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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 21/11/2024, n. 1284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1284 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 21 del mese di novembre dell'anno 2024, all'udienza tenuta dal G.I. presso il Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al
n. 1506/2020 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. VALERIO LANZA in sostituzione dell'avv.
ALESSANDRO BARBARO, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per la parte convenuta, l'avv. FABRIZIO TRIFILO', il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso questo Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1506/2020 R.G.
TRA in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore con sede in Milano, alla via Feltre n. 75 (c.f. e p.i.
, nella qualità di Concessionaria del Servizio di Riscossione del P.IVA_1
Comune di Patti, elettivamente domiciliata in Patti, via Orti n. 42 (studio dell'avv.
Valerio Lanza), presso e nel recapito professionale dell'avv. Alessandro Barbaro che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
CONTRO avv. , nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1 C.F._1
) e residente in [...], rappresentato e difeso da se stesso ed
[...] elettivamente domiciliato presso il proprio studio professionale
APPELLATO
E in persona del sindaco pro tempore Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE avente per OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 13 ottobre 2020 Parte_1
(nel prosieguo, semplicemente, proponeva appello avverso la Parte_1
2 sentenza n. 143/2020 con cui il Giudice di Pace di Patti aveva accolto l'opposizione all'intimazione di pagamento n. 0044935719020001927 del 10 dicembre 2019per
l'importo di € 331,18, dichiarando prescritto il credito e condannandola al pagamento delle spese di lite.
Nella resistenza di , costituitosi con comparsa del 18 gennaio 2021, la Controparte_1 causa perveniva per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022 – all'udienza del 18 maggio 2023 (poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) e, disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, viene oggi decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – In premessa va dichiarata la contumacia del che, pur Controparte_2 regolarmente citato, non si è costituito e va osservato che nel caso di scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata, la questione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello (Cass., n. 37272/2021).
Con il primo motivo di gravame lamenta che la prescrizione è stata Parte_1 erroneamente dichiarata.
È pacifico che “[i]l prezzo della somministrazione d'acqua da parte di un ente fornitore, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una
"causa petendi" di tipo continuativo, sicché è incluso nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ., ed il relativo credito è soggetto alla prescrizione breve quinquennale” (v., e.g., Cass., n.
1442/2015).
Non trova infatti applicazione ratione temporis l'art. 1, commi 4 e 10, L. 27 dicembre
2017, n. 205, come modificato dalla Legge n. 160/2019 e integrato dalla disciplina di settore, che per le fatture con scadenza successiva al 1° gennaio 2020 prevede la prescrizione biennale.
L'art. 2935 c.c. individua nel “giorno in cui il diritto può essere fatto valere” il momento a partire da cui decorre il termine di estinzione del diritto.
Non è dunque sufficiente che il credito sia solamente certo e liquido, ma ne occorre anche l'esigibilità; caratteristica quest'ultima che consegue alla indicazione in fattura del termine di pagamento (v., in argomento, Cass., n. 2429/1994 e Cass., n.
3 3824/1995, secondo cui la prescrizione non decorre, rispettivamente, se il diritto è sottoposto a condizione sospensiva o a termine non ancora scaduti).
Il termine per l'adempimento dell'obbligazione relativa al pagamento del canone per l'erogazione del servizio pubblico di fornitura di acqua potabile, fissato alternativamente dall'amministrazione comunale in rate bimestrali ovvero mediante attribuzione della facoltà di pagamento in unica soluzione, in assenza di diverse previsioni contrattuali, si presume a favore del debitore ex art. 1184 cod. civ., con la conseguenza che la prescrizione del credito decorre solo dalla scadenza dell'ultimo dei termini utili, in quanto prima di tale data l'amministrazione non può pretendere l'adempimento della prestazione prima del suo maturare, vertendosi in quel caso di credito non ancora esigibile. Va detto che quand'anche si ritenesse fissato a favore
(anche o soltanto) del creditore, tale termine costituisce parimenti dies a quo di decorrenza della prescrizione, atteso che l'amministrazione comunale avrebbe, in tale ipotesi, potuto agire per la riscossione anche prima del suo maturare;
ma ciò nell'esercizio di una mera facoltà inidonea, in quanto tale, a far decorrere il periodo di estinzione ex art. 2935 c.c. Infatti, quando il termine per l'adempimento della obbligazione sia previsto a favore del creditore, questi può esigere la prestazione anche prima della scadenza, ma la prescrizione decorre comunque solo dalla data di scadenza del termine fissato (Cass., n. 18184/2014).
