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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/09/2025, n. 8177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8177 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona del dott. Mario De Simone, pronuncia ex art.281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24454 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: diritto alla presentazione della domanda di protezione internazionale
TR
, nato a Badala in [...] il [...], con attuale Parte_1 dimor e VI (Na) alla via Durelli n. 69, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Abbruzzese, C.F.: giusta procura in C.F._1 calce al ricorso introduttivo RICORRENTE
E
, in persona del rapp.to e difeso Controparte_1 CP_2 ex le le dello Stato, c oli, in via Diaz n. 11
RESISTENTE contumace
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il 13.11.2024 l'attore depositava un ricorso con il quale sosteneva di essere un cittadino indiano e di essere giunto sul territorio nazionale a causa di una drammatica vicenda personale e dell'aggravarsi della situazione generale in termini di violenza, instabilità ed insicurezza del paese di origine. Asseriva di avere manifestato, invano, tramite il proprio difensore, la volontà di presentare la domanda di protezione internazionale presso gli uffici della Questura di Napoli, chiedendo, al contempo, la fissazione del relativo appuntamento, nel termine fissato dall'art. 26 comma 2bis d.lgs. 25\2008; di avere diffidato, sempre invano, la Questura ad adempiere all'obbligo di procedere alle attività di raccolta della sua dichiarazione di volontà. Lamentava la violazione del diritto alla formalizzazione della domanda di protezione nel termine di cui all'art. 26, comma 2-bis, del d.lgs. 25/2008, non senza evidenziare l'assenza di discrezionalità della Questura nel procedere agli adempimenti necessari. Il convenuto si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. Il ricorrente, invece, deduceva di avere ricevuto la convocazione per il 21.5.2025 per procedere alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale, ponendo fine al pregiudizio patito. Chiedeva che fosse dichiarata cessata la materia del contendere. Il giudice fissava l'udienza del 17.9.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.. Tanto premesso, il giudice adito chiarisce che, sebbene la causa non rientri in nessuno dei casi previsti dall'art. 3 d-l 13\2017, convertito nella legge 46\2017, istitutiva della sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, che traccia la competenza in via esclusiva di quest'ultima, cionondimeno essa deve essere decisa dalla sezione specializzata adita. Infatti, la causa ha ad oggetto l'accertamento del diritto alla presentazione della domanda di protezione internazionale, avente funzione ancillare rispetto a quello alla protezione internazionale sul quale, indiscutibilmente, una volta conseguita una decisione non satisfattiva da parte della p.a., vi è competenza in via esclusiva della sezione specializzata, giusta la previsione dell'art. 3, comma 1, lett. c), cit..
Dovendo procedere ad un'interpretazione che sia coerente con la finalità, perseguita dal legislatore del 2017, di concentrare tutto il contenzioso in materia di protezione internazionale davanti ad un giudice specializzato, si deve ritenere che anche la controversia che ha l'oggetto su delineato, in quanto concernente il diritto preteso dal ricorrente alla protezione internazionale, sia di competenza della sezione specializzata. Diversamente opinando, tali controversie resterebbero affidate alla competenza delle sezioni ordinarie del tribunale, laddove quelle aventi ad oggetto l'accertamento del diritto alla protezione internazionale, negato dalla p.a., sono assegnate alla sezione specializzata, contrariamente alle suddette finalità di concentrazione e specializzazione perseguite.
Considerato che
la composizione collegiale del giudice della sezione specializzata è espressamente limitata ai casi contemplati dal comma 4bis dell'art. 3 d-l 13 cit. e che per le altre fattispecie è prevista l'attribuzione di competenza al giudice specializzato in composizione monocratica (art. 3 comma 4 citato), il Tribunale adito giudica in composizione monocratica. Inoltre, il rito non può che essere quello individuato secondo le regole generali ed è quello ordinario di cui agli artt. 163 e ss. c.p.c. e segg. o, a scelta del ricorrente e ricorrendone i presupposti, il procedimento semplificato di cognizione di cui agli artt. 281 decies e ss. c.p.c.. Il rito disciplinato dagli artt. 35bis d.lgs. 25\2008 e 737 e ss. c.p.c., ove compatibili, è riservato, infatti, soltanto alle controversie che hanno ad oggetto i provvedimenti previsti dall'art. 35 d.lgs. 25. Non è contestato che l'attore abbia ricevuto la convocazione per il successivo 21.5.2025, tramite il suo attuale difensore, dalla Questura di Napoli, per procedere alla formalizzazione della sua domanda di protezione internazionale. L'attore ha chiesto, dunque, che sia dichiarata cessata la materia del contendere.
