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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 186/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 19/05/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AL CO, Presidente
MIGLIORISI EMANUELE, TO
SCHININA' ELEONORA, Giudice
in data 19/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 355/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ01B600688 CONTRIBUTI INPS
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ01B600688 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ01B600688 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ01B600688 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI)
2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ01B600688 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ01B600688 IRAP
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ01B600689 CONTRIBUTI INPS
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ01B600689 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ01B600689 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ01B600689 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI) 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ01B600689 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ01B600689 IRAP
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ01B600702 CONTRIBUTI INPS
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ01B600702 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ01B600702 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ01B600702 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI)
2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ01B600702 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ01B600702 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 173/2025 depositato il
21/05/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:come infra riportato.
Resistente/Appellato: come infra riportato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso N.355/2025 R.G.R. inviato con il servizio telematico in data 14.02.2025, Ricorrente_1 titolare di ditta individuale con sede in Modica, c.f e p.iva P.IVA_1, assistito e difeso dall'Avv.to Difensore_1, giusta la procura in atti, impugna gli avvisi di accertamento n. TYZ01B600688/2024, n.TYZ01B600689/2024 e n.TYZ01B600702/2024, emessi dall'Agenzia delle
Entrate di Ragusa, notificati il 25.11.2024 con i quali, all'esito di controlli fiscali eseguiti dalla Guardia di
Finanza, venivano accertati maggiori redditi per i periodi d'imposta 2017,2018 e 2019.
Conseguentemente veniva effettuato il recupero a tassazione, ai fini Irpef, Iva, Irap, Inps, addizionale regionale e comunale, dei maggiori imponibili accertati e irrogate le relative sanzioni.
La difesa del ricorrente, dopo le premesse in punto di fatto, nel contestare la legittimità dei provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate, in quanto ritenuti emessi in assenza dei presupposti per procedere alla rettifica, esponeva i seguenti motivi di impugnazione:
1 – annullabilità degli atti per violazione dell'art.6 bis della Legge 212/2000, stante il mancato espletamento del contraddittorio preventivo.
2 – Illegittimità e nullità della pretesa con riferimento all'Irap per carenza del requisito organizzativo.
3 – Illegittimità e infondatezza della pretesa impositiva relativamente al maggior accertamento ai fini Irpef
e relative addizionali e in particolare:
3.a – per l'anno 2017 l'Ufficio ha proceduto alla determinazione induttiva del reddito imputando all'impresa, a titolo di ricavi, l'intero ammontare dei versamenti risultanti dai conti correnti bancari nonché alla voce ulteriore “elementi positivi non dichiarati” i ricavi risultanti dai registri Iva vendite per € 59.815,65.
Così procedendo, secondo la difesa, si verrebbe a sottoporre lo stesso reddito a doppia tassazione.
3.b – per l'anno 2019 l'Ufficio ha proceduto alla determinazione induttiva del reddito con le stesse modalità del 2017. Inoltre non ha riconosciuto costi per € 15.944,07 poiché ritenuti, erroneamente, non inerenti. 4 – Illegittimità e infondatezza della pretesa impositiva relativamente al maggior accertamento IVA. In dettaglio:
4.a - Per l'IVA 2017, l'Ufficio ha accertato un volume di affari pari alla somma dei versamenti non giustificati e dell'imponibile risultante dal registro delle vendite, tassandolo con aliquota ordinaria al 22%, quindi non applicando il regime speciale di cui all'art.74, comma 8 DPR 633/1972, per la presunta impossibilità di identificare il cessionario. Mentre l'ufficio avrebbe potuto verificare facilmente l'avvenuto versamento dell'IVA da parte dei cessionari.
4.b - Per l'IVA 2018, l'Ufficio ha rideterminato la base imponibile sommando ai maggiori redditi di
€ 20.000, accertati ai fini Irpef, la somma di € 255.126,00 descritta come “merce non rinvenuta tra le rimanenze al 31.12.2018”, e quindi presumibilmente ceduta con l'applicazione dell'imposta ordinaria. Tale operazione viene contestata poiché il recupero dell'imposta è manifestamente illegittimo, stante l'avvenuta indicazione dei cessionari e il presumibile versamento da parte di quest'ultimi, quali unici soggetti passivi.
4.c – Per l'IVA 2019 il recupero è illegittimo per la somma di € 55.488,11 desunta dalla differenza tra i ricavi annotati nei registri IVA e quelli indicati ai fini delle imposte dirette. Anche in questo caso, dal momento che dai registri IVA risultano puntualmente indicati i relativi cessionari deve essere applicato il regime speciale di cui all'art.74, comma 8 DPR 633/1972.
5 – Nullità degli accertamenti per difetto di motivazione relativamente alla determinazione di contributi
INPS. Violazione degli artt.42 DPR 600/73, art.7 L.212/2000 e art.3 L.241/1990. Illegittimità e infondatezza della pretesa impositiva.
6 - Illegittima applicazione delle sanzioni: violazione e falsa applicazione dell'art.17, primo comma, D.Lgs.
n.472 del 1997, per carenza di motivazione in tema di colpevolezza e di determinazione della sanzione o comunque erroneità di calcolo.
Conclude la difesa per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento, anche parziale, dei provvedimenti impugnati;
per il conseguenziale annullamento delle sanzioni applicate o, in subordine, la loro riduzione sulla scorta delle violazioni effettivamente accertate, con vittoria di spese, competenze ed onorari e con richiesta di trattazione della causa in pubblica udienza.
L'Agenzia delle Entrate, Dir. Prov. di Ragusa Uff. Legale, con la costituzione in giudizio e controdeduzioni depositate il 21.03.2025, nel confermare la legittimità del proprio operato, rileva:
-sulla eccepita violazione dell'art.12, comma 7 Legge n.212/2000 e la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, l'Ufficio osserva che, per come rilevato in seno agli stessi avvisi, “ai sensi del comma 2 dell'art.
6-bis della L.212/2000 l'emissione del presente atto, non preceduto dal preventivo contraddittorio di cui al comma 1 dell'art..6-bis della L.212/2000, viene giustificato dal presupposto di fondato pericolo per la riscossione”.
-Per quanto riguarda l'applicazione dell'IRAP, il ricorrente poiché titolare dell'omonima impresa individuale, come tale è soggetto passivo Irap.
