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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/12/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1053/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro EL GR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1053/2020 promossa da:
(C.F. , (C.F. , con il Parte_1 C.F._1 Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. Eugenio Durante, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via Telesio n. 13
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. Francesco Simoneschi, dell'avv. Alessandro Crosta, dell'avv. Andrea
LI e dell'avv. Francesco Airaldi, elettivamente domiciliata presso lo studiolegale
Pedersoli in Milano, via Monte di Pietà n. 15
CONVENUTO
Oggetto: licenziamento per giusta causa
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 4.6.2020, ha adito il Parte_1
Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande:
1. riconoscimento della ingiustificatezza, illegittimità, nullità, annullabilità, inefficacia, mancanza di giusta causa del licenziamento intimatogli con lettera del 22.11.2019 e condanna della datrice di lavoro al pagamento in suo favore della indennità CP_1
sostitutiva del preavviso nella misura di sei mensilità, al tallone mensile di € 12.100,40
e della indennità supplementare nella misura di otto mensilità al tallone mensile di €
8.678,27; (domanda n. 1)
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2. accertamento che il valore della retribuzione mensile dovuta ai sensi dell'art. 39 del c.c.n.l. dirigenti aziende del terziario è pari ad € 12.100,40 e condanna della società convenuta a corrispondergli tale somma, oltre all'ulteriore importo di € 59.230,22 relativo alle retribuzioni di novembre 2019, dicembre 2019, gennaio 2020, febbraio
2020 e marzo 2020 (domande n. 2 e n. 3);
3. risarcimento sia per il danno all'immagine e alla reputazione professionale, sia per l'illegittimo trattamento dei dati personali, sia per la perdita dell'assicurazione Ponte, con condanna della convenuta al pagamento in suo favore dell'importo di € 30.102,69 per la prima voce risarcitoria, di ulteriori € 25.000,00 per la seconda voce e della somma di € 18.980,00 per la terza (domande n. 4, n. 5 e n. 7);
4. accertamento della illegittimità del rifiuto della prestazione lavorativa e del suo diritto a percepire quindi l'ulteriore somma di € 10.703,88 (domanda n. 6);
5. accertamento del diritto a conseguire il pagamento dell'importo di 6.455,71 per errate ed indebite trattenute operate sulla retribuzione di ottobre 2019 e novembre 2019 e dell'ulteriore importo di € 493,39 quale t.f.r. residuo (domanda n. 8)
6. con vittoria delle spese di lite e dei relativi compensi (domanda n. 9).
A sostegno delle proprie domande il ricorrente ha esposto:
- di essere stato assunto presso la convenuta con qualifica di dirigente con decorrenza dal 4.6.2018 quale direttore delle risorse umane con retribuzione annua lorda di €
80.000,00, oltre ulteriori benefits;
- di aver ricevuto in data 10.10.2018 comunicazione dell'avvenuto superamento del periodo di prova;
- di essere stato preposto – tra l'altro – alla preparazione e al monitoraggio del budget del personale e di aver quindi supportato la funzione Finance (in capo al direttore per la elaborazione del budget aziendale del 2019, dovendo all'uopo fornire CP_2
dati retributivi dettagliati per funzioni e uffici e presentare proposte di contenimento della spesa anche con riferimento alle politiche sugli straordinari e sui rinnovi dei contratti a tempo determinato, tenuto conto che il costo del lavoro rappresentava il
50% degli oneri aziendali, che nel primo trimestre 2019 erano state dismesse ben 20 risorse, che erano state adottate altre variazioni quali, ad esempio, il mancato rinnovo dei contratti a tempo determinato;
- di aver costantemente aggiornato il c.d.a. sulle operazioni svolte e i progetti perseguiti, ricevendone apprezzamento e di aver visto ratificare in una espressa procedura la scelta di collaborare con il settore finance per la preparazione del budget annuale del personale da sottoporre all'amministratore delegato per l'approvazione;
Pagina 2 di 28 - di aver generato in un anno un risparmio aziendale di € 955.390,23 in ragione della rivisitazione delle politiche di gestione delle risorse umane
- di aver subito il licenziamento in esito agli accertamenti condotti dalla società sull'operato suo e del Direttore Finance, anch'egli sottoposto a CP_3
procedimento disciplinare e licenziato nell'ottobre 2019;
- di essere stato ritenuto responsabile di dei 6 addebiti, consistenti in:
1. violazione della policy aziendale relativa alla segregazione dei dati tra funzioni aziendali, in ragione della trasmissione al Direttore Finance, in data 10 e 16 aprile
2019, di files contenenti dati personali e retributivi dei dipendenti della società;
2. concorso nella condivisione di documentazione aziendale riservata con i consulenti esterni della società Wiit s.p.a., in quanto – pur avendo avuto conoscenza della trasmissione di tali documenti da parte del CFO – ha omesso di verificare se CP_2
alla società Wiit fosse stato fatto sottoscrivere un impegno di confidenzialità e non ha avvisato tempestivamente il C.d.A.;
3. conoscenza dell'illegittimo accesso del collega sul portale on-line del CP_2
fornitore di carburante “Q8”, omettendo di intervenire nei suoi riguardi e di segnalare l'accaduto al C.d.A.;
4. conoscenza del fatto che il CFO avesse presentato sotto mentite spoglie ai CP_2
colleghi della divisione IT il colloquio informativo con la società Wiit s.p.a. e omessa informazione al C.d.A.;
5. aver lavorato con il Direttore Finance e con il DA UN a una rideterminazione eversiva della governance della società;
6. aver scambiato con il CFO un messaggio sms dal contenuto “irridente” nei confronti di alcuni membri del C.d.A., così manifestando complicità con collega dirigente in contrapposizione al C.d.A.
Il ricorrente ha contestato la regolarità formale del procedimento disciplinare attivato a suo carico dalla società resistente, sostenendo la tardività delle contestazioni elevate con lettera del 5 novembre 2019, quando invece l'asserito suo coinvolgimento nell'operato del collega sarebbe emerso in esito all'audit informatico condotto sui device in uso al CFO, ossia in CP_2
data 11.10.2019, sicché la società sarebbe stata a conoscenza degli asseriti illeciti quantomeno sin dai primi giorni di ottobre 2019. Ha poi contestato la legittimità della sospensione cautelare disposta a suo carico in data 14 ottobre 2019, in quanto ritenuta all'epoca immotivata, non avendo la società ancora attivato il procedimento disciplinare e avendo conferito l'incarico per l'audit informatico nei suoi confronti solo il 23 ottobre 2019, ha quindi ritenuto la sospensione ingiustificata per carenza di esigenza cautelare. Ha dunque eccepito l'illegittimo rifiuto da
Pagina 3 di 28 parte della società resistente della prestazione lavorativa per il periodo della sospensione cautelare. Infine, ha lamentato la ristrettezza di tempi a sua disposizione per esercitare il diritto di difesa, avendo dovuto presentare le deduzioni scritte il giorno 11 novembre 2019 e avendo dovuto rendere il 18 novembre 2019 l'audizione orale, nonostante la documentazione richiesta gli fosse stata consegnata solo il 15 novembre e non fosse completa.
Parte attorea ha poi allegato di aver comunicato alla società lo stato di malattia a far data dal
12 novembre 2019 in ragione della condizione di stress legata alle problematiche lavorative, che si sarebbe protratto sino al 15 marzo 2020.
Infine, ha dedotto di aver ricevuto la comunicazione del licenziamento con lettera del 22 novembre 2019, impugnato in data 16 gennaio 2020, con contestuale diffida al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di preavviso sospeso per malattia, della indennità sostitutiva del preavviso e della indennità supplementare, nella misura massima, prevista dal
CCNL Dirigenti Terziario.
Nel merito, previa contestazione della validità dell'audit informatico a suo carico per essere stato svolto su strumenti diversi da quelli nella sua disponibilità e riconsegnati il 14.10.2019, il ricorrente ha negato ogni addebito, sostenendo l'assenza di giusta causa e di giustificatezza del licenziamento comminato.
In particolare, con riferimento ai singoli addebiti, il ricorrente ha escluso di aver violato le policy aziendali in punto di circolazione dei dati internamente tra le varie divisioni societarie;
ha sostenuto di aver ricevuto da parte del C.d.A. espresso incarico di verificare, in collaborazione con il Direttore Finance, possibili vantaggi derivanti dalla terziarizzazione dei servizi societari non strategici, tra cui il servizio IT, e di non aver mai gestito direttamente il rapporto con Wiit s.p.a., ma di esservi stato coinvolto solo come co-destinatario delle e-mail trasmesse a questa dal CFO ha quindi precisato di non aver avuto alcun potere/dovere CP_2
di controllo sull'operato del collega dirigente;
ha sostenuto la conoscenza da parte dei vertici aziendali sia dell'accesso al portale “Q8” da parte di sin da luglio 2019, sia della CP_2
motivazione “pubblica” degli incontro con Wiit, rispetto alla quale egli avrebbe comunque manifestato a la propria contrarietà, come attesterebbe la sua mancata risposta all'e- CP_2
mail del collega;
ha quindi negato ogni coinvolgimento nella predisposizione della bozza di una nuova governance aziendale, che sarebbe comunque stata oggetto di espresso incarico conferito a da membro C.d.A.; infine, ha escluso ogni rilevanza disciplinare del CP_2 Tes_1
messaggio sms scambiato con il CFO.
Il ricorrente ha quindi dedotto di aver subito una violazione della privacy in quanto l'audit informatico condotto dall'azienda sugli strumenti informatici in suo uso non avrebbe integrato
Pagina 4 di 28 un mero controllo c.d. difensivo lecito, bensì si sarebbe tradotto in un'indagine non consentita e illegittima, perpetrata in spregio della stessa normativa aziendale in materia.
Quanto alla tutela invocata, il ricorrente ha sostenuto di aver diritto al pagamento da parte della resistente dell'indennità sostitutiva del preavviso a norma dell'art. 39 del CCNL Dirigenti
Aziende del Terziario per la somma complessiva di euro 72.600,24 (pari a euro 12.100,04 x
6mensilità); dell'indennità supplementare ex art. 34 del CCNL per risoluzione ingiustificata del rapporto di lavoro da parte del datore, per complessivi euro 69.426,19 (euro 104.139,29/12 x 8 mensilità); delle retribuzioni relative alla fase di sospensione del preavviso per effetto della malattia intercorsa dal 12 novembre 2019 al 15 marzo 2020 e, dunque, relativa a cinque mesi, per complessivi euro 59.230,22; della retribuzione relativa al mese di novembre per euro
12.100,04, stante la decorrenza del preavviso dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione di licenziamento a norma dell'art. 39 del CCNL;
al pagamento dei contributi cui avrebbe avuto diritto inforza dell'Assicurazione Ponte, la cui attivazione sarebbe stata preclusa per effetto del licenziamento subito, nella misura di 12 mensilità (18 mesi di periodo massimo, da cui dedursi 6 mesi di preavviso) corrispondente a netti euro 18.980,00.
Ha eccepito quindi differenze retributive per i mesi di novembre e dicembre 2019 e, in particolare: - euro 5.266,06 a titolo di illegittima trattenuta per Assenza assunti/dimessi, non giustificata sul mese di novembre in ragione del ricorso da parte della società resistente al sistema di paga con calendario c.d. sfasato;
- euro 2.2195,95 a titolo di recupero ferie godute, somma che sarebbe stata trattenuta in assenza di giustificazione alcuna;
- euro 493,39 a titolo di T.F.R. residuo.
Ritualmente costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza della CP_1
domanda di parte ricorrente, chiedendone il rigetto e deducendo di:
- aver correttamente espletato il procedimento disciplinare quanto a tempistiche e consequenzialità delle decisioni, avendo disposto la sospensione cautelativa, priva di natura disciplinare, a carico di in esito alle risultanze dell'audit condotto sui Pt_1
dispositivi in uso al CFO pervenute in data 14 ottobre 2019 e attestanti CP_2
elementi indiziari di coinvolgimento di Pt_1
- aver disposto l'audit informatico sugli strumenti in uso al ricorrente, esercitando un c.d. controllo difensivo nel rispetto della normativa in materia di sicurezza informatica aziendale e in materia di privacy, i cui esiti sono stati ricevuti in data 29 ottobre 2019;
- aver elevato quindi puntuali contestazioni a carico di il 5 novembre e di aver Pt_1
ricevuto le giustificazioni del dirigente in data 8 novembre, con conseguente audizione difensiva del dirigente disposta per il 18 novembre 2019, senza alcuna contrazione del diritto di difesa del dirigente.
Pagina 5 di 28 Nel merito degli addebiti contestati, la resistente ne ha affermato la fondatezza, contestando le altrui deduzioni e argomentazioni, sostenendo la legittimità del licenziamento per giusta causa o al più per giustificatezza, in ragione della definitiva elisione del vincolo fiduciario determinato dall'operato infedele del dirigente.
Ha quindi insistito per l'infondatezza del ricorso e per il rigetto delle domande avversarie, chiedendo in subordine, per il caso di ricorrenza della giustificatezza del licenziamento, di limitare la condanna della società al riconoscimento in favore di della sola indennità Pt_1
sostitutiva del preavviso, quantificata in euro 48.724,90 lordi.
Vanamente esperito il tentativo di conciliazione e istruita la causa con l'ammissione della prova testimoniale, all'udienza di discussione le parti hanno insistito ciascuna nelle conclusioni formulate nei rispettivi atti e il giudice, all'esito della camera di consiglio, ha deciso la causa dando lettura del dispositivo e assumendo termine per il deposito delle motivazioni.
Motivi della decisione
Il ricorso non è fondato e non può pertanto essere accolto.
1. Gli aspetti della vicenda sottoposta all'esame del Tribunale attengono sostanzialmente a due profili:
- la sussistenza in fatto degli addebiti mossi nei confronti del ricorrente, dirigente HR, con particolare riguardo alla contestazione relativa alla comunicazione, alla società esterna di consulenza Wiit s.p.a., di informazioni e documenti aziendali in assenza di previa autorizzazione e garanzie di confidenzialità, nonché alla contestazione relativa alla predisposizione di una nuova bozza di governance in assenza di mandato del
Consiglio di amministrazione;
- la regolarità formale della procedura disciplinare.
1.1. Gli elementi fattuali di rilievo ai fini della decisione risultano su base documentale e possono essere sintetizzati come di seguito:
- durante la riunione del 6.6.2019, Presentazione Budget Costi 2019, il C.d.A. ha disposto la valutazione di una parziale o totale esternalizzazione del servizio per attività non core o a basso valore aggiunto, dando mandato alla divisione Finance e HR di richiedere preventivi a società specializzate entro la data del 1.7.2019; alla riunione hanno presenziato tutti membri del C.d.A. ( Tes_1 Persona_1 Controparte_4
e, per quanto di interesse ai fini processuali, il direttore della Controparte_5
divisione Finance, , e il ricorrente in qualità di direttore della divisione CP_3
HR( doc. 6 ricorrente;
doc. 7 resistente);
Pagina 6 di 28 - con e-mail del 30.5.2019 il direttore ha contattato la società Wiit s.p.a. poiché CP_2
sarebbe stata interessata a valutare un eventuale appalto dei servizi CP_1 informatici (doc. 9 e 15 resistente);
- con e-mail del 31.5.2019 il direttore ha inoltrato al ricorrente la risposta ricevuta CP_2
dalla predetta Wiit s.p.a., con la quale quest'ultima aveva richiesto informazioni dettagliate su: 1) obiettivi strategici dell'organizzazione aziendale, 2) struttura organizzativa e operativa con dati relativi alle risorse umane interne, ai processi critici aziendali e sistemi a supporto, fornitori più importanti, descrizione tecnica delle infrastrutture tecnologiche, 3) perimetro dei servizi e livelli di servizio, struttura dei costi (del personale, di connettività, dei principali fornitori di servizio); con l'inoltro di tale richiesta, ha sollecitato il ricorrente a supporto del reperimento dei dati CP_2
necessari a riscontrare la domanda (doc. 10 e 15 parte resistente);
- tra il 4 e il 5.6.2019 ha concordato un primo appuntamento telefonico con la CP_2
società Wiit s.p.a. per la valutazione del conferimento dell'appalto dei servizi informatici (doc. 11 e 15 resistente);
- in data 11.6.2019 ha trasmesso a Wiit s.p.a. l'organigramma aziendale (doc. 14 CP_2 resistente);
- in data 12.6.2019 ha trasmesso a Wiit s.p.a. una cartella “file.zip” denominata CP_2
OPIS_contratti (doc. 15 resistente);
- con e-mail del 13.6.2019 ha ringraziato la società Wiit s.p.a. per l'incontro del CP_2
martedì precedente, riferendo che “io e siamo convinti che tutto questo Parte_1
avrà un seguito. Ho provveduto ad inviarvi la maggior parte dei contratti richiesti, alcuni li riceverete nei prossimi giorni”; il CFO ha quindi sondato la possibilità di presentare il progetto al C.d.A. per il 28.6.2018; risulta aver ricevuto tale e-mail Pt_1
come destinatario in copia conoscenza (doc. 15 resistente);
- con e-mail del 14.6.2019 Wiit s.p.a. ha trasmesso a un quick assessment da CP_2
compilare sui sistemi e gli applicativi per una prima mappatura delle architetture e delle applicazioni, anticipando la necessità di organizzare una/due interviste di approfondimento per quanto riguarda applicativi, architetture e cyber security; anche di tale missiva risulta destinatario per conoscenza (doc. 15 resistente); Pt_1
- in data 18.6.2019 ha inviato a Wiit s.p.a. altri due contratti che dovrebbero CP_2
completare la lista dei principali fornitori IT; risulta ancora destinatario per Pt_1
conoscenza (doc. 15 resistente).
- il 19.6.2019 facendo presente la difficoltà di compilare in modo riservato il file CP_2
quick assesment, ha trasmesso a Wiit s.p.a. una presentazione istituzionale e una
Pagina 7 di 28 mappa dei sistemi che, a prima vista, sembrerebbe coprire la maggior parte delle informazioni richieste dalla società esterna, chiedendo di fissare un incontro in azienda;
risulta destinatario per conoscenza (doc. 16 resistente); Pt_1
- in data 24.6.2019 ha inviato a una e-mail dal seguente tenore: “ho sentito CP_2 Pt_1
i consulenti della Wiit che avevamo incontrato a Milano. Mi dicono che le info inviate sono molto utili ma non hanno il livello di dettaglio necessario. Propongono un incontro con le persone IT per una intervista di un paio d'ore ... Ufficialmente le ragioni dell'incontro sono: una richiesta del nuovo sindaco unico circa la verifica della “cyber security”, tenuto conto delle responsabilità che derivano dalla sua carica. Bisogna introdurre l'argomento ai soci e avere il via libera. In fretta. Grazie del supporto. (doc.
