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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 30/04/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
RG 310/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Marco Sini e Carlo Sini, elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi in Sassari, Via Diaz n. 16;
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore;
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: retribuzione
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 23.2.2024 parte ricorrente esponeva di avere lavorato in forza di contratti a termine (ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, l. 124/1999) alle dipendenze del convenuto in qualità di docente nei seguenti aa. ss.: CP_1
- 2019/2020 dal 26.9.2019 al 31.8.2020 per 18 ore settimanali;
- 2020/2021 dal 3.10.2020 al 31.8.2021 per 18 ore settimanali complessive;
- 2021/2022 dal 10.9.2021 al 31.8.2022 per 18 ore settimanali;
- 2022/2023 dal 9.9.2022 al 30.6.2023 per 14 ore settimanali;
- 2023/2024 dall'8.9.2023 al 30.6.2024 per 18 ore settimanali.
2. Parte ricorrente lamentava la natura discriminatoria dell'art. 1, comma 121, l. 107/2015 nella parte in cui riserva la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (di seguito, Carta del docente) ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, chiedendo quindi la condanna del convenuto alla fruizione del beneficio CP_1 economico di € 500,00 per gli aa. ss. di cui sopra tramite Carta del docente. Precisava altresì di essere attualmente docente a tempo determinato.
3. La causa, dichiarata la contumacia del e Controparte_1 documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 127-ter cpc concessi i termini per lo scambio di note scritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
5. La questione giuridica sottesa alla presente controversa riguarda il diritto dei docenti non di ruolo a ottenere l'assegnazione della c.d. Carta del Docente, per la cui soluzione occorre prendere le mosse dall'analisi della normativa che ha disciplinato l'erogazione di tale beneficio.
6. La “Carta del Docente” consiste in una erogazione di € 500,00 annui, effettuata su una carta elettronica, utilizzabili per l'acquisto di beni o servizi funzionali alla formazione continua del docente, come, per esempio, acquisto di libri o riviste, iscrizioni a corsi di aggiornamento o master, biglietti per l'ingresso a musei o eventi culturali, etc. e trova la sua fonte normativa nell'art. 1 c. 121 L. 107/2015, che così dispone:
«Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_2
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e
2 del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
7. L'art. 1 c. 122 L. 107/2015 ha poi stabilito che i criteri e le modalità di assegnazione della
Carta avrebbero dovuto essere definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri da adottarsi entro 60 giorni, sicché, con l'art. 2 D.P.C.M. 23 settembre 2015, sono stati identificati, quali destinatari del beneficio, i “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, confermati nel successivo D.P.C.M.
28 novembre 2016 il cui art. 3 ha parimenti disposto: “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, escludendo quindi il personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
8. Ulteriore conferma di tale esclusione si rinviene all'art. 15 D.L. 69/2023 che, per il solo anno 2023, ha riconosciuto il beneficio anche ai docenti titolari di contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile (ossia, contratti di supplenza di cui all'art. 4, comma 1, l. 124/1999), con ciò normando la regola dell'esclusione dei docenti assunti con contratto a termine dal beneficio.
9. Tale esclusione, tuttavia, si pone in contrasto con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva
1999/70/CE, che sancisce il principio di parità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, così come riconosciuto dalla Corte di Giustizia, in pronuncia resa a seguito di rinvio pregiudiziale avente ad oggetto la medesima questione giuridica posta all'attenzione di questo giudice. In particolare, C. giust. UE, 18 maggio
2022, , C-450/21, EU:C:2022:411 ha affermato che: Controparte_1
a) la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione
3 comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive (punto 29);
b) le prescrizioni enunciate nell'accordo quadro sono applicabili ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico (punto 31);
c) la Carta del docente rientra nella nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro (punti 33-38);
d) qualora un lavoratore a tempo determinato e un lavoratore a tempo indeterminato si trovino in una situazione comparabile, il trattamento differenziato è legittimo solo in presenza di “ragioni oggettive” che lo giustifichino. Con la precisazione per cui la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro;
con la conseguenza per cui il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (punti
39-46).
10. Sulla base di tali considerazioni la Corte giustizia ha concluso che «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e CP_1
non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un CP_1
4 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza»
(C. giust. UE, 18 maggio 2022, , C-450/21, EU:C:2022:411, Controparte_1
punto 48 e dispositivo).
