Ordinanza 11 novembre 2024
Massime • 1
In caso di morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado, la sua legittimazione attiva e passiva si trasmette agli eredi, i quali vengono a trovarsi, per tutta l'ulteriore durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario di ordine processuale, sicché, ove l'impugnazione sia stata proposta nei confronti di uno soltanto degli eredi della parte deceduta, il giudice d'appello deve ordinare, anche d'ufficio ed a pena di nullità, l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi, o comunque ritenere gli stessi legittimati ove si costituiscano spontaneamente. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza conclusiva, avendo il giudice omesso di integrare il contraddittorio nei confronti dell'erede non appellante della parte deceduta nel corso del giudizio di primo grado).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 11/11/2024, n. 28921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28921 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
2.10.2024 SALVATORE SAIJA Consigliere - Rel. Cron. R.G.N. 30755/2021 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 30755/2021 R.G. proposto da: SILLITTI ANGELO, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Savorelli n. 11, presso lo studio dell'avv. Anna Chiozza, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Di RI come da procura allegata al ricorso, domicilio digitale giuseppedimaria@pecavvpa.it
- ricorrente -
contro
LE IE, n.q. di erede di MI IE - intimata - avverso la sentenza n. 1356/2021 della Corte d'appello di AL, depositata il 24.8.2021; 1 Numero registro generale 30755/2021 N. 30755/21 R.G. Numero sezionale 3161/2024 Numero di raccolta generale 28921/2024 Data pubblicazione 11/11/2024 udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 2.10.2024 dal Consigliere relatore dr. Salvatore Saija. FATTI DI CAUSA LO IL ottenne dal Tribunale di AL decreto ingiuntivo n. 2573/2011 nei confronti di LL IN per la complessiva somma di € 102.403,97, sulla scorta di tre effetti cambiari emessi rispettivamente nelle date del 3.9.2007 per € 7.472,72, del 22.9.2009 per € 2.926,69 e del 22.8.2010 per € 5.000,00, nonché su una dichiarazione di riconoscimento di debito, sottoscritta dalla IN in data 21.1.2011. L'avv. IE Carrara, nella qualità di amministratrice di sostegno di LL IN, propose opposizione al detto d.i. con atto del 14.11.2011, con cui dichiarò di disconoscere l'autenticità delle firme apposte sui documenti prodotti dal IL a fondamento del ricorso monitorio;
in subordine, eccepì la carenza di capacità di agire della IN, da lungo tempo affetta da morbo di Parkinson, demenza senile ed ulteriori patologie, che l'avevano resa non più in grado di provvedere alla cura dei propri interessi. In via riconvenzionale, chiese, altresì, di condannare il IL al pagamento della complessiva somma di € 161.035,00, oltre interessi, quale conseguenza di una compravendita immobiliare, con cui la IN aveva alienato al IL un'azienda agricola il cui prezzo di vendita non era stato mai interamente pagato (essendo stato versato solo un acconto di € 48.965,00 al momento della stipula). Il IL si costituì contestando la fondatezza dell'opposizione e chiese, previa verifica delle firme delle cambiali e della scrittura privata, il rigetto dell'opposizione e, comunque, la condanna di LL IN al pagamento in suo favore della somma di € 7.049,27, dichiarando 2 N. 30755/21 R.G. Numero registro generale 30755/2021 Numero sezionale 3161/2024 Numero di raccolta generale 28921/2024 compensata tra le parti la somma di € 161.035,00. Ciò avendo proposto Data pubblicazione 11/11/2024 domanda riconvenzionale di condanna dell'opponente al pagamento, oltre alla somma ingiunta, dell'ulteriore somma di € 78.313,74, nonché compensando la detta complessiva somma di € 168.084,27 con quella dovuta di € 161.035,00, quale saldo prezzo per la compravendita del 13.05.2009. Il giudizio venne dichiarato interrotto per il decesso della IN e la causa venne riassunta ai sensi dell'art. 300 c.p.c. da IE AL n.q. di erede di LL IN. Il Tribunale di AL, con sentenza n. 789/2015 del 10.2.2015, revocò il d.i. opposto e annullò i titoli cambiari e il riconoscimento del debito per incapacità di intendere e di volere di LL IN, condannando l'opposto al pagamento in favore dell'opponente dell'importo pari alla differenza tra € 161.035,00 (quale residuo del prezzo per la vendita immobiliare stipulata tra le parti nel 2009) e la somma portata dai tre effetti cambiari suddetti, somme queste ultime da calcolare con gli interessi legali previsti col decreto ingiuntivo;
