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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 10/06/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
RG. n.3894 del 2024
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa NI RE, all'esito della camera di consiglio, alle ore 17.00, nella causa tra:
, ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
TT NA RI;
E
, Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., resistente, rappresentato e difeso dall'avv. BELLASSAI DANIELA;
all'udienza del 10/06/2025 ha pronunciato la seguente
sentenza
Accerta che la ricorrente è invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 100% con necessità di assistenza continua ai fini del beneficio della indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980, con decorrenza da ottobre 2024;
Compensa per 1/2 le spese di lite e condanna l al CP_1 pagamento del residuo 1/2 che liquida in complessivi euro
1345,50, oltre IVA CPA e spese generali forfettarie, con distrazione;
Pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U., in CP_1 favore della dott.ssa liquidate in Persona_1 euro 580,00 oltre IVA se dovuta. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , nella persona del legale rappresentante, ed ha proposto CP_1 opposizione ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato ai sensi dell'art.445 bis c.p.c. nel quale aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ( legge n. 18 del
1980 ) nonché per il riconoscimento dello status di portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 L. 104/1992.
Nell'ambito di tale procedimento è stata esclusa dal C.T.U. nominato dal Giudice la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per la concessione della indennità di accompagnamento, mentre il
C.T.U. ha accertato la sussistenza dei presupposti sanitari per il riconoscimento dello stato di handicap grave.
Rispetto a questo accertamento la parte ricorrente ha depositato rituale contestazione limitata all'omesso riconoscimento della necessità di assistenza continua ai fini della indennità di accompagnamento.
La ricorrente ha dunque presentato ricorso ex art.414 e 445 bis comma 6 c.p.c. con il quale ha chiesto al Giudice di riconoscere e dichiarare il suo diritto al beneficio menzionato con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Si è costituito nel presente giudizio l' nella persona del legale CP_1 rappresentante, ed ha chiesto il rigetto della domanda.
Sul contraddittorio così instauratosi è stata disposta una nuova
C.T.U. medico-legale e la causa è stata discussa e decisa con separata sentenza nel corso della odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda va accolta secondo quanto accertato nel corso del giudizio.
Il Consulente del giudice infatti ha accertato che la ricorrente si trova nelle condizioni previste dalla normativa sopra richiamata per avere diritto alle provvidenze assistenziali richieste ed in particolare che per effetto delle infermità da cui è affetta può essere considerata invalida al 100% con necessità dell'aiuto permanente di un accompagnatore per la impossibilità di deambulare e/o di compiere gli atti quotidiani della vita.
La Consulenza ha chiarito inoltre che questo quadro patologico sussiste con decorrenza da ottobre 2024.
Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Sull'oggetto del presente giudizio di cognizione ex art. 445 bis comma 6 c.p.c., si aderisce all'orientamento espresso dalla S.C. con la recente sentenza n. 9876 del 9.4.2019 ove è affermato che
“il thema decidendum del giudizio di merito è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico” e dunque sulla sussistenza dei requisiti sanitari per fruire della prestazione richiesta, mentre è escluso l'accertamento degli altri presupposti extrasanitari condizionanti il beneficio. Ne deriva che “la pronuncia sul solo requisito sanitario, e dunque la declaratoria che riconosca il diritto al beneficio preteso ricorrendone le condizioni sanitarie previste dalla legge, lascia impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria” e che la sentenza pronunciata all'esito della fase di merito non può contenere una
“condanna dell'ente previdenziale alla erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari” (Cass. n. 9876 del 2019, che richiama svariati precedenti della S.C. in senso analogo, tra cui Cass. 27010 del 2018, 8533 del 2015). Alla luce delle osservazioni esposte, va accertato che la parte ricorrente è invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 100% con necessità di assistenza continua con decorrenza da ottobre 2024, con conseguente diritto, condizionato alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari, al beneficio della indennità di accompagnamento art. 1 L. 18/1980.
Le conclusioni del C.T.U. rassegnate nella precedente fase di
A.T.P. relative all'handicap grave sono state già oggetto di omologa.
