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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/09/2025, n. 1431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1431 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Giorgio Latti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4761/2024 promossa da:
nata a [...] l'[...] (C.F. ), residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Cagliari ed ivi elettivamente domiciliata in via Dante Alighieri n. 186, presso lo studio dell'avv.
Sergio Tocco ( ) che la rappresenta e difende giusta procura speciale estesa C.F._2
in calce al presente atto su foglio separato,
OPPONENTE
contro
(CF. ), in persona del Ministro in Carica, con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Roma, via Arenula n.70, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Cagliari,
OPPOSTO CONTUMACE
Oggetto: opposizione a decreto di liquidazione PSS
Pag. 1 a 7 CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte opponente:
“Voglia l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Cagliari, in accoglimento del presente ricorso:
a) revocare il decreto di liquidazione del 3.6.2024 e, per l'effetto, in riforma del provvedimento
impugnato, liquidare a favore dell'opponente i compensi indicati nella nota spesa già in atti, pari
a € 756,00, tenuto conto della riduzione di 1/3 ex art. 106 bis del D.P.R. 115/2002, in applicazione
del D.M. 55/2014, oltre alle spese forfettarie (in misura del 15%), Cassa (4%) e I.V.A. (22%);
b) con vittoria di diritti, onorari e spese sostenute per il presente giudizio.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'avvocato ha proposto opposizione ex art. 281 undecies c.p.c., artt. 84 e 170 Parte_2
del D.P.R. n.115/02 e art. 15 del D.lgs. 150/11 al fine di ottenere la revoca del decreto di liquidazione dei compensi emesso in suo favore quale difensore di RA AC, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, dal Giudice di Pace di Cagliari, dott.ssa P.M.G. Mameli, in data
08.06.2024 e notificato il 27.06.2024, nel procedimento n. 117/2021 R.N.R. Mod.21 bis, e, per l'effetto, la riforma del decreto impugnato.
L'odierna opponente, a sostegno delle sue ragioni, ha esposto che:
- la signora RA AC, imputata per il reato di cui all'art. 590 c.p. nel procedimento penale n. 117/2021 R.N.R. Mod. 21 bis e ammessa al patrocinio a spese dello Stato con decreto del 07.05.2021 (n.125/2021 P.S.S.), è stata assistita e difesa dalla ricorrente nel
Pag. 2 a 7 suddetto procedimento nella fase delle indagini preliminari e fino all'udienza del
20.07.2023 compresa, svoltasi davanti al Giudice di Pace, dott.ssa P.M.G. Mameli;
- la ricorrente, per l'attività professionale svolta, ha depositato istanza di liquidazione dei compensi maturati, calcolati secondo i parametri ministeriali disciplinati dal D.M. n.
55/2014 "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione
forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati con
D.M. n.147/2022;
- con pec del 27.06.2024 è stato notificato alla ricorrente il decreto di liquidazione, emesso in data 03.06.2024, con il quale è stato liquidato “la complessiva somma di euro 100,00 a
titolo di compenso unico per la prestazione professionale svolta, già operata la riduzione
di 1/3 ex art. 106 bis del D.P.R. 115/2002, oltre a quanto dovuto per spese generali nella
misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.”.
Non si è costituito il , nonostante la rituale notificazione del ricorso Controparte_1
introduttivo; pertanto, se ne dichiara in questa sede la contumacia, non dichiarata in udienza.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra riportate.
***
La parte opponente ha domandato la revoca e la riforma del decreto di liquidazione dei compensi emesso in suo favore quale difensore di RA AC, ammessa al patrocinio a spese dello Stato,
dal Giudice di Pace di Cagliari, dott.ssa P.M.G. Mameli, in data 03.06.2024 e notificato il
27.06.2024, nel procedimento n. 117/2021 R.N.R. Mod.21 bis, per le seguenti motivazioni: “Il
Giudice di pace, dott.ssa P.M.G Mameli, ha ridotto immotivatamente ed iniquamente la richiesta
di liquidazione”.
L'opposizione è parzialmente fondata e, pertanto, dev'essere parzialmente accolta.
Pag. 3 a 7 Ai sensi dell'articolo 74, DPR 115/2002, il patrocinio a spese dello Stato “è assicurato […] nel
processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona
offesa da reato che intenda costituirsi parte civile, ovvero civilmente obbligato per la pena
pecuniaria”.
