Ordinanza cautelare 23 ottobre 2025
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00059/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00442/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 442 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessio Fania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.D.M. - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione direttoriale n° -OMISSIS- emessa da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (A.D.M.) il -OMISSIS- (prot. n° -OMISSIS-), limitatamente alla parte in cui è stata approvata la graduatoria di merito e dei vincitori per l’ambito territoriale di -OMISSIS- relativa al concorso pubblico bandito da A.D.M. con determinazione direttoriale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-;
- del verbale della Commissione esaminatrice n. 14 del 4 aprile 2025 della sopra richiamata procedura selettiva, relativamente alle operazioni svolte per la sub-graduatoria dell’ambito territoriale di -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di A.D.M. - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa OL AN e udito il difensore di parte ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha chiesto l’annullamento della determinazione direttoriale n° -OMISSIS- emessa da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (A.D.M.) il -OMISSIS- (prot. n° -OMISSIS-), limitatamente alla parte in cui è stata approvata la graduatoria di merito e dei vincitori per l’ambito territoriale di -OMISSIS- (c.d. “sub-graduatoria”) relativa al concorso pubblico bandito da A.D.M. con determinazione direttoriale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-. Inoltre, ha impugnato il verbale della Commissione esaminatrice n. 14 del 4 aprile 2025, relativamente alle operazioni svolte per la sub-graduatoria dell’ambito territoriale di -OMISSIS-.
L’A.D.M. - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, costituitesi in giudizio l’8 agosto 2025, ha depositato memoria il 13 agosto 2025.
La ricorrente ha depositato in giudizio memoria il 28 agosto 2025.
Con ordinanza n. 140 del 4 settembre 2025 questa Sezione ha disposto istruttoria “ Ritenuto necessario che, al fine di poter valutare la persistenza dell’interesse della ricorrente in sede cautelare, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli provveda a rendere chiarimenti sui fatti sopravvenuti, sullo stato nonché sulla eventuale conclusione del procedimento di assunzione del personale per l’ambito territoriale di -OMISSIS-, depositando in giudizio una circostanziata relazione entro giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza ”.
Dopo la produzione di relazione istruttoria da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la ricorrente ha depositato in giudizio memoria il 15 ottobre 2025.
Con ordinanza n. 161 del 23 ottobre 2025, ai sensi dell’art. 55, comma 10, C.p.a., questa Sezione ha fissato l’udienza di merito “ Considerato che le doglianze proposte involgono questioni che possono essere trattate nella più appropriata sede di merito, venendo così adeguatamente tutelate le esigenze di parte ricorrente ”.
La ricorrente ha depositato in giudizio memoria il 16 dicembre 2025.
L’Amministrazione ha depositato in giudizio il 17 dicembre 2025 documentazione con cui ha dichiarato che il “ Sig. -OMISSIS-, il giorno 1° ottobre 2025 non si è presentato presso la Direzione Territoriale Emilia-Romagna e Marche per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e la contestuale immissione in servizio. Il Sig. -OMISSIS- è pertanto considerato rinunciatario e decaduto dal diritto all’assunzione presso questa Amministrazione ai sensi dell’art. 11 del bando di concorso ” ed ha comunicato il prosieguo della procedura, sulla quale la ricorrente ha articolato osservazioni difensive con memoria depositata il 7 gennaio 2026.
Alla pubblica udienza del 28 gennaio 2026, udito il difensore di parte attrice, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
La ricorrente, in riferimento alla graduatoria territoriale (per n. 1 posto disponibile) del concorso pubblico riservato ai soggetti disabili di cui all’articolo 1 (iscritti negli elenchi di cui all’articolo 8) della legge 12 marzo 1999, n. 68, in epigrafe indicato, chiede l’annullamento in parte qua della determinazione di approvazione della stessa, con conseguente condanna dell’Amministrazione ad escludere il sig. -OMISSIS- dalla procedura concorsuale (vincitore della selezione), in quanto privo di uno dei requisiti previsti dal bando (lo stato di disoccupazione) e, per l’effetto, ad ammettere al primo posto in graduatoria per l’ambito territoriale di -OMISSIS- la Sig.ra -OMISSIS-.
La ricorrente, classificatasi seconda nella graduatoria in esame, censura che il vincitore era privo di uno dei requisiti di ammissione alla procedura concorsuale previsti dall’art. 3 del Bando, requisiti che dovevano essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda (ovvero il 22 novembre 2024) e persistere fino alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato; si tratta, in particolare, del requisito dell’iscrizione negli elenchi di cui all’art. 8 della L. n. 68/1999, la quale presuppone, ad avviso dell’esponente, la disoccupazione e non semplicemente il possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 1, il quale indica la sussistenza della disabilità.
