Cass. civ., sez. III, ordinanza 11/11/2024, n. 28921
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Ordinanza 11 novembre 2024

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In caso di morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado, la sua legittimazione attiva e passiva si trasmette agli eredi, i quali vengono a trovarsi, per tutta l'ulteriore durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario di ordine processuale, sicché, ove l'impugnazione sia stata proposta nei confronti di uno soltanto degli eredi della parte deceduta, il giudice d'appello deve ordinare, anche d'ufficio ed a pena di nullità, l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi, o comunque ritenere gli stessi legittimati ove si costituiscano spontaneamente. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza conclusiva, avendo il giudice omesso di integrare il contraddittorio nei confronti dell'erede non appellante della parte deceduta nel corso del giudizio di primo grado).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, ordinanza 11/11/2024, n. 28921
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28921
    Data del deposito : 11 novembre 2024

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