11. I principi esposti dalla Corte di Giustizia trovano applicazione anche nel presente caso,
riguardante, come già detto, proprio lo stesso beneficio oggetto della controversia che ha determinato la pronuncia della Corte di giustizia.
12. Adita a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c., la Corte di legittimità ha declinato nell'ordinamento interno i principi enunciati dalla Corte di Giustizia, giungendo alla conclusione che la carta docente debba essere riconosciuta ai docenti titolari di contratti di supplenza ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, l. 124/1999. In particolare, Cass. lav., 27 ottobre 2023, n. 29961 (alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.) ha chiarito che:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in
5 ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
13. L'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra lo speciale beneficio sul piano della "didattica annua" non consente quindi, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.
14. L'art. 1, comma 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, clausola che esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei
6 confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass.
28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, Rosado
Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a
Corte di Giustizia 9 marzo 1978, in senso analogo, v., anche Corte Per_1
Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984,
n. 170).
15. Nel caso di specie la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato dalla Corte di Cassazione nella citata sentenza n. 29961/2023, all'esclusione dei lavoratori precari dal beneficio.
16. In altre parole, la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicata, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2).
17. Per le medesime ragioni, deve essere altresì disapplicato anche l'art. 15 D.L. 69/2023, nella parte in cui limita il riconoscimento della Carta del docente ai soli docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, rispetto alla posizione degli insegnanti con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche.
18. Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.
19. La Suprema Corte non ha trattato la problematica relativa alla riconoscibilità della Carta docenti nel caso di “spezzoni orari”, ma ha ribadito che il principio di non discriminazione non consente di escludere da un'identica percezione della Carta docenti gli insegnanti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia “taratura” analoga a quella dei colleghi di ruolo.
20. Se, quindi, nel caso dei docenti di ruolo il part time settimanale, nelle sue varianti orizzontale (meno ore tutti i giorni) e verticale (lavoro solo su alcuni giorni), si tara
7 sull'intero anno scolastico e rientra comunque nel concetto di didattica “annua”, non vi sono ragioni per negare il beneficio ai docenti precari che allo stesso modo abbiano svolto un servizio “annuale”.
21. Conseguentemente, poiché il bonus oggetto di causa è riconosciuto dall'amministrazione anche ai docenti di ruolo in servizio part time, lo svolgimento da parte del ricorrente di un orario inferiore a quello pieno non costituisce di per sé un ostacolo all'accoglimento della domanda.
22. Ai sensi dell'art. 39, co. 4 CCNL e dell'art.
4.1 OM 55/1998, tuttavia, la possibilità di lavoro part-time può essere concessa agli assunti a tempo indeterminato per non meno del
50% dell'orario complessivo di lavoro.
23. Il docente in ruolo, dunque, beneficia del bonus lavorando un minimo di ore pari alla metà dell'orario pieno, mentre i contratti a tempo determinato possono essere stipulati anche per un orario inferiore (ed i servizi pre-ruolo sono valutabili anche se prestati per meno di
6 ore settimanali di insegnamento).
24. Si ritiene, conseguentemente, che l'insegnante assunto con contratto a termine che di fatto abbia prestato servizio per un numero almeno pari al minimo autorizzabile a titolo di part time per i docenti di ruolo si trovi in una situazione comparabile con quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato e debba vedersi riconosciuto il bonus.
25. Nel caso concreto, considerato che dai contratti prodotti (doc. 1) risulta che parte ricorrente ha lavorato alle dipendenze del in forza di contratti ex art. 4, comma CP_1
1 o 2, l. 124/1999 per gli aa.ss. sopra indicati, e che la stessa è attualmente docente a tempo determinato (cfr. documento prodotto il 22.4.2025), il ricorso deve essere accolto.
26. Merita accoglimento anche la domanda di attribuzione della Carta del docente per l'anno scolastico 2022/2023, avendo documentato parte ricorrente la sussistenza di un incarico fino al termine delle attività didattiche per 14 ore settimanali complessive, pari al 78% dell'orario completo previsto per tale cattedra (25 ore settimanali per la scuola dell'infanzia, 24 ore settimanali per la scuola primaria e 18 ore settimanali per la scuola secondaria di primo e secondo grado).
