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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 28/04/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R. G. 5350/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Verona
Il Giudice Monocratico dott. Paola Salmaso
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 5350/2020 promossa con atto di citazione, da
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 con l'avv. Roberto Venturi attori contro
Controparte_1 con l'avv. Diego Modesti
convenuta
Oggetto: responsabilità professionale.
Conclusioni degli attori:
pagina 1 di 26 “In via principale
1. Per le causali di cui in atti condannarsi , in persona del Controparte_2
Direttore Generale pro tempore, a risarcire a Parte_1 Parte_2
e come sopra rappresentati e difesi, la somma di € Parte_3 Parte_4
331.920,00 ciascuno a titolo di lesione del rapporto parentale.
2. Condannarsi altresì la convenuta al risarcimento in favore degli attori, ciascuno secondo la propria quota ereditaria, della complessiva somma di
€50.000,00 a titolo di danno morale terminale (o danno tanatologico) subìto dalla de cuius e pertanto:
- €16.666,66, pari a 3/9 del totale;
Parte_1
- €11.11,11, pari a 2/9, del totale;
Parte_4
- €11.11,11, pari a 2/9, del totale;
Parte_2
- €11.11,11, pari a 2/9, del totale. Parte_3
3. Condannarsi inoltre la convenuta al risarcimento in favore degli attori, ciascuno secondo la propria quota ereditaria, della complessiva somma di
€31.000,00 a titolo di danno biologico terminale subìto dalla de cuius e pertanto:
- €10.333,33, pari a 3/9 del totale;
Parte_1
- €6.888,88, pari a 2/9 del totale;
Parte_4
- €6.888,88, pari a 2/9 del totale;
Parte_2
- €6.888,88 pari a 2/9 del totale. Parte_3
4. Condannarsi infine la convenuta a risarcire agli attori, ciascuno secondo la propria quota ereditaria, la complessiva somma di €66.599,56 a titolo di danno patrimoniale dagli stessi subìto a causa del mancato contributo economico della de cuius alla famiglia e pertanto:
- €22.199,85, pari a 3/9 del totale;
Parte_1
- €14.799,90, pari a 2/9 del totale;
Parte_4
- €14.799,90, pari a 2/9 del totale;
Parte_2
- €14.799,90, pari a 2/9 del totale;
Parte_3
pagina 2 di 26 il tutto salve quelle diverse somme che risulteranno accertate in corso di causa o che saranno ritenute di giustizia dal Giudice, oltre agli interessi legali di cui all'art.1284, 1 comma c.c. dalla data del sinistro alla data di notifica dell'atto di citazione e di cui all'art.1284, 4 comma c.c. dalla data di notifica dell'atto di citazione all'effettivo saldo.
5. Con vittoria di spese e compensi di lite aumentati del 30% ai sensi dell'art.4, comma 1-bis, 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018, atteso che l'atto introduttivo è stato predisposto in modo da consentire la ricerca ipertestuale dei numerosi documenti prodotti, oltre rimborso spese generali di studio 15% ed oltre accessori di legge.
6. Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge.
Conclusioni della convenuta:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
Nel merito, in via principale: rigettare le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto. Spese rifuse”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, , , Parte_1 Parte_2 [...]
e , rispettivamente marito e figlie, nonché eredi, della defunta Pt_3 Parte_4 Per_1
, hanno convenuto in giudizio l' al fine di sentirla
[...] Controparte_1
condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti sia iure proprio che iure hereditatis, in conseguenza della morte del loro prossimo congiunto a causa della condotta colposa dei sanitari curanti.
Essi hanno esposto che:
- nel tardo pomeriggio del giorno 9.9.2018 la RA , che da alcune ore aveva Per_1
febbre alta a 39.8, dissenteria e forti dolori allo stomaco, veniva dagli stessi trasportata al
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Legnago Mater Salutis ove perveniva alle ore 18:17 in codice giallo n.22;
- all'ingresso al P.S. veniva diagnosticata addominalgia e alle ore 23.30 veniva annotato quanto segue: “Lamenta ancora dolore addominale. Alla palpazione questo si presenta di consistenza pastosa in fossa iliaca dx e ipogastrio”;
pagina 3 di 26 - venivano pertanto effettuati RX all'addome e TC dell'addome e alle ore 06.00 del
10.9.2018 i sanitari annotavano: “Pz fredda, con sudorazione algida, PA 80, SpO2 e fc irrilevabili continua a riferire dolore addominale. Si trova la pz senza accesso venoso periferico, riferisce di esserselo staccato per sbaglio andando in bagno. Posizionato cvp, avvisata Dr.ssa la quale dà indicazione di somm.re fis 500 a gtt veloce e a Per_2 seguire ER 500. Su sua indicazione chiamati i rianimatori”;
- gli stessi, intervenuti alle ore 06.56, posizionavano maschera d'ossigeno e, in considerazione che la paziente continuava a riferire dolori addominali, decidevano per il suo ricovero;
- lo stesso giorno 10.9.2018 la paziente veniva quindi trasferita presso la Divisione di
Chirurgia Generale, ove il diario clinico così proseguiva “Ore 07.23: Ricoverata per sospetta perforazione intestinale dopo essere stata inizialmente trattenuta in OBI per addominalgia e febbre (…). Pz vigile, fredda, sudorazione algida, PA 60/??, SpO2 91% con
O2 a 4 L/min, fc 115R. riferisce dolore addominale, alvo chiuso a gas e feci da ieri mattina.
Vista dalla Dr.ssa e dall'anestesista, si contatta il chirurgo reperibile per una Per_2 valutazione della pz”;
- alle ore 10.58 la RA veniva quindi trasferita presso la Divisione di Per_1
Rianimazione ove, alle ore 11.30, si annotava: “Si accoglie in rianimazione paziente di aa
60 proveniente dal reparto di chirurgia per shock settico in sospetta perforazione intestinale
(…). Paziente soporosa, tachipnoica, ipotesa;
al controllo EGA acidosi metabolica con iperlattacidemia. Si decide di ricoverare la paziente presso il nostro reparto in attesa di intervento chirurgico già programmato dai colleghi alla fine della seduta operatoria”;
- alle ore 13.40 del 10.9.2018 la paziente veniva sottoposta ad intervento chirurgico, che così veniva descritto: “Paziente in shock settico, si esegue laparotomia mediana, apertura del peritoneo con presenza di odore maleodorante da possibile infarto intestinale, presenza di abbondante quantità di liquido siero-ematico e corpuscolato (…). Esplorazione della cavità addominale con presenza a livello del colon destro soprattutto nella parte posteriore dell'ascendente di multiple zone infartuate e ischemiche, presenza di aria nel retroperitoneo in corrispondenza del colon destro. Pertanto, si decide di eseguire scollamento della doccia parietocolica destra, lungo la fascia di Toldt, isolamento e legature dei vasi colici destri,
pagina 4 di 26 isolamento del colon trasverso. Si esegue emicolectomia destra previa sezione dell'ultima ansa ileale e resezione del colon trasverso a livello del III prossimale. Si esegue anastomosi ileo-colica termino laterale con suturatrice circolare del 25. Sezione del viscere rimanente con GIA. Sovragito del moncone di colon, chiusura del meso e punti di consolidamento della anastomosi. Presenza di quadro di colecistite acuta gangrenosa alitiasica, pertanto si esegue colecistectomia previa legatura dell'arteria e del dotto cistico e scollamento dal letto epatico. Emostasi e lavaggio abbondante della cavità addominale, drenaggio retroanastomotico. L'intestino in prossimità dell'anastomosi non risulta sofferente (…)”;
- alle ore 23.29 sul diario clinico veniva annotato: “Condizioni cliniche compromesse.
Quadro di shock settico con insuff. respiratoria acuta (ARDS), oligo-anuria, turbe coagulative, ipopiastrinemia e iniziale insff. epatica. (…) EGA di controllo mostra pa
O2/FiO2 100, pH 7.39 BE -3. Emodinamica sostenuta da Dopa (…) oligoanurica (…). Si segnala vasta lesione ecchimotica al fianco dx (raccolta? ematoma?) calda e dura alla palpazione. Addome teso ma trattabile (…)”;
- nei giorni successivi le condizioni della loro congiunta si aggravavano sempre di più, tanto che il giorno 13.09.2018, alle ore 21.53, sul diario clinico si annotava “Condizioni cliniche gravissime. Circolo estremamente instabile. Gravemente ipotesa nonostante infusione di amine a dosaggio massimale. Permane anurica nonostante stimolo diuretico massimale” e che il giorno 14.09.2018 ore 01.01 sul diario clinico veniva riportato:
“Ulteriore aggravamento del circolo (…). Si assiste a bradicardia fino ad arresto di circolo.
Paziente non responsiva alle manovre rianimatorie. Si constata il decesso alle ore 00.40”;
- la causa del suo decesso era da ricercare nell'inescusabile ritardo nel sottoporre la paziente a intervento chirurgico in quanto l'effettuazione più tempestiva del trattamento chirurgico imperitamente e negligentemente ritardato avrebbe evitato, secondo il consolidato criterio civilistico del “più probabile che non”, il decesso della paziente.
Sulla scorta delle illustrate premesse gli attori hanno, pertanto, chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa della condotta colposa dei sanitari curanti.
CP_ Si è costituita in giudizio l' (d'ora innanzi la quale ha Controparte_1 contestato in radice la fondatezza della domanda di parte attrice, sia sotto il profilo dell'an
pagina 5 di 26 che del quantum debeatur, negando la responsabilità dei sanitari intervenuti nella cura della paziente sul rilievo che non poteva essere ravvisato a carico del nosocomio convenuto nessun inadempimento atteso che la condotta della convenuta era stata del tutto conforme ai protocolli e alle linee guida dettate in materia. Ha aggiunto che in ogni caso, quandanche si
CP_ ravvisasse una responsabilità in capo all' la tragica scomparsa della RA Per_1
risultava comunque inevitabile, attesa la grave patologia da cui la stessa era afflitta
(carcinoma invasivo della mammella ad uno stadio IIIC connotato da una probabilità di sopravvivenza globale a 5 anni pari al 33,3%.) e che condizione predisponente all'infarto intestinale era rappresentata proprio dalla pregressa somministrazione dello schema chemioterapico TCHP quale terapia neoadiuvante per il trattamento della neoplasia della mammella. Pertanto, attese le condizioni cliniche della de cuius, anche in caso di intervento
(asseritamente) tempestivo, il decesso della paziente sarebbe stato inevitabile.
La causa è stata istruita mediante assunzione di prove orali, espletamento di consulenza tecnica (in data 23.08.2022 è stata revocata la nomina del ctu designato dal giudice precedente assegnatario della presente causa a causa del mancato ingiustificato inizio delle operazioni peritali ed è stato nominato dalla scrivente un nuovo collegio peritale), nonché produzioni documentali e all'udienza del 7.12.2023, sostituita da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 5.04.2024, alla luce della contestazione tra le parti in ordine alle aspettative di vita della defunta RA e del fatto che i ccttuu non si erano Per_1
pronunciati in assenza di un quesito, la causa è stata rimessa in istruttoria per effettuare un'ulteriore consulenza tecnica.
All'udienza del 12.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Nel merito le domande formulate sono meritevoli di accoglimento nei termini infra precisati.
pagina 6 di 26 Innanzitutto, occorre evidenziare che la legge n. 189/2012 (c.d. legge Balduzzi) e successivamente la legge n. 24/2017 (cd. Legge Gelli – Bianco) hanno delineato un modello dualistico di responsabilità: contrattuale per la struttura sanitaria, aquiliana per il medico dipendente.
Segnatamente, si deve rilevare, in punto di diritto, come l'art.7 della legge 8 marzo 2017 n.
24 (cd. Legge Gelli – Bianco) delinei un modello di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria. Quest'ultima risponde nei casi in cui l'inadempimento riguardi obbligazioni proprie dell'ente, nonché nei casi in cui l'inadempimento sia dipeso da un fatto del personale medico e paramedico che svolge la propria prestazione all'interno della struttura, come avvenuto nel caso di specie ("la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 c.c., delle loro condotte dolose o colpose").
Secondo consolidata giurisprudenza, per l'appunto, la responsabilità della struttura sanitaria si inserisce nell'ambito di un rapporto contrattuale atipico a prestazioni corrispettive, ovvero il c.d. contratto di spedalità, idoneo a fondare la legittimazione passiva dell'ente in relazione all'azione di responsabilità proposta dal paziente o dai suoi eredi (Cass. Civ. sez
III, ordinanza n.16272 del 08.06.2023). Le prestazioni sanitarie da parte di una struttura ospedaliera (o altra struttura) deputata a fornire assistenza sanitaria avvengono, infatti, sulla base di un contratto tra il paziente ed il soggetto che gestisce la struttura, avente ad oggetto una prestazione complessa, a favore dell'ammalato, definibile sinteticamente come di
“assistenza sanitaria”, ove assumono primario rilievo le prestazioni di cura medica, ma nel quale si possono rinvenire anche prestazioni diverse quali la messa a disposizione del personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché obbligazioni accessorie cosiddette di sicurezza e/o di protezione.
