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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 31/10/2025, n. 3081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3081 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
R.G. 531/2024
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE TERZA, in persona dei magistrati:
Dott. Luca Boccuni Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Consigliere
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
AN IO appellante e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv. MASSIGNANI ANDREA appellato oggetto: leasing traslativo - appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n.
441/2024 del 23.2.2024, pubblicata il 26.2.2024. notificata il 28.2.2024
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Venezia, in riforma della sentenza n. 441/2024 emessa dal Tribunale di Vicenza, 1° sez. civ., G.I.: dr.ssa Eloisa
Pesenti, in data 23.2.2024, pubblicata il 26.2.2024 e notificata a mezzo pec il 28.2.2024, all'esito del procedimento recante R.G. n. 5951/2022, provvedere nel senso di: a) in via principale e nel merito, per tutte le ragioni innanzi esposte, rigettare le avverse domande, in quanto improponibili, improcedibili, inammissibili e, comunque, infondate in fatto ed in diritto;
b) in via istruttoria, rigettare tutte le avverse richieste, con particolare riferimento alla richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, in quanto si tratterebbe di un nuovo mezzo istruttorio, inammissibile in appello;
c) in ogni caso, condannare controparte alla refusione delle spese di lite relative al doppio grado del giudizio, oltre oneri accessori di legge e spese generali. per parte appellata: “Il procuratore dell'appellato Controparte_2 si richiama alle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta del 28 giugno
2024 e chiede pertanto che l'adita Corte di Appello voglia: rigettare integralmente l'appello di in quanto infondato sotto ciascuno dei quattro Parte_1 motivi di impugnazione proposti, confermando la sentenza appellata ed istando in ogni caso per l'accoglimento delle domande di merito, ed occorrendo anche istruttorie, formulate in primo grado ed ivi da ultimo espresse in sede di precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.11.2023. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite del giudizio di appello”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il giudizio di primo grado.
1.2. (d'ora in poi per brevità ), Controparte_2 CP_2 conveniva in giudizio (d'ora in poi per brevità al fine Controparte_3 Parte_1 di accertare che, a seguito della risoluzione del contratto di locazione finanziaria stipulato inter partes in data 15.12.2006, comunicata dalla concedente
[...]
e della riconsegna dell'immobile da parte dell'utilizzatrice era Parte_1 CP_1 sorto a carico della prima l'obbligo legale, stabilito dalle norme imperative dell'art. 1 commi 136 e ss. L.
4.08.2017 n.124, di mettere in vendita l'immobile e di corrispondere alla seconda quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuate ai valori di mercato, dedotto il suo credito, già determinato ed accertato in sede di verifica del passivo nell'importo di euro 351.734,19.
1.2.1.Chiedeva altresì la condanna di controparte al risarcimento del danno nella misura di €163.265,81, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, per inadempimento rispetto alle prescrizioni di cui agli obblighi di cui al citato art. 1 della L. 124/2017, commi 138 e 139, relativi alla procedura che il concedente deve seguire per la vendita o ricollocazione del bene - da effettuare sulla base di una stima effettuata da un perito indipendente, attenendosi a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità ed adottando pag. 2/15 modalità tali da consentire l'individuazione del migliore offerente possibile, con obbligo di informazione dell'utilizzatore.
A sostegno di tali domande, il sosteneva che: CP_2
Contr a) la (di seguito, solo: la “ ) era stata dichiarata fallita Controparte_1 con sentenza n. 26/2021 pronunciata dal Tribunale di Vicenza il 9.3.2021; Contr b) in data 15.12.2006 (e, quindi, molto prima della dichiarazione di fallimento) la aveva stipulato con la Locat Leasing s.p.a. (poi, ) un contratto di Parte_1 locazione finanziaria, identificato con n. IF933355, avente ad oggetto l'immobile produttivo sito ad Arcugnano (VI), alla via Meucci n. 28/32; Contr c) il 18.1.2019 la aveva ricevuto una comunicazione con la quale la doBank s.p.a., per conto della (già, Locat Leasing s.p.a.), in conseguenza Parte_1 dell'inadempimento del pagamento dei canoni periodici da parte dell'utilizzatrice, dichiarava risolto di diritto il contratto di locazione finanziaria ed intimava l'immediata restituzione dell'immobile; Contr d) nonostante la a seguito di tale comunicazione, si fosse dichiarata disponibile a restituire l'immobile, la concedente promuoveva ugualmente un procedimento ex art. 702-bis c.p.c. per ottenere il rilascio dell'immobile (poi, abbandonato);
e) in data 20.9.2019 il suddetto immobile veniva riconsegnato;
Contr f) il successivo 2.3.2020 la aveva comunicato alla la necessità di Parte_1 aggiornare la stima del valore del bene immobile, in vista della vendita dello stesso, al contempo invitando quest'ultima alla scelta (entro dieci giorni) di una tra cinque società specializzate a tanto;
g) all'esito di tale invito, aveva provveduto ad indicare la CP_1 Parte_2
[...]
Contr h) solo in data 13.1.2021 il legale di aveva ricevuto copia della perizia, constatando che già il 14.4.2020 la aveva affidato alla il Parte_1 CP_4 compito di effettuare la stima;
i) con detta perizia veniva indicato in €. 643.700,00 il valore di stima dell'immobile ed in €. 515.000,00 il valore di “immediato realizzo” dello stesso;
pag. 3/15 Contr l) intervenuto il fallimento della il curatore (dr.ssa ) aveva richiesto di Per_1 essere informato circa l'attività svolta ai fini della vendita dell'immobile, invitando la ad insinuare al passivo del il proprio credito;
Parte_1 CP_2
m) , rappresentata dalla (già, doBank s.p.a.), aveva Parte_1 CP_5 chiesto di ammettere al passivo il proprio credito, pari ad €. 373.008,32, con la riserva di decurtare e trattenere tale importo dal ricavo riveniente dalla “riallocazione” dell'immobile;
n) all'udienza di verifica del passivo dell'1.7.2021, il G.D. del aveva CP_2 ammesso la al passivo fallimentare per l'importo pari ad €. Parte_1
351.734,19, con il diritto di trattenere tale importo dalla vendita del bene;
n) a seguito di ulteriori richieste di aggiornamenti da parte del curatore del , CP_2 il legale della per conto della , aveva precisato che CP_5 Parte_1
l'immobile era stato affidato (per la sua commercializzazione) alla YARD REASS s.p.a.
e che era stata svolta tutta l'attività necessaria alla vendita (affissione di cartelli di vendita in loco, pubblicità sui portali di riferimento, mailing tra le aziende del vicinato, ecc.), senza che, tuttavia, fossero state formalizzate richieste di acquisto;
o) successivamente, era intervenuta ulteriore corrispondenza tra le parti, all'esito delle quali il non aveva ricevuto adeguato riscontro alle proprie richieste relative CP_2 al soddisfacimento del proprio interesse alla vendita dell'immobile.
2.Esponeva che controparte aveva omesso di rispettare la scelta del perito effettuata da aveva disatteso le stesse risultanze della perizia effettuata dalla società da essa CP_1 unilateralmente incaricata, non essendosi adoperata in modo efficiente ed efficace per la vendita o altra collocazione del bene e per l'individuazione del migliore offerente possibile, infine aveva omesso di fornire un'informazione adeguata, tempestiva ed esauriente all'utilizzatore ed avendo lasciato decorrere, senza giustificazione né spiegazione, ogni termine ragionevole e di normale tolleranza per la vendita o altra collocazione del bene, nonostante le richieste e sollecitazioni formulate dal Curatore.