27. Pertanto, in ragione di quanto sopra esposto, deve essere riconosciuto il diritto di parte ricorrente – per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 – ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica per
8 l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, comma 122, l.
107/2015 e al d.p.c.m. 28 novembre 2016, ossia con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato.
28. È, infine, opportuno precisare che, ai fini del riconoscimento della Carta docente, è
irrilevante che parte ricorrente non abbia presentato, con le modalità e i tempi previsti dal d.p.c.m. 23 settembre 2015 e d.p.c.m. 28 novembre 2016, domanda di fruizione del beneficio al resistente ovvero che sia decorso il biennio entro cui l'importo CP_1
doveva essere speso secondo i richiamati d.p.c.m.: sul punto si rinvia ex art. 118 disp. att.
c.p.c. a Cass. lav., 27 ottobre 2023, n. 29961 che, ai punti 17.1 e.17.2, ha così motivato:
“17.1 Intanto è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. E' vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, comma 2 del D.P.C.M.), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato "SPID" (art. 5, comma
1, e 3, comma 2, del D.P.C.M.). Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza. Anche perchè, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di CP_1
un loro diritto in proposito. 17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
29. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella somma di cui in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 aggiornati al 2022, tenuto conto della somma liquidata, della contumacia di parte convenuta e della natura seriale delle questioni affrontate, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente di fruire – per gli aa.ss. 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 – del beneficio finanziario dell'importo di
9 € 500,00 consistente nella Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per ciascun anno scolastico;
- condanna il , in persona del Controparte_1 CP_3 pro tempore, a mettere a disposizione di parte ricorrente l'importo complessivo di € 2.500,00 secondo le modalità di cui art. 1, comma 122, l. 107/2015 e al d.p.c.m. 28 novembre 2016
(Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubblicato in GU Serie Generale n. 281 del 01-12-2016), oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione e gli interessi;
- condanna il , in persona del Controparte_1 CP_3
pro tempore, al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.100,00, oltre rimborso forfettario 15%, Cpa e Iva di legge, contributo unificato se versato, e successive occorrende, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Sassari, 30/04/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
10
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Marco Sini e Carlo Sini, elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi in Sassari, Via Diaz n. 16;
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore;
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: retribuzione
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 23.2.2024 parte ricorrente esponeva di avere lavorato in forza di contratti a termine (ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, l. 124/1999) alle dipendenze del convenuto in qualità di docente nei seguenti aa. ss.: CP_1
- 2019/2020 dal 26.9.2019 al 31.8.2020 per 18 ore settimanali;
- 2020/2021 dal 3.10.2020 al 31.8.2021 per 18 ore settimanali complessive;
- 2021/2022 dal 10.9.2021 al 31.8.2022 per 18 ore settimanali;
- 2022/2023 dal 9.9.2022 al 30.6.2023 per 14 ore settimanali;
- 2023/2024 dall'8.9.2023 al 30.6.2024 per 18 ore settimanali.
2. Parte ricorrente lamentava la natura discriminatoria dell'art. 1, comma 121, l. 107/2015 nella parte in cui riserva la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (di seguito, Carta del docente) ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, chiedendo quindi la condanna del convenuto alla fruizione del beneficio CP_1 economico di € 500,00 per gli aa. ss. di cui sopra tramite Carta del docente. Precisava altresì di essere attualmente docente a tempo determinato.
3. La causa, dichiarata la contumacia del e Controparte_1 documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 127-ter cpc concessi i termini per lo scambio di note scritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
5. La questione giuridica sottesa alla presente controversa riguarda il diritto dei docenti non di ruolo a ottenere l'assegnazione della c.d. Carta del Docente, per la cui soluzione occorre prendere le mosse dall'analisi della normativa che ha disciplinato l'erogazione di tale beneficio.
