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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 29/01/2026, n. 1322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1322 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1322/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GIULIO ROSALBA, Presidente
VA NA, RE
CENTI FERNANDO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8000/2024 depositato il 18/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.n.c. Di Rappresentante_1 In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Aequa Roma Spa - 08670661001
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8387 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8388 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8972 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8973 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8979 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5656 TASI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5657 TASI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11718/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente: chiede la reiezione del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.N.C. di Rappresentante_1 in liquidazione rappresentata e difesa da Nominativo_1, proponeva ricorso avverso gli avvisi di accertamento:
- n. 8387 IMU anno 2018;
- n. 8388 IMU anno 2019;
- n. 8972 IMU anno 2020;
- n. 8973 IMU anno 2021;
- n. 8979 IMU anno 2022;
- n. 5656 TASI anno 2028;
- n. 5657 TASI anno 2019
presentando contestualmente istanza di sospensione dell'esecuzione degli stessi.
Rappresentava parte ricorrente che in data 23.01.2014 le era stato notificato l'avviso di variazione catastale n. 2013RM0879617 con la quale l'Agenzia del Territorio rideterminava la redita catastale dell'immobile di proprietà della società sito in Roma, Indirizzo_1 identificato al catasto con Foglio 398, n° 109, sub 14, elevandola da Euro 4.834, 04 ad Euro 8.862,40. Avverso tale atto aveva proposto ricorso alla CTP di
Roma conclusosi con esito negativo. Aveva pertanto proposto appello in CTR del Lazio la quale con Sent.
n. 336 del 19.10.2018 annullava la sentenza di primo grado e rimetteva alla CTP la causa ai sensi dell'art. 59, primo comma del D.Lgs. n. 546/92 non essendo stato integrato il contraddittorio.
Alla data di notifica degli avvisi oggetto dell'odierna impugnazione, la rimessione della causa non risultava essere stata effettuata. Informatasi sull'argomento apprendeva che era stato assegnato alla Sez. 40 della
CGT di Roma con RG 6760/2024 ma non ancora posto in decisione. Evidenziava, a tal proposito, che l'esito di tale processo fosse dirimente circa l'esito dell'odierna impugnazione.
Eccepiva, comunque, l'intervenuta prescrizione quinquennale in relazione alle imposte attinenti all'annualità
2018.
Chiedeva la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. oltre che la sospensione dell'esecuzione degli avvisi impugnati ai sensi della L. 288/2012.
Si costituiva il Comune di Roma il quale si opponeva all'istanza di sospensione dell'esecuzione degli avvisi impugnati per mancanza dei presupposti normativi richiesti e chiedeva la reiezione del ricorso con vittoria delle spese di giustizia. Con successive memorie parte ricorrente evidenziava, tra l'altro, che l'avviso di variazione catastale era stato oggetto di autonomo giudizio, definito con sentenza n. 7567/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sezione 40, che aveva accolto integralmente il ricorso della società e annullato l'atto di riclassamento.
Alla luce dell'annullamento dell'atto presupposto, sosteneva che gli avvisi di accertamento IMU e TASI impugnati fossero automaticamente illegittimi per carenza del presupposto impositivo.
Insisteva quindi per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento degli avvisi di accertamento con vittoria di spese e compensi professionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ricorrente ha impugnato gli avvisi di accertamento IMU e TASI relativi alle annualità 2018-2022, fondati esclusivamente sulla rideterminazione della rendita catastale dell'immobile di sua proprietà, operata dall'Agenzia delle Entrate – Territorio con avviso di variazione n. 2012RM0879617.
Come già rilevato da questa Corte con ordinanza interlocutoria, la legittimità degli avvisi impugnati dipendeva in via dirimente dall'esito del giudizio relativo all'atto presupposto di riclassamento catastale. Tale giudizio
è stato definito con sentenza n. 7567/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione
40, che ha accolto il ricorso della contribuente e annullato l'avviso di riclassamento per radicale carenza di motivazione.
La pronuncia ha evidenziato che la motivazione dell'atto catastale si limitava a formule stereotipate e di stile, prive di qualsiasi riferimento alle caratteristiche concrete dell'immobile, in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'obbligo di motivazione deve consentire al contribuente di comprendere le ragioni della diversa classificazione e di esercitare pienamente il diritto di difesa.
L'annullamento dell'atto presupposto comporta, secondo un principio pacifico, l'invalidità derivata degli atti consequenziali che su di esso si fondano. La caducazione dell'avviso di riclassamento travolge, con effetto ex tunc, gli avvisi di accertamento IMU e TASI qui impugnati, privandoli della loro base giuridica.