L’assunto attoreo si fonda sulle seguenti considerazioni:
- dalla domanda di partecipazione presentata dal sig. -OMISSIS-, risulta che egli, al momento della presentazione della candidatura (8 novembre 2024), era ancora occupato a tempo pieno e indeterminato presso i Servizi Sociali dell’-OMISSIS- dal 2 settembre 2024, con la qualifica di impiegato amministrativo contabile, III livello, ed inoltre, prima ancora, aveva prestato servizio presso la medesima -OMISSIS- in qualità di Agente di Polizia Locale dal 2 settembre 2019 al 27 agosto 2024, anch’esso a tempo pieno e indeterminato, risultando senza impiego solamente dal 27 agosto al 2 settembre nell’anno 2024;
- ulteriori risultanze rinvenute sull’Albo Pretorio dell’-OMISSIS- permetterebbero, altresì, di ritenere che lo stesso abbia mantenuto il suo impiego almeno sino al -OMISSIS-, ovvero - in via ulteriormente prudenziale - al 7 aprile 2025, e quindi che il candidato non fosse in stato di disoccupazione;
- con nota prot. n. -OMISSIS- del 17 luglio 2025, l’Agenzia Regionale ha accolto parzialmente l’istanza di accesso documentale presentata dalla ricorrente, dichiarando testualmente che “ alla data del -OMISSIS-, dai documenti amministrativi agli atti del Sistema Informativo dell’Emilia-Romagna (SILER), il Sig. -OMISSIS- (C.F. -OMISSIS-) risulta occupato e, di conseguenza, privo dell’iscrizione agli elenchi del Collocamento Mirato ex art. 8 della L. 68/1999 ”, e ciò quindi attesta che il candidato vincitore non risultava iscritto negli elenchi di cui all’art. 8 della legge n. 68/1999 prima della stipulazione del contratto di lavoro, venendo così meno un requisito essenziale previsto dal bando.
Con il primo motivo di ricorso “ Carenza del requisito di iscrizione negli elenchi del collocamento mirato ex art. 8 L. 68/1999 alla data del -OMISSIS- da parte del vincitore della sub-graduatoria, in violazione dell’art. 3, comma 3, del bando di concorso ” l’esponente censura che, ai sensi dell’art. 3 del bando di concorso, i requisiti di partecipazione - tra cui l’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato ex art. 8 della legge n. 68/1999 - devono sussistere alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda (22 novembre 2024) ed anche permanere fino alla stipula del contratto individuale di lavoro; come esposto in narrativa, invece, risulta che il sig. -OMISSIS-, quantomeno in data -OMISSIS-, ovvero prima della stipulazione del contratto individuale, era occupato e non risultava iscritto negli elenchi ex art. 8 L. 68/1999, e tale circostanza è attestata dalla nota dell’Agenzia Regionale per il Lavoro – Collocamento mirato di -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- del 17 luglio 2025, la quale dichiara espressamente che “ alla data del -OMISSIS- […] il Sig. -OMISSIS- risulta occupato e, di conseguenza, privo dell’iscrizione agli elenchi del Collocamento Mirato ex art. 8 della L. 68/1999 ”.
Da ciò la difesa attorea deduce la violazione diretta della clausola di cui all’art. 3, co. 3, della lex specialis , con conseguente esclusione dalla procedura selettiva e illegittimità dell’assegnazione del posto in favore del sig. -OMISSIS-, essendo venuto meno un requisito essenziale previsto a pena di esclusione dalla procedura selettiva.
Con il secondo motivo di ricorso “ Carenza del requisito di iscrizione negli elenchi del collocamento mirato ex art. 8 L. 68/1999 da parte del vincitore della sub-graduatoria anche in data anteriore al -OMISSIS- ”, in via gradata rispetto al motivo precedente, la difesa attorea evidenzia che - oltre alla sopravvenuta perdita del requisito quantomeno alla data del -OMISSIS- - sussistono fondati e documentati elementi per ritenere che -OMISSIS- non possedesse i requisiti previsti dal bando concorsuale anche anteriormente al -OMISSIS- (unica data per la quale l’Ufficio Regionale ha fornito riscontro) e che anche verosimilmente egli ne fosse privo già alla data del 22 novembre 2024, scadenza del termine per la presentazione delle domande, con ciò palesandosi la mancanza del requisito dell’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato di cui all’art. 8, comma 1, della L. n. 68/1999 presso i centri territorialmente competenti, nonché dello stato di disoccupazione.
Evidenzia l’esponente che il citato articolo 8, al primo comma, prevede che “ Le persone di cui al comma 1 dell'articolo 1 (ovvero soggetti con determinate disabilità, ndr), che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato nel cui ambito territoriale si trova la residenza dell’interessato […]” e da ciò discende che l’iscrizione in tali elenchi presuppone necessariamente la condizione dello stato di disoccupazione; tuttavia, da quanto desunto dalla domanda di partecipazione del -OMISSIS- e da alcuni provvedimenti pubblicati all’albo pretorio dell’-OMISSIS-, risulta che il sig. -OMISSIS- era stabilmente occupato - a tempo pieno e indeterminato - dal 2 settembre 2024 in avanti, senza alcuna interruzione.
