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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 34/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MAMMONE ARMANDO, Presidente
VAIRO GIUSEPPA, OR
LI ANGELA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 123/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Comune Di Ricorrente_1 - 82004370902
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari - Piazzale Giovanni Falcone 5/e 07100 Sassari SS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW9068D01022/2024 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2019
- sul ricorso n. 128/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Comune Di Ricorrente_1 - 82004370902 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari - Piazzale Giovanni Falcone 5/e 07100 Sassari SS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW9068D01040/2024 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2021
- sul ricorso n. 129/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Comune Di Ricorrente_1 - 82004370902
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari - Piazzale Giovanni Falcone 5/e 07100 Sassari SS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW9068D01054/2024 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 625/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Annullare e/o revocare il provvedimento impugnato per tutti i suesposti motivi di ricorso. Resistente: Il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Collegio, preliminarmente, rilevata l'identità soggettiva delle parti e la connessione oggettiva dei ricorsi sopra indicati, aventi ad oggetto la medesima questione giuridica (imponibilità IVA dei rimborsi rate mutui nel Servizio Idrico Integrato) riferita a diverse annualità d'imposta, dispone la riunione dei procedimenti n.
128/2025 e n. 129/2025 al procedimento n. 123/2025, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 546/92, per ragioni di economia processuale e al fine di evitare contrasti di giudicato.
Il Comune di Ricorrente_1 impugnava gli avvisi di accertamento n. TW9068D01022/2024 (anno 2019), n. TW9068D01040/2024 (anno 2021) e n. TW9068D01054/2024 (anno 2022), con i quali l'Agenzia delle Entrate contestava l'omessa fatturazione e il mancato versamento dell'IVA su somme dovute dalla società Abbanoa
S.p.A. a titolo di rimborso delle rate dei mutui contratti dall'Ente per la realizzazione e l'ammodernamento delle infrastrutture idriche trasferite al gestore ex art. 153 D.Lgs. 152/2006.
Il ricorrente deduceva: 1) la nullità degli atti per difetto di sottoscrizione del Capo Area, asseritamente privo di delega idonea per valore;
2) l'insussistenza del presupposto impositivo, trattandosi di meri rimborsi di anticipazioni esclusi ex art. 15 DPR 633/72; 3) l'inesigibilità dell'imposta per mancato incasso delle somme, mai corrisposte da Società_1 nonostante formale diffida.
L'Ufficio si costituiva difendendo la legittimità della sottoscrizione e sostenendo, nel merito, che l'accollo dei mutui costituisse il corrispettivo per la concessione in uso degli impianti, configurando un'operazione rilevante ai fini IVA ai sensi degli artt. 3 e 4 del DPR 633/72, richiamando l'orientamento di cui a Cass. n. 40624/2021
e la sentenza n. 267/2025 di questa Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Comune eccepisce la nullità degli atti poiché sottoscritti dal Capo Area, Dott. Nominativo_1, la cui delega (prot. 0005150/2024) prevederebbe un limite di valore di € 300.000,00, asseritamente superato dall'imponibile accertato. L'eccezione è infondata. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. n.
32386/2022), la delega di firma non richiede indicazione nominativa ma solo la qualifica direttiva. Nel caso di specie, il limite di € 300.000,00 è espressamente riferito alla "singola imposta" e non alla base imponibile.
Poiché l'IVA accertata per ciascuna annualità è ampiamente inferiore alla soglia delegata, la sottoscrizione
è pienamente valida.
La questione centrale riguarda la qualificazione delle somme che il gestore Società_1 S.p.A. deve rimborsare al Comune. L'Ufficio richiama l'orientamento (Cass. n. 40624/2021) che ravvisava in tale accollo un nesso sinallagmatico.
Tuttavia, questo Collegio ritiene di dover superare tale impostazione, aderendo al più recente e specifico orientamento di legittimità e ai propri precedenti.
Questa Corte richiama integralmente la propria sentenza n. 486/2025 (riferita all'annualità 2020 del medesimo
Comune), ove si è chiarito che l'art. 153 del D.Lgs. n. 152/2006 non configura un nesso di corrispettività tra rimborso mutui e uso delle infrastrutture. La concessione d'uso è per legge gratuita, mentre il trasferimento delle passività risponde a una logica di riequilibrio finanziario e invarianza degli oneri per la finanza pubblica.
Tale orientamento trova definitivo conforto nell'ordinanza della Suprema Corte n. 18198 del 4 luglio 2025. I giudici di legittimità, superando i precedenti orientamenti (quali Cass. n. 40624/2021 e Cass. n. 5330/2023), hanno precisato che il rimborso delle quote di mutuo non costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi, ma una movimentazione finanziaria finalizzata a garantire l'invarianza degli oneri per l'ente locale.
Ne consegue l'insussistenza del presupposto oggettivo IVA, trattandosi di somme escluse ex art. 15, comma
1, n. 3) del D.P.R. n. 633/1972.
In ossequio all'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/1992, incombe sull'Ufficio l'onere di provare che il rimborso del mutuo sia stato "monetizzato" all'interno della tariffa come componente del prezzo del servizio.
Tale prova è del tutto mancante. Inoltre, risulta documentato il mancato incasso delle somme da parte del
Comune. Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, per le prestazioni di servizi il momento impositivo coincide con il pagamento. In assenza di flussi finanziari reali, non può ritenersi sorto alcun obbligo tributario.
In definitiva la Corte accoglie i ricorsi riuniti, compensa le spese data l'obiettiva incertezza normativa, risolta solo dai recenti arresti del 2025.
P.Q.M.