rigettò tutte le altre domande e regolò le spese secondo soccombenza. IE AL, n.q. di erede di LL IN, propose appello per la parziale riforma della sentenza n. 789/2015 del Tribunale di AL n. 789/2015, chiedendo di revocare e annullare il decreto ingiuntivo opposto in relazione a tutti i titoli depositati a sostegno della pretesa creditoria avversaria, confermando per il resto l'impugnata sentenza per tutti i motivi già esposti in narrativa. Costituitosi, il IL contestò le avverse domande, proponendo anche appello incidentale, per l'integrale riforma della sentenza di primo grado, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, e con condanna pro quota ereditaria di IE AL, erede costituita di LL IN, a pagare in suo favore la somma di € 3 Numero registro generale 30755/2021 N. 30755/21 R.G. Numero sezionale 3161/2024 Numero di raccolta generale 28921/2024 Data pubblicazione 11/11/2024 102.403,97, oltre accessori. La Corte d'appello di AL, con sentenza del 24.8.2021, accolse l'appello principale e, dunque, l'opposizione a decreto ingiuntivo in toto, e rigettò l'incidentale, condannando il IL al pagamento della somma di € 161.035,00 oltre accessori in favore di IE AL. LO IL propone adesso ricorso per cassazione avverso detta sentenza, sulla scorta di quattro motivi;
l'intimata non ha svolto difese. Il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza entro sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 – Col primo motivo si denuncia la violazione dell'art. 331 c.p.c., con conseguente nullità del giudizio di secondo grado e della sentenza, per non essere stata evocata in giudizio, dinanzi alla Corte d'appello, RI TE AL, coerede di LL IN. 1.2 – Con il secondo motivo si lamenta la violazione degli artt. 115, 116, 177, 184, 187, 188, 189 e 244 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. con conseguente nullità del giudizio di secondo grado e della sentenza. 1.3 – Con il terzo motivo si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia per non aver consentito la verificazione delle firme delle tre cambiali e della scrittura di riconoscimento di debito prodotte nel fascicolo monitorio. 1.4 – Con il quarto motivo, infine, si denuncia la violazione dell'art. 428 c.c., con conseguente nullità del giudizio di secondo grado e della sentenza. 2.1 – Il primo motivo è fondato. 4 Numero registro generale 30755/2021 N. 30755/21 R.G. Numero sezionale 3161/2024 Numero di raccolta generale 28921/2024 Data pubblicazione 11/11/2024 Invero, nel corso del giudizio di primo grado, dopo l'interruzione disposta a seguito del decesso dell'opponente LL IN, si costituì in riassunzione la sola IE AL, figlia ed erede della predetta, pure notificando l'atto di riassunzione alla sorella RI TE AL, altra figlia della stessa opponente (v. doc. 4 ric.te). Tuttavia, la predetta IE AL, proponendo il gravame principale, non ha provveduto a notificarlo alla sorella RI TE, come risulta inequivocamente sia dalla sentenza qui impugnata (che non ne riporta le generalità, quale parte del giudizio, nell'intestazione), sia dal tenore dell'appello notificato al IL, e qui prodotto dallo stesso. È però noto che “In caso di morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado, la sua legittimazione attiva e passiva si trasmette agli eredi, i quali vengono a trovarsi, per tutta l'ulteriore durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario di ordine processuale, sicché, ove l'impugnazione sia stata proposta nei confronti di uno soltanto degli eredi della parte deceduta, il giudice d'appello deve ordinare, anche d'ufficio ed a pena di nullità, l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi, o comunque ritenere gli stessi legittimati ove si costituiscano spontaneamente” (Cass. n. 6780/2015); pertanto, avendo omesso il giudice d'appello di integrare il contraddittorio nei confronti di RI TE AL, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., in quanto litisconsorte necessaria pretermessa, il procedimento di secondo grado e la sentenza che l'ha definito sono irrimediabilmente nulli. 3.1 – I restanti motivi sono conseguentemente assorbiti. 5 Numero registro generale 30755/2021 N. 30755/21 R.G. Numero sezionale 3161/2024 Numero di raccolta generale 28921/2024 Data pubblicazione 11/11/2024 4.1 – In definitiva, è accolto il primo motivo, mentre gli altri restano assorbiti. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte d'appello di AL, in diversa composizione, che provvederà ad un nuovo esame dell'appello principale e dell'appello incidentale, previa integrazione del contraddittorio con il litisconsorte pretermesso, e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti. Cassa in relazione, con rinvio alla Corte d'appello di AL, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 2.10.2024. Il Presidente FR De FA 6