i ricorsi -riuniti per ragioni di connessione- con cui e avevano proposto opposizione avverso il Controparte_3 CP_5 decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1803/2021 dell'1/9/2021 contenente la loro condanna, sulla base dell'art. 29 comma 2 D.Lgs. n. 276/2003, al pagamento, in favore di -dipendente della ditta Parte_1 CP_8 consorziata presso la della somma di € 28.067,32, oltre
[...] CP_5 interessi e spese di lite per un totale ingiunto pari a € 31.360,76.
2 era stato assunto dalla Revolution Società Cooperativa a.r.l. in Parte_1 data 10/9/2018 come operaio Livello 3 Super – CCNL Spedizioni e Trasporti e aveva svolto la mansioni di responsabile di magazzino.
La Cooperativa Revolution aveva ricevuto in affidamento dalla società CP_5
presso la quale era consorziata, l'esecuzione del contratto d'appalto stipulato
[...] tra e in veste di appaltatrice per la gestione dei Controparte_3 CP_5 servizi di magazzino della prima. La sede di lavoro era il sito di di Mesero (MI), Via Mattei n. Controparte_3
24.
Nella fase monitoria, in vista dell'ingiunzione, aveva dedotto che la Parte_1 datrice non gli aveva corrisposto le retribuzioni relative ai mesi di marzo, CP_8 aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2019 (fino al giorno 16, in quanto il rapporto di lavoro cessava in tale data per dimissioni volontarie), oltre al TFR quali competenze rivendicate appunto tramite l'ingiunzione stante il fallimento di in data 25/01/2021, in ragione dei seguenti Controparte_9 importi : € 22.927,32 lordi a titolo di retribuzione ordinaria per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre (fino al 16) 2019; € 2.201,18 lordi a titolo di indennità sostitutiva di preavviso;
€ 2.938,82 lordi a titolo di TFR maturato dal 10/09/2018 al 16/09/2019.
Il primo Giudice ha accolto le opposizioni proposte dalle due Società riscontrando, sulla base delle risultanze istruttorie testimoniali, il fondamento di quanto da loro eccepito a proposito di una mancata prestazione di attività lavorativa da parte del
[...]
per i periodi fatti valere dal creditore sull'assunto per cui egli aveva sempre Pt_1 operato in qualità di responsabile di magazzino, della distribuzione interna e di coordinatore del personale sotto il diretto controllo di , avendo anche CP_8 notato il che le pattuizioni intercorse tra le società convenute, mediante Parte_1 un addendum contrattuale che prevedeva la manleva di da parte di CP_3
, non pregiudicavano affatto la sussistenza della responsabilità solidale di CP_5 tali due imprese ex art. 29 D.lgs. n. 276/2003.
In particolare, il Tribunale ha risolto la fase di opposizione osservando che nessuna responsabilità solidale ai sensi dell'art. 29 comma 2 D.Lgs. n. 276/2003 poteva imputarsi alle società e ai fini del pagamento Controparte_3 CP_5 dei trattamenti retributivi (compreso il trattamento di fine rapporto) non corrisposti da al suo dipendente per il totale Controparte_9 CP_7 Parte_1 di € 28.067,32.
Dalle dichiarazioni rese dai testi si evinceva infatti che il lavoratore, nel periodo per il quale aveva rivendicato le competenze a titolo di retribuzione e di TFR, non aveva reso prestazioni lavorative in esecuzione dell'appalto intercorso tra le tre Aziende. In particolare, il teste aveva affermato di non aver più visto il Tes_1 Parte_1 presso il magazzino di Mesero a partire da metà settembre 2018 a seguito di una
(aspra) discussione avvenuta tra il lavoratore e i soci dipendenti di , e che CP_8 lo stesso era poi stato sostituito quale responsabile di magazzino da tale Per_1
, nei termini di una circostanza confermata anche dal teste
[...] Tes_2 D'altra parte, le dichiarazioni della teste non avevano fornito alcun rilevante Tes_3 contributo poiché l'informatrice non era a conoscenza diretta dell'attività lavorativa praticata dal , mentre i testi , e avevano reso Parte_1 Tes_4 Tes_5 Tes_6 delle versioni generiche.