La Corte accoglie i ricorsi riuniti e dispone la compensazione delle spese.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MAMMONE ARMANDO, Presidente
VAIRO GIUSEPPA, OR
LI ANGELA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 123/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Comune Di Ricorrente_1 - 82004370902
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari - Piazzale Giovanni Falcone 5/e 07100 Sassari SS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW9068D01022/2024 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2019
- sul ricorso n. 128/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Comune Di Ricorrente_1 - 82004370902 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari - Piazzale Giovanni Falcone 5/e 07100 Sassari SS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW9068D01040/2024 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2021
- sul ricorso n. 129/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Comune Di Ricorrente_1 - 82004370902
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari - Piazzale Giovanni Falcone 5/e 07100 Sassari SS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW9068D01054/2024 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 625/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Annullare e/o revocare il provvedimento impugnato per tutti i suesposti motivi di ricorso. Resistente: Il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Collegio, preliminarmente, rilevata l'identità soggettiva delle parti e la connessione oggettiva dei ricorsi sopra indicati, aventi ad oggetto la medesima questione giuridica (imponibilità IVA dei rimborsi rate mutui nel Servizio Idrico Integrato) riferita a diverse annualità d'imposta, dispone la riunione dei procedimenti n.
128/2025 e n. 129/2025 al procedimento n. 123/2025, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 546/92, per ragioni di economia processuale e al fine di evitare contrasti di giudicato.
Il Comune di Ricorrente_1 impugnava gli avvisi di accertamento n. TW9068D01022/2024 (anno 2019), n. TW9068D01040/2024 (anno 2021) e n. TW9068D01054/2024 (anno 2022), con i quali l'Agenzia delle Entrate contestava l'omessa fatturazione e il mancato versamento dell'IVA su somme dovute dalla società Abbanoa
S.p.A. a titolo di rimborso delle rate dei mutui contratti dall'Ente per la realizzazione e l'ammodernamento delle infrastrutture idriche trasferite al gestore ex art. 153 D.Lgs. 152/2006.
Il ricorrente deduceva: 1) la nullità degli atti per difetto di sottoscrizione del Capo Area, asseritamente privo di delega idonea per valore;
2) l'insussistenza del presupposto impositivo, trattandosi di meri rimborsi di anticipazioni esclusi ex art. 15 DPR 633/72; 3) l'inesigibilità dell'imposta per mancato incasso delle somme, mai corrisposte da Società_1 nonostante formale diffida.
L'Ufficio si costituiva difendendo la legittimità della sottoscrizione e sostenendo, nel merito, che l'accollo dei mutui costituisse il corrispettivo per la concessione in uso degli impianti, configurando un'operazione rilevante ai fini IVA ai sensi degli artt. 3 e 4 del DPR 633/72, richiamando l'orientamento di cui a Cass. n. 40624/2021
e la sentenza n. 267/2025 di questa Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Comune eccepisce la nullità degli atti poiché sottoscritti dal Capo Area, Dott. Nominativo_1, la cui delega (prot. 0005150/2024) prevederebbe un limite di valore di € 300.000,00, asseritamente superato dall'imponibile accertato. L'eccezione è infondata. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. n.
32386/2022), la delega di firma non richiede indicazione nominativa ma solo la qualifica direttiva. Nel caso di specie, il limite di € 300.000,00 è espressamente riferito alla "singola imposta" e non alla base imponibile.
Poiché l'IVA accertata per ciascuna annualità è ampiamente inferiore alla soglia delegata, la sottoscrizione
è pienamente valida.
La questione centrale riguarda la qualificazione delle somme che il gestore Società_1 S.p.A. deve rimborsare al Comune. L'Ufficio richiama l'orientamento (Cass. n. 40624/2021) che ravvisava in tale accollo un nesso sinallagmatico.
Tuttavia, questo Collegio ritiene di dover superare tale impostazione, aderendo al più recente e specifico orientamento di legittimità e ai propri precedenti.
Questa Corte richiama integralmente la propria sentenza n. 486/2025 (riferita all'annualità 2020 del medesimo
Comune), ove si è chiarito che l'art. 153 del D.Lgs. n. 152/2006 non configura un nesso di corrispettività tra rimborso mutui e uso delle infrastrutture. La concessione d'uso è per legge gratuita, mentre il trasferimento delle passività risponde a una logica di riequilibrio finanziario e invarianza degli oneri per la finanza pubblica.
Tale orientamento trova definitivo conforto nell'ordinanza della Suprema Corte n. 18198 del 4 luglio 2025. I giudici di legittimità, superando i precedenti orientamenti (quali Cass. n. 40624/2021 e Cass. n. 5330/2023), hanno precisato che il rimborso delle quote di mutuo non costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi, ma una movimentazione finanziaria finalizzata a garantire l'invarianza degli oneri per l'ente locale.
Ne consegue l'insussistenza del presupposto oggettivo IVA, trattandosi di somme escluse ex art. 15, comma
1, n. 3) del D.P.R. n. 633/1972.
In ossequio all'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/1992, incombe sull'Ufficio l'onere di provare che il rimborso del mutuo sia stato "monetizzato" all'interno della tariffa come componente del prezzo del servizio.
Tale prova è del tutto mancante. Inoltre, risulta documentato il mancato incasso delle somme da parte del
Comune. Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, per le prestazioni di servizi il momento impositivo coincide con il pagamento. In assenza di flussi finanziari reali, non può ritenersi sorto alcun obbligo tributario.
In definitiva la Corte accoglie i ricorsi riuniti, compensa le spese data l'obiettiva incertezza normativa, risolta solo dai recenti arresti del 2025.
P.Q.M.
La Corte accoglie i ricorsi riuniti e dispone la compensazione delle spese.