3.Si costituiva parte convenuta eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, n. 4, c.p.c. e nel merito chiedendo il rigetto della domanda.
3.1. Eccepiva che l'atto introduttivo del giudizio era carente di ogni specifico riferimento alla causa petendi, in effetti, solo apparentemente enucleata, con sostanziale pag. 4/15 impossibilità per la società di leasing convenuta di svolgere un'adeguata difesa, in quanto non vi è, in realtà, alcun inadempimento ex art. 1218 c.c., la cui non imputabilità occorrerebbe dimostrare.
3.1.2. Precisava che la qualificazione del contratto in essere tra le parti come leasing
“traslativo” immobiliare (art. 19 delle “Condizioni Generali”), l'intervenuta risoluzione dello stesso in data (18.1.2019) antecedente alla dichiarazione di fallimento (9.3.2021) Contr della e la collocazione di tale evento in epoca posteriore all'entrata in vigore della legge n. 124 del 2017 (Cass., Sez. Un. civ., sent. n. 2061/2021) consentivano senz'altro di ritenere applicabile al caso in questione quest'ultima normativa. Contr
3.1.3. Rilevava che intervenendo la dichiarazione di fallimento, non aveva anticipato alcun indennizzo alla , dato confermato dalla stessa Parte_1
“riserva” con la quale quest'ultima era stata ammessa al passivo fallimentare, “in quanto la società di leasing istante risulta sostanzialmente debitrice nei confronti del fallimento”.
3.1.4. Concludeva come il dovere alla corresponsione dell'importo richiesto non fosse collegato al solo presupposto della restituzione del bene al concedente, bensì a quello che la vendita si fosse conclusa, circostanza che, certamente, non poteva dipendere dall'unilaterale condotta della . Parte_1
4.Analogamente deduceva che il diritto di credito del avrebbe potuto CP_2 considerarsi come esistente e, dunque, esigibile solo nel momento della effettiva vendita, che, tuttavia, pur essendo stata disposta dalla , non poteva Parte_1 dipendere nel suo perfezionamento dalla sola volontà di quest'ultima, con conseguente inesistenza tanto di un obbligo di “concludere” la vendita in capo alla Parte_1
, tanto di quello di corrispondere al il ricavato della vendita, che, non
[...] CP_2 essendo sorto, non poteva essere oggetto del richiesto accertamento.
5.Secondo parte convenuta inoltre il fallimento non aveva individuato e dimostrato:
a) né quale fosse stato il danno subito per effetto di tale diversa opzione;
b) né che la stima effettuata dalla era stata pregiudizievole per i propri CP_4 interessi;
pag. 5/15 Allegava che la restituzione e la messa in vendita del bene erano avvenute proprio nel periodo di diffusione della pandemia da Covid-19, con tutte le conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate anche per il mercato immobiliare.
5.1. Esponeva che la società attrice aveva infatti, affidato l'immobile per la sua commercializzazione alla YARD REASS s.p.a., sin dal mese di novembre 2019, che aveva proceduto a tutti gli adempimenti del caso (affissione di cartelli di vendita presso l'indirizzo dell'immobile, pubblicità sui portali di riferimento, invio di mail alle aziende, aventi sede nei pressi dell'immobile e, dunque, potenziali acquirenti) e, nonostante la ricezione di alcune richieste di informazioni e/o di visita, la vendita non è stata, poi, conclusa.
5.1.2. Inoltre, esponeva che aveva sostenuto tutte le spese per la Parte_1 gestione e la conservazione dell'immobile, per alcune delle quali non era stata neanche ammessa al passivo, con conseguente danno ulteriore subito per effetto Contr dell'inadempimento della e della mancata cessione dell'immobile (All. n. 1).
5.2. Tali circostanze deponevano nel senso della buona fede e della diligenza della società convenuta, come, peraltro, osservato anche in un caso analogo dal Tribunale di
Bergamo.
5.3. Si opponeva infine alla richiesta di fissazione di un termine per l'adempimento della vendita e di vendita coattiva dell'immobile non potendo applicarsi in via analogica l'art. 1515 c.c.
5.6. Deduceva infine l'infondatezza della domanda di risarcimento per l'ingiustificato Contr arricchimento da parte della , dal momento che non ha Parte_1 corrisposto alla società di leasing quanto ad essa dovuto e, dunque, ove anche la stessa non procedesse alla vendita dell'immobile, comunque non realizzerebbe un ingiustificato arricchimento, ma, in effetti, solo il ristoro per il danno subito Contr dall'inadempimento della
5.7. Istruita la causa solo documentalmente, il tribunale accoglieva la domanda di parte attrice e, accertata la violazione da parte della convenuta alle norme di cui Parte_1 all'art. 1 comma 139 Legge 124/2017, la condannava a pagare al la CP_2 somma di euro 163.265,81, oltre interessi di legge dalla domanda giudiziale al saldo, oltre alle spese di lite. pag. 6/15 2.Il giudizio di secondo grado
2.1. Quale primo motivo di doglianza, l'appellante deduce la mancata prova da parte dell'attrice delle plurime violazioni dedotte nell'atto introduttivo.
Ribadisce che non avrebbe violato alcuna disposizione, essendosi Parte_1 adoperata immediatamente per la ricollocazione del bene, nonostante ne avesse ottenuto la restituzione non subito, al momento della risoluzione del contratto, ma solo successivamente alla propria iniziativa giudiziale.
2.1.2. La sentenza di primo grado, quindi, sarebbe incorsa in errore laddove ha ritenuto che anche il comma 139 della l. n. 124 del 2017 aveva natura imperativa e laddove ha affermato che il aveva fornito prova di plurime violazioni dello stesso. CP_2
2.1.3. Pertanto, non avendo il comma 139 della l. n. 124 del 2017 natura di norma imperativa, la violazione della stessa avrebbe potuto costituire il presupposto di una Contr richiesta risarcitoria solo ove fosse stato dimostrato dalla e/o dal di aver CP_2 subito uno specifico danno.
2.2. Secondo motivo di impugnazione: la prova liberatoria fornita dalla Parte_1
[...]
2.2.1. Secondo l'appellante, avrebbe fornito prova, nel corso del Parte_1 giudizio di primo grado, di avere svolto tutte le attività possibili ai fini della ricollocazione del bene. La società di leasing, infatti, avrebbe dimostrato: (i) di aver fatto eseguire immediatamente la perizia;
(ii) di avere messo in vendita l'immobile, affidandone la gestione ad un soggetto competente del settore (YARD REASS s.p.a.) che, già a partire dal mese di novembre 2019, procedeva a tutti gli adempimenti del caso con l'obiettivo di promuovere la vendita: affissione di cartelli di vendita presso l'indirizzo dell'immobile, pubblicità sui portali di riferimento, invio di mail alle aziende, aventi sede nei pressi dell'immobile e, dunque, potenziali acquirenti;
(iii) di Contr avere, comunque, informato la nonostante i ritardi lamentati, imputabili unicamente alla complessità dell'organizzazione interna di una società, come la
, e della conseguente difficoltà di reperire le richieste informazioni. Parte_1
2.2.2. .Il giudice di primo grado, inoltre, non avrebbe considerato che la procedura per la vendita del bene è stata intrapresa nel periodo di piena emergenza per la diffusione del Covid, cioè in un periodo in cui il mercato immobiliare aveva subito una forte pag. 7/15 contrazione, se non un vero e proprio “blocco”, rendendo molto difficile l'effettiva ricollocazione del bene.