21 resistente);
- con e-mail del 27.6.2019 ha confermato a Wiit s.p.a. l'intervista per il giorno CP_2
8.7.2019 ore 10,00, fornendo alla società esterna indicazioni su come presentare l'incontro al personale IT (Ho motivato la richiesta come “l'esigenza del nuovo DA unico circa la verifica della protezione dati, cyber security, ecc., tenuto conto delle responsabilità che derivano dalla sua carica”); risulta destinatario per Pt_1 conoscenza (doc. 22 resistente);
CP_
- tra il 25.6.2019 e l'11.7.2019 e , neo sindaco di si sono CP_2 Parte_2
scambiati alcune e-mail relative alla predisposizione di un bozza del verbale riguardante la possibile nuova “governance” della società, in vista della redazione della quale ha richiesto a le attuali procure date al CFO e a (e-mail del Pt_2 CP_2 Pt_1
5.7.2019 – doc. 29 e 30 resistente). Il giorno 8.7.2019 ha trasmesso le procure al CP_2
DA, il quale ha poi richiesto, al fine di procedere come concordato, l'invio del verbale del Consiglio di Amministrazione del 16 novembre 2017 nel quale sono stati attribuiti specifici poteri sia al dott. che alla dott.ssa Controparte_4 Controparte_5
necessario per avere il quadro completo dell'attuale attribuzione dei poteri. In pari data, ha trasmesso a le delibere inerenti i poteri attribuiti ai consiglieri CP_2 Pt_2
e (scambio di e-mail del 8.7.2019 – doc. 29 e 30 Controparte_5 Controparte_4
resistente). In tutte le e-mail tra e il ricorrente risulta destinatario CP_2 Pt_2 Pt_1
per conoscenza. Il 9.7.2019 ha inviato un'e-mail a e a dal seguente Pt_2 CP_2 Pt_1 tenore: “ , come d'accordo, Vi allego una bozza del verbale del CP_3 Pt_1
Consiglio di Amministrazione con il quale: - ridefinire le cariche dei consiglieri;
- attribuire poteri ai consiglieri;
- modificare la delega al dott. - Controparte_4
modificare / integrare le Vostre procure speciali. Resto a disposizione per parlarne e se necessarie recepire i Vostri commenti” (doc. 29-30 resistente). Il giorno 11.7.2019
Pagina 8 di 28 ha riscontrato la comunicazione precedente di ringraziandolo e CP_2 Pt_2
rappresentandogli alcune modifiche e integrazioni proposte insieme con Anche Pt_1 in questo caso risulta destinatario per conoscenza (doc. 30 resistente). Pt_1
Nell'ambito della richiamata corrispondenza, risultano in allegato alle e-mail le bozze di un verbale di riunione del consiglio di amministrazione del 26 luglio 2019 avente come ordine del giorno i seguenti punti:
1. Attribuzione di cariche e poteri ai membri del Consiglio di Amministrazione;
deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Varie ed eventuali (doc. 30 e 29 resistente).
- in data 8.7.2019, (dirigente IT) ha inviato a un'e-mail con la quale Tes_2 CP_2 ha riferito la conclusione dell'assesment con Wiit s.p.a., chiedendo però a che titolo prendere queste osservazioni di Wiit s.p.a. visto che non mi risulta che noi abbiamo un contratto diretto con Wiit e qualunque osservazione di Witt s.p.a. avrebbe comunque avuto un costo. In particolare, il dirigente ha interrogato espressamente su che CP_2
tipo di informazioni avrebbero potuto condividere con Wiit e quali sono le regole di ingaggio relative a questa attività, osservando che sarebbe stata la prima volta che riceviamo un Audit/Assesment non richiesto da parte di un fornitore non direttamente
CP_ collegato ad In pari data, ha inoltrato l'e-mail di a CP_2 Tes_2 Parte_1
(doc. 23 resistente);
- in data 13.8.2019 e 5.9.2019 il dirigente ha chiesto a eventuali Pt_3 CP_2
aggiornamenti in merito all'assesment condotto da Wiit s.p.a., quest'ultimo ha risposto di non aver più sentito la società da luglio e di essere in attesa di un breve documento di riepilogo che, quindi, avrebbe provato a sollecitare (doc. 32 resistente); CP_
- in data 10.9.2019 , Head of General Affairs di ha inviato a Testimone_3 CP_2 una e-mail con cui, avendo avuto notizia dal collega che il giorno 8.7 si sarebbe Tes_2
svolto con la società Wiit s.p.a. un assesment con lo scopo di verificare gli aspetti di sicurezza dei processi informatici interni, contestava di non esserne stata informata e coinvolta, quale responsabile del sistema ISO27001, al pari del DPO/Comitato privacy;
ha quindi invitato a condividere gli esiti dell'assesment (doc. 33 parte Tes_3 CP_2
resistente);
- sempre il 10.9.2019, ha riscontrato la precisando che la società Wiit CP_2 Tes_3
s.p.a. avrebbe collaborato con il nuovo DA UN, imputando alla decisione di quest'ultimo l'iniziativa e il mancato coinvolgimento delle altre funzioni aziendali, CP_ osservando comunque che il dott. e la dott.ssa (membri del C.d.A.) ne CP_5
sarebbero stati adeguatamente informati (doc. 34 resistente);
Pagina 9 di 28 - sempre il 10.9.2019 ha inoltrato a l'e-mail di con cui il CP_2 Pt_1 Parte_4
membro del C.d.A. aveva esternato di condividere le perplessità di e Testimone_3 aveva ritenuto la necessità del coinvolgimento di tutte le persone coinvolte nei processi oggetto di analisi esterna, contestando l'iniziativa autonoma e solitaria del
CFO e chiedendo chiarimenti sulla tipologia di incarico fornito a Wiit s.p.a.; in particolare, aveva evidenziato alcune criticità in ordine all'assenza di un Parte_4
contratto con la società esterna, assenza di un accordo di confidenzialità e assenza di documenti atti a disciplinare il trattamento dati che Wiit s.p.a. avrebbe potuto effettuare prendendo visione dei sistemi interni societari;
la consigliera aveva quindi ritenuto comunque necessario la previa comunicazione al C.d.A. anche laddove l'iniziativa fosse da imputarsi al DA UN (doc. 35 resistente); l'e-mail di
è stata inoltrata a con la seguente osservazione da parte di Parte_4 Pt_1
“Non riesco ad avere pace. Come si risponde?” (doc. 36 resistente); CP_2
- il 15.9.2019 il dirigente ha formalmente esternato ad Pt_3 Tes_1 Parte_4
e le proprie perplessità circa la condivisione alla società Wiit s.p.a. di Testimone_3
documenti riservati (contratti e fatture dei principali fornitori IT, documenti relativi all'infrastruttura informatica, contenenti nomi e indirizzi IP dei server) in violazione delle policy di sicurezza informatiche interne, osservando infine di aver negato l'autorizzazione a un “attacco informatico controllato”, quale sorta di penetration test, proposto da Wiit s.p.a. (doc. 39 resistente);
- in data 19.9.2019 il CFO è stato sospeso (doc. 40 resistente); CP_2
CP_
- il 26.9.2019 ha dato incarico alla società Bizeta s.r.l. per l'acquisizione, estrazione dati e analisi dati dai dispositivi informatici in uso al CFO, i cui esiti sono pervenuti il giorno 11.10.2019 (doc. 28 resistente); il dirigente Finance è stato quindi licenziato il
30.10.2019 (doc. 40 e 41 resistente); CP_
- il 14.10.2019 ha comunicato al ricorrente l'emersione del suo coinvolgimento nell'ambito dei contatti intercorsi con la società di consulenza esterna Wiit s.p.a., alla quale sarebbero stati divulgati dati societari riservati e confidenziali senza autorizzazione, in violazione delle policies interne e della normativa in materia di trattamento dei dati personali;
in ragione di ciò la società ha disposto nei confronti del dirigente HR una sospensione cautelare, in attesa della conclusione delle analisi e dell'audit che la Società completerà nel corso delle prossime settimane (doc. 9 ricorrente);
Pagina 10 di 28 - in pari data il lavoratore ha consegnato gli strumenti informatici e i beni aziendali in suo possesso, tra cui un telefono Apple I-phone 7, nero e sim e un computer think pad lenovo (doc. 10 ricorrente);
- il 5.11.2019 la Società ha elevato formalmente le contestazioni a carico del ricorrente, in esito all'audit svolto anche con l'ausilio di un consulente informatico esterno nel contesto dei contatti intercorsi con la società Wiit s.p.a. e in relazione all'assesment da quest'ultima effettuato sul dipartimento IT (doc. 12 ricorrente);
- in data 8.11.2019 ha esposto le sue giustificazioni in merito agli addebiti mossi Pt_1
nei suoi confronti (doc. 13 ricorrente), riscontrate il 14.11.2019 dalla società con l'invio di parte della documentazione richiesta dal lavoratore e con convocazione a rendere l'audizione orale per il 18.11.2019 alle ore 9, poi differita e tenutasi alle ore 16:00 su domanda del ricorrente (docc. 14,15,16 ricorrente);
- il 12.11.2019 ha comunicato alla società lo stato di malattia, protratta sino al Pt_1
15.3.2020 (doc. 51 ricorrente);
- il 22.11.2019 la società ha intimato il licenziamento nei confronti del dirigente (doc. 17 ricorrente).
Dai fatti come emergenti dalla documentazione in atti e sopra compendiati, incontestati tra le parti nella loro portata storico-fattuale, risultano provate due circostanze fattuali di rilievo dirimente ai fini della presente vertenza, tali da integrare singoli addebiti dotati di autonoma idoneità a ledere recisamente il rapporto fiduciario tra il dirigente e la società.
A tal proposito, in via preliminare e di diritto, deve rammentarsi che gli obblighi di fedeltà, correttezza e buona fede cui è tenuto il lavoratore subordinato sono particolarmente accentuati nel caso in cui il dipendente ricopra la qualifica di dirigente, in quanto tale ruolo lo pone in diretto e stretto rapporto di collaborazione con il datore di lavoro, del quale rappresenta un alter ego. Ciò si riflette inevitabilmente nel giudizio sulla idoneità della violazione disciplinare a compromettere la fiducia necessaria ai fini della permanenza in essere del rapporto di lavoro, da parametrarsi rispetto al grado di intensità dell'elemento fiduciario sotteso alla qualifica dirigenziale.
1.2. Tanto premesso, in relazione all'addebito avente ad oggetto la conoscenza da parte di della trasmissione di dati e documentazione riservata alla società di consulenza esterna Pt_1
Witt s.p.a., in assenza di sottoscrizione di un impegno di confidenzialità e senza coinvolgimento del C.d.A. e delle altre funzioni aziendali, tenuto conto delle emergenze documentali sopra evidenziate, deve rilevarsi quanto segue.
Pagina 11 di 28 Dal carteggio depositato in atti e sopra richiamato nel suo contenuto essenziale CP_ Pa emerge che il C.d.A. di ha assegnato al CFO e al dirigente l'incarico di CP_2 Pt_1 reperire preventivi da parte di società specializzate per l'esternalizzazione di alcuni servizi non
CP_ core di tra cui il servizio IT.
Dall'altro lato, parimenti in via documentale, si impone a carico dei due dirigenti la censura di aver svolto tale incarico trasmettendo alla società esterna informazioni e documentazione aziendale senza l'adozione delle dovute cautele e autorizzazioni, con violazione degli obblighi di fedeltà, correttezza, buona fede e, in ultima analisi, diligenza propri della qualifica apicale ricoperta.
Con specifico riferimento alla condotta di dalle evidenze documentali emerge: Pt_1
a. al ricorrente sono state inoltrate da alcune e-mail di Wiit s.p.a. (es. e-mail del CP_2
31.5.2019, doc. 10-15 resistente), con conseguente coinvolgimento diretto del dirigente HR in ordine al reperimento delle numerose e penetranti informazioni richieste dalla società esterna;
b. è stato destinatario per conoscenza di molte e-mail scambiate tra e Wiit Pt_1 CP_2
CP_ s.p.a., anche di quelle con cui sono stati trasmessi dati e documenti interni di alla società di consulenza esterna (cfr. e-mail del 13.6.2019, del 14.6.2019, del 18.6.2019 e del 19.6.2019 – doc. 15 e 22 resistente);
c. in altre e-mail si rivolge direttamente a aggiornandolo sugli sviluppi della CP_2 Pt_1
relazione con Witt s.p.a., sulla necessità di reperimento di ulteriori informazioni e sulle modalità proposte per tale recupero (cfr. e-mail del 19.6.2019 – doc. 21 resistente).
Risulta dunque dalle evidenze documentali che il ricorrente sia stato certamente a conoscenza dei contatti tra e Witt s.p.a., dei termini della trattativa e della CP_2
CP_ comunicazione di informazioni, nonché della trasmissione di documentazione interna a alla società esterna (es. contratti di fornitura IT), potendone apprezzare tipologia e rilevanza aziendale.
L'incidenza e il grado di penetrazione dei dati richiesti da Wiit s.p.a. (obiettivi strategici dell'organizzazione aziendale, struttura organizzativa e operativa con dati relativi alle risorse umane interne, ai processi critici aziendali e sistemi a supporto, fornitori più importanti, descrizione tecnica delle infrastrutture tecnologiche, perimetro dei servizi e livelli di servizio, struttura dei costi del personale, di connettività, dei principali fornitori di servizio) avrebbe certamente imposto al dirigente di operare con la dovuta cautela nell'espletamento dell'incarico, chiamandolo a interrogarsi sulla comunicazione di tali dati aziendali a terzi soggetti, per evitare di ledere la riservatezza e l'interesse aziendale di cui avrebbe dovuto farsi comunque garante (specie in ragione del ruolo ricoperto).
Pagina 12 di 28 Invero, nessuna precauzione al riguardo, nessuna obiezione sul punto, nessuna perplessità in ordine a tale aspetto risulta essere stata assunta o comunque manifestata dal ricorrente.
Il comportamento omissivo del ricorrente integra gli estremi di una condotta infedele
CP_ in spregio agli interessi aziendali di con violazione del canone di media diligenza esigibile in forza del ruolo apicale ricoperto dal dirigente. La conoscenza da parte di della Pt_1
condotta del CFO e del contenuto delle e-mail scambiate con la società di consulenza esterna avrebbe imposto quantomeno un interessamento sui profili di rischio di tali interazioni per la società.
Peraltro, anche laddove si volesse ritenere non lampante la necessità di riservatezza e tutela dell'interesse aziendale rispetto alle informazioni e alla documentazione trasmessa, sicché sarebbe potuta sfuggire a parte ricorrente la rilevanza e il grado di penetrazione di tali dati nel
CP_ sistema aziendale di deve ritenersi che avrebbe potuto e dovuto avvedersi della Pt_1
criticità allorquando il CFO gli ha inoltrato l'e-mail del giorno 8.7.2019 del collega CP_2
dirigente (doc. 23 resistente): alle perplessità sollevate da quest'ultimo in ordine alla Pt_3
tutela degli interessi aziendali nell'ambito della relazione con la società di consulenza esterna, la reazione proattiva del ricorrente sarebbe stata dovuta. Tuttavia, anche in questa occasione nessuna risposta, nessuna determinazione risulta attestata da parte di Tali condotte Pt_1 proattive sarebbero state invece dovute in forza dell'obbligo di fedeltà e correttezza e, in ultima analisi, come detto, di mera diligenza gravante sul lavoratore rispetto alla società datrice di lavoro, pur in assenza di un obbligo specifico di controllo sull'operato del collega
CP_2
Apodittica e contrastante con le massime di comune esperienza è l'asserzione di parte attorea per cui l'assenza di risposte scritte da parte di (non avendo prodotto e-mail di riscontro Pt_1 da parte del dirigente) attesterebbe la sua contrarietà all'operato del CFO. Sul punto è bene osservare che parte ricorrente non ha neppure allegato l'esistenza di e-mail dal contenuto chiaramente attestante il proprio dissenso, non prodotte in queta sede giudiziale per impossibilità di reperimento (ad es. per il diniego di accesso alla documentazione in possesso CP_ di , ma ha argomentato proprio che l'assenza di risposta debba essere interpretata come presa di posizione contraria da parte del dirigente.
A tal proposito, sia sufficiente osservare non solo che le e-mail inviate a ben avrebbero Pt_1 potuto essere riscontrate per altre vie, ma soprattutto che, in caso di effettivo dissenso, si sarebbe imposto da parte del dirigente – secondo il canone della diligenza media esigibile dal ruolo apicale ricoperto – un fermo riscontro scritto e comunque il coinvolgimento delle altre funzioni aziendali (es. divisione Legal & Compliance) e financo del C.d.A., tanto più a fronte della manifestata intenzione del CFO di operare “sottotraccia” addebitando alle CP_2
Pagina 13 di 28 esigenze del nuovo sindaco unico la necessità di verificare tramite società esterna i sistemi IT
(cfr. e-mail del 27.6.2019, di cui il ricorrente risulta destinatario in copia conoscenza)
Gli elementi di fatto enucleati sono sufficiente a rendere manifesta la fondatezza dell'addebito mosso a dalla società resistente in ordine alla conoscenza da parte del dirigente HR della Pt_1
condivisione operata dal CFO con i consulenti della società Wiit s.p.a. di CP_2
documentazione e informazione aziendale, senza la sottoscrizione di un impegno di confidenzialità e senza averne informato il C.d.A. e le altre funzioni societarie.
1.3 Con segnato riferimento al secondo addebito, afferente all'asserito coinvolgimento di CP_ nell'elaborazione di una bozza di nuova governance di deve rilevarsi che lo scambio Pt_1 di e-mail tra il CFO e il neosindaco ai primi di luglio 2019 attesta – quantomeno – CP_2 Pt_2 la conoscenza da parte di della predisposizione di una bozza di nuova governance ad Pt_1
opera dello stesso e del sindaco unico, dal momento che il ricorrente risulta ivi inserito CP_2
come destinatario per conoscenza.
Valgano sul punto le superiori considerazioni in ordine alla necessità di una condotta proattiva atta a manifestare il dissenso all'iniziativa per escludere ogni coinvolgimento, anche solo in termini omissivi, del dirigente.
Parte ricorrente ha dedotto che la bozza sarebbe stata predisposta in forza di specifico incarico conferito al dirigente dal CEO da espletarsi sempre con assoluta CP_2 Tes_1
riservatezza anche nei riguardi della dott.ssa ne sarebbe stato messo a Persona_1 Pt_1
conoscenza da e, nei primi giorni di luglio 2019, si sarebbe sincerato direttamente con il CP_2
CP_ dott. circa l'effettivo conferimento di tale mandato, ricevendo risposta affermativa;
inoltre, il 16.7.2019, al termine di una riunione del C.d.A., avrebbe invitato a Pt_1 CP_2
informare del mandato ricevuto la dott.ssa cosa che avrebbe fatto. Persona_1 CP_2
La società resistente dal suo canto ha negato ogni circostanza.