Un tale assetto rimane attuale anche a seguito dell'entrata in vigore della legge c.d. Pt_5
(n. 24/2017), di conseguenza, la struttura, pubblica o privata che sia, continua a
[...]
rispondere, nei confronti del paziente, a titolo contrattuale sia del fatto proprio, come ad pagina 7 di 26 esempio per la mancanza di strumentazione tecnologica necessaria al trattamento eseguito, sia, ex art.1228 c.c., delle condotte poste in essere da esercenti le professioni sanitarie che operano all'interno dell'istituto. (Cass. Civ. n.1260/2012, e più di recente Cass. Civ. III
Sez., sent. 6593 del 07.03.2019, Cass. Civ. III Sez., sent. 1043/2019).
Con riferimento alla responsabilità dell'esercente la professione sanitaria, come anticipato, esso, ai sensi dell'art.7 c.3 della legge n.24/2017 “risponde del proprio operato ai sensi dell'art.2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente…”.
Con l'entrata in vigore di questa disposizione, infatti, è stata definitivamente superata la qualificazione della responsabilità dei medici come contrattuale, e più nello specifico come scaturente dal “contatto sociale” che si instaura necessariamente tra medico e paziente, in assenza di un'obbligazione contrattuale assunta con quest'ultimo.
Il regime generale ed attuale con riferimento alla responsabilità medica prevede una netta separazione tra la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e quella aquiliana del medico.
Per ciò che attiene alla ripartizione degli oneri probatori tra struttura sanitaria e paziente, occorre partire dal «principio della c.d. vicinanza della prova» inaugurato dalla Corte di
Cassazione con l'ormai celebre pronuncia, resa a Sez. Un., n. 13533/2001, secondo cui «il meccanismo di ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art.2697 c.c. in materia di responsabilità contrattuale è identico, sia che il creditore agisca per l'adempimento dell'obbligazione, sia che domandi il risarcimento per l'inadempimento contrattuale: in entrambi i casi, infatti, il creditore dovrà provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè
l'esistenza della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza, e non anche l'inadempimento, mentre il debitore dovrà eccepire e dimostrare il fatto estintivo dell'adempimento».
Tale principio è stato applicato, in numerose pronunce, dalla Suprema Corte in tema di responsabilità medica nelle quali è stato enunciato il principio secondo cui il paziente danneggiato è tenuto a provare il contratto e/o il contatto da cui deriva il suo diritto alla prestazione medica e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempienza del sanitario, rimanendo invero a carico di quest'ultimo l'onere di pagina 8 di 26 dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato oppure che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (Cass. Civ., III sez., sent. n. 24073/2017, ordinanza n.
26275 Cass. Civ. del 06.09.2022, Cass. Civ. Sez. Unite n.577/2008).
L'attore danneggiato è, quindi, esonerato dal provare la negligenza del sanitario: si può limitare ad allegare condotte imperite sia attive che omissive del medico, quali species dell'inadempimento agli obblighi assunti con il contatto negoziale o con il contratto di spedalità, consistenti nella prestazione di assistenza diagnostica e terapeutica conformate alle linee guida, o in mancanza alle buone pratiche in ambito medico.
È invece onere della struttura ospedaliera provare che l'inadempimento è stato dovuto a causa non imputabile a negligenza o imperizia dei sanitari che per suo conto operano.
L'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, infatti, depone nel senso di ritenere che “la presunzione di colpa dalla quale, ai sensi dell'art.1218 c.c., è gravato il medico nei confronti del paziente che ne invochi la responsabilità professionale, può essere superata dal sanitario dimostrando che l'insuccesso dell'intervento sia dipeso da un evento imprevedibile e non prevenibile con l'uso dell'ordinaria diligenza da lui esigibile”. (Cass.
Civ., sez. III, n. 26303/2019).
Trattandosi di obbligazioni inerenti all'esercizio di attività professionali, la diligenza nell'adempimento deve valutarsi, ai sensi dell'art.1176 c.2, c.c. con riguardo alla natura dell'attività esercitata;
se la prestazione implica invece la soluzione di problemi di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in ipotesi di dolo e colpa grave, ex art.2236 c.c. (Cass. Civ. n.465/2021).
Il grado di diligenza richiesto deve essere, quindi, valutato con riguardo alla difficoltà della prestazione resa, avuto riguardo al fatto che l'obbligazione assunta dal professionista consiste in un'obbligazione di mezzi, cioè in un'attività che, pur preordinata al raggiungimento di un risultato, non comporta inadempimento nell'ipotesi di mancato raggiungimento di quest'ultimo ma solamente nel caso di una non diligente esecuzione della prestazione che equivale all'inosservanza delle regole tecniche che governano il tipo di attività alla quale il debitore è tenuto.
Nella specifica ipotesi della responsabilità medica, la Suprema Corte ha affermato l'utilità di fare impiego, quali parametri per l'accertamento della colpa, delle c.d. linee guida, già
pagina 9 di 26 citate all'interno dell'art.5 L. 24/2017, le quali “pur non avendo la valenza di norma dell'ordinamento – costituiscono comunque espressione di parametri per l'accertamento della colpa medica, che contribuiscono alla corretta sussunzione della fattispecie concreta in quella legale disciplinata da clausole generali, quali quelle contenute negli artt.1218 e
2043 c.c.”. (Cass. Civ. n. 13510/2022).
Pur rappresentando le suddette linee guida un valido ausilio, è necessario effettuare una valutazione alla luce delle circostanze del caso concreto. (Cass. Civ. n. 30998/2018).
Quanto invece all'accertamento dell'esistenza del nesso causale tra la condotta commissiva o omissiva del medico e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, va, innanzitutto tenuto distinto il nesso di causalità materiale da quello di causalità giuridica.
Il primo attiene al rapporto tra la condotta umana e l'evento dannoso e sussiste qualora quest'ultimo non si sarebbe verificato in assenza della prima. Il procedimento di accertamento del nesso è retto dai principi di cui agli artt.40 e 41 c.1 c.p. come delineato dalla nota pronuncia resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 30328/2012 (teoria condizionalistica integrata dal criterio di sussunzione sotto leggi di copertura). Il rigore del principio dell'equivalenza delle condizioni di cui all'art.41 c.p., tuttavia, trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente, desumibile dall'art. 41 c.2 c.p., applicato secondo la teoria della causalità adeguata, in base alla quale la condotta attiva o omissiva condizione dell'evento, può assurgere al rango di causa giuridicamente rilevante dello stesso solo se quest'ultimo – con valutazione da effettuare ex ante al momento della condotta, sulla base delle migliori conoscenze scientifiche del momento – non appaia una conseguenza del tutto inverosimile. (Cass. 23933/2013).
Ciò che cambia, nel processo civile è, tuttavia, il criterio di accertamento adottato perché si possa concludere nel senso della sussistenza del rapporto eziologico fra condotta, attiva od omissiva, ed evento. In ragione dei differenti valori sottesi ai due processi, nel diritto penale, vige la regola della prova “oltre ogni ragionevole dubbio”; nel sistema civilistico, invece, il nesso di causalità consiste nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio del “più probabile che non”. (Cass.
Pen. Sez. U. n. 30328/2002).
pagina 10 di 26 A tal proposito è stato rilevato che, ove le nozioni di patologia medica e medicina legale non forniscano un grado di certezza assoluta, il ricorso al criterio della probabilità costituisce una necessità logica in quanto si tratta di accettare o rifiutare l'assunto secondo il quale il danno si è verificato a causa del fatto che non è stato tenuto il comportamento atteso.
In tema di responsabilità professionale del sanitario e della struttura ospedaliera, inserendosi l'intervento umano in un processo causale già in atto, atteso che la patologia in genere preesiste alla condotta attiva od omissiva, non si può parlare, con riferimento alla malattia, di fattore causale alternativo alla terapia errata o all'omessa diagnosi (per citare i casi più frequenti), ma di concausa che non esclude che l'agire umano si ponga come condizioni necessaria e causa dell'evento lesivo.
In tal caso è configurabile il rapporto di causalità laddove si riesca ad accertare che, qualora fosse stata tenuta dall'agente la condotta corretta o doverosa di fatto poi omessa, il concreto evento di danno non si sarebbe verificato o si sarebbe, comunque, verificato in epoca successiva o con minore intensità lesiva.
Il nesso di causa, pertanto, sussiste, quando, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si possa ritenere che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evitare il danno. (Cass. Civ. n.
10060/2010).
Secondo i più recenti arresti giurisprudenziali, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia e l'azione o omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza. (Cass. Civ. n.
24073/2017, Cass. Civ. n. 10050/2022, Cass. Civ. sez. III ordinanza n.5490/2023).
Diverso è, invece, il nesso causale tra l'evento e i danni risarcibili il quale è il collegamento giuridico, appunto, tra l'evento e le conseguenze dannose, avente la funzione di selezionare quelle risarcibili rispetto a quelle non risarcibili, in base ai criteri della causalità giuridica, ai sensi dell'art.1223 c.c., applicata secondo la teoria della regolarità causale. Quest'ultima pagina 11 di 26 postula la risarcibilità dei danni diretti e mediati purché rientrino nelle conseguenze normali del fatto, in base ad un giudizio di probabile verificazione. (Cass. Civ. n. 22225/2014).
In applicazione di tutti i suesposti principi va, dunque, esaminata la domanda di parte attrice, tenendo conto degli oneri probatori sopra esposti.
La CTU espletata dai Dottori e dal Professor Persona_3 Persona_4 [...]
- sulle cui conclusioni ritiene questo giudice di dover convenire in quanto sorrette Per_5
da approfondite indagini e da valutazioni immuni da errori logici – ha accertato la responsabilità della struttura convenuta, per non aver programmato, a fronte di un quadro clinico inequivocabile di sepsi in peggioramento, destinata all'inevitabile shock settico in mancanza di tempestiva azione anestesiologico-chirurgica, l'effettuazione di un intervento di laparotomia d'urgenza (v. p.9 elaborato peritale).
Invero, “l'intervento chirurgico del 10.09.2018 delle ore 13:40 venne espletato con notevole ritardo rispetto alla gravità delle condizioni cliniche della paziente e lo stato di shock manifestatosi fin dalle prime ore del mattino del 10.09.2018. Lo stesso intervento venne inspiegabilmente programmato al termine della seduta operatoria ordinaria che si sarebbe potuto ritardare o nell'eventualità procedere in urgenza in un'altra sala operatoria con altri operatori”. (v. p. 10 elaborato peritale).
I consulenti tecnici hanno evidenziato che: “le censure che si possono muovere al personale sanitario, in termini di prudenza, diligenza e perizia, sono rappresentate in primis dalla mancanza di una strettissima vigilanza della paziente (data la condizione clinica di fragilità della RA ) che avrebbe potuto portare ad una tempestiva Per_1 esplorazione chirurgica, quindi dall'inspiegabile ritardo, una volta espletati correttamente gli esami strumentali e clinici, nel condurla in sala operatoria dato che né il Chirurgo e neppure il Rianimatore avevano escluso la possibilità di un intervento chirurgico”.
In punto di nesso di causalità materiale appare accertato che il ritardo nell'adozione del corretto trattamento terapeutico ha determinato il decesso della paziente.
I ccttuu hanno, infatti, accertato che l'esplorazione chirurgica effettuata tra le 7 e le 10 del mattino del 10.09.2018 (insieme a un efficace sostegno anestesiologico-rianimativo), avrebbe portato a una probabilità di sopravvivenza intorno al 95%; mentre se effettuato dopo le ore 11 del mattino, ci sarebbero state probabilità di mortalità comprese tra il 40 e il pagina 12 di 26 100%. Dunque, le possibilità di successo dell'intervento fatto alla RA solo alle Per_1 ore 13:40 del 10.09.2018, a prescindere dall'approccio chirurgico seguito, erano seriamente compromesse (v. pag. 10 elaborato peritale).
Infine, i consulenti tecnici, in risposta alle osservazioni effettuate dai CC.TT.PP della struttura convenuta (pp.
9-10 osservazioni dott. e ), i quali hanno sostenuto Per_6 Per_7
che la mortalità complessiva per ischemia mesenterica acuta oscilla tra il 45 e il 64% e solo intorno alle ore 10.00 del mattino comparve una chiara indicazione chirurgica, conseguentemente il ritardo con cui i sanitari intervennero, pari a circa 4 ore, può aver solo comportato una perdita di chances di sopravvivenza inferiore al 50%; hanno ribadito che non deve essere analizzata la percentuale di mortalità complessiva per “ischemia mesenterica” bensì, la probabilità di sopravvivenza allo stato settico nelle fasi antecedenti allo shock. Hanno, infatti, ribadito che la RA si trovava in una Persona_1
condizione di shock settico fin dalle ore 7 del mattino con conseguente ritardo di ben 7 ore all'approccio chirurgico indicato. Invero, alle ore 07:08 del 10/9/2018 la paziente era stata trasferita da OBI al Reparto di Chirurgia Generale con la diagnosi di “Sospetta perforazione addominale”; alle 07:23 era, infatti, stato contattato il chirurgo reperibile ed avvisato il marito.