- In ordine all'eccepita illegittimità e infondatezza della pretesa impositiva relativamente al maggior accertamento ai fini Irpef e relative addizionali si rileva che, tale contestazione attiene solamente le annualità 2017 e 2019. Nel merito, i contenuti degli accertamenti trovano giustificazione nell'operato della
Guardia di Finanza, in particolare nei controlli sostanziali, le cui risultanze sono confluite nel PVC del
16.10.2024 cui si fa rimando. Al riguardo l'Ufficio rileva altresì che: per il 2017 il ricorrente ha impugnato la sola ripresa a tassazione di € 59.815,65, prestando acquiescenza al resto. E poiché per lo stesso anno il ricorrente non ha presentato dichiarazione dei redditi né modello Irap, il totale delle vendite registrate pari a € 59.815,65 è stato interamente recuperato a tassazione. Per il 2019 i verificatori non sono stati messi nelle condizioni di procedere alla riconciliazione delle fatture con le poste registrate nei relativi registri IVA, di conseguenza dal totale delle fatture di vendita registrate per un importo complessivo di € 341.453,00 sono stati sottratti i ricavi di cui alle dichiarazioni per un importo di € 285.965,00, recuperando così a tassazione elementi positivi di reddito non dichiarati per € 55.488,00. Infine sono state riprese a tassazione le movimentazioni bancarie non giustificate.
-Per quanto attiene le contestazioni in ordine al maggior accertamento di IVA, l'Ufficio rileva che la mancata applicazione del regime speciale richiesto dal ricorrente è da imputare alla mancata esibizione di tutte le fatture di vendita e, quindi, all'impossibilità per i verificatori di procedere alla riconciliazione delle fatture con le poste indicate nei registri IVA.
-Quanto al maggior accertamento dei contributi INPS, le ragioni sono insite nell'esistenza della posizione contributiva del ricorrente nonché nella maggiore base imponibile che è rilevante anche ai fini contributivi.
-Infine, l'Ufficio ritiene del tutto infondate le eccezioni formulate rispetto alle sanzioni applicate.
Conclude l'Ufficio per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 19.05.2025, la controversia veniva trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, letti gli atti della controversia ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti, osserva che, il ricorso è meritevole di parziale accoglimento in quanto, in ordine alle eccezioni formulate dalla difesa del ricorrente, si può rilevare:
1.con il primo motivo di gravame viene chiesto l'annullamento degli avvisi di accertamento impugnati nel presupposto che la loro emissione sia avvenuta nell'inosservanza di quanto disposto dall'art.
6-bis della
Legge 212/2000, per il mancato espletamento del contraddittorio preventivo. Tuttavia, se pur emerge nella fattispecie tale carenza, l'operato dell'Agenzia delle Entrate appare giustificato dalle circostanze desumibili dal PVC e dalle motivazioni riportate negli avvisi di accertamento contestati, infatti: << la presenza di ruoli di importo rilevante (€ 92.807,09), la condizione di evasore totale (non presenta le dichiarazioni ai fini IRPEF,IRAP e IVA per l'anno 2017), unitamente alle violazioni di carattere penale, giustificano l'emissione del presente atto, non preceduto dal preventivo contraddittorio di cui al comma 1 dell'art.
6-bis della L.212/2000 sussistendo il presupposto di fondato pericolo per la riscossione atteso che ai sensi del comma 2 del medesimo articolo: “non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”. Ricorrendo le condizioni di cui all'art.5 del D.Lgs
74/2000 sarà trasmessa relativa notizia di reato alla competente Procura della Repubblica >>. Quindi diversi sono stati gli elementi considerati e che hanno indotto l'Ufficio impositore ad accelerare i tempi di accertamento-riscossione e poiché tali elementi integrano una sufficiente motivazione, l'invocata nullità dei provvedimenti impugnati non appare ravvisabile. Pertanto, la censura posta al riguardo non può essere accolta.
2. Quanto all'eccezione di cui al sub 2) del gravame, circa l'illegittimità e/o nullità della pretesa con riferimento all'Irap per carenza del requisito organizzativo, si osserva che, il ricorrente è titolare di ditta che esercita l'attività d'impresa in forma individuale (imprenditore commerciale ai sensi dell'art.2195 c.c.)
e che trattasi di imprenditore non dotato di autonoma organizzazione. Infatti, l'operatività della ditta verificata, per quanto risulta in atti, si fonda esclusivamente sul lavoro prestato dal titolare Ricorrente_1 Ricorrente_1 con l'impiego dei mezzi necessari, non eccedenti i livelli minimi indispensabili per l'esercizio dell'attività. Quest'ultima circostanza risulta documentata dal libro dei cespiti ammortizzabili ove è riscontrabile la presenza di un carrello elevatore, pesa a ponte, due autocarri, transpallet, pulitrici e attrezzature varie e minute. Inoltre non risulta che il titolare della ditta si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui ed egli risulta l'unico responsabile dell'organizzazione posto che non è inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse.
Al riguardo, la Cassazione con l'Ordinanza n.1544 del 22.01.2018 ha confermato che l'attività di piccolo imprenditore va esclusa dall'applicazione dell'IRAP nel caso in cui non sussistono le condizioni di autonoma organizzazione;
e nella categoria dei piccoli imprenditori, ai sensi dell'art.2083 c.c. rientrano i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e quello dei propri familiari. Sempre la S.C. con la sentenza n.9561 dell'11.05.2016 così statuiva: “la circostanza che la parte svolga l'attività di piccolo imprenditore (artigiano) non è di per sé significativa ai fini della sua soggezione al tributo, in quanto non è la natura dell'attività che lo rende soggetto passivo dell'imposta, ma è il modo in cui l'attività è concretamente esercitata che può integrare la sussistenza di quei parametri valutativi che la giurisprudenza (nello specifico la Cassazione) ha già indicato come espressivi di un'attività autonomamente organizzata”.
Nella fattispecie quindi non è configurabile l'esistenza di un'attività autonomamente organizzata né, al riguardo, diversa dimostrazione viene fornita dai verificatori e/o dall'Ufficio impositore. Pertanto la censura va accolta ed esclusa l'assoggettabilità ad Irap del ricorrente.
3 – Con l'eccezione di cui al sub 3), viene sollevata l'illegittimità e l'infondatezza della pretesa impositiva relativamente al maggior accertamento ai fini Irpef e relative addizionali, con riferimento ai diversi periodi d'imposta oggetto di verifica e accertamento. Al riguardo si osserva:
3.a – per l'anno 2017 l'Ufficio ha proceduto alla determinazione induttiva del reddito imputando all'impresa, a titolo di ricavi, l'intero ammontare dei versamenti risultanti dai conti correnti bancari nonché alla voce ulteriore “elementi positivi non dichiarati” i ricavi risultanti dai registri Iva vendite per € 59.815,65.