Attesa la decorrenza indicata dal CTU successiva alla data della visita da parte della commissione medica, nonché alla conclusione della precedente fase di ATP, compensa per 1/2 le spese di lite mentre per il residuo ½ le spese di lite, unitamente alle spese di
C.T.U., sono poste a carico dell' secondo la regola della CP_1 soccombenza.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Frosinone, 10/06/2025 Il Giudice
Dott.ssa NI RE
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa NI RE, all'esito della camera di consiglio, alle ore 17.00, nella causa tra:
, ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
TT NA RI;
E
, Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., resistente, rappresentato e difeso dall'avv. BELLASSAI DANIELA;
all'udienza del 10/06/2025 ha pronunciato la seguente
sentenza
Accerta che la ricorrente è invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 100% con necessità di assistenza continua ai fini del beneficio della indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980, con decorrenza da ottobre 2024;
Compensa per 1/2 le spese di lite e condanna l al CP_1 pagamento del residuo 1/2 che liquida in complessivi euro
1345,50, oltre IVA CPA e spese generali forfettarie, con distrazione;
Pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U., in CP_1 favore della dott.ssa liquidate in Persona_1 euro 580,00 oltre IVA se dovuta. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , nella persona del legale rappresentante, ed ha proposto CP_1 opposizione ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato ai sensi dell'art.445 bis c.p.c. nel quale aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ( legge n. 18 del
1980 ) nonché per il riconoscimento dello status di portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 L. 104/1992.
Nell'ambito di tale procedimento è stata esclusa dal C.T.U. nominato dal Giudice la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per la concessione della indennità di accompagnamento, mentre il
C.T.U. ha accertato la sussistenza dei presupposti sanitari per il riconoscimento dello stato di handicap grave.
Rispetto a questo accertamento la parte ricorrente ha depositato rituale contestazione limitata all'omesso riconoscimento della necessità di assistenza continua ai fini della indennità di accompagnamento.
La ricorrente ha dunque presentato ricorso ex art.414 e 445 bis comma 6 c.p.c. con il quale ha chiesto al Giudice di riconoscere e dichiarare il suo diritto al beneficio menzionato con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Si è costituito nel presente giudizio l' nella persona del legale CP_1 rappresentante, ed ha chiesto il rigetto della domanda.
Sul contraddittorio così instauratosi è stata disposta una nuova
C.T.U. medico-legale e la causa è stata discussa e decisa con separata sentenza nel corso della odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda va accolta secondo quanto accertato nel corso del giudizio.
Il Consulente del giudice infatti ha accertato che la ricorrente si trova nelle condizioni previste dalla normativa sopra richiamata per avere diritto alle provvidenze assistenziali richieste ed in particolare che per effetto delle infermità da cui è affetta può essere considerata invalida al 100% con necessità dell'aiuto permanente di un accompagnatore per la impossibilità di deambulare e/o di compiere gli atti quotidiani della vita.
La Consulenza ha chiarito inoltre che questo quadro patologico sussiste con decorrenza da ottobre 2024.
Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Sull'oggetto del presente giudizio di cognizione ex art. 445 bis comma 6 c.p.c., si aderisce all'orientamento espresso dalla S.C. con la recente sentenza n. 9876 del 9.4.2019 ove è affermato che
“il thema decidendum del giudizio di merito è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico” e dunque sulla sussistenza dei requisiti sanitari per fruire della prestazione richiesta, mentre è escluso l'accertamento degli altri presupposti extrasanitari condizionanti il beneficio. Ne deriva che “la pronuncia sul solo requisito sanitario, e dunque la declaratoria che riconosca il diritto al beneficio preteso ricorrendone le condizioni sanitarie previste dalla legge, lascia impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria” e che la sentenza pronunciata all'esito della fase di merito non può contenere una
“condanna dell'ente previdenziale alla erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari” (Cass. n. 9876 del 2019, che richiama svariati precedenti della S.C. in senso analogo, tra cui Cass. 27010 del 2018, 8533 del 2015). Alla luce delle osservazioni esposte, va accertato che la parte ricorrente è invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 100% con necessità di assistenza continua con decorrenza da ottobre 2024, con conseguente diritto, condizionato alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari, al beneficio della indennità di accompagnamento art. 1 L. 18/1980.
Le conclusioni del C.T.U. rassegnate nella precedente fase di
A.T.P. relative all'handicap grave sono state già oggetto di omologa.
Attesa la decorrenza indicata dal CTU successiva alla data della visita da parte della commissione medica, nonché alla conclusione della precedente fase di ATP, compensa per 1/2 le spese di lite mentre per il residuo ½ le spese di lite, unitamente alle spese di
C.T.U., sono poste a carico dell' secondo la regola della CP_1 soccombenza.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Frosinone, 10/06/2025 Il Giudice
Dott.ssa NI RE