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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 17728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17728 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 53100 del 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 53100 del 2023 promossa da: nato a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'Avv. Mariarosaria Della Corte e dell'Avv. Alessandra Colosimo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore in Roma, Via Panama n. 16, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Marco Controparte_1
LI e NA LA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Roma,
Piazza Adriana n. 15, giusta procura speciale in atti;
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni in sede di udienza di rimessione della causa al Collegio per parte ricorrente: “La scrivente difesa, in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice, redige le presenti note per la trattazione scritta del 14/10/2025 richiamare integralmente tutto quanto dedotto ed eccepito nei precedenti scritti difensivi da intendersi quivi interamente trascritti, insiste per l'accoglimento delle conclusioni precisate nelle note depositate in data 15 luglio 2025 e per il rigetto delle avverse istanze”. Conclusioni rassegnate nella nota depositata il 15 luglio 2025: “In via principale nel merito:
“-dare atto per effetto della sentenza non definitiva n. 9395/2024 in data 31 maggio 2024 – e
1 comunque dichiarare - la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il sig.
[...]
e la sig.ra , ordinando all'Ufficiale dello stato civile Parte_1 Controparte_1 competente di procedere alla annotazione della sentenza;
- dare atto e comunque dichiarare – dando atto della revoca degli assegni di mantenimento posti a carico del sig. in Parte_1 favore dei figli già disposta con provvedimento cronol. 9879/2024 in data 30 maggio 2024 reso in sede di procedimento di modifica delle condizioni di separazione (RG 3982/2023) – che nulla è dovuto dal ricorrente per il titolo in esame in favore dei figli e ( cfr. All. 1); - nulla Per_1 Per_2 disporre per l'assegno divorzile in favore della sig.ra dichiarando che nulla è dovuto a CP_1 tale titolo dal ricorrente, e, per l'effetto, revocare – a decorrere dalla presente domanda - l'assegno di mantenimento ad oggi previsto;
- assegnare la casa coniugale alla sig.ra in quanto CP_1 ancora convivente con il figlio . In via subordinata nel merito: nella denegata e non creduta Per_2 ipotesi di mancato accoglimento delle richieste formulate in via principale:- ridurre nella misura che sarà ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di pagamento alla data odierna gravante sul IG. quale contributo al Parte_1 mantenimento della resistente IG.ra .In ogni caso: - respingere integralmente le domande, CP_1 le deduzioni, le eccezioni e le richieste (anche istruttorie) formulate da parte resistente;
In via istruttoria: - accogliere integralmente le richieste istruttorie formulate in atti. Con vittoria di spese
e compensi.”
Conclusioni in sede di udienza di rimessione della causa al Collegio per parte resistente: “Si insiste per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni”. Conclusioni rassegnate nella nota depositata il 15 luglio 2025: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: 1) disporre che nulla
è dovuto dall'Avv. a titolo di mantenimento dei figli e , Parte_1 Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente sufficienti, con decorrenza da maggio 2023, come da accordo già raggiunto tra le parti in sede di giudizio di modifica delle condizioni di separazione (RGN
3982/2023); 2) disporre che l'Avv. corrisponda alla moglie, entro il Parte_1 giorno cinque di ogni mese, un assegno divorzile non inferiore ad € 2.300,00 (Euro duemilatrecento/00), con decorrenza dalla domanda e con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT; In via istruttoria:- ordinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c., all'Avv. la produzione delle fatture Parte_1 emesse nell'anno 2023, 2024 e 2025; la produzione dell'estratto contributivo della CP_2
*Con ampia riserva di argomentare e controdedurre nei successivi termini ex art. 473bis.28 c.p.c..
Con vittoria di spese e competenze di lite.”
IN FATTO E IN DIRITTO
2 Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M. che non ha formulato osservazioni.
Ai fini dell'intelligibilità della decisione va rilevato che all'esito dell'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. il Giudice all'epoca delegato alla trattazione del procedimento rilevava che le parti avevano dato atto di avere instaurato un procedimento per la modifica delle condizioni (di separazione, e non di divorzio, come, per quello che appare un mero refuso materiale, indicato nell'ordinanza del 29 maggio 2024) nell'ambito del quale avevano raggiunto un accordo per la revoca dell'assegno gravante sul ricorrente a titolo di contributo al mantenimento dei figli;
riteneva di confermare l'obbligo del marito di contribuire al mantenimento della moglie nella misura riconosciuta nella sentenza di separazione (importo di € 2.000,00 al mese, oltre a rivalutazione annuale Istat); considerava, in merito alla domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente per l'importo di
€ 2.300,00, “che l'eventuale riconoscimento del diritto alla percezione dell'assegno divorzile o una sua eventuale diversa quantificazione rispetto a quello di mantenimento sarà oggetto della decisione all'esito dello scioglimento del vincolo coniugale”; provvedeva sulle richieste istruttorie orali delle parti e ordinava alle medesime di depositare documentazione fiscale e bancaria aggiornata;
rimetteva la causa al Collegio per la pronuncia sullo status.
Il Tribunale di Roma, con sentenza parziale n. 9395 del 2024, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio. La causa è stata rimessa sul ruolo per l'istruzione delle ulteriori domande.
La causa è stata, pertanto, istruita con interrogatorio formale della resistente ed escussione di testi per entrambe le parti, nonché con ordine di esibizione della documentazione economica.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 23 ottobre 2025, emessa provvedendo sulle note scritte in sostituzione di udienza del 14 ottobre 2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
***
SULL'ASSEGNO DIVORZILE.
L'unica questione da dirimere in questa sede è quella inerente alla richiesta di assegno divorzile formulata da parte resistente, essendo già stato revocato in sede di modifica delle condizioni di separazione l'obbligo del ricorrente di versare alla resistente un assegno a titolo di mantenimento dei figli con decorrenza da maggio 2023.
Nel ricorso introduttivo il ricorrente ha sottolineato come la resistente si trovi attualmente priva di lavoro per propria scelta, pur avendo maturato esperienza lavorando per anni durante il matrimonio per lo studio del marito;
come la stessa abbia un ingente patrimonio, essendo proprietaria esclusiva
3 della casa coniugale sita in Roma alla Via Giovanni Severano n. 33, costituita da appartamento al piano attico di 167 mq, oltre a posto auto, nel rinomato quartiere romano Nomentano-Torlonia; proprietaria di un terzo di un prestigioso immobile sito in Roma, alla via Civitavecchia n. 7 di 185
m.q; avendo acquistato iure hereditario, in contitolarità con i due fratelli, a seguito del decesso della madre, la comproprietà di cinquanta beni immobili, dal valore complessivo catastale di €
1.077.078,11, tra i quali una villa storica di 1.209 mq sita nel Comune di Porto S. Elpidio – Località
La Corva, un parco di proprietà esclusiva di 3.120 mq, un magazzino di 138 mq con corte esclusiva di 1.065 mq, un secondo magazzino di 221 mq e un locale commerciale di 30 mq con corte esclusiva di 751 mq, compendio immobiliare stimato nel 2015 di valore pari a circa € 2.700.000,00; un immobile, poi, si trova in Sardegna ad Arzachena e due immobili si trovano nel Comune di
Courmayeur. Il ricorrente ha evidenziato, poi, come la resistente avesse ereditato beni contenuti in una cassetta di sicurezza dal valore di € 114.559,50 e la somma depositata in un conto corrente e di un deposito titoli con il Credit Suisse Italy S.p.a. con giacenza di euro 68.084,24.
Il ricorrente ha sostenuto che a fronte dell'ingente patrimonio della resistente, quest'ultima non abbia diritto ad alcun assegno divorzile, considerando che la resistente non lavora per sua scelta, è ancora giovane e abile al lavoro, e in passato ha persino rifiutato due proposte di lavoro trovatele dal marito, circostanze che, a suo dire, palesano l'insussistenza del prerequisito dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Ha ritenuto che nel caso di specie non fosse ravvisabile né la funzione assistenziale né quella compensativa e perequativa dell'assegno divorzile, rilevando come la non abbia a causa del matrimonio rinunciato ad CP_1 alcuna realistica occasione reddituale e professionale e che la sua attuale condizione reddituale non è in alcun modo riconducibile a sacrifici e rinunce della resistente.
Parte resistente, costituendosi, ha rilevato come già in sede di sentenza di separazione, il Tribunale avesse riconosciuto alla un assegno di mantenimento di € 2.000,00, a causa della “abissale CP_1 sperequazione reddituale” tra le parti, ciò anche in ragione del fatto che la resistente aveva rinunciato alle proprie ambizioni lavorative per la cura della casa e della crescita dei figli, e considerato che la aveva anche aiutato il marito lavorando per lo studio, pur in mancanza di una specifica CP_1 professionalità nel settore. Ha rimarcato, dunque, come la fosse totalmente priva di lavoro, CP_1 ad eccezione di quelli davvero esegui derivati da prestazioni lavorative nell'ambito del doppiaggio, per poche centinaia di euro percepiti nel 2022 e nel 2023. Ha rilevato, poi, come rispetto alla separazione, la resistente non godesse più delle entrate mensili lorde di € 870,00, che percepiva, in virtù della locazione dell'immobile sito in Roma, in via Civitavecchia, di cui era proprietaria per un terzo, condotto in locazione proprio dal ricorrente, che lo aveva adibito a studio, e che era stato venduto per un prezzo di € 900.000,00, investendo buona parte di quanto a lei pervenuto (€
4 300.000,00, essendo comproprietaria per un terzo), in un Portafoglio DE, destinato, a suo dire,
a far fronte alle spese di ristrutturazione della Villa di Porto S. Elpidio, la quale era stata gravemente danneggiata dal terremoto che aveva colpito la zona e che era stata dichiarata inagibile con ordinanza sindacale del 26 settembre 2017, prodotta in atti. Rilevava, poi, di essere titolare di un fondo pensione
Unipol Assicurazioni dall'importo esiguo di soli € 5.000,00 che potrà essere incassato al raggiungimento dell'età pensionabile. Ha rimarcato, poi, come l'ingente patrimonio pervenuto alla resistente iure hereditario fosse stato già valutato in sede di separazione e che non costituiva una sopravvenienza, rilevando come si trattasse, per lo più, di piccoli terreni inedificabili, di monolocali in multiproprietà, ovvero in comproprietà con i fratelli.