2.3. Terzo motivo di impugnazione: la mancata verificazione della situazione descritta dalle sezioni unite n. 2061/2021.
2.3.1. Il Tribunale avrebbe dapprima ha affermato che il comma 139 della l. n. 124 del
2017 ha natura imperativa, con la conseguenza che la violazione dello stesso determinerebbe ex se la responsabilità della società di leasing, mentre, poi, ha accertato che il comportamento della sarebbe stato complessivamente omissivo Parte_1
e contrario a buona fede, realizzando la situazione che la norma intende scongiurare
(ritenzione dei canoni e del bene, cd. clausola di confisca).
2.3.2. Deduce altresì che il bene è stato ceduto e con il corrispettivo della cessione la società di leasing sarebbe riuscita ad ottenere “giusto la corresponsione di quanto la Cont
avrebbe dovuto pagare sulla base del Contratto, senza trattenere alcun importo ulteriore, né tanto meno il bene”.
2.4. Quarto motivo di impugnazione: l'erronea identificazione del valore di stima quale criterio per la liquidazione del danno.
2.4.1. deduce di non aver percepito per effetto della vendita nulla di Parte_1 più di quanto ad essa dovuto in virtù del contratto, per cui obbligare la società di leasing
a pagare un risarcimento al Fallimento commisurato sulla base del (potenziale) valore di acquisto del bene, peraltro stimato in un momento antecedente rispetto a quello di conclusione della vendita e giammai oggetto di una concreta proposta di acquisto, significherebbe riconoscere un indebito arricchimento a favore della curatela fallimentare che (non essendo state pagate, né tutte le rate, né il prezzo stabilito per il riscatto) si troverebbe a percepire un importo senza alcun titolo.
2.4.2. La normativa in esame, quindi, obbliga la società di leasing a corrispondere all'utilizzatore il ricavato della vendita, ma solo ove residui una parte di esso una volta decurtata “la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per
l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene” (l. n. 124/2017, co. 138). Tale situazione, ad avviso dell'appellante, non si sarebbe verificata, in quanto non era residuata alcuna somma dal ricavato della vendita, pag. 8/15 né la si era appropriata di somme non dovute, dal momento che Parte_1
l'importo ricavato vrebbe ricompensato la società di leasing proprio di quelle rate e del Contr prezzo per l'opzione finale che la non aveva corrisposto.
3. Si è costituito il fallimento ED instando per il rigetto del gravame avversario.
3.1. Rileva, quanto ai primi due motivi di censura, relativi alla violazione dei “precisi obblighi comportamentali” dei citati commi 138 e 139, che i predetti sono inscindibilmente legati dall'art. 1218 c.c., norma cardine che regola la responsabilità del debitore ed il suo obbligo di risarcire il danno quando non esegue esattamente la prestazione dovuta, salvo che provi che il ritardo sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Ribadisce che fin dall'atto di citazione di primo grado, ed ulteriormente nei successivi atti difensivi, (cfr. in particolare comparsa conclusionale, pagg. 6 e ss.), il CP_2 aveva dedotto ed ampiamente documentato la condotta gravemente inadempiente
[...] degli obblighi legali suddetti da parte di , che il Giudice di prime cure Parte_1 ha puntualmente riscontrato ed accertato, dandone conto specificamente in più passaggi dell'iter motivazionale.
3.2. Quanto al terzo motivo, relativo alla dedotta operatività della clausola di confisca, deduce che è precipuamente incentrato nel criticare la valutazione che ha portato il
Tribunale a ritenere sostanzialmente realizzata dalla concedente la cd. clausola di confisca, deducendo che “così non è stato”, in quanto “il bene è stato ceduto e con il corrispettivo della cessione la società di leasing è riuscita ad ottenere giusto la Cont corresponsione di quanto la avrebbe dovuto pagare sulla base del Contratto, senza trattenere alcun importo ulteriore, né tanto meno il bene”, rileva la tardività della deduzione per come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, laddove ha dichiarato non esaminabili “i fatti nuovi esposti solo nelle comparse conclusionali e di replica, relativi alla cessione del credito e alle attività poste in essere dalla cessionaria” (pag.17), senza poi documentare in alcun modo la pretesa circostanza, e vieppiù senza formulare al riguardo istanze istruttorie, come avrebbe eventualmente dovuto fare nel rispetto delle preclusioni previste per il giudizio di appello dall'art. 345
c.p.c.
pag. 9/15 3.3. Con riferimento al quarto motivo di gravame, relativo al valore di stima dell'immobile quale parametro per la liquidazione del danno, l'appellato deduce la correttezza dell'operato del Tribunale, il quale, nel fare riferimento a tale perizia di parte, avrebbe adottato un criterio di liquidazione particolarmente prudente e di massima tutela per la concedente, considerando che la stessa ha in realtà indicato CP_4 il valore di stima in €643.700,00, essendo quello di €515.000,00 il minor valore per il caso di immediato realizzo, ossia di vendita in “un periodo massimo di sei mesi”, cosa pacificamente non avvenuta, ed essendo ampiamente superiore il prezzo di acquisto pagato per l'immobile (€ 1.020.000,00, oltre iva, pagato da Locat Leasing S.p.A. al venditore Sonus Faber S.p.A. in data 15.12.2006, con corrispettivo globale a carico dell'utilizzatore per la locazione finanziaria di euro 1.378.268,00, oltre iva: cfr. docc. 3
e 14C).
3.4. Previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 29.9.2025 tenuta in modalità trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
DIRITTO
1.L'appello è infondato per i motivi che seguono.
1.1. Deve premettersi che nel caso di specie è applicabile la disciplina di cui all'articolo
1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017, in quanto la risoluzione del contratto è intervenuta in data 18.1.2019 (doc. 4 attoreo di primo grado), vale a dire successivamente alla di entrata in vigore della legge citata (29.8.2017).
1.2.Invero per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526 c.c. e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l'articolo 72-quater della legge fallimentare. (cfr. Cass. n. 28546/2024; SU n.
2061/2021).
1.2.1. La legge 4 agosto 2017 n. 124 (legge annuale per la concorrenza), ha introdotto all'art. 1, c.136, la definizione normativa di locazione finanziaria, vale a dire il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al D. Lgs. 385/1995, si obbliga ad acquistare o a far costruire un pag. 10/15 bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo.
1.2.2. Il successivo comma 137 ha tipizzato, quale condotta di grave inadempimento dell'utilizzatore, quella del mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero di quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria.
1.2.3. Il comma 138 ha espressamente previsto che in caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 137, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita.
1.2.4. Infine, il comma 139 ha precisato che, ai fini di cui al comma 138, il concedente procede alla vendita o ricollocazione del bene sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati e che, quando non è possibile far riferimento ai predetti valori, procede alla vendita sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati all'utilizzatore, che può esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Il perito è indipendente quando non è legato al concedente da rapporti di natura personale o di lavoro tali da compromettere l'indipendenza di giudizio. Nella procedura di vendita o ricollocazione il concedente si attiene a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità pag. 11/15 adottando modalità tali da consentire l'individuazione del migliore offerente possibile, con obbligo di informazione dell'utilizzatore.