Delle asserzioni del ricorrente – che invero ne confermano la piena conoscenza dell'esistenza di un progetto di nuova governance aziendale – non è stata fornita prova alcuna.
Ad ogni modo, deve rilevarsi che il rapporto fiduciario e il conseguente obbligo di fedeltà e diligenza vincolano il lavoratore nei confronti della società, quale soggetto datore di lavoro, e non dei singoli membri del C.d.A. Sicché, anche laddove volessero ritenersi attendibili le deduzioni di parte ricorrente (pur in difetto di idonei supporti probatori), le stesse non sarebbero idonee a giustificare la condotta omissiva del dirigente per non aver informato tutto il C.d.A. in ordine a una prospettata rideterminazione della governance aziendale, incidente sui massimi vertici societari, tenuto conto che la prestazione del dirigente è dovuta nei confronti della società quale datrice di lavoro e non nei confronti soltanto di alcuni componenti del
C.d.A.
Pagina 14 di 28 Parimenti, a nulla rileva l'argomentazione attorea circa la valenza meramente interna del documento, quale bozza priva di valore fintanto che i membri del C.d.A., con l'ausilio del dipartimento Legal & Compliance, non la avessero approvata, anche con modifiche.
Il fatto di rilevanza disciplinare si concreta nella mera conoscenza della circostanza e, dunque, nella condotta omissiva, in termini di inerzia informativa, tenuta dal rispetto a una Pt_1
iniziativa che è stata avviata e condotta senza il coinvolgimento del C.d.A., unico soggetto legittimato ad autorizzare un progetto di radicale mutamento organizzativo della società e nei cui soli confronti è dovuta la fedeltà e la diligenza del dirigente.
La circostanza dedotta dal ricorrente circa il fatto che il CFO avrebbe comunque avuto CP_2 intenzione di presentare il progetto al C.d.A., una volta redatta la bozza, non ne esclude la rilevanza disciplinare rispetto alla previa conoscenza della riorganizzazione della governance e alla sua infedele condotta omissiva.
Sulla base degli accertamenti condotti rispetto a questi due episodi fattuali, analiticamente vagliati, deve qualificarsi la condotta di come infedele e negligente, per Pt_1
non aver informato la società degli sviluppi del mandato ricevuto e delle iniziative altrui di cui era a conoscenza (né ante, né post). Il tradimento della fiducia riposta dalla datrice di lavoro nei confronti del dirigente deve ritenersi integrato per effetto di tali condotte, di per sé sole, singolarmente considerate, idonee a recidere l'essenziale elemento fiduciario del rapporto lavorativo. Ciò, anche a prescindere dalla sussistenza di un danno effettivo per la società, rilevando la lesione dell'affidamento che la datrice di lavoro ha riposto nella lealtà e correttezza del lavoratore.
I fatti oggetto di contestazione disciplinare risultano dunque provati a carico del ricorrente e, in forza della gravità degli stessi, devono ritenersi tali da integrare i presupposti della giusta causa di licenziamento ex art. 2119 c.c., senza alcuna prognosi favorevole circa la possibile correttezza e adeguatezza della futura condotta del lavoratore nell'ambito del rapporto lavorativo con la convenuta.
Non appare dunque necessario esaminare le ulteriori contestazioni mosse al ricorrente, in quanto gli addebiti vagliati e accertati sono sufficienti, anche singolarmente considerati, a giustificare il intimato dalla datrice di lavoro.
1.4 In merito alla doglianza del ricorrente circa l'irregolarità formale della procedura disciplinare in punto di tempistiche, provvedimenti assunti e verifiche espletate, dall'esame della documentazione depositata in atti da entrambe le parti risulta che l'emersione dei contatti tra e Wiit s.p.a. e, dunque, la conoscenza di questi da parte della società deve CP_2
essere ricondotta ai primi giorni di settembre 2019, quando i dirigenti e e la Tes_3 Tes_2
Pagina 15 di 28 CP_ consigliera manifestarono a mezzo e-mail le proprie perplessità sulla condotta del CFO in relazione alle relazioni trattenute con Wiit s.p.a.; a distanza di tre giorni dall'e-mail del
15.9.2019 con la quale il dirigente denunciò possibili illeciti da parte del CFO la Pt_3 CP_2 convenuta in data 19 settembre ha disposto la sospensione a carico di il 26 settembre CP_2
ha conferito l'incarico per l'espletamento dell'audit informatico nei confronti del CFO, in data
11 ottobre gli esiti dell'audit informatico, in data 14 ottobre ha sospeso il ricorrente in via cautelare sulla base di quanto emerso dall'audit a carico di e, nove giorni dopo, il 23 CP_2
ottobre ha disposto la consulenza peritale sugli strumenti informatici in uso a in esito Pt_1
alla quale, il 5 novembre, sono state formalmente elevate le contestazioni disciplinari.
La scansione temporale appena ripercorsa non presenta profili di postdatazione artefatta o comunque di tardività rispetto alla piena acquisizione della conoscenza da parte del datore di lavoro delle condotte di rilevanza disciplinare addebitate al dirigente.
Alla emersione dei contatti del settembre 2019 è conseguita la tempestiva attività di verifica da parte dell'azienda, che ha potuto venire a conoscenza della vicenda, apprezzandone termini e portata quanto a ruoli e condotte, solo in esito alle verifiche operate.
Come è noto, in materia di licenziamento per giusta causa il lasso temporale tra i fatti e la contestazione, ai fini della valutazione dell'immediatezza del provvedimento sanzionatorio, non può che decorrere dall'avvenuta piena conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non dall'astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi. Tanto è vero che il datore di lavoro ha il potere, ma non l'obbligo, di controllare in modo continuo i propri dipendenti, contestando loro immediatamente qualsiasi infrazione al fine di evitarne un possibile aggravamento. Invero, un simile obbligo, non previsto dalla legge né desumibile dai principi di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., negherebbe in radice il carattere fiduciario del lavoro subordinato, sicché la tempestività della contestazione disciplinare deve essere valutata non in relazione al momento in cui il datore avrebbe potuto accorgersi dell'infrazione ove avesse controllato assiduamente l'operato del dipendente, ma con riguardo all'epoca in cui ne abbia acquisito piena conoscenza (cfr. tra le ultime, Cass. sentenza n. 6140/2025).
Nel caso in esame, ai fini del giudizio sulla tempestività, non risultano essere stati allegati e prodotti elementi utili a retrodatare a mesi antecedenti siffatta compiuta conoscenza da parte della società, essendosi limitata parte ricorrente a sostenere che la società fosse a conoscenza dei fatti, intenzionalmente riesumati, a distanza di molti mesi, essendo stati commessi alla luce del sole e con la partecipazione di altri colleghi e membri del C.d.A..
L'asserzione è smentita dalla già compendiata scansione temporale delle circostanze fattuali rilevanti ai fini della decisione, sopra analiticamente ricostruita.
Pagina 16 di 28 In conclusione, considerati i principi cui deve farsi riferimento e tenuto conto della tipologia delle condotte oggetto di contestazione e, soprattutto, delle verifiche necessarie alla formulazione degli addebiti, il tempo impiegato da per gli accertamenti prodromici CP_1 alla contestazione disciplinare risulta del tutto congruo.
Peraltro, la disposizione di un ulteriore audit sui device in uso a il 23.10.2019, deve Pt_1
ricondursi ad una scelta discrezionale della datrice di lavoro, volta a espletare ogni verifica avvertita come necessaria per l'accertamento dei fatti, prima di procedere all'elevazione della formale contestazione. Il ricorso all'ulteriore indagine è stato disposto in forza di quanto emerso in esito agli accertamenti svolti nei confronti del CFO, cosicché ben si giustifica dunque la necessità di appurare la correttezza dell'operato del dirigente, attraverso uno strumento ulteriore di controllo. Anche in tal caso, il lasso di tempo intercorso tra il giorno 11 ottobre e il
23 ottobre 2019 risulta del tutto compatibile con la ponderazione degli esiti del primo audit e le determinazioni conseguenti che la società avrebbe dovuto assumere alla luce della gravità delle condotte emerse.
1.5 Quanto alla decisione della società di disporre la sospensione cautelare a carico del dirigente si osserva che l'istituto costituisce espressione del potere direttivo e organizzativo, nonché del potere di autotutela dell'imprenditore in pendenza dell'accertamento di possibili responsabilità disciplinari, consentendogli, nel tempo necessario a svolgere gli accertamenti utili ai fini dell'eventuale futuro esercizio del potere disciplinare, di allontanare il dipendente dal servizio qualora la permanenza possa rilevarsi pregiudizievole agli interessi aziendali. Si tratta di una facoltà connaturata ai poteri del datore di lavoro, non necessitante di alcuna espressa previsione normativa.
A differenza dalla sospensione disciplinare, provvedimento ontologicamente diverso per natura e funzioni, la sospensione quale misura cautelare si traduce in uno strumento con cui il datore di lavoro, in talune situazioni di particolare rilevanza o gravità, può esperire indagini sui fatti contestati al dipendente estromettendolo dalla struttura aziendale, ma garantendo comunque la corresponsione della retribuzione quanto meno nella sua componente alimentare.
In ragione della funzione, la misura è per sua natura strumentale e temporanea, la durata è circoscritta al tempo occorrente per lo svolgimento degli accertamenti e la sua efficacia si risolve con l'esaurimento degli stessi, essendo comunque destinata a venir meno con l'esercizio del potere disciplinare.
Essa trova il proprio fondamento giuridico negli articoli 1206 c.c. (rifiuto della prestazione in presenza di un motivo legittimo) e 2104 c.c. (potere direttivo del datore di lavoro), dunque non
Pagina 17 di 28 costituisce esercizio del potere disciplinare e, come tale non è sottoposta alle procedure tipiche previste dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori.
La sospensione facoltativa implica una valutazione discrezionale del datore di lavoro sulla base della gravità dei fatti per i quali si procede in sede disciplinare e dell'opportunità di farvi ricorso, intervenendo in un momento anticipato rispetto all'accertamento della condotta nei suoi profili oggettivi e soggettivi (in tal senso, Cass. sentenza n. 15640/2018).
Richiamati i principi di diritto alla base della misura cautelare, nel caso in esame non trova fondamento l'assunto del ricorrente secondo cui al di fuori della cornice disciplinare la sospensione cautelare rappresenta una ipotesi di illegittimo rifiuto della prestazione lavorativa; anzi, come osservato, l'istituto cautelare si pone strutturalmente fuori e prima dell'esercizio del potere disciplinare, rapportandosi a questo in termini strumentali.
Parimenti, sotto il profilo della durata della misura cautelare, non pare invero essere stata disposta senza limiti di tempo e a distanza ingiustificata, di ben 3 settimane, dall'elevazione formale delle contestazioni (5.11.2019), attesa la necessità di acquisire certezza della sussistenza dei fatti a carico del ricorrente, emersi prima in sede di audit nei confronti del CFO
e quindi la necessità di valutare gli elementi a disposizione in prospettiva dell'adozione CP_2 della decisione disciplinare.
Parimenti giustificata risulta la decisione di allontanare il lavoratore dal luogo di lavoro, attesa l'emersione di una condotta infedele rispetto agli interessi aziendali, sicché si comprende come la permanenza in sede del lavoratore sia stata ritenuta non opportuna dalla società.
Nella comunicazione del 14.10.2019, inoltre, risultano adeguatamente esposte le ragioni della decisione della datrice di lavoro, illustrate sia in riferimento agli elementi indiziari emersi a carico del ricorrente in esito all'audit relativo ad attività svolte dal settore finance per la verifica della divulgazione non autorizzata di dati riservati e confidenziali della Società, sia alla necessità di proseguire e ultimare gli accertamenti nel corso delle settimane successive. La discrezionalità della misura preclude al lavoratore di contestarne l'utilità/opportunità, competendo al solo datore di lavoro la valutazione degli elementi a disposizione e la scelta di meglio ponderare le risultanze in essere al momento e di vagliare la necessità di ulteriori accertamenti per conseguire la piena conoscenza dei fatti e verificare l'esaustività di quelli emersi.
Non pare poi potersi valutare negativamente neppure il lasso di tempo intercorso tra l'adozione della misura cautelare in data 14.10.2019, e il conferimento dell'incarico al perito tecnico per l'acquisizione, estrazione dati e analisi dati da dispositivi informatici di in CP_1
uso a , risultando decorsi 9 giorni solari, un lasso di tempo compatibile con la Parte_1
Pagina 18 di 28 ponderazione delle determinazioni del caso, sempre tenuto conto che al lavoratore è stata comunque garantita per tutto il periodo di sospensione la corresponsione della retribuzione.
Non si ravvisa, pertanto, alcuna violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nella condotta della società rispetto alla determinazione di sospendere in via cautelare il lavoratore.
1.6. Accertata la legittimità della sospensione cautelare disposta nei confronti di parte attorea, devono disattendersi sia la domanda risarcitoria in ragione dell'asserito nocumento all'immagine e alla reputazione professionale, peraltro genericamente allegata e sfornita di adeguato supporto probatorio, sia la domanda relativa al risarcimento del danno da illegittimo rifiuto della prestazione contrattuale.
1.7. Parte ricorrente contesta il procedimento disciplinare anche con riguardo all'innaturale accelerazione nel disbrigare gli adempimenti formali nel più breve tempo possibile, con violazione del diritto di difesa per non aver potuto analizzare in modo approfondito i documenti, non aver avuto accesso al contenuto degli strumenti elettronici di lavoro, restituiti il 14.10.2019, e aver dovuto integrare le proprie giustificazioni il 18.11.2019 a fronte della convocazione per l'audizione orale il 14.11.2019.
Ebbene, dalla documentazione in atti è possibile risulta quanto segue.
In sede di giustificazioni rese il giorno 8.11.2019 a seguito della lettera di contestazione del
5.11.2019, ha formulato i propri rilievi e ha addotto le proprie ragioni rispetto agli Pt_1
addebiti contestatigli. Dall'analisi delle giustificazioni rese in detta sede emerge che il dirigente sin dal giorno 8.11.2019 è stato in grado di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, emergendo dalle giustificazioni rese il 8.11.2019 l'esposizione di tutti gli argomenti dedotti con l'atto introduttivo del presente giudizio, senza differenze sostanziali. Ne consegue che la doglianza di aver avuto poco tempo per l'integrazione difensiva in vista dell'audizione del
18.11, comunicata il 15.11, perde di rilievo, non avendo parte attorea esplicato, neppure in questa sede processuale, alcuna difesa diversa o ulteriore rispetto a quelle già svolte in sede discilinare.
Quanto alla richiesta di documentazione che sarebbe stata solo parzialmente riscontrata dalla società, è opportuno richiamare la giurisprudenza di legittimità laddove ha chiarito che “l'art. 7 della l. n. 300 del 1970 non prevede, nell'ambito del procedimento disciplinare, l'obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore, nei cui confronti sia stata elevata una contestazione di addebiti di natura disciplinare, la documentazione aziendale relativa ai fatti contestati, restando salva la possibilità per il lavoratore medesimo di ottenere, nel corso del giudizio ordinario di impugnazione del licenziamento irrogato all'esito del procedimento suddetto, l'ordine di esibizione della
Pagina 19 di 28 documentazione stessa. Il datore di lavoro è tenuto, tuttavia, ad offrire in consultazione all'incolpato i documenti aziendali solo in quanto e nei limiti in cui l'esame degli stessi sia necessario al fine di una contestazione dell'addebito idonea a permettere alla controparte un'adeguata difesa;
ne consegue che, in tale ultima ipotesi, il lavoratore che lamenti la violazione di tale obbligo ha l'onere di specificare i documenti la cui messa a disposizione sarebbe stata necessaria al predetto fine” (Cass. sentenza n. 27093/2018).
Nel caso di specie, non pare che i fatti oggetto della contestazione disciplinare per cui è causa scontino siffatte esigenze, tanto che in sede processuale alcuna integrazione documentale si è resa necessaria rispetto alla copiosa documentazione depositata dalle parti.
La condotta oggetto di addebito è stata puntualmente descritta dalla datrice di lavoro in pieno ossequio al necessario carattere di specificità – strumento primo di salvaguardia del principio del contraddittorio nell'ambito del procedimento disciplinare – che “è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.” (Cass. sentenza n.
19554/2006).
Rispetto alle circostanze richiamate nella lettera di apertura del procedimento disciplinare, non si palesa l'esigenza imprescindibile per il lavoratore di prendere visione della documentazione relativa all'intero contenuto dell'audit condotto sui device in uso al CFO
né l'accesso ai propri strumenti informatici per il reperimento di e-mail e sms utili alle CP_2
difese, posto che parte ricorrente ha fin da subito inteso non negare di aver ricevuto le comunicazioni – e dunque non ha negato di essere a conoscenza dell'operato del collega CFO – quanto piuttosto fornire una diversa rilevanza e interpretazione di tale conoscenza, senza mai dichiarare di aver assunto una specifica condotta positiva che avrebbe trovato riscontro nella ulteriore documentazione ivi contenuta.
In nessun caso il ricorrente, né in sede disciplinare, né in sede giudiziale, si è mai lamentato dell'impossibilità di provare la condotta positiva contraria all'addebito in ragione di e-mail o messaggi non prodotti in quanto non più nella sua disponibilità dopo la restituzione dei dispositivi informatici. Anzi – si ribadisce – nella presente sede ha argomentato muovendo proprio dalla circostanza per cui l'assenza di risposta a determinate e-mail avrebbe dovuto essere intesa nel senso di un netto dissenso al contenuto della comunicazione.
Nel caso di specie, dunque, al dirigente non sono stati contestati fatti dei quali sarebbe stato senz'altro necessario un attento esame della documentazione di riferimento e il suo controllo, ma fatti per i quali sarebbe stato necessario fornire la prova di una condotta proattiva, che non risulta essere stata nemmeno oggetto di allegazione della parte.
Pagina 20 di 28 Ad ogni modo, indipendentemente dalla messa a disposizione di qualsivoglia documento, il ricorrente era perfettamente in condizione di sapere se aveva o non aveva adottato la condotta proattiva richiesta, se aveva o meno avuto la consapevolezza e l'effettiva possibilità di riferire alla società quanto stava accadendo e con quali specifiche modalità aveva posto in essere un comportamento fedele e diligente.
D'altronde, come si evince dal tenore delle giustificazioni rese nel corso del procedimento disciplinare e dall'insieme delle deduzioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio, parte ricorrente non solo ha perfettamente compreso – sin dal principio – il contenuto e il senso dei rilievi disciplinari, ma è anche stata in grado di replicarvi adducendo esattamente le stesse difese riprodotte in questa sede.
Il ricorrente, pertanto, non ha nessuna obiettiva ragione di doglianza sul punto.
Infondata risulta anche la censura in ordine all'illegittimità dell'indagine svolta dalla convenuta sui device in uso al ricorrente.
Il lavoratore lamenta che la società avrebbe eseguito un controllo difensivo al di fuori dei casi previsti dalla normativa, anche aziendale, i quali sarebbero limitati alle sole ipotesi previste dal
Regolamento di Sicurezza informatica (doc. 39 ricorrente), ossia al caso di violazione delle norme d'uso delle dotazioni informatiche e a quello di comportamenti lesivi dei beni aziendali o di altri beni estranei al rapporto di lavoro realizzati sempre per il tramite di detti strumenti.
La società resistente ha contestato l'assunto, deducendo di aver eseguito un legittimo controllo difensivo, attivato ex post in seguito all'emersione di una possibile condotta infedele del dirigente, al fine precipuo di accertarne commissione e portata;
ha quindi osservato di aver adeguatamente informato il lavoratore, sin dall'assunzione, circa l'uso degli strumenti aziendali e il diritto della datrice di lavoro di eseguire controlli sulla base del Regolamento sulla sicurezza informatica (doc. 39 ricorrente).
Sulla questione può essere preliminarmente ricordato che con le sentenze n. 34092/2021, n.
25732/2021 e n.18168/2023, la Suprema Corte di Cassazione ha rilevato una importante distinzione tra 1) i controlli effettuati, per la tutela del patrimonio aziendale, sulla generalità dei propri dipendenti (o gruppi di essi) nello svolgimento della prestazione lavorativa che coinvolge il patrimonio aziendale che si intende tutelare e 2) quei controlli effettuati sui singoli dipendenti, rispetto ai quali vi sia un fondato sospetto, basato su indizi concreti di condotte illecite, volti ad accertare specifiche condotte illecite, anche effettuate nell'ambito dello svolgimento della propria prestazione lavorativa (c.d. “controlli in senso stretto”).
Ebbene, secondo la Suprema Corte, mentre i controlli di cui alla prima ipotesi sono assoggettati alla disciplina di cui all'art. 4 della L. n. 300/1970 come modificata dal D. Lgs. n.
22/2015, le forme di controllo di cui alla seconda fattispecie, anche se effettuate tramite
Pagina 21 di 28 strumenti informatici, restano escluse dall'ambito applicativo dell'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, in quanto non aventi ad oggetto l'attività lavorativa strettamente intesa del lavoratore, bensì l'esigenza esclusiva di tutelare il patrimonio aziendale.
Fatta salva, dunque, la possibilità di far ricorso ai controlli difensivi, il datore di lavoro deve assicurare il corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alla imprescindibile tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore, con un contemperamento che non può prescindere dalle circostanze del caso concreto e dal rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e dell'art. 8 della CEDU riguardo alla tutela della libertà fondamentale della vita privata e familiare.
Per questi motivi
, la Suprema Corte ha evidenziato entro quali limiti possano essere effettuati i controlli difensivi “in senso stretto”.
Questo genere di controlli può essere effettuato solamente ex post, cioè successivamente ad un comportamento concreto realizzato dal lavoratore che abbia insospettito il datore di lavoro, dandogli motivo fondato di ritenere che sia stato commesso un comportamento illecito. Le indagini pertanto possono avere inizio solo all'insorgere di un sospetto fondato su indizi concreti che consentano al datore di lavoro di avere un valido motivo per ritenere che siano poste in essere condotte illecite da parte del lavoratore.
Tali controlli possono essere ritenuti legittimi, anche in presenza di un sospetto di attività illecita, purché, nell'osservanza della disciplina a tutela della riservatezza del lavoratore, e segnatamente dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo come interpretato dalla giurisprudenza della Corte Edu, sia assicurato il corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione degli interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, con un comportamento che non può prescindere dalle circostanze del caso.
Il datore di lavoro deve quindi assicurare un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione degli interessi e dei beni aziendali e la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore operando nel rispetto dei diritti, delle libertà e della dignità dei lavoratori interessati, in applicazione dei princìpi di finalità, proporzionalità e minimizzazione dei dati.
Inoltre, le Linee Guida per la Posta Elettronica e Internet emanate dal Garante medesimo in data 1 marzo 2007 (da ritenersi tuttora attuali, anche a seguito dell'entrata in vigore del
Regolamento (UE) 2016/679, c.d. GDPR) riconoscono espressamente il diritto del datore di lavoro di effettuare controlli per verificare l'esattezza della prestazione lavorativa e il corretto utilizzo degli strumenti aziendali, con la precisazione per cui “deve essere evitata un´interferenza ingiustificata sui diritti e sulle libertà fondamentali di lavoratori”, rimanendo
Pagina 22 di 28 dunque “esclusa l'ammissibilità di controlli prolungati, costanti o indiscriminati”, svolti nell'ambito dell'ordinaria gestione e coordinamento dell'attività lavorativa.
In tal senso, si consente al datore di lavoro di effettuare accessi alla casella di posta elettronica dei dipendenti a fronte di specifiche esigenze ritenute meritevoli di tutela, pur sempre nel bilanciamento con il contrapposto diritto dei lavoratori alla riservatezza. Tra le esigenze giustificative dell'accesso rientra senza dubbio la necessità di impedire o rilevare l'utilizzo non autorizzato di comunicazioni e sistemi aziendali, tra cui anche l'attività di diffusione indebita di dati aziendali, nonché la più generale infedele condotta del lavoratore, nell'ambito di verifiche condotte a seguito dell'emersione di fondati sospetti.
Ebbene, venendo al caso di specie, non v'è dubbio che i requisiti posti dalla legge e dalle prescrizioni del Garante siano stati pienamente rispettati dalla società in occasione delle verifiche in questione.
Infatti, dall'analisi del Regolamento sulla sicurezza informatica (doc. 39 ricorrente) emerge come lo stesso soddisfi pienamente l'esigenza di fornire una preventiva informazione ai dipendenti sulle modalità d'uso e di effettuazione dei controlli a norma dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori più volte citato.
Il Regolamento risulta essere adottato anche in adempimento agli obblighi informativi e di trasparenza disposti all'Art. 4, comma 3 Legge n°300/1970 – Statuto dei Lavoratori e in coordinamento con la normativa di tutela della privacy (cfr. punto 3 del Regolamento); dà atto che “nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 4 e 8 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (di seguito "Statuto dei Lavoratori"), la Società intende anche disciplinare, con il Regolamento, le modalità di raccolta ed utilizzo delle informazioni e dei dati trattati tramite degli Strumenti
Informatici, informando circa l'esercizio dell'eventuale potere disciplinare della Società nei confronti del Personale, qualora si verificasse ed accertasse - secondo le procedure e nel rispetto delle garanzie e tutele oggetto delle previsioni che seguono - un uso improprio e/o non autorizzato degli Strumenti Informatici assegnati e/o in loro dotazione”, così integrando
“l'apposita informativa resa dalla Società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 dello Statuto dei
Lavoratori, quanto al Personale, e in ogni caso dell'art. 13 del GDPR, in ordine alle modalità, finalità, procedure e relative tutele con riferimento al trattamento dei loro dati personali nel caso in cui si procedesse ad eventuali attività di controllo effettuate dalla stessa, anche attraverso strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze (ad esempio badge, rilevatori magnetici o elettronici) o mediante verifiche sull'utilizzo degli Strumenti Informatici in loro dotazione per motivi professionali (ad esempio PC, tablet, smartphone aziendali), nonché della rete internet e della posta elettronica aziendale”; risulta espressamente indicato che
“L'uso di e-mail (aziendale) è considerato “non autorizzato” quando va contro leggi e
Pagina 23 di 28 normative applicabili, regolamenti, linee guida e principi aziendali”, configurabile nell'ipotesi di
“Violazione dei diritti di qualsiasi persona o azienda (inclusa OPIS) inclusa la violazione del diritto d'autore, il segreto aziendale, brevetti o altri diritti di proprietà intellettuale, SOP, leggi o regolamenti”.
CP_ Con specifico riferimento all'e-mail, il Regolamento precisa che “ rispetta la privacy del CP_ contenuto dei messaggi di posta elettronica. Tuttavia, potrebbe richiedere all'amministratore di sistema l'accesso all'account e-mail aziendale e al suo contenuto per ragioni operative, legali o di sicurezza come segue”, tra cui anche “un'indagine o inchiesta condotta internamente ed avente ad oggetto contenuti estranei al corretto adempimento della prestazione di lavoro”. Ancora, il Regolamento si premura di indicare il corretto utilizzo dei dispositivi mobili (smartphone) e dei telefoni fissi, soffermandosi sui controlli da parte dell'azienda; il paragrafo 11 è destinato ai controlli e misure di protezione degli Strumenti informatici, disciplinante anche l'accesso da remoto sui dispositivi, nell'ambito del quale la società dà atto di avvalersi legittimamente, così come riportato nel presente Regolamento, nel rispetto dello Statuto dei lavoratori (art. 4, commi 2 e 3), di sistemi che possono consentire indirettamente un controllo a distanza (controlli preterintenzionali) e determinare un trattamento di dati personali riferiti o riferibili ai lavoratori;
e ciò anche in presenza di attività di controllo discontinue, dando atto che “L'eventuale attività di controllo sarà svolta, nei casi sopra indicati, solo da soggetti preposti e sarà mirata sull'area di rischio, tenendo conto della normativa del Codice della Privacy e del GDPR, dello Statuto dei Lavoratori e, se pertinente, del principio di segretezza della corrispondenza”.
Ne consegue che sulla base di tale documento, peraltro richiamato dal ricorrente stesso a sostegno delle proprie deduzioni, deve ritenersi che il dirigente fosse pienamente edotto delle modalità, dell'oggetto, delle circostanze e dei limiti in cui la società avrebbe potuto realizzare controlli e verifiche sugli strumenti aziendali.
I controlli documentati sono stati effettuati nel pieno rispetto delle disposizioni e dei principi in materia di tutela dei dati personali, poiché proporzionati e necessari al conseguimento delle dichiarate finalità di sicurezza e di tutela dei dati riservati aziendali a fronte del sospetto prima e dell'accertamento poi di comportamenti infedeli relativi all'indebita divulgazione di dati aziendali a società esterna e all'indebita proposta di riorganizzazione della governance aziendale.
1.8. L'accertata legittimità dei controlli si riverbera in punto di legittimità dell'eventuale trattamento dei dati personali che avrebbero potuto essere rinvenuti sui dispositivi informatici oggetto delle verifiche disposte dal datore di lavoro.
Pagina 24 di 28 Osservata preliminarmente la genericità dell'allegazione di parte ricorrente che non esplicita quale tipo di trattamento ritenga sia stato effettuato, su quali dati personali, né quale pregiudizio ne abbia sofferto, la doglianza si scontra con l'informativa adeguata resa al lavoratore con il citato Regolamento sulla sicurezza informatica (doc. 39 ricorrente) e con l'informativa in materia di privacy comunicata a tutti i lavoratori, anche al ricorrente, e a loro disposizione nell'area Company Documentation di Track nella sezione Privacy Documentation
IT (cfr. doc. 52 e 53 resistente); quest'ultimo documento espressamente precisa che i dati personali del lavoratore “potranno essere altresì trattati, senza la necessità del suo consenso” in caso di “verifiche interne volte all'accertamento della possibile commissione di atti illeciti e/o comportamenti che mettono a rischio l'integrità aziendale e del rapporto di lavoro” (doc. 52 resistente).
Quanto poi all'erroneità della perizia tecnica (doc. 12 resistente) per essere stata condotta – nella prospettiva di parte ricorrente – su dispositivi informatici diversi da quelli in uso al dirigente e consegnati il 14.10.2019 alla società, deve ritenersi la doglianza sostanzialmente infondata.
Infatti, se è pur vero che – solo – in alcuni passaggi dell'elaborato tecnico risultano riportati dati identificativi diversi da quelli del telefono e del pc in uso a è altrettanto vero che il Pt_1 ricorrente non ha disconosciuto il contenuto sostanziale della perizia, non ha eccepito la non riconducibilità al proprio account delle e-mail assunte a fondamento degli addebiti, non ha mai contestato l'effettiva ricezione delle stesse. Conseguentemente, l'indicazione di identificativi diversi da quelli dei dispositivi informatici in uso al dirigente non assume rilievo invalidante dell'intera perizia, essendo riconducibile a un mero errore materiale (come peraltro confermato dallo stesso perito tecnico, doc. 54 parte resistente).
2. Parte ricorrente ha lamentato, inoltre, la perdita della possibilità di attivare l'Assicurazione Ponte contro il rischio derivante dalla cessazione del rapporto di lavoro, prevista dalla convenzione per i dirigenti iscritti a Manageritalia. Parte_6
Anche tale doglianza è infondata. Risulta documentalmente che l'indennizzo previsto dall'Assicurazione Ponte è erogato in forza degli eventi interruttivi del rapporto di lavoro specificamente indicati nella polizza, tra i quali non è previsto il caso di licenziamento per giusta causa (doc. 52 ricorrente).
3. Infine, quanto alle pretese economiche conseguenti allo stato di malattia, è sufficiente rilevare che parte ricorrente ha comunicato la malattia il 12.11.2019, mentre le contestazioni sono state elevate con lettera del 5.11.2019, ricevuta da in data 6.11.2019. Pt_1
Pagina 25 di 28 Come noto, il licenziamento disciplinare esplica efficacia retroattiva a far data dalla comunicazione della contestazione a norma dell'art. 1, comma 41, della L. 92/2012. Il disposto normativo è chiaro e fa salvo l'effetto sospensivo solo in caso di maternità, paternità o infortunio sul luogo del lavoro.
Ne consegue che alla data di comunicazione dello stato di malattia il rapporto di lavoro del ricorrente era già cessato con decorrenza a far data dal 6.11.2019. Nessuna indennità o altra pretesa economica a tale titolo può essere avanzata dal ricorrente.
4. Infine, anche la domanda avente ad oggetto le differenze retributive reclamate dal lavoratore non può trovare accoglimento.
Parte ricorrente ha dedotto che 1) il prospetto di novembre 2019 riporta una trattenuta per Assenza assunti/dimessi, per il controvalore di euro 5.266,06, che non è giustificata. Il prospetto di novembre 2019 dovrebbe infatti riferirsi al mese di ottobre 2019 – in ragione del meccanismo di funzionamento del sistema di paga basato sul c.d. calendario sfasato, per come dedotto e allegato dalla parte – che il ricorrente ha trascorso lavorando sino al 14 ottobre 2019 e, per il resto, in sospensione cautelare, con normale decorrenza della retribuzione come indicato dall'azienda. 2) Anche il cedolino paga di dicembre 2019 contiene un errore, posto che è stata ulteriormente decurtata al dirigente la somma di euro 2.2195,95 per recupero ferie godute, che non trova alcuna giustificazione, anche contabile.
In relazione al punto 1), la società resistente ha argomentato che Il cedolino di novembre 2019 ricomprende al proprio interno: (i) le retribuzioni riferite al lavoro effettivamente svolto nel corso del medesimo mese di novembre 2019, retribuite in competenza (Euro 2.459,32) + Euro 3.996,40 = Euro 6.455,72; (ii) la trattenuta dell'importo di
Euro 5.226,06 che, contrariamente da quanto ex adverso sostenuto, è assolutamente giustificato, trattandosi delle n. 136 ore non lavorate a partire dalla cessazione del rapporto di lavoro, intervenuta (in applicazione della già menzionata norma di cui all'art. 1, comma 41,
Legge 92/2012) in data 6 novembre 2019, sino al 30 novembre.
Preliminarmente si osserva che, nell'ambito di un sistema di paga che adotta il c.d. calendario sfasato, sul mese solare di riferimento sono computati i soli valori variabili del mese precedente e non anche quelli retributivi;
la circostanza è resa evidente dalle buste paga del ricorrente depositate in atti, ove alla voce periodo di retribuzione, in alto a destra sul documento, risulta espressamente indicato il mese solare e le variabili del mese precedente
(ad. es. “Novembre 2019 Variabili di 10/2019”, doc. 47 ricorrente).
Quanto alla mancata erogazione della somma di euro 5.226,06, essa è giustificata in forza della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro a far data dal 6.11.2019, risultando correttamente computata la retribuzione oraria per le 136 ore indicate in busta paga alla voce assenza
Pagina 26 di 28 assunti/dimessi (dato orario non contestato dal ricorrente, al pari di ogni altra risultanza contenuta nelle buste paga prodotte agli atti).
In relazione alla seconda doglianza di parte ricorrente, la società ha esposto che “nel cedolino paga di novembre 2019 ha provveduto a dare evidenza della situazione complessiva delle ferie del dott. al mese di novembre 2019, evidenziando, nel riquadro dei “ratei”, che il Pt_1
ricorrente aveva in allora un “Residuo anni precedenti” pari a 8,66666 ore, un “Maturato” pari
a 166,66666 ore, un “Goduto” pari a 233,00000 ore, per un saldo (negativo) pari a – (meno)
57,66668 ore;
(ii) nel cedolino di dicembre 2019, comprensivo delle competenze di fine rapporto, ha provveduto a trattenere il controvalore delle predette 57,66668 ore di saldo negativo di ferie, per un importo pari a Euro 2.215,95”.
Anche in tal caso, la decurtazione della somma trova riscontro nella busta paga di dicembre
2019 agli atti, ivi risultando indicato il saldo negativo di 57,66668 ore, dato orario risultante documentalmente dalla busta paga sempre non contestata da parte ricorrente.
Infine, anche la differenza retributiva a credito reclamata dal dirigente a titolo di trattamento di fine rapporto, per euro 493,39 non trova riscontro nelle buste paga prodotte in atti.
Parte ricorrente afferma di aver diritto a tale somma in forza di un conteggio che muove da una retribuzione annua lorda per il 2019 di euro 87.881,29, la quale però non tiene conto delle legittime trattenute operate dalla società per il mese di novembre (doc. 54 ricorrente).
Invero, sulla base dei dati ricavabili dalle buste paga, dovendo tenersi conto delle legittime trattenute per il mese di novembre 2019, la retribuzione annua lorda per l'anno 2019 è correttamente individuata nella somma di euro 80.383,49.
Ne consegue, dunque, che nessuna eccedenza a credito a titolo di trattamento di fine rapporto spetta al ricorrente.
5. In applicazione del principio di soccombenza, il ricorrente deve essere Parte_1
condannato alla refusione in favore della società resistente delle spese di lite che - avuto riguardo alla natura e al valore della controversia, in base alle tariffe di cui al Dm n. 55/2014 come modificate dal DM n. 147/2022 - vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1 CP_1
euro 10.000, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge;
Pagina 27 di 28 - fissa in sessanta giorni il termine per il deposito delle motivazioni.
Così deciso in Monza in data 8 luglio 2025
Il Giudice EL GR
Pagina 28 di 28
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro EL GR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1053/2020 promossa da:
(C.F. , (C.F. , con il Parte_1 C.F._1 Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. Eugenio Durante, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via Telesio n. 13
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. Francesco Simoneschi, dell'avv. Alessandro Crosta, dell'avv. Andrea
LI e dell'avv. Francesco Airaldi, elettivamente domiciliata presso lo studiolegale
Pedersoli in Milano, via Monte di Pietà n. 15
CONVENUTO
Oggetto: licenziamento per giusta causa
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 4.6.2020, ha adito il Parte_1
Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande:
1. riconoscimento della ingiustificatezza, illegittimità, nullità, annullabilità, inefficacia, mancanza di giusta causa del licenziamento intimatogli con lettera del 22.11.2019 e condanna della datrice di lavoro al pagamento in suo favore della indennità CP_1
sostitutiva del preavviso nella misura di sei mensilità, al tallone mensile di € 12.100,40
e della indennità supplementare nella misura di otto mensilità al tallone mensile di €
8.678,27; (domanda n. 1)
Pagina 1 di 28
2. accertamento che il valore della retribuzione mensile dovuta ai sensi dell'art. 39 del c.c.n.l. dirigenti aziende del terziario è pari ad € 12.100,40 e condanna della società convenuta a corrispondergli tale somma, oltre all'ulteriore importo di € 59.230,22 relativo alle retribuzioni di novembre 2019, dicembre 2019, gennaio 2020, febbraio
2020 e marzo 2020 (domande n. 2 e n. 3);
3. risarcimento sia per il danno all'immagine e alla reputazione professionale, sia per l'illegittimo trattamento dei dati personali, sia per la perdita dell'assicurazione Ponte, con condanna della convenuta al pagamento in suo favore dell'importo di € 30.102,69 per la prima voce risarcitoria, di ulteriori € 25.000,00 per la seconda voce e della somma di € 18.980,00 per la terza (domande n. 4, n. 5 e n. 7);
4. accertamento della illegittimità del rifiuto della prestazione lavorativa e del suo diritto a percepire quindi l'ulteriore somma di € 10.703,88 (domanda n. 6);
5. accertamento del diritto a conseguire il pagamento dell'importo di 6.455,71 per errate ed indebite trattenute operate sulla retribuzione di ottobre 2019 e novembre 2019 e dell'ulteriore importo di € 493,39 quale t.f.r. residuo (domanda n. 8)
6. con vittoria delle spese di lite e dei relativi compensi (domanda n. 9).
A sostegno delle proprie domande il ricorrente ha esposto:
- di essere stato assunto presso la convenuta con qualifica di dirigente con decorrenza dal 4.6.2018 quale direttore delle risorse umane con retribuzione annua lorda di €
80.000,00, oltre ulteriori benefits;
- di aver ricevuto in data 10.10.2018 comunicazione dell'avvenuto superamento del periodo di prova;
- di essere stato preposto – tra l'altro – alla preparazione e al monitoraggio del budget del personale e di aver quindi supportato la funzione Finance (in capo al direttore per la elaborazione del budget aziendale del 2019, dovendo all'uopo fornire CP_2
dati retributivi dettagliati per funzioni e uffici e presentare proposte di contenimento della spesa anche con riferimento alle politiche sugli straordinari e sui rinnovi dei contratti a tempo determinato, tenuto conto che il costo del lavoro rappresentava il
50% degli oneri aziendali, che nel primo trimestre 2019 erano state dismesse ben 20 risorse, che erano state adottate altre variazioni quali, ad esempio, il mancato rinnovo dei contratti a tempo determinato;
- di aver costantemente aggiornato il c.d.a. sulle operazioni svolte e i progetti perseguiti, ricevendone apprezzamento e di aver visto ratificare in una espressa procedura la scelta di collaborare con il settore finance per la preparazione del budget annuale del personale da sottoporre all'amministratore delegato per l'approvazione;
Pagina 2 di 28 - di aver generato in un anno un risparmio aziendale di € 955.390,23 in ragione della rivisitazione delle politiche di gestione delle risorse umane
- di aver subito il licenziamento in esito agli accertamenti condotti dalla società sull'operato suo e del Direttore Finance, anch'egli sottoposto a CP_3
procedimento disciplinare e licenziato nell'ottobre 2019;
- di essere stato ritenuto responsabile di dei 6 addebiti, consistenti in:
1. violazione della policy aziendale relativa alla segregazione dei dati tra funzioni aziendali, in ragione della trasmissione al Direttore Finance, in data 10 e 16 aprile
2019, di files contenenti dati personali e retributivi dei dipendenti della società;
2. concorso nella condivisione di documentazione aziendale riservata con i consulenti esterni della società Wiit s.p.a., in quanto – pur avendo avuto conoscenza della trasmissione di tali documenti da parte del CFO – ha omesso di verificare se CP_2
alla società Wiit fosse stato fatto sottoscrivere un impegno di confidenzialità e non ha avvisato tempestivamente il C.d.A.;
3. conoscenza dell'illegittimo accesso del collega sul portale on-line del CP_2
fornitore di carburante “Q8”, omettendo di intervenire nei suoi riguardi e di segnalare l'accaduto al C.d.A.;
4. conoscenza del fatto che il CFO avesse presentato sotto mentite spoglie ai CP_2
colleghi della divisione IT il colloquio informativo con la società Wiit s.p.a. e omessa informazione al C.d.A.;
5. aver lavorato con il Direttore Finance e con il DA UN a una rideterminazione eversiva della governance della società;
6. aver scambiato con il CFO un messaggio sms dal contenuto “irridente” nei confronti di alcuni membri del C.d.A., così manifestando complicità con collega dirigente in contrapposizione al C.d.A.
Il ricorrente ha contestato la regolarità formale del procedimento disciplinare attivato a suo carico dalla società resistente, sostenendo la tardività delle contestazioni elevate con lettera del 5 novembre 2019, quando invece l'asserito suo coinvolgimento nell'operato del collega sarebbe emerso in esito all'audit informatico condotto sui device in uso al CFO, ossia in CP_2
data 11.10.2019, sicché la società sarebbe stata a conoscenza degli asseriti illeciti quantomeno sin dai primi giorni di ottobre 2019. Ha poi contestato la legittimità della sospensione cautelare disposta a suo carico in data 14 ottobre 2019, in quanto ritenuta all'epoca immotivata, non avendo la società ancora attivato il procedimento disciplinare e avendo conferito l'incarico per l'audit informatico nei suoi confronti solo il 23 ottobre 2019, ha quindi ritenuto la sospensione ingiustificata per carenza di esigenza cautelare. Ha dunque eccepito l'illegittimo rifiuto da
Pagina 3 di 28 parte della società resistente della prestazione lavorativa per il periodo della sospensione cautelare. Infine, ha lamentato la ristrettezza di tempi a sua disposizione per esercitare il diritto di difesa, avendo dovuto presentare le deduzioni scritte il giorno 11 novembre 2019 e avendo dovuto rendere il 18 novembre 2019 l'audizione orale, nonostante la documentazione richiesta gli fosse stata consegnata solo il 15 novembre e non fosse completa.
Parte attorea ha poi allegato di aver comunicato alla società lo stato di malattia a far data dal
12 novembre 2019 in ragione della condizione di stress legata alle problematiche lavorative, che si sarebbe protratto sino al 15 marzo 2020.
Infine, ha dedotto di aver ricevuto la comunicazione del licenziamento con lettera del 22 novembre 2019, impugnato in data 16 gennaio 2020, con contestuale diffida al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di preavviso sospeso per malattia, della indennità sostitutiva del preavviso e della indennità supplementare, nella misura massima, prevista dal
CCNL Dirigenti Terziario.
Nel merito, previa contestazione della validità dell'audit informatico a suo carico per essere stato svolto su strumenti diversi da quelli nella sua disponibilità e riconsegnati il 14.10.2019, il ricorrente ha negato ogni addebito, sostenendo l'assenza di giusta causa e di giustificatezza del licenziamento comminato.
In particolare, con riferimento ai singoli addebiti, il ricorrente ha escluso di aver violato le policy aziendali in punto di circolazione dei dati internamente tra le varie divisioni societarie;
ha sostenuto di aver ricevuto da parte del C.d.A. espresso incarico di verificare, in collaborazione con il Direttore Finance, possibili vantaggi derivanti dalla terziarizzazione dei servizi societari non strategici, tra cui il servizio IT, e di non aver mai gestito direttamente il rapporto con Wiit s.p.a., ma di esservi stato coinvolto solo come co-destinatario delle e-mail trasmesse a questa dal CFO ha quindi precisato di non aver avuto alcun potere/dovere CP_2
di controllo sull'operato del collega dirigente;
ha sostenuto la conoscenza da parte dei vertici aziendali sia dell'accesso al portale “Q8” da parte di sin da luglio 2019, sia della CP_2
motivazione “pubblica” degli incontro con Wiit, rispetto alla quale egli avrebbe comunque manifestato a la propria contrarietà, come attesterebbe la sua mancata risposta all'e- CP_2
mail del collega;
ha quindi negato ogni coinvolgimento nella predisposizione della bozza di una nuova governance aziendale, che sarebbe comunque stata oggetto di espresso incarico conferito a da membro C.d.A.; infine, ha escluso ogni rilevanza disciplinare del CP_2 Tes_1
messaggio sms scambiato con il CFO.
Il ricorrente ha quindi dedotto di aver subito una violazione della privacy in quanto l'audit informatico condotto dall'azienda sugli strumenti informatici in suo uso non avrebbe integrato
Pagina 4 di 28 un mero controllo c.d. difensivo lecito, bensì si sarebbe tradotto in un'indagine non consentita e illegittima, perpetrata in spregio della stessa normativa aziendale in materia.
Quanto alla tutela invocata, il ricorrente ha sostenuto di aver diritto al pagamento da parte della resistente dell'indennità sostitutiva del preavviso a norma dell'art. 39 del CCNL Dirigenti
Aziende del Terziario per la somma complessiva di euro 72.600,24 (pari a euro 12.100,04 x
6mensilità); dell'indennità supplementare ex art. 34 del CCNL per risoluzione ingiustificata del rapporto di lavoro da parte del datore, per complessivi euro 69.426,19 (euro 104.139,29/12 x 8 mensilità); delle retribuzioni relative alla fase di sospensione del preavviso per effetto della malattia intercorsa dal 12 novembre 2019 al 15 marzo 2020 e, dunque, relativa a cinque mesi, per complessivi euro 59.230,22; della retribuzione relativa al mese di novembre per euro
12.100,04, stante la decorrenza del preavviso dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione di licenziamento a norma dell'art. 39 del CCNL;
al pagamento dei contributi cui avrebbe avuto diritto inforza dell'Assicurazione Ponte, la cui attivazione sarebbe stata preclusa per effetto del licenziamento subito, nella misura di 12 mensilità (18 mesi di periodo massimo, da cui dedursi 6 mesi di preavviso) corrispondente a netti euro 18.980,00.
Ha eccepito quindi differenze retributive per i mesi di novembre e dicembre 2019 e, in particolare: - euro 5.266,06 a titolo di illegittima trattenuta per Assenza assunti/dimessi, non giustificata sul mese di novembre in ragione del ricorso da parte della società resistente al sistema di paga con calendario c.d. sfasato;
- euro 2.2195,95 a titolo di recupero ferie godute, somma che sarebbe stata trattenuta in assenza di giustificazione alcuna;
- euro 493,39 a titolo di T.F.R. residuo.
Ritualmente costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza della CP_1
domanda di parte ricorrente, chiedendone il rigetto e deducendo di:
- aver correttamente espletato il procedimento disciplinare quanto a tempistiche e consequenzialità delle decisioni, avendo disposto la sospensione cautelativa, priva di natura disciplinare, a carico di in esito alle risultanze dell'audit condotto sui Pt_1
dispositivi in uso al CFO pervenute in data 14 ottobre 2019 e attestanti CP_2
elementi indiziari di coinvolgimento di Pt_1
- aver disposto l'audit informatico sugli strumenti in uso al ricorrente, esercitando un c.d. controllo difensivo nel rispetto della normativa in materia di sicurezza informatica aziendale e in materia di privacy, i cui esiti sono stati ricevuti in data 29 ottobre 2019;
- aver elevato quindi puntuali contestazioni a carico di il 5 novembre e di aver Pt_1
ricevuto le giustificazioni del dirigente in data 8 novembre, con conseguente audizione difensiva del dirigente disposta per il 18 novembre 2019, senza alcuna contrazione del diritto di difesa del dirigente.
Pagina 5 di 28 Nel merito degli addebiti contestati, la resistente ne ha affermato la fondatezza, contestando le altrui deduzioni e argomentazioni, sostenendo la legittimità del licenziamento per giusta causa o al più per giustificatezza, in ragione della definitiva elisione del vincolo fiduciario determinato dall'operato infedele del dirigente.
Ha quindi insistito per l'infondatezza del ricorso e per il rigetto delle domande avversarie, chiedendo in subordine, per il caso di ricorrenza della giustificatezza del licenziamento, di limitare la condanna della società al riconoscimento in favore di della sola indennità Pt_1
sostitutiva del preavviso, quantificata in euro 48.724,90 lordi.
Vanamente esperito il tentativo di conciliazione e istruita la causa con l'ammissione della prova testimoniale, all'udienza di discussione le parti hanno insistito ciascuna nelle conclusioni formulate nei rispettivi atti e il giudice, all'esito della camera di consiglio, ha deciso la causa dando lettura del dispositivo e assumendo termine per il deposito delle motivazioni.
Motivi della decisione
Il ricorso non è fondato e non può pertanto essere accolto.
1. Gli aspetti della vicenda sottoposta all'esame del Tribunale attengono sostanzialmente a due profili:
- la sussistenza in fatto degli addebiti mossi nei confronti del ricorrente, dirigente HR, con particolare riguardo alla contestazione relativa alla comunicazione, alla società esterna di consulenza Wiit s.p.a., di informazioni e documenti aziendali in assenza di previa autorizzazione e garanzie di confidenzialità, nonché alla contestazione relativa alla predisposizione di una nuova bozza di governance in assenza di mandato del
Consiglio di amministrazione;
- la regolarità formale della procedura disciplinare.
1.1. Gli elementi fattuali di rilievo ai fini della decisione risultano su base documentale e possono essere sintetizzati come di seguito:
- durante la riunione del 6.6.2019, Presentazione Budget Costi 2019, il C.d.A. ha disposto la valutazione di una parziale o totale esternalizzazione del servizio per attività non core o a basso valore aggiunto, dando mandato alla divisione Finance e HR di richiedere preventivi a società specializzate entro la data del 1.7.2019; alla riunione hanno presenziato tutti membri del C.d.A. ( Tes_1 Persona_1 Controparte_4
e, per quanto di interesse ai fini processuali, il direttore della Controparte_5
divisione Finance, , e il ricorrente in qualità di direttore della divisione CP_3
HR( doc. 6 ricorrente;
doc. 7 resistente);
Pagina 6 di 28 - con e-mail del 30.5.2019 il direttore ha contattato la società Wiit s.p.a. poiché CP_2
sarebbe stata interessata a valutare un eventuale appalto dei servizi CP_1 informatici (doc. 9 e 15 resistente);
- con e-mail del 31.5.2019 il direttore ha inoltrato al ricorrente la risposta ricevuta CP_2
dalla predetta Wiit s.p.a., con la quale quest'ultima aveva richiesto informazioni dettagliate su: 1) obiettivi strategici dell'organizzazione aziendale, 2) struttura organizzativa e operativa con dati relativi alle risorse umane interne, ai processi critici aziendali e sistemi a supporto, fornitori più importanti, descrizione tecnica delle infrastrutture tecnologiche, 3) perimetro dei servizi e livelli di servizio, struttura dei costi (del personale, di connettività, dei principali fornitori di servizio); con l'inoltro di tale richiesta, ha sollecitato il ricorrente a supporto del reperimento dei dati CP_2
necessari a riscontrare la domanda (doc. 10 e 15 parte resistente);
- tra il 4 e il 5.6.2019 ha concordato un primo appuntamento telefonico con la CP_2
società Wiit s.p.a. per la valutazione del conferimento dell'appalto dei servizi informatici (doc. 11 e 15 resistente);
- in data 11.6.2019 ha trasmesso a Wiit s.p.a. l'organigramma aziendale (doc. 14 CP_2 resistente);
- in data 12.6.2019 ha trasmesso a Wiit s.p.a. una cartella “file.zip” denominata CP_2
OPIS_contratti (doc. 15 resistente);
- con e-mail del 13.6.2019 ha ringraziato la società Wiit s.p.a. per l'incontro del CP_2
martedì precedente, riferendo che “io e siamo convinti che tutto questo Parte_1
avrà un seguito. Ho provveduto ad inviarvi la maggior parte dei contratti richiesti, alcuni li riceverete nei prossimi giorni”; il CFO ha quindi sondato la possibilità di presentare il progetto al C.d.A. per il 28.6.2018; risulta aver ricevuto tale e-mail Pt_1
come destinatario in copia conoscenza (doc. 15 resistente);
- con e-mail del 14.6.2019 Wiit s.p.a. ha trasmesso a un quick assessment da CP_2
compilare sui sistemi e gli applicativi per una prima mappatura delle architetture e delle applicazioni, anticipando la necessità di organizzare una/due interviste di approfondimento per quanto riguarda applicativi, architetture e cyber security; anche di tale missiva risulta destinatario per conoscenza (doc. 15 resistente); Pt_1
- in data 18.6.2019 ha inviato a Wiit s.p.a. altri due contratti che dovrebbero CP_2
completare la lista dei principali fornitori IT; risulta ancora destinatario per Pt_1
conoscenza (doc. 15 resistente).
- il 19.6.2019 facendo presente la difficoltà di compilare in modo riservato il file CP_2
quick assesment, ha trasmesso a Wiit s.p.a. una presentazione istituzionale e una
Pagina 7 di 28 mappa dei sistemi che, a prima vista, sembrerebbe coprire la maggior parte delle informazioni richieste dalla società esterna, chiedendo di fissare un incontro in azienda;
risulta destinatario per conoscenza (doc. 16 resistente); Pt_1
- in data 24.6.2019 ha inviato a una e-mail dal seguente tenore: “ho sentito CP_2 Pt_1
i consulenti della Wiit che avevamo incontrato a Milano. Mi dicono che le info inviate sono molto utili ma non hanno il livello di dettaglio necessario. Propongono un incontro con le persone IT per una intervista di un paio d'ore ... Ufficialmente le ragioni dell'incontro sono: una richiesta del nuovo sindaco unico circa la verifica della “cyber security”, tenuto conto delle responsabilità che derivano dalla sua carica. Bisogna introdurre l'argomento ai soci e avere il via libera. In fretta. Grazie del supporto. (doc.