In particolare, sottolinea la ricorrente che: a) come indicato nella domanda di partecipazione presentata dal candidato in data 8 novembre 2024, egli risultava impiegato dal 2 settembre 2024 presso i Servizi Sociali dell’-OMISSIS-, con qualifica di impiegato amministrativo contabile, livello III, ed era ancora in servizio alla data di presentazione della domanda; b) a conferma di ciò, la determinazione n. 341 del 17 maggio 2024, emessa dall’-OMISSIS-, conferma la vittoria concorsuale del -OMISSIS- per l’incarico lavorativo indicato al punto precedente; c) con provvedimento dell’-OMISSIS- emesso il 7.4.2025, si dispone lo scorrimento della suddetta graduatoria - per l’assunzione di un altro impiegato - e da codesto atto emerge che il sig. -OMISSIS- era ancora in servizio a quella data presso l’Ente ed anche che era assunto dal 2 settembre 2024; d) a suffragio della permanenza in servizio del -OMISSIS- anche oltre la data del 7 aprile 2025, vi è l’attestazione dell’Agenzia Regionale che conferma che il soggetto, alla data del -OMISSIS-, era occupato e non iscritto agli elenchi ex art. 8.
Infine, precisa la difesa attorea che l’anzidetto impiego lavorativo del -OMISSIS- presso l’-OMISSIS- prevedeva, sulla scorta del bando di concorso di riferimento, un trattamento economico annuo lordo di € 21.392,87, oltre alla tredicesima mensilità e alle indennità dovute per legge o per contratti collettivi nazionali, ciò palesando l’incompatibilità di tale reddito con la conservazione dello stato di disoccupazione nonostante l’impiego (facoltà - ai sensi dell’art. 4, co. 15 quater , del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019, ai sensi della conseguente circolare n° 1/2019 dell’ANPAL e ai sensi delle successive linee guida di matrice regionale - che è concessa ai lavoratori che hanno rilasciato una DID e percepiscono un reddito da lavoro dipendente inferiore, per l’anno 2024, ad € 8.500), perché il trattamento economico di -OMISSIS- è ben più elevato rispetto alla prevista soglia e, perciò, non può conservare lo stato di disoccupazione nonostante l’impiego.
La difesa attorea chiede, altresì, di disporsi istruttoria processuale nel caso questo Tribunale ritenesse necessario acquisire ulteriori elementi circa il percorso lavorativo del vincitore.
Con il terzo motivo di ricorso “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 del bando di concorso. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione ” l’esponente deduce che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non ha provveduto ad effettuare gli accertamenti in ordine alla sussistenza, in capo ai candidati (e quindi anche al primo classificato) per l’ambito territoriale di -OMISSIS-, dei requisiti di partecipazione alla procedura che, ex art. 3 del bando (ed ai fini espulsivi nei casi previsti dall’art. 4), dovevano essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e persistere fino alla data di stipula del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato; nel caso concreto, in particolare, l’A.D.M. con la nota del 1 aprile 2025 ha richiesto all’Agenzia Regionale per il Lavoro, Collocamento Mirato di -OMISSIS-, un accertamento limitato alla iscrizione ex art. 1 della L. n. 68/1999 e con riferimento unicamente alla data del 22 novembre 2024, e ciò si evince dal dato testuale della comunicazione di riscontro dell’A.R.L. del 3 aprile 2025.
Secondo la prospettazione attorea, tale verifica, oltre a riguardare un requisito errato - poiché rivolta alla sola iscrizione ex art. 1 (che attesta la condizione di disabilità) e non anche a quella prevista dall’art. 8 (che presuppone l’iscrizione nell’elenco e la disoccupazione) -, è anche temporalmente inadeguata, non essendo stata volutamente estesa al periodo successivo alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, nonostante codesta richiesta sia stata effettuata in aprile e si potesse quindi verificare anche il mantenimento dei requisiti per i mesi seguenti.
Parte ricorrente chiede che venga disposta l’acquisizione d’ufficio della documentazione relativa alla nota di A.D.M., prot. n. -OMISSIS- dell’1 aprile 2025, con la quale l’Amministrazione ha chiesto all’Agenzia del Lavoro la verifica sulla sussistenza dei requisiti per i candidati idonei della sub-graduatoria di -OMISSIS-.
Infine, sulla competenza territoriale del Tribunale adito, la difesa attorea precisa che il presente giudizio è stato incardinato dinanzi a questa Sezione, ai sensi dell’art. 13, comma 1, secondo periodo, C.p.a. (“ Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede ”), poiché nel caso di specie l’oggetto del ricorso è la determinazione direttoriale nella parte in cui è stata approvata la sub-graduatoria riferita all’ambito territoriale di -OMISSIS-, e pur trattandosi formalmente di un concorso nazionale, la procedura è stata articolata esclusivamente in sub-graduatorie provinciali, ciascuna riferita a uno specifico ambito territoriale, alle quali potevano partecipare unicamente i soggetti iscritti negli elenchi del collocamento mirato ( ex art. 8 della L. n. 68/1999) riferiti alla provincia per la quale si concorreva; pertanto, le sub-graduatorie producono effetti diretti esclusivamente nell’ambito territoriale di riferimento, non essendo prevista alcuna graduatoria nazionale, né essendo consentito concorrere per sedi differenti da quella territorialmente competente in base all’iscrizione al collocamento mirato.