Così procedendo, secondo la difesa del ricorrente, si verrebbe a sottoporre lo stesso reddito a doppia tassazione. L'Ufficio, a sostegno della correttezza di tale operazione, richiama quanto verbalizzato dai verificatori e, nello specifico, segnala che: per l'anno d'imposta 2017, i verificatori non sono stati messi nelle condizioni di procedere alla riconciliazione delle fatture con le poste registrate nei relativi registri IVA poiché da quanto verbalizzato a pag.5 del PVC del 16.10.2024 nel registro Iva acquisti l'ultima annotazione risaliva al 15/08/2017 e in riferimento al registro Iva vendite non tutte le fatture registrate erano state conservate. Poiché per l'anno 2017 il ricorrente non ha presentato la dichiarazione dei redditi, né il modello Irap, il totale delle vendite registrate pari a € 59.815,65 è stato interamente recuperato a tassazione”. Quindi, tale operazione è stata il risultato di una deduzione dei verificatori, collegata al mancato reperimento di parte delle fatture. Tuttavia, a fronte di una parziale mancata esibizione di fatture, appare ingiustificato procedere al recupero a tassazione dell'intero ammontare delle vendite registrate, anche perché, per come segnalato in ricorso, tale operazione determinerebbe effettivamente una duplicazione di somme imponibili, poiché gli importi di cui ai ricavi delle vendite registrate potrebbero essere già ricompresi nei versamenti di cui ai conti correnti bancari il cui ammontare è stato interamente ripreso a tassazione in via induttiva. Inoltre, dagli atti, appare desumibile che ad essere contestate non sono delle omesse contabilizzazioni bensì la mancata produzione, parziale, di fatture, circostanza che, tuttalpiù può integrare aspetti sanzionatori.
3.b – per l'anno 2019 l'Ufficio ha proceduto alla determinazione induttiva del reddito, sostanzialmente con le stesse modalità del 2017, imputando all'impresa, a titolo di ricavi, i versamenti ingiustificati risultanti dai conti correnti bancari, pari a € 14.146,85 nonché alla voce ulteriore “elementi positivi non dichiarati” la differenza tra i ricavi risultanti dai registri Iva vendite e quelli indicati nella dichiarazione dei redditi per
€ 55.488,11. Così procedendo, secondo la difesa del ricorrente, anche in questo caso, si verrebbe a sottoporre lo stesso reddito a doppia tassazione. L'Ufficio, ribadisce quanto verbalizzato dalla G. di F. che attribuisce tali risultanze al fatto che, “ i verificatori non sono stati messi nelle condizioni di procedere alla riconciliazione delle fatture con le poste registrate nei relativi registri IVA”.
Quindi, per l'annualità 2019 l'Ufficio conferma le modalità di determinazione adottate dalla G. di F. per il
2017, rispetto alle quali va, tuttavia, ulteriormente osservato che, le operazioni attenzionate sono state regolarmente contabilizzate e la mancata esibizione delle corrispondenti fatture non può determinare l'attrazione a tassazione degli importi corrispondenti, i quali, se già dichiarati, sono stati già sottoposti a tassazione. In ogni caso, tali somme non possono sovrapporsi agli imponibili determinati in via induttiva sulla base delle risultanze delle indagini bancarie e ripresi a tassazione con gli odierni accertamenti.
Per la medesima annualità 2019, la difesa del ricorrente lamenta il mancato riconoscimento di costi per
€ 15.944,07 poiché ritenuti dai verificatori non inerenti. Al riguardo, nulla deduce l'Agenzia delle Entrate e al foglio 12 del PVC si legge: “Si rappresenta che alla banca dati Fatture&Corrispettivi la parte risulta percettrice delle seguenti fatture elettroniche dalle quali tuttavia non è possibile rilevare l'inerenza in quanto non è presente la descrizione dell'operazione”. Inoltre, parte ricorrente sostiene in ricorso che:
…visionando le singole fatture, che si producono, si evince inequivocabilmente l'indicazione dell'operazione e l'inerenza del costo (prestazione del professionista, manutenzione autocarro con indicazione targa del mezzo, acquisto carburanti con indicazione targa, etc.)”; tuttavia, tale documentazione non risulta rinvenibile agli atti del fascicolo processuale, per cui, rimanendo indimostrata l'inerenza dei costi non riconosciuti, questa Corte, non può che confermarne la legittimità della ripresa a tassazione del relativo importo.
Pertanto, le censure di cui ai subb. 3a) e 3b) vanno accolte con eccezione del mancato riconoscimento di costi per € 15.944,07 che va confermato.
4 – Quanto al gravame di cui al sub 4), “illegittimità e infondatezza della pretesa impositiva relativamente al maggior accertamento IVA”, parte ricorrente contesta la determinazione con l'aliquota ordinaria del
22% delle somme dovute sugli imponibili accertati, non applicando quindi il regime speciale di cui all'art.74, comma 8 DPR 633/1972, ciò per la presunta impossibilità di identificare i cessionari. Infatti,
l'Ufficio conferma che, non è stato possibile applicare il regime speciale poiché il verificato non ha esibito la documentazione richiesta e, presumibilmente, le fatture dalle quali poter rilevare e verificare i requisiti dei cessionari in relazione all'applicazione del regime speciale. Ebbene, premesso che, in relazione all'attività svolta dal ricorrente, “Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi”, torna applicabile il regime speciale di cui all'art.74, commi 7 e 8 del DPR 633/1972, il quale prevede l'applicazione dell'inversione contabile (reverse charge) per cui il cedente emette fattura senza IVA e l'acquirente la Banca_1, registra e versa l'imposta, le ragioni che hanno indotto i verificatori a non applicare tale regime non sono condivisibili. Ciò in quanto, risulta incontestabile la qualificazione dell'attività del ricorrente, che acquista rottami ferrosi e non, li lavora (cesoiatura, pressatura), li rivende a ditte specializzate ed autorizzate che si occupano del recupero e riciclaggio, quindi trattasi di operazioni che avvengono in un contesto ben noto e altamente regolamentato rispetto al quale è piuttosto difficile derogare. In ogni caso l'individuazione dei cessionari poteva essere ben desunta anche dall'esame dei documenti contabili (registri Iva, registri delle vendite, fatture esibite sia pure in parte) e dai formulari di identificazione e registri di carico e scarico;
inoltre, l'avvenuto versamento dell'IVA andava verificato a carico dei sostituti e cioè gli acquirenti delle merci (cessionari) soggetti passivi dell'imposta. Ne consegue che, le determinazioni effettuate in materia di IVA, dai verificatori prima e dall'Ufficio impositore poi, poiché ne ricorrono i presupposti, dovranno essere riformulate attenendosi all'applicazione di tale regime speciale.