Ha evidenziato la rilevante sperequazione reddituale tra le parti, emersa già in sede di separazione, rimarcando come anche il ricorrente avesse un ingente patrimonio immobiliare, e che la compagna del ricorrente, oltre ad essere magistrato della Corte dei conti, con il reddito di € 7.000,00 indicato dal ricorrente nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio, è anche Vicesindaco del Comune di Roma
e Assessore al bilancio, nonché esperto del Commissario per la ricostruzione del sisma, e percepisce compensi ulteriori a quelli indicati.
Ha rimarcato, poi, come il matrimonio fosse fallito a causa della infedeltà del marito, che aveva intrecciato una relazione extraconiugale, a cui è stata addebitata la separazione;
la durata del matrimonio di ventitré anni, il fatto che la resistente aveva assecondato il marito che non aveva voluto che la moglie completasse gli studi universitari, sicché la suddetta si era presa cura in via esclusiva della casa e dei figli, nonché aveva supportato il marito a tessere una fitta rete di rapporti sociali, consentendo al suddetto di affermarsi professionalmente e divenire il brillante ed affermato professionista che è oggi. Infine, la resistente ha evidenziato che una volta cresciuti i figli, aveva per alcuni anni coadiuvato il marito nello Studio, occupandosi di gestire alcuni aspetti della gestione dei crediti e di quelle questioni che richiedevano una persona di fiducia, ma in maniera del tutto improvvisata, avendo conseguito la maturità classica e fatto studi in architettura e dunque essendo priva di ogni competenza specifica nel settore, sicché ha dedotto che oggi, alla soglia dei sessant'anni, sia irrealistico pensare che la resistente possa effettivamente vantare realistiche aspettative di inserimento lavorativo “in linea con le aspettative economiche maturate in quasi trent'anni di matrimonio o, comunque, tale da assicurarle un reddito dignitoso ed autosufficiente” (v. comparsa di risposta, pag. 7). Ad ogni modo, la resistente aveva fatto un corso di “adattatore dialoghista per il doppiaggio”, rispetto al quale ha allegato l'attestato di partecipazione, nella speranza di poter collaborare, seppure in modo del tutto saltuario, in quell'ambito. Pure ha rimarcato che le due proposte rifiutate menzionate dal ricorrente, erano due inviti a colloqui del tutto esplorativi pervenutale da soggetti vicini al ricorrente.
5 Infine, veniva evidenziato che la resistente continuava a convivere con i figli avendo un aggravio di spese, non chiedendo agli stessi un contributo economico.
Nella prima memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c. il ricorrente ha rimarcato come l'investimento presso
DE assicurasse alla resistente un rendimento annuo di € 12.098,81 (v. pag. 4); che la resistente non aveva mai nemmeno provato a mettere effettivamente a reddito il proprio patrimonio, magari avviando una attività ricettiva;
ha poi sottolineato che la aveva rifiutato la formale CP_1 assunzione presso lo studio del ricorrente con uno stipendio di € 1.200,00, come risultava dagli atti della separazione. Il ricorrente rilevava, altresì, che la scelta di non completare gli studi universitari e di non andare a lavorare fosse da ricondurre alla autonoma determinazione della resistente, che aveva sempre contato e fatto affidamento sull'ingente patrimonio familiare e sulle relative rendite e che i figli erano stati accuditi e gestiti in via prevalente con la collaborazione fissa di domestiche e tate. Il ricorrente contestava quanto dedotto dalla resistente circa la sua opposizione al completamento degli studi universitari, rimarcando come, al contrario, l'aveva più volte invitata a terminare gli studi e rilevava che dal 2009, la resistente aveva lavorato per circa sei anni nel suo studio, maturando “una specifica esperienza in un ben definito settore di attività (“contabilità, fatturazione, controllo” dei
“contratti di collaborazione e delle rispettive scadenze, recupero crediti, depositi presso il TAR e il
Consiglio di Stato, curando altresì l'esecuzione degli adempimenti presso le banche e gli uffici postali
e la ricerca di personale per lo studio”), v. pag. 8.
La resistente nella memoria ex art. 473-bis.17 comma 2 c.p.c., evidenziava che se era vero che la famiglia si era avvalsa negli anni di matrimonio di collaboratori domestici, tuttavia nei primi anni la resistente si era avvalsa solo di una ragazza alla pari, e che “per ogni accompagnamento a scuola, agli sport, alle visite mediche, alle feste di compleanno ecc. dei figli, era presente sempre e solo la
” (pag. 4); rilevava, poi, che era incredibile che il ricorrente si stupisse del fatto che la CP_1
, dopo essere stata umiliata e tradita, non avesse accettato di farsi umiliare ulteriormente CP_1 accettando di lavorare nel suo studio, dove peraltro tutti erano a conoscenza della relazione extra- coniugale intrattenuta dal ricorrente (v. pag. 5).
Ciò premesso, in diritto va osservato che la Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 18287 del 2018 ha rivisitato funditus l'istituto, elaborando una soluzione difforme da quella seguita dai due precedenti orientamenti contrapposti della giurisprudenza di legittimità, quello seguito per decenni e inaugurato dalla sentenza a S.U. 11490 del 1990, teso a valorizzare la funzione assistenziale dell'assegno e che poneva, quale parametro di adeguatezza dei mezzi, il tenore di vita goduto in costanza di vita matrimoniale, che l'assegno di mantenimento era teso a preservare, pur con i correttivi poi elaborati dalla giurisprudenza (v. Cass. 7295 del 2013, 6164 del 2015 sulla durata del rapporto matrimoniale;
v. Cass. 6455 del 2015 sulla costituzione di un nuovo nucleo familiare), e
6 quello affermato con la sentenza n. 11504 del 2017, che, nella valorizzazione dei principi di auto- responsabilità e autodeterminazione, utilizzava quale parametro di adeguatezza l'autosufficienza economica.
In particolare, il carattere innovativo della sentenza n. 18287 del 2018 sta nell'aver superato la tradizionale distinzione tra criteri attributivi (la mancanza di mezzi adeguati o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive) e criteri meramente determinativi dell'assegno (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, indicati nella prima parte del comma 6 dell'art. 5 l. 898 del 1970), ritenendo, alla luce della ricostruzione della ratio dell'istituto conforme ai principi costituzionali di solidarietà e di pari dignità dei coniugi espressi dagli artt. 2, 3, 29 Cost. nonché coerente con il quadro della legislazione dei paesi europei, che il Giudice, nel valutare l'an dell'assegno, utilizzi un criterio composito,
“assistenziale-perequativo”, che faccia riferimento in maniera paritetica a tutti i criteri indicati dall'art. 5 co.
6. l. 898 del 1970, declinatori dei suindicati principi costituzionali e ove venga valutata, nel parametro dell'adeguatezza, il contenuto prevalentemente perequativo-compensativo, che tenga conto dell'apporto fornito dal coniuge più debole alla formazione del patrimonio comune e al profilo professionale ed economico acquisito nel corso del matrimonio dall'altro coniuge.
La Cassazione con la sentenza n. 11178 del 2019, sezione Prima civile, ha chiarito che “le Sezioni
Unite hanno sancito che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconosciuto l'invocato assegno divorzile, il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla
L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato”
Ancora più recentemente la Cassazione ha anche chiarito che “la funzione perequativo-compensativa dell'assegno dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole, con la conseguenza che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando vi
7 sia una rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi
- a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio di spesa” (Cass. ord. 4328 del 2024).
La Cassazione ha anche chiarito che la “funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile presuppone che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, restando irrilevanti le motivazioni soggettive che abbiano portato a compiere tale scelta, che è stata comunque accettata e condivisa dal coniuge, perché l'assegno di divorzio, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente all'impiego delle proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale produttive di reddito, indipendentemente dal fatto che alla base di tale scelta vi fossero ragioni affettive o di semplice opportunità economico- relazionale” (Cass. sent. n. 27945 del 2023).
Ciò premesso, va rilevato che già in sede di separazione (sentenza n. 13668 del 2021 pubblicata il 20 agosto 2021) e di statuizione sull'assegno di mantenimento, era stato valutato l'ampio patrimonio immobiliare della resistente;
si era dato conto che la resistente era proprietaria esclusiva del bene immobile adibito a casa coniugale;
di un terzo dell'immobile sito in Roma, in via Civitavecchia, all'epoca locato al degli acquisti conseguiti iure hereditario dalla Parte_1 CP_1 sia immobiliari (erano stati considerati i cinquanta immobili citati dal ricorrente, compreso il compendio immobiliare sito in Porto Sant'Elpidio, dal valore di € 2.700.000,00 come era stato stimato nel 2015), che mobiliari (nella sentenza si cita espressamente, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente a pag. 14 della prima memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c, anche la cassetta di sicurezza presso la BNL per un valore di € 114.559,50 e di un conto corrente e di un deposito titoli con il Credit
Suisse Italy S.p.A intestati alla madre della per un valore di € 68.084,24). Pure in fatto era CP_1 già stato accertato in sede di separazione che la aveva rifiutato due proposte lavorative. CP_1
Per quanto riguarda il in sentenza di separazione era stato considerato che il Parte_1 suddetto nel 2019 aveva dichiarato un reddito imponibile di € 352.484,00; che era inoltre comproprietario del 70% di un immobile sito un Cupra Marittima (A.P.) nonché della quota di un sesto di alcuni terreni limitrofi in comproprietà con i cinque fratelli dal valore complessivo di €
227.000,00, beni immobili ricevuti per donazione e testamento dai propri genitori, oltreché dal 2018 della quota del 70%, unitamente alla sua compagna , di un appartamento in Viale Controparte_3
Parioli, per il quale ha corrisposto la somma di € 363.350,00, come risulta dall'atto di compravendita,
8 oltre ad aver acceso un mutuo per complessivi 540.000,00 con rata mensili per 20 anni pari a €
2.917,38 (n.d.r. si tratta di mutuo cointestato al ricorrente e alla compagna ). Erano Controparte_4 poi stati considerati i saldi al 2017 di un conto corrente presso e dei due conti correnti CP_5 accesi presso del libretto postale nominativo e di un deposito titoli presso Controparte_6 CP_6 dal controvalore, indicato in sentenza, di € 104.559,66.
