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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Claudia Gentile, nella causa iscritta al n° 3279/2024 R.G.L. promossa
D A
- in persona del legale rappresentante protempore - Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Pier Andrea Milanini, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Milano (MI), Largo Toscanini n. 1, giusta procura in atti.
- ricorrente -
C O N T R O
- in persona del legale rappresentante pro-tempore - legalmente domiciliato CP_1
in Roma ed elettivamente in Palermo, Via Laurana n. 59, con gli avv.ti Maria
Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo che lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti in atti.
- resistente -
OGGETTO: Fondo di garanzia CP_1
A seguito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate ex art 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza dell'11 dicembre 2024, ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
❖ Rigetta il ricorso.
❖ Dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti.
1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.3.2024, la società ricorrente come indicata in epigrafe, dopo aver premesso:
- d'aver stipulato contratto di finanziamento garantito da cessione del quinto dello stipendio ed intero Tfr con il quale si impegnava a Controparte_2
restituire la somma di € 34.800,00 mediante il pagamento di nr. 120 rate mensili costanti di € 290,00;
- d'aver altresì stipulato contratto di finanziamento garantito da delegazione sul quinto dello stipendio con il quale si impegnava a Controparte_2
restituire la somma di € 34.800,00 mediante il pagamento di nr. 120 rate mensili costanti di € 290,00;
- d'aver notificato i suddetti contratti al datore di lavoro Controparte_3
;
[...]
- d'aver depositato, a seguito di fallimento della datrice di lavoro domanda di ammissione al passivo in relazione alla posizione del suddetto lavoratore chiedendo di essere ammessa per il proprio residuo credito, ottenendo l'ammissione in privilegio ex art 2751 bis n.1 c.c. per € 10.933,32 per T.F.R.
- d'aver inoltrato, sussistendone i requisiti, in data 15 aprile 2022 domanda per il riconoscimento TFR a carico del Fondo di Garanzia;
CP_1
- d'aver ricevuto provvedimento di rigetto;
- d'aver inoltrato ricorso amministrativo anch'esso respinto;
conveniva in giudizio l'ente previdenziale per ivi sentire accogliere le seguenti domande: “volersi condannare in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, quale gestore del Fondo di Garanzia al pagamento della complessiva somma di € 10.933,32 oltre interessi di legge dalla domanda al saldo oltre rivalutazione in favore di in persona del suo Procuratore Parte_1
Speciale pro tempore, ovvero la minor somma che dovesse essere accertata in corso di causa, dovuta per le somme ammesse in relazione alla posizione del lavoratore
Sig. , stante quanto espressamente accertato e dichiarato in Controparte_2
sede di ammissione al passivo della procedura concorsuale aperta a carico del
2 datore di lavoro oltre che l'accertata cessazione del rapporto di lavoro tra il cedente e la società soggetta a procedura, come argomentato in atti”, con il favore delle spese di lite.
Si costituiva tempestivamente l' contestando la fondatezza del ricorso di CP_1 cui chiedeva il rigetto, eccependo in via preliminare la decadenza dall'azione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (come modificato dalla legge n.
438/92 di conversione del DL n. 384/92) in quanto “[..]La ricorrente ha presentato domanda di intervento del Fondo di garanzia il 15/04/2022
5500.15/04/2022.0291032, mentre il ricorso giudiziario è stato depositato il CP_1
04.03.2024; il termine decadenziale è maturato il 09.02.2024. Essendo trascorso un anno e trecento giorni dalla data di presentazione dell'istanza, come previsto per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, (nelle quali rientra la presente) ai sensi dell'art. 47, comma 2, del D.P.R. 639/70, nel testo sostituito dall'art. 4, DL 384/92, conv. con L 438/92 con successive modifiche ed integrazioni (in ultimo D.L. n.98 del 6 luglio 2011, ne inferisce che il ricorso debba dichiararsi inammissibile”.
Successivamente, con note autorizzate ex art 127 ter cpc la società ricorrente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere avendo il CP_2
provveduto a saldare il proprio debito.