1.2.5. Rileva in via ulteriormente preliminare la Corte come la domanda di parte attrice sia stata correttamente qualificata in primo grado come accertamento di una condotta di grave inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c., in relazione agli obblighi in capo alla società concedente di cui all'art. 1, commi 138 e 139 legge n. 124/2017, e di condanna al risarcimento del danno patrimoniale da illecito contrattuale.
2. Il primo motivo di appello è infondato, avendo il Tribunale dettagliatamente indicato le violazioni procedurali di legge poste in essere dall'appellante, conseguenti alla risoluzione del contratto, sia con riferimento alla procedura di scelta del perito stimatore, sia con riferimento alla procedura di messa in vendita e/o allocazione del bene, a nulla rilevando il valore di norma imperativa o meno della disposizione violata in particolare il comma 139 dell'art. 1 della legge n. 124 del 2017, in quanto la responsabilità da inadempimento del concedente ex art. 1218 c.c. non presuppone il carattere imperativo della disposizione violata ma semplicemente la sua colpevole inosservanza, che, nel caso di specie, oltreché allegata è stata anche dimostrata dall'utilizzatore.
2.1.Del resto, a fronte dell'eccezione di inadempimento spiegata dall'utilizzatrice, la concedente ha non dimostrato che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa alla stessa non imputabile.
2.1bis. Invero dalla documentazione allegata in primo grado risulta che, su richiesta del Contr
2.3.2020 di , il 12.3.2020 aveva espresso a mezzo pec preferenza Parte_1
- vincolante secondo l'art. 1 co. 139 L 124/2017- quale perito estimatore per
[...]
una delle cinque indicate dalla concedente (doc.9) e che, nonostante Parte_2 vari solleciti a mezzo pec del 1.9.2020, 16.11.2020, 28.12.2020 (doc.10-12), nonostante Contr la pendenza della procedura di concordato preventivo, non aveva ricevuto informazione alcuna.
2.2. Risulta documentalmente altresì che solo il 13 gennaio 2021 (doc. n. 12 a) Contr l'utilizzatrice veniva informata che, sin dall'aprile 2020 la stima era stata affidata Contr non al candidato scelto da nella rosa di 5 nomi proposta da , con Parte_1
pag. 12/15 preferenza che la legge indica come vincolante, ma ad altra società ( che CP_4 aveva depositato la perizia di stima ancora in data 3 giugno 2020.
2.3. Pertanto, la preferenza espressa dall'utilizzatore, definita dalla legge come vincolante, era stata totalmente ignorata dalla concedente, che, dopo avere fatto eseguire la stima da altro perito, aveva taciuto all'utilizzatore i risultati, ciò in palese violazione dei canoni di buona fede e correttezza in sede di interpretazione ed esecuzione dei contratti ai sensi degli artt. 1366 e 1375 c.c.
2.3.1. La Corte ritiene pertanto che con tale condotta omissiva, la convenuta ha violato
“l'obbligo di informazione dell'utilizzatore” e l'obbligo di “attenersi a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità” stabiliti dal predetto comma 139, così rigettando anche il secondo motivo di appello, non avendo l'appellante fornito idonea prova liberatoria ex art. 1218 c.c.
2.3.2 Il Tribunale ha accertato che la concedente ha altresì ostacolato la vendita o Contr ricollocazione del bene atteso che solo il 23.10.2021 comunicava al fallimento di avere messo in vendita l'immobile, e di aver affidato la gestione ad un soggetto competente del settore (YARD REASS s.p.a.) a partire dal mese di novembre 2019.
2.3.3. Conviene il Collegio come tali adempimenti siano sicuramente tardivi ed in ogni caso ostacolanti la diligente attività dell'utilizzatrice, la quale, pur avendo ricevuto
“richieste di informazioni da parte di potenziali acquirenti”, come segnalato nella comunicazione sopra citata (doc.11), non era stata posta in grado di mettersi in contatto con la concedente né di fornire informazioni utili alla vendita.
2.3.4. Invero, tale postuma attività informativa da parte della concedente non giustifica né la precedente assenza totale di comunicazioni tra le parti per oltre due anni né risulta documentato da parte della concedente o comunque comunicato all'utilizzatrice l'allegato blocco delle attività di compravendita immobiliari nel periodo Covid 2019, trattandosi di un particolare bene immobile adibito ad attività produttiva (opificio), vale a dire un capannone industriale del valore iniziale di oltre un milione di euro, la cui attività di messa in vendita doveva essere oggetto di diligente, dettagliata e qualificata attività da parte della concedente, non realizzata nel caso di specie.
2.4. Anche il terzo motivo di censura è infondato.
pag. 13/15 2.4.1. Invero la concedente, mantenendo la proprietà del bene ricevuto in restituzione fin dal settembre 2019 per oltre due anni, - insinuandosi al passivo fallimentare nel maggio 2021 per il recupero dei crediti scaduti ed a scadere oltre al prezzo del patto di opzione e delle spese - , ha paralizzato le legittime aspettative della Curatela del
Fallimento, procurando un danno patrimoniale derivante dalla mancata vendita dell'immobile e quindi privando l'utilizzatrice del diritto al pagamento in proprio favore di quanto prescrive il comma 138 della disposizione citata, vale a dire “di quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita”.
2.3.2. Invero la mancata vendita e/o allocazione dell'immobile per causa imputabile alla società concedente ha di fatto impedito l'operatività del patto di deduzione e quindi la realizzazione dell'equilibrio contrattuale delle parti;
da una parte la soddisfazione del credito certo liquido ed esigibile del concedente così come accertato dal G.D., dall'altro l'importo spettante all'utilizzatrice sul maggior ricavato della vendita.
2.3.3. Ciò giustifica la quantificazione del danno patrimoniale differenziale tramite stima dell'immobile ai valori di mercato alla data della risoluzione, per €515.000,00, detratti i costi sopra citati e già quantificati dal Giudice del fallimento in 351.734,19, per residui €163.265,81.
2.3.4.Circostanza nuova e quindi inammissibile anche in questa fase ex art.345 c.p.c. è la dedotta vendita del cespite, in quanto allegata genericamente oltre il limite temporale delle preclusioni assertive e probatorie di primo grado.
2.4. Alla luce del criterio di buona fede il valore del bene da portare in detrazione dal credito del concedente non potrà che essere il valore equo di mercato (c.d. fair value), nel luogo e al tempo della risoluzione sulla base del valore prudenziale indicato nella perizia del 3.6.2020 da parte della società estimatrice ( individuata dalla stessa CP_4 concedente, così rigettando anche il quarto motivo di censura.
3. L'Appello pertanto deve essere rigettato.
pag. 14/15 3.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 e succ. mod., del relativo scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria, non tenutasi.
3.2. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Vicenza n.
441/2024 del 23.2.2024, pubblicata il 26.2.2024, notificata il 28.2.2024;
2. condanna la parte appellante in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della parte appellata
, in persona del curatore pro tempore, delle Controparte_2 spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 9.991,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto;
4. dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE TERZA, in data 20/10/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott. Luca Boccuni
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
R.G. 531/2024
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE TERZA, in persona dei magistrati:
Dott. Luca Boccuni Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Consigliere
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
AN IO appellante e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv. MASSIGNANI ANDREA appellato oggetto: leasing traslativo - appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n.