Tale fatto, sopravvenuto all'introduzione della lite, accaduta con il deposito del ricorso, ed anche all'integrazione del contraddittorio sulla domanda cautelare ed alla costituzione in giudizio del convenuto per difendersi su di essa, certamente è idoneo a determinare il venire meno dell'interesse delle parti a conseguire una decisione nel merito, essendosi, dunque, integrata la cessazione della materia del contendere (cass. 26299\18). Corre l'obbligo, tuttavia, di governare le spese processuali secondo la regola della soccombenza virtuale. Il ricorrente avrebbe avuto pienamente ragione, avendo egli vantato un diritto, quello alla presentazione della domanda di protezione internazionale nei tempi congrui previsti dall'art. 6 della direttiva 2013/32 UE ed assicurati dal d.lgs 25/08, agli artt. 3, comma 2, 6 e 26. Invece, i documenti prodotti da entrambe le parti provano che il ricorrente ha chiesto al personale della Questura di Napoli di essere convocato per formalizzare la domanda di protezione internazionale, della cui presentazione aveva manifestato la volontà. I medesimi dimostrano anche che, nonostante i solleciti e l'attesa, le attività di formalizzazione della già manifestata domanda di protezione internazionale sono state avviate tardivamente. Il quadro normativo sinteticamente riassunto impone allo Stato di provvedere affinchè chiunque presenti una domanda di protezione internazionale abbia l'effettiva e concreta possibilità di inoltrarla quanto prima, trattandosi di diritto fondamentale tutelato dagli artt. 2 e 10 Cost, art. 18 CDFUE ed art. 3 CEDU. Ai sensi delle citate disposizioni del d.lgs 25/08, l'ufficio di polizia di frontiera o la questura del luogo di dimora del richiedente sono competenti a ricevere le domande di protezione internazionale, redigendone verbale, il quale deve essere trasmesso nel breve termine indicato dall'art. 26 alla Commissione Territoriale competente all'esame nel merito. Il sistema di cui agli artt. 35 e 35 bis d.lgs 25/08 esclude, inoltre, la possibilità di rivolgersi direttamente al giudice per chiedere il riconoscimento della protezione internazionale, essendo necessario il previo esame da parte delle Commissioni Territoriali. Il richiedente protezione ha il diritto, in base alla citata direttiva, anche di reiterare la sua domanda di protezione internazionale nel rispetto, ovviamente, dell'art. 29, comma 1, lett. b), d.lgs. 25 cit., e l'unico organo amministrativo del
, cui compete la valutazione della reiterazione della domanda e di CP_1 se questa è o meno inammissibile ed è o meno fondata, è la Commissione Territoriale, in base alle disposizioni citate. L'unico compito che spetta alla Questura, per quanto concerne la fase di presentazione della domanda di protezione internazionale, è di ricevere la domanda e di raccogliere le dichiarazioni del richiedente, negli appositi modelli e nel rispetto dei tempi fissati dalle menzionate norme, che essa non può derogare, nei fatti, sine die. Sia pure riconoscendo che il ricorso sarebbe risultato fondato, tale conclusione non può condurre, tuttavia, il giudice ad una liquidazione e condanna del convenuto al pagamento delle spese processuali, in quanto “Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell'art. 83, 2 co., dello stesso D.P.R. e, nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l'art. 133 del medesimo D.P.R. n., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale (cfr. Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021)”: Cassazione civile sez. I, 26/06/2023, n.18162).
PQM
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. nulla sulle spese di lite.