L'ulteriore consulenza tecnica esperita dalla Dott.ssa e dal Dott. Persona_3 Per_8
[...
- sulle cui conclusioni ritiene questo giudice di dover convenire in quanto sorrette da approfondite indagini e da valutazioni immuni da errori logici – ha accertato che la percentuale di sopravvivenza, attesa a 5 anni dalla chirurgia sul seno e l'ascella, sarebbe stata pari al 76%.
Va disattesa l'istanza di chiamata a chiarimenti dei ccttuu, formulata dalla convenuta e ribadita anche in sede di comparsa conclusionale, in quanto gli stessi consulenti di parte convenuta hanno dichiarato che non esistono altri sistemi validati di calcolo teorico della sopravvivenza rispetto a quello utilizzato dai ccttuu (sistema di calcolo derivato dallo strumento Predict Breast messo a punto presso la Breast Unit della Cambridge University)
e non hanno nemmeno indicato quale potrebbe essere stata la percentuale di sopravvivenza della RA , a 5 anni, alla luce degli elementi da loro indicati. Per_1
pagina 13 di 26 In applicazione dei principi sopra esposti, consegue che la struttura sanitaria risponde, ai sensi dell'art.7 c.1 L.241/2017, 1218 e 1228 c.c.. per l'operato dei propri dipendenti.
Gli attori hanno chiesto la condanna della parte convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio subito per perdita del prossimo congiunto, nonché del danno biologico terminale, del danno biologico catastrofale e del danno patrimoniale iure hereditatis.
Quanto al danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale va rilevato che è principio consolidato quello per cui la morte di un prossimo congiunto determina per i congiunti superstiti un danno iure proprio (v., da ultimo, Cass., 30/8/2019, n. 21837), di carattere patrimoniale e non patrimoniale, in particolare in conseguenza dell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto personale con il congiunto defunto (c.d. danno da perdita del rapporto parentale) anzitutto (anche se non solo) nel suo essenziale aspetto affettivo o di assistenza morale (cura, amore) cui ciascun componente del nucleo familiare ha diritto nei confronti dell'altro, che può persino rilevare quale danno biologico relazionale, laddove venga a risultare intaccata l'integrità psicofisica del medesimo con riflessi sulla sua capacità di relazionarsi con il modo esterno, financo di carattere eccezionale laddove venga a determinare per il medesimo fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita (cfr. Cass., 19/10/2016, n. 21060; Cass., 20/8/2015, n.
16992; Cass., 23/1/2014, n. 1361).
Ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito.
La prova del danno, inteso come perdita di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto può essere presunta nel caso in cui si tratti di congiunti appartenenti alla cd. famiglia nucleare (e cioè coniugi, genitori, figli, fratelli e sorelle) proprio in ragione della loro appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo" nell'ambito del quale l'effettività di detti rapporti costituisce tuttora la regola, nell'attuale società, in base all'id quod plerumque accidit. Ciò non toglie che parte convenuta possa fornire la prova contraria, anch'essa basata su elementi presuntivi tali da far venir meno la presunzione di fatto derivante dall'esistenza del mero legame coniugale o parentale (nel pagina 14 di 26 qual caso sarà onere del danneggiato dimostrare l'esistenza del suddetto vincolo in concreto, sulla base di precisi elementi di fatto), ovvero, quanto meno, da attenuarla considerevolmente (nel qual caso delle relative circostanze dovrà tenersi conto ai fini della liquidazione dell'importo del risarcimento, che dovrà essere inferiore a quello riconosciuto nei casi "ordinari", come eventualmente previsto su base tabellare) (Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 9010 del 21/03/2022; Cass. Civ. n. 25541/2022, Cass. Civ. n.11212/2019).
Nel caso di specie, gli attori hanno sottolineato lo stretto legame affettivo intercorrente con la vittima, trattandosi delle tre figlie e del marito, tutti conviventi con la de cuius, richiamando la presunzione di sofferenza sopra citata e producendo in giudizio lo stato di famiglia e fotografie raffiguranti momenti di vita familiare (doc.4, 7 fasc. p. attr.).
Senonché, se, da un lato, la prova del danno non patrimoniale da sofferenza interiore per la perdita del familiare può presumersi in ragione dello stretto legame di parentela riconducibile all'interno della famiglia nucleare degli attori e del de cuius, dall'altro lato, non risulta fornita da parte convenuta la prova contraria dell'assenza di detto legame affettivo tra i superstiti e la vittima nonostante il rapporto di parentela che li univa, prova che, come più volte ribadito dalla Cassazione (cfr. Cass. 22397/2022; Cass. n. 18284/2021),
è imperniata sull'assenza di legame affettivo tra i superstiti e la vittima nonostante il rapporto di parentela.
Ne consegue, pertanto, che non avendo parte convenuta fornito la prova contraria dell'assenza di un legame affettivo tra gli attori e la de cuius e alla luce degli esiti dell'istruttoria svolta deve ritenersi sussistente il danno rappresentato dalla sofferenza morale patita per effetto della perdita del congiunto.
Così accertato il danno in punto an debeatur, la quantificazione deve avvenire in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria pagina 15 di 26 di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare
(Cass. n. 9231/2013).
Spetta, quindi, ai congiunti di provare la effettività e la consistenza della relazione parentale rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità e in particolare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto, ai fini del quantum debeatur (v. Cass., 30/8/2019, n. 21837; Cass., 19/11/2018, n.
29784; Cass., 15/2/2018, n. 3767; Cass., 7/12/2017, n. 29332; Cass., 20/10/2016, n. 21230.
Cfr. altresì Cass., 1°/12/2010, n. 24362. Cfr., Cass., 8/4/2020, n. 7743; Cass., 7/12/2017, n.
29332; Cass., 20/10/2016, n. 21230; Cass. 18284/2021).
Recentemente la Cassazione ha avvallato il criterio equitativo basato sul "sistema a punti", di cui alle Tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022, aggiornate nel 2024, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione (Cass. Sez. 3 Ordinanza n. 37009 del 16/12/2022).
Stante la convivenza degli attori con la de cuius, è possibile ritenere sussistente l'intensità del legame caratterizzante il rapporto di coniugio e di filiazione.
In particolare, per quanto attiene alle figlie e i testi escussi, sulla cui Pt_2 Pt_3
attendibilità non vi è alcuna ragione di dubitare in quanto hanno riferito circostanze apprese in via diretta e senza incoerenze logiche, hanno riferito del particolare intenso rapporto affettivo che legava la RA alle figlie e le quali, anche a causa Per_1 Pt_2 Pt_3
delle loro condizioni di salute, necessitavano di particolari attenzioni da parte della mamma anche in età adulta (v. doc. 5, verbale udienza del 18.11.2021 testimonianze Testimone_1
e . Si ritiene, pertanto, che l'intensità della sofferenza emotiva patita Testimone_2
per effetto del venir meno di un legame affettivo così intenso abbia determinato un intenso sconvolgimento delle loro vite.
pagina 16 di 26 Dunque, alla luce dei criteri di liquidazione previsti dalle Tabelle Milano, il danno risarcibile spettante agli attori viene così determinato:
- al sig. coniuge della RA , vengono attribuiti 61 punti Parte_1 Per_1 tenuto conto dell'età del congiunto (59) e della vittima (59), della convivenza con la moglie, della sopravvivenza delle tre figlie e della presumibile intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto di coniugio (per cui viene riconosciuto il punteggio di 15 punti agli effetti del criterio di cui alla lettera E attesa la condivisione con la moglie di attività giornaliere, insite nella convivenza, oltre ai naturali contatti giornalieri;
per le ragioni esposte il danno risarcibile ammonta pertanto ad € 297.236,00;
- alla figlia vengono attribuiti 65 punti, tenuto conto dell'età del Parte_2
congiunto (37) e della vittima (59), della convivenza e della sopravvivenza del padre e delle sorelle. Alla luce allegazioni specifiche in ordine alla particolare effettività del vincolo relazionale che la univa alla madre, confermato dai testi escussi, sotto il profilo della qualità ed intensità della relazione affettiva vengono attribuiti 20 punti. In ragione di quanto esposto il danno risarcibile viene determinato in € 332.435,00;
- alla figlia vengono attribuiti 65 punti, tenuto conto dell'età del Parte_3
congiunto (33) e della vittima (59), della convivenza e della sopravvivenza del padre e delle sorelle. Analogamente a quanto enunciato in relazione alla sorella
, alla luce allegazioni specifiche in ordine alla particolare effettività del Pt_2
vincolo relazionale che la univa alla madre, confermato dai testi escussi, sotto il profilo della qualità ed intensità della relazione affettiva vengono attribuiti 20 punti.
In ragione di quanto esposto il danno risarcibile viene determinato in € 332.435,00;
- alla figlia vengono attribuiti 67 punti, tenuto conto dell'età del Parte_4
congiunto (28) e della vittima (59), della convivenza e della sopravvivenza del padre e delle sorelle. Alla luce della presumibile intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto di filiazione attesa la condivisione di attività giornaliere, insite nella convivenza, oltre ai naturali contatti giornalieri, sotto il pagina 17 di 26 profilo della qualità ed intensità della relazione affettiva vengono attribuiti 15 punti.
In ragione di quanto esposto il danno risarcibile viene determinato in € 320.702,00.
Sebbene sia corretto, come sostenuto dalla struttura convenuta, che nelle ipotesi in cui il danneggiato, già in condizioni invalidanti idonee a condurlo alla morte a prescindere da eventuali condotte di terzi, decede a seguito dell'intervento (commissivo od omissivo), la risarcibilità iure proprio del danno patrimoniale e non patrimoniale - riconosciuto ai congiunti - può subire un ridimensionamento in considerazione del verosimile arco temporale in cui i congiunti avrebbero potuto ancora godere, sia sul piano affettivo che economico, del rapporto con il soggetto anzitempo deceduto (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 15991 del 21/07/2011); nel caso in esame, questo giudice ritiene che la misura del risarcimento non debba essere ridotta.
Pe Invero, i consulenti tecnici dott.ssa e Dott. , chiamati a pronunciarsi sulla Per_3
presumibile aspettativa di vita della RA - affetta da carcinoma mammario al Per_1
momento in cui si è affidata alle cure della struttura convenuta - in assenza dell'errore diagnostico-terapeutico, hanno accertato che la sopravvivenza a 5 anni della de cuius, in conseguenza del trattamento chirurgico e farmacologico della neoplasia, che aveva già iniziato, sarebbe stata pari al 76%. I consulenti hanno, inoltre, affermato, che la sopravvivenza a 15 anni sarebbe stata pari al 58% (v. pag. 7 elaborato peritale).
Deve pertanto ritenersi che, alla luce della probabilità statistica di sopravvivenza della medesima, in misura superiore al 50%, anche a 15 anni dal trattamento terapeutico del carcinoma mammario (che aveva già iniziato), i congiunti avrebbero potuto godere del rapporto affettivo con la RA ancora per molti anni, con probabilità di Per_1 sopravvivenza della medesima anche fino all'età media della donna in base agli indici Istat.
Si evidenzia come la determinazione all'attualità del danno sia in grado di ripristinare, sia pure in forma di equivalente pecuniario, il valore spettante al creditore. Infatti, come da tempo rilevato dalla Cassazione nell'ambito dei debiti di valore non è possibile provvedere al computo degli interessi sul capitale interamente rivalutato, posto che così facendo si finisce per attribuire il corrispettivo per la tardiva erogazione del dovuto (evitando che di tale ritardo possa avvantaggiarsi il debitore lucrando interessi o evitando gli oneri connessi al ricorso al mercato del credito), ossia gli interessi comunemente denominati pagina 18 di 26 compensativi, su un valore affatto diverso da quello da ripristinare, dovendo per contro farsi riferimento alla somma via via rivalutata di anno in anno (cfr. Cass. 28-11-1995, n.
12304; sez. un., 17-2-1995, n. 1712; 20-6-1990, n. 6209).
Negli interventi più recenti la Cassazione, nel rimarcare la distinzione sul piano funzionale tra rivalutazione ed interessi, ha evidenziato che, in assenza di allegazione e di prova, sia pure mediante il ricorso ad elementi di carattere presuntivo, in ordine al pregiudizio derivante dalla tardiva disponibilità del dovuto rispetto al tasso di svalutazione della moneta, non è possibile riconoscere gli interessi, che costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da lucro cessante. Da tanto discende che in assenza di allegazione circa il divario tra redditività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione non sarà possibile riconoscere in via automatica gli interessi in aggiunta alla già disposta rivalutazione del credito (cfr. Cass. 19/01/2022 n. 1627; Cass. 26/11/2021 n.
36878; Cass. n. 18564/2018; Cass. 21.2.2013, n. 4330; 13.2.2008, n. 3268; 22.10.2004, n.
20591; 25-08-2003, n. 12452).