441/2024 del 23.2.2024, pubblicata il 26.2.2024. notificata il 28.2.2024
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Venezia, in riforma della sentenza n. 441/2024 emessa dal Tribunale di Vicenza, 1° sez. civ., G.I.: dr.ssa Eloisa
Pesenti, in data 23.2.2024, pubblicata il 26.2.2024 e notificata a mezzo pec il 28.2.2024, all'esito del procedimento recante R.G. n. 5951/2022, provvedere nel senso di: a) in via principale e nel merito, per tutte le ragioni innanzi esposte, rigettare le avverse domande, in quanto improponibili, improcedibili, inammissibili e, comunque, infondate in fatto ed in diritto;
b) in via istruttoria, rigettare tutte le avverse richieste, con particolare riferimento alla richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, in quanto si tratterebbe di un nuovo mezzo istruttorio, inammissibile in appello;
c) in ogni caso, condannare controparte alla refusione delle spese di lite relative al doppio grado del giudizio, oltre oneri accessori di legge e spese generali. per parte appellata: “Il procuratore dell'appellato Controparte_2 si richiama alle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta del 28 giugno
2024 e chiede pertanto che l'adita Corte di Appello voglia: rigettare integralmente l'appello di in quanto infondato sotto ciascuno dei quattro Parte_1 motivi di impugnazione proposti, confermando la sentenza appellata ed istando in ogni caso per l'accoglimento delle domande di merito, ed occorrendo anche istruttorie, formulate in primo grado ed ivi da ultimo espresse in sede di precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.11.2023. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite del giudizio di appello”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il giudizio di primo grado.
1.2. (d'ora in poi per brevità ), Controparte_2 CP_2 conveniva in giudizio (d'ora in poi per brevità al fine Controparte_3 Parte_1 di accertare che, a seguito della risoluzione del contratto di locazione finanziaria stipulato inter partes in data 15.12.2006, comunicata dalla concedente
[...]
e della riconsegna dell'immobile da parte dell'utilizzatrice era Parte_1 CP_1 sorto a carico della prima l'obbligo legale, stabilito dalle norme imperative dell'art. 1 commi 136 e ss. L.
4.08.2017 n.124, di mettere in vendita l'immobile e di corrispondere alla seconda quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuate ai valori di mercato, dedotto il suo credito, già determinato ed accertato in sede di verifica del passivo nell'importo di euro 351.734,19.
1.2.1.Chiedeva altresì la condanna di controparte al risarcimento del danno nella misura di €163.265,81, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, per inadempimento rispetto alle prescrizioni di cui agli obblighi di cui al citato art. 1 della L. 124/2017, commi 138 e 139, relativi alla procedura che il concedente deve seguire per la vendita o ricollocazione del bene - da effettuare sulla base di una stima effettuata da un perito indipendente, attenendosi a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità ed adottando pag. 2/15 modalità tali da consentire l'individuazione del migliore offerente possibile, con obbligo di informazione dell'utilizzatore.
A sostegno di tali domande, il sosteneva che: CP_2
Contr a) la (di seguito, solo: la “ ) era stata dichiarata fallita Controparte_1 con sentenza n. 26/2021 pronunciata dal Tribunale di Vicenza il 9.3.2021; Contr b) in data 15.12.2006 (e, quindi, molto prima della dichiarazione di fallimento) la aveva stipulato con la Locat Leasing s.p.a. (poi, ) un contratto di Parte_1 locazione finanziaria, identificato con n. IF933355, avente ad oggetto l'immobile produttivo sito ad Arcugnano (VI), alla via Meucci n. 28/32; Contr c) il 18.1.2019 la aveva ricevuto una comunicazione con la quale la doBank s.p.a., per conto della (già, Locat Leasing s.p.a.), in conseguenza Parte_1 dell'inadempimento del pagamento dei canoni periodici da parte dell'utilizzatrice, dichiarava risolto di diritto il contratto di locazione finanziaria ed intimava l'immediata restituzione dell'immobile; Contr d) nonostante la a seguito di tale comunicazione, si fosse dichiarata disponibile a restituire l'immobile, la concedente promuoveva ugualmente un procedimento ex art. 702-bis c.p.c. per ottenere il rilascio dell'immobile (poi, abbandonato);
e) in data 20.9.2019 il suddetto immobile veniva riconsegnato;
Contr f) il successivo 2.3.2020 la aveva comunicato alla la necessità di Parte_1 aggiornare la stima del valore del bene immobile, in vista della vendita dello stesso, al contempo invitando quest'ultima alla scelta (entro dieci giorni) di una tra cinque società specializzate a tanto;
g) all'esito di tale invito, aveva provveduto ad indicare la CP_1 Parte_2
[...]
Contr h) solo in data 13.1.2021 il legale di aveva ricevuto copia della perizia, constatando che già il 14.4.2020 la aveva affidato alla il Parte_1 CP_4 compito di effettuare la stima;
i) con detta perizia veniva indicato in €. 643.700,00 il valore di stima dell'immobile ed in €. 515.000,00 il valore di “immediato realizzo” dello stesso;
pag. 3/15 Contr l) intervenuto il fallimento della il curatore (dr.ssa ) aveva richiesto di Per_1 essere informato circa l'attività svolta ai fini della vendita dell'immobile, invitando la ad insinuare al passivo del il proprio credito;
Parte_1 CP_2
m) , rappresentata dalla (già, doBank s.p.a.), aveva Parte_1 CP_5 chiesto di ammettere al passivo il proprio credito, pari ad €. 373.008,32, con la riserva di decurtare e trattenere tale importo dal ricavo riveniente dalla “riallocazione” dell'immobile;
n) all'udienza di verifica del passivo dell'1.7.2021, il G.D. del aveva CP_2 ammesso la al passivo fallimentare per l'importo pari ad €. Parte_1
351.734,19, con il diritto di trattenere tale importo dalla vendita del bene;
n) a seguito di ulteriori richieste di aggiornamenti da parte del curatore del , CP_2 il legale della per conto della , aveva precisato che CP_5 Parte_1
l'immobile era stato affidato (per la sua commercializzazione) alla YARD REASS s.p.a.
e che era stata svolta tutta l'attività necessaria alla vendita (affissione di cartelli di vendita in loco, pubblicità sui portali di riferimento, mailing tra le aziende del vicinato, ecc.), senza che, tuttavia, fossero state formalizzate richieste di acquisto;
o) successivamente, era intervenuta ulteriore corrispondenza tra le parti, all'esito delle quali il non aveva ricevuto adeguato riscontro alle proprie richieste relative CP_2 al soddisfacimento del proprio interesse alla vendita dell'immobile.
2.Esponeva che controparte aveva omesso di rispettare la scelta del perito effettuata da aveva disatteso le stesse risultanze della perizia effettuata dalla società da essa CP_1 unilateralmente incaricata, non essendosi adoperata in modo efficiente ed efficace per la vendita o altra collocazione del bene e per l'individuazione del migliore offerente possibile, infine aveva omesso di fornire un'informazione adeguata, tempestiva ed esauriente all'utilizzatore ed avendo lasciato decorrere, senza giustificazione né spiegazione, ogni termine ragionevole e di normale tolleranza per la vendita o altra collocazione del bene, nonostante le richieste e sollecitazioni formulate dal Curatore.
