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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/03/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2056 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2019
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Giulio Bonanno per mandato in calce all'atto di intervento volontario.
Appellante
(p. iva , nella qualità di Parte_2 P.IVA_1
Impresa designata ai sensi degli artt. 283 e ss. del D.lgs. 209/2005 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del
1 procuratore speciale dottor rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Giuseppe D'Angelo per mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello.
Appellata
(c.f. , Controparte_2 CodiceFiscale_2 Controparte_3
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Barbara Scalorino per CodiceFiscale_3
mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello
Appellati
Controparte_4
Appellato contumace
Conclusioni dell'appellante:
ritenere e dichiarare la legittimazione attiva di e conseguentemente Parte_1
dichiarare l'estromissione dal presente giudizio di e Parte_3 [...]
; CP_3
accogliere le domande spiegate nel proprio interesse dai genitori, Parte_3
e , nel presente giudizio;
[...] Controparte_3
“dichiarare e confermare la responsabilità totale della minore Persona_1
di conducente il ciclomotore tg. X6VZG8 - privo di regolare copertura assicurativa –
per il sinistro di cui in narrativa;
condannare conseguentemente i convenuti in solido fra loro – al pagamento in favore dei Sigg.ri e n.q. di genitori esercenti la potestà Controparte_2 Controparte_3
2 sul minore di tutti i danni fisici patiti in conseguenza del sinistro de quo delle Pt_1
seguenti voci:
- Lesioni fisiche (I.P. + I.T.T. + I.T.P. + danno morale) per una somma di danaro pari ad € 35.000,00.
- Spese mediche pari ad € 1.000,00.
Per una somma complessiva di denaro pari ad e 36.000,00 o di quella maggior o minore somma di denaro che accertata nel corso dell'istruttoria del primo grado di causa nonché degli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al soddisfo;
con vittoria dei compensi professionali dell'odierno grado di giudizio”.
Conclusioni dell'appellata Parte_2
rigettare integralmente l'appello proposto dai coniugi e Controparte_2 CP_3
nella spiegata qualità, essendo il gravame, oltre che sprovvisto di conclusione
[...]
in ordine al capo impugnato, del tutto privo di fondamento, sia in fatto che in diritto;
- condannare gli appellanti al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
in via subordinata:
-ritenere e dichiarare la non veridicità del fatto storico dedotto ex adverso emettendo le conseguenti statuizioni;
3 -ritenere e dichiarare non assolto l'onere della prova incombente sull'attore, in particolare per quanto concerne il nesso causale tra condotta illecita ed i danni asseritamente patiti, rigettando la domanda di parte attrice;
-ritenere e dichiarare non raggiunta la prova circa la sussistenza e l'entità dei danni lamentati ex adverso, rigettando tutte le domande proposte contro
[...]
Controparte_5
- rigettare le domande avverse con qualsivoglia statuizione.
-in via del tutto subordinata, qualora dovessero ritenersi provati il fatto storico, la qualità di trasportato del minore, la responsabilità sia pur parziale del conducente del ciclomotore tg. X6VZG8, nonché il nesso causale fra evento dedotto e danni materiali, ritenere e dichiarare il concorso del fatto colposo del danneggiato nella determinazione del danno ex art. 1227, comma primo, c.c., per mancato uso del casco protettivo obbligatoriamente prescritto dalla legge e per avere accettato un trasporto irregolare, nonché il concorso dei genitori per l'omessa vigilanza nei confronti dell'allora tredicenne figlio , con conseguente e proporzionale Parte_1
riduzione dell'eventuale obbligazione risarcitoria;
- in ogni caso nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle pretese attrici,
riconoscere il diritto di regresso ex art. 292 D.Lgs 209/2005 di n.q. Parte_2
nei confronti di in proprio quale proprietario del veicolo e n.q. Controparte_4
di genitore della minore conducente , per il recupero di tutte le Persona_1
somme eventualmente liquidate agli attori.
Conclusioni degli appellati e : CP_2 CP_3
4 preliminarmente, dichiarare decadute le domande spiegate nei confronti di
[...]
e ; Parte_3 Controparte_3
rigettare le domande spiegate da nei confronti di Controparte_6 Parte_3
e ;
[...] Controparte_3
con vittoria di spese, competenze e onorari del presente procedimento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 4134 del 23 settembre 2019, il Tribunale di Palermo ha rigettato le domande proposte da e , nella qualità di genitori Controparte_2 Controparte_3
esercenti la responsabilità nei confronti del figlio minorenne , volte Parte_1
alla condanna solidale di e della compagnia di assicurazioni Controparte_4
nella qualità di Impresa designata per la liquidazione dei sinistri a Parte_2
carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al risarcimento dei danni sofferti dal minore in conseguenza del sinistro stradale verificatosi il giorno 7 ottobre 2015
in via Sila a Carini allorché viaggiava, in qualità di terzo trasportato, a bordo del ciclomotore targato X6VZG8, condotto dalla minore , privo di Persona_1
copertura assicurativa contro il rischio di responsabilità civile.