Richiama, infine, la ricorrente il principio affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 8 settembre 2021 n. 15, alla luce del quale deve ritenersi la competenza di questa Sezione in quanto la controversia verte su una graduatoria destinata a produrre effetti diretti esclusivamente in ambito territoriale.
L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, rileva il difetto di competenza territoriale di questa Sezione ai sensi dell’art. 13 C.p.a., ritenendo sussistente nel caso di specie la competenza del T.A.R. Lazio, dal momento che l’impugnata graduatoria di cui alla D.D. prot. n. -OMISSIS-/RU del -OMISSIS- è stata adottata dalla Direzione del Personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) che ha sede in Roma.
Quanto al merito del ricorso, l’Avvocatura dello Stato riporta uno stralcio delle documentate osservazioni istruttorie rappresentate dall’Ufficio Reclutamento di ADM con foglio prot. n. -OMISSIS- dell’11 agosto 2025 (comunque depositata in atti), da cui emergerebbe l’infondatezza del primo motivo di gravame: « La fattispecie oggetto di ricorso concerne il concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di 74 unità di personale da inquadrare nell’Area Assistenti, famiglia professionale di Assistente amministrativo tributario, presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli riservato ai soggetti disabili di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in stato di disoccupazione, iscritti negli elenchi tenuti dai servizi per il collocamento mirato di cui all’articolo 8, comma 1, della medesima legge, territorialmente competenti, bando prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, al quale la sig.ra -OMISSIS- partecipava in qualità di candidata per l’ambito provinciale di -OMISSIS-. La ricorrente sosteneva la prova selettiva in data 11 marzo 2025, conseguendo il punteggio di 25,98/30 su 30/00, collocandosi in seconda posizione nella graduatoria relativa all’ambito provinciale di -OMISSIS-. Successivamente l’Amministrazione, ai fini del controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione prodotte ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ed in particolare del requisito di partecipazione di cui all’art. 1, comma 4 del bando, con nota prot. n. -OMISSIS- del 27 marzo 2025 inoltrava al competente centro provinciale per l’impiego di -OMISSIS- un’apposita richiesta di verifica dell’iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio dei candidati risultati idonei per il medesimo ambito territoriale. Con nota n. -OMISSIS- del 7 aprile 2025 il centro per l’impiego di -OMISSIS- forniva il proprio riscontro rappresentando che tutti i candidati risultati idonei per l’ambito provinciale di -OMISSIS- erano regolarmente iscritti alla data del 22 novembre 2025, termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione per il concorso in oggetto. La Direzione del Personale procedeva quindi, con l’approvazione delle graduatorie del relativo concorso con D.D. prot. n. -OMISSIS-/Ru del -OMISSIS-. Con riferimento al primo motivo di gravame “Carenza del requisito di iscrizione negli elenchi del collocamento mirato ex art. 8 L.68/1999 alla data del -OMISSIS- da parte del vincitore della sub graduatoria, in violazione dell’art. 3, comma 3 del bando di concorso” si rappresenta quanto segue. I requisiti di partecipazione debbono sussistere alla data ultima di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale e al momento della stipula del contratto individuale di lavoro. (…OMISSIS…) Il legislatore del 1999 ha innovato la disciplina disponendo che per quanto riguarda lo stato di disoccupazione esso debba sussistere al momento dell’assunzione; ciò in quanto tale requisito deve considerarsi sempre il presupposto necessario per la partecipazione alla procedura, (Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 dicembre 2006, n. 7395; Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 marzo 2003, n. 1271), senza tuttavia la necessità della permanenza ininterrotta fino al termine della procedura, la cui durata non è facilmente prevedibile (Cfr. TAR Sicilia – Sez. II, 29 luglio 2022, n. 2459). Alla luce di quanto sopra, laddove si accogliesse l’interpretazione restrittiva sostenuta dalla parte ricorrente si giungerebbe alla paradossale ed irragionevole conseguenza, per il candidato idoneo, dell’obbligo di permanere in stato di disoccupazione fino alla costituzione - futura e incerta - di un rapporto di lavoro con l’Agenzia. Tale assunto non può essere accolto. Il requisito di ammissione di cui all’art. 3 del bando, dunque, deve sussistere alla data ultima per la presentazione della domanda di partecipazione. In relazione a ciò, l’Amministrazione ha provveduto ad effettuare i controlli previsti dalla normativa vigente, su tutti i candidati risultati idonei o vincitori per l’ambito provinciale di -OMISSIS-. Tuttavia, si rappresenta che ulteriori accertamenti sulla sussistenza dei requisiti potranno essere svolti solo in occasione della instaurazione del rapporto contrattuale, il quale costituisce il presupposto indefettibile per poter procedere alla verifica delle dichiarazioni rese in domanda. Non di meno, occorre precisare che la sussistenza del requisito di partecipazione della disoccupazione/inoccupazione anche alla data dell’assunzione non costituisce requisito di partecipazione alla procedura, bensì requisito per poter procedere all’assunzione. Occorre, pertanto, operare una distinzione netta tra il momento della presentazione della domanda di partecipazione e quello dell’instaurazione del rapporto di lavoro. Ciò perché il possesso del requisito in questione si realizza necessariamente in un momento successivo allo svolgimento della procedura selettiva, e pertanto non può costituire requisito di partecipazione alla stessa, poiché lo Scrivente non può richiedere ai candidati, al momento della presentazione della domanda, di dichiarare il possesso di stati, fatti o condizioni personali riferiti a un momento futuro né può fornire il candidato una siffatta dichiarazione ».
Sul secondo motivo di impugnazione (circa la carenza del requisito di iscrizione negli elenchi del collocamento mirato ex art. 8 L. n. 68/1999, da parte del vincitore della sub-graduatoria, anche in data anteriore al -OMISSIS-) la resistente richiama la nota n. -OMISSIS- del 7 aprile 2025, con cui il Centro per l’impiego di -OMISSIS- ha confermato il possesso del requisito di ammissione di cui all’art. 3 del bando, concernente l’iscrizione nelle liste del collocamento mirato tenute ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, cui l’Amministrazione ha legittimamente fatto riferimento, dovendosi proporre eventuali censure sulle risultanze del Centro per l’impiego all’Ente di competenza, non evocato in giudizio.
Con riferimento alla terza censura (difetto di istruttoria da parte della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e insufficienza della verifica esclusiva del requisito di cui all’art. 1 della L. n. 68/1999) l’Avvocatura dello Stato sottolinea che l’Amministrazione, così come stabilito dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, ha provveduto ad effettuare i controlli sulle dichiarazioni rese da parte di tutti i candidati, risultati idonei o vincitori, che hanno partecipato alla procedura selettiva in oggetto, mentre gli ulteriori accertamenti sono svolti solo in occasione alla instaurazione del rapporto di lavoro, in quanto ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 487/1994 “ I candidati appartenenti alle categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, che abbiano conseguito l'idoneità, sono inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purché, ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge n. 68 del 1999, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso i centri per l'impiego e risultino disoccupati sia al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio ”; in aggiunta, lo stesso articolo 10 del bando di concorso stabilisce che “ Ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, il vincitore presenta ad ADM, al momento della stipula del contratto, una dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli stati, fatti e qualità personali, suscettibili di modifica, autocertificati nella domanda di ammissione al concorso, non hanno subito variazioni. A norma dell’articolo 71 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ADM si riserva di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Inoltre, il vincitore, all’atto dell’immissione in servizio, presenta una dichiarazione circa l’insussistenza delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ”.
Infine, la resistente controdeduce che i controlli effettuati non hanno riguardato esclusivamente il requisito di cui all’art. 1 della L. n. 68/1999 perché, come emerge dalla nota trasmessa dall’Ufficio Reclutamento al Centro per l’impiego di -OMISSIS-, è stato espressamente richiesto “ di voler confermare se i candidati di seguito riportati risultavano iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio istituite presso codesto centro per l’impiego ” e tali liste corrispondono a quelle previste dall’art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, a cui possono accedere esclusivamente le categorie di persone appartenenti all’elenco di cui all’art. 1 della medesima legge.
In data 17 dicembre 2025 l’Amministrazione ha depositato in giudizio documentazione con cui ha comunicato che “ il controinteressato al ricorso in oggetto, Sig. -OMISSIS-, il giorno 1° ottobre 2025 non si è presentato presso la Direzione Territoriale Emilia-Romagna e Marche per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e la contestuale immissione in servizio. Il Sig. -OMISSIS- è pertanto considerato rinunciatario e decaduto dal diritto all’assunzione presso questa Amministrazione ai sensi dell’art. 11 del bando di concorso. Questa Amministrazione procederà nel corso del 2026, presumibilmente entro il primo trimestre dell’anno, allo scorrimento della graduatoria per l’adeguamento delle quote d’obbligo previste dalla normativa vigente in tema di diritto al lavoro dei disabili. A tal fine, entro il 31 gennaio 2026, verrà trasmesso al Ministero del Lavoro il prospetto informativo relativo alla ricognizione del personale disabile in servizio al 31 dicembre 2025, che permetterà, una volta registrate le carenze emerse nel corso dell’anno corrente, di avviare tale procedura ”.