Il giudice dott. Mario De Simone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona del dott. Mario De Simone, pronuncia ex art.281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24454 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: diritto alla presentazione della domanda di protezione internazionale
TR
, nato a Badala in [...] il [...], con attuale Parte_1 dimor e VI (Na) alla via Durelli n. 69, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Abbruzzese, C.F.: giusta procura in C.F._1 calce al ricorso introduttivo RICORRENTE
E
, in persona del rapp.to e difeso Controparte_1 CP_2 ex le le dello Stato, c oli, in via Diaz n. 11
RESISTENTE contumace
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il 13.11.2024 l'attore depositava un ricorso con il quale sosteneva di essere un cittadino indiano e di essere giunto sul territorio nazionale a causa di una drammatica vicenda personale e dell'aggravarsi della situazione generale in termini di violenza, instabilità ed insicurezza del paese di origine. Asseriva di avere manifestato, invano, tramite il proprio difensore, la volontà di presentare la domanda di protezione internazionale presso gli uffici della Questura di Napoli, chiedendo, al contempo, la fissazione del relativo appuntamento, nel termine fissato dall'art. 26 comma 2bis d.lgs. 25\2008; di avere diffidato, sempre invano, la Questura ad adempiere all'obbligo di procedere alle attività di raccolta della sua dichiarazione di volontà. Lamentava la violazione del diritto alla formalizzazione della domanda di protezione nel termine di cui all'art. 26, comma 2-bis, del d.lgs. 25/2008, non senza evidenziare l'assenza di discrezionalità della Questura nel procedere agli adempimenti necessari. Il convenuto si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. Il ricorrente, invece, deduceva di avere ricevuto la convocazione per il 21.5.2025 per procedere alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale, ponendo fine al pregiudizio patito. Chiedeva che fosse dichiarata cessata la materia del contendere. Il giudice fissava l'udienza del 17.9.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.. Tanto premesso, il giudice adito chiarisce che, sebbene la causa non rientri in nessuno dei casi previsti dall'art. 3 d-l 13\2017, convertito nella legge 46\2017, istitutiva della sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, che traccia la competenza in via esclusiva di quest'ultima, cionondimeno essa deve essere decisa dalla sezione specializzata adita. Infatti, la causa ha ad oggetto l'accertamento del diritto alla presentazione della domanda di protezione internazionale, avente funzione ancillare rispetto a quello alla protezione internazionale sul quale, indiscutibilmente, una volta conseguita una decisione non satisfattiva da parte della p.a., vi è competenza in via esclusiva della sezione specializzata, giusta la previsione dell'art. 3, comma 1, lett. c), cit..
Dovendo procedere ad un'interpretazione che sia coerente con la finalità, perseguita dal legislatore del 2017, di concentrare tutto il contenzioso in materia di protezione internazionale davanti ad un giudice specializzato, si deve ritenere che anche la controversia che ha l'oggetto su delineato, in quanto concernente il diritto preteso dal ricorrente alla protezione internazionale, sia di competenza della sezione specializzata. Diversamente opinando, tali controversie resterebbero affidate alla competenza delle sezioni ordinarie del tribunale, laddove quelle aventi ad oggetto l'accertamento del diritto alla protezione internazionale, negato dalla p.a., sono assegnate alla sezione specializzata, contrariamente alle suddette finalità di concentrazione e specializzazione perseguite.
Considerato che
la composizione collegiale del giudice della sezione specializzata è espressamente limitata ai casi contemplati dal comma 4bis dell'art. 3 d-l 13 cit. e che per le altre fattispecie è prevista l'attribuzione di competenza al giudice specializzato in composizione monocratica (art. 3 comma 4 citato), il Tribunale adito giudica in composizione monocratica. Inoltre, il rito non può che essere quello individuato secondo le regole generali ed è quello ordinario di cui agli artt. 163 e ss. c.p.c. e segg. o, a scelta del ricorrente e ricorrendone i presupposti, il procedimento semplificato di cognizione di cui agli artt. 281 decies e ss. c.p.c.. Il rito disciplinato dagli artt. 35bis d.lgs. 25\2008 e 737 e ss. c.p.c., ove compatibili, è riservato, infatti, soltanto alle controversie che hanno ad oggetto i provvedimenti previsti dall'art. 35 d.lgs. 25. Non è contestato che l'attore abbia ricevuto la convocazione per il successivo 21.5.2025, tramite il suo attuale difensore, dalla Questura di Napoli, per procedere alla formalizzazione della sua domanda di protezione internazionale. L'attore ha chiesto, dunque, che sia dichiarata cessata la materia del contendere.