Ebbene nella sentenza di separazione, era stato riconosciuto un assegno di mantenimento a favore della di € 2.000,00 (con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza, fermo restando il CP_1 provvedimento provvisorio di € 500,00 in corso di causa), considerando da un lato che la suddetta era priva di reddito a fronte di quello elevato del marito, e dall'altro che la stessa aveva contribuito
“all'ascesa professionale del marito, in termini sia di impegno nella famiglia, essendosi pacificamente occupata in modo prevalente rispetto al marito dei due figli nati dal matrimonio, che nel lavoro, avendo svolto, come appena accennato, attività di supporto alla professione del resistente”.
Va valutato ora se alla luce delle attuali condizioni economiche e reddituali delle parti, considerato quanto sopra dedotto sui presupposti che ne giustificano la previsione, sia da riconoscere un assegno divorzile in capo alla resistente ed in quale misura.
Per quanto riguarda le condizioni economiche delle parti, in merito alla , poco è cambiato CP_1 rispetto a quanto indicato nella sentenza di separazione. In particolare, una sopravvenienza rispetto a quanto scrutinato in sede di separazione, è data dal fatto che l'appartamento sito in Roma via
Civitavecchia, di cui la era comproprietaria per un terzo, è stato venduto il 26 settembre CP_1
2022 (v. doc. 4 allegato alla comparsa di risposta depositata dalla resistente in data 27 marzo 2024) ad un prezzo di € 900.000,00. Buona parte dei 300.000,00 percepiti dalla per la vendita CP_1 suindicata sono stati investiti in un Portafoglio presso DE SA AO (v. estratti sub doc.
6 da cui risulta che al 30 marzo 2024 il controvalore di tale Portafoglio è pari a 267.300,53), e sul punto la resistente ha dedotto di aver effettuato l'investimento anche in vista della ristrutturazione di
Villa Corva, di cui ha documentato l'inagibilità.
La nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio datata 23 marzo 2024 ha dichiarato di CP_1 percepire 2.000,00 (considerata la rivalutazione € 2.274,42) a titolo di mantenimento dal marito e di aver percepito a gennaio 2024 € 367,00 per sporadiche collaborazioni nel settore del doppiaggio;
ha indicato di essere titolare di un c/c 000000695195 acceso presso di un conto corrente presso CP_6
DE; di essere contitolare con la figlia di una cassetta di sicurezza e di essere titolare di Per_1 un Fondo Pensione al controvalore di € 5.000,00; di avvalersi di una collaboratrice domestica CP_5 con costi mensili di € 200,00; di non essere titolare di finanziamenti, di non essere titolare di beni mobili registrati e di avere il patrimonio immobiliare come da visura catastale in atti.
9 Per quel che più rileva, ha allegato alla comparsa di costituzione il Modello Persone Fisiche 2022, da cui risulta che nell'anno d'imposta 2021 ha dichiarato un reddito imponibile di € 22.238,00 con imposta netta di € 3.287,00 (ha dichiarato 12.000,00 di reddito per assegno del coniuge e redditi imponibili di 10.050,00 per il canone di locazione allora percepito); nonché il Modello Persone
Fisiche 2023 da cui risulta che per l'anno d'imposta 2022 ha dichiarato redditi imponibili da fabbricati di € 1.310,00 e reddito da assegno per il coniuge di € 24.000,00, con un reddito imponibile pari a €
25.498,00 con imposta netta pari a 4.325,00. Pure ha prodotto l'ordinanza sindacale n. 67 del
26.09.2017 da cui risulta che il Sindaco del Comune di Porto. S. Elpidio ha dichiarato la totale inagibilità della Villa denominata Villa Corva in comproprietà della resistente e dei suoi due fratelli e il verbale di apertura della cassetta di sicurezza intestata alla madre e caduta in successione.
Ha prodotto il prospetto riassuntivo del Portafoglio DE da cui risulta che al 30 settembre 2023 il patrimonio iniziale era pari a 249.377,75 e il patrimonio finale al 31 dicembre 2023 pari a €
258.787,72; ha documentato il saldo di € 509,24 del c/ c accesso presso DE al 31 dicembre
2023; ha documentato che per due beni immobili, uno in Sardegna e uno a Courmayeur (AO) si trattava in effetti di multiproprietà (v. doc. 9). Ha prodotto una missiva di un consulente finanziario
DE che ha evidenziato l'aleatorietà dei rendimenti degli investimenti effettuati, correlati al rispettivo andamento dei mercati finanziari di riferimento, potendo anche essere negativo e comportare perdite, a contestazione di quanto dedotto dal ricorrente sulla rendita annuale derivante dal Portafoglio.
Su ordine di esibizione di documentazione aggiornata da parte del Giudice delegato, la resistente ha depositato il 13 giugno 2025 il Modello Persone Fisiche 2024 da cui risulta che nell'anno d'imposta
2023 ha dichiarato un reddito imponibile di € 24.188,00 (€ 24.000,00 percepiti per assegno del coniuge), con imposta netta pari a € 3.287,00. Ha deposito l'estratto del c/c c 000000695195 acceso presso con saldo al 31 marzo 2025 di € 33.209,52, dalla cui lettura risulta che il 20 dicembre CP_6
2024 c'è stato un accredito di € 9.500,00 da parte del Comune di Sant'Elpidio per la vendita dell'area del campo sportivo;
ha documentato il saldo di € 475,13 al 31 dicembre 2024 del c/c n. 00064466048 acceso presso DE SA AO da cui risulta un accredito di € 30.000,00 il 3 marzo 2025 per gli investimenti DE e un addebito di pari importo il 10 marzo 2025 a favore di un terzo;
ha prodotto una sintesi del Portafoglio presso DE SA AO da cui risulta che le risorse nette investite sono di € 219.471,23 e il controvalore finale di € 231.495,38. Nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata la resistente ha dedotto di aver percepito, negli ultimi sei mesi, il compenso di € 317,21 per mansioni a favore di un terzo.
Per quanto riguarda il ricorrente avvocato amministrativista e docente universitario presso l'Università Luiss Guido Carli, il suddetto ha allegato al ricorso introduttivo diverse dichiarazioni dei
10 redditi, tra cui l'Unico 2020 (tenuto in considerazione in sede di sentenza definitiva di separazione) da cui risulta, che il ricorrente aveva dichiarato per il 2019, come già rilevato in sede di separazione, un reddito imponibile di € 352.484,00, con imposta netta di € 141.571,00, con un reddito netto annuale di 210.913,00 € da cui si ricava una media mensile reddituale di circa € 17.576,00
(352.484,00 -141.571,00=210.913,00/12= 17.576,08). Ha dichiarato nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio di avere tre collaboratori e due dipendenti e di spendere circa 14.000,00 per pagare i compensi e gli stipendi. Il patrimonio immobiliare del ricorrente non ha subito sopravvenienze rispetto a quello già vagliato in sede di sentenza definitiva di separazione. Nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio datata il 27 febbraio 2024 ha dichiarato di essere titolare di un c/c Unicredit
000400419816 con collegata carta visa;
di un altro c/c n. 000105167200 presso (si tratta in CP_6
effetti di conto cointestato al ricorrente e a ) e del c/c n. 000010680801 sempre presso Controparte_4
che tuttavia è un conto di studio, con collegata carta Mastercard;
di essere titolare di un CP_6 libretto nominativo postale n. 000046241457, di essere titolare di un c/c presso BPER, riportando i saldi dell'epoca, nonché di avere un deposito titoli presso con controvalore di € 145.878,36. CP_6
Ha indicato, altresì, il patrimonio immobiliare e le spese di mutuo, che risultano quelli già valutati in sede di sentenza di separazione, ha dichiarato di essere proprietario di un motorino Honda e che la propria convivente ha un reddito mensile da magistrato di circa € 7.200,00.
Alla memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c. comma 3 c.p.c ha allegato il Modello Persone Fisiche 2023 da cui risulta un reddito imponibile di € 496.794,00 con imposta netta pari a € 203.812,00, da cui si calcola una media del reddito netto mensile di € 24.415,00 (496.794,00 – 203.812,00= 292.982,00;
292.982,00/12= 24.415,00). Su ordine di esibizione del Giudice delegato ha depositato il 13 giugno
2025, documentazione aggiornata, tra cui il Modello Persone Fisiche 2024, da cui risulta che per l'anno d'imposta 2023 ha dichiarato un reddito imponibile di € 478.260,00 con imposta netta pari a
€ 182.305,00, da cui si calcola una media del reddito netto mensile di circa € 24.662,00 ((478.260,00
– 182.305,00=24.662,91). Dalla documentazione depositata a giugno 2025 risulta che il c/c
000400419816, che al 1° dicembre 2023 aveva un saldo iniziale di € 92.554,81 al 5 giugno 2025 ha un saldo di € 46.913,91; il c/c 000105167200 cointestato con aveva al 30.11.2023 Controparte_4 un saldo di € 14.206,16 e al 4 giugno 2025 un saldo finale di € 5.599,20; il c/c 000010680801 aveva un saldo al 23 novembre 2023 di € 313.938,23 e un saldo finale al 5 giugno 2025 di € 198.970,75, dalla lettura dell'estratto conto risultano rilevanti movimenti sia in entrata che in uscita (v. ad. es. addebito di € 24.000,00 per sottoscrizione di fondi comuni il 2 maggio 2024 e di € 23.975,92 per sottoscrizione btp il 3 maggio 2024); un addebito di € 10.000,00 il 31 maggio 2024 per sottoscrizione di titoli e fondi comuni;
giroconti di rilevante entità a favore del ricorrente, il 31 marzo 2025 sono stati sottoscritti titoli e fondi comuni con addebito complessivo di € 77.000,00; il 2 aprile 2025
11 risultano accrediti complessivi di € 51.213,72 per rimborso fondi e il 3 aprile 2025 di € 31.848,57 sempre per rimborso fondi;
il 13 marzo 2025 risulta un addebito di € 125.000,00 per emissione assegni circolari e gli accrediti per i compensi dell'attività professionale, anche per importi rilevanti.