3 Il Tribunale ha inoltre notato come non fosse credibile che “nonostante i contrasti sorti tra e i titolari di e il suo allontanamento dal cantiere, Parte_1 CP_3 venisse in qualche modo consentito all'opposto l'espletamento di attività per conto e nell'interesse di;
risultava verosimile che dal giorno dal suo CP_3 allontanamento ad opera di nella metà di settembre 2018, il CP_3 [...]
non avesse più prestato attività lavorativa presso l'appalto in questione. Pt_1 Per l'effetto, nessuna responsabilità solidale nei confronti delle due società opponenti ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D.Lgs. 276/2003 e nessun credito retributivo vantabile nei loro confronti, considerato che “i trattamenti retributivi richiesti sono afferenti ai mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2019 (oltre TFR) e dall'esame dei testi emerge con evidenza che
[...]
in quei mesi non fosse più assegnato all'appalto presso i magazzini Pt_1
.” CP_3
ha impugnato la pronuncia facendo valere un unico motivo di Parte_1 gravame imperniato sull'assunto di una erronea lettura delle prove testimoniali.
L'appellante censura il rilievo dato dal primo Giudice alla circostanza della mancata prestazione di attività lavorative nel periodo in questione, lamentando che il Tribunale era partito dall'erroneo presupposto che la sede di lavoro del Parte_1 dovesse essere sempre e solo il magazzino di Mesero, mentre tutti i testi avevano confermato la presenza di più magazzini, compreso quello di Mesero. Il Giudice avrebbe poi erroneamente fondato la sua decisione sulle dichiarazioni dei soli due testimoni che lavoravano principalmente presso la sede di Mesero e non potevano avere contezza dei restanti magazzini. L'appellante sostiene di aver svolto le sue mansioni di responsabile di magazzino presso altre sedi da remoto. Di fatto espletava la propria attività presso la sede di Cuggiono, via San Rocco n. 28, negli uffici ove aveva operato la cooperativa
(società posta in liquidazione volontaria nel 2018 e a cui era subentrata CP_10
nell'ambito del contratto di appalto sottoscritto con e CP_8 CP_5
). CP_3 L'attività cui era assegnato non richiedeva la presenza in loco del lavoratore ma richiedeva essenzialmente la possibilità di gestire e amministrare il magazzino anche per il tramite di altre piattaforme impiegate nella logistica. L'odierno appellante si duole altresì del fatto che il primo Giudice ha basato “il proprio convincimento non su circostanze di fatto ma su una propria precomprensione derivante da un pregiudizio sui testi escussi”. Sostiene, inoltre, che non gli aveva mai formalizzato nulla circa il suo CP_8 allontanamento dal sito e ribadisce che dal 13/9/2018 egli aveva continuato a svolgere la medesima attività negli uffici della datrice e non più presso i CP_8 cantieri . CP_3
In tale senso, non risultava credibile la versione del teste secondo cui: “Lo Tes_6 CC avrebbe dovuto gestire il personale all'interno di ma nella realtà CP_8 non si è mai occupato di nulla. Non ha mai lavorato”.
L'appellante chiede quindi che la Corte proceda ad una nuova istruttoria e da ultimo ribadisce la correttezza dei conteggi depositati.
Si sono costituite e chiedendo la reiezione del gravame e CP_3 CP_11 riproponendo la prima la domanda di manleva nei confronti di . CP_5
4 All'udienza dell'1 ottobre 2024 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce.
Le ragioni dell'appello non possono essere accolte.
Il Tribunale ha correttamente colto la carenza di prova circa la maturazione di tutte le competenze salariali rivendicate dal , perlomeno per come da lui Parte_1 addebitate alle due e nell'appalto per servizi CP_12 Controparte_13 logistici espletati a favore della seconda e la cui esecuzione era stata affidata da alla propria consorziata compiendo il Giudice un'attenta CP_5 CP_14
e coerente analisi di tutte le versioni testimoniali raccolte, senza potersi trascurare che il lavoratore non ha fornito autonomi spunti di riscontro dell'esistenza dei crediti salariali azionati e della loro contemporanea riconducibilità alle due appellate sulla base del criterio di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. n. 276/2003.