La causa, di natura documentale, assunta in riserva all'udienza cartolare dell'11 dicembre 2024, verificato il deposito di note autorizzate ex art 127 ter cpc, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
In via preliminare va rilevato come nel caso di specie, in assenza di concorde richiesta delle parti (l'ente previdenziale non ha aderito alla richiesta e ha insistito nella eccezione di decadenza) non possa essere pronunziata declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Invero il rapporto contrattuale intercorso con il , pur essendo CP_2
presupposto dell'ammissione della al passivo fallimentare e, Parte_1 conseguenzialmente, delle richieste formulate nel presente giudizio all' quale CP_1
3 Fondo di Garanzia, non sono oggetto di quest'ultimo né, tanto meno, il CP_2
è parte in causa.
Ciò premesso, dunque, va esaminata l'eccezione di decadenza sollevata dall' (e comunque rilevabile ex officio in ogni stato e grado del processo) in CP_1
quanto assorbente di ogni altra questione.
L'eccezione appare fondata.
Invero, alla luce della documentazione versata in atti, emerge che al momento del deposito del ricorso (4.3.2024) era già spirato il termine decadenziale previsto dall'art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (come modificato dalla legge n. 438/92 di conversione del DL n. 384/92), la decadenza triennale (comma 2) è prevista solo per i trattamenti pensionistici e il termine annuale (comma 3) per le prestazioni temporanee.
Per le controversie in materia di prestazioni della Gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date sopra indicate.
Invero, sul punto si è più volte espressa la Suprema Corte (cfr. ex plurimis
Cass. civ. sez. lav. Ord. del 03/04/2019 n.9275; Cass. civ. Sent. del 03 novembre
2017, n. 26163) ribadendo che «Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n.
19992 del 2009, hanno chiarito che la decadenza annuale dall'azione prevista dal disposto sopra riportato si applica anche alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, in quanto questo rientra nella
“Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti” di cui alla L. n. 1989 del 1988, art. 24, richiamato nel D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, comma 3. il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto rientra nella “Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti” di cui alla L. n. 1989 del 1988, art. 24, richiamato del D.P.R. n. 639 del 1970, nel comma 3, sicché alle prestazioni da esso dovute si applica il termine di decadenza annuale».
La giurisprudenza di legittimità ha precisato, altresì che il dies a quo del termine decadenziale debba individuarsi dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla
4 data di presentazione della richiesta di prestazione” (Cass. civ. sez. lav. Ord. del
03/04/2019 n. 9275: «[..] il dies a quo del detto termine va individuato [..] quando,
[..] fu inviata la raccomandata contenente la domanda rivolta all' quale CP_1
gestore del Fondo di garanzia, di erogazione del trattamento di fine rapporto»).
Ciò in quanto, alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. ex multis Cass. civ. sez. lav. Ord. del 03/04/2019 n. 9275; Cass. civ. sez. L, Sent. n.
7527 del 29/03/2010; Cass. civ. sez. L, Sent. n. 17562 del 23/08/2011; Cass. civ. sez. U, sentenza n. 12718 del 29/05/2009; Cass. civ. sez. L, sentenza n. 6018 del 21-
03-2005; Cass. civ. sez. L, sentenza n. 13276 del 06-06-2007; Cass. civ. sez. L, sentenza n. 25670 del 7/12/2007; Cass. civ. Sez. VI, Ordinanza del 24-11-2016, n.
24100; Cass. civ. Sez. lavoro, sentenza del 24-03-2017, n. 7681) “in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali,
l'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992 del convertito, con modificazioni, nella legge n. 438 del 1992), dopo avere enunciato due diverse decorrenze della decadenza (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine - nella “scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo” - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui all'art. 7 della legge n. 533 del 1973, e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi quinto e sesto, della legge n. 88 del 1989), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del “dies a quo” per l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno). Tale disposizione - per configurarsi quale norma di chiusura volta a evitare un'incontrollabile dilatabilità del termine di una decadenza avente natura pubblica - deve trovare applicazione anche se il ricorso amministrativo o la decisione sul ricorso siano intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto.