In questo contesto non rilevano dunque eventuali contestazioni in merito alla mancata ricezione delle fatture.
Una diversa interpretazione – pure sostenuta dalla giurisprudenza di merito, anche di questo Ufficio – non appare pienamente ancorata al dato normativo e alle indicazioni provenienti dal Giudice di legittimità e, pertanto, non può essere accolta.
Ora, la fattura n. 5161 del 12 aprile 2016 con cui si intima il pagamento del canone idrico del 2014 posto alla base dell'ingiunzione impugnata fissa come termine per l'adempimento il 9 maggio 2016 e, pertanto, il dies a quo decorre dal 10 maggio 2016.
Ne consegue che al momento della ricezione dell'intimazione di pagamento – i.e. il
22 gennaio 2020 – il credito non era ancora prescritto.
Il motivo è dunque fondato e l'appello va accolto.
3. – Le spese di lite – ivi incluse quelle del primo grado di cui pure è stata chiesta la riforma con il secondo motivo di appello – seguono la soccombenza (v. pure, ex multis, Cass., n. 27606/2019, alla cui stregua “[i]n tema di impugnazioni, il potere del
4 giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite”).
Esse, pertanto, vanno poste a carico di per entrambi i gradi di Controparte_1 giudizio e liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal
D.M. n. 55/2014, nella versione vigente al tempo di conclusione della prestazione professionale in ciascun grado, per le cause di valore fino a € 1.100, tenuto conto della semplicità – in fatto e in diritto – delle questioni trattate ed esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo stante la natura documentale della lite.
Le spese di lite nei confronti del vanno integralmente compensate Controparte_2 essendo stato l'Ente citato quale litisconsorte necessario ed avendo lo stesso una posizione processuale analoga a quella dell'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa n. 1506/2020 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
1) dichiara la contumacia del che, pur regolarmente citato, Controparte_2 non si è costituito;
2) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata rigetta l'opposizione all'ingiunzione di pagamento n. 0044935719020001927 promossa da
; Controparte_1
3) condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_1
e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida
[...]
– per il primo grado – in € 134,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge e – per il secondo grado – in € 406,00 (di cui 174,00 per esborsi e il resto per compensi), oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
4) compensa integralmente le spese nei confronti del Controparte_2
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 21 novembre 2024.
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
5
VERBALE DI UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 21 del mese di novembre dell'anno 2024, all'udienza tenuta dal G.I. presso il Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al
n. 1506/2020 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. VALERIO LANZA in sostituzione dell'avv.
ALESSANDRO BARBARO, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per la parte convenuta, l'avv. FABRIZIO TRIFILO', il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso questo Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1506/2020 R.G.
TRA in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore con sede in Milano, alla via Feltre n. 75 (c.f. e p.i.
, nella qualità di Concessionaria del Servizio di Riscossione del P.IVA_1
Comune di Patti, elettivamente domiciliata in Patti, via Orti n. 42 (studio dell'avv.
Valerio Lanza), presso e nel recapito professionale dell'avv. Alessandro Barbaro che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
CONTRO avv. , nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1 C.F._1
) e residente in [...], rappresentato e difeso da se stesso ed
[...] elettivamente domiciliato presso il proprio studio professionale
APPELLATO
E in persona del sindaco pro tempore Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE avente per OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 13 ottobre 2020 Parte_1
(nel prosieguo, semplicemente, proponeva appello avverso la Parte_1
2 sentenza n. 143/2020 con cui il Giudice di Pace di Patti aveva accolto l'opposizione all'intimazione di pagamento n. 0044935719020001927 del 10 dicembre 2019per
l'importo di € 331,18, dichiarando prescritto il credito e condannandola al pagamento delle spese di lite.
Nella resistenza di , costituitosi con comparsa del 18 gennaio 2021, la Controparte_1 causa perveniva per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022 – all'udienza del 18 maggio 2023 (poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) e, disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, viene oggi decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – In premessa va dichiarata la contumacia del che, pur Controparte_2 regolarmente citato, non si è costituito e va osservato che nel caso di scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata, la questione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello (Cass., n. 37272/2021).
Con il primo motivo di gravame lamenta che la prescrizione è stata Parte_1 erroneamente dichiarata.
È pacifico che “[i]l prezzo della somministrazione d'acqua da parte di un ente fornitore, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una
"causa petendi" di tipo continuativo, sicché è incluso nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ., ed il relativo credito è soggetto alla prescrizione breve quinquennale” (v., e.g., Cass., n.
1442/2015).