Da ultimo, la Suprema Corte, nella sentenza n. 19063/2023 (resa in un caso di responsabilità medica), ha ribadito che: “l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento. (Nella specie, la S.C. - rilevando che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi "compensativi" non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c. - ha rigettato il motivo riguardante il riconoscimento di detti interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., anziché al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c., perché il ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione impugnata evidenziando le ragioni della pretesa erroneità del saggio individuato per gli interessi compensativi rispetto ad altro, in tesi più adeguato all'effettivo ristoro del danno subito).
pagina 19 di 26 Nel caso in esame gli attori non hanno allegato di aver subito un maggior danno derivante dal teorico reimpiego della somma a loro spettante a titolo di risarcimento, conseguentemente vanno esclusivamente corrisposti gli interessi legali dalla data della presente decisione al saldo effettivo.
Gli attori, quali eredi della RA , hanno chiesto il risarcimento del danno non Per_1
patrimoniale da essa subito, iure hereditatis, nelle componenti del danno biologico terminale e del danno morale terminale (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico).
In punto di diritto occorre rilevare che chiunque riporti delle lesioni personali causate dal fatto doloso o colposo altrui - siano esse causate da un incidente o, come nella specie, da un intervento chirurgico con esito infausto - sopravviva all'evento per un certo periodo di tempo, e poi muoia a causa delle lesioni sofferte, può riportare un danno non patrimoniale.
Esso può teoricamente manifestarsi in due modi, ferma restando la sua unitarietà quale concetto giuridico. Il primo è il pregiudizio derivante dalla lesione della salute, il secondo è costituito dal turbamento e dallo spavento derivanti dalla consapevolezza della morte imminente. Ambedue questi pregiudizi hanno natura non patrimoniale, come non patrimoniali sono tutti i pregiudizi che investono la persona in sé e non il suo patrimonio.
Quel che li differenzia non è la natura giuridica, ma la consistenza reale: infatti il primo
(danno biologico o da lesione della salute) ha fondamento medico legale, consiste nella forzosa rinuncia alle attività quotidiane durante il periodo della invalidità e sussiste anche quando la vittima sia stata incosciente. il danno alla salute che può patire la vittima di lesioni personali, la quale sopravviva per uno spazio di tempo e poi deceda a causa della gravità delle lesioni, dal punto di vista medico-legale può consistere solo in una invalidità temporanea, mai in una invalidità permanente.
Quanto al danno biologico temporaneo, per potersene predicare l'esistenza sarà necessario che la lesione della salute si sia protratta per un tempo apprezzabile, normalmente superiore alle 24 ore, perché solo un tempo apprezzabile consente quell' "accertabilità medico legale" che costituisce il fondamento del danno biologico temporaneo (v. in questi termini, Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 16272 del 08/06/2023).
pagina 20 di 26 Va in proposito puntualizzato anche che, una volta accertata la sussistenza di un danno biologico temporaneo provocato da una lesione mortale, esso sarà risarcibile quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, e sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, dal momento che quel pregiudizio consiste nella oggettiva perdita delle attività quotidiane (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 7923 del 23/03/2024; Cass. Sez. 3, Sentenza n.
21060 del 19/10/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2564 del 22/02/2012).
Il secondo, ovvero il danno morale terminale, (o danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico o danno da patema d'animo, o danno morale soggettivo), non ha fondamento medico legale, consiste in un moto dell'animo e sussiste solo quando la vittima sia stata cosciente e consapevole (per questa ricostruzione v. diffusamente Cass. n. del 18056 del 2019; v., altresì, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 16272 del 08/06/2023).
Esso, infatti, consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nell'avvertire consapevolmente l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima (Cass. Sez. 3 -
, Sentenza n. 7923 del 23/03/2024).
Va disattesa la tesi sostenuta dalla convenuta secondo la quale il riconoscimento del risarcimento di entrambe le componenti del danno non patrimoniale, sopra delineate, determinerebbe una duplicazione risarcitoria in quanto la persona può acquistare e trasmettere agli eredi il diritto al risarcimento sia del danno biologico temporaneo - che di regola sussiste solo per sopravvivenze superiori alle 24 ore e deve essere accertato senza riguardo alla circostanza se la vittima sia rimasta o meno cosciente - sia del danno non patrimoniale consistito nella "formido mortis", che andrà verificato di caso in caso e che ricorrerà esclusivamente ove la vittima abbia avuto la consapevolezza della propria sorte e della morte imminente (v. tra le ultime, Cass.. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 16272 del 08/06/2023).
pagina 21 di 26 Applicati i principi sopra esposti alla vertenza in esame, il danno biologico terminale richiesto dai congiunti della , iure hereditatis, va risarcito con riferimento alla sola Per_1
invalidità temporanea.
Invero, quando la morte è causata dalle lesioni, dopo un apprezzabile lasso di tempo, il danneggiato acquisisce (e quindi trasferisce agli eredi) soltanto il diritto al risarcimento del danno biologico da inabilità temporanea e per il tempo di permanenza in vita.
Nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti, è ragionevole ritenere che la condotta colposa della struttura convenuta abbia comportato un periodo di inabilità temporanea assoluta della a decorrere dal 10.09.2018 (data dell'intervento Per_1
chirurgico) sino alla data del decesso, avvenuto il 14.09.2018.
Appare equo, secondo la tabella aggiornata al 2024 adottata dal Tribunale di Milano, operare una liquidazione sulla base di € 173,00 per ogni giorno di invalidità totale (dal
10.09.2018 al 14.09.2018 pari a 4 giorni), sicché la somma, a valori attuali, spettante a titolo di danno biologico è pari ad € 692,00. Conseguentemente, a spetta Parte_1
l'importo di € 230,00, pari a 3/9 del totale mentre a , e Parte_4 Parte_2 Pt_3
€ 154,00 ciascuna, pari a 2/9 del totale.
[...]
Dalla data della decisione, decorrono inoltre agli interessi al tasso legale.
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno morale terminale, ve evidenziato che gli attori hanno allegato che la RA è rimasta lucida dalla data dell'intervento del Per_1
10.09.2018 alla data del decesso avvenuto il 14.09.2018.
Tuttavia, dall'esame della documentazione sanitaria versata in atti e alla luce della consulenza tecnica espletata emerge che “la piena coscienza della paziente si sia mantenuta fin tanto che ella fu trasferita dalla chirurgia presso l'U.O di Terapia intensiva vale a dire, facendo riferimento a quanto già riportato nella prima Consulenza Tecnica, fino a circa le ore 11 del 10/09/2018” (v. elaborati peritali in atti).
Pertanto, la RA non era già più cosciente prima dell'intervento chirurgico, Per_1
avvenuto alle ore 13,40.
Nemmeno i testi hanno riferito circostanze contrastanti con quanto emerso documentalmente in quanto hanno riferito del periodo antecedente all'ingresso in sala operatoria.
pagina 22 di 26 Alla luce di quanto esposto, non può essere riconosciuto il risarcimento del danno morale terminale in quanto nell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso la RA
non era cosciente. Per_1
Riguardo alla domanda, avanzata dai congiunti ed eredi della persona deceduta, di risarcimento del danno da lucro cessante, sotto il profilo della lesione della loro aspettativa di ricevere in futuro un contributo economico da quest'ultima a causa dell'insufficienza del loro reddito, deve preliminarmente rilevarsi che secondo l'orientamento maggioritario non si richiede l'accertamento che i prossimi congiunti siano stati privati di utilità economiche di cui già beneficiavano e di cui, presumibilmente, avrebbero continuato a fruire in futuro, ritenendosi sufficiente, affinché l'aspettativa ad un contributo economico da parte del familiare prematuramente scomparso integri un danno futuro risarcibile, che sia possibile presumere, in base ad un criterio di normalità fondato su tutte le circostanze del caso concreto, che la persona defunta avrebbe verosimilmente contribuito ai bisogni della famiglia, anche nel caso in cui le elargizioni non siano già in corso, occorrendo, tuttavia, dimostrare pure se e in quale misura per i congiunti sussistevano e/o sarebbero sorti bisogni, non adeguatamente soddisfatti, e che, invece, il defunto avrebbe con i proventi della propria attività contribuito a soddisfare (v. Cass. 23.2.2005 n. 3766).
Circa il quantum, nella liquidazione del danno patrimoniale non si può utilizzare il criterio previsto dall'articolo 4 del d.l. n. 857 del 1976 (reddito più elevato fra quelli dichiarati nell'ultimo triennio ai fini dell'imposta sul reddito), trattandosi di disposizione speciale relativa alla persona che ha subito direttamente il danno, quindi inapplicabile analogicamente, mentre va tenuto conto del reddito della vittima al momento del sinistro e dei probabili incrementi futuri connessi al favorevole sviluppo della sua attività (cfr. Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 3758 del 19/02/2007).
Occorre rilevare che quando si deve liquidare a favore del congiunto della vittima il danno di natura patrimoniale derivante dalla perdita della fonte di reddito ricollegabile all'attività lavorativa della vittima per quella parte che presumibilmente essa non destinava ai suoi bisogni personali, ma alla comunione familiare con il congiunto, al momento della liquidazione giudiziale la perdita ascrivibile al periodo dal decesso del de cuius fino al momento della liquidazione rappresenta un danno emergente già verificatosi, mentre pagina 23 di 26 soltanto la perdita ascrivibile al venir meno della fonte di reddito per il periodo successivo si configura come danno futuro e, dunque, come danno da lucro cessante, la cui liquidazione deve avvenire considerando il presumibile periodo di protrazione della capacità della vittima di produrre il reddito di cui trattasi (v. Cass. 10321/2018).
Applicati i principi sopra esposti alla vertenza in esame la domanda di riconoscimento di tale posta risarcitoria va rigettata per i seguenti motivi.
Alla luce del fatto che la figlia già nel 2015 non era più fiscalmente a carico della Pt_2
madre (v. dichiarazione dei redditi in atti) ed ha costituito una famiglia autonoma un anno dopo il decesso della stessa (v. doc. 4 parte attrice), può ritenersi che fossero già cessate le elargizioni economiche da parte della madre deceduta nei suoi confronti al momento del decesso.
Per quanto attiene alle figlie e , va rilevato che anch'esse nell'ultima dichiarazione Pt_3 Pt_4
dei redditi presentata dalla madre non risultano più fiscalmente a carico;
inoltre, le stesse, al momento del decesso della madre, avevano, rispettivamente, 33 e 28 anni, pertanto, in assenza di specifica allegazione e prova in ordine ai loro bisogni, non adeguatamente da loro stesse soddisfatti, e che, invece, la defunta avrebbe con i proventi della propria attività contribuito a soddisfare, nulla può essere corrisposto a tale titolo.
Analogamente, in assenza di allegazione e prova in ordine all'attività lavorativa del marito e della sussistenza di bisogni non adeguatamente soddisfatti mediante i Parte_1
proventi della propria attività, nulla può essere riconosciuto a tale titolo.
Si evidenzia che non sono nemmeno stati articolati specifici capitoli di prova orale atti a dimostrare tali circostanze.
Quanto alla ritenuta non contestazione dei danni patrimoniali (v. pag. 7 comparsa conclusionale attori), si ricorda che affinché scatti l'onere di contestazione, è necessario, da un lato, che la parte avversa abbia nitidamente allegato i fatti costitutivi o a fondamento delle eccezioni e, dall'altro lato, che i fatti (o le situazioni) siano riferibili alla parte destinataria dell'allegazione (in quanto rientranti nella sua sfera di controllo e di conoscenza). Sussistendo l'onere soltanto per i fatti noti alla parte e non anche per quelli ad essa ignoti (v. Cass. Sez. 3, n. 14652/2016).
pagina 24 di 26 In definitiva, l' va condannata al pagamento nei confronti di Controparte_1 Parte_1
dell'importo di € 297.466,00, nei confronti di dell'importo di €
[...] Parte_2
332.589,00, nei confronti di dell'importo di € 332.589,00, e nei confronti di Parte_3
dell'importo di € 320.856,00, oltre agli interessi legali dalla data della presente Parte_4
decisione al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi previsti per lo scaglione di riferimento dal DM 55/2014 (da € 1.000.001,00 a
2.000.000,00).
Non può essere accolta la richiesta, formulata dalla difesa attorea, di liquidazione secondo i valori massimi atteso che le ragioni enunciate per la richiesta di aumento dei compensi si pongono ordinariamente in tutte le cause aventi ad oggetto malpractice sanitaria, né la richiesta di aumento ex art. 4 c. 2 DM 55/2014, atteso che le difese sono state sostanzialmente analoghe per ogni parte assistita, né ex art. 4 c. 1 bis DM 55/2014 atteso che solo l'atto di citazione è stato redatto, solo in parte, con modalità ipertestuali.
Le spese relative alle CTU svolte in questo giudizio devono essere poste definitivamente a
CP_ carico dell 9 . CP_1
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1) condanna l' al pagamento nei confronti di Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 297.466,00, nei confronti di dell'importo di € 332.589,00, Parte_2 nei confronti di dell'importo di € 332.589,00, e nei confronti di Parte_3 Parte_4 dell'importo di € 320.856,00, oltre agli interessi legali dalla data della presente decisione al saldo;
2) rigetta le ulteriori domande formulate dagli attori;
3) condanna l' a rifondere a parte attrice le spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in € 37.951,00 per compensi, € 1.1713,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, Iva e Cpa come per legge;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese relative alle CTU. Controparte_1
pagina 25 di 26 Verona, 28/04/2025
Il Giudice Monocratico
Paola Salmaso
pagina 26 di 26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Verona
Il Giudice Monocratico dott. Paola Salmaso
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 5350/2020 promossa con atto di citazione, da
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 con l'avv. Roberto Venturi attori contro
Controparte_1 con l'avv. Diego Modesti
convenuta
Oggetto: responsabilità professionale.