I testi escussi, perlomeno quelli che erano adeguatamente edotti in ordine ai profili di fatto più rilevanti della vicenda in cognizione, hanno fornito le deposizioni che il primo Giudice ha dettagliatamente riproposto fedelmente alla loro sostanza, notando pure che dai resoconti di tali informatori emergeva unicamente il fatto, ben circostanziato, per cui il era stato praticamente allontanato dal nucleo Parte_1 portante dell'appalto in questione (“ ha preteso che venisse CP_3 Parte_1 allontanato dal cantiere, parlandone con ” ha sostenuto il teste CP_8
, per volere dell'appaltante che aveva quindi praticamente Tes_2 CP_3 concorso nell'estrometterlo dai servizi da lui resi quale addetto al magazzino di Mesero, la responsabilità del quale era poi definitivamente passata a Persona_1
(così, univocamente, i testi e . Tes_1 Tes_2
E' da aggiungere che non è neppure dimostrato che il lavoratore si fosse dedicato alla gestione di altri siti dello stesso tipo, rimanendo piuttosto di fatto 'confinato' nell'ambito di una imprecisata gestione amministrativa presso la sua datrice di lavoro
(chiaro sul puto il teste “so che c'era stata un contrasto CP_14 Tes_5 tra e la proprietà di nel passaggio da a e, Parte_1 CP_3 CP_10 CP_8 quindi, da allora in poi coordinava le attività di direttamente Parte_1 CP_8 dall'ufficio ma non veniva in magazzino, se non eccezionalmente, tenuto conto dei contrasti che c'erano stati tra lui e la proprietà di . Preciso che CP_3 [...]
eccezionalmente veniva in SOGEDIM ma non poteva entrare in Pt_1 magazzino”).
All'esito dei contrasti riferiti dalla più parte dei testi, resta dunque dimostrato il venir meno di una fattiva occupazione dell'odierno appellante proprio ed esattamente nell'ambito dell'appalto commissionato da per la gestione logistica del CP_3 magazzino in questione, senza che risulti provata la sussistenza dell'espletamento di altre complementari attività di servizio dello stesso genere in favore della medesima committenza appaltante cui, specie per questo, non è ascrivibile alcuna responsabilità ai sensi dell'art. 29 cit. per via di una estraneità del lavoratore rispetto ai confini esecutivi dell'appalto. In ordine alla responsabilità dell'azienda appaltatrice il suo mancato CP_5 riscontro parimenti deriva dalla predetta carenza di prova da parte del di Parte_1 aver effettivamente svolto attività lavorativa in via esclusiva presso il “cantiere” in cui operava dal mese di marzo maggio 2019 sino al mese di settembre 2019. CP_5
5 In tale senso non è ravvisabile la responsabilità solidale ex art. 29 comma 2 D. Lgs.
276/2003 della committente e della subcommittente poiché essa è valevole solamente rispetto ai lavoratori effettivamente coinvolti nelle attività appaltate.
L'appello va pertanto respinto con la conferma della pronuncia impugnata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei criteri posti dal DM 10.3.2014 n. 55, dal DM 8.3.2018
n. 37 nonché dal DM 13 agosto 2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia, della tematica dibattuta, della sua complessità e dell'assenza di attività istruttoria in questa fase del giudizio.
Sussistono nella specie i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 3125/2023 del Tribunale di Milano Sezione Lavoro. Condanna l'appellante a rifondere alle Società appellate le spese del presente grado liquidate in complessivi € 3.400,00 oltre IVA e CPA in favore di ciascuna di esse, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del Difensore antistatario di P_
.
[...] Sussistono nella specie i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante. Milano, 1 ottobre 2024.
Il Presidente rel.
Roberto Vignati
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