In merito al c/c acceso presso BPER il ricorrente non ha depositato l'estratto conto aggiornato ma una mera lista movimenti da cui risulta il saldo di € 22.790,23 all'8 giugno 2025. Ha depositato copia del libretto postale da cui risulta un saldo di € 22.180,34 e un estratto del Portafoglio Titoli presso con controvalore complessivo, considerando i BTP, di € 176.537,90. Nella dichiarazione CP_6 aggiornata datata 11 giugno 2025, si dà conto di un conto corrente cointestato tra il ricorrente e il figlio, il 000107140457, con saldo finale al 5 giugno 2025 di € 25.348,25, che è stato documentato.
Nella dichiarazione aggiornata, al contrario di quella precedente, in cui veniva rilevato che non c'erano spese per collaborazioni domestiche, si dà atto di un contratto di collaborazione domestica con un terzo soggetto con retribuzione mensile di € 1.208,13.
Dall'istruttoria orale espletata ha trovato conferma quanto, in verità, era stato già accertato in sede di separazione, e cioè che la resistente si sia occupata durante il matrimonio in modo prevalente rispetto al marito dei due figli nati al di fuori dal matrimonio.
Infatti, è emerso dall'istruttoria, che, se è vero che la famiglia si era avvalsa durante il matrimonio di personale domestico (donna o uomo), ad occuparsi dei figli era in modo del tutto preponderante la
(v. in particolare deposizione della figlia delle parti, che, CP_1 Persona_3 rispondendo al cap. 7: “ vero in particolare che la famiglia a Parte_2 decorrere dall'anno 1995 e fino al 2015 ha avuto a servizio una colf o una baby-sitter, che si occupava della gestione della casa e dell'accudimento dei figli e ”, ha risposto: “Da Per_1 Per_2 quando ho memoria , quindi circa dal 2005, in casa c'era sempre una donna di servizio, quasi sempre straniera, non ricordo donne italiane, e alla fine anche il cameriere (indiano) che svolgevano pulizie
e all'occorrenza preparavano qualcosa per pranzo, ma non ci accudivano, io venivo presa a scuola ,e anche mio fratello, da mia madre e anche i compiti li svolgevo da sola a o con mia madre, fatta eccezione dei compiti di inglese per i quali avevamo un supporto madre lingua”), circostanza che ha trovato riscontro anche nelle deposizioni di e , e non ha Testimone_1 Testimone_2 trovato smentita dall'escussione degli altri testi.
Non ha trovato riscontro dall'istruttoria il fatto che il ricorrente possa aver osteggiato la carriera universitaria della , quanto piuttosto che si era consolidato un sistema familiare, in cui la CP_1
si occupava dell'accudimento dei figli e della gestione della vita familiare, seppure con il CP_1 supporto di personale domestico, consentendo al marito di occuparsi in modo del tutto preponderante della carriera.
12 D'altronde la ha contribuito ai bisogni economici della famiglia, anche mettendo a CP_1 disposizione della stessa la casa coniugale, di sua proprietà, attico nel rinomato quartiere Nomentano
– Torlonia, come dedotto dal ricorrente già in sede di ricorso introduttivo (v. ricorso pag. 3) nonché destinando a studio professionale del marito il “prestigioso immobile” (v. ricorso pag. 3), sito in
Roma, via Civitavecchia, originariamente di proprietà della madre della , che era stato, poi, CP_1 concesso in locazione al marito (v. sentenza definitiva di separazione e contratto di locazione del 15 settembre 2015 in atti). Inoltre, la , come già evidenziato in sede di sentenza di separazione, CP_1 ha svolto attività di supporto alla professione del marito per circa sei anni.
A fronte, pertanto, della situazione attuale in cui entrambe le parti godono di patrimoni immobiliari e portafogli titoli rilevanti, e in cui la ricorrente, non considerando l'assegno di mantenimento percepito dal coniuge, ha redditi pressoché pari a 0 tranne esigue entrate per sporadiche attività lavorative, mentre il resistente ha entrate nette mensili di oltre 24.000,00, e convive con una compagna, che oltre al reddito da magistrato, di oltre 7.000,00 al mese, ha entrate ulteriori, come si può agevolmente verificare su Internet, essendo in rete l'ultima dichiarazione dei redditi di
[...]
per gli incarichi pubblici rivestiti, come dedotto da parte resistente (v. comparsa CP_4 conclusionale, pag. 8), tenuto conto di tutto quanto rilevato sopra nella descrizione del patrimonio immobiliare e mobiliare delle parti, considerato il contributo fornito dalla ricorrente in costanza di matrimonio, realizzato sia con l'accudimento del tutto preponderante dei figli e la gestione della vita familiare, sia avendo dato un prestigioso tetto alla famiglia, nonché avendo contribuito all'attività professionale del marito, fornendo attività lavorativa per circa sei anni, ritiene il Collegio sussistere i presupposti per riconoscere un assegno divorzile alla , come sopra delineati, a decorrere CP_1 dal passaggio in giudicato della sentenza parziale che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, che si reputa congruo disporre nella misura di € 2.000,00, ossia in un importo pari all'assegno di mantenimento che era stato riconosciuto nella sentenza di separazione;
misura che appare proporzionata a compensare l'apporto fornito dalla in costanza di matrimonio al CP_1 patrimonio comune e a quello del ricorrente, in termini di risparmi di spesa di cui il ricorrente ha goduto per alloggio, nonché di maggiori guadagni dal suddetto conseguiti nell'attività professionale grazie alla gestione del tutto preponderante della vita familiare da parte della , nonché in CP_1 virtù del supporto lavorativo fornito dalla , apporto che ha senz'altro prodotto durante il CP_1 matrimonio uno spostamento patrimoniale a favore del ricorrente;
va pure considerata la durata del matrimonio (le parti hanno contratto matrimonio il 14 maggio 1994 e il 19 gennaio 2018 è stata pubblicata la sentenza parziale di separazione, come si legge nella sentenza n. 13668 del 2021 che ha definito il giudizio di separazione, incardinato nel 2016) e la circostanza che il matrimonio è fallito a causa di una relazione extraconiugale intrattenuta dal ricorrente, cui è stata addebitata la separazione;
13 nonché il fatto che la resistente, che pure ha documentato di aver partecipato ad un corso di adattamento per lavorare nell'ambiente del doppiaggio (doc. 16), è alla soglia dei sessant'anni, sicché, non pare che la stessa, che ha lavorato per pochi anni nello studio del marito occupandosi di contabilità senza alcuna formazione specialistica, abbia plausibili possibilità di un inserimento stabile nel mondo lavorativo.
Pure si ritiene che non rilevi in questa sede sul riconoscimento dell'assegno divorzile, la circostanza
(già valutata in sede di sentenza di separazione), che la resistente, poco dopo la scoperta della relazione extraconiugale intrattenuta dal marito, che ha cagionato la fine del matrimonio, non abbia accettato di essere assunta dal ricorrente, per una retribuzione di € 1.200,00, somma palesemente inidonea sia a garantire alla un tenore di vita analogo in quello vissuto in costanza di CP_1 matrimonio, secondo i profili da considerare in sede di separazione, sia a compensare l'apporto dalla stessa fornita in costanza di matrimonio;
né si ritiene che, in questa sede, possa avere rilevanza la circostanza (pure già valutata in sede di separazione), del rifiuto da parte della resistente di verificare due possibilità di impiego in termini del tutto generici prospettate dal ricorrente alla resistente all'inizio del giudizio di separazione, su mere richieste al ricorrente di segnalazione di nominativi
“per un possibile impiego di carattere amministrativo o contabile” o alla ricerca di una segretaria di uno studio legale (v. doc. 16 allegato al ricorso introduttivo).
L'assegno divorzile come sopra determinato spetta alla resistente con decorrenza dal momento in cui
è passata in giudicato la sentenza parziale che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra le parti, e che, con valenza ex nunc, ha eliso il vincolo matrimoniale, mentre per il periodo decorrente dalla domanda (28.11.2023) al passaggio in giudicato della sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, continuerà ad applicarsi quanto previsto in via temporanea e urgente, e dunque l'assegno di mantenimento previsto in sede di sentenza definitiva di separazione (v. in tal senso, sulla decorrenza dell'assegno divorzile, v. Cass. ord. n. 3852 del 2021).
SULLE SPESE DI LITE
Stante la soccombenza di gran lunga prevalente di parte ricorrente, si ritiene che le spese di lite siano da porre a carico di parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo (con riferimento ai parametri medi previsti dal d.m. 55 del 2014 come aggiornati dal d.m. 147 del 2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente decidendo sulla causa n. 53100 del 2023, così provvede:
“1. Dispone che il ricorrente versi con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza parziale n. 9395 del 2024 del Tribunale di Roma, entro il 5 di ogni mese a parte resistente a titolo di assegno divorzile la somma di € 2.000,00, oltre a rivalutazione annuale Istat, da versare a decorrere dall'anno successivo a quello di pubblicazione della sentenza, fermo restando, per il periodo decorrente dalla
14 domanda al passaggio in giudicato della sentenza parziale suindicata, dell'assegno di mantenimento mensile a carico del ricorrente e a favore della resistente, come disposto in sede di sentenza definitiva di separazione e confermato in via temporanea e urgente.
2. Condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite che si liquidano in €
7.616,00, oltre a rimborso forfettario del 15% ai sensi dell'art. 2 del d.m. 55 del 2014, ed Iva e C.p.a. come per legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Marta Ienzi.