Conclusioni degli attori:
pagina 1 di 26 “In via principale
1. Per le causali di cui in atti condannarsi , in persona del Controparte_2
Direttore Generale pro tempore, a risarcire a Parte_1 Parte_2
e come sopra rappresentati e difesi, la somma di € Parte_3 Parte_4
331.920,00 ciascuno a titolo di lesione del rapporto parentale.
2. Condannarsi altresì la convenuta al risarcimento in favore degli attori, ciascuno secondo la propria quota ereditaria, della complessiva somma di
€50.000,00 a titolo di danno morale terminale (o danno tanatologico) subìto dalla de cuius e pertanto:
- €16.666,66, pari a 3/9 del totale;
Parte_1
- €11.11,11, pari a 2/9, del totale;
Parte_4
- €11.11,11, pari a 2/9, del totale;
Parte_2
- €11.11,11, pari a 2/9, del totale. Parte_3
3. Condannarsi inoltre la convenuta al risarcimento in favore degli attori, ciascuno secondo la propria quota ereditaria, della complessiva somma di
€31.000,00 a titolo di danno biologico terminale subìto dalla de cuius e pertanto:
- €10.333,33, pari a 3/9 del totale;
Parte_1
- €6.888,88, pari a 2/9 del totale;
Parte_4
- €6.888,88, pari a 2/9 del totale;
Parte_2
- €6.888,88 pari a 2/9 del totale. Parte_3
4. Condannarsi infine la convenuta a risarcire agli attori, ciascuno secondo la propria quota ereditaria, la complessiva somma di €66.599,56 a titolo di danno patrimoniale dagli stessi subìto a causa del mancato contributo economico della de cuius alla famiglia e pertanto:
- €22.199,85, pari a 3/9 del totale;
Parte_1
- €14.799,90, pari a 2/9 del totale;
Parte_4
- €14.799,90, pari a 2/9 del totale;
Parte_2
- €14.799,90, pari a 2/9 del totale;
Parte_3
pagina 2 di 26 il tutto salve quelle diverse somme che risulteranno accertate in corso di causa o che saranno ritenute di giustizia dal Giudice, oltre agli interessi legali di cui all'art.1284, 1 comma c.c. dalla data del sinistro alla data di notifica dell'atto di citazione e di cui all'art.1284, 4 comma c.c. dalla data di notifica dell'atto di citazione all'effettivo saldo.
5. Con vittoria di spese e compensi di lite aumentati del 30% ai sensi dell'art.4, comma 1-bis, 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018, atteso che l'atto introduttivo è stato predisposto in modo da consentire la ricerca ipertestuale dei numerosi documenti prodotti, oltre rimborso spese generali di studio 15% ed oltre accessori di legge.
6. Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge.
Conclusioni della convenuta:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
Nel merito, in via principale: rigettare le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto. Spese rifuse”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, , , Parte_1 Parte_2 [...]
e , rispettivamente marito e figlie, nonché eredi, della defunta Pt_3 Parte_4 Per_1
, hanno convenuto in giudizio l' al fine di sentirla
[...] Controparte_1
condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti sia iure proprio che iure hereditatis, in conseguenza della morte del loro prossimo congiunto a causa della condotta colposa dei sanitari curanti.
Essi hanno esposto che:
- nel tardo pomeriggio del giorno 9.9.2018 la RA , che da alcune ore aveva Per_1
febbre alta a 39.8, dissenteria e forti dolori allo stomaco, veniva dagli stessi trasportata al
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Legnago Mater Salutis ove perveniva alle ore 18:17 in codice giallo n.22;
- all'ingresso al P.S. veniva diagnosticata addominalgia e alle ore 23.30 veniva annotato quanto segue: “Lamenta ancora dolore addominale. Alla palpazione questo si presenta di consistenza pastosa in fossa iliaca dx e ipogastrio”;
pagina 3 di 26 - venivano pertanto effettuati RX all'addome e TC dell'addome e alle ore 06.00 del
10.9.2018 i sanitari annotavano: “Pz fredda, con sudorazione algida, PA 80, SpO2 e fc irrilevabili continua a riferire dolore addominale. Si trova la pz senza accesso venoso periferico, riferisce di esserselo staccato per sbaglio andando in bagno. Posizionato cvp, avvisata Dr.ssa la quale dà indicazione di somm.re fis 500 a gtt veloce e a Per_2 seguire ER 500. Su sua indicazione chiamati i rianimatori”;
- gli stessi, intervenuti alle ore 06.56, posizionavano maschera d'ossigeno e, in considerazione che la paziente continuava a riferire dolori addominali, decidevano per il suo ricovero;
- lo stesso giorno 10.9.2018 la paziente veniva quindi trasferita presso la Divisione di
Chirurgia Generale, ove il diario clinico così proseguiva “Ore 07.23: Ricoverata per sospetta perforazione intestinale dopo essere stata inizialmente trattenuta in OBI per addominalgia e febbre (…). Pz vigile, fredda, sudorazione algida, PA 60/??, SpO2 91% con
O2 a 4 L/min, fc 115R. riferisce dolore addominale, alvo chiuso a gas e feci da ieri mattina.
Vista dalla Dr.ssa e dall'anestesista, si contatta il chirurgo reperibile per una Per_2 valutazione della pz”;
- alle ore 10.58 la RA veniva quindi trasferita presso la Divisione di Per_1
Rianimazione ove, alle ore 11.30, si annotava: “Si accoglie in rianimazione paziente di aa
60 proveniente dal reparto di chirurgia per shock settico in sospetta perforazione intestinale
(…). Paziente soporosa, tachipnoica, ipotesa;
al controllo EGA acidosi metabolica con iperlattacidemia. Si decide di ricoverare la paziente presso il nostro reparto in attesa di intervento chirurgico già programmato dai colleghi alla fine della seduta operatoria”;
- alle ore 13.40 del 10.9.2018 la paziente veniva sottoposta ad intervento chirurgico, che così veniva descritto: “Paziente in shock settico, si esegue laparotomia mediana, apertura del peritoneo con presenza di odore maleodorante da possibile infarto intestinale, presenza di abbondante quantità di liquido siero-ematico e corpuscolato (…). Esplorazione della cavità addominale con presenza a livello del colon destro soprattutto nella parte posteriore dell'ascendente di multiple zone infartuate e ischemiche, presenza di aria nel retroperitoneo in corrispondenza del colon destro. Pertanto, si decide di eseguire scollamento della doccia parietocolica destra, lungo la fascia di Toldt, isolamento e legature dei vasi colici destri,
pagina 4 di 26 isolamento del colon trasverso. Si esegue emicolectomia destra previa sezione dell'ultima ansa ileale e resezione del colon trasverso a livello del III prossimale. Si esegue anastomosi ileo-colica termino laterale con suturatrice circolare del 25. Sezione del viscere rimanente con GIA. Sovragito del moncone di colon, chiusura del meso e punti di consolidamento della anastomosi. Presenza di quadro di colecistite acuta gangrenosa alitiasica, pertanto si esegue colecistectomia previa legatura dell'arteria e del dotto cistico e scollamento dal letto epatico. Emostasi e lavaggio abbondante della cavità addominale, drenaggio retroanastomotico. L'intestino in prossimità dell'anastomosi non risulta sofferente (…)”;
- alle ore 23.29 sul diario clinico veniva annotato: “Condizioni cliniche compromesse.
Quadro di shock settico con insuff. respiratoria acuta (ARDS), oligo-anuria, turbe coagulative, ipopiastrinemia e iniziale insff. epatica. (…) EGA di controllo mostra pa
O2/FiO2 100, pH 7.39 BE -3. Emodinamica sostenuta da Dopa (…) oligoanurica (…). Si segnala vasta lesione ecchimotica al fianco dx (raccolta? ematoma?) calda e dura alla palpazione. Addome teso ma trattabile (…)”;
- nei giorni successivi le condizioni della loro congiunta si aggravavano sempre di più, tanto che il giorno 13.09.2018, alle ore 21.53, sul diario clinico si annotava “Condizioni cliniche gravissime. Circolo estremamente instabile. Gravemente ipotesa nonostante infusione di amine a dosaggio massimale. Permane anurica nonostante stimolo diuretico massimale” e che il giorno 14.09.2018 ore 01.01 sul diario clinico veniva riportato:
“Ulteriore aggravamento del circolo (…). Si assiste a bradicardia fino ad arresto di circolo.
Paziente non responsiva alle manovre rianimatorie. Si constata il decesso alle ore 00.40”;
- la causa del suo decesso era da ricercare nell'inescusabile ritardo nel sottoporre la paziente a intervento chirurgico in quanto l'effettuazione più tempestiva del trattamento chirurgico imperitamente e negligentemente ritardato avrebbe evitato, secondo il consolidato criterio civilistico del “più probabile che non”, il decesso della paziente.
Sulla scorta delle illustrate premesse gli attori hanno, pertanto, chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa della condotta colposa dei sanitari curanti.
CP_ Si è costituita in giudizio l' (d'ora innanzi la quale ha Controparte_1 contestato in radice la fondatezza della domanda di parte attrice, sia sotto il profilo dell'an
pagina 5 di 26 che del quantum debeatur, negando la responsabilità dei sanitari intervenuti nella cura della paziente sul rilievo che non poteva essere ravvisato a carico del nosocomio convenuto nessun inadempimento atteso che la condotta della convenuta era stata del tutto conforme ai protocolli e alle linee guida dettate in materia. Ha aggiunto che in ogni caso, quandanche si
CP_ ravvisasse una responsabilità in capo all' la tragica scomparsa della RA Per_1
risultava comunque inevitabile, attesa la grave patologia da cui la stessa era afflitta
(carcinoma invasivo della mammella ad uno stadio IIIC connotato da una probabilità di sopravvivenza globale a 5 anni pari al 33,3%.) e che condizione predisponente all'infarto intestinale era rappresentata proprio dalla pregressa somministrazione dello schema chemioterapico TCHP quale terapia neoadiuvante per il trattamento della neoplasia della mammella. Pertanto, attese le condizioni cliniche della de cuius, anche in caso di intervento
(asseritamente) tempestivo, il decesso della paziente sarebbe stato inevitabile.
La causa è stata istruita mediante assunzione di prove orali, espletamento di consulenza tecnica (in data 23.08.2022 è stata revocata la nomina del ctu designato dal giudice precedente assegnatario della presente causa a causa del mancato ingiustificato inizio delle operazioni peritali ed è stato nominato dalla scrivente un nuovo collegio peritale), nonché produzioni documentali e all'udienza del 7.12.2023, sostituita da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 5.04.2024, alla luce della contestazione tra le parti in ordine alle aspettative di vita della defunta RA e del fatto che i ccttuu non si erano Per_1
pronunciati in assenza di un quesito, la causa è stata rimessa in istruttoria per effettuare un'ulteriore consulenza tecnica.
All'udienza del 12.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Nel merito le domande formulate sono meritevoli di accoglimento nei termini infra precisati.
pagina 6 di 26 Innanzitutto, occorre evidenziare che la legge n. 189/2012 (c.d. legge Balduzzi) e successivamente la legge n. 24/2017 (cd. Legge Gelli – Bianco) hanno delineato un modello dualistico di responsabilità: contrattuale per la struttura sanitaria, aquiliana per il medico dipendente.
Segnatamente, si deve rilevare, in punto di diritto, come l'art.7 della legge 8 marzo 2017 n.
24 (cd. Legge Gelli – Bianco) delinei un modello di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria. Quest'ultima risponde nei casi in cui l'inadempimento riguardi obbligazioni proprie dell'ente, nonché nei casi in cui l'inadempimento sia dipeso da un fatto del personale medico e paramedico che svolge la propria prestazione all'interno della struttura, come avvenuto nel caso di specie ("la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 c.c., delle loro condotte dolose o colpose").
Secondo consolidata giurisprudenza, per l'appunto, la responsabilità della struttura sanitaria si inserisce nell'ambito di un rapporto contrattuale atipico a prestazioni corrispettive, ovvero il c.d. contratto di spedalità, idoneo a fondare la legittimazione passiva dell'ente in relazione all'azione di responsabilità proposta dal paziente o dai suoi eredi (Cass. Civ. sez
III, ordinanza n.16272 del 08.06.2023). Le prestazioni sanitarie da parte di una struttura ospedaliera (o altra struttura) deputata a fornire assistenza sanitaria avvengono, infatti, sulla base di un contratto tra il paziente ed il soggetto che gestisce la struttura, avente ad oggetto una prestazione complessa, a favore dell'ammalato, definibile sinteticamente come di
“assistenza sanitaria”, ove assumono primario rilievo le prestazioni di cura medica, ma nel quale si possono rinvenire anche prestazioni diverse quali la messa a disposizione del personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché obbligazioni accessorie cosiddette di sicurezza e/o di protezione.