6. La “Carta del Docente” consiste in una erogazione di € 500,00 annui, effettuata su una carta elettronica, utilizzabili per l'acquisto di beni o servizi funzionali alla formazione continua del docente, come, per esempio, acquisto di libri o riviste, iscrizioni a corsi di aggiornamento o master, biglietti per l'ingresso a musei o eventi culturali, etc. e trova la sua fonte normativa nell'art. 1 c. 121 L. 107/2015, che così dispone:
«Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_2
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e
2 del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
7. L'art. 1 c. 122 L. 107/2015 ha poi stabilito che i criteri e le modalità di assegnazione della
Carta avrebbero dovuto essere definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri da adottarsi entro 60 giorni, sicché, con l'art. 2 D.P.C.M. 23 settembre 2015, sono stati identificati, quali destinatari del beneficio, i “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, confermati nel successivo D.P.C.M.
28 novembre 2016 il cui art. 3 ha parimenti disposto: “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, escludendo quindi il personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
8. Ulteriore conferma di tale esclusione si rinviene all'art. 15 D.L. 69/2023 che, per il solo anno 2023, ha riconosciuto il beneficio anche ai docenti titolari di contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile (ossia, contratti di supplenza di cui all'art. 4, comma 1, l. 124/1999), con ciò normando la regola dell'esclusione dei docenti assunti con contratto a termine dal beneficio.
9. Tale esclusione, tuttavia, si pone in contrasto con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva
1999/70/CE, che sancisce il principio di parità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, così come riconosciuto dalla Corte di Giustizia, in pronuncia resa a seguito di rinvio pregiudiziale avente ad oggetto la medesima questione giuridica posta all'attenzione di questo giudice. In particolare, C. giust. UE, 18 maggio
2022, , C-450/21, EU:C:2022:411 ha affermato che: Controparte_1
a) la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione
3 comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive (punto 29);
b) le prescrizioni enunciate nell'accordo quadro sono applicabili ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico (punto 31);
c) la Carta del docente rientra nella nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro (punti 33-38);
d) qualora un lavoratore a tempo determinato e un lavoratore a tempo indeterminato si trovino in una situazione comparabile, il trattamento differenziato è legittimo solo in presenza di “ragioni oggettive” che lo giustifichino. Con la precisazione per cui la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro;
con la conseguenza per cui il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (punti
39-46).
10. Sulla base di tali considerazioni la Corte giustizia ha concluso che «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e CP_1
non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un CP_1
4 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza»
(C. giust. UE, 18 maggio 2022, , C-450/21, EU:C:2022:411, Controparte_1
punto 48 e dispositivo).
11. I principi esposti dalla Corte di Giustizia trovano applicazione anche nel presente caso,
riguardante, come già detto, proprio lo stesso beneficio oggetto della controversia che ha determinato la pronuncia della Corte di giustizia.
12. Adita a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c., la Corte di legittimità ha declinato nell'ordinamento interno i principi enunciati dalla Corte di Giustizia, giungendo alla conclusione che la carta docente debba essere riconosciuta ai docenti titolari di contratti di supplenza ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, l. 124/1999. In particolare, Cass. lav., 27 ottobre 2023, n. 29961 (alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.) ha chiarito che:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in
5 ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
13. L'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra lo speciale beneficio sul piano della "didattica annua" non consente quindi, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.
14. L'art. 1, comma 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, clausola che esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei
6 confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass.
28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, Rosado
Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a
Corte di Giustizia 9 marzo 1978, in senso analogo, v., anche Corte Per_1
Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984,
n. 170).
15. Nel caso di specie la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato dalla Corte di Cassazione nella citata sentenza n. 29961/2023, all'esclusione dei lavoratori precari dal beneficio.
16. In altre parole, la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicata, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2).
17. Per le medesime ragioni, deve essere altresì disapplicato anche l'art. 15 D.L. 69/2023, nella parte in cui limita il riconoscimento della Carta del docente ai soli docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, rispetto alla posizione degli insegnanti con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche.
18. Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.
19. La Suprema Corte non ha trattato la problematica relativa alla riconoscibilità della Carta docenti nel caso di “spezzoni orari”, ma ha ribadito che il principio di non discriminazione non consente di escludere da un'identica percezione della Carta docenti gli insegnanti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia “taratura” analoga a quella dei colleghi di ruolo.
20. Se, quindi, nel caso dei docenti di ruolo il part time settimanale, nelle sue varianti orizzontale (meno ore tutti i giorni) e verticale (lavoro solo su alcuni giorni), si tara
7 sull'intero anno scolastico e rientra comunque nel concetto di didattica “annua”, non vi sono ragioni per negare il beneficio ai docenti precari che allo stesso modo abbiano svolto un servizio “annuale”.