Più in dettaglio, il Tribunale:
- valutato il compendio probatorio in atti, ha ritenuto fondata l'eccezione del difetto di legittimazione passiva della convenuta compagnia di assicurazioni, nella qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, per non aver parte attrice offerto dimostrazione del fatto, negativo, che il veicolo coinvolto nel sinistro fosse privo di copertura assicurativa, né potendo trarsi dagli atti qualsivoglia altro
5 elemento di riscontro quale, esemplificativamente, un accertamento dell'autorità di polizia ovvero apposita certificazione Isvap;
- qualificata la domanda risarcitoria come azione diretta del terzo trasportato ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. 209/2005, ha indicato nell'assicuratore del veicolo su cui il minore viaggiava l'unico soggetto legittimato passivo dell'azione, con esclusione della necessità di sondare la responsabilità del conducente, al quale ha negato la veste di litisconsorte necessario;
- ha ritenuto assorbite nel rigetto della domanda risarcitoria le eccezioni e le domande svolte dalla compagnia di assicurazioni, la quale aveva provocato l'estensione del contraddittorio nei confronti dei genitori dell'infortunato, in proprio e non quali rappresentanti del figlio, onde farne accertare la responsabilità concorrente ex art. 2048 c.c. per culpa in vigilando e aveva, altresì, spiegato domanda di regresso ex art. 292 D.Lgs. n. 209/2005 nei confronti di nella duplice veste di Controparte_4
proprietario del veicolo a bordo del quale era avvenuto il trasporto e di responsabile per la condotta della figlia , anch'ella minorenne all'epoca dei fatti;
Per_1
-ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti, ponendo quelle di c.t.u. a carico di parte attrice.
e , nella spiegata qualità, hanno proposto appello Controparte_2 Controparte_3
avverso la pronunzia affidandolo a un unico motivo con cui lamentano la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.. Deducono che il quadro probatorio delineatosi all'esito dell'istruttoria condotta in primo grado -con l'espletamento dell'interrogatorio formale del figlio l'escussione del testimone , lo Pt_1 Testimone_1
svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio medico legale- confermava la dinamica
6 del sinistro esposta in atto di citazione e suffragava, di conseguenza, la domanda risarcitoria proposta in rappresentanza del figlio minorenne, mentre la produzione documentale a corredo del fascicolo di primo grado -segnatamente la lettera di risposta (Protocollo di uscita 260084/15 del 17 novembre 2015 class. B9, coll. B9-1,
fascicolo n. 01048842015) a mezzo della quale aveva attestato la mancanza CP_7
di copertura assicurativa per il ciclomotore coinvolto nel sinistro- dava contezza della scopertura assicurativa del mezzo sul quale era trasportato . Parte_1
Ricostituitosi il contraddittorio, nella qualità di Parte_2
Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, eccepita l'inammissibilità del gravame a termini degli artt. 342 e 348 bis c.p.c, ne ha chiesto,
in subordine, il rigetto nel merito, riproponendo, ai sensi dell'art. 346 c.p.c, le domande e le eccezioni dichiarate assorbite in primo grado. Ha osservato l'appellata che “il documento dal quale si evincerebbe la scopertura assicurativa del
ciclomotore, che gli appellanti richiamano per la prima volta solo nel giudizio
d'appello, non solo non risulta annotato nell'indice della produzione depositato in
primo in primo grado, ma non viene neppure menzionato in alcuno degli atti e scritti
difensivi che gli attori hanno svolto in primo grado” (pagg. 4 e 5 della comparsa di costituzione in appello).
Costituitisi in proprio, e hanno eccepito la Controparte_2 Controparte_3
decadenza della compagnia di assicurazioni dalle domande riproposte nei loro confronti perché non trasfuse in un atto di impugnazione, principale o incidentale.
7 Infine, , divenuto maggiorenne nel corso del giudizio di appello, è Parte_1
intervenuto volontariamente facendo proprie tutte le domande spiegate nel suo interesse dai genitori.