21 resistente);
- con e-mail del 27.6.2019 ha confermato a Wiit s.p.a. l'intervista per il giorno CP_2
8.7.2019 ore 10,00, fornendo alla società esterna indicazioni su come presentare l'incontro al personale IT (Ho motivato la richiesta come “l'esigenza del nuovo DA unico circa la verifica della protezione dati, cyber security, ecc., tenuto conto delle responsabilità che derivano dalla sua carica”); risulta destinatario per Pt_1 conoscenza (doc. 22 resistente);
CP_
- tra il 25.6.2019 e l'11.7.2019 e , neo sindaco di si sono CP_2 Parte_2
scambiati alcune e-mail relative alla predisposizione di un bozza del verbale riguardante la possibile nuova “governance” della società, in vista della redazione della quale ha richiesto a le attuali procure date al CFO e a (e-mail del Pt_2 CP_2 Pt_1
5.7.2019 – doc. 29 e 30 resistente). Il giorno 8.7.2019 ha trasmesso le procure al CP_2
DA, il quale ha poi richiesto, al fine di procedere come concordato, l'invio del verbale del Consiglio di Amministrazione del 16 novembre 2017 nel quale sono stati attribuiti specifici poteri sia al dott. che alla dott.ssa Controparte_4 Controparte_5
necessario per avere il quadro completo dell'attuale attribuzione dei poteri. In pari data, ha trasmesso a le delibere inerenti i poteri attribuiti ai consiglieri CP_2 Pt_2
e (scambio di e-mail del 8.7.2019 – doc. 29 e 30 Controparte_5 Controparte_4
resistente). In tutte le e-mail tra e il ricorrente risulta destinatario CP_2 Pt_2 Pt_1
per conoscenza. Il 9.7.2019 ha inviato un'e-mail a e a dal seguente Pt_2 CP_2 Pt_1 tenore: “ , come d'accordo, Vi allego una bozza del verbale del CP_3 Pt_1
Consiglio di Amministrazione con il quale: - ridefinire le cariche dei consiglieri;
- attribuire poteri ai consiglieri;
- modificare la delega al dott. - Controparte_4
modificare / integrare le Vostre procure speciali. Resto a disposizione per parlarne e se necessarie recepire i Vostri commenti” (doc. 29-30 resistente). Il giorno 11.7.2019
Pagina 8 di 28 ha riscontrato la comunicazione precedente di ringraziandolo e CP_2 Pt_2
rappresentandogli alcune modifiche e integrazioni proposte insieme con Anche Pt_1 in questo caso risulta destinatario per conoscenza (doc. 30 resistente). Pt_1
Nell'ambito della richiamata corrispondenza, risultano in allegato alle e-mail le bozze di un verbale di riunione del consiglio di amministrazione del 26 luglio 2019 avente come ordine del giorno i seguenti punti:
1. Attribuzione di cariche e poteri ai membri del Consiglio di Amministrazione;
deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Varie ed eventuali (doc. 30 e 29 resistente).
- in data 8.7.2019, (dirigente IT) ha inviato a un'e-mail con la quale Tes_2 CP_2 ha riferito la conclusione dell'assesment con Wiit s.p.a., chiedendo però a che titolo prendere queste osservazioni di Wiit s.p.a. visto che non mi risulta che noi abbiamo un contratto diretto con Wiit e qualunque osservazione di Witt s.p.a. avrebbe comunque avuto un costo. In particolare, il dirigente ha interrogato espressamente su che CP_2
tipo di informazioni avrebbero potuto condividere con Wiit e quali sono le regole di ingaggio relative a questa attività, osservando che sarebbe stata la prima volta che riceviamo un Audit/Assesment non richiesto da parte di un fornitore non direttamente
CP_ collegato ad In pari data, ha inoltrato l'e-mail di a CP_2 Tes_2 Parte_1
(doc. 23 resistente);
- in data 13.8.2019 e 5.9.2019 il dirigente ha chiesto a eventuali Pt_3 CP_2
aggiornamenti in merito all'assesment condotto da Wiit s.p.a., quest'ultimo ha risposto di non aver più sentito la società da luglio e di essere in attesa di un breve documento di riepilogo che, quindi, avrebbe provato a sollecitare (doc. 32 resistente); CP_
- in data 10.9.2019 , Head of General Affairs di ha inviato a Testimone_3 CP_2 una e-mail con cui, avendo avuto notizia dal collega che il giorno 8.7 si sarebbe Tes_2
svolto con la società Wiit s.p.a. un assesment con lo scopo di verificare gli aspetti di sicurezza dei processi informatici interni, contestava di non esserne stata informata e coinvolta, quale responsabile del sistema ISO27001, al pari del DPO/Comitato privacy;
ha quindi invitato a condividere gli esiti dell'assesment (doc. 33 parte Tes_3 CP_2
resistente);
- sempre il 10.9.2019, ha riscontrato la precisando che la società Wiit CP_2 Tes_3
s.p.a. avrebbe collaborato con il nuovo DA UN, imputando alla decisione di quest'ultimo l'iniziativa e il mancato coinvolgimento delle altre funzioni aziendali, CP_ osservando comunque che il dott. e la dott.ssa (membri del C.d.A.) ne CP_5
sarebbero stati adeguatamente informati (doc. 34 resistente);
Pagina 9 di 28 - sempre il 10.9.2019 ha inoltrato a l'e-mail di con cui il CP_2 Pt_1 Parte_4
membro del C.d.A. aveva esternato di condividere le perplessità di e Testimone_3 aveva ritenuto la necessità del coinvolgimento di tutte le persone coinvolte nei processi oggetto di analisi esterna, contestando l'iniziativa autonoma e solitaria del
CFO e chiedendo chiarimenti sulla tipologia di incarico fornito a Wiit s.p.a.; in particolare, aveva evidenziato alcune criticità in ordine all'assenza di un Parte_4
contratto con la società esterna, assenza di un accordo di confidenzialità e assenza di documenti atti a disciplinare il trattamento dati che Wiit s.p.a. avrebbe potuto effettuare prendendo visione dei sistemi interni societari;
la consigliera aveva quindi ritenuto comunque necessario la previa comunicazione al C.d.A. anche laddove l'iniziativa fosse da imputarsi al DA UN (doc. 35 resistente); l'e-mail di
è stata inoltrata a con la seguente osservazione da parte di Parte_4 Pt_1
“Non riesco ad avere pace. Come si risponde?” (doc. 36 resistente); CP_2
- il 15.9.2019 il dirigente ha formalmente esternato ad Pt_3 Tes_1 Parte_4
e le proprie perplessità circa la condivisione alla società Wiit s.p.a. di Testimone_3
documenti riservati (contratti e fatture dei principali fornitori IT, documenti relativi all'infrastruttura informatica, contenenti nomi e indirizzi IP dei server) in violazione delle policy di sicurezza informatiche interne, osservando infine di aver negato l'autorizzazione a un “attacco informatico controllato”, quale sorta di penetration test, proposto da Wiit s.p.a. (doc. 39 resistente);
- in data 19.9.2019 il CFO è stato sospeso (doc. 40 resistente); CP_2
CP_
- il 26.9.2019 ha dato incarico alla società Bizeta s.r.l. per l'acquisizione, estrazione dati e analisi dati dai dispositivi informatici in uso al CFO, i cui esiti sono pervenuti il giorno 11.10.2019 (doc. 28 resistente); il dirigente Finance è stato quindi licenziato il
30.10.2019 (doc. 40 e 41 resistente); CP_
- il 14.10.2019 ha comunicato al ricorrente l'emersione del suo coinvolgimento nell'ambito dei contatti intercorsi con la società di consulenza esterna Wiit s.p.a., alla quale sarebbero stati divulgati dati societari riservati e confidenziali senza autorizzazione, in violazione delle policies interne e della normativa in materia di trattamento dei dati personali;
in ragione di ciò la società ha disposto nei confronti del dirigente HR una sospensione cautelare, in attesa della conclusione delle analisi e dell'audit che la Società completerà nel corso delle prossime settimane (doc. 9 ricorrente);
Pagina 10 di 28 - in pari data il lavoratore ha consegnato gli strumenti informatici e i beni aziendali in suo possesso, tra cui un telefono Apple I-phone 7, nero e sim e un computer think pad lenovo (doc. 10 ricorrente);
- il 5.11.2019 la Società ha elevato formalmente le contestazioni a carico del ricorrente, in esito all'audit svolto anche con l'ausilio di un consulente informatico esterno nel contesto dei contatti intercorsi con la società Wiit s.p.a. e in relazione all'assesment da quest'ultima effettuato sul dipartimento IT (doc. 12 ricorrente);
- in data 8.11.2019 ha esposto le sue giustificazioni in merito agli addebiti mossi Pt_1
nei suoi confronti (doc. 13 ricorrente), riscontrate il 14.11.2019 dalla società con l'invio di parte della documentazione richiesta dal lavoratore e con convocazione a rendere l'audizione orale per il 18.11.2019 alle ore 9, poi differita e tenutasi alle ore 16:00 su domanda del ricorrente (docc. 14,15,16 ricorrente);
- il 12.11.2019 ha comunicato alla società lo stato di malattia, protratta sino al Pt_1
15.3.2020 (doc. 51 ricorrente);
- il 22.11.2019 la società ha intimato il licenziamento nei confronti del dirigente (doc. 17 ricorrente).
Dai fatti come emergenti dalla documentazione in atti e sopra compendiati, incontestati tra le parti nella loro portata storico-fattuale, risultano provate due circostanze fattuali di rilievo dirimente ai fini della presente vertenza, tali da integrare singoli addebiti dotati di autonoma idoneità a ledere recisamente il rapporto fiduciario tra il dirigente e la società.
A tal proposito, in via preliminare e di diritto, deve rammentarsi che gli obblighi di fedeltà, correttezza e buona fede cui è tenuto il lavoratore subordinato sono particolarmente accentuati nel caso in cui il dipendente ricopra la qualifica di dirigente, in quanto tale ruolo lo pone in diretto e stretto rapporto di collaborazione con il datore di lavoro, del quale rappresenta un alter ego. Ciò si riflette inevitabilmente nel giudizio sulla idoneità della violazione disciplinare a compromettere la fiducia necessaria ai fini della permanenza in essere del rapporto di lavoro, da parametrarsi rispetto al grado di intensità dell'elemento fiduciario sotteso alla qualifica dirigenziale.
1.2. Tanto premesso, in relazione all'addebito avente ad oggetto la conoscenza da parte di della trasmissione di dati e documentazione riservata alla società di consulenza esterna Pt_1
Witt s.p.a., in assenza di sottoscrizione di un impegno di confidenzialità e senza coinvolgimento del C.d.A. e delle altre funzioni aziendali, tenuto conto delle emergenze documentali sopra evidenziate, deve rilevarsi quanto segue.
Pagina 11 di 28 Dal carteggio depositato in atti e sopra richiamato nel suo contenuto essenziale CP_ Pa emerge che il C.d.A. di ha assegnato al CFO e al dirigente l'incarico di CP_2 Pt_1 reperire preventivi da parte di società specializzate per l'esternalizzazione di alcuni servizi non
CP_ core di tra cui il servizio IT.
Dall'altro lato, parimenti in via documentale, si impone a carico dei due dirigenti la censura di aver svolto tale incarico trasmettendo alla società esterna informazioni e documentazione aziendale senza l'adozione delle dovute cautele e autorizzazioni, con violazione degli obblighi di fedeltà, correttezza, buona fede e, in ultima analisi, diligenza propri della qualifica apicale ricoperta.
Con specifico riferimento alla condotta di dalle evidenze documentali emerge: Pt_1
a. al ricorrente sono state inoltrate da alcune e-mail di Wiit s.p.a. (es. e-mail del CP_2
31.5.2019, doc. 10-15 resistente), con conseguente coinvolgimento diretto del dirigente HR in ordine al reperimento delle numerose e penetranti informazioni richieste dalla società esterna;
b. è stato destinatario per conoscenza di molte e-mail scambiate tra e Wiit Pt_1 CP_2
CP_ s.p.a., anche di quelle con cui sono stati trasmessi dati e documenti interni di alla società di consulenza esterna (cfr. e-mail del 13.6.2019, del 14.6.2019, del 18.6.2019 e del 19.6.2019 – doc. 15 e 22 resistente);
c. in altre e-mail si rivolge direttamente a aggiornandolo sugli sviluppi della CP_2 Pt_1
relazione con Witt s.p.a., sulla necessità di reperimento di ulteriori informazioni e sulle modalità proposte per tale recupero (cfr. e-mail del 19.6.2019 – doc. 21 resistente).
Risulta dunque dalle evidenze documentali che il ricorrente sia stato certamente a conoscenza dei contatti tra e Witt s.p.a., dei termini della trattativa e della CP_2
CP_ comunicazione di informazioni, nonché della trasmissione di documentazione interna a alla società esterna (es. contratti di fornitura IT), potendone apprezzare tipologia e rilevanza aziendale.
L'incidenza e il grado di penetrazione dei dati richiesti da Wiit s.p.a. (obiettivi strategici dell'organizzazione aziendale, struttura organizzativa e operativa con dati relativi alle risorse umane interne, ai processi critici aziendali e sistemi a supporto, fornitori più importanti, descrizione tecnica delle infrastrutture tecnologiche, perimetro dei servizi e livelli di servizio, struttura dei costi del personale, di connettività, dei principali fornitori di servizio) avrebbe certamente imposto al dirigente di operare con la dovuta cautela nell'espletamento dell'incarico, chiamandolo a interrogarsi sulla comunicazione di tali dati aziendali a terzi soggetti, per evitare di ledere la riservatezza e l'interesse aziendale di cui avrebbe dovuto farsi comunque garante (specie in ragione del ruolo ricoperto).
Pagina 12 di 28 Invero, nessuna precauzione al riguardo, nessuna obiezione sul punto, nessuna perplessità in ordine a tale aspetto risulta essere stata assunta o comunque manifestata dal ricorrente.
Il comportamento omissivo del ricorrente integra gli estremi di una condotta infedele
CP_ in spregio agli interessi aziendali di con violazione del canone di media diligenza esigibile in forza del ruolo apicale ricoperto dal dirigente. La conoscenza da parte di della Pt_1
condotta del CFO e del contenuto delle e-mail scambiate con la società di consulenza esterna avrebbe imposto quantomeno un interessamento sui profili di rischio di tali interazioni per la società.
Peraltro, anche laddove si volesse ritenere non lampante la necessità di riservatezza e tutela dell'interesse aziendale rispetto alle informazioni e alla documentazione trasmessa, sicché sarebbe potuta sfuggire a parte ricorrente la rilevanza e il grado di penetrazione di tali dati nel
CP_ sistema aziendale di deve ritenersi che avrebbe potuto e dovuto avvedersi della Pt_1
criticità allorquando il CFO gli ha inoltrato l'e-mail del giorno 8.7.2019 del collega CP_2
dirigente (doc. 23 resistente): alle perplessità sollevate da quest'ultimo in ordine alla Pt_3
tutela degli interessi aziendali nell'ambito della relazione con la società di consulenza esterna, la reazione proattiva del ricorrente sarebbe stata dovuta. Tuttavia, anche in questa occasione nessuna risposta, nessuna determinazione risulta attestata da parte di Tali condotte Pt_1 proattive sarebbero state invece dovute in forza dell'obbligo di fedeltà e correttezza e, in ultima analisi, come detto, di mera diligenza gravante sul lavoratore rispetto alla società datrice di lavoro, pur in assenza di un obbligo specifico di controllo sull'operato del collega
CP_2
Apodittica e contrastante con le massime di comune esperienza è l'asserzione di parte attorea per cui l'assenza di risposte scritte da parte di (non avendo prodotto e-mail di riscontro Pt_1 da parte del dirigente) attesterebbe la sua contrarietà all'operato del CFO. Sul punto è bene osservare che parte ricorrente non ha neppure allegato l'esistenza di e-mail dal contenuto chiaramente attestante il proprio dissenso, non prodotte in queta sede giudiziale per impossibilità di reperimento (ad es. per il diniego di accesso alla documentazione in possesso CP_ di , ma ha argomentato proprio che l'assenza di risposta debba essere interpretata come presa di posizione contraria da parte del dirigente.
A tal proposito, sia sufficiente osservare non solo che le e-mail inviate a ben avrebbero Pt_1 potuto essere riscontrate per altre vie, ma soprattutto che, in caso di effettivo dissenso, si sarebbe imposto da parte del dirigente – secondo il canone della diligenza media esigibile dal ruolo apicale ricoperto – un fermo riscontro scritto e comunque il coinvolgimento delle altre funzioni aziendali (es. divisione Legal & Compliance) e financo del C.d.A., tanto più a fronte della manifestata intenzione del CFO di operare “sottotraccia” addebitando alle CP_2
Pagina 13 di 28 esigenze del nuovo sindaco unico la necessità di verificare tramite società esterna i sistemi IT
(cfr. e-mail del 27.6.2019, di cui il ricorrente risulta destinatario in copia conoscenza)
Gli elementi di fatto enucleati sono sufficiente a rendere manifesta la fondatezza dell'addebito mosso a dalla società resistente in ordine alla conoscenza da parte del dirigente HR della Pt_1
condivisione operata dal CFO con i consulenti della società Wiit s.p.a. di CP_2
documentazione e informazione aziendale, senza la sottoscrizione di un impegno di confidenzialità e senza averne informato il C.d.A. e le altre funzioni societarie.
1.3 Con segnato riferimento al secondo addebito, afferente all'asserito coinvolgimento di CP_ nell'elaborazione di una bozza di nuova governance di deve rilevarsi che lo scambio Pt_1 di e-mail tra il CFO e il neosindaco ai primi di luglio 2019 attesta – quantomeno – CP_2 Pt_2 la conoscenza da parte di della predisposizione di una bozza di nuova governance ad Pt_1
opera dello stesso e del sindaco unico, dal momento che il ricorrente risulta ivi inserito CP_2
come destinatario per conoscenza.
Valgano sul punto le superiori considerazioni in ordine alla necessità di una condotta proattiva atta a manifestare il dissenso all'iniziativa per escludere ogni coinvolgimento, anche solo in termini omissivi, del dirigente.
Parte ricorrente ha dedotto che la bozza sarebbe stata predisposta in forza di specifico incarico conferito al dirigente dal CEO da espletarsi sempre con assoluta CP_2 Tes_1
riservatezza anche nei riguardi della dott.ssa ne sarebbe stato messo a Persona_1 Pt_1
conoscenza da e, nei primi giorni di luglio 2019, si sarebbe sincerato direttamente con il CP_2
CP_ dott. circa l'effettivo conferimento di tale mandato, ricevendo risposta affermativa;
inoltre, il 16.7.2019, al termine di una riunione del C.d.A., avrebbe invitato a Pt_1 CP_2
informare del mandato ricevuto la dott.ssa cosa che avrebbe fatto. Persona_1 CP_2
La società resistente dal suo canto ha negato ogni circostanza.
