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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 30/06/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
SEZIONE TERZA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa
Elena Merlo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n° 6648/2021 promossa con atto di citazione notificato in data 15.10.2021 da
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi con l'Avv. CAMPION ROBERTO, l'Avv. CORSI C.F._2
ALESSANDRO e l'Avv. CARESTIATO DIEGO, giusta procura allegata all'atto di citazione telematico, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in
TREVISO
- parti attrici - contro
(C.F. ), con l'Avv. OP P.IVA_1
SCANFERLATO FEDERICO, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione telematica, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in
TREVISO
SOREC S.R.L. (C.F. ) in nome e per conto di (C.F. P.IVA_2 CP_2
), con l'Avv. GUALTIERI CLARA, giusta procura allegata alla P.IVA_3 comparsa di costituzione telematica, con domicilio eletto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore Email_1
(C.F. e per essa Controparte_3 P.IVA_4
(C.F. ) quale procuratrice di CP_4 P.IVA_5 CP_5
(C.F. ), con l'Avv. PESENTI MARCO e l'Avv. CONCIO P.IVA_6
FRANCESCO, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione telematica,
1 con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. TORRESAN ENRICO in TREVISO
- parti convenute -
***
OGGETTO: Contratti bancari (deposito bancario, etc),
Conclusioni di parte attrice:
- per , : “Ogni contraria domanda, Parte_1 Parte_2 istanza, deduzione ed eccezione respinta, Nel merito: Previo accertamento dell'illegittima applicazione da parte della convenuta
[...]
nei conti correnti n. 130.34 e n. 1070.50, OP
. ed alla cancellata società EDIL- Parte_1 PREF S.r.l. di interessi passivi ultralegali non validamente convenuti e di interessi attivi inferiori al limite legale, di commissioni, spese ed oneri mai validamene pattuiti, nonché di illegittima prassi anatocistica illecita, nonché previo accertamento dell'applicazione nel conto 1070.50 anzidetto di interessi superiori al tasso soglia usurario, rideterminarsi il saldo attivo rettificato dei conti correnti anzidetti, epurando dal conto le appostazioni illegittime e calcolando gli interessi attivi al saggio legale di interessi. Per l'effetto accertarsi:
- quanto al conto n. 130.34, che il sig. non era debitore di Parte_1 [...]
in relazione al sal 130.34 anzidetto e OP quindi debitore per detto titolo di cessionaria finale dell'apparente CP_2 credito portato dal saldo finale del tto;
- quanto al conto n. 1070.50 che la società non era debitrice di Parte_3
in relazione al saldo del conto n. 1070.50 anzidetto e OP e per detto titolo di cessionaria CP_5 dell'apparente credito portato dal saldo finale del conto predetto e che pertanto il sig. non è comunque debitore delle stesse per le eventuali Parte_1 garanzie prestate in favore di Parte_3 Ancora, per l'effetto di quanto sopra, condannarsi OP
in persona del legale rappresentante pro temp
[...]
- in favore del sig. l'importo di Euro 18.599,55, o quello maggiore Parte_1
o minore risultant giudizio, pari al saldo rettificato del conto n. 130.34 meglio descritto in narrativa, corrispondente al monte degli indebiti dovuti in restituzione, maggiorato dei dovuti interessi attivi maturati in costanza di rapporto, oltre interessi ex art. 1284 co. 1 c.c. dalla data di chiusura del conto a quella di introduzione del giudizio ed ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data di notifica della citazione introduttiva al saldo effettivo;
- ancora, in favore di e , quali ex soci della Parte_1 Parte_2 cancellata e secondo le rispettive quote di partecipazione (80% Parte_3 al primo e ), l'importo di Euro 60.298,90, o quello maggiore o minore risultante all'esito del giudizio, pari al saldo rettificato del conto 1070.50 meglio descritto in narrativa, corrispondente al monte degli indebiti dovuti in restituzione, maggiorato dei dovuti interessi attivi maturati in costanza di rapporto, oltre interessi ex art. 1284 co. 1 c.c. dalla data di chiusura del conto a quella di introduzione del giudizio ed ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data di notifica della citazione introduttiva al saldo effettivo;
.
2 Ancora nel merito: Accertarsi l'illegittima segnalazione da parte di di OP posizione in sofferenza presso la Centrali Rischi di CA d'Italia sia del signor
che di (il primo tanto nella veste di debitore Parte_1 Parte_3 este di lazione ai rapporti bancari di cui alla domanda precedente formulata nel merito e meglio descritti in narrativa e condannarsi CA in persona del legale OP rappresentante pro tempore, a rifondere al signor , sia Parte_1 personalmente che nella veste di ex socio di nonché al Parte_3 Pt_2
, quali ex socio della cancellata
[...] Parte_3 patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza delle predette illegittime iscrizioni e da quantificarsi nel corso di causa, anche in via equitativa, con maggiorazione: quanto ai primi (danni patrimoniali) degli interessi dalla domanda al saldo e, quanto ai secondo (danni non patrimoniali), della rivalutazione e oltre interessi ex art. 1284 co. 1 c.c. dalla data di illegittima iscrizione a quella di introduzione del giudizio ed ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data di notifica della citazione introduttiva al saldo effettivo;
In via istruttoria: Si chiede sin d'ora C.T.U. contabile onde accertare i saldi rettificati dei conti oggetto di causa e i conseguenti crediti restitutori a favore degli attori. Ordinarsi ex art. 210 c.p.c. a CA d'Italia, quale detentore dei dati della C.R., la produzione in giudizio dell'estratto storico delle iscrizioni in Centrale Rischi della società estinta Parte_3 Ordinarsi ex art. 210 c.p.c. a , filiale di Preganziol, in OP persona del direttore, nonché , nonché infine al sig. Controparte_6
, la produzione in giudizio dell'originale elettronico dell'e-mail Parte_4 c. 21, inviata da a in data Controparte_6 Parte_4 16.06.2015 ad ore 14:38, comprensiva dei relativi allegati. In ogni caso: Con rifusione delle spese, diritti ed onorari di causa, con distrazione delle spese di lite a favore dei procuratori antistatari, che dichiarano di averle integralmente anticipate.”
Conclusioni di parte convenuta:
- per “Voglia l'Ill.mo Signor Giudice OP In via preliminare 1) accertare il difetto di legittimazione attiva dei Signori e Parte_1 Pt_2
a svolgere domande nei confronti di
[...] Controparte_7 quali successori nella titolarità delle pretese della società
[...] Parte_3 rtare il difetto di legittimazione attiva del Signor re Parte_1 domande nei confronti di quale Controparte_7 fideiussore di Parte_3 3) accertare, posti in narrativa, la decadenza degli attori dalla possibilità di contestare i saldi dei conti correnti oggetto di causa, così come maturati, e comunque la carenza di interesse ad agire degli stessi in ordine alla domanda di condanna di Controparte_7 all'accredito/restituzione delle somme asseritamente percepite a titolo di interessi ultralegali, usurari anatocistici, commissioni di massimo scoperto e spese addebitate in conto;
3 4) in subordine, dichiarare la prescrizione decennale del diritto alla restituzione delle somme versate a copertura e/o ripianamento di interessi ultralegali, ed anatocistici, di commissioni di massimo scoperto e di spese e valute nel conto intestato all'attrice, quanto meno fino al 18.1.2011, e per l'effetto respingere in parte qua la domanda attorea. Nel merito
5) accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, la correttezza dei saldi di conto corrente oggetto di causa e per l'effetto respingere tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate e comunque non provate;
6) in subordine, ridurre le pretese avversarie alla somma che risulterà di giustizia. Con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio.”
- per SOREC S.R.L. IN NOME E PER CONTO DI “IN VIA CP_2 PRELIMINARE:
- assegnare termine per esperire il tentativo obbligatorio di mediazione ex D.lgs n. 28/2010 vertendo la controversia in materia di contratti bancari e per i motivi dedotti in atti;
- accertare e dichiarare la decadenza di parte attrice a veder rettificato il saldo debitore di cui al conto corrente n. 130,34 - Filiale 2690 di Preganziol della intestato a per Controparte_7 Parte_1 mancata impugnativa degli estratti conto inviati al correntista;
- accertare e dichiarare la prescrizione quinquennale o, in subordine, decennale delle domande di inerenti asseriti addebiti illegittimi da cui si Parte_1 vorrebbe far discendere ex adverso la necessità di rettificare il saldo debitore di cui al conto corrente n. 130,34 – Filiale 2690 di Preganziol della CP_7 [...] a questi intestato;
OP IN VIA PRINCIPALE: rigettare con ogni statuizione tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto accertare che il saldo debitore di cui al conto corrente n. 130,34 - Filiale 2690 di Preganziol della
[...] è pari a Euro 13.218,22= al 23/12/2019, o, in Controparte_7 subordine, consiste in un importo maggiore o minore come risulterà in corso di causa, e, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga di riconoscere che vi siano stati illegittimi addebiti sul conto corrente, rigettare le domande attoree ove concernano addebiti oggetto di prescrizione;
IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede il rigetto delle istanze istruttorie di parte attrice e si impugna la documentazione avversaria. Con riserva di produrre ulteriori documenti, formulare istanze istruttorie, articolare capitoli di prova per interrogatorio formale e per testi, di indicare testimoni, il tutto entro il prefiggendo termine ex art. 183, 6° comma, c.p.c.; IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario nella misura del 15% ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 55/2014, c.p.a. e IVA.”
- per Parte_5 QUALE PROCURATRICE DI “In via preliminare: CP_5
4 dichiarare prescritta, per i motivi di cui in narrativa, la richiesta restitutoria quanto, meno al periodo antecedente al 2011 con riguardo ai rapporti contrattuali oggetto di giudizio;
ulteriormente in via preliminare, accertare e dichiarare la decadenza delle contestazioni ex art. 1832 c.c.; accertare il difetto di legittimazione passiva di con riguardo alle CP_5 domande svolte dai sig.ri e Parte_1 Parte_2 accertare il difetto di legittimazione attiva dei Signori e Parte_1 Pt_2
a svolgere domande nei confronti di
[...] CP_5 e il difetto di legittimazione attiva a svolgere Parte_1 domande nei confronti di in qualità di fideiussore di CP_5 Parte_3 cancellata dal registro del Nel merito: respingere tutte le domande del ricorrente poiché infondate in fatto e diritto per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare la legittimità dei contratti contestati e delle clausole ivi pattuite e dichiarare che la convenuta nulla deve alla società attrice. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, giudizio, da liquidarsi secondo i valori medi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa dichiarato dalla controparte con atto di citazione, oltre accessori di Legge”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Parte attrice chiede la condanna di parte convenuta alla restituzione dell'importo di € 18.599,95 a favore dell'attore , quale saldo Parte_1 rettificato del conto n. 130.34, e di quello di € 60.298,90 a favore di Pt_1
e di , quali ex soci della società cancellata
[...] Parte_2 Parte_3
secondo le rispettive quote di partecipazione, a titolo di saldo rettificato
[...] del conto n. 1070.50, previo accertamento dell'illegittima applicazione su detti conti di interessi passivi ultralegali non validamente pattuiti e di interessi attivi inferiori al limite legale, di commissioni, spese ed oneri mai validamente pattuiti, di interessi anatocistici illegittimi e di interessi usurari. Chiede, inoltre, accertarsi l'illegittimità della segnalazione da parte della convenuta dell'attore e della società presso la Centrale Rischi della CA d'Italia, Pt_1 con condanna della convenuta al risarcimento dei conseguenti danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti.
Allega, in particolare, che l'attore persona fisica stipulava in data 13.9.1978 il contratto di conto corrente n. 130.34 con l'allora Controparte_8
(successivamente confluita in , estinto
[...] OP nel 2019; a seguito dell'acquisizione della documentazione negoziale e degli estratti conto, sarebbe emerso che l'istituto di credito avrebbe effettuato negli
5 anni addebiti illegittimi, di tal che il credito dell'ultima cessionaria di CP_2 cui all'attore sarebbe stato chiesto il versamento in data 10.2.2021, pari ad €
13.218,22, non sarebbe sussistente.
Quanto alla società essa stipulava con l'allora Parte_3 [...]
contratto di conto corrente n. 10704 (poi divenuto 1070.50), Controparte_9 estinto nel 2019; anche in detto conto sarebbero stati effettuati addebiti illegittimi, di tal che l'asserito credito in capo alla cessionaria non CP_5 sussisterebbe.
1.2 La convenuta eccepisce, Controparte_7 preliminarmente, il difetto di legittimazione attiva degli attori e Pt_1 Pt_2
in relazione alle domande formulate quali ex soci della società Edil-
[...]
Pref s.r.l., già cancellata dal registro delle imprese in data 22.6.2021, oltre che dello stesso attore quale fideiussore della società medesima, Parte_1 con decadenza degli attori dalla possibilità di contestare i saldi passivi del conto corrente oggetto di causa;
eccepisce, in subordine, la prescrizione decennale dal diritto alla ripetizione degli addebiti illegittimi versati, quanto meno fino al 18.1.2011; chiede, inoltre, nel merito il rigetto delle domande attoree.
1.3 Anche le cessionarie dei crediti fondati sui due rapporti dedotti in giudizio da parte attrice aderiscono alle difese della convenuta
[...]
chiedendo il rigetto delle domande attoree e Controparte_7
l'accertamento dei saldi negativi dei due rapporti bancari in contestazione.
2. La causa è stata istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, come da ordinanza in data 4.12.2022, che qui integralmente si richiama.
2.1 Preliminarmente, quanto all'eccezione di difetto di legittimazione attiva dei due ex soci di cancellata dal registro delle imprese in data Parte_3
22.6.2021, giova evidenziare come, nel caso di specie, la società Parte_3 non abbia presentato nessuna domanda di cancellazione dal Registro delle
Imprese né abbia redatto o depositato un bilancio finale di liquidazione, ma sia stata cancellata dal registro delle imprese d'ufficio, per omesso deposito del bilancio in tre annualità consecutive.
6 Non risulta, pertanto, possibile nella fattispecie in esame presumere la tacita rinuncia della società cancellata al diritto di credito alla ripetizione degli indebiti versati all'istituto di credito convenuto, valorizzando la volontaria richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese e l'omessa inclusione nel bilancio finale di liquidazione di detto credito, conformemente a quanto statuito dalla nota pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite n.
6072 del 2013, la quale attuava un secco distinguo tra “diritti e beni non compresi nel bilancio di liquidazione” (che si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità) e “mere pretese, ancorché azionate od azionabili in giudizio” (che si intendevano rinunciate), in quanto la loro inclusione nel bilancio finale di liquidazione avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore avrebbe consentito di ritenere che la società vi avesse rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.
Invero, come più recentemente affermato dalla Suprema Corte, Sez. 3,
Sentenza n. 13534 del 18/05/2021, quando la precedente pronuncia di Cass.,
Sez. U. 12 marzo 2013, n. 6070 intende la scelta della cancellazione dal registro, senza prima svolgere alcuna attività volta a far accertare o liquidare il credito, come tacita manifestazione di volontà di rinunciare al credito, si sta invero riferendo alla manifestazione tacita di remissione del debito. Tale conclusione implica due passaggi: dapprima un giudizio di fatto, esercitato mediante presunzione semplice, circa l'esistenza ed il contenuto della volontà negoziale;
in secondo luogo, un giudizio di diritto, caratterizzato dalla sussunzione della fattispecie nella categoria di negozio abdicativo.
Affermare che al mancato deposito del bilancio da parte del liquidatore per tre anni consecutivi, quale presupposto di fatto della cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese, corrisponde la rinuncia al diritto di credito, significherebbe introdurre una presunzione in grado di stabilire un'inversione dell'onere della prova non prevista dalla legge e, dunque, in violazione dell'art. 2728, co 1, c.c. Dunque, resta onere di chi opponga, al fenomeno successorio in capo ai soci, la rinuncia al diritto di credito provare la relativa fattispecie, onere della prova da cui la parte non può essere dispensata per il sol fatto che vi sia stato il mancato deposito del bilancio per tre anni. Anche nel caso della
7 cancellazione volontaria, infatti, secondo quanto precisato dalle Sezioni Unite nel 2013, non è la mera scelta della cancellazione dal registro a fondare la presunzione, ma tale evenienza unitamente ad altre circostanze, quali le mere pretese o un diritto di credito per il quale sia mancata l'attività destinata a renderlo liquido. Si tratta, quindi, di una presunzione semplice, e non della presunzione legale iuris tantum di cui all'art. 2728, co. 1, c.c.
Ciò premesso, va detto che Cass. 6 aprile 2018, n. 8582, richiamando analoga conclusione di Cass. 25 ottobre 2016, n. 21517, ha affermato che dalla mancata presentazione per oltre tre anni consecutivi del bilancio annuale, da cui consegue la cancellazione d'ufficio, non emerge un'inequivoca volontà abdicativa della posizione attiva da parte della società. Detto indirizzo, specificamente maturato in relazione a fattispecie di cancellazione dal registro delle imprese non volontaria (per contro, la maggior parte delle pronunce rinvenibili sulla questione, valorizzate anche dalle parti convenute, riguardano casi di cancellazione volontaria) risulta condivisibile, anche alla luce della considerazione che, nel caso di cancellazione officiosa per l'omissione reiterata nel triennio, non è possibile scorgere, dietro alla cancellazione, un'univoca manifestazione di volontà di rinuncia, come potrebbe invece astrattamente essere nel caso in cui con la cancellazione volontaria la società abbia scelto di addivenire all'immediata estinzione. La mera omissione di deposito del bilancio in fase di liquidazione per oltre tre anni consecutivi non è qualificabile come comportamento negoziale abdicativo del credito, per l'assenza dell'inferenza necessaria di una volontà in tale senso, diretta al debitore.
Nel caso di specie, a parte la circostanza dell'omesso deposito del bilancio in fase di liquidazione per oltre tre anni consecutivi, non ricorrono ulteriori circostanze che permettano di sussumere la fattispecie dal punto di vista processuale in un procedimento presuntivo semplice e consentano di qualificare la fattispecie di diritto sostanziale nei termini di una remissione del debito.
Infatti, la società, prima di essere cancellata dal registro delle imprese in data 22.6.2021, non solo aveva inviato alle convenute una raccomandata A.R. datata 22.07.2020 (cfr. documento 27 attoreo), contenente una diffida ad
8 adempiere, ma aveva anche avviato, in data 18.1.2021, il procedimento di mediazione obbligatoria che precedeva l'instaurazione dell'odierno giudizio.
Pertanto, nel caso di specie, la cancellazione della società dal registro delle imprese nel periodo di tempo intercorrente tra l'avvio della mediazione e la notifica dell'atto di citazione introduttivo dell'odierno giudizio non consente di presumere alcuna rinuncia implicita al credito azionato in questa sede, che ben gli ex soci sono legittimati a far valere, con conseguente rigetto dell'eccezione preliminare della convenuta sul punto.
2.2 A fronte del rigetto di detta eccezione, si entra nel merito dell'esame delle questioni giuridiche controverse con riferimento agli addebiti illegittimi operati sui conti già intercorsi tra e e la Parte_3 Parte_1 convenuta Controparte_7
Va premesso che non riveste alcuna rilevanza la mancata contestazione degli estratti conto da parte dei correntisti nel corso del rapporto;
infatti,
“l'approvazione tacita dell'estratto conto non preclude la possibilità di contestare il debito da esso risultante, che sia fondato su negozio nullo, annullabile, inefficace o, comunque su situazione illecita”, come ribadito, da ultimo, da
Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17679 del 29/07/2009).
In particolare, nel merito del conto corrente n. 1070.50, già intestato alla società esso è stato acceso in data 26.11.1987 presso Parte_3 [...]
(già ) ed è Controparte_7 OP0 stato chiuso alla data del 21.11.2018, con un saldo contabile finale negativo per Euro 14.925,16.
Il contratto di conto corrente del 26.11.1987 (cfr. doc. 10 attoreo) riporta, all'art. 7, un generico rinvio ai c.d. “usi piazza” per la determinazione degli interessi dovuti dal correntista, pattuizione invalida in quanto indeterminata.
Successivamente, il contratto di apertura di credito del 26.02.2015 (cfr. doc.
11 attoreo) riporta un tasso debitore nominale annuo “entro-fido” del 12,400% ed un tasso debitore nominale annuo “extra-fido” del 14,350%.
Conseguentemente, il C.T.U., nel ricalcolo del saldo di conto corrente, ha ritenuto – conformemente al quesito assegnatogli - di impiegare per tutto il periodo oggetto del ricalcolo, ad eccezione del periodo compreso tra il
26.02.2015 ed il 15.04.2015, i tassi sostitutivi ex art. 117 TUB sia per i
9 numeri debitori entro e fuori fido che per i numeri creditori (infatti, è pur vero che il contratto è antecedente all'entrata in vigore del TUB, ma la documentazione prodotta e il conseguente ricalcolo effettuato partono dal
1997, cfr. pag. 4 relazione c.t.u.), e per il solo periodo dal 26.02.2015 al
15.04.2015 i tassi contrattualmente convenuti, ovvero quelli applicati dalla
CA (se più favorevoli per il correntista) per i numeri debitori entro e fuori fido ed i tassi sostitutivi ex art. 117 TUB per i numeri creditori, non validamente pattuiti nemmeno per detto periodo.
Del resto, la documentazione prodotta in giudizio non è sufficiente a ritenere provata l'esistenza di un affidamento prima del 26.2.2015, di tal che non risulta giustificata l'applicazione di interessi in misura diversa rispetto a quella utilizzata dal c.t.u. ovvero un ricalcolo diverso.
Non è stato disposto alcun approfondimento in ordine alla lamentata applicazione di interessi usurari, atteso che la mancata pattuizione di interessi passivi in misura valida impone l'applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117
TUB, con conseguente irrilevanza delle doglianze inerenti l'applicazione di tassi usurari. È pur vero, infatti, che, se vi fosse usura, non troverebbe applicazione il tasso sostitutivo ex art. 117 c.c., bensì il disposto dell'art. 1815 co 2. c.c., di tal che nessun interesse passivo avrebbe dovuto essere conteggiato;
ma è anche vero che, proprio trattandosi di usura originaria, come ampiamente sostenuto da parte attrice nella comparsa conclusionale, dovrebbero essere comunque applicati gli interessi corrispettivi nella misura legale, conformemente a quanto condivisibilmente argomentato dalla Suprema
Corte a SS.UU. n. 19597/2020.
Trattandosi di rapporto acceso in data precedente rispetto all'entrata in vigore della delibera CICR del 09.02.2000 con cui si è riconosciuta piena legittimità alla capitalizzazione, anche trimestrale, degli interessi, purché nel contratto si preveda la medesima periodicità di capitalizzazione sia per gli interessi attivi che per quelli passivi, nonché considerato che, nel caso di specie, non risulta alcuna valida pattuizione scritta relativa alla capitalizzazione degli interessi, conformemente al quesito formulato il c.t.u. ha escluso ogni forma di capitalizzazione degli interessi per tutto il periodo documentato.
10 In punto C.M.S., il c.t.u. ha verificato che il contratto di apertura di detto conto non prevede alcuna valida pattuizione sulla commissione in questione, di tal che ha correttamente escluso, in sede di ricalcolo, ogni addebito a detto titolo per tutto il periodo documentato.
Per quanto riguarda invece le commissioni che, a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 2/2009 e dell'introduzione dell'art. 117 bis del T.U.B., sono state applicate in sostituzione della il c.t.u. ha verificato che la CA Pt_6 ha addebitato le seguenti voci di spesa: “corrispettivo su accordato o CA o CSA”,
e “commissione istruttoria veloce o CIV”. Inoltre, il c.t.u. ha riscontrato che il contratto di apertura di credito del 26.02.2015 indica un Corrispettivo
Sull'Accordato in ragione del 0,500%, per trimestre, da computarsi “in base all'importo e all'effettiva durata dell'affidamento stesso”, ed una Commissione di Istruttoria Veloce per rapporti affidati, in misura diversa in base alle fasce di sconfinamento.
All'esito, per quanto riguarda gli addebiti a titolo di “corrispettivo su accordato” e “commissione istruttoria veloce”, seppur legittimi, non ha riaddebitato tale posta nel ricalcolo, poiché il saldo del rapporto, ricalcolato per effetto delle ulteriori rettifiche effettuate, è risultato entro i limiti dell'affidamento o a credito nelle date che la CA aveva considerato rilevanti ai fini della loro applicazione, cosicché i suddetti addebiti non hanno più trovato giustificazione.
Per quanto concerne l'addebito di diversi oneri, tra cui “spese di tenuta conto”, “spese per operazioni varie”, “conguaglio minimo garantito”, “spese fisse di chiusura”, “imposta di bollo” “spese produzione estratto conto” e “spese liquid. inter. Debitori o pen.”, il c.t.u. ha verificato che nella documentazione esaminata non risultava convenuto alcun addebito a detti titoli e, pertanto, conformemente al quesito formulato, escludeva tutte le voci di spesa sopraelencate, ad eccezione degli oneri quali le spese di produzione degli estratti conto ed il riaddebito dell'imposta di bollo sul conto corrente, in quanto questi ultimi direttamente collegati all'operatività del conto corrente, di tal che non costituiscono spese di gestione del conto, bensì un ristoro dell'onere sostenuto in via anticipata dalla banca.
11 Il ricalcolo è stato effettuato, per l'intero periodo documentato, ovvero dal
30.06.1997 al 21.11.2018 (ad eccezione dell'elenco movimenti dal 01.06.2008 al 30.06.2008 e del prospetto scalare e del riepilogo delle competenze relativi al
III trimestre 2008), partendo dal saldo indicato nell'estratto conto più risalente, pari a Lire -172.126.639 (ovvero pari ad Euro -88.595,99).
Alla luce dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, il c.t.u., appurato che il contratto di conto corrente n. 1070.50 intestato a Pt_3 risultava affidato limitatamente al periodo tra il 26.02.2015 ed il 15.04.2015, ha provveduto ad esaminare, attraverso l'analisi degli estratti conto ordinari, tutte le rimesse effettuate giorno per giorno dal correntista e ciò al fine di distinguere quelle di natura solutoria e quelle di natura ripristinatoria.
Tale operazione è stata svolta mediante formulazione di due ipotesi, sia sulla base dei numeri contabilizzati dalla CA (cd. saldi originari) sia sulla base dei cd. saldi rettificati.
La data di interruzione della prescrizione è stata individuata nell'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria (come indicato nel quesito) in data
18.1.2021; infatti, la missiva sub doc. 19 attoreo, risalente al 2015, non può essere considerata valido atto interruttivo della prescrizione, non contenendo alcuna diffida ad adempiere;
l'analisi, pertanto, ha riguardato la verifica dei versamenti solutori antecedenti al 18.1.2011.
Quanto all'efficacia interruttiva della prescrizione della pec e raccomandata
A.R. datata 22.07.2020 (cfr. documento 27 attoreo), risalente a circa 6 mesi prima dell'avvio della mediazione, seppur si tratti di ricostruzione condivisibile, parte attrice non ha chiesto la modifica dell'ordinanza contenente il quesito sottoposto al c.t.u. sotto tale profilo nelle note scritte depositate in data
16.12.2022, in sostituzione dell'udienza di giuramento del c.t.u., né a verbale dell'udienza successiva al deposito della c.t.u. in data 6.6.2023, di tal che la lieve differenza che verosimilmente emergerebbe da un ricalcolo effettuato in considerazione di detta data non giustifica una rimessione della causa in istruttoria limitatamente alla modifica del ricalcolo sotto tale profilo.
Sulla base degli accertamenti eseguiti ed esaminata la documentazione prodotta, al termine del ricalcolo effettuato dal c.t.u. risulta che la CA abbia addebitato maggiori oneri nel corso del rapporto per un ammontare
12 complessivo di Euro 67.974,25, di tal che il saldo finale ricalcolato del conto corrente n. 1070.50 ( ) alla data del 21.11.2018 risulterebbe pari ad Parte_3
Euro + 53.049,09 (come più analiticamente indicato alle pagg. 17 ss. relazione c.t.u.), anziché ad € – 14.925,16.
In base all'analisi effettuata sui saldi cd. CA, l'ultimo versamento solutorio avvenuto nel periodo ante decennio riporta la data del 02.12.2010. I versamenti intervenuti sul conto corrente fino a quella data consentono di ritenere prescritta la domanda di ripetizione relativa alla componente illegittima delle competenze fino al 30.09.2010, per un ammontare di Euro
46.629,53, importo che va decurtato dal risultato dell'analisi effettuata in precedenza.
A tale proposito, ai fini dell'individuazione delle rimesse solutorie, questo giudice è consapevole dell'orientamento recentemente espresso dalla Suprema
Corte con la pronuncia in data 19.5.2020 n. 9141 e con la successiva n.