3.Si costituiva parte convenuta eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, n. 4, c.p.c. e nel merito chiedendo il rigetto della domanda.
3.1. Eccepiva che l'atto introduttivo del giudizio era carente di ogni specifico riferimento alla causa petendi, in effetti, solo apparentemente enucleata, con sostanziale pag. 4/15 impossibilità per la società di leasing convenuta di svolgere un'adeguata difesa, in quanto non vi è, in realtà, alcun inadempimento ex art. 1218 c.c., la cui non imputabilità occorrerebbe dimostrare.
3.1.2. Precisava che la qualificazione del contratto in essere tra le parti come leasing
“traslativo” immobiliare (art. 19 delle “Condizioni Generali”), l'intervenuta risoluzione dello stesso in data (18.1.2019) antecedente alla dichiarazione di fallimento (9.3.2021) Contr della e la collocazione di tale evento in epoca posteriore all'entrata in vigore della legge n. 124 del 2017 (Cass., Sez. Un. civ., sent. n. 2061/2021) consentivano senz'altro di ritenere applicabile al caso in questione quest'ultima normativa. Contr
3.1.3. Rilevava che intervenendo la dichiarazione di fallimento, non aveva anticipato alcun indennizzo alla , dato confermato dalla stessa Parte_1
“riserva” con la quale quest'ultima era stata ammessa al passivo fallimentare, “in quanto la società di leasing istante risulta sostanzialmente debitrice nei confronti del fallimento”.
3.1.4. Concludeva come il dovere alla corresponsione dell'importo richiesto non fosse collegato al solo presupposto della restituzione del bene al concedente, bensì a quello che la vendita si fosse conclusa, circostanza che, certamente, non poteva dipendere dall'unilaterale condotta della . Parte_1
4.Analogamente deduceva che il diritto di credito del avrebbe potuto CP_2 considerarsi come esistente e, dunque, esigibile solo nel momento della effettiva vendita, che, tuttavia, pur essendo stata disposta dalla , non poteva Parte_1 dipendere nel suo perfezionamento dalla sola volontà di quest'ultima, con conseguente inesistenza tanto di un obbligo di “concludere” la vendita in capo alla Parte_1
, tanto di quello di corrispondere al il ricavato della vendita, che, non
[...] CP_2 essendo sorto, non poteva essere oggetto del richiesto accertamento.
5.Secondo parte convenuta inoltre il fallimento non aveva individuato e dimostrato:
a) né quale fosse stato il danno subito per effetto di tale diversa opzione;
b) né che la stima effettuata dalla era stata pregiudizievole per i propri CP_4 interessi;
pag. 5/15 Allegava che la restituzione e la messa in vendita del bene erano avvenute proprio nel periodo di diffusione della pandemia da Covid-19, con tutte le conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate anche per il mercato immobiliare.
5.1. Esponeva che la società attrice aveva infatti, affidato l'immobile per la sua commercializzazione alla YARD REASS s.p.a., sin dal mese di novembre 2019, che aveva proceduto a tutti gli adempimenti del caso (affissione di cartelli di vendita presso l'indirizzo dell'immobile, pubblicità sui portali di riferimento, invio di mail alle aziende, aventi sede nei pressi dell'immobile e, dunque, potenziali acquirenti) e, nonostante la ricezione di alcune richieste di informazioni e/o di visita, la vendita non è stata, poi, conclusa.
5.1.2. Inoltre, esponeva che aveva sostenuto tutte le spese per la Parte_1 gestione e la conservazione dell'immobile, per alcune delle quali non era stata neanche ammessa al passivo, con conseguente danno ulteriore subito per effetto Contr dell'inadempimento della e della mancata cessione dell'immobile (All. n. 1).
5.2. Tali circostanze deponevano nel senso della buona fede e della diligenza della società convenuta, come, peraltro, osservato anche in un caso analogo dal Tribunale di
Bergamo.
5.3. Si opponeva infine alla richiesta di fissazione di un termine per l'adempimento della vendita e di vendita coattiva dell'immobile non potendo applicarsi in via analogica l'art. 1515 c.c.
5.6. Deduceva infine l'infondatezza della domanda di risarcimento per l'ingiustificato Contr arricchimento da parte della , dal momento che non ha Parte_1 corrisposto alla società di leasing quanto ad essa dovuto e, dunque, ove anche la stessa non procedesse alla vendita dell'immobile, comunque non realizzerebbe un ingiustificato arricchimento, ma, in effetti, solo il ristoro per il danno subito Contr dall'inadempimento della
5.7. Istruita la causa solo documentalmente, il tribunale accoglieva la domanda di parte attrice e, accertata la violazione da parte della convenuta alle norme di cui Parte_1 all'art. 1 comma 139 Legge 124/2017, la condannava a pagare al la CP_2 somma di euro 163.265,81, oltre interessi di legge dalla domanda giudiziale al saldo, oltre alle spese di lite. pag. 6/15 2.Il giudizio di secondo grado
2.1. Quale primo motivo di doglianza, l'appellante deduce la mancata prova da parte dell'attrice delle plurime violazioni dedotte nell'atto introduttivo.
Ribadisce che non avrebbe violato alcuna disposizione, essendosi Parte_1 adoperata immediatamente per la ricollocazione del bene, nonostante ne avesse ottenuto la restituzione non subito, al momento della risoluzione del contratto, ma solo successivamente alla propria iniziativa giudiziale.
2.1.2. La sentenza di primo grado, quindi, sarebbe incorsa in errore laddove ha ritenuto che anche il comma 139 della l. n. 124 del 2017 aveva natura imperativa e laddove ha affermato che il aveva fornito prova di plurime violazioni dello stesso. CP_2
2.1.3. Pertanto, non avendo il comma 139 della l. n. 124 del 2017 natura di norma imperativa, la violazione della stessa avrebbe potuto costituire il presupposto di una Contr richiesta risarcitoria solo ove fosse stato dimostrato dalla e/o dal di aver CP_2 subito uno specifico danno.
2.2. Secondo motivo di impugnazione: la prova liberatoria fornita dalla Parte_1
[...]
2.2.1. Secondo l'appellante, avrebbe fornito prova, nel corso del Parte_1 giudizio di primo grado, di avere svolto tutte le attività possibili ai fini della ricollocazione del bene. La società di leasing, infatti, avrebbe dimostrato: (i) di aver fatto eseguire immediatamente la perizia;
(ii) di avere messo in vendita l'immobile, affidandone la gestione ad un soggetto competente del settore (YARD REASS s.p.a.) che, già a partire dal mese di novembre 2019, procedeva a tutti gli adempimenti del caso con l'obiettivo di promuovere la vendita: affissione di cartelli di vendita presso l'indirizzo dell'immobile, pubblicità sui portali di riferimento, invio di mail alle aziende, aventi sede nei pressi dell'immobile e, dunque, potenziali acquirenti;
(iii) di Contr avere, comunque, informato la nonostante i ritardi lamentati, imputabili unicamente alla complessità dell'organizzazione interna di una società, come la
, e della conseguente difficoltà di reperire le richieste informazioni. Parte_1
2.2.2. .Il giudice di primo grado, inoltre, non avrebbe considerato che la procedura per la vendita del bene è stata intrapresa nel periodo di piena emergenza per la diffusione del Covid, cioè in un periodo in cui il mercato immobiliare aveva subito una forte pag. 7/15 contrazione, se non un vero e proprio “blocco”, rendendo molto difficile l'effettiva ricollocazione del bene.
2.3. Terzo motivo di impugnazione: la mancata verificazione della situazione descritta dalle sezioni unite n. 2061/2021.
2.3.1. Il Tribunale avrebbe dapprima ha affermato che il comma 139 della l. n. 124 del
2017 ha natura imperativa, con la conseguenza che la violazione dello stesso determinerebbe ex se la responsabilità della società di leasing, mentre, poi, ha accertato che il comportamento della sarebbe stato complessivamente omissivo Parte_1
e contrario a buona fede, realizzando la situazione che la norma intende scongiurare
(ritenzione dei canoni e del bene, cd. clausola di confisca).
2.3.2. Deduce altresì che il bene è stato ceduto e con il corrispettivo della cessione la società di leasing sarebbe riuscita ad ottenere “giusto la corresponsione di quanto la Cont
avrebbe dovuto pagare sulla base del Contratto, senza trattenere alcun importo ulteriore, né tanto meno il bene”.
2.4. Quarto motivo di impugnazione: l'erronea identificazione del valore di stima quale criterio per la liquidazione del danno.
2.4.1. deduce di non aver percepito per effetto della vendita nulla di Parte_1 più di quanto ad essa dovuto in virtù del contratto, per cui obbligare la società di leasing
a pagare un risarcimento al Fallimento commisurato sulla base del (potenziale) valore di acquisto del bene, peraltro stimato in un momento antecedente rispetto a quello di conclusione della vendita e giammai oggetto di una concreta proposta di acquisto, significherebbe riconoscere un indebito arricchimento a favore della curatela fallimentare che (non essendo state pagate, né tutte le rate, né il prezzo stabilito per il riscatto) si troverebbe a percepire un importo senza alcun titolo.
2.4.2. La normativa in esame, quindi, obbliga la società di leasing a corrispondere all'utilizzatore il ricavato della vendita, ma solo ove residui una parte di esso una volta decurtata “la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per
l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene” (l. n. 124/2017, co. 138). Tale situazione, ad avviso dell'appellante, non si sarebbe verificata, in quanto non era residuata alcuna somma dal ricavato della vendita, pag. 8/15 né la si era appropriata di somme non dovute, dal momento che Parte_1
l'importo ricavato vrebbe ricompensato la società di leasing proprio di quelle rate e del Contr prezzo per l'opzione finale che la non aveva corrisposto.
3. Si è costituito il fallimento ED instando per il rigetto del gravame avversario.
3.1. Rileva, quanto ai primi due motivi di censura, relativi alla violazione dei “precisi obblighi comportamentali” dei citati commi 138 e 139, che i predetti sono inscindibilmente legati dall'art. 1218 c.c., norma cardine che regola la responsabilità del debitore ed il suo obbligo di risarcire il danno quando non esegue esattamente la prestazione dovuta, salvo che provi che il ritardo sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Ribadisce che fin dall'atto di citazione di primo grado, ed ulteriormente nei successivi atti difensivi, (cfr. in particolare comparsa conclusionale, pagg. 6 e ss.), il CP_2 aveva dedotto ed ampiamente documentato la condotta gravemente inadempiente
[...] degli obblighi legali suddetti da parte di , che il Giudice di prime cure Parte_1 ha puntualmente riscontrato ed accertato, dandone conto specificamente in più passaggi dell'iter motivazionale.
3.2. Quanto al terzo motivo, relativo alla dedotta operatività della clausola di confisca, deduce che è precipuamente incentrato nel criticare la valutazione che ha portato il
Tribunale a ritenere sostanzialmente realizzata dalla concedente la cd. clausola di confisca, deducendo che “così non è stato”, in quanto “il bene è stato ceduto e con il corrispettivo della cessione la società di leasing è riuscita ad ottenere giusto la Cont corresponsione di quanto la avrebbe dovuto pagare sulla base del Contratto, senza trattenere alcun importo ulteriore, né tanto meno il bene”, rileva la tardività della deduzione per come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, laddove ha dichiarato non esaminabili “i fatti nuovi esposti solo nelle comparse conclusionali e di replica, relativi alla cessione del credito e alle attività poste in essere dalla cessionaria” (pag.17), senza poi documentare in alcun modo la pretesa circostanza, e vieppiù senza formulare al riguardo istanze istruttorie, come avrebbe eventualmente dovuto fare nel rispetto delle preclusioni previste per il giudizio di appello dall'art. 345
c.p.c.
pag. 9/15 3.3. Con riferimento al quarto motivo di gravame, relativo al valore di stima dell'immobile quale parametro per la liquidazione del danno, l'appellato deduce la correttezza dell'operato del Tribunale, il quale, nel fare riferimento a tale perizia di parte, avrebbe adottato un criterio di liquidazione particolarmente prudente e di massima tutela per la concedente, considerando che la stessa ha in realtà indicato CP_4 il valore di stima in €643.700,00, essendo quello di €515.000,00 il minor valore per il caso di immediato realizzo, ossia di vendita in “un periodo massimo di sei mesi”, cosa pacificamente non avvenuta, ed essendo ampiamente superiore il prezzo di acquisto pagato per l'immobile (€ 1.020.000,00, oltre iva, pagato da Locat Leasing S.p.A. al venditore Sonus Faber S.p.A. in data 15.12.2006, con corrispettivo globale a carico dell'utilizzatore per la locazione finanziaria di euro 1.378.268,00, oltre iva: cfr. docc. 3
e 14C).
3.4. Previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 29.9.2025 tenuta in modalità trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
DIRITTO
1.L'appello è infondato per i motivi che seguono.
1.1. Deve premettersi che nel caso di specie è applicabile la disciplina di cui all'articolo
1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017, in quanto la risoluzione del contratto è intervenuta in data 18.1.2019 (doc. 4 attoreo di primo grado), vale a dire successivamente alla di entrata in vigore della legge citata (29.8.2017).
1.2.Invero per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526 c.c. e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l'articolo 72-quater della legge fallimentare. (cfr. Cass. n. 28546/2024; SU n.
2061/2021).
1.2.1. La legge 4 agosto 2017 n. 124 (legge annuale per la concorrenza), ha introdotto all'art. 1, c.136, la definizione normativa di locazione finanziaria, vale a dire il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al D. Lgs. 385/1995, si obbliga ad acquistare o a far costruire un pag. 10/15 bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo.
1.2.2. Il successivo comma 137 ha tipizzato, quale condotta di grave inadempimento dell'utilizzatore, quella del mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero di quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria.
1.2.3. Il comma 138 ha espressamente previsto che in caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 137, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita.
1.2.4. Infine, il comma 139 ha precisato che, ai fini di cui al comma 138, il concedente procede alla vendita o ricollocazione del bene sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati e che, quando non è possibile far riferimento ai predetti valori, procede alla vendita sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati all'utilizzatore, che può esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Il perito è indipendente quando non è legato al concedente da rapporti di natura personale o di lavoro tali da compromettere l'indipendenza di giudizio. Nella procedura di vendita o ricollocazione il concedente si attiene a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità pag. 11/15 adottando modalità tali da consentire l'individuazione del migliore offerente possibile, con obbligo di informazione dell'utilizzatore.