La ricorrente, alla luce di tale produzione documentale, con la memoria depositata in giudizio il 7 gennaio 2026, ha dichiarato che rimane integro l’interesse alla decisione, perché la citata nota costituisce una mera dichiarazione defensionale e non documenta alcuna definitiva determinazione relativa all’assunzione oggetto del ricorso, il quale è finalizzato non alla mera assunzione della ricorrente presso l’Amministrazione resistente, bensì all'annullamento della sub-graduatoria approvata per l'ambito territoriale di -OMISSIS- ed al conseguente riconoscimento, da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, della Sig.ra -OMISSIS- quale vincitrice del concorso de quo . A tale titolo, precisa la difesa attorea, avrebbe dovuto essere assunta la ricorrente e non certo in esito ad un eventuale scorrimento di graduatoria, che - oltre a legittimare l’erronea attività amministrativa condotta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - rappresenterebbe un ulteriore aggravamento della posizione della Sig.ra -OMISSIS-, la quale volontariamente protrae lo stato di disoccupazione ai fini del rispetto del requisito della persistenza di tale stato al momento dell’assunzione (che sarebbe dovuta avvenire in data 1 ottobre 2025 se l’Amministrazione avesse agito correttamente escludendo il Sig. -OMISSIS-); sicché, aggiunge, il riferimento contenuto nella nota in esame ad un eventuale scorrimento di graduatoria nel corso dell’anno 2026 non può considerarsi in alcun modo satisfattivo per la posizione della ricorrente, visto che in alcun modo tutela l’interesse della stessa a vedere annullato il provvedimento impugnato e ad essere dichiarata vincitrice del concorso da parte dell’Amministrazione.
Infine, sottolinea la deducente, l’interesse della ricorrente alla decisione permane anche in ragione dell’assenza di qualsivoglia certezza circa lo scorrimento della graduatoria, circa le relative tempistiche e, soprattutto, circa l’effettiva sua immissione in servizio. In particolare. dalla nota depositata in data 17 dicembre 2025 dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli emergerebbe che: 1) l’effettivo scorrimento della graduatoria viene espressamente subordinato a valutazioni rimesse alla stessa Amministrazione circa la sussistenza delle condizioni per procedere all’assunzione di personale disabile; 2) le tempistiche prospettate risultano indeterminate in quanto l’Amministrazione si limita a riferire che il procedimento dovrebbe svolgersi “nel corso del 2026, presumibilmente entro il primo trimestre dell’anno”, senza assumere alcun impegno certo e verificabile; 3) nella nota depositata non risulta alcun riferimento esplicito all’assunzione della Sig.ra -OMISSIS- (mai menzionata) né, più in generale, all’assunzione del secondo classificato.
Conclude la difesa attorea che la ricorrente rimane esposta a una situazione di persistente incertezza, con conseguente impossibilità di programmare in modo ragionevole il proprio percorso professionale e la propria fonte di reddito rimanendo, perciò, integro l’interesse della stessa ad ottenere una pronuncia che dichiari l’illegittimità della sub-graduatoria approvata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l’Ambito Territoriale di -OMISSIS- e ne disponga l’annullamento, con conseguente riconoscimento della sua vittoria nella procedura concorsuale da parte dell’Amministrazione resistente.
Illustrate le posizioni delle parti, il Collegio innanzitutto ritiene sussistente la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell’art. 13, comma 1, secondo capoverso, C.p.a. (“ Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede ”), venendo in rilievo il criterio generale degli effetti dell’atto (Consiglio di Stato, VII, n. 7669 del 19 settembre 2024) che deve misurarsi rispetto al fatto che l’impugnativa degli atti sia “ avvenuta pur sempre entro i limiti della graduatoria di merito – su base regionale ” (Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 7421 del 4 settembre 2024).
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 15 dell’8 settembre 2021, ha, infatti, precisato che “ specialmente negli “atti plurimi” (come il bando di concorso oggetto di questa controversia), la valutazione degli effetti diretti territorialmente limitati è possibile se e in quanto questi sono scindibili e contestati per la parte che determina la lesione della posizione del ricorrente ” e che “ gli eventuali avanzamenti nella parte riservata della graduatoria concorsuale scaturente da un unico bando, che preveda un’aliquota riservata ” (nel caso specifico per il bilinguismo) “ pur eventualmente comportanti scorrimenti anche nella graduatoria nazionale, costituiscono, ai fini della determinazione della competenza, effetti diretti limitati al solo territorio della Provincia (...) e non sono quindi idonei a radicare la competenza del T.A.R. Lazio ”.
Nel caso di specie, il concorso è stato indetto in sede nazionale ma con una procedura articolata esclusivamente in sub-graduatorie provinciali, ciascuna riferita ad uno specifico ambito territoriale, cui potevano partecipare unicamente i soggetti iscritti negli elenchi tenuti dai servizi per il collocamento mirato ( ex art. 8 della L. n. 68/1999) e relativi alla provincia (nella fattispecie, -OMISSIS-) per la quale si concorreva, derivandone effetti unicamente in ambito locale e la conseguente competenza territoriale di questa Sezione.
Sempre preliminarmente, va osservato che risulta sussistente l’interesse alla decisione richiesta con il ricorso introduttivo, atteso che la produzione documentale in ultimo depositata dell’Amministrazione non costituisce in sé determinazione conclusiva del procedimento concorsuale, risultando, quindi, inconferente rispetto alla domanda attorea che resta integra quanto all’interesse.