Delle asserzioni del ricorrente – che invero ne confermano la piena conoscenza dell'esistenza di un progetto di nuova governance aziendale – non è stata fornita prova alcuna.
Ad ogni modo, deve rilevarsi che il rapporto fiduciario e il conseguente obbligo di fedeltà e diligenza vincolano il lavoratore nei confronti della società, quale soggetto datore di lavoro, e non dei singoli membri del C.d.A. Sicché, anche laddove volessero ritenersi attendibili le deduzioni di parte ricorrente (pur in difetto di idonei supporti probatori), le stesse non sarebbero idonee a giustificare la condotta omissiva del dirigente per non aver informato tutto il C.d.A. in ordine a una prospettata rideterminazione della governance aziendale, incidente sui massimi vertici societari, tenuto conto che la prestazione del dirigente è dovuta nei confronti della società quale datrice di lavoro e non nei confronti soltanto di alcuni componenti del
C.d.A.
Pagina 14 di 28 Parimenti, a nulla rileva l'argomentazione attorea circa la valenza meramente interna del documento, quale bozza priva di valore fintanto che i membri del C.d.A., con l'ausilio del dipartimento Legal & Compliance, non la avessero approvata, anche con modifiche.
Il fatto di rilevanza disciplinare si concreta nella mera conoscenza della circostanza e, dunque, nella condotta omissiva, in termini di inerzia informativa, tenuta dal rispetto a una Pt_1
iniziativa che è stata avviata e condotta senza il coinvolgimento del C.d.A., unico soggetto legittimato ad autorizzare un progetto di radicale mutamento organizzativo della società e nei cui soli confronti è dovuta la fedeltà e la diligenza del dirigente.
La circostanza dedotta dal ricorrente circa il fatto che il CFO avrebbe comunque avuto CP_2 intenzione di presentare il progetto al C.d.A., una volta redatta la bozza, non ne esclude la rilevanza disciplinare rispetto alla previa conoscenza della riorganizzazione della governance e alla sua infedele condotta omissiva.
Sulla base degli accertamenti condotti rispetto a questi due episodi fattuali, analiticamente vagliati, deve qualificarsi la condotta di come infedele e negligente, per Pt_1
non aver informato la società degli sviluppi del mandato ricevuto e delle iniziative altrui di cui era a conoscenza (né ante, né post). Il tradimento della fiducia riposta dalla datrice di lavoro nei confronti del dirigente deve ritenersi integrato per effetto di tali condotte, di per sé sole, singolarmente considerate, idonee a recidere l'essenziale elemento fiduciario del rapporto lavorativo. Ciò, anche a prescindere dalla sussistenza di un danno effettivo per la società, rilevando la lesione dell'affidamento che la datrice di lavoro ha riposto nella lealtà e correttezza del lavoratore.
I fatti oggetto di contestazione disciplinare risultano dunque provati a carico del ricorrente e, in forza della gravità degli stessi, devono ritenersi tali da integrare i presupposti della giusta causa di licenziamento ex art. 2119 c.c., senza alcuna prognosi favorevole circa la possibile correttezza e adeguatezza della futura condotta del lavoratore nell'ambito del rapporto lavorativo con la convenuta.
Non appare dunque necessario esaminare le ulteriori contestazioni mosse al ricorrente, in quanto gli addebiti vagliati e accertati sono sufficienti, anche singolarmente considerati, a giustificare il intimato dalla datrice di lavoro.
1.4 In merito alla doglianza del ricorrente circa l'irregolarità formale della procedura disciplinare in punto di tempistiche, provvedimenti assunti e verifiche espletate, dall'esame della documentazione depositata in atti da entrambe le parti risulta che l'emersione dei contatti tra e Wiit s.p.a. e, dunque, la conoscenza di questi da parte della società deve CP_2
essere ricondotta ai primi giorni di settembre 2019, quando i dirigenti e e la Tes_3 Tes_2
Pagina 15 di 28 CP_ consigliera manifestarono a mezzo e-mail le proprie perplessità sulla condotta del CFO in relazione alle relazioni trattenute con Wiit s.p.a.; a distanza di tre giorni dall'e-mail del
15.9.2019 con la quale il dirigente denunciò possibili illeciti da parte del CFO la Pt_3 CP_2 convenuta in data 19 settembre ha disposto la sospensione a carico di il 26 settembre CP_2
ha conferito l'incarico per l'espletamento dell'audit informatico nei confronti del CFO, in data
11 ottobre gli esiti dell'audit informatico, in data 14 ottobre ha sospeso il ricorrente in via cautelare sulla base di quanto emerso dall'audit a carico di e, nove giorni dopo, il 23 CP_2
ottobre ha disposto la consulenza peritale sugli strumenti informatici in uso a in esito Pt_1
alla quale, il 5 novembre, sono state formalmente elevate le contestazioni disciplinari.
La scansione temporale appena ripercorsa non presenta profili di postdatazione artefatta o comunque di tardività rispetto alla piena acquisizione della conoscenza da parte del datore di lavoro delle condotte di rilevanza disciplinare addebitate al dirigente.
Alla emersione dei contatti del settembre 2019 è conseguita la tempestiva attività di verifica da parte dell'azienda, che ha potuto venire a conoscenza della vicenda, apprezzandone termini e portata quanto a ruoli e condotte, solo in esito alle verifiche operate.
Come è noto, in materia di licenziamento per giusta causa il lasso temporale tra i fatti e la contestazione, ai fini della valutazione dell'immediatezza del provvedimento sanzionatorio, non può che decorrere dall'avvenuta piena conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non dall'astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi. Tanto è vero che il datore di lavoro ha il potere, ma non l'obbligo, di controllare in modo continuo i propri dipendenti, contestando loro immediatamente qualsiasi infrazione al fine di evitarne un possibile aggravamento. Invero, un simile obbligo, non previsto dalla legge né desumibile dai principi di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., negherebbe in radice il carattere fiduciario del lavoro subordinato, sicché la tempestività della contestazione disciplinare deve essere valutata non in relazione al momento in cui il datore avrebbe potuto accorgersi dell'infrazione ove avesse controllato assiduamente l'operato del dipendente, ma con riguardo all'epoca in cui ne abbia acquisito piena conoscenza (cfr. tra le ultime, Cass. sentenza n. 6140/2025).
Nel caso in esame, ai fini del giudizio sulla tempestività, non risultano essere stati allegati e prodotti elementi utili a retrodatare a mesi antecedenti siffatta compiuta conoscenza da parte della società, essendosi limitata parte ricorrente a sostenere che la società fosse a conoscenza dei fatti, intenzionalmente riesumati, a distanza di molti mesi, essendo stati commessi alla luce del sole e con la partecipazione di altri colleghi e membri del C.d.A..
L'asserzione è smentita dalla già compendiata scansione temporale delle circostanze fattuali rilevanti ai fini della decisione, sopra analiticamente ricostruita.
Pagina 16 di 28 In conclusione, considerati i principi cui deve farsi riferimento e tenuto conto della tipologia delle condotte oggetto di contestazione e, soprattutto, delle verifiche necessarie alla formulazione degli addebiti, il tempo impiegato da per gli accertamenti prodromici CP_1 alla contestazione disciplinare risulta del tutto congruo.
Peraltro, la disposizione di un ulteriore audit sui device in uso a il 23.10.2019, deve Pt_1
ricondursi ad una scelta discrezionale della datrice di lavoro, volta a espletare ogni verifica avvertita come necessaria per l'accertamento dei fatti, prima di procedere all'elevazione della formale contestazione. Il ricorso all'ulteriore indagine è stato disposto in forza di quanto emerso in esito agli accertamenti svolti nei confronti del CFO, cosicché ben si giustifica dunque la necessità di appurare la correttezza dell'operato del dirigente, attraverso uno strumento ulteriore di controllo. Anche in tal caso, il lasso di tempo intercorso tra il giorno 11 ottobre e il
23 ottobre 2019 risulta del tutto compatibile con la ponderazione degli esiti del primo audit e le determinazioni conseguenti che la società avrebbe dovuto assumere alla luce della gravità delle condotte emerse.
1.5 Quanto alla decisione della società di disporre la sospensione cautelare a carico del dirigente si osserva che l'istituto costituisce espressione del potere direttivo e organizzativo, nonché del potere di autotutela dell'imprenditore in pendenza dell'accertamento di possibili responsabilità disciplinari, consentendogli, nel tempo necessario a svolgere gli accertamenti utili ai fini dell'eventuale futuro esercizio del potere disciplinare, di allontanare il dipendente dal servizio qualora la permanenza possa rilevarsi pregiudizievole agli interessi aziendali. Si tratta di una facoltà connaturata ai poteri del datore di lavoro, non necessitante di alcuna espressa previsione normativa.
A differenza dalla sospensione disciplinare, provvedimento ontologicamente diverso per natura e funzioni, la sospensione quale misura cautelare si traduce in uno strumento con cui il datore di lavoro, in talune situazioni di particolare rilevanza o gravità, può esperire indagini sui fatti contestati al dipendente estromettendolo dalla struttura aziendale, ma garantendo comunque la corresponsione della retribuzione quanto meno nella sua componente alimentare.
In ragione della funzione, la misura è per sua natura strumentale e temporanea, la durata è circoscritta al tempo occorrente per lo svolgimento degli accertamenti e la sua efficacia si risolve con l'esaurimento degli stessi, essendo comunque destinata a venir meno con l'esercizio del potere disciplinare.
Essa trova il proprio fondamento giuridico negli articoli 1206 c.c. (rifiuto della prestazione in presenza di un motivo legittimo) e 2104 c.c. (potere direttivo del datore di lavoro), dunque non
Pagina 17 di 28 costituisce esercizio del potere disciplinare e, come tale non è sottoposta alle procedure tipiche previste dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori.
La sospensione facoltativa implica una valutazione discrezionale del datore di lavoro sulla base della gravità dei fatti per i quali si procede in sede disciplinare e dell'opportunità di farvi ricorso, intervenendo in un momento anticipato rispetto all'accertamento della condotta nei suoi profili oggettivi e soggettivi (in tal senso, Cass. sentenza n. 15640/2018).
Richiamati i principi di diritto alla base della misura cautelare, nel caso in esame non trova fondamento l'assunto del ricorrente secondo cui al di fuori della cornice disciplinare la sospensione cautelare rappresenta una ipotesi di illegittimo rifiuto della prestazione lavorativa; anzi, come osservato, l'istituto cautelare si pone strutturalmente fuori e prima dell'esercizio del potere disciplinare, rapportandosi a questo in termini strumentali.
Parimenti, sotto il profilo della durata della misura cautelare, non pare invero essere stata disposta senza limiti di tempo e a distanza ingiustificata, di ben 3 settimane, dall'elevazione formale delle contestazioni (5.11.2019), attesa la necessità di acquisire certezza della sussistenza dei fatti a carico del ricorrente, emersi prima in sede di audit nei confronti del CFO
e quindi la necessità di valutare gli elementi a disposizione in prospettiva dell'adozione CP_2 della decisione disciplinare.
Parimenti giustificata risulta la decisione di allontanare il lavoratore dal luogo di lavoro, attesa l'emersione di una condotta infedele rispetto agli interessi aziendali, sicché si comprende come la permanenza in sede del lavoratore sia stata ritenuta non opportuna dalla società.
Nella comunicazione del 14.10.2019, inoltre, risultano adeguatamente esposte le ragioni della decisione della datrice di lavoro, illustrate sia in riferimento agli elementi indiziari emersi a carico del ricorrente in esito all'audit relativo ad attività svolte dal settore finance per la verifica della divulgazione non autorizzata di dati riservati e confidenziali della Società, sia alla necessità di proseguire e ultimare gli accertamenti nel corso delle settimane successive. La discrezionalità della misura preclude al lavoratore di contestarne l'utilità/opportunità, competendo al solo datore di lavoro la valutazione degli elementi a disposizione e la scelta di meglio ponderare le risultanze in essere al momento e di vagliare la necessità di ulteriori accertamenti per conseguire la piena conoscenza dei fatti e verificare l'esaustività di quelli emersi.
Non pare poi potersi valutare negativamente neppure il lasso di tempo intercorso tra l'adozione della misura cautelare in data 14.10.2019, e il conferimento dell'incarico al perito tecnico per l'acquisizione, estrazione dati e analisi dati da dispositivi informatici di in CP_1
uso a , risultando decorsi 9 giorni solari, un lasso di tempo compatibile con la Parte_1
Pagina 18 di 28 ponderazione delle determinazioni del caso, sempre tenuto conto che al lavoratore è stata comunque garantita per tutto il periodo di sospensione la corresponsione della retribuzione.
Non si ravvisa, pertanto, alcuna violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nella condotta della società rispetto alla determinazione di sospendere in via cautelare il lavoratore.
1.6. Accertata la legittimità della sospensione cautelare disposta nei confronti di parte attorea, devono disattendersi sia la domanda risarcitoria in ragione dell'asserito nocumento all'immagine e alla reputazione professionale, peraltro genericamente allegata e sfornita di adeguato supporto probatorio, sia la domanda relativa al risarcimento del danno da illegittimo rifiuto della prestazione contrattuale.
1.7. Parte ricorrente contesta il procedimento disciplinare anche con riguardo all'innaturale accelerazione nel disbrigare gli adempimenti formali nel più breve tempo possibile, con violazione del diritto di difesa per non aver potuto analizzare in modo approfondito i documenti, non aver avuto accesso al contenuto degli strumenti elettronici di lavoro, restituiti il 14.10.2019, e aver dovuto integrare le proprie giustificazioni il 18.11.2019 a fronte della convocazione per l'audizione orale il 14.11.2019.
Ebbene, dalla documentazione in atti è possibile risulta quanto segue.
In sede di giustificazioni rese il giorno 8.11.2019 a seguito della lettera di contestazione del
5.11.2019, ha formulato i propri rilievi e ha addotto le proprie ragioni rispetto agli Pt_1
addebiti contestatigli. Dall'analisi delle giustificazioni rese in detta sede emerge che il dirigente sin dal giorno 8.11.2019 è stato in grado di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, emergendo dalle giustificazioni rese il 8.11.2019 l'esposizione di tutti gli argomenti dedotti con l'atto introduttivo del presente giudizio, senza differenze sostanziali. Ne consegue che la doglianza di aver avuto poco tempo per l'integrazione difensiva in vista dell'audizione del
18.11, comunicata il 15.11, perde di rilievo, non avendo parte attorea esplicato, neppure in questa sede processuale, alcuna difesa diversa o ulteriore rispetto a quelle già svolte in sede discilinare.
Quanto alla richiesta di documentazione che sarebbe stata solo parzialmente riscontrata dalla società, è opportuno richiamare la giurisprudenza di legittimità laddove ha chiarito che “l'art. 7 della l. n. 300 del 1970 non prevede, nell'ambito del procedimento disciplinare, l'obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore, nei cui confronti sia stata elevata una contestazione di addebiti di natura disciplinare, la documentazione aziendale relativa ai fatti contestati, restando salva la possibilità per il lavoratore medesimo di ottenere, nel corso del giudizio ordinario di impugnazione del licenziamento irrogato all'esito del procedimento suddetto, l'ordine di esibizione della
Pagina 19 di 28 documentazione stessa. Il datore di lavoro è tenuto, tuttavia, ad offrire in consultazione all'incolpato i documenti aziendali solo in quanto e nei limiti in cui l'esame degli stessi sia necessario al fine di una contestazione dell'addebito idonea a permettere alla controparte un'adeguata difesa;
ne consegue che, in tale ultima ipotesi, il lavoratore che lamenti la violazione di tale obbligo ha l'onere di specificare i documenti la cui messa a disposizione sarebbe stata necessaria al predetto fine” (Cass. sentenza n. 27093/2018).
Nel caso di specie, non pare che i fatti oggetto della contestazione disciplinare per cui è causa scontino siffatte esigenze, tanto che in sede processuale alcuna integrazione documentale si è resa necessaria rispetto alla copiosa documentazione depositata dalle parti.
La condotta oggetto di addebito è stata puntualmente descritta dalla datrice di lavoro in pieno ossequio al necessario carattere di specificità – strumento primo di salvaguardia del principio del contraddittorio nell'ambito del procedimento disciplinare – che “è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.” (Cass. sentenza n.
19554/2006).
Rispetto alle circostanze richiamate nella lettera di apertura del procedimento disciplinare, non si palesa l'esigenza imprescindibile per il lavoratore di prendere visione della documentazione relativa all'intero contenuto dell'audit condotto sui device in uso al CFO
né l'accesso ai propri strumenti informatici per il reperimento di e-mail e sms utili alle CP_2
difese, posto che parte ricorrente ha fin da subito inteso non negare di aver ricevuto le comunicazioni – e dunque non ha negato di essere a conoscenza dell'operato del collega CFO – quanto piuttosto fornire una diversa rilevanza e interpretazione di tale conoscenza, senza mai dichiarare di aver assunto una specifica condotta positiva che avrebbe trovato riscontro nella ulteriore documentazione ivi contenuta.
In nessun caso il ricorrente, né in sede disciplinare, né in sede giudiziale, si è mai lamentato dell'impossibilità di provare la condotta positiva contraria all'addebito in ragione di e-mail o messaggi non prodotti in quanto non più nella sua disponibilità dopo la restituzione dei dispositivi informatici. Anzi – si ribadisce – nella presente sede ha argomentato muovendo proprio dalla circostanza per cui l'assenza di risposta a determinate e-mail avrebbe dovuto essere intesa nel senso di un netto dissenso al contenuto della comunicazione.
Nel caso di specie, dunque, al dirigente non sono stati contestati fatti dei quali sarebbe stato senz'altro necessario un attento esame della documentazione di riferimento e il suo controllo, ma fatti per i quali sarebbe stato necessario fornire la prova di una condotta proattiva, che non risulta essere stata nemmeno oggetto di allegazione della parte.
Pagina 20 di 28 Ad ogni modo, indipendentemente dalla messa a disposizione di qualsivoglia documento, il ricorrente era perfettamente in condizione di sapere se aveva o non aveva adottato la condotta proattiva richiesta, se aveva o meno avuto la consapevolezza e l'effettiva possibilità di riferire alla società quanto stava accadendo e con quali specifiche modalità aveva posto in essere un comportamento fedele e diligente.
D'altronde, come si evince dal tenore delle giustificazioni rese nel corso del procedimento disciplinare e dall'insieme delle deduzioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio, parte ricorrente non solo ha perfettamente compreso – sin dal principio – il contenuto e il senso dei rilievi disciplinari, ma è anche stata in grado di replicarvi adducendo esattamente le stesse difese riprodotte in questa sede.
Il ricorrente, pertanto, non ha nessuna obiettiva ragione di doglianza sul punto.