4.a – Per l'IVA 2017, il ricorrente lamenta che l'Ufficio ha accertato un volume di affari pari alla somma dei versamenti non giustificati e dell'imponibile risultante dal registro delle vendite, tassandolo con aliquota ordinaria al 22%, mentre l'avvenuto versamento dell'IVA avrebbe potuto essere verificato facilmente presso i cessionari. Per quanto dianzi esposto l'eccezione è da ritenere fondata.
4.b – Lamenta la difesa del ricorrente che, per l'IVA 2018, l'Ufficio ha rideterminato la base imponibile sommando ai maggiori redditi di € 20.000,00 accertati ai fini Irpef, la somma di € 255.126,00 descritta come “merce non rinvenuta tra le rimanenze al 31.12.2018”, e quindi presumibilmente ceduta con l'applicazione dell'imposta ordinaria. Tuttavia, stante la presenza delle annotazioni contabili relative alla vendita di tali merci, è ragionevole ritenere che, le stesse, siano state cedute giuste le fatture emesse e contabilizzate, secondo la difesa già esibite ai verificatori, e che in questa sede vengono nuovamente prodotte (All.6). In merito a quest'ultima documentazione, in considerazione anche del mancato espletamento del contraddittorio preventivo, sin d'ora se ne dispone l'acquisizione agli atti e la loro utilizzazione per le rideterminazioni che qui di seguito verranno disposte da questa Corte.
Si contesta altresì il recupero dell'IVA ordinaria per le somme di € 6.499,39 e 5.047,40, poiché anche per tali importi va applicato il regime speciale di cui all'art.74 DPR 633/1972, posto peraltro che, la somma di € 5.047,40 è relativa a tre fatture reperite presso i cessionari e non annotate, quindi trattasi di importi documentalmente noti. Anche per questi importi la censura è da ritenere fondata e va quindi confermata l'applicabilità ai fini IVA del regime speciale per come dianzi stabilito.
4.c – Per l'IVA 2019 il recupero viene ritenuto illegittimo per la somma di € 55.488,11 desunta dalla differenza tra i ricavi annotati nei registri IVA e quelli indicati ai fini delle imposte dirette. Anche in questo caso, dal momento che dai registri IVA risultano puntualmente indicati i relativi cessionari, deve essere applicato il regime speciale di cui all'art.74, comma 8 DPR 633/1972.
5. - Le eccezioni che vengono formulate in ricorso al sub 5) attengono esclusivamente l'accertamento di contributi previdenziali INPS, rispetto a tale determinazione questa Corte non può che rilevare il proprio difetto di giurisdizione, atteso che tale prerogativa spetta al Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro (Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili ordinanza 18.3.2010, n. 6539 e, in materia di studi di settore, Corte di Cassazione, Sezione Tributaria Sentenza 18.2.2015, n. 3218).
6. - Da ultimo, con l'eccezione di cui al sub 6), la difesa del ricorrente contesta l'applicazione e la determinazione delle sanzioni poiché non risulterebbero sorrette da valide motivazioni, soprattutto con riferimento al requisito della “colpevolezza”. In subordine se ne chiede la rideterminazione con l'applicazione del cumulo giuridico per l'annualità 2019.
Al riguardo va osservato che, non può ravvisarsi carenza di motivazione in ordine alle sanzioni irrogate dall'Ufficio, posto che negli avvisi di accertamento, ne vengono esplicitate chiaramente i presupposti normativi e i calcoli effettuati. Inoltre, nella fattispecie non può non ritenersi che il contribuente, autore delle violazioni contestate, non sia stato l'unico beneficiario dei mancati adempimenti fiscali, come l'omissione della presentazione delle dichiarazioni, per cui sotto questo profilo, l'ipotesi di colpevolezza trova supporto nel vantaggio diretto goduto dal medesimo contribuente, per cui le sanzioni applicate risultano coerenti con la natura delle violazioni contestate.
. Conseguentemente, l'impianto sanzionatorio va confermato e l'ammontare delle sanzioni va tuttavia ricalcolato sulla base della rideterminazione dei nuovi imponibili e commisurate alle imposte effettivamente dovute per come dianzi stabilito da questa Corte. Riguardo al cumulo giuridico, nella fattispecie ne ricorrono le condizioni per l'applicazione e, peraltro, per come si può evincere dall'avviso di accertamento relativo all'annualità 2019, l'Ufficio si è già attenuto a tale procedura (v. pag.13 avviso di accertamento anno 2019).
Conclusivamente, per quanto sin qui esposto e in relazione alle censure sollevate dal contribuente, questa Corte, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento del ricorso, così delibera:
1.in ordine alla prima eccezione non è ravvisabile alcuna illegittimità e/o nullità nei provvedimenti impugnati in dipendenza del mancato svolgimento del contraddittorio preventivo;
2. dichiara non dovuta l'IRAP accertata a carico del ricorrente;
3. per come stabilito in accoglimento delle censure di cui ai subb.
3.a) e 3.b), con eccezione del mancato riconoscimento di costi per € 15.944,07 che va confermato, dispone la rideterminazione delle somme dovute a titolo di Irpef, addizionali regionali e comunali per gli anni 2017 e 2019;
4. - dichiara la fondatezza delle eccezioni formulate in materia di IVA poiché è applicabile in capo al ricorrente il regime speciale di cui all'art.74, commi 8 e 9 DPR 633/1972;
5. - dichiara il proprio difetto di giurisdizione in ordine all'accertamento di contributi previdenziali INPS, atteso che tale prerogativa spetta al Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro;
6. - Dispone la rideterminazione delle sanzioni per come dianzi stabilito e con l'applicazione del cumulo giuridico.