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 53100 del 2023 promossa da: nato a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'Avv. Mariarosaria Della Corte e dell'Avv. Alessandra Colosimo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore in Roma, Via Panama n. 16, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Marco Controparte_1
LI e NA LA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Roma,
Piazza Adriana n. 15, giusta procura speciale in atti;
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni in sede di udienza di rimessione della causa al Collegio per parte ricorrente: “La scrivente difesa, in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice, redige le presenti note per la trattazione scritta del 14/10/2025 richiamare integralmente tutto quanto dedotto ed eccepito nei precedenti scritti difensivi da intendersi quivi interamente trascritti, insiste per l'accoglimento delle conclusioni precisate nelle note depositate in data 15 luglio 2025 e per il rigetto delle avverse istanze”. Conclusioni rassegnate nella nota depositata il 15 luglio 2025: “In via principale nel merito:
“-dare atto per effetto della sentenza non definitiva n. 9395/2024 in data 31 maggio 2024 – e
1 comunque dichiarare - la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il sig.
[...]
e la sig.ra , ordinando all'Ufficiale dello stato civile Parte_1 Controparte_1 competente di procedere alla annotazione della sentenza;
- dare atto e comunque dichiarare – dando atto della revoca degli assegni di mantenimento posti a carico del sig. in Parte_1 favore dei figli già disposta con provvedimento cronol. 9879/2024 in data 30 maggio 2024 reso in sede di procedimento di modifica delle condizioni di separazione (RG 3982/2023) – che nulla è dovuto dal ricorrente per il titolo in esame in favore dei figli e ( cfr. All. 1); - nulla Per_1 Per_2 disporre per l'assegno divorzile in favore della sig.ra dichiarando che nulla è dovuto a CP_1 tale titolo dal ricorrente, e, per l'effetto, revocare – a decorrere dalla presente domanda - l'assegno di mantenimento ad oggi previsto;
- assegnare la casa coniugale alla sig.ra in quanto CP_1 ancora convivente con il figlio . In via subordinata nel merito: nella denegata e non creduta Per_2 ipotesi di mancato accoglimento delle richieste formulate in via principale:- ridurre nella misura che sarà ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di pagamento alla data odierna gravante sul IG. quale contributo al Parte_1 mantenimento della resistente IG.ra .In ogni caso: - respingere integralmente le domande, CP_1 le deduzioni, le eccezioni e le richieste (anche istruttorie) formulate da parte resistente;
In via istruttoria: - accogliere integralmente le richieste istruttorie formulate in atti. Con vittoria di spese
e compensi.”
Conclusioni in sede di udienza di rimessione della causa al Collegio per parte resistente: “Si insiste per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni”. Conclusioni rassegnate nella nota depositata il 15 luglio 2025: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: 1) disporre che nulla
è dovuto dall'Avv. a titolo di mantenimento dei figli e , Parte_1 Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente sufficienti, con decorrenza da maggio 2023, come da accordo già raggiunto tra le parti in sede di giudizio di modifica delle condizioni di separazione (RGN
3982/2023); 2) disporre che l'Avv. corrisponda alla moglie, entro il Parte_1 giorno cinque di ogni mese, un assegno divorzile non inferiore ad € 2.300,00 (Euro duemilatrecento/00), con decorrenza dalla domanda e con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT; In via istruttoria:- ordinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c., all'Avv. la produzione delle fatture Parte_1 emesse nell'anno 2023, 2024 e 2025; la produzione dell'estratto contributivo della CP_2
*Con ampia riserva di argomentare e controdedurre nei successivi termini ex art. 473bis.28 c.p.c..
Con vittoria di spese e competenze di lite.”
IN FATTO E IN DIRITTO
2 Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M. che non ha formulato osservazioni.
Ai fini dell'intelligibilità della decisione va rilevato che all'esito dell'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. il Giudice all'epoca delegato alla trattazione del procedimento rilevava che le parti avevano dato atto di avere instaurato un procedimento per la modifica delle condizioni (di separazione, e non di divorzio, come, per quello che appare un mero refuso materiale, indicato nell'ordinanza del 29 maggio 2024) nell'ambito del quale avevano raggiunto un accordo per la revoca dell'assegno gravante sul ricorrente a titolo di contributo al mantenimento dei figli;
riteneva di confermare l'obbligo del marito di contribuire al mantenimento della moglie nella misura riconosciuta nella sentenza di separazione (importo di € 2.000,00 al mese, oltre a rivalutazione annuale Istat); considerava, in merito alla domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente per l'importo di
€ 2.300,00, “che l'eventuale riconoscimento del diritto alla percezione dell'assegno divorzile o una sua eventuale diversa quantificazione rispetto a quello di mantenimento sarà oggetto della decisione all'esito dello scioglimento del vincolo coniugale”; provvedeva sulle richieste istruttorie orali delle parti e ordinava alle medesime di depositare documentazione fiscale e bancaria aggiornata;
rimetteva la causa al Collegio per la pronuncia sullo status.
Il Tribunale di Roma, con sentenza parziale n. 9395 del 2024, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio. La causa è stata rimessa sul ruolo per l'istruzione delle ulteriori domande.
La causa è stata, pertanto, istruita con interrogatorio formale della resistente ed escussione di testi per entrambe le parti, nonché con ordine di esibizione della documentazione economica.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 23 ottobre 2025, emessa provvedendo sulle note scritte in sostituzione di udienza del 14 ottobre 2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
***
SULL'ASSEGNO DIVORZILE.
L'unica questione da dirimere in questa sede è quella inerente alla richiesta di assegno divorzile formulata da parte resistente, essendo già stato revocato in sede di modifica delle condizioni di separazione l'obbligo del ricorrente di versare alla resistente un assegno a titolo di mantenimento dei figli con decorrenza da maggio 2023.
Nel ricorso introduttivo il ricorrente ha sottolineato come la resistente si trovi attualmente priva di lavoro per propria scelta, pur avendo maturato esperienza lavorando per anni durante il matrimonio per lo studio del marito;
come la stessa abbia un ingente patrimonio, essendo proprietaria esclusiva
3 della casa coniugale sita in Roma alla Via Giovanni Severano n. 33, costituita da appartamento al piano attico di 167 mq, oltre a posto auto, nel rinomato quartiere romano Nomentano-Torlonia; proprietaria di un terzo di un prestigioso immobile sito in Roma, alla via Civitavecchia n. 7 di 185
m.q; avendo acquistato iure hereditario, in contitolarità con i due fratelli, a seguito del decesso della madre, la comproprietà di cinquanta beni immobili, dal valore complessivo catastale di €
1.077.078,11, tra i quali una villa storica di 1.209 mq sita nel Comune di Porto S. Elpidio – Località
La Corva, un parco di proprietà esclusiva di 3.120 mq, un magazzino di 138 mq con corte esclusiva di 1.065 mq, un secondo magazzino di 221 mq e un locale commerciale di 30 mq con corte esclusiva di 751 mq, compendio immobiliare stimato nel 2015 di valore pari a circa € 2.700.000,00; un immobile, poi, si trova in Sardegna ad Arzachena e due immobili si trovano nel Comune di
Courmayeur. Il ricorrente ha evidenziato, poi, come la resistente avesse ereditato beni contenuti in una cassetta di sicurezza dal valore di € 114.559,50 e la somma depositata in un conto corrente e di un deposito titoli con il Credit Suisse Italy S.p.a. con giacenza di euro 68.084,24.
Il ricorrente ha sostenuto che a fronte dell'ingente patrimonio della resistente, quest'ultima non abbia diritto ad alcun assegno divorzile, considerando che la resistente non lavora per sua scelta, è ancora giovane e abile al lavoro, e in passato ha persino rifiutato due proposte di lavoro trovatele dal marito, circostanze che, a suo dire, palesano l'insussistenza del prerequisito dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Ha ritenuto che nel caso di specie non fosse ravvisabile né la funzione assistenziale né quella compensativa e perequativa dell'assegno divorzile, rilevando come la non abbia a causa del matrimonio rinunciato ad CP_1 alcuna realistica occasione reddituale e professionale e che la sua attuale condizione reddituale non è in alcun modo riconducibile a sacrifici e rinunce della resistente.
Parte resistente, costituendosi, ha rilevato come già in sede di sentenza di separazione, il Tribunale avesse riconosciuto alla un assegno di mantenimento di € 2.000,00, a causa della “abissale CP_1 sperequazione reddituale” tra le parti, ciò anche in ragione del fatto che la resistente aveva rinunciato alle proprie ambizioni lavorative per la cura della casa e della crescita dei figli, e considerato che la aveva anche aiutato il marito lavorando per lo studio, pur in mancanza di una specifica CP_1 professionalità nel settore. Ha rimarcato, dunque, come la fosse totalmente priva di lavoro, CP_1 ad eccezione di quelli davvero esegui derivati da prestazioni lavorative nell'ambito del doppiaggio, per poche centinaia di euro percepiti nel 2022 e nel 2023. Ha rilevato, poi, come rispetto alla separazione, la resistente non godesse più delle entrate mensili lorde di € 870,00, che percepiva, in virtù della locazione dell'immobile sito in Roma, in via Civitavecchia, di cui era proprietaria per un terzo, condotto in locazione proprio dal ricorrente, che lo aveva adibito a studio, e che era stato venduto per un prezzo di € 900.000,00, investendo buona parte di quanto a lei pervenuto (€
4 300.000,00, essendo comproprietaria per un terzo), in un Portafoglio DE, destinato, a suo dire,
a far fronte alle spese di ristrutturazione della Villa di Porto S. Elpidio, la quale era stata gravemente danneggiata dal terremoto che aveva colpito la zona e che era stata dichiarata inagibile con ordinanza sindacale del 26 settembre 2017, prodotta in atti. Rilevava, poi, di essere titolare di un fondo pensione
Unipol Assicurazioni dall'importo esiguo di soli € 5.000,00 che potrà essere incassato al raggiungimento dell'età pensionabile. Ha rimarcato, poi, come l'ingente patrimonio pervenuto alla resistente iure hereditario fosse stato già valutato in sede di separazione e che non costituiva una sopravvenienza, rilevando come si trattasse, per lo più, di piccoli terreni inedificabili, di monolocali in multiproprietà, ovvero in comproprietà con i fratelli.