Infondata risulta anche la censura in ordine all'illegittimità dell'indagine svolta dalla convenuta sui device in uso al ricorrente.
Il lavoratore lamenta che la società avrebbe eseguito un controllo difensivo al di fuori dei casi previsti dalla normativa, anche aziendale, i quali sarebbero limitati alle sole ipotesi previste dal
Regolamento di Sicurezza informatica (doc. 39 ricorrente), ossia al caso di violazione delle norme d'uso delle dotazioni informatiche e a quello di comportamenti lesivi dei beni aziendali o di altri beni estranei al rapporto di lavoro realizzati sempre per il tramite di detti strumenti.
La società resistente ha contestato l'assunto, deducendo di aver eseguito un legittimo controllo difensivo, attivato ex post in seguito all'emersione di una possibile condotta infedele del dirigente, al fine precipuo di accertarne commissione e portata;
ha quindi osservato di aver adeguatamente informato il lavoratore, sin dall'assunzione, circa l'uso degli strumenti aziendali e il diritto della datrice di lavoro di eseguire controlli sulla base del Regolamento sulla sicurezza informatica (doc. 39 ricorrente).
Sulla questione può essere preliminarmente ricordato che con le sentenze n. 34092/2021, n.
25732/2021 e n.18168/2023, la Suprema Corte di Cassazione ha rilevato una importante distinzione tra 1) i controlli effettuati, per la tutela del patrimonio aziendale, sulla generalità dei propri dipendenti (o gruppi di essi) nello svolgimento della prestazione lavorativa che coinvolge il patrimonio aziendale che si intende tutelare e 2) quei controlli effettuati sui singoli dipendenti, rispetto ai quali vi sia un fondato sospetto, basato su indizi concreti di condotte illecite, volti ad accertare specifiche condotte illecite, anche effettuate nell'ambito dello svolgimento della propria prestazione lavorativa (c.d. “controlli in senso stretto”).
Ebbene, secondo la Suprema Corte, mentre i controlli di cui alla prima ipotesi sono assoggettati alla disciplina di cui all'art. 4 della L. n. 300/1970 come modificata dal D. Lgs. n.
22/2015, le forme di controllo di cui alla seconda fattispecie, anche se effettuate tramite
Pagina 21 di 28 strumenti informatici, restano escluse dall'ambito applicativo dell'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, in quanto non aventi ad oggetto l'attività lavorativa strettamente intesa del lavoratore, bensì l'esigenza esclusiva di tutelare il patrimonio aziendale.
Fatta salva, dunque, la possibilità di far ricorso ai controlli difensivi, il datore di lavoro deve assicurare il corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alla imprescindibile tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore, con un contemperamento che non può prescindere dalle circostanze del caso concreto e dal rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e dell'art. 8 della CEDU riguardo alla tutela della libertà fondamentale della vita privata e familiare.
Per questi motivi
, la Suprema Corte ha evidenziato entro quali limiti possano essere effettuati i controlli difensivi “in senso stretto”.
Questo genere di controlli può essere effettuato solamente ex post, cioè successivamente ad un comportamento concreto realizzato dal lavoratore che abbia insospettito il datore di lavoro, dandogli motivo fondato di ritenere che sia stato commesso un comportamento illecito. Le indagini pertanto possono avere inizio solo all'insorgere di un sospetto fondato su indizi concreti che consentano al datore di lavoro di avere un valido motivo per ritenere che siano poste in essere condotte illecite da parte del lavoratore.
Tali controlli possono essere ritenuti legittimi, anche in presenza di un sospetto di attività illecita, purché, nell'osservanza della disciplina a tutela della riservatezza del lavoratore, e segnatamente dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo come interpretato dalla giurisprudenza della Corte Edu, sia assicurato il corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione degli interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, con un comportamento che non può prescindere dalle circostanze del caso.
Il datore di lavoro deve quindi assicurare un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione degli interessi e dei beni aziendali e la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore operando nel rispetto dei diritti, delle libertà e della dignità dei lavoratori interessati, in applicazione dei princìpi di finalità, proporzionalità e minimizzazione dei dati.
Inoltre, le Linee Guida per la Posta Elettronica e Internet emanate dal Garante medesimo in data 1 marzo 2007 (da ritenersi tuttora attuali, anche a seguito dell'entrata in vigore del
Regolamento (UE) 2016/679, c.d. GDPR) riconoscono espressamente il diritto del datore di lavoro di effettuare controlli per verificare l'esattezza della prestazione lavorativa e il corretto utilizzo degli strumenti aziendali, con la precisazione per cui “deve essere evitata un´interferenza ingiustificata sui diritti e sulle libertà fondamentali di lavoratori”, rimanendo
Pagina 22 di 28 dunque “esclusa l'ammissibilità di controlli prolungati, costanti o indiscriminati”, svolti nell'ambito dell'ordinaria gestione e coordinamento dell'attività lavorativa.
In tal senso, si consente al datore di lavoro di effettuare accessi alla casella di posta elettronica dei dipendenti a fronte di specifiche esigenze ritenute meritevoli di tutela, pur sempre nel bilanciamento con il contrapposto diritto dei lavoratori alla riservatezza. Tra le esigenze giustificative dell'accesso rientra senza dubbio la necessità di impedire o rilevare l'utilizzo non autorizzato di comunicazioni e sistemi aziendali, tra cui anche l'attività di diffusione indebita di dati aziendali, nonché la più generale infedele condotta del lavoratore, nell'ambito di verifiche condotte a seguito dell'emersione di fondati sospetti.
Ebbene, venendo al caso di specie, non v'è dubbio che i requisiti posti dalla legge e dalle prescrizioni del Garante siano stati pienamente rispettati dalla società in occasione delle verifiche in questione.
Infatti, dall'analisi del Regolamento sulla sicurezza informatica (doc. 39 ricorrente) emerge come lo stesso soddisfi pienamente l'esigenza di fornire una preventiva informazione ai dipendenti sulle modalità d'uso e di effettuazione dei controlli a norma dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori più volte citato.
Il Regolamento risulta essere adottato anche in adempimento agli obblighi informativi e di trasparenza disposti all'Art. 4, comma 3 Legge n°300/1970 – Statuto dei Lavoratori e in coordinamento con la normativa di tutela della privacy (cfr. punto 3 del Regolamento); dà atto che “nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 4 e 8 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (di seguito "Statuto dei Lavoratori"), la Società intende anche disciplinare, con il Regolamento, le modalità di raccolta ed utilizzo delle informazioni e dei dati trattati tramite degli Strumenti
Informatici, informando circa l'esercizio dell'eventuale potere disciplinare della Società nei confronti del Personale, qualora si verificasse ed accertasse - secondo le procedure e nel rispetto delle garanzie e tutele oggetto delle previsioni che seguono - un uso improprio e/o non autorizzato degli Strumenti Informatici assegnati e/o in loro dotazione”, così integrando
“l'apposita informativa resa dalla Società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 dello Statuto dei
Lavoratori, quanto al Personale, e in ogni caso dell'art. 13 del GDPR, in ordine alle modalità, finalità, procedure e relative tutele con riferimento al trattamento dei loro dati personali nel caso in cui si procedesse ad eventuali attività di controllo effettuate dalla stessa, anche attraverso strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze (ad esempio badge, rilevatori magnetici o elettronici) o mediante verifiche sull'utilizzo degli Strumenti Informatici in loro dotazione per motivi professionali (ad esempio PC, tablet, smartphone aziendali), nonché della rete internet e della posta elettronica aziendale”; risulta espressamente indicato che
“L'uso di e-mail (aziendale) è considerato “non autorizzato” quando va contro leggi e
Pagina 23 di 28 normative applicabili, regolamenti, linee guida e principi aziendali”, configurabile nell'ipotesi di
“Violazione dei diritti di qualsiasi persona o azienda (inclusa OPIS) inclusa la violazione del diritto d'autore, il segreto aziendale, brevetti o altri diritti di proprietà intellettuale, SOP, leggi o regolamenti”.
CP_ Con specifico riferimento all'e-mail, il Regolamento precisa che “ rispetta la privacy del CP_ contenuto dei messaggi di posta elettronica. Tuttavia, potrebbe richiedere all'amministratore di sistema l'accesso all'account e-mail aziendale e al suo contenuto per ragioni operative, legali o di sicurezza come segue”, tra cui anche “un'indagine o inchiesta condotta internamente ed avente ad oggetto contenuti estranei al corretto adempimento della prestazione di lavoro”. Ancora, il Regolamento si premura di indicare il corretto utilizzo dei dispositivi mobili (smartphone) e dei telefoni fissi, soffermandosi sui controlli da parte dell'azienda; il paragrafo 11 è destinato ai controlli e misure di protezione degli Strumenti informatici, disciplinante anche l'accesso da remoto sui dispositivi, nell'ambito del quale la società dà atto di avvalersi legittimamente, così come riportato nel presente Regolamento, nel rispetto dello Statuto dei lavoratori (art. 4, commi 2 e 3), di sistemi che possono consentire indirettamente un controllo a distanza (controlli preterintenzionali) e determinare un trattamento di dati personali riferiti o riferibili ai lavoratori;
e ciò anche in presenza di attività di controllo discontinue, dando atto che “L'eventuale attività di controllo sarà svolta, nei casi sopra indicati, solo da soggetti preposti e sarà mirata sull'area di rischio, tenendo conto della normativa del Codice della Privacy e del GDPR, dello Statuto dei Lavoratori e, se pertinente, del principio di segretezza della corrispondenza”.
Ne consegue che sulla base di tale documento, peraltro richiamato dal ricorrente stesso a sostegno delle proprie deduzioni, deve ritenersi che il dirigente fosse pienamente edotto delle modalità, dell'oggetto, delle circostanze e dei limiti in cui la società avrebbe potuto realizzare controlli e verifiche sugli strumenti aziendali.
I controlli documentati sono stati effettuati nel pieno rispetto delle disposizioni e dei principi in materia di tutela dei dati personali, poiché proporzionati e necessari al conseguimento delle dichiarate finalità di sicurezza e di tutela dei dati riservati aziendali a fronte del sospetto prima e dell'accertamento poi di comportamenti infedeli relativi all'indebita divulgazione di dati aziendali a società esterna e all'indebita proposta di riorganizzazione della governance aziendale.
1.8. L'accertata legittimità dei controlli si riverbera in punto di legittimità dell'eventuale trattamento dei dati personali che avrebbero potuto essere rinvenuti sui dispositivi informatici oggetto delle verifiche disposte dal datore di lavoro.
Pagina 24 di 28 Osservata preliminarmente la genericità dell'allegazione di parte ricorrente che non esplicita quale tipo di trattamento ritenga sia stato effettuato, su quali dati personali, né quale pregiudizio ne abbia sofferto, la doglianza si scontra con l'informativa adeguata resa al lavoratore con il citato Regolamento sulla sicurezza informatica (doc. 39 ricorrente) e con l'informativa in materia di privacy comunicata a tutti i lavoratori, anche al ricorrente, e a loro disposizione nell'area Company Documentation di Track nella sezione Privacy Documentation
IT (cfr. doc. 52 e 53 resistente); quest'ultimo documento espressamente precisa che i dati personali del lavoratore “potranno essere altresì trattati, senza la necessità del suo consenso” in caso di “verifiche interne volte all'accertamento della possibile commissione di atti illeciti e/o comportamenti che mettono a rischio l'integrità aziendale e del rapporto di lavoro” (doc. 52 resistente).
Quanto poi all'erroneità della perizia tecnica (doc. 12 resistente) per essere stata condotta – nella prospettiva di parte ricorrente – su dispositivi informatici diversi da quelli in uso al dirigente e consegnati il 14.10.2019 alla società, deve ritenersi la doglianza sostanzialmente infondata.
Infatti, se è pur vero che – solo – in alcuni passaggi dell'elaborato tecnico risultano riportati dati identificativi diversi da quelli del telefono e del pc in uso a è altrettanto vero che il Pt_1 ricorrente non ha disconosciuto il contenuto sostanziale della perizia, non ha eccepito la non riconducibilità al proprio account delle e-mail assunte a fondamento degli addebiti, non ha mai contestato l'effettiva ricezione delle stesse. Conseguentemente, l'indicazione di identificativi diversi da quelli dei dispositivi informatici in uso al dirigente non assume rilievo invalidante dell'intera perizia, essendo riconducibile a un mero errore materiale (come peraltro confermato dallo stesso perito tecnico, doc. 54 parte resistente).
2. Parte ricorrente ha lamentato, inoltre, la perdita della possibilità di attivare l'Assicurazione Ponte contro il rischio derivante dalla cessazione del rapporto di lavoro, prevista dalla convenzione per i dirigenti iscritti a Manageritalia. Parte_6
Anche tale doglianza è infondata. Risulta documentalmente che l'indennizzo previsto dall'Assicurazione Ponte è erogato in forza degli eventi interruttivi del rapporto di lavoro specificamente indicati nella polizza, tra i quali non è previsto il caso di licenziamento per giusta causa (doc. 52 ricorrente).
3. Infine, quanto alle pretese economiche conseguenti allo stato di malattia, è sufficiente rilevare che parte ricorrente ha comunicato la malattia il 12.11.2019, mentre le contestazioni sono state elevate con lettera del 5.11.2019, ricevuta da in data 6.11.2019. Pt_1
Pagina 25 di 28 Come noto, il licenziamento disciplinare esplica efficacia retroattiva a far data dalla comunicazione della contestazione a norma dell'art. 1, comma 41, della L. 92/2012. Il disposto normativo è chiaro e fa salvo l'effetto sospensivo solo in caso di maternità, paternità o infortunio sul luogo del lavoro.
Ne consegue che alla data di comunicazione dello stato di malattia il rapporto di lavoro del ricorrente era già cessato con decorrenza a far data dal 6.11.2019. Nessuna indennità o altra pretesa economica a tale titolo può essere avanzata dal ricorrente.
4. Infine, anche la domanda avente ad oggetto le differenze retributive reclamate dal lavoratore non può trovare accoglimento.
Parte ricorrente ha dedotto che 1) il prospetto di novembre 2019 riporta una trattenuta per Assenza assunti/dimessi, per il controvalore di euro 5.266,06, che non è giustificata. Il prospetto di novembre 2019 dovrebbe infatti riferirsi al mese di ottobre 2019 – in ragione del meccanismo di funzionamento del sistema di paga basato sul c.d. calendario sfasato, per come dedotto e allegato dalla parte – che il ricorrente ha trascorso lavorando sino al 14 ottobre 2019 e, per il resto, in sospensione cautelare, con normale decorrenza della retribuzione come indicato dall'azienda. 2) Anche il cedolino paga di dicembre 2019 contiene un errore, posto che è stata ulteriormente decurtata al dirigente la somma di euro 2.2195,95 per recupero ferie godute, che non trova alcuna giustificazione, anche contabile.
In relazione al punto 1), la società resistente ha argomentato che Il cedolino di novembre 2019 ricomprende al proprio interno: (i) le retribuzioni riferite al lavoro effettivamente svolto nel corso del medesimo mese di novembre 2019, retribuite in competenza (Euro 2.459,32) + Euro 3.996,40 = Euro 6.455,72; (ii) la trattenuta dell'importo di
Euro 5.226,06 che, contrariamente da quanto ex adverso sostenuto, è assolutamente giustificato, trattandosi delle n. 136 ore non lavorate a partire dalla cessazione del rapporto di lavoro, intervenuta (in applicazione della già menzionata norma di cui all'art. 1, comma 41,
Legge 92/2012) in data 6 novembre 2019, sino al 30 novembre.
Preliminarmente si osserva che, nell'ambito di un sistema di paga che adotta il c.d. calendario sfasato, sul mese solare di riferimento sono computati i soli valori variabili del mese precedente e non anche quelli retributivi;
la circostanza è resa evidente dalle buste paga del ricorrente depositate in atti, ove alla voce periodo di retribuzione, in alto a destra sul documento, risulta espressamente indicato il mese solare e le variabili del mese precedente
(ad. es. “Novembre 2019 Variabili di 10/2019”, doc. 47 ricorrente).
Quanto alla mancata erogazione della somma di euro 5.226,06, essa è giustificata in forza della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro a far data dal 6.11.2019, risultando correttamente computata la retribuzione oraria per le 136 ore indicate in busta paga alla voce assenza
Pagina 26 di 28 assunti/dimessi (dato orario non contestato dal ricorrente, al pari di ogni altra risultanza contenuta nelle buste paga prodotte agli atti).
In relazione alla seconda doglianza di parte ricorrente, la società ha esposto che “nel cedolino paga di novembre 2019 ha provveduto a dare evidenza della situazione complessiva delle ferie del dott. al mese di novembre 2019, evidenziando, nel riquadro dei “ratei”, che il Pt_1
ricorrente aveva in allora un “Residuo anni precedenti” pari a 8,66666 ore, un “Maturato” pari
a 166,66666 ore, un “Goduto” pari a 233,00000 ore, per un saldo (negativo) pari a – (meno)
57,66668 ore;
(ii) nel cedolino di dicembre 2019, comprensivo delle competenze di fine rapporto, ha provveduto a trattenere il controvalore delle predette 57,66668 ore di saldo negativo di ferie, per un importo pari a Euro 2.215,95”.
Anche in tal caso, la decurtazione della somma trova riscontro nella busta paga di dicembre
2019 agli atti, ivi risultando indicato il saldo negativo di 57,66668 ore, dato orario risultante documentalmente dalla busta paga sempre non contestata da parte ricorrente.
Infine, anche la differenza retributiva a credito reclamata dal dirigente a titolo di trattamento di fine rapporto, per euro 493,39 non trova riscontro nelle buste paga prodotte in atti.
Parte ricorrente afferma di aver diritto a tale somma in forza di un conteggio che muove da una retribuzione annua lorda per il 2019 di euro 87.881,29, la quale però non tiene conto delle legittime trattenute operate dalla società per il mese di novembre (doc. 54 ricorrente).
Invero, sulla base dei dati ricavabili dalle buste paga, dovendo tenersi conto delle legittime trattenute per il mese di novembre 2019, la retribuzione annua lorda per l'anno 2019 è correttamente individuata nella somma di euro 80.383,49.
Ne consegue, dunque, che nessuna eccedenza a credito a titolo di trattamento di fine rapporto spetta al ricorrente.
5. In applicazione del principio di soccombenza, il ricorrente deve essere Parte_1
condannato alla refusione in favore della società resistente delle spese di lite che - avuto riguardo alla natura e al valore della controversia, in base alle tariffe di cui al Dm n. 55/2014 come modificate dal DM n. 147/2022 - vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1 CP_1
euro 10.000, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge;
Pagina 27 di 28 - fissa in sessanta giorni il termine per il deposito delle motivazioni.
Così deciso in Monza in data 8 luglio 2025
Il Giudice EL GR
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