1.2.5. Rileva in via ulteriormente preliminare la Corte come la domanda di parte attrice sia stata correttamente qualificata in primo grado come accertamento di una condotta di grave inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c., in relazione agli obblighi in capo alla società concedente di cui all'art. 1, commi 138 e 139 legge n. 124/2017, e di condanna al risarcimento del danno patrimoniale da illecito contrattuale.
2. Il primo motivo di appello è infondato, avendo il Tribunale dettagliatamente indicato le violazioni procedurali di legge poste in essere dall'appellante, conseguenti alla risoluzione del contratto, sia con riferimento alla procedura di scelta del perito stimatore, sia con riferimento alla procedura di messa in vendita e/o allocazione del bene, a nulla rilevando il valore di norma imperativa o meno della disposizione violata in particolare il comma 139 dell'art. 1 della legge n. 124 del 2017, in quanto la responsabilità da inadempimento del concedente ex art. 1218 c.c. non presuppone il carattere imperativo della disposizione violata ma semplicemente la sua colpevole inosservanza, che, nel caso di specie, oltreché allegata è stata anche dimostrata dall'utilizzatore.
2.1.Del resto, a fronte dell'eccezione di inadempimento spiegata dall'utilizzatrice, la concedente ha non dimostrato che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa alla stessa non imputabile.
2.1bis. Invero dalla documentazione allegata in primo grado risulta che, su richiesta del Contr
2.3.2020 di , il 12.3.2020 aveva espresso a mezzo pec preferenza Parte_1
- vincolante secondo l'art. 1 co. 139 L 124/2017- quale perito estimatore per
[...]
una delle cinque indicate dalla concedente (doc.9) e che, nonostante Parte_2 vari solleciti a mezzo pec del 1.9.2020, 16.11.2020, 28.12.2020 (doc.10-12), nonostante Contr la pendenza della procedura di concordato preventivo, non aveva ricevuto informazione alcuna.
2.2. Risulta documentalmente altresì che solo il 13 gennaio 2021 (doc. n. 12 a) Contr l'utilizzatrice veniva informata che, sin dall'aprile 2020 la stima era stata affidata Contr non al candidato scelto da nella rosa di 5 nomi proposta da , con Parte_1
pag. 12/15 preferenza che la legge indica come vincolante, ma ad altra società ( che CP_4 aveva depositato la perizia di stima ancora in data 3 giugno 2020.
2.3. Pertanto, la preferenza espressa dall'utilizzatore, definita dalla legge come vincolante, era stata totalmente ignorata dalla concedente, che, dopo avere fatto eseguire la stima da altro perito, aveva taciuto all'utilizzatore i risultati, ciò in palese violazione dei canoni di buona fede e correttezza in sede di interpretazione ed esecuzione dei contratti ai sensi degli artt. 1366 e 1375 c.c.
2.3.1. La Corte ritiene pertanto che con tale condotta omissiva, la convenuta ha violato
“l'obbligo di informazione dell'utilizzatore” e l'obbligo di “attenersi a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità” stabiliti dal predetto comma 139, così rigettando anche il secondo motivo di appello, non avendo l'appellante fornito idonea prova liberatoria ex art. 1218 c.c.
2.3.2 Il Tribunale ha accertato che la concedente ha altresì ostacolato la vendita o Contr ricollocazione del bene atteso che solo il 23.10.2021 comunicava al fallimento di avere messo in vendita l'immobile, e di aver affidato la gestione ad un soggetto competente del settore (YARD REASS s.p.a.) a partire dal mese di novembre 2019.
2.3.3. Conviene il Collegio come tali adempimenti siano sicuramente tardivi ed in ogni caso ostacolanti la diligente attività dell'utilizzatrice, la quale, pur avendo ricevuto
“richieste di informazioni da parte di potenziali acquirenti”, come segnalato nella comunicazione sopra citata (doc.11), non era stata posta in grado di mettersi in contatto con la concedente né di fornire informazioni utili alla vendita.
2.3.4. Invero, tale postuma attività informativa da parte della concedente non giustifica né la precedente assenza totale di comunicazioni tra le parti per oltre due anni né risulta documentato da parte della concedente o comunque comunicato all'utilizzatrice l'allegato blocco delle attività di compravendita immobiliari nel periodo Covid 2019, trattandosi di un particolare bene immobile adibito ad attività produttiva (opificio), vale a dire un capannone industriale del valore iniziale di oltre un milione di euro, la cui attività di messa in vendita doveva essere oggetto di diligente, dettagliata e qualificata attività da parte della concedente, non realizzata nel caso di specie.
2.4. Anche il terzo motivo di censura è infondato.
pag. 13/15 2.4.1. Invero la concedente, mantenendo la proprietà del bene ricevuto in restituzione fin dal settembre 2019 per oltre due anni, - insinuandosi al passivo fallimentare nel maggio 2021 per il recupero dei crediti scaduti ed a scadere oltre al prezzo del patto di opzione e delle spese - , ha paralizzato le legittime aspettative della Curatela del
Fallimento, procurando un danno patrimoniale derivante dalla mancata vendita dell'immobile e quindi privando l'utilizzatrice del diritto al pagamento in proprio favore di quanto prescrive il comma 138 della disposizione citata, vale a dire “di quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita”.
2.3.2. Invero la mancata vendita e/o allocazione dell'immobile per causa imputabile alla società concedente ha di fatto impedito l'operatività del patto di deduzione e quindi la realizzazione dell'equilibrio contrattuale delle parti;
da una parte la soddisfazione del credito certo liquido ed esigibile del concedente così come accertato dal G.D., dall'altro l'importo spettante all'utilizzatrice sul maggior ricavato della vendita.
2.3.3. Ciò giustifica la quantificazione del danno patrimoniale differenziale tramite stima dell'immobile ai valori di mercato alla data della risoluzione, per €515.000,00, detratti i costi sopra citati e già quantificati dal Giudice del fallimento in 351.734,19, per residui €163.265,81.
2.3.4.Circostanza nuova e quindi inammissibile anche in questa fase ex art.345 c.p.c. è la dedotta vendita del cespite, in quanto allegata genericamente oltre il limite temporale delle preclusioni assertive e probatorie di primo grado.
2.4. Alla luce del criterio di buona fede il valore del bene da portare in detrazione dal credito del concedente non potrà che essere il valore equo di mercato (c.d. fair value), nel luogo e al tempo della risoluzione sulla base del valore prudenziale indicato nella perizia del 3.6.2020 da parte della società estimatrice ( individuata dalla stessa CP_4 concedente, così rigettando anche il quarto motivo di censura.
3. L'Appello pertanto deve essere rigettato.
pag. 14/15 3.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 e succ. mod., del relativo scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria, non tenutasi.
3.2. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Vicenza n.
441/2024 del 23.2.2024, pubblicata il 26.2.2024, notificata il 28.2.2024;
2. condanna la parte appellante in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della parte appellata
, in persona del curatore pro tempore, delle Controparte_2 spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 9.991,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto;
4. dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE TERZA, in data 20/10/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott. Luca Boccuni
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