Articolo 1156 del Codice della navigazione
Articolo 1155Articolo 1157
Versione
21 aprile 1942
Art. 1156.
(Abbandono di componente dell'equipaggio ammalato o ferito).

Il comandante della nave o dell'aeromobile, che, sbarcando nei casi consentiti dalla legge un componente dell'equipaggio ammalato o ferito, omette di provvederlo dei mezzi necessari alla cura e al rimpatrio, e' punito con la multa da lire tremila a diecimila.

La pena e' della reclusione fino a sei mesi, se il fatto e' commesso all'estero.

La pena e' della reclusione da uno a sei anni, se dal fatto deriva una lesione personale; da tre a otto anni, se ne deriva la morte.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente