Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/06/2025, n. 2703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2703 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa RI Cutrona, a seguito dell'udienza del 24 giugno 2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 545/2025 R.G. Sez. Lavoro, avente ad oggetto: “Accertamento del diritto al bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L. 107/2015”
PROMOSSA DA
, nato a [...] l'[...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Rosa Caruso come da C.F._1 procura in atti;
- Ricorrente -
CONTRO
, c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal dott. Alessio CP_2
AR Riccobene, funzionario del , Controparte_1 [...]
; Controparte_3 Controparte_4
- Resistente -
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20 gennaio 2025 ha adito il Tribunale di Parte_1
Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo:
- che negli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e
2023/24 ha prestato servizio alle dipendenze del in Controparte_1 virtù di vari contratti a tempo determinato annuali e/o fino al termine delle attività didattiche e che ha stipulato un analogo contratto nell'a.s. 2024/25 ancora in corso (risulta, nello specifico, prestato servizio dal 13/10/2017 al 30/06/2018 e dall'01/10/2018 al 30/06/2019 presso l'IC Giovanni Blandini di Palagonia (CT), dal 30/09/2019 al 30/06/2020 presso l'IC Galileo Galilei di Maletto (CT) con completamento presso l'IC Don Bosco di
ANta RI di IC (CT), dal 02/10/2020 al 30/06/2021 e dal 06/09/2021 al 30/06/2022 presso l'IC Giovan AT OS di RN (CT), dal 05/09/2022 al 31/08/2023 presso l'IC Don NI La Mela di RA (CT) con completamento presso l'IC IO IN di AN ET LA (CT), dall'11/09/2023 al 30/06/2024 presso il Convitto nazionale AR LL di con completamento presso l'IC ANte DA di e di CP_4 CP_4
1
26/09/2024 al 30/06/2025 – come da contratti depositati in giudizio);
- che nei predetti anni scolastici non ha fruito della c.d. “Carta elettronica del docente”, ossia dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali;
- che (in data 8 luglio 2024) ha diffidato il al fine di ottenere il riconoscimento CP_1 del diritto all'erogazione della suddetta Carta elettronica, senza tuttavia ricevere alcun riscontro.
Il docente ha assunto che il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente - sia a tempo indeterminato che a tempo determinato - e ha dedotto l'illegittimità della mancata erogazione della Carta elettronica del docente in favore del personale assunto a tempo determinato per violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato previsto dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva
1999/70/CE, richiamando la giurisprudenza nazionale e comunitaria formatasi in materia.
Ha, altresì, dedotto l'illegittimità della mancata erogazione della Carta elettronica del docente in favore del personale assunto a tempo determinato per violazione della clausola
6 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato. Tanto premesso, il ricorrente ha formulato le proprie conclusioni chiedendo di “1)
Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025; 2) Condannare il alla corresponsione CP_5
a favore del ricorrente dei succitati benefici, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla maturazione al saldo;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento, e con distrazione a favore del difensore costituito”.
Con memoria difensiva depositata in data 9 aprile 2025 si è tempestivamente costituito in giudizio il richiamando la pronuncia resa dalla Corte Controparte_1 di Cassazione, sul procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., n. 29961 del
27 ottobre 2023, con la quale la Suprema Corte ha inteso “valorizzare il principio dell'annualità come parametro da assumere ai fini del riconoscimento del beneficio, muovendo dal presupposto del carattere ex lege annuale della misura, sia in termini di valenza che di accessorietà all'attività scolastica del docente di ruolo, quale originariamente fatto destinatario unico della elargizione del bonus di euro 500”. Ne è conseguita l'assimilazione dei docenti con incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30/06) ai docenti con incarico di supplenza annuale (31/08), cui la misura risulta già estesa, per l'anno 2023, in forza dell'art. 15, comma 1, del decreto legge
13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 103. Ha, quindi, rimarcato come la Corte di Cassazione avesse inteso escludere dal novero dei beneficiari i titolari di incarichi di supplenze brevi o saltuarie.
2 Ha eccepito la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. nonché quella ordinaria ex art. 2946 c.c. in relazione alle pretese anteriori rispettivamente al quinquennio o al decennio ed ha assunto, in via subordinata, l'infondatezza delle pretese risarcitorie per carenza di prova.
Pertanto, il convenuto ha formulato le seguenti conclusioni: “- In via principale: CP_1 rigettare il ricorso ove infondato o carente di prova;
- Dichiarare, ove applicabile la prescrizione, estinti i diritti prescritti;
- Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
- In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal Giudice dalla nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente
è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria;
- disporre, ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c., la riunione dei procedimenti patrocinati dal medesimo procuratore con il medesimo oggetto e la medesima parte convenuta;
- in subordine contenere le spese di giudizio nel minimo di Legge. – Disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della serialità della controversia (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. Lav., 18/02/2015,
n. 3244)”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 24 giugno 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter
c.p.c. e, a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
******
Preliminarmente, deve rilevarsi che dall'esame della documentazione in atti (cfr. contratti allegati al ricorso e stato matricolare prodotto dal MIM) si evince che al momento della proposizione del ricorso il ricorrente era in servizio presso l'IC Francesco PE di
, così radicandosi la competenza in capo al Tribunale adito. CP_4
Ancora in via preliminare, va esaminata l'eccezione di prescrizione formulata dal CP_1 resistente.
Con il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio il ricorrente, docente attualmente in servizio presso una istituzione scolastica di , sul presupposto dell'espletamento del CP_4 servizio di insegnamento negli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21,
2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25 in virtù di incarichi di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, ha chiesto condannarsi il convenuto al CP_1 riconoscimento del beneficio rappresentato dalla Carta elettronica del docente.
Con la recente sentenza n. 29961/2023 la Corte di Cassazione ha affermato che l'obbligazione dedotta in giudizio ha natura pecuniaria con conseguente applicazione della prescrizione breve di cui all'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. e con riguardo alla decorrenza del termine ha precisato che “la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”.
Nel caso di specie, negli anni scolastici 2017/18 e 2018/19 gli incarichi di supplenza sono stati conferiti a parte ricorrente, rispettivamente, in data 13 ottobre 2017 (si tratta di supplenze brevi e saltuarie reiterate fino al 30 giugno 2018) e 1 ottobre 2018 (cfr. doc. 3
3 parte ricorrente) mentre la diffida nei confronti del resistente è intervenuta CP_1 solamente in data 8 luglio 2024 (cfr. doc. 2 parte ricorrente).
Pertanto, l'eccezione di prescrizione è fondata in relazione alla domanda di accertamento del diritto di fruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” per gli anni scolastici 2017/18 e 2018/19, dovendo invece rigettarsi per gli altri anni scolastici dedotti in giudizio in relazione ai quali la invocata fattispecie estintiva non si è, all'evidenza, perfezionata.
Ciò posto, il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di quanto segue.
Al riguardo può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come di seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., tra le altre, sentenza n. 3929/2022 emessa in data 15.11.2022 nel proc. n.
5471/2022 R.G. – est. dott.ssa L. Renda – e sentenza n. 3798/2022 emessa in data 9.11.2022 nel proc. n. 7698/2022 R.G. – est. dott. M. Fiorentino;
da ultimo, cfr. altresì sentenza n.
138/2023 emessa in data 17.1.2023 nel proc. n. 10462/2022 R.G. – est. dott.ssa P.
Mirenda).
Dirimente per il riconosciuto fondamento della domanda è la pronuncia della CGUE
(ordinanza 18 maggio 2022, sesta sezione, causa C-450/21), peraltro preceduta in data
16/3/2022 dalla pubblicazione della sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato, Sez. VII, che mutando il proprio precedente orientamento (sentenza n. 3979/2017), ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta del docente.
Segnatamente il CdS aveva ritenuto che “L'interpretazione di tali commi (n.d.r. art. 1 c. 121-124 della l. n. 107/20151) deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di
4 formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato,
“strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato … così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna” ed aveva di conseguenza annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 2015, in forza di una giusta interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 107/2015, con riconoscimento del bonus di 500,00 euro anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e con gli artt. 29, 63 e
64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari”. Ciò premesso, ribadisce l'Ufficio le argomentazioni e motivazioni espresse nella citata sentenza del Tribunale di Catania n. 3798/2022.
“Giova a tal riguardo richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di Giustizia dell'UE, secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE
e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta
a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_1 concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per
l'acquisto di e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per
l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui
“spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che (ndr) “era alle dipendenze del con contratti di lavoro a tempo determinato, CP_1
i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del ., sentite le organizzazioni CP_5 sindacali rappresentative di categoria.»
5 si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia UE sez. VI, 18 maggio 2022, n. 450).
Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che “Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire
l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime
o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno
Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori
a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-
72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”. La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018,
Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)”.
Più precisamente la VI Sezione della Corte, nella causa C-450/21 ai punti 35 e ss. ha evidenziato: “35- Nel caso di specie, … risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo
6 svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti CP_1 professionali a distanza….».
38- La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini CGUE. ordinanza del 9 febbraio 2012,
C-556/11, punto 38, e, in senso conforme, CGUE 12 dicembre 2013, Persona_1
C-361/12, punto 35, 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility C-574/16, punto 41, Per_2 ordinanze del 21 settembre 2016, C631/15, punto 34, e 22 marzo 2018, Persona_3
C-315/17, punto 45.)”. Persona_4
Quanto agli effetti della pronunzia resa dalla Corte di giustizia, si osserva come l'art. 19
TUE riconosce alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati. L'interpretazione del diritto UE, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri, restando in tal modo superato anche il pronunciamento del Consiglio di Stato.