Ancorché regolarmente vocato in giudizio, non si è invece costituito
[...]
. CP_4
L'appello non è meritevole di accoglimento.
Adduce parte appellante che la nota di risposta indirizzata da Consap s.p.a., con protocollo di uscita del 17.11.2015, all'avvocato difensore degli attori, con la quale
“con riferimento alla richiesta di informazioni concernente il sinistro in oggetto
specificato si comunica che le ricerche svolte da questo centro di informazione non
hanno consentito di identificare l'assicuratore del veicolo di controparte con targa
sopra indicata alla data del sinistro” e si dà atto dello “esito della ricerca: copertura
non trovata per il veicolo interrogato”, sarebbe stata prodotta nel fascicolo di primo grado. Solo a pagina 2 della memoria di replica ex art. 190 c.p.c., specifica che per rinvenire la missiva “occorre semplicemente leggere il retro della costituzione in
mora del 18/11/2025”.
Ebbene, se è vero che la copia fotostatica di tale nota responsiva è leggibile sul retro della stampa cartacea dell'esito dell'invio telematico della lettera di costituzione in mora indirizzata il 18 novembre 2015 a F.G.V.S. e per conoscenza a Parte_2
(trattasi dell'unico foglio, tra quelli che compongono i primi tre documenti, CP_7
a essere stampato sia sul fronte sia sul retro), è pur vero tuttavia che tale nota:
8 - non è annotata nell'indice del fascicolo di parte depositato in forma cartacea dagli attori e vistato con timbro relativo all'avvenuto deposito dal cancelliere del Tribunale
di Palermo il 2 dicembre 2016, nel quale sono elencati i seguenti atti e documenti: (1)
atto di citazione;
(2) lettera di costituzione in mora del 18.1.2015; (3) negoziazione assistita del 5.8.2016; (4) documentazione medica;
(5) documentazione spese mediche;
(6) relazione di consulenza medico-legale; (7) n. 8 cd-rom contenenti referti medici;
8) dichiarazione di valore;
- non è menzionata in alcuno degli scritti difensivi degli attori, neppure in replica all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla compagnia di assicurazioni, la quale a pag. 3 della propria comparsa di costituzione di primo grado aveva sostenuto gravare "su parte avversa ai sensi del combinato disposto degli artt.
2697 c.c. e 283, comma primo, lett. b), D. Lgs. 209/2005, l'onere di provare il
presupposto giuridico fattuale della omessa copertura assicurativa, al tempo del
sinistro, del ciclomotore tg. X6VZG8 di proprietà del convenuto , Controparte_4
nonché la qualità di trasportato del minore e aveva chiesto che “l'On.le Pt_1
Decidente, carenti le suddette prove, dichiari il difetto di legittimazione passiva della
n .q. di Impresa Designata”; Parte_2
- non è allegata alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c., il cui deposito, in ossequio al disposto dell'art. 16 bis L. 24 dicembre 2012 n. 228, rubricato
“Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali”, è avvenuto in forma telematica.
In difetto di sicuri elementi di riscontro riguardo alla produzione del documento nel primo grado di giudizio ed escluso, a termini dell'art. 345 c.p.c., che esso possa
9 trovare ingresso per la prima volta in questo grado di giudizio, non può che confermarsi la declaratoria di difetto di legittimazione passiva della società di assicurazioni. La statuizione di primo grado deve essere confermata anche con riferimento alla posizione di non essendo stato investito da Controparte_4
specifica e argomentata censura, come prescritto dall'art. 342 c.p.c., il capo della decisione che ha affermato la legittimazione passiva esclusiva della compagnia di assicurazioni del vettore nelle azioni ex art. 141 Cod. Ass.
Conclusivamente, l'appello va rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Valutato l'esito complessivo del giudizio e tenuto conto delle questioni in concreto dibattute, si ravvisano i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando,
nella contumacia di , qui dichiarata, così provvede: Controparte_4
rigetta l'appello proposto con atto di citazione notificato il 2.11.2019 a
[...]
, nella qualità di Impresa designata per la liquidazione dei sinistri Parte_2
a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, e a da Controparte_4
e , nella qualità di genitori esercenti la Controparte_2 Controparte_3
responsabilità sul figlio , volontariamente intervenuto in giudizio Parte_1
al raggiungimento della maggiore età, avverso la sentenza del Tribunale di Palermo
n. 4134 del 23 settembre 2019;
10 compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere a parte appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello di Palermo, il 9 gennaio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2056 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2019
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Giulio Bonanno per mandato in calce all'atto di intervento volontario.