Tale fatto, sopravvenuto all'introduzione della lite, accaduta con il deposito del ricorso, ed anche all'integrazione del contraddittorio sulla domanda cautelare ed alla costituzione in giudizio del convenuto per difendersi su di essa, certamente è idoneo a determinare il venire meno dell'interesse delle parti a conseguire una decisione nel merito, essendosi, dunque, integrata la cessazione della materia del contendere (cass. 26299\18). Corre l'obbligo, tuttavia, di governare le spese processuali secondo la regola della soccombenza virtuale. Il ricorrente avrebbe avuto pienamente ragione, avendo egli vantato un diritto, quello alla presentazione della domanda di protezione internazionale nei tempi congrui previsti dall'art. 6 della direttiva 2013/32 UE ed assicurati dal d.lgs 25/08, agli artt. 3, comma 2, 6 e 26. Invece, i documenti prodotti da entrambe le parti provano che il ricorrente ha chiesto al personale della Questura di Napoli di essere convocato per formalizzare la domanda di protezione internazionale, della cui presentazione aveva manifestato la volontà. I medesimi dimostrano anche che, nonostante i solleciti e l'attesa, le attività di formalizzazione della già manifestata domanda di protezione internazionale sono state avviate tardivamente. Il quadro normativo sinteticamente riassunto impone allo Stato di provvedere affinchè chiunque presenti una domanda di protezione internazionale abbia l'effettiva e concreta possibilità di inoltrarla quanto prima, trattandosi di diritto fondamentale tutelato dagli artt. 2 e 10 Cost, art. 18 CDFUE ed art. 3 CEDU. Ai sensi delle citate disposizioni del d.lgs 25/08, l'ufficio di polizia di frontiera o la questura del luogo di dimora del richiedente sono competenti a ricevere le domande di protezione internazionale, redigendone verbale, il quale deve essere trasmesso nel breve termine indicato dall'art. 26 alla Commissione Territoriale competente all'esame nel merito. Il sistema di cui agli artt. 35 e 35 bis d.lgs 25/08 esclude, inoltre, la possibilità di rivolgersi direttamente al giudice per chiedere il riconoscimento della protezione internazionale, essendo necessario il previo esame da parte delle Commissioni Territoriali. Il richiedente protezione ha il diritto, in base alla citata direttiva, anche di reiterare la sua domanda di protezione internazionale nel rispetto, ovviamente, dell'art. 29, comma 1, lett. b), d.lgs. 25 cit., e l'unico organo amministrativo del
, cui compete la valutazione della reiterazione della domanda e di CP_1 se questa è o meno inammissibile ed è o meno fondata, è la Commissione Territoriale, in base alle disposizioni citate. L'unico compito che spetta alla Questura, per quanto concerne la fase di presentazione della domanda di protezione internazionale, è di ricevere la domanda e di raccogliere le dichiarazioni del richiedente, negli appositi modelli e nel rispetto dei tempi fissati dalle menzionate norme, che essa non può derogare, nei fatti, sine die. Sia pure riconoscendo che il ricorso sarebbe risultato fondato, tale conclusione non può condurre, tuttavia, il giudice ad una liquidazione e condanna del convenuto al pagamento delle spese processuali, in quanto “Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell'art. 83, 2 co., dello stesso D.P.R. e, nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l'art. 133 del medesimo D.P.R. n., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale (cfr. Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021)”: Cassazione civile sez. I, 26/06/2023, n.18162).
PQM
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. nulla sulle spese di lite.
Il giudice dott. Mario De Simone