La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze nn. 113/1985 e 389/1989, ha con continuità affermato che “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”. Anche secondo la Corte di Cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, e “ultra-partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito dell'Unione” (Cass., sez. VI, 8 febbraio 2016, n. 2468).
Ciò posto, ritenuto, per quanto esposto, che sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'accordo quadro europeo recepito dalla direttiva
1999/70/CE, e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., legge n. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, legge n.
107/2015.
Ed invero, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del
7 Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis, C. Cass., sez. lav., 21/12/2009 n. 26897; 3841/2002)...” (cfr. sentenza n. 3798/2022 del
Tribunale di Catania cit.).
Nella fattispecie in esame la natura del lavoro svolto dal ricorrente è del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico che non può da sola rilevare ai fini di escludere la dedotta discriminazione, come ha ricordato la Corte di
Giustizia, ed anzi dovendo concludersi nel senso che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto-dovere di procedere all'aggiornamento professionale in quanto chiamati a svolgere le medesime funzioni didattiche, formative e ordinamentali dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
Tale soluzione trova riscontro in quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27 ottobre 2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24 aprile 2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale, comunque precisando come fosse estraneo al giudizio a quo il tema delle supplenze temporanee, ragione per cui il relativo tema non è stato affrontato, ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del
1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
Nel caso concreto la comparabilità risulta confermata dalla documentazione in atti per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25, in relazione ai quali il ricorrente è stato destinatario di incarichi per docenza ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, legge n. 124/1999 con contratti a tempo determinato a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico - o poco dopo l'inizio dello stesso - fino al termine dell'anno (ossia fino al 31 agosto nell'a.s. 2022/23) o delle attività didattiche (ovvero fino al 30 giugno negli altri anni scolastici). In particolare, dai contratti allegati al ricorso (doc. 3 parte ricorrente) e dallo stato matricolare prodotto dal resistente risulta che negli anni scolastici 2019/20, CP_1
2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 il ricorrente ha espletato servizio dal 30/09/2019 al
30/06/2020 presso l'IC Galileo Galilei di Maletto con completamento presso l'IC Don
Bosco di ANta RI di IC, dal 02/10/2020 al 30/06/2021 e dal 06/09/2021 al
30/06/2022 presso l'IC Giovan AT OS di RN, dal 05/09/2022 al 31/08/2023 presso l'IC Don NI La Mela di RA con completamento presso l'IC IO IN di AN ET LA nonché dall'11/09/2023 al 30/06/2024 presso il Convitto nazionale
AR LL di con completamento presso l'IC ANte DA di e CP_4 CP_4 nell'anno scolastico in corso (i.e. a.s. 2024/25) presta servizio presso l'IC Francesco PE di con completamento presso l'IC Montessori-Mascagni di in CP_4 CP_4 virtù di un contratto con decorrenza dal 26/09/2024 al 30/06/2025.
La prestazione lavorativa resa in forza dei suddetti contratti a tempo determinato va ritenuta, pertanto, assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, non apparendo possibile individuare, nella materia in scrutinio, legittimo fondamento alla
8 diversità di trattamento che integra la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
Sulla scorta di tutto quanto dedotto e argomentato, in conclusione, va accertato il diritto del ricorrente di fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato negli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25 e così per complessivi
€ 3.000,00 con la condanna del agli adempimenti conseguenti al fine di rendere CP_1 fruibile la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
Stante il parziale accoglimento del ricorso sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese di lite in ragione di 1/4. La restante parte (3/4) segue la soccombenza ed è posta a carico del convenuto, nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei CP_1 criteri di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto della natura seriale e documentale della controversia, oltre che del valore della stessa e della concreta attività difensiva profusa, con distrazione in favore della procuratrice dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara il diritto di di fruire della “Carta elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25; condanna, per l'effetto, il , in persona del Controparte_1 [...]
alla attribuzione alla parte ricorrente della Carta elettronica nei termini e per CP_6 le ragioni di cui in motivazione per un valore complessivo di € 3.000,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; rigetta nel resto il ricorso;
condanna il alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite in ragione di 3/4, che si liquidano nell'intero in complessivi
[...]
€.1.029,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Cinzia Rosa Caruso dichiaratasi antistataria;
compensa le spese di lite per la parte residua (1/4).
Catania, 24 giugno 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Luisa RI Cutrona
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1«121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, CP_5 ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. 122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro CP_5 sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima. 123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015. 124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con