Un tale assetto rimane attuale anche a seguito dell'entrata in vigore della legge c.d. Pt_5
(n. 24/2017), di conseguenza, la struttura, pubblica o privata che sia, continua a
[...]
rispondere, nei confronti del paziente, a titolo contrattuale sia del fatto proprio, come ad pagina 7 di 26 esempio per la mancanza di strumentazione tecnologica necessaria al trattamento eseguito, sia, ex art.1228 c.c., delle condotte poste in essere da esercenti le professioni sanitarie che operano all'interno dell'istituto. (Cass. Civ. n.1260/2012, e più di recente Cass. Civ. III
Sez., sent. 6593 del 07.03.2019, Cass. Civ. III Sez., sent. 1043/2019).
Con riferimento alla responsabilità dell'esercente la professione sanitaria, come anticipato, esso, ai sensi dell'art.7 c.3 della legge n.24/2017 “risponde del proprio operato ai sensi dell'art.2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente…”.
Con l'entrata in vigore di questa disposizione, infatti, è stata definitivamente superata la qualificazione della responsabilità dei medici come contrattuale, e più nello specifico come scaturente dal “contatto sociale” che si instaura necessariamente tra medico e paziente, in assenza di un'obbligazione contrattuale assunta con quest'ultimo.
Il regime generale ed attuale con riferimento alla responsabilità medica prevede una netta separazione tra la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e quella aquiliana del medico.
Per ciò che attiene alla ripartizione degli oneri probatori tra struttura sanitaria e paziente, occorre partire dal «principio della c.d. vicinanza della prova» inaugurato dalla Corte di
Cassazione con l'ormai celebre pronuncia, resa a Sez. Un., n. 13533/2001, secondo cui «il meccanismo di ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art.2697 c.c. in materia di responsabilità contrattuale è identico, sia che il creditore agisca per l'adempimento dell'obbligazione, sia che domandi il risarcimento per l'inadempimento contrattuale: in entrambi i casi, infatti, il creditore dovrà provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè
l'esistenza della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza, e non anche l'inadempimento, mentre il debitore dovrà eccepire e dimostrare il fatto estintivo dell'adempimento».
Tale principio è stato applicato, in numerose pronunce, dalla Suprema Corte in tema di responsabilità medica nelle quali è stato enunciato il principio secondo cui il paziente danneggiato è tenuto a provare il contratto e/o il contatto da cui deriva il suo diritto alla prestazione medica e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempienza del sanitario, rimanendo invero a carico di quest'ultimo l'onere di pagina 8 di 26 dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato oppure che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (Cass. Civ., III sez., sent. n. 24073/2017, ordinanza n.
26275 Cass. Civ. del 06.09.2022, Cass. Civ. Sez. Unite n.577/2008).
L'attore danneggiato è, quindi, esonerato dal provare la negligenza del sanitario: si può limitare ad allegare condotte imperite sia attive che omissive del medico, quali species dell'inadempimento agli obblighi assunti con il contatto negoziale o con il contratto di spedalità, consistenti nella prestazione di assistenza diagnostica e terapeutica conformate alle linee guida, o in mancanza alle buone pratiche in ambito medico.
È invece onere della struttura ospedaliera provare che l'inadempimento è stato dovuto a causa non imputabile a negligenza o imperizia dei sanitari che per suo conto operano.
L'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, infatti, depone nel senso di ritenere che “la presunzione di colpa dalla quale, ai sensi dell'art.1218 c.c., è gravato il medico nei confronti del paziente che ne invochi la responsabilità professionale, può essere superata dal sanitario dimostrando che l'insuccesso dell'intervento sia dipeso da un evento imprevedibile e non prevenibile con l'uso dell'ordinaria diligenza da lui esigibile”. (Cass.
Civ., sez. III, n. 26303/2019).
Trattandosi di obbligazioni inerenti all'esercizio di attività professionali, la diligenza nell'adempimento deve valutarsi, ai sensi dell'art.1176 c.2, c.c. con riguardo alla natura dell'attività esercitata;
se la prestazione implica invece la soluzione di problemi di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in ipotesi di dolo e colpa grave, ex art.2236 c.c. (Cass. Civ. n.465/2021).
Il grado di diligenza richiesto deve essere, quindi, valutato con riguardo alla difficoltà della prestazione resa, avuto riguardo al fatto che l'obbligazione assunta dal professionista consiste in un'obbligazione di mezzi, cioè in un'attività che, pur preordinata al raggiungimento di un risultato, non comporta inadempimento nell'ipotesi di mancato raggiungimento di quest'ultimo ma solamente nel caso di una non diligente esecuzione della prestazione che equivale all'inosservanza delle regole tecniche che governano il tipo di attività alla quale il debitore è tenuto.
Nella specifica ipotesi della responsabilità medica, la Suprema Corte ha affermato l'utilità di fare impiego, quali parametri per l'accertamento della colpa, delle c.d. linee guida, già
pagina 9 di 26 citate all'interno dell'art.5 L. 24/2017, le quali “pur non avendo la valenza di norma dell'ordinamento – costituiscono comunque espressione di parametri per l'accertamento della colpa medica, che contribuiscono alla corretta sussunzione della fattispecie concreta in quella legale disciplinata da clausole generali, quali quelle contenute negli artt.1218 e
2043 c.c.”. (Cass. Civ. n. 13510/2022).
Pur rappresentando le suddette linee guida un valido ausilio, è necessario effettuare una valutazione alla luce delle circostanze del caso concreto. (Cass. Civ. n. 30998/2018).
Quanto invece all'accertamento dell'esistenza del nesso causale tra la condotta commissiva o omissiva del medico e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, va, innanzitutto tenuto distinto il nesso di causalità materiale da quello di causalità giuridica.
Il primo attiene al rapporto tra la condotta umana e l'evento dannoso e sussiste qualora quest'ultimo non si sarebbe verificato in assenza della prima. Il procedimento di accertamento del nesso è retto dai principi di cui agli artt.40 e 41 c.1 c.p. come delineato dalla nota pronuncia resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 30328/2012 (teoria condizionalistica integrata dal criterio di sussunzione sotto leggi di copertura). Il rigore del principio dell'equivalenza delle condizioni di cui all'art.41 c.p., tuttavia, trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente, desumibile dall'art. 41 c.2 c.p., applicato secondo la teoria della causalità adeguata, in base alla quale la condotta attiva o omissiva condizione dell'evento, può assurgere al rango di causa giuridicamente rilevante dello stesso solo se quest'ultimo – con valutazione da effettuare ex ante al momento della condotta, sulla base delle migliori conoscenze scientifiche del momento – non appaia una conseguenza del tutto inverosimile. (Cass. 23933/2013).
Ciò che cambia, nel processo civile è, tuttavia, il criterio di accertamento adottato perché si possa concludere nel senso della sussistenza del rapporto eziologico fra condotta, attiva od omissiva, ed evento. In ragione dei differenti valori sottesi ai due processi, nel diritto penale, vige la regola della prova “oltre ogni ragionevole dubbio”; nel sistema civilistico, invece, il nesso di causalità consiste nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio del “più probabile che non”. (Cass.
Pen. Sez. U. n. 30328/2002).
pagina 10 di 26 A tal proposito è stato rilevato che, ove le nozioni di patologia medica e medicina legale non forniscano un grado di certezza assoluta, il ricorso al criterio della probabilità costituisce una necessità logica in quanto si tratta di accettare o rifiutare l'assunto secondo il quale il danno si è verificato a causa del fatto che non è stato tenuto il comportamento atteso.
In tema di responsabilità professionale del sanitario e della struttura ospedaliera, inserendosi l'intervento umano in un processo causale già in atto, atteso che la patologia in genere preesiste alla condotta attiva od omissiva, non si può parlare, con riferimento alla malattia, di fattore causale alternativo alla terapia errata o all'omessa diagnosi (per citare i casi più frequenti), ma di concausa che non esclude che l'agire umano si ponga come condizioni necessaria e causa dell'evento lesivo.
In tal caso è configurabile il rapporto di causalità laddove si riesca ad accertare che, qualora fosse stata tenuta dall'agente la condotta corretta o doverosa di fatto poi omessa, il concreto evento di danno non si sarebbe verificato o si sarebbe, comunque, verificato in epoca successiva o con minore intensità lesiva.
Il nesso di causa, pertanto, sussiste, quando, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si possa ritenere che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evitare il danno. (Cass. Civ. n.
10060/2010).
Secondo i più recenti arresti giurisprudenziali, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia e l'azione o omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza. (Cass. Civ. n.
24073/2017, Cass. Civ. n. 10050/2022, Cass. Civ. sez. III ordinanza n.5490/2023).
Diverso è, invece, il nesso causale tra l'evento e i danni risarcibili il quale è il collegamento giuridico, appunto, tra l'evento e le conseguenze dannose, avente la funzione di selezionare quelle risarcibili rispetto a quelle non risarcibili, in base ai criteri della causalità giuridica, ai sensi dell'art.1223 c.c., applicata secondo la teoria della regolarità causale. Quest'ultima pagina 11 di 26 postula la risarcibilità dei danni diretti e mediati purché rientrino nelle conseguenze normali del fatto, in base ad un giudizio di probabile verificazione. (Cass. Civ. n. 22225/2014).
In applicazione di tutti i suesposti principi va, dunque, esaminata la domanda di parte attrice, tenendo conto degli oneri probatori sopra esposti.
La CTU espletata dai Dottori e dal Professor Persona_3 Persona_4 [...]
- sulle cui conclusioni ritiene questo giudice di dover convenire in quanto sorrette Per_5
da approfondite indagini e da valutazioni immuni da errori logici – ha accertato la responsabilità della struttura convenuta, per non aver programmato, a fronte di un quadro clinico inequivocabile di sepsi in peggioramento, destinata all'inevitabile shock settico in mancanza di tempestiva azione anestesiologico-chirurgica, l'effettuazione di un intervento di laparotomia d'urgenza (v. p.9 elaborato peritale).
Invero, “l'intervento chirurgico del 10.09.2018 delle ore 13:40 venne espletato con notevole ritardo rispetto alla gravità delle condizioni cliniche della paziente e lo stato di shock manifestatosi fin dalle prime ore del mattino del 10.09.2018. Lo stesso intervento venne inspiegabilmente programmato al termine della seduta operatoria ordinaria che si sarebbe potuto ritardare o nell'eventualità procedere in urgenza in un'altra sala operatoria con altri operatori”. (v. p. 10 elaborato peritale).
I consulenti tecnici hanno evidenziato che: “le censure che si possono muovere al personale sanitario, in termini di prudenza, diligenza e perizia, sono rappresentate in primis dalla mancanza di una strettissima vigilanza della paziente (data la condizione clinica di fragilità della RA ) che avrebbe potuto portare ad una tempestiva Per_1 esplorazione chirurgica, quindi dall'inspiegabile ritardo, una volta espletati correttamente gli esami strumentali e clinici, nel condurla in sala operatoria dato che né il Chirurgo e neppure il Rianimatore avevano escluso la possibilità di un intervento chirurgico”.
In punto di nesso di causalità materiale appare accertato che il ritardo nell'adozione del corretto trattamento terapeutico ha determinato il decesso della paziente.
I ccttuu hanno, infatti, accertato che l'esplorazione chirurgica effettuata tra le 7 e le 10 del mattino del 10.09.2018 (insieme a un efficace sostegno anestesiologico-rianimativo), avrebbe portato a una probabilità di sopravvivenza intorno al 95%; mentre se effettuato dopo le ore 11 del mattino, ci sarebbero state probabilità di mortalità comprese tra il 40 e il pagina 12 di 26 100%. Dunque, le possibilità di successo dell'intervento fatto alla RA solo alle Per_1 ore 13:40 del 10.09.2018, a prescindere dall'approccio chirurgico seguito, erano seriamente compromesse (v. pag. 10 elaborato peritale).
Infine, i consulenti tecnici, in risposta alle osservazioni effettuate dai CC.TT.PP della struttura convenuta (pp.
9-10 osservazioni dott. e ), i quali hanno sostenuto Per_6 Per_7
che la mortalità complessiva per ischemia mesenterica acuta oscilla tra il 45 e il 64% e solo intorno alle ore 10.00 del mattino comparve una chiara indicazione chirurgica, conseguentemente il ritardo con cui i sanitari intervennero, pari a circa 4 ore, può aver solo comportato una perdita di chances di sopravvivenza inferiore al 50%; hanno ribadito che non deve essere analizzata la percentuale di mortalità complessiva per “ischemia mesenterica” bensì, la probabilità di sopravvivenza allo stato settico nelle fasi antecedenti allo shock. Hanno, infatti, ribadito che la RA si trovava in una Persona_1
condizione di shock settico fin dalle ore 7 del mattino con conseguente ritardo di ben 7 ore all'approccio chirurgico indicato. Invero, alle ore 07:08 del 10/9/2018 la paziente era stata trasferita da OBI al Reparto di Chirurgia Generale con la diagnosi di “Sospetta perforazione addominale”; alle 07:23 era, infatti, stato contattato il chirurgo reperibile ed avvisato il marito.