All'esito della controversia segue l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie in parte il ricorso come da motivazione. Compensa le spese.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 19/05/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AL CO, Presidente
MIGLIORISI EMANUELE, TO
SCHININA' ELEONORA, Giudice
in data 19/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 355/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ01B600688 CONTRIBUTI INPS
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ01B600688 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ01B600688 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ01B600688 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI)
2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ01B600688 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ01B600688 IRAP
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ01B600689 CONTRIBUTI INPS
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ01B600689 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ01B600689 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ01B600689 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI) 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ01B600689 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ01B600689 IRAP
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ01B600702 CONTRIBUTI INPS
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ01B600702 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ01B600702 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ01B600702 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI)
2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ01B600702 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ01B600702 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 173/2025 depositato il
21/05/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:come infra riportato.
Resistente/Appellato: come infra riportato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso N.355/2025 R.G.R. inviato con il servizio telematico in data 14.02.2025, Ricorrente_1 titolare di ditta individuale con sede in Modica, c.f e p.iva P.IVA_1, assistito e difeso dall'Avv.to Difensore_1, giusta la procura in atti, impugna gli avvisi di accertamento n. TYZ01B600688/2024, n.TYZ01B600689/2024 e n.TYZ01B600702/2024, emessi dall'Agenzia delle
Entrate di Ragusa, notificati il 25.11.2024 con i quali, all'esito di controlli fiscali eseguiti dalla Guardia di
Finanza, venivano accertati maggiori redditi per i periodi d'imposta 2017,2018 e 2019.
Conseguentemente veniva effettuato il recupero a tassazione, ai fini Irpef, Iva, Irap, Inps, addizionale regionale e comunale, dei maggiori imponibili accertati e irrogate le relative sanzioni.
La difesa del ricorrente, dopo le premesse in punto di fatto, nel contestare la legittimità dei provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate, in quanto ritenuti emessi in assenza dei presupposti per procedere alla rettifica, esponeva i seguenti motivi di impugnazione:
1 – annullabilità degli atti per violazione dell'art.6 bis della Legge 212/2000, stante il mancato espletamento del contraddittorio preventivo.
2 – Illegittimità e nullità della pretesa con riferimento all'Irap per carenza del requisito organizzativo.
3 – Illegittimità e infondatezza della pretesa impositiva relativamente al maggior accertamento ai fini Irpef
e relative addizionali e in particolare:
3.a – per l'anno 2017 l'Ufficio ha proceduto alla determinazione induttiva del reddito imputando all'impresa, a titolo di ricavi, l'intero ammontare dei versamenti risultanti dai conti correnti bancari nonché alla voce ulteriore “elementi positivi non dichiarati” i ricavi risultanti dai registri Iva vendite per € 59.815,65.
Così procedendo, secondo la difesa, si verrebbe a sottoporre lo stesso reddito a doppia tassazione.
3.b – per l'anno 2019 l'Ufficio ha proceduto alla determinazione induttiva del reddito con le stesse modalità del 2017. Inoltre non ha riconosciuto costi per € 15.944,07 poiché ritenuti, erroneamente, non inerenti. 4 – Illegittimità e infondatezza della pretesa impositiva relativamente al maggior accertamento IVA. In dettaglio:
4.a - Per l'IVA 2017, l'Ufficio ha accertato un volume di affari pari alla somma dei versamenti non giustificati e dell'imponibile risultante dal registro delle vendite, tassandolo con aliquota ordinaria al 22%, quindi non applicando il regime speciale di cui all'art.74, comma 8 DPR 633/1972, per la presunta impossibilità di identificare il cessionario. Mentre l'ufficio avrebbe potuto verificare facilmente l'avvenuto versamento dell'IVA da parte dei cessionari.
4.b - Per l'IVA 2018, l'Ufficio ha rideterminato la base imponibile sommando ai maggiori redditi di
€ 20.000, accertati ai fini Irpef, la somma di € 255.126,00 descritta come “merce non rinvenuta tra le rimanenze al 31.12.2018”, e quindi presumibilmente ceduta con l'applicazione dell'imposta ordinaria. Tale operazione viene contestata poiché il recupero dell'imposta è manifestamente illegittimo, stante l'avvenuta indicazione dei cessionari e il presumibile versamento da parte di quest'ultimi, quali unici soggetti passivi.
4.c – Per l'IVA 2019 il recupero è illegittimo per la somma di € 55.488,11 desunta dalla differenza tra i ricavi annotati nei registri IVA e quelli indicati ai fini delle imposte dirette. Anche in questo caso, dal momento che dai registri IVA risultano puntualmente indicati i relativi cessionari deve essere applicato il regime speciale di cui all'art.74, comma 8 DPR 633/1972.
5 – Nullità degli accertamenti per difetto di motivazione relativamente alla determinazione di contributi
INPS. Violazione degli artt.42 DPR 600/73, art.7 L.212/2000 e art.3 L.241/1990. Illegittimità e infondatezza della pretesa impositiva.
6 - Illegittima applicazione delle sanzioni: violazione e falsa applicazione dell'art.17, primo comma, D.Lgs.
n.472 del 1997, per carenza di motivazione in tema di colpevolezza e di determinazione della sanzione o comunque erroneità di calcolo.
Conclude la difesa per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento, anche parziale, dei provvedimenti impugnati;
per il conseguenziale annullamento delle sanzioni applicate o, in subordine, la loro riduzione sulla scorta delle violazioni effettivamente accertate, con vittoria di spese, competenze ed onorari e con richiesta di trattazione della causa in pubblica udienza.
L'Agenzia delle Entrate, Dir. Prov. di Ragusa Uff. Legale, con la costituzione in giudizio e controdeduzioni depositate il 21.03.2025, nel confermare la legittimità del proprio operato, rileva:
-sulla eccepita violazione dell'art.12, comma 7 Legge n.212/2000 e la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, l'Ufficio osserva che, per come rilevato in seno agli stessi avvisi, “ai sensi del comma 2 dell'art.
6-bis della L.212/2000 l'emissione del presente atto, non preceduto dal preventivo contraddittorio di cui al comma 1 dell'art..6-bis della L.212/2000, viene giustificato dal presupposto di fondato pericolo per la riscossione”.
-Per quanto riguarda l'applicazione dell'IRAP, il ricorrente poiché titolare dell'omonima impresa individuale, come tale è soggetto passivo Irap.