L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati al termine di ciascuna fase o grado del processo, e comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto, con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale. In ogni caso, essi non devono risultare superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.
Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.
Ai sensi dell'articolo 84 del T.U. spese di giustizia, avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170 del medesimo testo legislativo.
Tanto premesso in diritto, nella fattispecie in esame il ricorrente:
- ha allegato di aver espletato l'incarico conferitogli da RA AC, imputata nel procedimento penale n.117/2021 R.N.R. Mod.21 bis per il reato di cui all'articolo 590 c.p.;
- ha sostenuto di aver compiuto in favore della sua assistita le seguenti attività difensive:
esame e studio degli atti fin dal momento dalle prime fasi (doc. 4); ricerca dei documenti
(richiesta di copia della relazione della Polizia Municipale) (doc. 5); esame decreto di citazione a giudizio (doc. 6) e atti del fascicolo del p.m. (doc.7); consultazioni con la cliente
(sia telefoniche, via mail e whatsapp, che nel corso delle numerose sessioni in studio),
nonché consultazioni con l'avv. Roberta Putzu, difensore della persona offesa;
partecipazione e assistenza alla prima udienza dibattimentale del 20.07.2023, nel corso
Pag. 4 a 7 della quale le parti chiedevano un rinvio, essendo in corso trattative per la remissione della querela (doc.8).
Come eccepito dalla parte opponente, il Giudice di prime cure ha omesso di motivare la liquidazione disposta a suo favore e l'importo liquidato a titolo di “compenso unico” appare irrisorio e iniquo.
L'articolo 12 del Decreto ministeriale n. 55/2014, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense al comma I prevede che: “Ai fini della
liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche,
dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del
procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle
questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria
dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli
atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti
fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto
anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì
conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo
necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui
alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati
possono essere aumentati di regola fino all'50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni
caso non oltre il 50 per cento.”
Si deve rilevare come la controversia avesse ad oggetto il reato di cui all'articolo 590 c.p. ovvero lesioni personali colpose, nella specie, procurate alla persona offesa dal cane dell'imputata.
Pag. 5 a 7 Si ritiene di poter applicare al caso de quo i valori minimi tabellari, in quanto dagli atti di causa si può agevolmente desumere come l'attività difensiva non abbia comportato l'esame di questioni giuridiche e di fatto di particolare complessità, né abbia richiesto l'esame di numerosi atti.
Alla luce di quanto esposto in fatto e in diritto, si ritengono applicabili alla fase di studio e fase istruttoria/dibattimentale i valori minimi tabellari (tabelle 2022) in conseguenza della ritenuta complessità bassa della controversia.
La somma liquidabile deve essere, quindi, calcolata nei seguenti termini:
Tabelle: 2022
Competenza: giudice di pace
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 189,00
Fase istruttoria e/o dibattimentale, valore minimo: € 378,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 567,00
Riduzione di 1/3 su € 567,00 per gratuito patrocinio (art. 106 bis Dpr 115/02) € -189,00
Compenso al netto delle riduzioni € 378,00
A parziale accoglimento del ricorso e parziale riforma del decreto di liquidazione del compenso del difensore emesso dal Giudice di Pace, dott.ssa P.M.G. Mameli, del 03.06.2024, notificato il
27.06.2024, nel procedimento penale n. 117/2021 R.N.R. Mod. 21 bis, liquida in euro € 378,00,
oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. a carico dell'Erario, compenso già dimidiato ai sensi dell'art. 106 bis D.P.R. 115 del 2002.
La parziale soccombenza giustifica la integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Pag. 6 a 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie parzialmente il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso del difensore emesso dal Giudice di Pace di Cagliari, dott.ssa P.M.G. Mameli, in data
03.06.2024 e notificato in data 27.06.2024, nel procedimento n. 117/2021 R.N.R Mod. 21
bis;
2) per l'effetto, in parziale riforma del decreto, liquida, a carico dell'Erario e a favore dell'avv.
la somma di € 378,00, compenso già dimidiato ai sensi dell'art. 106 bis Parte_1
D.P.R. 115 del 2002, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a.;
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Cagliari, 22.09.2025
Il Presidente
Giorgio Latti
Pag. 7 a 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Giorgio Latti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4761/2024 promossa da:
nata a [...] l'[...] (C.F. ), residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Cagliari ed ivi elettivamente domiciliata in via Dante Alighieri n. 186, presso lo studio dell'avv.