5 Le ragioni della scelta interpretativa più sopra operata risiedono, dunque, nella stessa ratio del sistema e, in particolare, nella finalità che la legge ha assegnato al termine decadenziale.
Alla base di tale istituto vi è la fissazione da parte del legislatore di un termine perentorio entro il quale il titolare del diritto deve compiere una determinata attività, in difetto della quale resta precluso l'esercizio del diritto con la conseguenza che la decadenza può essere evitata solo dall'esercizio del diritto mediante il compimento dell'atto previsto;
nella fattispecie può essere impedita solo con la proposizione della domanda giudiziale.
Pertanto, la finalità che la legge ha assegnato al termine decadenziale, è quella di tutelare l'interesse alla definitività e alla certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese pubbliche gravanti sui bilanci dello Stato, come ribadito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 19/03/2014, n. 6331; Cass. civ. sez. U, sentenza n. 12718 del 29/05/2009; Cass. civ. 27 marzo 1996 n. 2743;
Cass. 1° dicembre 1998 n. 12141; Cass. Sez. Un. 4 luglio 1989 n. 3197) che ha precisato che la decadenza sostanziale in materia previdenziale «è di ordine pubblico in quanto annoverabile fra quelle dettate a protezione dell'interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici ed è, pertanto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, con il solo limite del giudicato, dovendosi escludere la possibilità, per l'ente previdenziale, di rinunziare alla decadenza stessa ovvero di impedirne
l'efficacia riconoscendo il diritto ad essa soggetto».
In tal senso, l'aver disposto la decorrenza del termine ex art. 47 cit. dalla
“scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento dell'iter amministrativo” indica con certezza che, nell'irrilevanza della sorte del procedimento medesimo, comunque, alla sua scadenza (300 gg.), comincia a decorrere il termine per azionare il diritto in sede giudiziaria tanto che, anche in ipotesi di ricorso amministrativo tardivo, non è consentito lo spostamento in avanti del suddetto termine.
Infatti, dalla lettura della normativa e dalla ratio ad essa sottesa emergono tre diversi dies a quibus:
6 • ove sia stata emanato un provvedimento dell' , a seguito di un precedente CP_1
ricorso amministrativo, la notifica del provvedimento determina il giorno dal quale decorre, a seconda del tipo di prestazione richiesta, il triennio o l'anno di cui al suddetto art. 47;
• se il ricorso amministrativo è stato presentato ma l' non ha provveduto, il CP_1
termine decorre dalla data del ricorso amministrativo maggiorato del tempo teorico (90 giorni L. n. 88 del 1989, ex art.46, comma 6), previsto per la decisione;
• in ogni caso, come termine massimo, sia in presenza dell'atto reiettivo dell' sia in caso di “silenzio”, il dies a quo è rappresentato dalla data di CP_1
presentazione della richiesta di prestazione, cui viene addizionato il termine prescritto per l'esaurimento dell'intero procedimento amministrativo pari a giorni trecento, a nulla rilevando né l'eventuale decisione tardiva dell'istituto sulla domanda amministrativa né la decisione del ricorso tardivamente proposto né la decisione tardiva sul ricorso amministrativo.
In concreto, dunque, il termine complessivo di decadenza decorrente dalla data di presentazione della domanda amministrativa è pari al massimo ad un anno più
300 giorni (120 giorni per decidere sulla domanda, 90 pari al termine massimo per presentare il ricorso amministrativo gerarchico al Comitato provinciale avverso il provvedimento dell' , ed altri 90 quale termine entro il quale il Comitato deve CP_4
decidere il ricorso stesso).