Non trova infatti applicazione ratione temporis l'art. 1, commi 4 e 10, L. 27 dicembre
2017, n. 205, come modificato dalla Legge n. 160/2019 e integrato dalla disciplina di settore, che per le fatture con scadenza successiva al 1° gennaio 2020 prevede la prescrizione biennale.
L'art. 2935 c.c. individua nel “giorno in cui il diritto può essere fatto valere” il momento a partire da cui decorre il termine di estinzione del diritto.
Non è dunque sufficiente che il credito sia solamente certo e liquido, ma ne occorre anche l'esigibilità; caratteristica quest'ultima che consegue alla indicazione in fattura del termine di pagamento (v., in argomento, Cass., n. 2429/1994 e Cass., n.
3 3824/1995, secondo cui la prescrizione non decorre, rispettivamente, se il diritto è sottoposto a condizione sospensiva o a termine non ancora scaduti).
Il termine per l'adempimento dell'obbligazione relativa al pagamento del canone per l'erogazione del servizio pubblico di fornitura di acqua potabile, fissato alternativamente dall'amministrazione comunale in rate bimestrali ovvero mediante attribuzione della facoltà di pagamento in unica soluzione, in assenza di diverse previsioni contrattuali, si presume a favore del debitore ex art. 1184 cod. civ., con la conseguenza che la prescrizione del credito decorre solo dalla scadenza dell'ultimo dei termini utili, in quanto prima di tale data l'amministrazione non può pretendere l'adempimento della prestazione prima del suo maturare, vertendosi in quel caso di credito non ancora esigibile. Va detto che quand'anche si ritenesse fissato a favore
(anche o soltanto) del creditore, tale termine costituisce parimenti dies a quo di decorrenza della prescrizione, atteso che l'amministrazione comunale avrebbe, in tale ipotesi, potuto agire per la riscossione anche prima del suo maturare;
ma ciò nell'esercizio di una mera facoltà inidonea, in quanto tale, a far decorrere il periodo di estinzione ex art. 2935 c.c. Infatti, quando il termine per l'adempimento della obbligazione sia previsto a favore del creditore, questi può esigere la prestazione anche prima della scadenza, ma la prescrizione decorre comunque solo dalla data di scadenza del termine fissato (Cass., n. 18184/2014).
In questo contesto non rilevano dunque eventuali contestazioni in merito alla mancata ricezione delle fatture.
Una diversa interpretazione – pure sostenuta dalla giurisprudenza di merito, anche di questo Ufficio – non appare pienamente ancorata al dato normativo e alle indicazioni provenienti dal Giudice di legittimità e, pertanto, non può essere accolta.
Ora, la fattura n. 5161 del 12 aprile 2016 con cui si intima il pagamento del canone idrico del 2014 posto alla base dell'ingiunzione impugnata fissa come termine per l'adempimento il 9 maggio 2016 e, pertanto, il dies a quo decorre dal 10 maggio 2016.
Ne consegue che al momento della ricezione dell'intimazione di pagamento – i.e. il
22 gennaio 2020 – il credito non era ancora prescritto.
Il motivo è dunque fondato e l'appello va accolto.
3. – Le spese di lite – ivi incluse quelle del primo grado di cui pure è stata chiesta la riforma con il secondo motivo di appello – seguono la soccombenza (v. pure, ex multis, Cass., n. 27606/2019, alla cui stregua “[i]n tema di impugnazioni, il potere del
4 giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite”).
Esse, pertanto, vanno poste a carico di per entrambi i gradi di Controparte_1 giudizio e liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal
D.M. n. 55/2014, nella versione vigente al tempo di conclusione della prestazione professionale in ciascun grado, per le cause di valore fino a € 1.100, tenuto conto della semplicità – in fatto e in diritto – delle questioni trattate ed esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo stante la natura documentale della lite.
Le spese di lite nei confronti del vanno integralmente compensate Controparte_2 essendo stato l'Ente citato quale litisconsorte necessario ed avendo lo stesso una posizione processuale analoga a quella dell'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa n. 1506/2020 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
1) dichiara la contumacia del che, pur regolarmente citato, Controparte_2 non si è costituito;
2) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata rigetta l'opposizione all'ingiunzione di pagamento n. 0044935719020001927 promossa da
; Controparte_1
3) condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_1
e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida
[...]
– per il primo grado – in € 134,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge e – per il secondo grado – in € 406,00 (di cui 174,00 per esborsi e il resto per compensi), oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
4) compensa integralmente le spese nei confronti del Controparte_2
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 21 novembre 2024.
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
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