Sergio Tocco ( ) che la rappresenta e difende giusta procura speciale estesa C.F._2
in calce al presente atto su foglio separato,
OPPONENTE
contro
(CF. ), in persona del Ministro in Carica, con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Roma, via Arenula n.70, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Cagliari,
OPPOSTO CONTUMACE
Oggetto: opposizione a decreto di liquidazione PSS
Pag. 1 a 7 CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte opponente:
“Voglia l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Cagliari, in accoglimento del presente ricorso:
a) revocare il decreto di liquidazione del 3.6.2024 e, per l'effetto, in riforma del provvedimento
impugnato, liquidare a favore dell'opponente i compensi indicati nella nota spesa già in atti, pari
a € 756,00, tenuto conto della riduzione di 1/3 ex art. 106 bis del D.P.R. 115/2002, in applicazione
del D.M. 55/2014, oltre alle spese forfettarie (in misura del 15%), Cassa (4%) e I.V.A. (22%);
b) con vittoria di diritti, onorari e spese sostenute per il presente giudizio.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'avvocato ha proposto opposizione ex art. 281 undecies c.p.c., artt. 84 e 170 Parte_2
del D.P.R. n.115/02 e art. 15 del D.lgs. 150/11 al fine di ottenere la revoca del decreto di liquidazione dei compensi emesso in suo favore quale difensore di RA AC, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, dal Giudice di Pace di Cagliari, dott.ssa P.M.G. Mameli, in data
08.06.2024 e notificato il 27.06.2024, nel procedimento n. 117/2021 R.N.R. Mod.21 bis, e, per l'effetto, la riforma del decreto impugnato.
L'odierna opponente, a sostegno delle sue ragioni, ha esposto che:
- la signora RA AC, imputata per il reato di cui all'art. 590 c.p. nel procedimento penale n. 117/2021 R.N.R. Mod. 21 bis e ammessa al patrocinio a spese dello Stato con decreto del 07.05.2021 (n.125/2021 P.S.S.), è stata assistita e difesa dalla ricorrente nel
Pag. 2 a 7 suddetto procedimento nella fase delle indagini preliminari e fino all'udienza del
20.07.2023 compresa, svoltasi davanti al Giudice di Pace, dott.ssa P.M.G. Mameli;
- la ricorrente, per l'attività professionale svolta, ha depositato istanza di liquidazione dei compensi maturati, calcolati secondo i parametri ministeriali disciplinati dal D.M. n.
55/2014 "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione
forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati con
D.M. n.147/2022;
- con pec del 27.06.2024 è stato notificato alla ricorrente il decreto di liquidazione, emesso in data 03.06.2024, con il quale è stato liquidato “la complessiva somma di euro 100,00 a
titolo di compenso unico per la prestazione professionale svolta, già operata la riduzione
di 1/3 ex art. 106 bis del D.P.R. 115/2002, oltre a quanto dovuto per spese generali nella
misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.”.
Non si è costituito il , nonostante la rituale notificazione del ricorso Controparte_1
introduttivo; pertanto, se ne dichiara in questa sede la contumacia, non dichiarata in udienza.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra riportate.
***
La parte opponente ha domandato la revoca e la riforma del decreto di liquidazione dei compensi emesso in suo favore quale difensore di RA AC, ammessa al patrocinio a spese dello Stato,
dal Giudice di Pace di Cagliari, dott.ssa P.M.G. Mameli, in data 03.06.2024 e notificato il
27.06.2024, nel procedimento n. 117/2021 R.N.R. Mod.21 bis, per le seguenti motivazioni: “Il
Giudice di pace, dott.ssa P.M.G Mameli, ha ridotto immotivatamente ed iniquamente la richiesta
di liquidazione”.
L'opposizione è parzialmente fondata e, pertanto, dev'essere parzialmente accolta.
Pag. 3 a 7 Ai sensi dell'articolo 74, DPR 115/2002, il patrocinio a spese dello Stato “è assicurato […] nel
processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona
offesa da reato che intenda costituirsi parte civile, ovvero civilmente obbligato per la pena
pecuniaria”.