Nello stesso senso si è pronunciata anche la locale Corte d'Appello che ha ribadito anche con recenti pronunzie (cfr. ex multis Sentenza n. 1033/2023 del
09/11/2023) che «Nel sistema regolato dall'art. 47 D.P.R. n. 639/1970 la decorrenza del termine decadenziale di tre anni – per le controversie pensionistiche
- o di un anno per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'art. 24 Legge n.88/1989 (tra le quali rientrano quelle gestite dal Fondo di
Garanzia) si ricava in modo chiaro dal dettato normativo, che così recita:
“Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi
l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione
7 giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia CP_4
della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”. La norma delinea una successione temporale che ha riguardo alternativamente alla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o a quella di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione, ovvero, in ultimo, alla “scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo”. Nell'esaminare tale sequenza procedimentale – 120 giorni dalla presentazione della domanda amministrativa per il provvedimento, 90 giorni alla parte per la presentazione del ricorso all'autorità amministrativa e 90 giorni a quest'ultima per decidere – la giurisprudenza della S.C. vi ha riconosciuto carattere di tassatività. Ha affermato infatti la Corte di legittimità, nella sua più alta composizione, che in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali,
l'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre
1992, n. 438) dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine - nella “scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo” - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui all'art. 7 della legge
11 agosto 1973, n. 533 e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi quinto e sesto, della legge 9 marzo 1989, n. 88), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria -
8 non consente lo spostamento in avanti del “dies a quo” per l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno). (Cass. Sez. U, Sentenza n. 12718 del 29/05/2009). La Suprema Corte ha altresì precisato che tale disposizione - per configurarsi quale norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità del termine di una decadenza avente natura pubblica - deve trovare applicazione anche se il ricorso amministrativo o la decisione sul ricorso siano intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto (Cass. sez. L, Sentenza n. 7527 del
29/03/2010; Cass. n. 15969 del 27/06/2017)».
Sulla scorta dei principi summenzionati, è evidente che al momento del deposito del ricorso (4.3.2024) era già irrimediabilmente spirato (9.2.2024) il termine decadenziale previsto dall'art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639.
Orbene, com'è ben noto il termine decadenziale non è disponibile per le parti
(l' e gli interessati) per cui all'istituto della decadenza è inapplicabile la CP_1 disciplina dell'interruzione e della sospensione.
La norma di riferimento è rinvenibile nel combinato disposto di cui agli artt.
2964 c.c. («Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all'interruzione della prescrizione.
Del pari non si applicano le norme che si riferiscono alla sospensione, salvo che sia disposto altrimenti.») e 2966 c.c. («La decadenza non è impedita se non dal compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto. Tuttavia, se si tratta di un termine stabilito dal contratto o da una norma di legge relativa a diritti disponibili, la decadenza può essere anche impedita dal riconoscimento del diritto proveniente dalla persona contro la quale si deve far valere il diritto soggetto a decadenza»).
Pertanto, alla decadenza non sono applicabili le norme del codice in tema di sospensione e d'interruzione stante la diversità di ratio tra prescrizione e decadenza, poiché il presupposto della decadenza (a differenza della prescrizione) non risiede nell'inerzia del titolare, ma nel mancato esercizio del diritto nel tempo stabilito e, quindi, il suo fondamento risiede nell'oggettiva esigenza di certezza dei rapporti giuridici.
Invero, ai sensi dell'art. 2968 c.c. «le parti non possono modificare la disciplina legale della decadenza né possono rinunziare alla decadenza medesima,
9 se questa è stabilita dalla legge in materia sottratta alla disponibilità delle parti»: soltanto ponendo in essere l'atto, il soggetto interessato impedisce l'effetto estintivo che si produrrebbe maturando il termine decadenziale.
L'art. 2964 c.c. fa tuttavia salva l'ipotesi in cui sia la legge medesima a disporre diversamente ma, stante l'esplicita disposizione normativa, le norme in forza delle quali viene disposta la sospensione della decadenza non sono suscettibili d'interpretazione analogica.
In termini conclusivi, assorbita ogni altra questione nel merito, il ricorso va respinto.
Assorbita ogni altra questione nel merito, in ragione dell'esito finale del giudizio, del comportamento delle parti e della particolarità della questione, appare equo compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc dell'11 dicembre 2024
Il Giudice O
Claudia Gentile
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