Ha evidenziato la rilevante sperequazione reddituale tra le parti, emersa già in sede di separazione, rimarcando come anche il ricorrente avesse un ingente patrimonio immobiliare, e che la compagna del ricorrente, oltre ad essere magistrato della Corte dei conti, con il reddito di € 7.000,00 indicato dal ricorrente nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio, è anche Vicesindaco del Comune di Roma
e Assessore al bilancio, nonché esperto del Commissario per la ricostruzione del sisma, e percepisce compensi ulteriori a quelli indicati.
Ha rimarcato, poi, come il matrimonio fosse fallito a causa della infedeltà del marito, che aveva intrecciato una relazione extraconiugale, a cui è stata addebitata la separazione;
la durata del matrimonio di ventitré anni, il fatto che la resistente aveva assecondato il marito che non aveva voluto che la moglie completasse gli studi universitari, sicché la suddetta si era presa cura in via esclusiva della casa e dei figli, nonché aveva supportato il marito a tessere una fitta rete di rapporti sociali, consentendo al suddetto di affermarsi professionalmente e divenire il brillante ed affermato professionista che è oggi. Infine, la resistente ha evidenziato che una volta cresciuti i figli, aveva per alcuni anni coadiuvato il marito nello Studio, occupandosi di gestire alcuni aspetti della gestione dei crediti e di quelle questioni che richiedevano una persona di fiducia, ma in maniera del tutto improvvisata, avendo conseguito la maturità classica e fatto studi in architettura e dunque essendo priva di ogni competenza specifica nel settore, sicché ha dedotto che oggi, alla soglia dei sessant'anni, sia irrealistico pensare che la resistente possa effettivamente vantare realistiche aspettative di inserimento lavorativo “in linea con le aspettative economiche maturate in quasi trent'anni di matrimonio o, comunque, tale da assicurarle un reddito dignitoso ed autosufficiente” (v. comparsa di risposta, pag. 7). Ad ogni modo, la resistente aveva fatto un corso di “adattatore dialoghista per il doppiaggio”, rispetto al quale ha allegato l'attestato di partecipazione, nella speranza di poter collaborare, seppure in modo del tutto saltuario, in quell'ambito. Pure ha rimarcato che le due proposte rifiutate menzionate dal ricorrente, erano due inviti a colloqui del tutto esplorativi pervenutale da soggetti vicini al ricorrente.
5 Infine, veniva evidenziato che la resistente continuava a convivere con i figli avendo un aggravio di spese, non chiedendo agli stessi un contributo economico.
Nella prima memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c. il ricorrente ha rimarcato come l'investimento presso
DE assicurasse alla resistente un rendimento annuo di € 12.098,81 (v. pag. 4); che la resistente non aveva mai nemmeno provato a mettere effettivamente a reddito il proprio patrimonio, magari avviando una attività ricettiva;
ha poi sottolineato che la aveva rifiutato la formale CP_1 assunzione presso lo studio del ricorrente con uno stipendio di € 1.200,00, come risultava dagli atti della separazione. Il ricorrente rilevava, altresì, che la scelta di non completare gli studi universitari e di non andare a lavorare fosse da ricondurre alla autonoma determinazione della resistente, che aveva sempre contato e fatto affidamento sull'ingente patrimonio familiare e sulle relative rendite e che i figli erano stati accuditi e gestiti in via prevalente con la collaborazione fissa di domestiche e tate. Il ricorrente contestava quanto dedotto dalla resistente circa la sua opposizione al completamento degli studi universitari, rimarcando come, al contrario, l'aveva più volte invitata a terminare gli studi e rilevava che dal 2009, la resistente aveva lavorato per circa sei anni nel suo studio, maturando “una specifica esperienza in un ben definito settore di attività (“contabilità, fatturazione, controllo” dei
“contratti di collaborazione e delle rispettive scadenze, recupero crediti, depositi presso il TAR e il
Consiglio di Stato, curando altresì l'esecuzione degli adempimenti presso le banche e gli uffici postali
e la ricerca di personale per lo studio”), v. pag. 8.
La resistente nella memoria ex art. 473-bis.17 comma 2 c.p.c., evidenziava che se era vero che la famiglia si era avvalsa negli anni di matrimonio di collaboratori domestici, tuttavia nei primi anni la resistente si era avvalsa solo di una ragazza alla pari, e che “per ogni accompagnamento a scuola, agli sport, alle visite mediche, alle feste di compleanno ecc. dei figli, era presente sempre e solo la
” (pag. 4); rilevava, poi, che era incredibile che il ricorrente si stupisse del fatto che la CP_1
, dopo essere stata umiliata e tradita, non avesse accettato di farsi umiliare ulteriormente CP_1 accettando di lavorare nel suo studio, dove peraltro tutti erano a conoscenza della relazione extra- coniugale intrattenuta dal ricorrente (v. pag. 5).
Ciò premesso, in diritto va osservato che la Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 18287 del 2018 ha rivisitato funditus l'istituto, elaborando una soluzione difforme da quella seguita dai due precedenti orientamenti contrapposti della giurisprudenza di legittimità, quello seguito per decenni e inaugurato dalla sentenza a S.U. 11490 del 1990, teso a valorizzare la funzione assistenziale dell'assegno e che poneva, quale parametro di adeguatezza dei mezzi, il tenore di vita goduto in costanza di vita matrimoniale, che l'assegno di mantenimento era teso a preservare, pur con i correttivi poi elaborati dalla giurisprudenza (v. Cass. 7295 del 2013, 6164 del 2015 sulla durata del rapporto matrimoniale;
v. Cass. 6455 del 2015 sulla costituzione di un nuovo nucleo familiare), e
6 quello affermato con la sentenza n. 11504 del 2017, che, nella valorizzazione dei principi di auto- responsabilità e autodeterminazione, utilizzava quale parametro di adeguatezza l'autosufficienza economica.
In particolare, il carattere innovativo della sentenza n. 18287 del 2018 sta nell'aver superato la tradizionale distinzione tra criteri attributivi (la mancanza di mezzi adeguati o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive) e criteri meramente determinativi dell'assegno (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, indicati nella prima parte del comma 6 dell'art. 5 l. 898 del 1970), ritenendo, alla luce della ricostruzione della ratio dell'istituto conforme ai principi costituzionali di solidarietà e di pari dignità dei coniugi espressi dagli artt. 2, 3, 29 Cost. nonché coerente con il quadro della legislazione dei paesi europei, che il Giudice, nel valutare l'an dell'assegno, utilizzi un criterio composito,
“assistenziale-perequativo”, che faccia riferimento in maniera paritetica a tutti i criteri indicati dall'art. 5 co.
6. l. 898 del 1970, declinatori dei suindicati principi costituzionali e ove venga valutata, nel parametro dell'adeguatezza, il contenuto prevalentemente perequativo-compensativo, che tenga conto dell'apporto fornito dal coniuge più debole alla formazione del patrimonio comune e al profilo professionale ed economico acquisito nel corso del matrimonio dall'altro coniuge.
La Cassazione con la sentenza n. 11178 del 2019, sezione Prima civile, ha chiarito che “le Sezioni
Unite hanno sancito che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconosciuto l'invocato assegno divorzile, il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla
L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato”
Ancora più recentemente la Cassazione ha anche chiarito che “la funzione perequativo-compensativa dell'assegno dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole, con la conseguenza che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando vi
7 sia una rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi
- a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio di spesa” (Cass. ord. 4328 del 2024).
La Cassazione ha anche chiarito che la “funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile presuppone che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, restando irrilevanti le motivazioni soggettive che abbiano portato a compiere tale scelta, che è stata comunque accettata e condivisa dal coniuge, perché l'assegno di divorzio, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente all'impiego delle proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale produttive di reddito, indipendentemente dal fatto che alla base di tale scelta vi fossero ragioni affettive o di semplice opportunità economico- relazionale” (Cass. sent. n. 27945 del 2023).
Ciò premesso, va rilevato che già in sede di separazione (sentenza n. 13668 del 2021 pubblicata il 20 agosto 2021) e di statuizione sull'assegno di mantenimento, era stato valutato l'ampio patrimonio immobiliare della resistente;
si era dato conto che la resistente era proprietaria esclusiva del bene immobile adibito a casa coniugale;
di un terzo dell'immobile sito in Roma, in via Civitavecchia, all'epoca locato al degli acquisti conseguiti iure hereditario dalla Parte_1 CP_1 sia immobiliari (erano stati considerati i cinquanta immobili citati dal ricorrente, compreso il compendio immobiliare sito in Porto Sant'Elpidio, dal valore di € 2.700.000,00 come era stato stimato nel 2015), che mobiliari (nella sentenza si cita espressamente, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente a pag. 14 della prima memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c, anche la cassetta di sicurezza presso la BNL per un valore di € 114.559,50 e di un conto corrente e di un deposito titoli con il Credit
Suisse Italy S.p.A intestati alla madre della per un valore di € 68.084,24). Pure in fatto era CP_1 già stato accertato in sede di separazione che la aveva rifiutato due proposte lavorative. CP_1
Per quanto riguarda il in sentenza di separazione era stato considerato che il Parte_1 suddetto nel 2019 aveva dichiarato un reddito imponibile di € 352.484,00; che era inoltre comproprietario del 70% di un immobile sito un Cupra Marittima (A.P.) nonché della quota di un sesto di alcuni terreni limitrofi in comproprietà con i cinque fratelli dal valore complessivo di €
227.000,00, beni immobili ricevuti per donazione e testamento dai propri genitori, oltreché dal 2018 della quota del 70%, unitamente alla sua compagna , di un appartamento in Viale Controparte_3
Parioli, per il quale ha corrisposto la somma di € 363.350,00, come risulta dall'atto di compravendita,
8 oltre ad aver acceso un mutuo per complessivi 540.000,00 con rata mensili per 20 anni pari a €
2.917,38 (n.d.r. si tratta di mutuo cointestato al ricorrente e alla compagna ). Erano Controparte_4 poi stati considerati i saldi al 2017 di un conto corrente presso e dei due conti correnti CP_5 accesi presso del libretto postale nominativo e di un deposito titoli presso Controparte_6 CP_6 dal controvalore, indicato in sentenza, di € 104.559,66.
