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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 07/10/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1240/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariangela Mastro Presidente dott.ssa Silvia Codispoti Giudice dott.ssa Lorenza Pedullà Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. n. 1240/2025 V.G., promossa con ricorso congiunto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data
19 luglio 2025 da
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 22 novembre 1978, residente a [...], elettivamente domiciliato a Montesilvano (PE), al C.so Umberto n. 219, presso e nello studio dell'Avv. Daniela Mincione, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata al ricorso congiunto;
e
(C.F.: ), nata a [...] ( LVA) Parte_2 C.F._2
il 10 giugno 1991, residente a [...], elettivamente domiciliata a Montesilvano (PE) al C.so Umberto n. 219, presso e nello studio dell'Avv. Mariagrazia Baldacci, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata al ricorso congiunto;
- ricorrenti ex art. 473-bis.51 c.p.c. -
1 con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di
Teramo
- intervenuto -
OGGETTO: ricorso congiunto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI: per i ricorrenti, come da verbale di udienza celebrata il
30 settembre 2025; il Pubblico Ministero “dichiara di intervenire e conclude affinché sia accolto il ricorso alle condizioni indicate dalle parti”, come da nota depositata in data 11 settembre 2025.
*.*.*
LETTO il ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 19 luglio 2025 da e , finalizzato Parte_1 Parte_2 alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento alla prole nata fuori dal matrimonio, e cioè Persona_1
(nato a [...], il giorno 16 luglio 2018);
CONSIDERATO che la regolamentazione proposta di comune accordo dalle parti all'interno del depositato ricorso congiunto non è in contrasto con gli interessi della prole;
RILEVATO che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473-bis.51, comma II, c.p.c., di sostituire l'udienza mediante il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e chiedendo al Tribunale di prendere atto dell'intesa fra le stesse raggiunta;
CONSTATATO il parere favorevole espresso in data 11 settembre 2025 dal
P.M., che “conclude affinché sia accolto il ricorso alle condizioni indicate dalle parti”;
OSSERVATO che, ai fini della regolamentazione delle spese, nulla deve essere disposto, in quanto la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuna delle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta nel giudizio contraddistinto dal numero di R.G. di cui in epigrafe con ricorso depositato in data 19 luglio 2025 da e , Parte_1 Parte_2 con l'intervento del P.M., disattesa ogni altra questione, così provvede:
- in accoglimento della domanda congiunta, PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alla regolamentazione
2 dell'esercizio della responsabilità genitoriale relativa alla prole, così come riportati nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente trascritti e recepiti;
- NULLA sulle spese.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE dott.ssa Lorenza Pedullà dott.ssa Mariangela Mastro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariangela Mastro Presidente dott.ssa Silvia Codispoti Giudice dott.ssa Lorenza Pedullà Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. n. 1240/2025 V.G., promossa con ricorso congiunto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data
19 luglio 2025 da
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 22 novembre 1978, residente a [...], elettivamente domiciliato a Montesilvano (PE), al C.so Umberto n. 219, presso e nello studio dell'Avv. Daniela Mincione, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata al ricorso congiunto;
e
(C.F.: ), nata a [...] ( LVA) Parte_2 C.F._2
il 10 giugno 1991, residente a [...], elettivamente domiciliata a Montesilvano (PE) al C.so Umberto n. 219, presso e nello studio dell'Avv. Mariagrazia Baldacci, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata al ricorso congiunto;
- ricorrenti ex art. 473-bis.51 c.p.c. -
1 con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di
Teramo
- intervenuto -
OGGETTO: ricorso congiunto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI: per i ricorrenti, come da verbale di udienza celebrata il
30 settembre 2025; il Pubblico Ministero “dichiara di intervenire e conclude affinché sia accolto il ricorso alle condizioni indicate dalle parti”, come da nota depositata in data 11 settembre 2025.
*.*.*
LETTO il ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 19 luglio 2025 da e , finalizzato Parte_1 Parte_2 alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento alla prole nata fuori dal matrimonio, e cioè Persona_1
(nato a [...], il giorno 16 luglio 2018);
CONSIDERATO che la regolamentazione proposta di comune accordo dalle parti all'interno del depositato ricorso congiunto non è in contrasto con gli interessi della prole;
RILEVATO che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473-bis.51, comma II, c.p.c., di sostituire l'udienza mediante il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e chiedendo al Tribunale di prendere atto dell'intesa fra le stesse raggiunta;
CONSTATATO il parere favorevole espresso in data 11 settembre 2025 dal
P.M., che “conclude affinché sia accolto il ricorso alle condizioni indicate dalle parti”;
OSSERVATO che, ai fini della regolamentazione delle spese, nulla deve essere disposto, in quanto la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuna delle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta nel giudizio contraddistinto dal numero di R.G. di cui in epigrafe con ricorso depositato in data 19 luglio 2025 da e , Parte_1 Parte_2 con l'intervento del P.M., disattesa ogni altra questione, così provvede:
- in accoglimento della domanda congiunta, PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alla regolamentazione
2 dell'esercizio della responsabilità genitoriale relativa alla prole, così come riportati nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente trascritti e recepiti;
- NULLA sulle spese.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE dott.ssa Lorenza Pedullà dott.ssa Mariangela Mastro
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