Articolo 1414 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1413Articolo 1393
Versione
9 ottobre 2010
Art. 1414. Criteri per la concessione 1. Il grado della decorazione al valor militare si commisura alla entita' dell'atto di valore compiuto, quale e' determinata dagli elementi che lo costituiscono e, segnatamente, dalla elevatezza degli intendimenti dell'autore, dalla gravita' del rischio e dal modo con il quale esso e' stato affrontato, e dalla somma dei risultati conseguiti. 2. La perdita della vita puo' essere la dimostrazione piu' evidente della gravita' del rischio; tuttavia essa non puo', da sola, costituire titolo a una decorazione al valor militare ne' indurre a una supervalutazione dell'impresa compiuta, quale risulta dal complesso di tutti gli altri elementi.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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