- In ordine all'eccepita illegittimità e infondatezza della pretesa impositiva relativamente al maggior accertamento ai fini Irpef e relative addizionali si rileva che, tale contestazione attiene solamente le annualità 2017 e 2019. Nel merito, i contenuti degli accertamenti trovano giustificazione nell'operato della
Guardia di Finanza, in particolare nei controlli sostanziali, le cui risultanze sono confluite nel PVC del
16.10.2024 cui si fa rimando. Al riguardo l'Ufficio rileva altresì che: per il 2017 il ricorrente ha impugnato la sola ripresa a tassazione di € 59.815,65, prestando acquiescenza al resto. E poiché per lo stesso anno il ricorrente non ha presentato dichiarazione dei redditi né modello Irap, il totale delle vendite registrate pari a € 59.815,65 è stato interamente recuperato a tassazione. Per il 2019 i verificatori non sono stati messi nelle condizioni di procedere alla riconciliazione delle fatture con le poste registrate nei relativi registri IVA, di conseguenza dal totale delle fatture di vendita registrate per un importo complessivo di € 341.453,00 sono stati sottratti i ricavi di cui alle dichiarazioni per un importo di € 285.965,00, recuperando così a tassazione elementi positivi di reddito non dichiarati per € 55.488,00. Infine sono state riprese a tassazione le movimentazioni bancarie non giustificate.
-Per quanto attiene le contestazioni in ordine al maggior accertamento di IVA, l'Ufficio rileva che la mancata applicazione del regime speciale richiesto dal ricorrente è da imputare alla mancata esibizione di tutte le fatture di vendita e, quindi, all'impossibilità per i verificatori di procedere alla riconciliazione delle fatture con le poste indicate nei registri IVA.
-Quanto al maggior accertamento dei contributi INPS, le ragioni sono insite nell'esistenza della posizione contributiva del ricorrente nonché nella maggiore base imponibile che è rilevante anche ai fini contributivi.
-Infine, l'Ufficio ritiene del tutto infondate le eccezioni formulate rispetto alle sanzioni applicate.
Conclude l'Ufficio per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 19.05.2025, la controversia veniva trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, letti gli atti della controversia ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti, osserva che, il ricorso è meritevole di parziale accoglimento in quanto, in ordine alle eccezioni formulate dalla difesa del ricorrente, si può rilevare:
1.con il primo motivo di gravame viene chiesto l'annullamento degli avvisi di accertamento impugnati nel presupposto che la loro emissione sia avvenuta nell'inosservanza di quanto disposto dall'art.
6-bis della
Legge 212/2000, per il mancato espletamento del contraddittorio preventivo. Tuttavia, se pur emerge nella fattispecie tale carenza, l'operato dell'Agenzia delle Entrate appare giustificato dalle circostanze desumibili dal PVC e dalle motivazioni riportate negli avvisi di accertamento contestati, infatti: << la presenza di ruoli di importo rilevante (€ 92.807,09), la condizione di evasore totale (non presenta le dichiarazioni ai fini IRPEF,IRAP e IVA per l'anno 2017), unitamente alle violazioni di carattere penale, giustificano l'emissione del presente atto, non preceduto dal preventivo contraddittorio di cui al comma 1 dell'art.
6-bis della L.212/2000 sussistendo il presupposto di fondato pericolo per la riscossione atteso che ai sensi del comma 2 del medesimo articolo: “non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”. Ricorrendo le condizioni di cui all'art.5 del D.Lgs
74/2000 sarà trasmessa relativa notizia di reato alla competente Procura della Repubblica >>. Quindi diversi sono stati gli elementi considerati e che hanno indotto l'Ufficio impositore ad accelerare i tempi di accertamento-riscossione e poiché tali elementi integrano una sufficiente motivazione, l'invocata nullità dei provvedimenti impugnati non appare ravvisabile. Pertanto, la censura posta al riguardo non può essere accolta.
2. Quanto all'eccezione di cui al sub 2) del gravame, circa l'illegittimità e/o nullità della pretesa con riferimento all'Irap per carenza del requisito organizzativo, si osserva che, il ricorrente è titolare di ditta che esercita l'attività d'impresa in forma individuale (imprenditore commerciale ai sensi dell'art.2195 c.c.)
e che trattasi di imprenditore non dotato di autonoma organizzazione. Infatti, l'operatività della ditta verificata, per quanto risulta in atti, si fonda esclusivamente sul lavoro prestato dal titolare Ricorrente_1 Ricorrente_1 con l'impiego dei mezzi necessari, non eccedenti i livelli minimi indispensabili per l'esercizio dell'attività. Quest'ultima circostanza risulta documentata dal libro dei cespiti ammortizzabili ove è riscontrabile la presenza di un carrello elevatore, pesa a ponte, due autocarri, transpallet, pulitrici e attrezzature varie e minute. Inoltre non risulta che il titolare della ditta si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui ed egli risulta l'unico responsabile dell'organizzazione posto che non è inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse.
Al riguardo, la Cassazione con l'Ordinanza n.1544 del 22.01.2018 ha confermato che l'attività di piccolo imprenditore va esclusa dall'applicazione dell'IRAP nel caso in cui non sussistono le condizioni di autonoma organizzazione;
e nella categoria dei piccoli imprenditori, ai sensi dell'art.2083 c.c. rientrano i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e quello dei propri familiari. Sempre la S.C. con la sentenza n.9561 dell'11.05.2016 così statuiva: “la circostanza che la parte svolga l'attività di piccolo imprenditore (artigiano) non è di per sé significativa ai fini della sua soggezione al tributo, in quanto non è la natura dell'attività che lo rende soggetto passivo dell'imposta, ma è il modo in cui l'attività è concretamente esercitata che può integrare la sussistenza di quei parametri valutativi che la giurisprudenza (nello specifico la Cassazione) ha già indicato come espressivi di un'attività autonomamente organizzata”.
Nella fattispecie quindi non è configurabile l'esistenza di un'attività autonomamente organizzata né, al riguardo, diversa dimostrazione viene fornita dai verificatori e/o dall'Ufficio impositore. Pertanto la censura va accolta ed esclusa l'assoggettabilità ad Irap del ricorrente.
3 – Con l'eccezione di cui al sub 3), viene sollevata l'illegittimità e l'infondatezza della pretesa impositiva relativamente al maggior accertamento ai fini Irpef e relative addizionali, con riferimento ai diversi periodi d'imposta oggetto di verifica e accertamento. Al riguardo si osserva:
3.a – per l'anno 2017 l'Ufficio ha proceduto alla determinazione induttiva del reddito imputando all'impresa, a titolo di ricavi, l'intero ammontare dei versamenti risultanti dai conti correnti bancari nonché alla voce ulteriore “elementi positivi non dichiarati” i ricavi risultanti dai registri Iva vendite per € 59.815,65.