Ebbene nella sentenza di separazione, era stato riconosciuto un assegno di mantenimento a favore della di € 2.000,00 (con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza, fermo restando il CP_1 provvedimento provvisorio di € 500,00 in corso di causa), considerando da un lato che la suddetta era priva di reddito a fronte di quello elevato del marito, e dall'altro che la stessa aveva contribuito
“all'ascesa professionale del marito, in termini sia di impegno nella famiglia, essendosi pacificamente occupata in modo prevalente rispetto al marito dei due figli nati dal matrimonio, che nel lavoro, avendo svolto, come appena accennato, attività di supporto alla professione del resistente”.
Va valutato ora se alla luce delle attuali condizioni economiche e reddituali delle parti, considerato quanto sopra dedotto sui presupposti che ne giustificano la previsione, sia da riconoscere un assegno divorzile in capo alla resistente ed in quale misura.
Per quanto riguarda le condizioni economiche delle parti, in merito alla , poco è cambiato CP_1 rispetto a quanto indicato nella sentenza di separazione. In particolare, una sopravvenienza rispetto a quanto scrutinato in sede di separazione, è data dal fatto che l'appartamento sito in Roma via
Civitavecchia, di cui la era comproprietaria per un terzo, è stato venduto il 26 settembre CP_1
2022 (v. doc. 4 allegato alla comparsa di risposta depositata dalla resistente in data 27 marzo 2024) ad un prezzo di € 900.000,00. Buona parte dei 300.000,00 percepiti dalla per la vendita CP_1 suindicata sono stati investiti in un Portafoglio presso DE SA AO (v. estratti sub doc.
6 da cui risulta che al 30 marzo 2024 il controvalore di tale Portafoglio è pari a 267.300,53), e sul punto la resistente ha dedotto di aver effettuato l'investimento anche in vista della ristrutturazione di
Villa Corva, di cui ha documentato l'inagibilità.
La nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio datata 23 marzo 2024 ha dichiarato di CP_1 percepire 2.000,00 (considerata la rivalutazione € 2.274,42) a titolo di mantenimento dal marito e di aver percepito a gennaio 2024 € 367,00 per sporadiche collaborazioni nel settore del doppiaggio;
ha indicato di essere titolare di un c/c 000000695195 acceso presso di un conto corrente presso CP_6
DE; di essere contitolare con la figlia di una cassetta di sicurezza e di essere titolare di Per_1 un Fondo Pensione al controvalore di € 5.000,00; di avvalersi di una collaboratrice domestica CP_5 con costi mensili di € 200,00; di non essere titolare di finanziamenti, di non essere titolare di beni mobili registrati e di avere il patrimonio immobiliare come da visura catastale in atti.
9 Per quel che più rileva, ha allegato alla comparsa di costituzione il Modello Persone Fisiche 2022, da cui risulta che nell'anno d'imposta 2021 ha dichiarato un reddito imponibile di € 22.238,00 con imposta netta di € 3.287,00 (ha dichiarato 12.000,00 di reddito per assegno del coniuge e redditi imponibili di 10.050,00 per il canone di locazione allora percepito); nonché il Modello Persone
Fisiche 2023 da cui risulta che per l'anno d'imposta 2022 ha dichiarato redditi imponibili da fabbricati di € 1.310,00 e reddito da assegno per il coniuge di € 24.000,00, con un reddito imponibile pari a €
25.498,00 con imposta netta pari a 4.325,00. Pure ha prodotto l'ordinanza sindacale n. 67 del
26.09.2017 da cui risulta che il Sindaco del Comune di Porto. S. Elpidio ha dichiarato la totale inagibilità della Villa denominata Villa Corva in comproprietà della resistente e dei suoi due fratelli e il verbale di apertura della cassetta di sicurezza intestata alla madre e caduta in successione.
Ha prodotto il prospetto riassuntivo del Portafoglio DE da cui risulta che al 30 settembre 2023 il patrimonio iniziale era pari a 249.377,75 e il patrimonio finale al 31 dicembre 2023 pari a €
258.787,72; ha documentato il saldo di € 509,24 del c/ c accesso presso DE al 31 dicembre
2023; ha documentato che per due beni immobili, uno in Sardegna e uno a Courmayeur (AO) si trattava in effetti di multiproprietà (v. doc. 9). Ha prodotto una missiva di un consulente finanziario
DE che ha evidenziato l'aleatorietà dei rendimenti degli investimenti effettuati, correlati al rispettivo andamento dei mercati finanziari di riferimento, potendo anche essere negativo e comportare perdite, a contestazione di quanto dedotto dal ricorrente sulla rendita annuale derivante dal Portafoglio.
Su ordine di esibizione di documentazione aggiornata da parte del Giudice delegato, la resistente ha depositato il 13 giugno 2025 il Modello Persone Fisiche 2024 da cui risulta che nell'anno d'imposta
2023 ha dichiarato un reddito imponibile di € 24.188,00 (€ 24.000,00 percepiti per assegno del coniuge), con imposta netta pari a € 3.287,00. Ha deposito l'estratto del c/c c 000000695195 acceso presso con saldo al 31 marzo 2025 di € 33.209,52, dalla cui lettura risulta che il 20 dicembre CP_6
2024 c'è stato un accredito di € 9.500,00 da parte del Comune di Sant'Elpidio per la vendita dell'area del campo sportivo;
ha documentato il saldo di € 475,13 al 31 dicembre 2024 del c/c n. 00064466048 acceso presso DE SA AO da cui risulta un accredito di € 30.000,00 il 3 marzo 2025 per gli investimenti DE e un addebito di pari importo il 10 marzo 2025 a favore di un terzo;
ha prodotto una sintesi del Portafoglio presso DE SA AO da cui risulta che le risorse nette investite sono di € 219.471,23 e il controvalore finale di € 231.495,38. Nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata la resistente ha dedotto di aver percepito, negli ultimi sei mesi, il compenso di € 317,21 per mansioni a favore di un terzo.
Per quanto riguarda il ricorrente avvocato amministrativista e docente universitario presso l'Università Luiss Guido Carli, il suddetto ha allegato al ricorso introduttivo diverse dichiarazioni dei
10 redditi, tra cui l'Unico 2020 (tenuto in considerazione in sede di sentenza definitiva di separazione) da cui risulta, che il ricorrente aveva dichiarato per il 2019, come già rilevato in sede di separazione, un reddito imponibile di € 352.484,00, con imposta netta di € 141.571,00, con un reddito netto annuale di 210.913,00 € da cui si ricava una media mensile reddituale di circa € 17.576,00
(352.484,00 -141.571,00=210.913,00/12= 17.576,08). Ha dichiarato nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio di avere tre collaboratori e due dipendenti e di spendere circa 14.000,00 per pagare i compensi e gli stipendi. Il patrimonio immobiliare del ricorrente non ha subito sopravvenienze rispetto a quello già vagliato in sede di sentenza definitiva di separazione. Nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio datata il 27 febbraio 2024 ha dichiarato di essere titolare di un c/c Unicredit
000400419816 con collegata carta visa;
di un altro c/c n. 000105167200 presso (si tratta in CP_6
effetti di conto cointestato al ricorrente e a ) e del c/c n. 000010680801 sempre presso Controparte_4
che tuttavia è un conto di studio, con collegata carta Mastercard;
di essere titolare di un CP_6 libretto nominativo postale n. 000046241457, di essere titolare di un c/c presso BPER, riportando i saldi dell'epoca, nonché di avere un deposito titoli presso con controvalore di € 145.878,36. CP_6
Ha indicato, altresì, il patrimonio immobiliare e le spese di mutuo, che risultano quelli già valutati in sede di sentenza di separazione, ha dichiarato di essere proprietario di un motorino Honda e che la propria convivente ha un reddito mensile da magistrato di circa € 7.200,00.
Alla memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c. comma 3 c.p.c ha allegato il Modello Persone Fisiche 2023 da cui risulta un reddito imponibile di € 496.794,00 con imposta netta pari a € 203.812,00, da cui si calcola una media del reddito netto mensile di € 24.415,00 (496.794,00 – 203.812,00= 292.982,00;
292.982,00/12= 24.415,00). Su ordine di esibizione del Giudice delegato ha depositato il 13 giugno
2025, documentazione aggiornata, tra cui il Modello Persone Fisiche 2024, da cui risulta che per l'anno d'imposta 2023 ha dichiarato un reddito imponibile di € 478.260,00 con imposta netta pari a
€ 182.305,00, da cui si calcola una media del reddito netto mensile di circa € 24.662,00 ((478.260,00
– 182.305,00=24.662,91). Dalla documentazione depositata a giugno 2025 risulta che il c/c
000400419816, che al 1° dicembre 2023 aveva un saldo iniziale di € 92.554,81 al 5 giugno 2025 ha un saldo di € 46.913,91; il c/c 000105167200 cointestato con aveva al 30.11.2023 Controparte_4 un saldo di € 14.206,16 e al 4 giugno 2025 un saldo finale di € 5.599,20; il c/c 000010680801 aveva un saldo al 23 novembre 2023 di € 313.938,23 e un saldo finale al 5 giugno 2025 di € 198.970,75, dalla lettura dell'estratto conto risultano rilevanti movimenti sia in entrata che in uscita (v. ad. es. addebito di € 24.000,00 per sottoscrizione di fondi comuni il 2 maggio 2024 e di € 23.975,92 per sottoscrizione btp il 3 maggio 2024); un addebito di € 10.000,00 il 31 maggio 2024 per sottoscrizione di titoli e fondi comuni;
giroconti di rilevante entità a favore del ricorrente, il 31 marzo 2025 sono stati sottoscritti titoli e fondi comuni con addebito complessivo di € 77.000,00; il 2 aprile 2025
11 risultano accrediti complessivi di € 51.213,72 per rimborso fondi e il 3 aprile 2025 di € 31.848,57 sempre per rimborso fondi;
il 13 marzo 2025 risulta un addebito di € 125.000,00 per emissione assegni circolari e gli accrediti per i compensi dell'attività professionale, anche per importi rilevanti.