L'ulteriore consulenza tecnica esperita dalla Dott.ssa e dal Dott. Persona_3 Per_8
[...
- sulle cui conclusioni ritiene questo giudice di dover convenire in quanto sorrette da approfondite indagini e da valutazioni immuni da errori logici – ha accertato che la percentuale di sopravvivenza, attesa a 5 anni dalla chirurgia sul seno e l'ascella, sarebbe stata pari al 76%.
Va disattesa l'istanza di chiamata a chiarimenti dei ccttuu, formulata dalla convenuta e ribadita anche in sede di comparsa conclusionale, in quanto gli stessi consulenti di parte convenuta hanno dichiarato che non esistono altri sistemi validati di calcolo teorico della sopravvivenza rispetto a quello utilizzato dai ccttuu (sistema di calcolo derivato dallo strumento Predict Breast messo a punto presso la Breast Unit della Cambridge University)
e non hanno nemmeno indicato quale potrebbe essere stata la percentuale di sopravvivenza della RA , a 5 anni, alla luce degli elementi da loro indicati. Per_1
pagina 13 di 26 In applicazione dei principi sopra esposti, consegue che la struttura sanitaria risponde, ai sensi dell'art.7 c.1 L.241/2017, 1218 e 1228 c.c.. per l'operato dei propri dipendenti.
Gli attori hanno chiesto la condanna della parte convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio subito per perdita del prossimo congiunto, nonché del danno biologico terminale, del danno biologico catastrofale e del danno patrimoniale iure hereditatis.
Quanto al danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale va rilevato che è principio consolidato quello per cui la morte di un prossimo congiunto determina per i congiunti superstiti un danno iure proprio (v., da ultimo, Cass., 30/8/2019, n. 21837), di carattere patrimoniale e non patrimoniale, in particolare in conseguenza dell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto personale con il congiunto defunto (c.d. danno da perdita del rapporto parentale) anzitutto (anche se non solo) nel suo essenziale aspetto affettivo o di assistenza morale (cura, amore) cui ciascun componente del nucleo familiare ha diritto nei confronti dell'altro, che può persino rilevare quale danno biologico relazionale, laddove venga a risultare intaccata l'integrità psicofisica del medesimo con riflessi sulla sua capacità di relazionarsi con il modo esterno, financo di carattere eccezionale laddove venga a determinare per il medesimo fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita (cfr. Cass., 19/10/2016, n. 21060; Cass., 20/8/2015, n.
16992; Cass., 23/1/2014, n. 1361).
Ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito.
La prova del danno, inteso come perdita di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto può essere presunta nel caso in cui si tratti di congiunti appartenenti alla cd. famiglia nucleare (e cioè coniugi, genitori, figli, fratelli e sorelle) proprio in ragione della loro appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo" nell'ambito del quale l'effettività di detti rapporti costituisce tuttora la regola, nell'attuale società, in base all'id quod plerumque accidit. Ciò non toglie che parte convenuta possa fornire la prova contraria, anch'essa basata su elementi presuntivi tali da far venir meno la presunzione di fatto derivante dall'esistenza del mero legame coniugale o parentale (nel pagina 14 di 26 qual caso sarà onere del danneggiato dimostrare l'esistenza del suddetto vincolo in concreto, sulla base di precisi elementi di fatto), ovvero, quanto meno, da attenuarla considerevolmente (nel qual caso delle relative circostanze dovrà tenersi conto ai fini della liquidazione dell'importo del risarcimento, che dovrà essere inferiore a quello riconosciuto nei casi "ordinari", come eventualmente previsto su base tabellare) (Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 9010 del 21/03/2022; Cass. Civ. n. 25541/2022, Cass. Civ. n.11212/2019).
Nel caso di specie, gli attori hanno sottolineato lo stretto legame affettivo intercorrente con la vittima, trattandosi delle tre figlie e del marito, tutti conviventi con la de cuius, richiamando la presunzione di sofferenza sopra citata e producendo in giudizio lo stato di famiglia e fotografie raffiguranti momenti di vita familiare (doc.4, 7 fasc. p. attr.).
Senonché, se, da un lato, la prova del danno non patrimoniale da sofferenza interiore per la perdita del familiare può presumersi in ragione dello stretto legame di parentela riconducibile all'interno della famiglia nucleare degli attori e del de cuius, dall'altro lato, non risulta fornita da parte convenuta la prova contraria dell'assenza di detto legame affettivo tra i superstiti e la vittima nonostante il rapporto di parentela che li univa, prova che, come più volte ribadito dalla Cassazione (cfr. Cass. 22397/2022; Cass. n. 18284/2021),
è imperniata sull'assenza di legame affettivo tra i superstiti e la vittima nonostante il rapporto di parentela.
Ne consegue, pertanto, che non avendo parte convenuta fornito la prova contraria dell'assenza di un legame affettivo tra gli attori e la de cuius e alla luce degli esiti dell'istruttoria svolta deve ritenersi sussistente il danno rappresentato dalla sofferenza morale patita per effetto della perdita del congiunto.
Così accertato il danno in punto an debeatur, la quantificazione deve avvenire in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria pagina 15 di 26 di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare
(Cass. n. 9231/2013).
Spetta, quindi, ai congiunti di provare la effettività e la consistenza della relazione parentale rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità e in particolare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto, ai fini del quantum debeatur (v. Cass., 30/8/2019, n. 21837; Cass., 19/11/2018, n.
29784; Cass., 15/2/2018, n. 3767; Cass., 7/12/2017, n. 29332; Cass., 20/10/2016, n. 21230.
Cfr. altresì Cass., 1°/12/2010, n. 24362. Cfr., Cass., 8/4/2020, n. 7743; Cass., 7/12/2017, n.
29332; Cass., 20/10/2016, n. 21230; Cass. 18284/2021).
Recentemente la Cassazione ha avvallato il criterio equitativo basato sul "sistema a punti", di cui alle Tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022, aggiornate nel 2024, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione (Cass. Sez. 3 Ordinanza n. 37009 del 16/12/2022).
Stante la convivenza degli attori con la de cuius, è possibile ritenere sussistente l'intensità del legame caratterizzante il rapporto di coniugio e di filiazione.
In particolare, per quanto attiene alle figlie e i testi escussi, sulla cui Pt_2 Pt_3
attendibilità non vi è alcuna ragione di dubitare in quanto hanno riferito circostanze apprese in via diretta e senza incoerenze logiche, hanno riferito del particolare intenso rapporto affettivo che legava la RA alle figlie e le quali, anche a causa Per_1 Pt_2 Pt_3
delle loro condizioni di salute, necessitavano di particolari attenzioni da parte della mamma anche in età adulta (v. doc. 5, verbale udienza del 18.11.2021 testimonianze Testimone_1
e . Si ritiene, pertanto, che l'intensità della sofferenza emotiva patita Testimone_2
per effetto del venir meno di un legame affettivo così intenso abbia determinato un intenso sconvolgimento delle loro vite.
pagina 16 di 26 Dunque, alla luce dei criteri di liquidazione previsti dalle Tabelle Milano, il danno risarcibile spettante agli attori viene così determinato:
- al sig. coniuge della RA , vengono attribuiti 61 punti Parte_1 Per_1 tenuto conto dell'età del congiunto (59) e della vittima (59), della convivenza con la moglie, della sopravvivenza delle tre figlie e della presumibile intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto di coniugio (per cui viene riconosciuto il punteggio di 15 punti agli effetti del criterio di cui alla lettera E attesa la condivisione con la moglie di attività giornaliere, insite nella convivenza, oltre ai naturali contatti giornalieri;
per le ragioni esposte il danno risarcibile ammonta pertanto ad € 297.236,00;
- alla figlia vengono attribuiti 65 punti, tenuto conto dell'età del Parte_2
congiunto (37) e della vittima (59), della convivenza e della sopravvivenza del padre e delle sorelle. Alla luce allegazioni specifiche in ordine alla particolare effettività del vincolo relazionale che la univa alla madre, confermato dai testi escussi, sotto il profilo della qualità ed intensità della relazione affettiva vengono attribuiti 20 punti. In ragione di quanto esposto il danno risarcibile viene determinato in € 332.435,00;
- alla figlia vengono attribuiti 65 punti, tenuto conto dell'età del Parte_3
congiunto (33) e della vittima (59), della convivenza e della sopravvivenza del padre e delle sorelle. Analogamente a quanto enunciato in relazione alla sorella
, alla luce allegazioni specifiche in ordine alla particolare effettività del Pt_2
vincolo relazionale che la univa alla madre, confermato dai testi escussi, sotto il profilo della qualità ed intensità della relazione affettiva vengono attribuiti 20 punti.
In ragione di quanto esposto il danno risarcibile viene determinato in € 332.435,00;
- alla figlia vengono attribuiti 67 punti, tenuto conto dell'età del Parte_4
congiunto (28) e della vittima (59), della convivenza e della sopravvivenza del padre e delle sorelle. Alla luce della presumibile intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto di filiazione attesa la condivisione di attività giornaliere, insite nella convivenza, oltre ai naturali contatti giornalieri, sotto il pagina 17 di 26 profilo della qualità ed intensità della relazione affettiva vengono attribuiti 15 punti.
In ragione di quanto esposto il danno risarcibile viene determinato in € 320.702,00.
Sebbene sia corretto, come sostenuto dalla struttura convenuta, che nelle ipotesi in cui il danneggiato, già in condizioni invalidanti idonee a condurlo alla morte a prescindere da eventuali condotte di terzi, decede a seguito dell'intervento (commissivo od omissivo), la risarcibilità iure proprio del danno patrimoniale e non patrimoniale - riconosciuto ai congiunti - può subire un ridimensionamento in considerazione del verosimile arco temporale in cui i congiunti avrebbero potuto ancora godere, sia sul piano affettivo che economico, del rapporto con il soggetto anzitempo deceduto (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 15991 del 21/07/2011); nel caso in esame, questo giudice ritiene che la misura del risarcimento non debba essere ridotta.
Pe Invero, i consulenti tecnici dott.ssa e Dott. , chiamati a pronunciarsi sulla Per_3
presumibile aspettativa di vita della RA - affetta da carcinoma mammario al Per_1
momento in cui si è affidata alle cure della struttura convenuta - in assenza dell'errore diagnostico-terapeutico, hanno accertato che la sopravvivenza a 5 anni della de cuius, in conseguenza del trattamento chirurgico e farmacologico della neoplasia, che aveva già iniziato, sarebbe stata pari al 76%. I consulenti hanno, inoltre, affermato, che la sopravvivenza a 15 anni sarebbe stata pari al 58% (v. pag. 7 elaborato peritale).
Deve pertanto ritenersi che, alla luce della probabilità statistica di sopravvivenza della medesima, in misura superiore al 50%, anche a 15 anni dal trattamento terapeutico del carcinoma mammario (che aveva già iniziato), i congiunti avrebbero potuto godere del rapporto affettivo con la RA ancora per molti anni, con probabilità di Per_1 sopravvivenza della medesima anche fino all'età media della donna in base agli indici Istat.
Si evidenzia come la determinazione all'attualità del danno sia in grado di ripristinare, sia pure in forma di equivalente pecuniario, il valore spettante al creditore. Infatti, come da tempo rilevato dalla Cassazione nell'ambito dei debiti di valore non è possibile provvedere al computo degli interessi sul capitale interamente rivalutato, posto che così facendo si finisce per attribuire il corrispettivo per la tardiva erogazione del dovuto (evitando che di tale ritardo possa avvantaggiarsi il debitore lucrando interessi o evitando gli oneri connessi al ricorso al mercato del credito), ossia gli interessi comunemente denominati pagina 18 di 26 compensativi, su un valore affatto diverso da quello da ripristinare, dovendo per contro farsi riferimento alla somma via via rivalutata di anno in anno (cfr. Cass. 28-11-1995, n.
12304; sez. un., 17-2-1995, n. 1712; 20-6-1990, n. 6209).
Negli interventi più recenti la Cassazione, nel rimarcare la distinzione sul piano funzionale tra rivalutazione ed interessi, ha evidenziato che, in assenza di allegazione e di prova, sia pure mediante il ricorso ad elementi di carattere presuntivo, in ordine al pregiudizio derivante dalla tardiva disponibilità del dovuto rispetto al tasso di svalutazione della moneta, non è possibile riconoscere gli interessi, che costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da lucro cessante. Da tanto discende che in assenza di allegazione circa il divario tra redditività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione non sarà possibile riconoscere in via automatica gli interessi in aggiunta alla già disposta rivalutazione del credito (cfr. Cass. 19/01/2022 n. 1627; Cass. 26/11/2021 n.
36878; Cass. n. 18564/2018; Cass. 21.2.2013, n. 4330; 13.2.2008, n. 3268; 22.10.2004, n.
20591; 25-08-2003, n. 12452).
