Sentenza 3 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 03/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00058/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03530/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3530 del 2024, proposto da
NA US, rappresentata e difesa dall'avvocato Livio Persico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Napoli, in via Diaz n. 11;
TA US, SA AR, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
all'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. resa dal Tribunale di Napoli, IV sezione civile, dott.ssa Manuela Robustella, repert. n. 11954/2021 dell'11.10.2021, resa nel procedimento recante NRG 30881/2019, come successivamente corretta con provvedimento n. cron. 5602/2022 del 18.11.2022, limitatamente alla parte in cui il Ministero della Salute viene condannato al pagamento “ in favore di US NA, di euro 201.900,00, oltre interessi al tasso legale, su detta somma, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo e sull’importo devalutato di euro 193.205,74, e di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT, dal 30.7.2014 alla data di pubblicazione della presente pronuncia ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 il dott. Michelangelo Maria Liguori, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Tribunale di Napoli – IV Sezione Civile, giudice monocratico dott.ssa Manuela Robustella, con l’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. repert. n. 11954/2021 dell'11.10.2021, resa nel procedimento recante NRG 30881/2019 (come corretta con successivo provvedimento n. cron. 5602/2022 del 18.11.2022), in accoglimento del ricorso proposto da AR SA, US NA, e US TA ha condannato il Ministero della Salute a pagare – tra l’altro – a US NA la somma “ di euro 201.900,00, oltre interessi al tasso legale, su detta somma, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo e sull’importo devalutato di euro 193.205,74, e di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT, dal 30.7.2014 alla data di pubblicazione della presente pronuncia ”.
Avverso tale pronuncia non è stato interposto alcun gravame (come da attestazione in data 12.6.2024 dell’Ufficio Cronologico e Repertorio del Tribunale di Napoli), e di essa risulta documentata la notificazione a mezzo PEC al Ministero debitore, in forma esecutiva, in data 9.2.2024.
US NA, a fronte del mancato pagamento della somma di sua spettanza contemplata nel suddetto titolo, chiede con il presente ricorso che l’adito T.A.R. voglia disporre l’esecuzione delle statuizioni della suddetta sentenza, per la parte in proprio favore, anche mediante la nomina a tal fine di un commissario ad acta, che provveda in luogo dell’Amministrazione inadempiente e a spese di questa.
Sempre la ricorrente chiede, altresì, fissarsi, ex art. 114 co. 4° lett. e) del cpa, una somma di denaro dovuta dall’Amministrazione della Salute per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, con conseguente condanna della stessa al relativo pagamento in proprio favore, e con condanna anche al pagamento delle spese di lite.
L’amministrazione della Salute si è costituita in giudizio, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, in data 23 luglio 2024, depositando una memoria di mero stile.
All’udienza camerale del 19 dicembre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, va rilevato, come da consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. T.A.R. Campania - Salerno, sez. III, 26/08/2022, n. 2209; T.A.R. Abbruzzo - Pescara, sez. I, 27/07/2021, n. 370; T.A.R. Lazio - Roma, sez. III, 25/05/2020, n. 5464), ) che " È ammissibile il procedimento di ottemperanza rispetto ad un'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., in quanto riconducibile tra quelli di cui l'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., quali altri provvedimenti del giudice ordinario equiparabili alle sentenze passate in giudicato "; ciò poiché, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c. p. a. " L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: (...) c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della Pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato ".
Nel merito, il ricorso si palesa fondato.
Sussistono tutte le condizioni per dare ingresso all’istanza ottemperanza in esame, in quanto sull’ordinanza in questione (come successivamente corretta) deve riconoscersi formato il giudicato prima della instaurazione del giudizio, come da certificazione della competente cancelleria (attestazione in data 12.6.2024 dell’Ufficio Cronologico e Repertorio del Tribunale di Napoli), e tuttora non risulta corrisposta la somma dovuta in base ad essa, sebbene il ricorrente abbia provveduto a notificarla (a mezzo PEC in data 9.2.2024) al Ministero della Salute presso la sua sede reale, e sia perciò ormai inutilmente decorso il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali.
Per quanto riguarda le spese successive alla sentenza azionata, e come tali non liquidate nella stessa, il Collegio ritiene opportuno specificare che in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente, oltre che gli interessi sulle somme liquidate in giudicato, anche delle spese accessorie (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 28/10/2009, n. 1798; T.A.R. Sardegna, 29/09/2003, n. 1094).
Infatti, nel giudizio di ottemperanza, le ulteriori somme richieste in relazione a spese diritti e onorari successivi alla sentenza sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all'esame ed alla notifica del medesimo, nonché alle spese relative ad atti accessori aventi titolo nello stesso provvedimento giudiziale; non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché, come indicato, l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010 , n. 699; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 22 dicembre 2009 , n. 1348; Tar Campania – Napoli n. 9145/05 ; T.A.R. Campania – Napoli n. 12998/03; C.d.S. sez. IV n. 2490/01; C.d.S. sez. IV n. 175/87).
Ciò in considerazione del fatto che il creditore della P.A. può scegliere liberamente di agire, o in sede di esecuzione civile, ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, ma una volta scelta questa seconda via non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dalla eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 14.07.2009, n. 1268).