Appellante
(p. iva , nella qualità di Parte_2 P.IVA_1
Impresa designata ai sensi degli artt. 283 e ss. del D.lgs. 209/2005 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del
1 procuratore speciale dottor rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Giuseppe D'Angelo per mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello.
Appellata
(c.f. , Controparte_2 CodiceFiscale_2 Controparte_3
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Barbara Scalorino per CodiceFiscale_3
mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello
Appellati
Controparte_4
Appellato contumace
Conclusioni dell'appellante:
ritenere e dichiarare la legittimazione attiva di e conseguentemente Parte_1
dichiarare l'estromissione dal presente giudizio di e Parte_3 [...]
; CP_3
accogliere le domande spiegate nel proprio interesse dai genitori, Parte_3
e , nel presente giudizio;
[...] Controparte_3
“dichiarare e confermare la responsabilità totale della minore Persona_1
di conducente il ciclomotore tg. X6VZG8 - privo di regolare copertura assicurativa –
per il sinistro di cui in narrativa;
condannare conseguentemente i convenuti in solido fra loro – al pagamento in favore dei Sigg.ri e n.q. di genitori esercenti la potestà Controparte_2 Controparte_3
2 sul minore di tutti i danni fisici patiti in conseguenza del sinistro de quo delle Pt_1
seguenti voci:
- Lesioni fisiche (I.P. + I.T.T. + I.T.P. + danno morale) per una somma di danaro pari ad € 35.000,00.
- Spese mediche pari ad € 1.000,00.
Per una somma complessiva di denaro pari ad e 36.000,00 o di quella maggior o minore somma di denaro che accertata nel corso dell'istruttoria del primo grado di causa nonché degli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al soddisfo;
con vittoria dei compensi professionali dell'odierno grado di giudizio”.
Conclusioni dell'appellata Parte_2
rigettare integralmente l'appello proposto dai coniugi e Controparte_2 CP_3
nella spiegata qualità, essendo il gravame, oltre che sprovvisto di conclusione
[...]
in ordine al capo impugnato, del tutto privo di fondamento, sia in fatto che in diritto;
- condannare gli appellanti al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
in via subordinata:
-ritenere e dichiarare la non veridicità del fatto storico dedotto ex adverso emettendo le conseguenti statuizioni;
3 -ritenere e dichiarare non assolto l'onere della prova incombente sull'attore, in particolare per quanto concerne il nesso causale tra condotta illecita ed i danni asseritamente patiti, rigettando la domanda di parte attrice;
-ritenere e dichiarare non raggiunta la prova circa la sussistenza e l'entità dei danni lamentati ex adverso, rigettando tutte le domande proposte contro
[...]
Controparte_5
- rigettare le domande avverse con qualsivoglia statuizione.
-in via del tutto subordinata, qualora dovessero ritenersi provati il fatto storico, la qualità di trasportato del minore, la responsabilità sia pur parziale del conducente del ciclomotore tg. X6VZG8, nonché il nesso causale fra evento dedotto e danni materiali, ritenere e dichiarare il concorso del fatto colposo del danneggiato nella determinazione del danno ex art. 1227, comma primo, c.c., per mancato uso del casco protettivo obbligatoriamente prescritto dalla legge e per avere accettato un trasporto irregolare, nonché il concorso dei genitori per l'omessa vigilanza nei confronti dell'allora tredicenne figlio , con conseguente e proporzionale Parte_1
riduzione dell'eventuale obbligazione risarcitoria;
- in ogni caso nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle pretese attrici,
riconoscere il diritto di regresso ex art. 292 D.Lgs 209/2005 di n.q. Parte_2
nei confronti di in proprio quale proprietario del veicolo e n.q. Controparte_4
di genitore della minore conducente , per il recupero di tutte le Persona_1
somme eventualmente liquidate agli attori.
Conclusioni degli appellati e : CP_2 CP_3
4 preliminarmente, dichiarare decadute le domande spiegate nei confronti di
[...]
e ; Parte_3 Controparte_3
rigettare le domande spiegate da nei confronti di Controparte_6 Parte_3
e ;
[...] Controparte_3
con vittoria di spese, competenze e onorari del presente procedimento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 4134 del 23 settembre 2019, il Tribunale di Palermo ha rigettato le domande proposte da e , nella qualità di genitori Controparte_2 Controparte_3
esercenti la responsabilità nei confronti del figlio minorenne , volte Parte_1
alla condanna solidale di e della compagnia di assicurazioni Controparte_4
nella qualità di Impresa designata per la liquidazione dei sinistri a Parte_2
carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al risarcimento dei danni sofferti dal minore in conseguenza del sinistro stradale verificatosi il giorno 7 ottobre 2015
in via Sila a Carini allorché viaggiava, in qualità di terzo trasportato, a bordo del ciclomotore targato X6VZG8, condotto dalla minore , privo di Persona_1
copertura assicurativa contro il rischio di responsabilità civile.