3858/2021 (richiamate, piuttosto acriticamente, anche da Cass. civ., sez. I,
16.03.2023, n.7721); purtuttavia, si ritiene che la loro distinzione rispetto alle rimesse ripristinatorie vada operata separatamente e prima della rielaborazione del conto corrente epurato dagli addebiti illegittimi, ovvero con riferimento al saldo del conto corrente risultante dagli estratti conto della banca (cd. “saldo banca”) e non al saldo ricalcolato (cd. “saldo epurato”); infatti, diversamente opinando, non si darebbe quasi mai luogo alla ripetizione di indebito per oneri illegittimamente pretesi. Invero, non sarebbe nemmeno configurabile la condictio indebiti, se il versamento effettuato corrispondesse ad un debito effettivamente dovuto alla banca: il presupposto e l'essenza dell'azione di ripetizione d'indebito è, per contro, proprio il materiale spostamento patrimoniale da un solvens ad un accipiens che si accerti privo di causa perché eseguito in forza di un titolo in tutto o in parte nullo.
Se quelle annotazioni illegittime vengono prioritariamente epurate dal conto, il versamento, oltre a non trovare alcuna corrispondenza contabile con l'extrafido o lo scoperto che era andato a ripianare, sarebbe o sempre ripristinatorio (e quindi, come tale, completamente immune dalla prescrizione fino alla chiusura del conto) ovvero solutorio, ma soltanto di poste a debito legittime.
13 Ne discende che la ripetizione dell'indebito può concernere esclusivamente quelle voci di debito che all'epoca del versamento apparivano come dovute, ma che in realtà si sono rivelate illegittime perché frutto dell'applicazione di clausole contrattuali nulle. Detto altrimenti, se il conto, in un dato momento, risultava scoperto, la rimessa immediatamente successiva deve intendersi oggettivamente destinata all'estinzione di un debito (lo scoperto di conto o l'esposizione extrafido) anche laddove questo sia determinato, in tutto o in parte, dalla sommatoria di annotazioni illegittime precedenti, e deve, per ciò solo, considerarsi solutoria.
Il versamento di denaro sul conto corrente rileva, dunque, come fatto storico e, soprattutto, come atto giuridico in senso stretto, senza che incida in alcun modo il contegno soggettivo di chi lo esegue o lo riceve.
In base ai risultati del ricalcolo effettuato dal c.t.u., con la presente pronuncia viene, pertanto, accertata l'inesistenza di un diritto di credito in capo alla convenuta, cessionaria di detto rapporto, nei confronti CP_5 dell'attore , quale fideiussore della società correntista cancellata, Parte_1 avente titolo nel rapporto di conto corrente di cui si discute.
Inoltre, in base a tutto quanto esposto, tenuto conto che il diritto attoreo alla ripetizione si è prescritto relativamente all'importo di € 46.629,53, come poco sopra rilevato, e che, tenendo conto della prescrizione, alla data del
21.11.2018 il rapporto oggetto di indagine avrebbe dovuto presentare un saldo ricalcolato positivo di Euro 6.419,56, la domanda attorea di ripetizione è suscettibile di accoglimento per detto importo, in quanto, a fronte del saldo attivo così come ricalcolato dal c.t.u., gli addebiti illegittimi si risolvono in
"prelevamenti" illegittimi di disponibilità del correntista da parte della banca e la domanda di loro eliminazione è, evidentemente, una domanda di ripetizione di indebito meritevole di essere accolta.
Dunque, con la presente pronuncia viene accertato che la convenuta
[...]
, nell'esecuzione del rapporto di conto corrente n. 1070.50, OP ha addebitato all'attrice importi illegittimi pari ad € 21.344,72 (al netto dell'importo di € 46.629,53, rispetto al quale il diritto attoreo alla ripetizione risulta, in ogni caso, prescritto) e, conseguentemente, la convenuta
[...]
viene condannata a corrispondere a favore degli attori, quali ex OP
14 soci della società correntista, l'importo di € 6.419,56, corrispondente al saldo positivo rettificato, oltre interessi ex art. 1284, co. 1, c.c. dal 21.11.2018 sino alla data di notifica della citazione (15.10.2021) e, successivamente, ex art. 1284, co. 4, c.c. sino al saldo effettivo.
2.3 Per quanto concerne il conto corrente n. 130.34, già intestato al solo attore persona fisica , esso è stato acceso in data 13.09.1978 Parte_1 presso (già Controparte_7 OP0
) ed è stato chiuso alla data del 07.11.2018 con un saldo contabile
[...] finale negativo per Euro 11.937,65.
Il contratto di apertura di detto conto corrente del 13.09.1978 (cfr. doc. 1 attoreo) riporta, all'art. 7, un generico rinvio ai c.d. “usi piazza” per la determinazione degli interessi dovuti dal correntista, pattuizione invalida in quanto indeterminata. Inoltre, il contratto di apertura di credito del
05.03.2015 (cfr. doc. 2 attoreo) riporta un tasso debitore nominale annuo
“entro-fido” del 12,400% ed un tasso debitore nominale annuo “extra-fido” del
13,600%.
Conseguentemente, conformemente al quesito formulato, il c.t.u. ha provveduto ad effettuare il ricalcolo del saldo finale del conto, utilizzando per tutto il periodo oggetto di esame (ad eccezione del periodo compreso tra il
05.03.2015 ed il 15.04.2015), i tassi sostitutivi ex art. 117 TUB, sia per i numeri debitori entro e fuori fido che per i numeri creditori, e per il solo periodo dal 05.03.2015 al 15.04.2015 i tassi contrattualmente convenuti, ovvero quelli applicati dalla CA (se più favorevoli per il correntista) per i numeri debitori entro e fuori fido ed i tassi sostitutivi ex art. 117 TUB per i numeri creditori, non validamente pattuiti nemmeno per detto periodo.
Trattandosi di rapporto acceso in data precedente rispetto all'entrata in vigore della delibera CICR del 09.02.2000 con cui si è riconosciuta piena legittimità alla capitalizzazione, anche trimestrale, degli interessi, purché nel contratto si preveda la medesima periodicità di capitalizzazione sia per gli interessi attivi che per quelli passivi, nonché considerato che, nel caso di specie, non risulta alcuna valida pattuizione scritta relativa alla capitalizzazione degli interessi, conformemente al quesito formulato il c.t.u. ha
15 escluso ogni forma di capitalizzazione degli interessi per tutto il periodo documentato.