L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati al termine di ciascuna fase o grado del processo, e comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto, con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale. In ogni caso, essi non devono risultare superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.
Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.
Ai sensi dell'articolo 84 del T.U. spese di giustizia, avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170 del medesimo testo legislativo.
Tanto premesso in diritto, nella fattispecie in esame il ricorrente:
- ha allegato di aver espletato l'incarico conferitogli da RA AC, imputata nel procedimento penale n.117/2021 R.N.R. Mod.21 bis per il reato di cui all'articolo 590 c.p.;
- ha sostenuto di aver compiuto in favore della sua assistita le seguenti attività difensive:
esame e studio degli atti fin dal momento dalle prime fasi (doc. 4); ricerca dei documenti
(richiesta di copia della relazione della Polizia Municipale) (doc. 5); esame decreto di citazione a giudizio (doc. 6) e atti del fascicolo del p.m. (doc.7); consultazioni con la cliente
(sia telefoniche, via mail e whatsapp, che nel corso delle numerose sessioni in studio),
nonché consultazioni con l'avv. Roberta Putzu, difensore della persona offesa;
partecipazione e assistenza alla prima udienza dibattimentale del 20.07.2023, nel corso
Pag. 4 a 7 della quale le parti chiedevano un rinvio, essendo in corso trattative per la remissione della querela (doc.8).
Come eccepito dalla parte opponente, il Giudice di prime cure ha omesso di motivare la liquidazione disposta a suo favore e l'importo liquidato a titolo di “compenso unico” appare irrisorio e iniquo.
L'articolo 12 del Decreto ministeriale n. 55/2014, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense al comma I prevede che: “Ai fini della
liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche,
dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del
procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle
questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria
dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli
atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti
fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto
anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì
conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo
necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui
alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati
possono essere aumentati di regola fino all'50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni
caso non oltre il 50 per cento.”
Si deve rilevare come la controversia avesse ad oggetto il reato di cui all'articolo 590 c.p. ovvero lesioni personali colpose, nella specie, procurate alla persona offesa dal cane dell'imputata.
Pag. 5 a 7 Si ritiene di poter applicare al caso de quo i valori minimi tabellari, in quanto dagli atti di causa si può agevolmente desumere come l'attività difensiva non abbia comportato l'esame di questioni giuridiche e di fatto di particolare complessità, né abbia richiesto l'esame di numerosi atti.
Alla luce di quanto esposto in fatto e in diritto, si ritengono applicabili alla fase di studio e fase istruttoria/dibattimentale i valori minimi tabellari (tabelle 2022) in conseguenza della ritenuta complessità bassa della controversia.
La somma liquidabile deve essere, quindi, calcolata nei seguenti termini:
Tabelle: 2022
Competenza: giudice di pace
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 189,00
Fase istruttoria e/o dibattimentale, valore minimo: € 378,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 567,00
Riduzione di 1/3 su € 567,00 per gratuito patrocinio (art. 106 bis Dpr 115/02) € -189,00
Compenso al netto delle riduzioni € 378,00
A parziale accoglimento del ricorso e parziale riforma del decreto di liquidazione del compenso del difensore emesso dal Giudice di Pace, dott.ssa P.M.G. Mameli, del 03.06.2024, notificato il
27.06.2024, nel procedimento penale n. 117/2021 R.N.R. Mod. 21 bis, liquida in euro € 378,00,
oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. a carico dell'Erario, compenso già dimidiato ai sensi dell'art. 106 bis D.P.R. 115 del 2002.
La parziale soccombenza giustifica la integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Pag. 6 a 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie parzialmente il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso del difensore emesso dal Giudice di Pace di Cagliari, dott.ssa P.M.G. Mameli, in data
03.06.2024 e notificato in data 27.06.2024, nel procedimento n. 117/2021 R.N.R Mod. 21
bis;
2) per l'effetto, in parziale riforma del decreto, liquida, a carico dell'Erario e a favore dell'avv.
la somma di € 378,00, compenso già dimidiato ai sensi dell'art. 106 bis Parte_1
D.P.R. 115 del 2002, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a.;
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Cagliari, 22.09.2025
Il Presidente
Giorgio Latti
Pag. 7 a 7