CASS
Sentenza 19 gennaio 2024
Sentenza 19 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 19/01/2024, n. 2432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2432 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CO GO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 2432 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 06/12/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Rilevato che OR OR ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato la condanna riportata in primo grado dal predetto in ordine al reato di cui all'art. 612 comma secondo e 339 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione della condizione di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. è generico - perché, nel riproporre le censure già respinte dalla Corte territoriale con motivazione certo non illogica, non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata a riguardo delle modalità della condotta e dell'intensità di dolo (pag.4) - e manifestamente infondato, dal momento che è giurisprudenza costante di questa Corte che i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131 bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, e alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione della suddetta causa di non punibilità è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (sez. 5, n. 16537 del 2023, dep. il 18 aprile 2023, Leveque;
conf. sez. 3, n. 893 del 28/06/2017, Rv. 272249; sez.6, n. 55017 del 08/11/2018, Rv.274647; sez.3, n. 34:.51 del 18/06/2018, Rv. 273678); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si denunciano i vizi di inosservanza della legge penale e carenza di motivazione in ordine alla definizione di "armi" di cui all'art. 339 cod. pen., è fondato (ed assorbente rispetto al terzo motivo), dal momentc che il giudice del merito , nel doppio grado, ha interpretato la circostanza aggravante contestata nell'imputazione come relativa all'uso di un'arma, e non con riferimento a quella dell'aver commesso il fatto "con scritto anonimo", di cui all'art. 339 comma 1 cod. pen., dato comportamenta e consistito nel "mettere sotto la saracinesca dell'esercizio commerciale della persona offesa una busta contenente un proiettile e un foglio di carta" con una scritta minatoria;
che il proiettile, pacificamente, rappresenta una "munizione" e non un'arma impropria e che, di conseguenza, in presenza di ricorso evidentemente non inammissibile, è compito della Corte di Cassazione rilevare le questioni rilevabili di ufficio ed in particolare quelle attinenti all'estinzione del reato per intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 129 comma 1 cod. proc. pen. (ex multis, sez. 1, n. 9288 del 20/01/2014, Armato, Rv. 259788); che il reato di minaccia oggetto dell'imputazione, commesso in data 8 luglio 2014, è estinto per prescrizione anche a tener conto dei periodi di sospensione del relativo1:ermine, evidenziati dalla motivazione della sentenza impugnata;
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 6 dicembre 2023 2.57
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 2432 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 06/12/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Rilevato che OR OR ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato la condanna riportata in primo grado dal predetto in ordine al reato di cui all'art. 612 comma secondo e 339 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione della condizione di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. è generico - perché, nel riproporre le censure già respinte dalla Corte territoriale con motivazione certo non illogica, non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata a riguardo delle modalità della condotta e dell'intensità di dolo (pag.4) - e manifestamente infondato, dal momento che è giurisprudenza costante di questa Corte che i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131 bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, e alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione della suddetta causa di non punibilità è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (sez. 5, n. 16537 del 2023, dep. il 18 aprile 2023, Leveque;
conf. sez. 3, n. 893 del 28/06/2017, Rv. 272249; sez.6, n. 55017 del 08/11/2018, Rv.274647; sez.3, n. 34:.51 del 18/06/2018, Rv. 273678); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si denunciano i vizi di inosservanza della legge penale e carenza di motivazione in ordine alla definizione di "armi" di cui all'art. 339 cod. pen., è fondato (ed assorbente rispetto al terzo motivo), dal momentc che il giudice del merito , nel doppio grado, ha interpretato la circostanza aggravante contestata nell'imputazione come relativa all'uso di un'arma, e non con riferimento a quella dell'aver commesso il fatto "con scritto anonimo", di cui all'art. 339 comma 1 cod. pen., dato comportamenta e consistito nel "mettere sotto la saracinesca dell'esercizio commerciale della persona offesa una busta contenente un proiettile e un foglio di carta" con una scritta minatoria;
che il proiettile, pacificamente, rappresenta una "munizione" e non un'arma impropria e che, di conseguenza, in presenza di ricorso evidentemente non inammissibile, è compito della Corte di Cassazione rilevare le questioni rilevabili di ufficio ed in particolare quelle attinenti all'estinzione del reato per intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 129 comma 1 cod. proc. pen. (ex multis, sez. 1, n. 9288 del 20/01/2014, Armato, Rv. 259788); che il reato di minaccia oggetto dell'imputazione, commesso in data 8 luglio 2014, è estinto per prescrizione anche a tener conto dei periodi di sospensione del relativo1:ermine, evidenziati dalla motivazione della sentenza impugnata;
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 6 dicembre 2023 2.57