In merito al c/c acceso presso BPER il ricorrente non ha depositato l'estratto conto aggiornato ma una mera lista movimenti da cui risulta il saldo di € 22.790,23 all'8 giugno 2025. Ha depositato copia del libretto postale da cui risulta un saldo di € 22.180,34 e un estratto del Portafoglio Titoli presso con controvalore complessivo, considerando i BTP, di € 176.537,90. Nella dichiarazione CP_6 aggiornata datata 11 giugno 2025, si dà conto di un conto corrente cointestato tra il ricorrente e il figlio, il 000107140457, con saldo finale al 5 giugno 2025 di € 25.348,25, che è stato documentato.
Nella dichiarazione aggiornata, al contrario di quella precedente, in cui veniva rilevato che non c'erano spese per collaborazioni domestiche, si dà atto di un contratto di collaborazione domestica con un terzo soggetto con retribuzione mensile di € 1.208,13.
Dall'istruttoria orale espletata ha trovato conferma quanto, in verità, era stato già accertato in sede di separazione, e cioè che la resistente si sia occupata durante il matrimonio in modo prevalente rispetto al marito dei due figli nati al di fuori dal matrimonio.
Infatti, è emerso dall'istruttoria, che, se è vero che la famiglia si era avvalsa durante il matrimonio di personale domestico (donna o uomo), ad occuparsi dei figli era in modo del tutto preponderante la
(v. in particolare deposizione della figlia delle parti, che, CP_1 Persona_3 rispondendo al cap. 7: “ vero in particolare che la famiglia a Parte_2 decorrere dall'anno 1995 e fino al 2015 ha avuto a servizio una colf o una baby-sitter, che si occupava della gestione della casa e dell'accudimento dei figli e ”, ha risposto: “Da Per_1 Per_2 quando ho memoria , quindi circa dal 2005, in casa c'era sempre una donna di servizio, quasi sempre straniera, non ricordo donne italiane, e alla fine anche il cameriere (indiano) che svolgevano pulizie
e all'occorrenza preparavano qualcosa per pranzo, ma non ci accudivano, io venivo presa a scuola ,e anche mio fratello, da mia madre e anche i compiti li svolgevo da sola a o con mia madre, fatta eccezione dei compiti di inglese per i quali avevamo un supporto madre lingua”), circostanza che ha trovato riscontro anche nelle deposizioni di e , e non ha Testimone_1 Testimone_2 trovato smentita dall'escussione degli altri testi.
Non ha trovato riscontro dall'istruttoria il fatto che il ricorrente possa aver osteggiato la carriera universitaria della , quanto piuttosto che si era consolidato un sistema familiare, in cui la CP_1
si occupava dell'accudimento dei figli e della gestione della vita familiare, seppure con il CP_1 supporto di personale domestico, consentendo al marito di occuparsi in modo del tutto preponderante della carriera.
12 D'altronde la ha contribuito ai bisogni economici della famiglia, anche mettendo a CP_1 disposizione della stessa la casa coniugale, di sua proprietà, attico nel rinomato quartiere Nomentano
– Torlonia, come dedotto dal ricorrente già in sede di ricorso introduttivo (v. ricorso pag. 3) nonché destinando a studio professionale del marito il “prestigioso immobile” (v. ricorso pag. 3), sito in
Roma, via Civitavecchia, originariamente di proprietà della madre della , che era stato, poi, CP_1 concesso in locazione al marito (v. sentenza definitiva di separazione e contratto di locazione del 15 settembre 2015 in atti). Inoltre, la , come già evidenziato in sede di sentenza di separazione, CP_1 ha svolto attività di supporto alla professione del marito per circa sei anni.
A fronte, pertanto, della situazione attuale in cui entrambe le parti godono di patrimoni immobiliari e portafogli titoli rilevanti, e in cui la ricorrente, non considerando l'assegno di mantenimento percepito dal coniuge, ha redditi pressoché pari a 0 tranne esigue entrate per sporadiche attività lavorative, mentre il resistente ha entrate nette mensili di oltre 24.000,00, e convive con una compagna, che oltre al reddito da magistrato, di oltre 7.000,00 al mese, ha entrate ulteriori, come si può agevolmente verificare su Internet, essendo in rete l'ultima dichiarazione dei redditi di
[...]
per gli incarichi pubblici rivestiti, come dedotto da parte resistente (v. comparsa CP_4 conclusionale, pag. 8), tenuto conto di tutto quanto rilevato sopra nella descrizione del patrimonio immobiliare e mobiliare delle parti, considerato il contributo fornito dalla ricorrente in costanza di matrimonio, realizzato sia con l'accudimento del tutto preponderante dei figli e la gestione della vita familiare, sia avendo dato un prestigioso tetto alla famiglia, nonché avendo contribuito all'attività professionale del marito, fornendo attività lavorativa per circa sei anni, ritiene il Collegio sussistere i presupposti per riconoscere un assegno divorzile alla , come sopra delineati, a decorrere CP_1 dal passaggio in giudicato della sentenza parziale che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, che si reputa congruo disporre nella misura di € 2.000,00, ossia in un importo pari all'assegno di mantenimento che era stato riconosciuto nella sentenza di separazione;
misura che appare proporzionata a compensare l'apporto fornito dalla in costanza di matrimonio al CP_1 patrimonio comune e a quello del ricorrente, in termini di risparmi di spesa di cui il ricorrente ha goduto per alloggio, nonché di maggiori guadagni dal suddetto conseguiti nell'attività professionale grazie alla gestione del tutto preponderante della vita familiare da parte della , nonché in CP_1 virtù del supporto lavorativo fornito dalla , apporto che ha senz'altro prodotto durante il CP_1 matrimonio uno spostamento patrimoniale a favore del ricorrente;
va pure considerata la durata del matrimonio (le parti hanno contratto matrimonio il 14 maggio 1994 e il 19 gennaio 2018 è stata pubblicata la sentenza parziale di separazione, come si legge nella sentenza n. 13668 del 2021 che ha definito il giudizio di separazione, incardinato nel 2016) e la circostanza che il matrimonio è fallito a causa di una relazione extraconiugale intrattenuta dal ricorrente, cui è stata addebitata la separazione;
13 nonché il fatto che la resistente, che pure ha documentato di aver partecipato ad un corso di adattamento per lavorare nell'ambiente del doppiaggio (doc. 16), è alla soglia dei sessant'anni, sicché, non pare che la stessa, che ha lavorato per pochi anni nello studio del marito occupandosi di contabilità senza alcuna formazione specialistica, abbia plausibili possibilità di un inserimento stabile nel mondo lavorativo.
Pure si ritiene che non rilevi in questa sede sul riconoscimento dell'assegno divorzile, la circostanza
(già valutata in sede di sentenza di separazione), che la resistente, poco dopo la scoperta della relazione extraconiugale intrattenuta dal marito, che ha cagionato la fine del matrimonio, non abbia accettato di essere assunta dal ricorrente, per una retribuzione di € 1.200,00, somma palesemente inidonea sia a garantire alla un tenore di vita analogo in quello vissuto in costanza di CP_1 matrimonio, secondo i profili da considerare in sede di separazione, sia a compensare l'apporto dalla stessa fornita in costanza di matrimonio;
né si ritiene che, in questa sede, possa avere rilevanza la circostanza (pure già valutata in sede di separazione), del rifiuto da parte della resistente di verificare due possibilità di impiego in termini del tutto generici prospettate dal ricorrente alla resistente all'inizio del giudizio di separazione, su mere richieste al ricorrente di segnalazione di nominativi
“per un possibile impiego di carattere amministrativo o contabile” o alla ricerca di una segretaria di uno studio legale (v. doc. 16 allegato al ricorso introduttivo).
L'assegno divorzile come sopra determinato spetta alla resistente con decorrenza dal momento in cui
è passata in giudicato la sentenza parziale che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra le parti, e che, con valenza ex nunc, ha eliso il vincolo matrimoniale, mentre per il periodo decorrente dalla domanda (28.11.2023) al passaggio in giudicato della sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, continuerà ad applicarsi quanto previsto in via temporanea e urgente, e dunque l'assegno di mantenimento previsto in sede di sentenza definitiva di separazione (v. in tal senso, sulla decorrenza dell'assegno divorzile, v. Cass. ord. n. 3852 del 2021).
SULLE SPESE DI LITE
Stante la soccombenza di gran lunga prevalente di parte ricorrente, si ritiene che le spese di lite siano da porre a carico di parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo (con riferimento ai parametri medi previsti dal d.m. 55 del 2014 come aggiornati dal d.m. 147 del 2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente decidendo sulla causa n. 53100 del 2023, così provvede:
“1. Dispone che il ricorrente versi con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza parziale n. 9395 del 2024 del Tribunale di Roma, entro il 5 di ogni mese a parte resistente a titolo di assegno divorzile la somma di € 2.000,00, oltre a rivalutazione annuale Istat, da versare a decorrere dall'anno successivo a quello di pubblicazione della sentenza, fermo restando, per il periodo decorrente dalla
14 domanda al passaggio in giudicato della sentenza parziale suindicata, dell'assegno di mantenimento mensile a carico del ricorrente e a favore della resistente, come disposto in sede di sentenza definitiva di separazione e confermato in via temporanea e urgente.
2. Condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite che si liquidano in €
7.616,00, oltre a rimborso forfettario del 15% ai sensi dell'art. 2 del d.m. 55 del 2014, ed Iva e C.p.a. come per legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Marta Ienzi.
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