Ne deriva l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli avvisi di accertamento per carenza del presupposto impositivo, essendo venuta meno la rendita catastale maggiorata su cui si fondava la pretesa tributaria. La peculiarità della vicenda, caratterizzata dalla stretta dipendenza dagli esiti del giudizio pregiudiziale, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla gli avvisi di accertamento. Spese compensate. Così deciso in Roma, il 24.11.2025
Il RE Il Presidente
EP VA OS Di IU
(digitamente firmato) (digitalemente firmato)
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GIULIO ROSALBA, Presidente
VA NA, RE
CENTI FERNANDO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8000/2024 depositato il 18/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.n.c. Di Rappresentante_1 In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Aequa Roma Spa - 08670661001
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8387 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8388 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8972 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8973 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8979 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5656 TASI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5657 TASI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11718/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente: chiede la reiezione del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.N.C. di Rappresentante_1 in liquidazione rappresentata e difesa da Nominativo_1, proponeva ricorso avverso gli avvisi di accertamento:
- n. 8387 IMU anno 2018;
- n. 8388 IMU anno 2019;
- n. 8972 IMU anno 2020;
- n. 8973 IMU anno 2021;
- n. 8979 IMU anno 2022;
- n. 5656 TASI anno 2028;
- n. 5657 TASI anno 2019
presentando contestualmente istanza di sospensione dell'esecuzione degli stessi.
Rappresentava parte ricorrente che in data 23.01.2014 le era stato notificato l'avviso di variazione catastale n. 2013RM0879617 con la quale l'Agenzia del Territorio rideterminava la redita catastale dell'immobile di proprietà della società sito in Roma, Indirizzo_1 identificato al catasto con Foglio 398, n° 109, sub 14, elevandola da Euro 4.834, 04 ad Euro 8.862,40. Avverso tale atto aveva proposto ricorso alla CTP di
Roma conclusosi con esito negativo. Aveva pertanto proposto appello in CTR del Lazio la quale con Sent.
n. 336 del 19.10.2018 annullava la sentenza di primo grado e rimetteva alla CTP la causa ai sensi dell'art. 59, primo comma del D.Lgs. n. 546/92 non essendo stato integrato il contraddittorio.
Alla data di notifica degli avvisi oggetto dell'odierna impugnazione, la rimessione della causa non risultava essere stata effettuata. Informatasi sull'argomento apprendeva che era stato assegnato alla Sez. 40 della
CGT di Roma con RG 6760/2024 ma non ancora posto in decisione. Evidenziava, a tal proposito, che l'esito di tale processo fosse dirimente circa l'esito dell'odierna impugnazione.
Eccepiva, comunque, l'intervenuta prescrizione quinquennale in relazione alle imposte attinenti all'annualità
2018.
Chiedeva la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. oltre che la sospensione dell'esecuzione degli avvisi impugnati ai sensi della L. 288/2012.
Si costituiva il Comune di Roma il quale si opponeva all'istanza di sospensione dell'esecuzione degli avvisi impugnati per mancanza dei presupposti normativi richiesti e chiedeva la reiezione del ricorso con vittoria delle spese di giustizia. Con successive memorie parte ricorrente evidenziava, tra l'altro, che l'avviso di variazione catastale era stato oggetto di autonomo giudizio, definito con sentenza n. 7567/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sezione 40, che aveva accolto integralmente il ricorso della società e annullato l'atto di riclassamento.
Alla luce dell'annullamento dell'atto presupposto, sosteneva che gli avvisi di accertamento IMU e TASI impugnati fossero automaticamente illegittimi per carenza del presupposto impositivo.
Insisteva quindi per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento degli avvisi di accertamento con vittoria di spese e compensi professionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ricorrente ha impugnato gli avvisi di accertamento IMU e TASI relativi alle annualità 2018-2022, fondati esclusivamente sulla rideterminazione della rendita catastale dell'immobile di sua proprietà, operata dall'Agenzia delle Entrate – Territorio con avviso di variazione n. 2012RM0879617.
Come già rilevato da questa Corte con ordinanza interlocutoria, la legittimità degli avvisi impugnati dipendeva in via dirimente dall'esito del giudizio relativo all'atto presupposto di riclassamento catastale. Tale giudizio
è stato definito con sentenza n. 7567/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione
40, che ha accolto il ricorso della contribuente e annullato l'avviso di riclassamento per radicale carenza di motivazione.
La pronuncia ha evidenziato che la motivazione dell'atto catastale si limitava a formule stereotipate e di stile, prive di qualsiasi riferimento alle caratteristiche concrete dell'immobile, in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'obbligo di motivazione deve consentire al contribuente di comprendere le ragioni della diversa classificazione e di esercitare pienamente il diritto di difesa.
L'annullamento dell'atto presupposto comporta, secondo un principio pacifico, l'invalidità derivata degli atti consequenziali che su di esso si fondano. La caducazione dell'avviso di riclassamento travolge, con effetto ex tunc, gli avvisi di accertamento IMU e TASI qui impugnati, privandoli della loro base giuridica.
Ne deriva l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli avvisi di accertamento per carenza del presupposto impositivo, essendo venuta meno la rendita catastale maggiorata su cui si fondava la pretesa tributaria. La peculiarità della vicenda, caratterizzata dalla stretta dipendenza dagli esiti del giudizio pregiudiziale, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla gli avvisi di accertamento. Spese compensate. Così deciso in Roma, il 24.11.2025
Il RE Il Presidente
EP VA OS Di IU
(digitamente firmato) (digitalemente firmato)