Da ultimo, la Suprema Corte, nella sentenza n. 19063/2023 (resa in un caso di responsabilità medica), ha ribadito che: “l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento. (Nella specie, la S.C. - rilevando che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi "compensativi" non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c. - ha rigettato il motivo riguardante il riconoscimento di detti interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., anziché al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c., perché il ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione impugnata evidenziando le ragioni della pretesa erroneità del saggio individuato per gli interessi compensativi rispetto ad altro, in tesi più adeguato all'effettivo ristoro del danno subito).
pagina 19 di 26 Nel caso in esame gli attori non hanno allegato di aver subito un maggior danno derivante dal teorico reimpiego della somma a loro spettante a titolo di risarcimento, conseguentemente vanno esclusivamente corrisposti gli interessi legali dalla data della presente decisione al saldo effettivo.
Gli attori, quali eredi della RA , hanno chiesto il risarcimento del danno non Per_1
patrimoniale da essa subito, iure hereditatis, nelle componenti del danno biologico terminale e del danno morale terminale (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico).
In punto di diritto occorre rilevare che chiunque riporti delle lesioni personali causate dal fatto doloso o colposo altrui - siano esse causate da un incidente o, come nella specie, da un intervento chirurgico con esito infausto - sopravviva all'evento per un certo periodo di tempo, e poi muoia a causa delle lesioni sofferte, può riportare un danno non patrimoniale.
Esso può teoricamente manifestarsi in due modi, ferma restando la sua unitarietà quale concetto giuridico. Il primo è il pregiudizio derivante dalla lesione della salute, il secondo è costituito dal turbamento e dallo spavento derivanti dalla consapevolezza della morte imminente. Ambedue questi pregiudizi hanno natura non patrimoniale, come non patrimoniali sono tutti i pregiudizi che investono la persona in sé e non il suo patrimonio.
Quel che li differenzia non è la natura giuridica, ma la consistenza reale: infatti il primo
(danno biologico o da lesione della salute) ha fondamento medico legale, consiste nella forzosa rinuncia alle attività quotidiane durante il periodo della invalidità e sussiste anche quando la vittima sia stata incosciente. il danno alla salute che può patire la vittima di lesioni personali, la quale sopravviva per uno spazio di tempo e poi deceda a causa della gravità delle lesioni, dal punto di vista medico-legale può consistere solo in una invalidità temporanea, mai in una invalidità permanente.
Quanto al danno biologico temporaneo, per potersene predicare l'esistenza sarà necessario che la lesione della salute si sia protratta per un tempo apprezzabile, normalmente superiore alle 24 ore, perché solo un tempo apprezzabile consente quell' "accertabilità medico legale" che costituisce il fondamento del danno biologico temporaneo (v. in questi termini, Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 16272 del 08/06/2023).
pagina 20 di 26 Va in proposito puntualizzato anche che, una volta accertata la sussistenza di un danno biologico temporaneo provocato da una lesione mortale, esso sarà risarcibile quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, e sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, dal momento che quel pregiudizio consiste nella oggettiva perdita delle attività quotidiane (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 7923 del 23/03/2024; Cass. Sez. 3, Sentenza n.
21060 del 19/10/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2564 del 22/02/2012).
Il secondo, ovvero il danno morale terminale, (o danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico o danno da patema d'animo, o danno morale soggettivo), non ha fondamento medico legale, consiste in un moto dell'animo e sussiste solo quando la vittima sia stata cosciente e consapevole (per questa ricostruzione v. diffusamente Cass. n. del 18056 del 2019; v., altresì, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 16272 del 08/06/2023).
Esso, infatti, consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nell'avvertire consapevolmente l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima (Cass. Sez. 3 -
, Sentenza n. 7923 del 23/03/2024).
Va disattesa la tesi sostenuta dalla convenuta secondo la quale il riconoscimento del risarcimento di entrambe le componenti del danno non patrimoniale, sopra delineate, determinerebbe una duplicazione risarcitoria in quanto la persona può acquistare e trasmettere agli eredi il diritto al risarcimento sia del danno biologico temporaneo - che di regola sussiste solo per sopravvivenze superiori alle 24 ore e deve essere accertato senza riguardo alla circostanza se la vittima sia rimasta o meno cosciente - sia del danno non patrimoniale consistito nella "formido mortis", che andrà verificato di caso in caso e che ricorrerà esclusivamente ove la vittima abbia avuto la consapevolezza della propria sorte e della morte imminente (v. tra le ultime, Cass.. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 16272 del 08/06/2023).
pagina 21 di 26 Applicati i principi sopra esposti alla vertenza in esame, il danno biologico terminale richiesto dai congiunti della , iure hereditatis, va risarcito con riferimento alla sola Per_1
invalidità temporanea.
Invero, quando la morte è causata dalle lesioni, dopo un apprezzabile lasso di tempo, il danneggiato acquisisce (e quindi trasferisce agli eredi) soltanto il diritto al risarcimento del danno biologico da inabilità temporanea e per il tempo di permanenza in vita.
Nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti, è ragionevole ritenere che la condotta colposa della struttura convenuta abbia comportato un periodo di inabilità temporanea assoluta della a decorrere dal 10.09.2018 (data dell'intervento Per_1
chirurgico) sino alla data del decesso, avvenuto il 14.09.2018.
Appare equo, secondo la tabella aggiornata al 2024 adottata dal Tribunale di Milano, operare una liquidazione sulla base di € 173,00 per ogni giorno di invalidità totale (dal
10.09.2018 al 14.09.2018 pari a 4 giorni), sicché la somma, a valori attuali, spettante a titolo di danno biologico è pari ad € 692,00. Conseguentemente, a spetta Parte_1
l'importo di € 230,00, pari a 3/9 del totale mentre a , e Parte_4 Parte_2 Pt_3
€ 154,00 ciascuna, pari a 2/9 del totale.
[...]
Dalla data della decisione, decorrono inoltre agli interessi al tasso legale.
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno morale terminale, ve evidenziato che gli attori hanno allegato che la RA è rimasta lucida dalla data dell'intervento del Per_1
10.09.2018 alla data del decesso avvenuto il 14.09.2018.
Tuttavia, dall'esame della documentazione sanitaria versata in atti e alla luce della consulenza tecnica espletata emerge che “la piena coscienza della paziente si sia mantenuta fin tanto che ella fu trasferita dalla chirurgia presso l'U.O di Terapia intensiva vale a dire, facendo riferimento a quanto già riportato nella prima Consulenza Tecnica, fino a circa le ore 11 del 10/09/2018” (v. elaborati peritali in atti).
Pertanto, la RA non era già più cosciente prima dell'intervento chirurgico, Per_1
avvenuto alle ore 13,40.
Nemmeno i testi hanno riferito circostanze contrastanti con quanto emerso documentalmente in quanto hanno riferito del periodo antecedente all'ingresso in sala operatoria.
pagina 22 di 26 Alla luce di quanto esposto, non può essere riconosciuto il risarcimento del danno morale terminale in quanto nell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso la RA
non era cosciente. Per_1
Riguardo alla domanda, avanzata dai congiunti ed eredi della persona deceduta, di risarcimento del danno da lucro cessante, sotto il profilo della lesione della loro aspettativa di ricevere in futuro un contributo economico da quest'ultima a causa dell'insufficienza del loro reddito, deve preliminarmente rilevarsi che secondo l'orientamento maggioritario non si richiede l'accertamento che i prossimi congiunti siano stati privati di utilità economiche di cui già beneficiavano e di cui, presumibilmente, avrebbero continuato a fruire in futuro, ritenendosi sufficiente, affinché l'aspettativa ad un contributo economico da parte del familiare prematuramente scomparso integri un danno futuro risarcibile, che sia possibile presumere, in base ad un criterio di normalità fondato su tutte le circostanze del caso concreto, che la persona defunta avrebbe verosimilmente contribuito ai bisogni della famiglia, anche nel caso in cui le elargizioni non siano già in corso, occorrendo, tuttavia, dimostrare pure se e in quale misura per i congiunti sussistevano e/o sarebbero sorti bisogni, non adeguatamente soddisfatti, e che, invece, il defunto avrebbe con i proventi della propria attività contribuito a soddisfare (v. Cass. 23.2.2005 n. 3766).
Circa il quantum, nella liquidazione del danno patrimoniale non si può utilizzare il criterio previsto dall'articolo 4 del d.l. n. 857 del 1976 (reddito più elevato fra quelli dichiarati nell'ultimo triennio ai fini dell'imposta sul reddito), trattandosi di disposizione speciale relativa alla persona che ha subito direttamente il danno, quindi inapplicabile analogicamente, mentre va tenuto conto del reddito della vittima al momento del sinistro e dei probabili incrementi futuri connessi al favorevole sviluppo della sua attività (cfr. Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 3758 del 19/02/2007).
Occorre rilevare che quando si deve liquidare a favore del congiunto della vittima il danno di natura patrimoniale derivante dalla perdita della fonte di reddito ricollegabile all'attività lavorativa della vittima per quella parte che presumibilmente essa non destinava ai suoi bisogni personali, ma alla comunione familiare con il congiunto, al momento della liquidazione giudiziale la perdita ascrivibile al periodo dal decesso del de cuius fino al momento della liquidazione rappresenta un danno emergente già verificatosi, mentre pagina 23 di 26 soltanto la perdita ascrivibile al venir meno della fonte di reddito per il periodo successivo si configura come danno futuro e, dunque, come danno da lucro cessante, la cui liquidazione deve avvenire considerando il presumibile periodo di protrazione della capacità della vittima di produrre il reddito di cui trattasi (v. Cass. 10321/2018).
Applicati i principi sopra esposti alla vertenza in esame la domanda di riconoscimento di tale posta risarcitoria va rigettata per i seguenti motivi.
Alla luce del fatto che la figlia già nel 2015 non era più fiscalmente a carico della Pt_2
madre (v. dichiarazione dei redditi in atti) ed ha costituito una famiglia autonoma un anno dopo il decesso della stessa (v. doc. 4 parte attrice), può ritenersi che fossero già cessate le elargizioni economiche da parte della madre deceduta nei suoi confronti al momento del decesso.
Per quanto attiene alle figlie e , va rilevato che anch'esse nell'ultima dichiarazione Pt_3 Pt_4
dei redditi presentata dalla madre non risultano più fiscalmente a carico;
inoltre, le stesse, al momento del decesso della madre, avevano, rispettivamente, 33 e 28 anni, pertanto, in assenza di specifica allegazione e prova in ordine ai loro bisogni, non adeguatamente da loro stesse soddisfatti, e che, invece, la defunta avrebbe con i proventi della propria attività contribuito a soddisfare, nulla può essere corrisposto a tale titolo.
Analogamente, in assenza di allegazione e prova in ordine all'attività lavorativa del marito e della sussistenza di bisogni non adeguatamente soddisfatti mediante i Parte_1
proventi della propria attività, nulla può essere riconosciuto a tale titolo.
Si evidenzia che non sono nemmeno stati articolati specifici capitoli di prova orale atti a dimostrare tali circostanze.
Quanto alla ritenuta non contestazione dei danni patrimoniali (v. pag. 7 comparsa conclusionale attori), si ricorda che affinché scatti l'onere di contestazione, è necessario, da un lato, che la parte avversa abbia nitidamente allegato i fatti costitutivi o a fondamento delle eccezioni e, dall'altro lato, che i fatti (o le situazioni) siano riferibili alla parte destinataria dell'allegazione (in quanto rientranti nella sua sfera di controllo e di conoscenza). Sussistendo l'onere soltanto per i fatti noti alla parte e non anche per quelli ad essa ignoti (v. Cass. Sez. 3, n. 14652/2016).
pagina 24 di 26 In definitiva, l' va condannata al pagamento nei confronti di Controparte_1 Parte_1
dell'importo di € 297.466,00, nei confronti di dell'importo di €
[...] Parte_2
332.589,00, nei confronti di dell'importo di € 332.589,00, e nei confronti di Parte_3
dell'importo di € 320.856,00, oltre agli interessi legali dalla data della presente Parte_4
decisione al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi previsti per lo scaglione di riferimento dal DM 55/2014 (da € 1.000.001,00 a
2.000.000,00).
Non può essere accolta la richiesta, formulata dalla difesa attorea, di liquidazione secondo i valori massimi atteso che le ragioni enunciate per la richiesta di aumento dei compensi si pongono ordinariamente in tutte le cause aventi ad oggetto malpractice sanitaria, né la richiesta di aumento ex art. 4 c. 2 DM 55/2014, atteso che le difese sono state sostanzialmente analoghe per ogni parte assistita, né ex art. 4 c. 1 bis DM 55/2014 atteso che solo l'atto di citazione è stato redatto, solo in parte, con modalità ipertestuali.
Le spese relative alle CTU svolte in questo giudizio devono essere poste definitivamente a
CP_ carico dell 9 . CP_1
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1) condanna l' al pagamento nei confronti di Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 297.466,00, nei confronti di dell'importo di € 332.589,00, Parte_2 nei confronti di dell'importo di € 332.589,00, e nei confronti di Parte_3 Parte_4 dell'importo di € 320.856,00, oltre agli interessi legali dalla data della presente decisione al saldo;
2) rigetta le ulteriori domande formulate dagli attori;
3) condanna l' a rifondere a parte attrice le spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in € 37.951,00 per compensi, € 1.1713,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, Iva e Cpa come per legge;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese relative alle CTU. Controparte_1
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Il Giudice Monocratico
Paola Salmaso
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