21. Conseguentemente, poiché il bonus oggetto di causa è riconosciuto dall'amministrazione anche ai docenti di ruolo in servizio part time, lo svolgimento da parte del ricorrente di un orario inferiore a quello pieno non costituisce di per sé un ostacolo all'accoglimento della domanda.
22. Ai sensi dell'art. 39, co. 4 CCNL e dell'art.
4.1 OM 55/1998, tuttavia, la possibilità di lavoro part-time può essere concessa agli assunti a tempo indeterminato per non meno del
50% dell'orario complessivo di lavoro.
23. Il docente in ruolo, dunque, beneficia del bonus lavorando un minimo di ore pari alla metà dell'orario pieno, mentre i contratti a tempo determinato possono essere stipulati anche per un orario inferiore (ed i servizi pre-ruolo sono valutabili anche se prestati per meno di
6 ore settimanali di insegnamento).
24. Si ritiene, conseguentemente, che l'insegnante assunto con contratto a termine che di fatto abbia prestato servizio per un numero almeno pari al minimo autorizzabile a titolo di part time per i docenti di ruolo si trovi in una situazione comparabile con quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato e debba vedersi riconosciuto il bonus.
25. Nel caso concreto, considerato che dai contratti prodotti (doc. 1) risulta che parte ricorrente ha lavorato alle dipendenze del in forza di contratti ex art. 4, comma CP_1
1 o 2, l. 124/1999 per gli aa.ss. sopra indicati, e che la stessa è attualmente docente a tempo determinato (cfr. documento prodotto il 22.4.2025), il ricorso deve essere accolto.
26. Merita accoglimento anche la domanda di attribuzione della Carta del docente per l'anno scolastico 2022/2023, avendo documentato parte ricorrente la sussistenza di un incarico fino al termine delle attività didattiche per 14 ore settimanali complessive, pari al 78% dell'orario completo previsto per tale cattedra (25 ore settimanali per la scuola dell'infanzia, 24 ore settimanali per la scuola primaria e 18 ore settimanali per la scuola secondaria di primo e secondo grado).
27. Pertanto, in ragione di quanto sopra esposto, deve essere riconosciuto il diritto di parte ricorrente – per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 – ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica per
8 l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, comma 122, l.
107/2015 e al d.p.c.m. 28 novembre 2016, ossia con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato.
28. È, infine, opportuno precisare che, ai fini del riconoscimento della Carta docente, è
irrilevante che parte ricorrente non abbia presentato, con le modalità e i tempi previsti dal d.p.c.m. 23 settembre 2015 e d.p.c.m. 28 novembre 2016, domanda di fruizione del beneficio al resistente ovvero che sia decorso il biennio entro cui l'importo CP_1
doveva essere speso secondo i richiamati d.p.c.m.: sul punto si rinvia ex art. 118 disp. att.
c.p.c. a Cass. lav., 27 ottobre 2023, n. 29961 che, ai punti 17.1 e.17.2, ha così motivato:
“17.1 Intanto è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. E' vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, comma 2 del D.P.C.M.), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato "SPID" (art. 5, comma
1, e 3, comma 2, del D.P.C.M.). Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza. Anche perchè, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di CP_1
un loro diritto in proposito. 17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
29. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella somma di cui in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 aggiornati al 2022, tenuto conto della somma liquidata, della contumacia di parte convenuta e della natura seriale delle questioni affrontate, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente di fruire – per gli aa.ss. 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 – del beneficio finanziario dell'importo di
9 € 500,00 consistente nella Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per ciascun anno scolastico;
- condanna il , in persona del Controparte_1 CP_3 pro tempore, a mettere a disposizione di parte ricorrente l'importo complessivo di € 2.500,00 secondo le modalità di cui art. 1, comma 122, l. 107/2015 e al d.p.c.m. 28 novembre 2016
(Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubblicato in GU Serie Generale n. 281 del 01-12-2016), oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione e gli interessi;
- condanna il , in persona del Controparte_1 CP_3
pro tempore, al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.100,00, oltre rimborso forfettario 15%, Cpa e Iva di legge, contributo unificato se versato, e successive occorrende, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Sassari, 30/04/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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