Le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi alla sentenza azionata sono quindi dovuti solo per le voci suindicate e, in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, vengono liquidate, in modo omnicomprensivo, nell’ambito delle spese di lite del presente giudizio come quantificate in dispositivo, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite.
Dunque, all’odierna ricorrente va riconosciuto titolo a conseguire, la somma “ di euro 201.900,00, oltre interessi al tasso legale, su detta somma, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo e sull’importo devalutato di euro 193.205,74, e di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT, dal 30.7.2014 alla data di pubblicazione della presente pronuncia ” secondo quanto specificamente stabilito nel provvedimento azionato.
Va, altresì, accolta la domanda finalizzata alla corresponsione della penalità di mora di cui all’art. 114 comma 4, lettera e), c.p.a., anche alla luce delle modifiche apportate al medesimo comma dall’art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015, che nel testo attuale dispone “ nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali ”.
L’indicata novella ha, quindi, espressamente sancito il principio, in realtà già acquisito in via giurisprudenziale (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15), secondo cui la penalità di mora è dovuta anche per le condanne al pagamento di somme di denaro, atteso che l'istituto assolve ad una finalità sanzionatoria e non risarcitoria, in quanto non è volto a riparare il pregiudizio cagionato dalla non esecuzione della sentenza, ma a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all'adempimento. Ha, altresì, indicato come non possa considerarsi manifestamente iniqua un’astreinte qualora sia stabilita in misura pari agli interessi legali.
Il Collegio ritiene, quindi, che la quantificazione della penalità di mora deve essere effettuata in una misura percentuale rispetto alla somma di cui alla condanna, prendendo a riferimento il tasso legale di interesse (in tal senso, già prima della legge di stabilità 2016, cfr. T.A.R. Lazio, Roma Sez. II, 16 dicembre 2014 n. 12739; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 15/01/2015, n. 629).
L’astreinte verrà calcolata, nella misura indicata dell’interesse legale, sulla somma di cui alla condanna, ancorché – come già esposto – la stessa abbia una funzione sanzionatoria e non compensativa del danno subito, e debba costituire un elemento di coazione indiretta all’adempimento.
Quanto alla data di decorrenza iniziale dell’astreinte, la novella introdotta dall' art. 1, L. 28 dicembre 2015, n. 208, all'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha previsto che la penalità di mora debba essere disposta a far data dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza.
Quanto poi alla data di decorrenza finale dell’astreinte, la stessa sarà dovuta fino alla data di scadenza del termine concesso all’Amministrazione per adempiere (dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del Commissario ad acta).
Deve, pertanto, essere dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione della Salute di dare esecuzione all’ordinanza in esame, mediante il pagamento in favore della ricorrente, entro e non oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente pronuncia – o notificazione, se anteriore -, degli importi suddetti.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega ad un funzionario del proprio Ufficio, che entro l’ulteriore termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza (a cura di parte ricorrente) darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari.
Le spese per l’eventuale funzione commissariale andranno poste a carico dell’Amministrazione inottemperante e vengono sin d’ora liquidate nella somma complessiva indicata in dispositivo.
Il commissario ad acta potrà esigere la suddetta somma all’esito dello svolgimento della funzione commissariale, sulla base di adeguata documentazione da fornirsi all’ente debitore.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, e, poste a carico dell'inadempiente Ministero della Salute, si liquidano come da dispositivo, in misura che tiene conto anche della natura delle questioni trattate, di non particolare complessità.
A quest’ultimo riguardo, va ribadito che tra le spese di lite liquidate in dispositivo per il presente giudizio di ottemperanza rientrano, in modo omnicomprensivo, le spese accessorie, ovverosia le spese, diritti e gli onorari relativi ad atti successivi alla sentenza azionata e – come già prima esposto - funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, fatte salve le eventuali spese di registrazione della sentenza azionata non ricomprese in detta quantificazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione, e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero della Salute di dare esecuzione, per la parte d’interesse, all’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. resa dal Tribunale di Napoli, IV sezione civile, dott.ssa Manuela Robustella, repert. n. 11954/2021 dell'11.10.2021, resa nel procedimento recante NRG 30881/2019 (come successivamente corretta), con conseguente sua condanna alla corresponsione alla ricorrente di quanto a costei dovuto in forza del titolo giudiziario suddetto, e oltre all’eventuale somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod.proc.amm. (nella misura specificata in motivazione).
Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Prefetto di Roma (o funzionario dallo stesso delegato), che – su specifica richiesta della ricorrente e nei termini di cui in motivazione – provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione della suindicata sentenza, riconoscendo alla ricorrente anche quanto a lei eventualmente dovuto ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod.proc.amm.
Determina in € 500,00 (cinquecento/00) l’importo del compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere al Commissario ad acta per l’eventuale espletamento dell’incarico, cui è tenuto a provvedere il Ministero della Salute.
Condanna l’intimato Ministero della Salute al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre IVA e CPA come per legge, cui deve aggiungersi il rimborso delle spese relative al contributo unificato, se ed in quanto effettivamente dovuto ed assolto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Maria Liguori, Presidente, Estensore
Rosalba Giansante, Consigliere
Valeria Ianniello, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Michelangelo Maria Liguori |
IL SEGRETARIO