Nel merito giova rammentare il consolidato principio ermeneutico, confermato anche dalla Amministrazione resistente, per cui “ presupposto per l’iscrizione nelle liste del collocamento mirato è lo stato di disoccupazione ” (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5088 del 23 maggio 2023).
Le norme richiamate dalle parti sono le seguenti:
- art. 1 ( Collocamento dei disabili ) della Legge n. 68 del 12 marzo 1999 ( Norme per il diritto al lavoro dei disabili ): “1 . La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica: a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile ( ... ) nonché alle persone nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222; b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti; c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni; d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni (...). 2. Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenti coloro che (...) Si intendono per sordomuti coloro che (...) 3. Restano ferme le norme per (...). 4. L'accertamento delle condizioni di disabilità di cui al presente articolo, che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili, è effettuato dalle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1. Con il medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante. 5. In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la valutazione e la verifica della residua capacità lavorativa derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai fini dell'accertamento delle condizioni di disabilità è ritenuta sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata dall'INAIL. 6. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d), l'accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili continua ad essere effettuato ai sensi delle disposizioni del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. 7. (...)”;
- art. 8 ( Elenchi e graduatorie ) della citata Legge n. 68/1999: “ 1. Le persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato nel cui ambito territoriale si trova la residenza dell'interessato, il quale può, comunque, iscriversi nell'elenco di altro servizio nel territorio dello Stato, previa cancellazione dall'elenco in cui era precedentemente iscritto. Per ogni persona, il comitato tecnico di cui al comma 1-bis annota in una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della disabilità e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Gli uffici competenti provvedono al collocamento delle persone di cui al primo periodo del presente comma alle dipendenze dei datori di lavoro. 1-bis. Presso i servizi per il collocamento mirato opera un comitato tecnico (...). 2. Presso gli uffici competenti è istituito un elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati; l'elenco e la graduatoria sono pubblici e vengono formati applicando i criteri di cui al comma 4. Dagli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria sono escluse le prestazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacità lavorativa. 3. Gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e 2 sono formati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni. 4. Le regioni definiscono le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria di cui al comma 2 sulla base dei criteri indicati dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4. 5. (...)”;
- l’art. 16 ( Presentazione dei titoli preferenziali e di riserva nella nomina ) del Decreto Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 ( Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi ) dispone al comma secondo, con norma in vigore dal 14 luglio 2023, che “ I candidati appartenenti alle categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, che abbiano conseguito l'idoneità, sono inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purché, ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge n. 68 del 1999, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso i centri per l'impiego e risultino disoccupati sia al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio ”.
Sempre in riferimento al quadro normativo, parte ricorrente aggiunge che l’impiego lavorativo del -OMISSIS- presso l’-OMISSIS- prevedeva, sulla scorta del bando di concorso di riferimento, un trattamento economico annuo lordo di € 21.392,87, oltre alla tredicesima mensilità e alle indennità dovute per legge o per contratti collettivi nazionali, non potendosi, quindi, classificarlo tra i soggetti che conservano comunque lo stato di disoccupazione nonostante l’impiego, ai sensi della normativa in materia: l’art. 4 ( Patto per il lavoro e Patto per l'inclusione sociale ), comma 15 quater , del D.L. n. 4/2019 (“ Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni ”, convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019) e, coerentemente, la conseguente circolare n. 1/2019 dell’ANPAL, nonché le successive linee guida di matrice regionale, prevede che “ Per le finalità di cui al presente decreto e ad ogni altro fine, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ”.
Quanto ai fatti emergenti dagli atti di causa:
- il 22 novembre 2024 era la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande;
- dalla domanda di partecipazione al concorso del sig. -OMISSIS-, risulta che egli, al momento della presentazione dell’istanza (8 novembre 2024), era ancora occupato a tempo pieno e indeterminato presso i Servizi Sociali dell’-OMISSIS- (dal 2 settembre 2024) con la qualifica di “ Impiegato amministrativo contabile (Terzo livello) – AdSP ”, e che, antecedentemente, egli aveva prestato servizio presso la medesima -OMISSIS- in qualità di “ Agente di polizia locale (Cat. C) – Enti Locali ” (dal 2 settembre 2019 al 27 agosto 2024) a tempo pieno e indeterminato, risultando senza impiego solamente dal 27 agosto al 2 settembre dell’anno 2024, mentre ulteriori risultanze rinvenute sull’Albo Pretorio dell’-OMISSIS- permetterebbero di ricavare che il -OMISSIS- abbia mantenuto il suo impiego almeno sino al -OMISSIS-, ovvero - in via ulteriormente prudenziale - sino al 7 aprile 2025, e quindi che al 22 novembre 2024 il candidato non fosse in stato di disoccupazione;
