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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/10/2025, n. 1637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1637 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. v.g. 15707/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE III CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice nella causa iscritta al n. v.g. 15707/2025 promossa congiuntamente da:
c.f. ), con l'avv. Filippo Pezzotti Parte_1 C.F._1
e c.f. , con l'avv. Gabriella Ercoli Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: regolamentazione congiunta dei rapporti concernenti figli nati fuori dal matrimonio
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“A) Affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la madre, fatti salvi i periodi di permanenza presso il padre indicati nel prosieguo, con assunzione, di comune accordo, delle decisioni di maggior interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse, mentre pagina 1 di 3 ogni genitore potrà singolarmente assumere e in via autonoma le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione durante il periodo di permanenza delle figlie presso le rispettive abitazioni;
B) il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie presso il proprio domicilio, a fine settimana alternati non consecutivi inclusivi di pernottamento, dalle ore 13:00 del sabato sino alle ore 16:00 della domenica, allorquando il sig. iaccompagnerà le figlie presso la residenza della sig.ra Pt_1 CP_1
C) il padre potrà altresì vedere le figlie presso la residenza della madre unitamente alla medesima, nel corso dei fine settimana in cui le minori non pernotteranno con il sig. previo preventivo Pt_1 consenso della signora alternativamente o il giorno di sabato o la domenica per almeno 4 ore, CP_1 anche non consecutive.
D) Le figlie ed trascorreranno con ciascun genitore sette giorni Persona_1 Persona_2 anche non continuativi nel periodo natalizio, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del Capodanno (considerando come periodi di riferimento alternativi gli intervalli fra il 23.12 ed il 30.12 e fra il 31.12 ed il 06.01) nonché tre giorni nel periodo pasquale, comprensivi ad anni alterni delle festività di Pasqua o di quella del Lunedì dell'Angelo.
E) Nel corso delle vacanze estive, le figlie ed trascorreranno con Persona_1 Persona_2 ciascun genitore un periodo non inferiore a tre settimane consecutive, da concordarsi anno per anno
(entro il mese di maggio di ogni anno), compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi i genitori;
F) I genitori si riservano espressamente di concordare e/o prevedere altri giorni di frequentazione tra padre e prole, sempre garantendo un rapporto continuativo fra il sig. e le figlie;
Pt_1
G) a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, il padre s'impegna a corrispondere alla madre la somma mensile di € 600,00= (€uro seicento,00=) rivalutabile annualmente, da saldarsi entro il giorno
20 di ogni mese, ciò sino a quando, anche singolarmente, le figlie raggiungeranno l'indipendenza economica e saranno in grado di provvedere a loro stesse;
H) ciascun genitore sosterrà il 50% delle spese straordinarie per le figlie, come da protocollo del
Tribunale di Brescia tempo per tempo vigente, da intendersi in questa sede integralmente richiamato ed approvato dalle parti;
I) l'assegno unico universale per i figli a carico erogato da verrà integralmente percepito dalla CP_2 madre sig.ra previa richiesta della medesima agli Enti competenti e con espresso Controparte_1 impegno del sig. a prestare incondizionata collaborazione in tal senso;
Pt_1
pagina 2 di 3 J) entrambi i genitori si obbligano a garantire un equilibrato e continuativo rapporto fra le figlie ed i genitori medesimi, conservando altresì significativi rapporti fra le minori e gli ascendenti e parenti dei ricorrenti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato il 28.07.2025, e premesso di Parte_1 Controparte_1 essere genitori di nata il [...] e di nata il [...], chiedevano la Persona_1 Per_2 regolamentazione dei rapporti personali ed economici inerenti alla prole in seguito alla cessazione della convivenza more uxorio, formulando le conclusioni in epigrafe.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello Stato).
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dispone in conformità alle conclusioni menzionate in epigrafe.
Brescia, 24/10/2025
Il presidente est.
ST NA
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE III CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice nella causa iscritta al n. v.g. 15707/2025 promossa congiuntamente da:
c.f. ), con l'avv. Filippo Pezzotti Parte_1 C.F._1
e c.f. , con l'avv. Gabriella Ercoli Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: regolamentazione congiunta dei rapporti concernenti figli nati fuori dal matrimonio
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“A) Affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la madre, fatti salvi i periodi di permanenza presso il padre indicati nel prosieguo, con assunzione, di comune accordo, delle decisioni di maggior interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse, mentre pagina 1 di 3 ogni genitore potrà singolarmente assumere e in via autonoma le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione durante il periodo di permanenza delle figlie presso le rispettive abitazioni;
B) il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie presso il proprio domicilio, a fine settimana alternati non consecutivi inclusivi di pernottamento, dalle ore 13:00 del sabato sino alle ore 16:00 della domenica, allorquando il sig. iaccompagnerà le figlie presso la residenza della sig.ra Pt_1 CP_1
C) il padre potrà altresì vedere le figlie presso la residenza della madre unitamente alla medesima, nel corso dei fine settimana in cui le minori non pernotteranno con il sig. previo preventivo Pt_1 consenso della signora alternativamente o il giorno di sabato o la domenica per almeno 4 ore, CP_1 anche non consecutive.
D) Le figlie ed trascorreranno con ciascun genitore sette giorni Persona_1 Persona_2 anche non continuativi nel periodo natalizio, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del Capodanno (considerando come periodi di riferimento alternativi gli intervalli fra il 23.12 ed il 30.12 e fra il 31.12 ed il 06.01) nonché tre giorni nel periodo pasquale, comprensivi ad anni alterni delle festività di Pasqua o di quella del Lunedì dell'Angelo.
E) Nel corso delle vacanze estive, le figlie ed trascorreranno con Persona_1 Persona_2 ciascun genitore un periodo non inferiore a tre settimane consecutive, da concordarsi anno per anno
(entro il mese di maggio di ogni anno), compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi i genitori;
F) I genitori si riservano espressamente di concordare e/o prevedere altri giorni di frequentazione tra padre e prole, sempre garantendo un rapporto continuativo fra il sig. e le figlie;
Pt_1
G) a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, il padre s'impegna a corrispondere alla madre la somma mensile di € 600,00= (€uro seicento,00=) rivalutabile annualmente, da saldarsi entro il giorno
20 di ogni mese, ciò sino a quando, anche singolarmente, le figlie raggiungeranno l'indipendenza economica e saranno in grado di provvedere a loro stesse;
H) ciascun genitore sosterrà il 50% delle spese straordinarie per le figlie, come da protocollo del
Tribunale di Brescia tempo per tempo vigente, da intendersi in questa sede integralmente richiamato ed approvato dalle parti;
I) l'assegno unico universale per i figli a carico erogato da verrà integralmente percepito dalla CP_2 madre sig.ra previa richiesta della medesima agli Enti competenti e con espresso Controparte_1 impegno del sig. a prestare incondizionata collaborazione in tal senso;
Pt_1
pagina 2 di 3 J) entrambi i genitori si obbligano a garantire un equilibrato e continuativo rapporto fra le figlie ed i genitori medesimi, conservando altresì significativi rapporti fra le minori e gli ascendenti e parenti dei ricorrenti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato il 28.07.2025, e premesso di Parte_1 Controparte_1 essere genitori di nata il [...] e di nata il [...], chiedevano la Persona_1 Per_2 regolamentazione dei rapporti personali ed economici inerenti alla prole in seguito alla cessazione della convivenza more uxorio, formulando le conclusioni in epigrafe.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello Stato).
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dispone in conformità alle conclusioni menzionate in epigrafe.
Brescia, 24/10/2025
Il presidente est.
ST NA
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