Più in dettaglio, il Tribunale:
- valutato il compendio probatorio in atti, ha ritenuto fondata l'eccezione del difetto di legittimazione passiva della convenuta compagnia di assicurazioni, nella qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, per non aver parte attrice offerto dimostrazione del fatto, negativo, che il veicolo coinvolto nel sinistro fosse privo di copertura assicurativa, né potendo trarsi dagli atti qualsivoglia altro
5 elemento di riscontro quale, esemplificativamente, un accertamento dell'autorità di polizia ovvero apposita certificazione Isvap;
- qualificata la domanda risarcitoria come azione diretta del terzo trasportato ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. 209/2005, ha indicato nell'assicuratore del veicolo su cui il minore viaggiava l'unico soggetto legittimato passivo dell'azione, con esclusione della necessità di sondare la responsabilità del conducente, al quale ha negato la veste di litisconsorte necessario;
- ha ritenuto assorbite nel rigetto della domanda risarcitoria le eccezioni e le domande svolte dalla compagnia di assicurazioni, la quale aveva provocato l'estensione del contraddittorio nei confronti dei genitori dell'infortunato, in proprio e non quali rappresentanti del figlio, onde farne accertare la responsabilità concorrente ex art. 2048 c.c. per culpa in vigilando e aveva, altresì, spiegato domanda di regresso ex art. 292 D.Lgs. n. 209/2005 nei confronti di nella duplice veste di Controparte_4
proprietario del veicolo a bordo del quale era avvenuto il trasporto e di responsabile per la condotta della figlia , anch'ella minorenne all'epoca dei fatti;
Per_1
-ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti, ponendo quelle di c.t.u. a carico di parte attrice.
e , nella spiegata qualità, hanno proposto appello Controparte_2 Controparte_3
avverso la pronunzia affidandolo a un unico motivo con cui lamentano la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.. Deducono che il quadro probatorio delineatosi all'esito dell'istruttoria condotta in primo grado -con l'espletamento dell'interrogatorio formale del figlio l'escussione del testimone , lo Pt_1 Testimone_1
svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio medico legale- confermava la dinamica
6 del sinistro esposta in atto di citazione e suffragava, di conseguenza, la domanda risarcitoria proposta in rappresentanza del figlio minorenne, mentre la produzione documentale a corredo del fascicolo di primo grado -segnatamente la lettera di risposta (Protocollo di uscita 260084/15 del 17 novembre 2015 class. B9, coll. B9-1,
fascicolo n. 01048842015) a mezzo della quale aveva attestato la mancanza CP_7
di copertura assicurativa per il ciclomotore coinvolto nel sinistro- dava contezza della scopertura assicurativa del mezzo sul quale era trasportato . Parte_1
Ricostituitosi il contraddittorio, nella qualità di Parte_2
Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, eccepita l'inammissibilità del gravame a termini degli artt. 342 e 348 bis c.p.c, ne ha chiesto,
in subordine, il rigetto nel merito, riproponendo, ai sensi dell'art. 346 c.p.c, le domande e le eccezioni dichiarate assorbite in primo grado. Ha osservato l'appellata che “il documento dal quale si evincerebbe la scopertura assicurativa del
ciclomotore, che gli appellanti richiamano per la prima volta solo nel giudizio
d'appello, non solo non risulta annotato nell'indice della produzione depositato in
primo in primo grado, ma non viene neppure menzionato in alcuno degli atti e scritti
difensivi che gli attori hanno svolto in primo grado” (pagg. 4 e 5 della comparsa di costituzione in appello).
Costituitisi in proprio, e hanno eccepito la Controparte_2 Controparte_3
decadenza della compagnia di assicurazioni dalle domande riproposte nei loro confronti perché non trasfuse in un atto di impugnazione, principale o incidentale.
7 Infine, , divenuto maggiorenne nel corso del giudizio di appello, è Parte_1
intervenuto volontariamente facendo proprie tutte le domande spiegate nel suo interesse dai genitori.