Così procedendo, secondo la difesa del ricorrente, si verrebbe a sottoporre lo stesso reddito a doppia tassazione. L'Ufficio, a sostegno della correttezza di tale operazione, richiama quanto verbalizzato dai verificatori e, nello specifico, segnala che: per l'anno d'imposta 2017, i verificatori non sono stati messi nelle condizioni di procedere alla riconciliazione delle fatture con le poste registrate nei relativi registri IVA poiché da quanto verbalizzato a pag.5 del PVC del 16.10.2024 nel registro Iva acquisti l'ultima annotazione risaliva al 15/08/2017 e in riferimento al registro Iva vendite non tutte le fatture registrate erano state conservate. Poiché per l'anno 2017 il ricorrente non ha presentato la dichiarazione dei redditi, né il modello Irap, il totale delle vendite registrate pari a € 59.815,65 è stato interamente recuperato a tassazione”. Quindi, tale operazione è stata il risultato di una deduzione dei verificatori, collegata al mancato reperimento di parte delle fatture. Tuttavia, a fronte di una parziale mancata esibizione di fatture, appare ingiustificato procedere al recupero a tassazione dell'intero ammontare delle vendite registrate, anche perché, per come segnalato in ricorso, tale operazione determinerebbe effettivamente una duplicazione di somme imponibili, poiché gli importi di cui ai ricavi delle vendite registrate potrebbero essere già ricompresi nei versamenti di cui ai conti correnti bancari il cui ammontare è stato interamente ripreso a tassazione in via induttiva. Inoltre, dagli atti, appare desumibile che ad essere contestate non sono delle omesse contabilizzazioni bensì la mancata produzione, parziale, di fatture, circostanza che, tuttalpiù può integrare aspetti sanzionatori.
3.b – per l'anno 2019 l'Ufficio ha proceduto alla determinazione induttiva del reddito, sostanzialmente con le stesse modalità del 2017, imputando all'impresa, a titolo di ricavi, i versamenti ingiustificati risultanti dai conti correnti bancari, pari a € 14.146,85 nonché alla voce ulteriore “elementi positivi non dichiarati” la differenza tra i ricavi risultanti dai registri Iva vendite e quelli indicati nella dichiarazione dei redditi per
€ 55.488,11. Così procedendo, secondo la difesa del ricorrente, anche in questo caso, si verrebbe a sottoporre lo stesso reddito a doppia tassazione. L'Ufficio, ribadisce quanto verbalizzato dalla G. di F. che attribuisce tali risultanze al fatto che, “ i verificatori non sono stati messi nelle condizioni di procedere alla riconciliazione delle fatture con le poste registrate nei relativi registri IVA”.
Quindi, per l'annualità 2019 l'Ufficio conferma le modalità di determinazione adottate dalla G. di F. per il
2017, rispetto alle quali va, tuttavia, ulteriormente osservato che, le operazioni attenzionate sono state regolarmente contabilizzate e la mancata esibizione delle corrispondenti fatture non può determinare l'attrazione a tassazione degli importi corrispondenti, i quali, se già dichiarati, sono stati già sottoposti a tassazione. In ogni caso, tali somme non possono sovrapporsi agli imponibili determinati in via induttiva sulla base delle risultanze delle indagini bancarie e ripresi a tassazione con gli odierni accertamenti.
Per la medesima annualità 2019, la difesa del ricorrente lamenta il mancato riconoscimento di costi per
€ 15.944,07 poiché ritenuti dai verificatori non inerenti. Al riguardo, nulla deduce l'Agenzia delle Entrate e al foglio 12 del PVC si legge: “Si rappresenta che alla banca dati Fatture&Corrispettivi la parte risulta percettrice delle seguenti fatture elettroniche dalle quali tuttavia non è possibile rilevare l'inerenza in quanto non è presente la descrizione dell'operazione”. Inoltre, parte ricorrente sostiene in ricorso che:
…visionando le singole fatture, che si producono, si evince inequivocabilmente l'indicazione dell'operazione e l'inerenza del costo (prestazione del professionista, manutenzione autocarro con indicazione targa del mezzo, acquisto carburanti con indicazione targa, etc.)”; tuttavia, tale documentazione non risulta rinvenibile agli atti del fascicolo processuale, per cui, rimanendo indimostrata l'inerenza dei costi non riconosciuti, questa Corte, non può che confermarne la legittimità della ripresa a tassazione del relativo importo.
Pertanto, le censure di cui ai subb. 3a) e 3b) vanno accolte con eccezione del mancato riconoscimento di costi per € 15.944,07 che va confermato.
4 – Quanto al gravame di cui al sub 4), “illegittimità e infondatezza della pretesa impositiva relativamente al maggior accertamento IVA”, parte ricorrente contesta la determinazione con l'aliquota ordinaria del
22% delle somme dovute sugli imponibili accertati, non applicando quindi il regime speciale di cui all'art.74, comma 8 DPR 633/1972, ciò per la presunta impossibilità di identificare i cessionari. Infatti,
l'Ufficio conferma che, non è stato possibile applicare il regime speciale poiché il verificato non ha esibito la documentazione richiesta e, presumibilmente, le fatture dalle quali poter rilevare e verificare i requisiti dei cessionari in relazione all'applicazione del regime speciale. Ebbene, premesso che, in relazione all'attività svolta dal ricorrente, “Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi”, torna applicabile il regime speciale di cui all'art.74, commi 7 e 8 del DPR 633/1972, il quale prevede l'applicazione dell'inversione contabile (reverse charge) per cui il cedente emette fattura senza IVA e l'acquirente la Banca_1, registra e versa l'imposta, le ragioni che hanno indotto i verificatori a non applicare tale regime non sono condivisibili. Ciò in quanto, risulta incontestabile la qualificazione dell'attività del ricorrente, che acquista rottami ferrosi e non, li lavora (cesoiatura, pressatura), li rivende a ditte specializzate ed autorizzate che si occupano del recupero e riciclaggio, quindi trattasi di operazioni che avvengono in un contesto ben noto e altamente regolamentato rispetto al quale è piuttosto difficile derogare. In ogni caso l'individuazione dei cessionari poteva essere ben desunta anche dall'esame dei documenti contabili (registri Iva, registri delle vendite, fatture esibite sia pure in parte) e dai formulari di identificazione e registri di carico e scarico;
inoltre, l'avvenuto versamento dell'IVA andava verificato a carico dei sostituti e cioè gli acquirenti delle merci (cessionari) soggetti passivi dell'imposta. Ne consegue che, le determinazioni effettuate in materia di IVA, dai verificatori prima e dall'Ufficio impositore poi, poiché ne ricorrono i presupposti, dovranno essere riformulate attenendosi all'applicazione di tale regime speciale.