In punto C.M.S., il c.t.u. ha verificato che il contratto di apertura non prevede alcuna valida pattuizione sulla commissione in questione. Pertanto, conformemente al quesito formulato, nel ricalcolo ha escluso ogni addebito a titolo di C.M.S. per tutto il periodo documentato.
Per quanto riguarda invece le commissioni che, a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 2/2009 e dell'introduzione dell'art. 117 bis del T.U.B., sono state applicate in sostituzione della il c.t.u. ha verificato che la CA Pt_6 ha addebitato le seguenti voci di spesa: “corrispettivo su accordato o CA o CSA”,
e “commissione istruttoria veloce o CIV”. Il c.t.u. ha, inoltre, riscontrato che il contratto di apertura di credito del 05.03.2015 indica un Corrispettivo
Sull'Accordato in ragione del 0,500%, per trimestre, da computarsi “in base all'importo e all'effettiva durata dell'affidamento stesso”, ed una Commissione di Istruttoria Veloce per rapporti affidati pari ad Euro 50,00.
Nel ricalcolo, per quanto riguarda gli addebiti a titolo di “corrispettivo su accordato” e “commissione istruttoria veloce”, pur riconoscendone la legittimità, non ha riaddebitato tale posta nel ricalcolo poiché il saldo del rapporto, ricalcolato per effetto delle ulteriori rettifiche effettuate, è risultato entro i limiti dell'affidamento o a credito nelle date che la CA aveva considerato rilevanti ai fini della loro applicazione, cosicché i suddetti addebiti non hanno più trovato giustificazione.
Per quanto concerne l'addebito di diversi oneri, tra cui “spese di tenuta conto”, “spese per operazioni varie”, “conguaglio minimo garantito”, “spese fisse di chiusura”, “imposta di bollo” “spese produzione estratto conto” e “spese liquid. inter. Debitori o pen.”, il c.t.u. ha verificato che nella documentazione esaminata non risultava convenuto alcun addebito a detti titoli e, pertanto, conformemente al quesito formulato, escludeva tutte le voci di spesa sopraelencate, ad eccezione degli oneri quali le spese di produzione degli estratti conto ed il riaddebito dell'imposta di bollo sul conto corrente, in quanto questi ultimi direttamente collegati all'operatività del conto corrente.
Il ricalcolo è stato effettuato, per l'intero periodo documentato, ovvero dal
30.06.1997 al 07.11.2018 (ad eccezione del prospetto scalare e del riepilogo
16 delle competenze relativi al IV trimestre 2008), partendo dal saldo indicato nell'estratto conto più risalente, pari a Lire -10.377.314 (ovvero pari ad Euro -
5.359,43).
Alla luce dell'eccezione di prescrizione sollevata dalle convenute, il c.t.u., appurato che il conto corrente n. 130.34 intestato a risultava Parte_1 affidato limitatamente al periodo tra il 05.03.2015 ed il 15.04.2015, ha provveduto ad esaminare, attraverso l'analisi degli estratti conto ordinari, tutte le rimesse effettuate giorno per giorno dal correntista e ciò al fine di distinguere quelle di natura solutoria da quelle di natura ripristinatoria.
Tale operazione è stata svolta mediante formulazione di due ipotesi di ricalcolo, sia sulla base dei numeri contabilizzati dalla CA (cd. saldi originari) sia sulla base dei cd. saldi rettificati.
Anche in questo caso la data di interruzione della prescrizione è stata rinvenuta nell'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria (come già indicato nel quesito) in data 18.1.2021, per tutti i motivi già esposti sub 2.2;
l'analisi, pertanto, ha riguardato la verifica dei versamenti solutori antecedenti al 18.1.2011.
Infine, il c.t.u. ha quantificato i pagamenti per interessi ed oneri irripetibili poiché prescritti, imputando gli importi coperti da rimesse solutorie a interessi, commissioni e spese.
Sulla base degli accertamenti eseguiti ed esaminata la documentazione prodotta, al termine del lavoro risulta che la CA abbia addebitato maggiori oneri nel corso del rapporto per un ammontare complessivo di Euro
29.537,43, di tal che il saldo finale ricalcolato del conto corrente n. 130.34 alla data del 07.11.2018 risulterebbe pari ad Euro + 17.599,78, anziché negativo, come analiticamente indicato nelle tabelle a pag. 16 della relazione.
Dall'analisi effettuata sui saldi cd. CA (sulla preferenza per detta metodologia di ricalcolo rispetto a quella dei saldi cd. rettificati si rinvia a quanto poco sopra esposto in relazione al rapporto di conto corrente intestato alla società sub 2.2), l'ultimo versamento solutorio avvenuto nel periodo ante decennio riporta la data del 26.10.2010. I versamenti intervenuti sul conto corrente fino a quella data consentono di definire prescritta la domanda di ripetizione relativa alla componente illegittima delle competenze fino al
17 30.09.2010, per un ammontare di Euro 15.279,15. Tale importo va quindi decurtato dal risultato dell'analisi effettuata senza tenere conto della prescrizione.
Pertanto, tenendo conto della prescrizione, alla data del 07.11.2018, il rapporto oggetto di indagine avrebbe dovuto presentare un saldo ricalcolato di
Euro + 2.320,63.
Con la presente pronuncia viene, pertanto, accertata l'inesistenza di un diritto di credito in capo alla convenuta, cessionaria di detto rapporto,
[...] nei confronti dell'attore , avente titolo nel rapporto di conto CP_2 Parte_1 corrente di cui si discute.