Ancorché regolarmente vocato in giudizio, non si è invece costituito
[...]
. CP_4
L'appello non è meritevole di accoglimento.
Adduce parte appellante che la nota di risposta indirizzata da Consap s.p.a., con protocollo di uscita del 17.11.2015, all'avvocato difensore degli attori, con la quale
“con riferimento alla richiesta di informazioni concernente il sinistro in oggetto
specificato si comunica che le ricerche svolte da questo centro di informazione non
hanno consentito di identificare l'assicuratore del veicolo di controparte con targa
sopra indicata alla data del sinistro” e si dà atto dello “esito della ricerca: copertura
non trovata per il veicolo interrogato”, sarebbe stata prodotta nel fascicolo di primo grado. Solo a pagina 2 della memoria di replica ex art. 190 c.p.c., specifica che per rinvenire la missiva “occorre semplicemente leggere il retro della costituzione in
mora del 18/11/2025”.
Ebbene, se è vero che la copia fotostatica di tale nota responsiva è leggibile sul retro della stampa cartacea dell'esito dell'invio telematico della lettera di costituzione in mora indirizzata il 18 novembre 2015 a F.G.V.S. e per conoscenza a Parte_2
(trattasi dell'unico foglio, tra quelli che compongono i primi tre documenti, CP_7
a essere stampato sia sul fronte sia sul retro), è pur vero tuttavia che tale nota:
8 - non è annotata nell'indice del fascicolo di parte depositato in forma cartacea dagli attori e vistato con timbro relativo all'avvenuto deposito dal cancelliere del Tribunale
di Palermo il 2 dicembre 2016, nel quale sono elencati i seguenti atti e documenti: (1)
atto di citazione;
(2) lettera di costituzione in mora del 18.1.2015; (3) negoziazione assistita del 5.8.2016; (4) documentazione medica;
(5) documentazione spese mediche;
(6) relazione di consulenza medico-legale; (7) n. 8 cd-rom contenenti referti medici;
8) dichiarazione di valore;
- non è menzionata in alcuno degli scritti difensivi degli attori, neppure in replica all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla compagnia di assicurazioni, la quale a pag. 3 della propria comparsa di costituzione di primo grado aveva sostenuto gravare "su parte avversa ai sensi del combinato disposto degli artt.
2697 c.c. e 283, comma primo, lett. b), D. Lgs. 209/2005, l'onere di provare il
presupposto giuridico fattuale della omessa copertura assicurativa, al tempo del
sinistro, del ciclomotore tg. X6VZG8 di proprietà del convenuto , Controparte_4
nonché la qualità di trasportato del minore e aveva chiesto che “l'On.le Pt_1
Decidente, carenti le suddette prove, dichiari il difetto di legittimazione passiva della
n .q. di Impresa Designata”; Parte_2
- non è allegata alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c., il cui deposito, in ossequio al disposto dell'art. 16 bis L. 24 dicembre 2012 n. 228, rubricato
“Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali”, è avvenuto in forma telematica.
In difetto di sicuri elementi di riscontro riguardo alla produzione del documento nel primo grado di giudizio ed escluso, a termini dell'art. 345 c.p.c., che esso possa
9 trovare ingresso per la prima volta in questo grado di giudizio, non può che confermarsi la declaratoria di difetto di legittimazione passiva della società di assicurazioni. La statuizione di primo grado deve essere confermata anche con riferimento alla posizione di non essendo stato investito da Controparte_4
specifica e argomentata censura, come prescritto dall'art. 342 c.p.c., il capo della decisione che ha affermato la legittimazione passiva esclusiva della compagnia di assicurazioni del vettore nelle azioni ex art. 141 Cod. Ass.
Conclusivamente, l'appello va rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Valutato l'esito complessivo del giudizio e tenuto conto delle questioni in concreto dibattute, si ravvisano i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando,
nella contumacia di , qui dichiarata, così provvede: Controparte_4
rigetta l'appello proposto con atto di citazione notificato il 2.11.2019 a
[...]
, nella qualità di Impresa designata per la liquidazione dei sinistri Parte_2
a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, e a da Controparte_4
e , nella qualità di genitori esercenti la Controparte_2 Controparte_3
responsabilità sul figlio , volontariamente intervenuto in giudizio Parte_1
al raggiungimento della maggiore età, avverso la sentenza del Tribunale di Palermo
n. 4134 del 23 settembre 2019;
10 compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere a parte appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello di Palermo, il 9 gennaio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
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