4.a – Per l'IVA 2017, il ricorrente lamenta che l'Ufficio ha accertato un volume di affari pari alla somma dei versamenti non giustificati e dell'imponibile risultante dal registro delle vendite, tassandolo con aliquota ordinaria al 22%, mentre l'avvenuto versamento dell'IVA avrebbe potuto essere verificato facilmente presso i cessionari. Per quanto dianzi esposto l'eccezione è da ritenere fondata.
4.b – Lamenta la difesa del ricorrente che, per l'IVA 2018, l'Ufficio ha rideterminato la base imponibile sommando ai maggiori redditi di € 20.000,00 accertati ai fini Irpef, la somma di € 255.126,00 descritta come “merce non rinvenuta tra le rimanenze al 31.12.2018”, e quindi presumibilmente ceduta con l'applicazione dell'imposta ordinaria. Tuttavia, stante la presenza delle annotazioni contabili relative alla vendita di tali merci, è ragionevole ritenere che, le stesse, siano state cedute giuste le fatture emesse e contabilizzate, secondo la difesa già esibite ai verificatori, e che in questa sede vengono nuovamente prodotte (All.6). In merito a quest'ultima documentazione, in considerazione anche del mancato espletamento del contraddittorio preventivo, sin d'ora se ne dispone l'acquisizione agli atti e la loro utilizzazione per le rideterminazioni che qui di seguito verranno disposte da questa Corte.
Si contesta altresì il recupero dell'IVA ordinaria per le somme di € 6.499,39 e 5.047,40, poiché anche per tali importi va applicato il regime speciale di cui all'art.74 DPR 633/1972, posto peraltro che, la somma di € 5.047,40 è relativa a tre fatture reperite presso i cessionari e non annotate, quindi trattasi di importi documentalmente noti. Anche per questi importi la censura è da ritenere fondata e va quindi confermata l'applicabilità ai fini IVA del regime speciale per come dianzi stabilito.
4.c – Per l'IVA 2019 il recupero viene ritenuto illegittimo per la somma di € 55.488,11 desunta dalla differenza tra i ricavi annotati nei registri IVA e quelli indicati ai fini delle imposte dirette. Anche in questo caso, dal momento che dai registri IVA risultano puntualmente indicati i relativi cessionari, deve essere applicato il regime speciale di cui all'art.74, comma 8 DPR 633/1972.
5. - Le eccezioni che vengono formulate in ricorso al sub 5) attengono esclusivamente l'accertamento di contributi previdenziali INPS, rispetto a tale determinazione questa Corte non può che rilevare il proprio difetto di giurisdizione, atteso che tale prerogativa spetta al Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro (Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili ordinanza 18.3.2010, n. 6539 e, in materia di studi di settore, Corte di Cassazione, Sezione Tributaria Sentenza 18.2.2015, n. 3218).
6. - Da ultimo, con l'eccezione di cui al sub 6), la difesa del ricorrente contesta l'applicazione e la determinazione delle sanzioni poiché non risulterebbero sorrette da valide motivazioni, soprattutto con riferimento al requisito della “colpevolezza”. In subordine se ne chiede la rideterminazione con l'applicazione del cumulo giuridico per l'annualità 2019.
Al riguardo va osservato che, non può ravvisarsi carenza di motivazione in ordine alle sanzioni irrogate dall'Ufficio, posto che negli avvisi di accertamento, ne vengono esplicitate chiaramente i presupposti normativi e i calcoli effettuati. Inoltre, nella fattispecie non può non ritenersi che il contribuente, autore delle violazioni contestate, non sia stato l'unico beneficiario dei mancati adempimenti fiscali, come l'omissione della presentazione delle dichiarazioni, per cui sotto questo profilo, l'ipotesi di colpevolezza trova supporto nel vantaggio diretto goduto dal medesimo contribuente, per cui le sanzioni applicate risultano coerenti con la natura delle violazioni contestate.
. Conseguentemente, l'impianto sanzionatorio va confermato e l'ammontare delle sanzioni va tuttavia ricalcolato sulla base della rideterminazione dei nuovi imponibili e commisurate alle imposte effettivamente dovute per come dianzi stabilito da questa Corte. Riguardo al cumulo giuridico, nella fattispecie ne ricorrono le condizioni per l'applicazione e, peraltro, per come si può evincere dall'avviso di accertamento relativo all'annualità 2019, l'Ufficio si è già attenuto a tale procedura (v. pag.13 avviso di accertamento anno 2019).
Conclusivamente, per quanto sin qui esposto e in relazione alle censure sollevate dal contribuente, questa Corte, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento del ricorso, così delibera:
1.in ordine alla prima eccezione non è ravvisabile alcuna illegittimità e/o nullità nei provvedimenti impugnati in dipendenza del mancato svolgimento del contraddittorio preventivo;
2. dichiara non dovuta l'IRAP accertata a carico del ricorrente;
3. per come stabilito in accoglimento delle censure di cui ai subb.
3.a) e 3.b), con eccezione del mancato riconoscimento di costi per € 15.944,07 che va confermato, dispone la rideterminazione delle somme dovute a titolo di Irpef, addizionali regionali e comunali per gli anni 2017 e 2019;
4. - dichiara la fondatezza delle eccezioni formulate in materia di IVA poiché è applicabile in capo al ricorrente il regime speciale di cui all'art.74, commi 8 e 9 DPR 633/1972;
5. - dichiara il proprio difetto di giurisdizione in ordine all'accertamento di contributi previdenziali INPS, atteso che tale prerogativa spetta al Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro;
6. - Dispone la rideterminazione delle sanzioni per come dianzi stabilito e con l'applicazione del cumulo giuridico.
All'esito della controversia segue l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie in parte il ricorso come da motivazione. Compensa le spese.