Inoltre, in base a tutto quanto esposto, tenuto conto che il diritto attoreo alla ripetizione si è prescritto relativamente all'importo di € 15.279,15, come poco sopra rilevato, e che, tenendo conto della prescrizione, alla data del
7.11.2018 il rapporto oggetto di indagine avrebbe dovuto presentare un saldo ricalcolato positivo di Euro 2.320,63 (anziché negativo per Euro – 11.937,65), la domanda attorea di ripetizione è suscettibile di accoglimento per detto importo, in quanto, a fronte del saldo attivo così come ricalcolato dal c.t.u., gli addebiti illegittimi si risolvono in "prelevamenti" illegittimi di disponibilità del correntista da parte della banca e la domanda di loro eliminazione è, evidentemente, una domanda di ripetizione di indebito meritevole di essere accolta.
Dunque, con la presente pronuncia viene accertato che la convenuta
[...]
, nell'esecuzione del rapporto di conto corrente n. 130.34, OP ha addebitato all'attore importi illegittimi pari ad € 14.258,28 Parte_1
(al netto dell'importo di € 15.279,15, rispetto al quale il diritto attoreo alla ripetizione risulta, in ogni caso, prescritto) e, conseguentemente, la convenuta viene condannata a corrispondere a favore OP dell'attore l'importo di € 2.320,63, corrispondente al saldo Parte_1 positivo rettificato, oltre interessi ex art. 1284, co. 1, c.c. dal 7.11.2018 sino alla data di notifica della citazione (15.10.2021) e, successivamente, ex art. 1284, co. 4, c.c. sino al saldo effettivo.
2.4 Con riferimento, infine, alla domanda risarcitoria attorea, relativa ai lamentati danni subiti dagli attori in relazione alla pretesamente illegittima
18 segnalazione presso la Centrale Rischi di CA d'Italia, la stessa non risulta meritevole di accoglimento, attesa l'assoluta genericità ed indeterminatezza delle allegazioni attoree in ordine agli asseriti danni subiti.
3.1 Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite vengono poste a carico delle parti convenute soccombenti in solido e sono liquidate tenuto conto del criterio del “decisum” (cfr. SS.UU., Sentenza n. 19014 dell'11/09/2007, oggi recepito dall'art. 5, co. 1, del recente D.M. n. 55/2014 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale), pari a complessivi € 35.603,00 (tenuto conto della somma degli addebiti illegittimi accertati e non prescritti), in considerazione della relativa complessità della controversia, del numero di udienze e di atti depositati, nella misura indicata in dispositivo, pari ai valori medi di cui ai parametri oggi vigenti per tutte le fasi del giudizio avanti al Tribunale (€
7.616,00) e delle fasi di attivazione e negoziazione della procedura di mediazione obbligatoria (€ 1.607,00).
Non viene applicata alcuna maggiorazione per la presenza di più parti convenute, atteso che le difese dalle stesse rassegnate sono assolutamente coincidenti e non hanno determinato un aggravio nello sforzo defensionale attoreo.
3.2 L'accertamento da parte del c.t.u. dell'applicazione di addebiti illegittimi in misura del tutto prossima a quella indicata da parte attrice nell'atto introduttivo, unitamente all'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dalle convenute, con conseguente rilevante abbattimento degli importi rispetto ai quali è stato riconosciuto il diritto attoreo alla ripetizione, giustifica che l'onere della c.t.u. sia posto per metà a carico di parte attrice e per la residua metà in capo alle parti convenute, in solido tra loro.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1) accerta che, nell'esecuzione del rapporto di conto corrente n. 1070.50 dedotto in giudizio dagli attori, intercorso con la convenuta
[...]
è stato addebitato alla correntista un importo OP
19 illegittimo pari ad € 21.344,72 (attesa la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'ulteriore importo illegittimo di 46.629,53);
2) per l'effetto, condanna parte convenuta OP alla corresponsione agli attori e
[...] Parte_1 Parte_2
- secondo le rispettive quote di partecipazione nella società cancellata dell'80%
e del 20% - dell'importo di € 6.419,56, oltre interessi ex art. 1284, co. 1, c.c. dal 21.11.2018 sino alla data di notifica della citazione (15.10.2021) e, successivamente, ex art. 1284, co. 4, c.c. sino al saldo effettivo;
3) accerta l'inesistenza di un diritto di credito in capo alla convenuta cessionaria del rapporto di conto corrente n. 1070.50, nei CP_5 confronti dell'attore , quale fideiussore della società Edil- Parte_1
Pref S.r.l. cancellata, avente titolo nel rapporto di conto corrente di cui si discute;
4) accerta che, nell'esecuzione del rapporto di conto corrente n. 130.34 dedotto in giudizio dall'attore , intercorso con la convenuta Parte_1
è stato addebitato al correntista un OP importo illegittimo pari ad € 14.258,28 (attesa la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'ulteriore importo illegittimo di 15.279,15);
5) condanna parte convenuta alla OP corresponsione a parte attrice dell'importo di € 2.320,63, Parte_1 oltre interessi ex art. 1284, co. 1, c.c. dal 7.11.2018 sino alla data di notifica della citazione (15.10.2021) e, successivamente, ex art. 1284, co. 4, c.c. sino al saldo effettivo;
6) accerta l'inesistenza di un diritto di credito in capo alla convenuta
[...]
cessionaria del rapporto di conto corrente n. 1070.50, nei confronti CP_2 dell'attore , avente titolo nel rapporto di conto corrente di Parte_1 cui si discute;
7) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, a firma della dott.ssa definitivamente a carico delle parti convenute Persona_1 [...]
SOREC S.R.L. e OP Controparte_3
(e per essa , in solido tra loro;
[...] CP_4
8) condanna le parti convenute OP
SOREC S.R.L. e (e per essa CP_3 Controparte_3 CP_11
[...]
[...] , in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite a favore degli attori
[...]
e , che si liquidano nell'importo di € Parte_1 Parte_2
9.223,00 a titolo di compenso e di € 545,00 a titolo di spese, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore dei procuratori attorei antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Treviso, il 30 giugno 2025
Il giudice
- dott.ssa Elena Merlo -
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