- la nota (doc. n. 4 Amministrazione) dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione del personale, Ufficio reclutamento, del 27 marzo 2025 (indirizzata al Centro per l’impiego di -OMISSIS- e ad oggetto “ Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di 74 unità di personale dell’area Assistenti, presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, riservato ai soggetti disabili di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68., indetto con D.D. prot. n. 653163/Ru del -OMISSIS- – Codice ADM/L68. Verifica autocertificazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ”) riporta quanto segue: “ Spett.le Centro per l’impiego di -OMISSIS-, Ai fini del controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione prodotte ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, si prega di voler confermare se i candidati di seguito riportati risultavano iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio istituite presso codesto centro per l’impiego, alla data del 22 novembre 2024, termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso di cui all’oggetto ” (per quanto interessa, relativamente al Sig. -OMISSIS- e alla Sig.ra -OMISSIS-);
- la nota (doc. n. 5 Amministrazione) dell’Agenzia regionale per il lavoro Emilia-Romagna, Ambito territoriale di -OMISSIS-, del 3 aprile 2025 (ad oggetto “ Verifica iscrizione elenchi di cui all’art. 1 della L. 68/99 – Concorso Pubblico ”) comunica che “ In risposta alle Vs/ richiesta pervenuta via pec prot. n. -OMISSIS- in data 01/04/2025 (ns. prot. n. 126623), di verifica di iscrizione negli elenchi di cui all’art. 1 della L. 68/99 nell’ambito territoriale della nostra provincia, alla data del 22/11/2024 ovvero di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, visti gli atti di questo ufficio, si certifica quanto indicato nel prospetto sottostante (per quanto interessa: Sig. -OMISSIS- e Sig.ra -OMISSIS- iscritti alla data del 22 novembre 2024);
- con nota (doc. n. 8 ricorrente) prot. n. -OMISSIS- del 17 luglio 2025, l’Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna, Ufficio Amministrativo di -OMISSIS-, in risposta alla richiesta di accesso dell’esponente, dichiara che “(…) alla data del -OMISSIS-, dai documenti amministrativi agli atti del Sistema Informativo dell’Emilia-Romagna (SILER), il Sig. -OMISSIS- (C.F. -OMISSIS-) risulta occupato e, di conseguenza, privo dell’iscrizione agli elenchi del Collocamento Mirato ex art. 8 della L. 68/1999 ”, ciò attestando che il candidato vincitore non risultava iscritto negli elenchi di cui all’art. 8 della legge n. 68/1999 prima della stipulazione del contratto di lavoro, e venendo così meno, secondo parte attrice, un requisito essenziale previsto dal bando;
- nella nota (doc. n. 13 ricorrente) dell’Agenzia regionale per il lavoro Emilia-Romagna, Ambiti di -OMISSIS-, datata 24 settembre 2025 (“ Attestazione relativa all’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 8 della L. 68/99 e allo stato di disoccupazione del sig. -OMISSIS-, CF -OMISSIS-, nel periodo dal 22.11.24 al 26.05.25 ”), si legge che “ In base ai dati estratti da sistema e rinvenibili nella restante documentazione ostesa, considerate la normativa nazionale e le disposizioni regionali vigenti, si comunica che: - relativamente all’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 8 della L. 68/99, il Sig. -OMISSIS- il 22.11.2024 risultava iscritto nell’elenco della provincia di -OMISSIS-, con decadenza dall’iscrizione a partire dal 01.03.2025, risultando pertanto non iscritto al 26.05.2025; - relativamente allo stato di disoccupazione, lo stesso al 22.11.2024 risultava sospeso, divenendo occupato dal 01.03.2025, senza variazioni al 26.05.25 ”.
Dagli elementi esposti emerge che il dato normativo invocato dalle parti (Legge n. 68/1999, artt. 1 e 8) prescrive, quale presupposto della domanda di partecipazione al concorso, lo stato di disoccupazione il quale, in ogni caso, non è compatibile con un reddito superiore ad una certa soglia (D.L. 4/2019, citato dal ricorrente).
Infine, quanto alle fonti regolatorie della selezione, per quanto più interessa, l’art. 3 ( Requisiti di ammissione ) della lex specialis prevede che “ Per l’ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: (...) d) iscrizione negli elenchi tenuti dai servizi per il collocamento mirato di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, territorialmente competenti e in stato di disoccupazione (...)”.
Il Collegio osserva che lo stato di disoccupazione, come riconosciuto dall’Amministrazione resistente e previsto dal bando, deve essere rivestito dall’istante al momento della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda e che, nel caso specifico, tale presupposto risulta mancante in capo al vincitore per le seguenti ragioni:
- nella domanda di partecipazione il Sig. -OMISSIS- ha dichiarato di essere occupato a tempo indeterminato;
- dalla citata nota dell’Agenzia regionale per il lavoro Emilia-Romagna, Ambiti di -OMISSIS-, datata 24 settembre 2025 (“ Attestazione relativa all’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 8 della L. 68/99 e allo stato di disoccupazione del sig. -OMISSIS-, CF -OMISSIS-, nel periodo dal 22.11.24 al 26.05.25 ”) si evince che: 1. a partire dall’1 marzo 2025 il Sig. -OMISSIS- non risultava iscritto all’elenco di cui all’art. 8 della Legge n. 68/1999, 2. relativamente allo stato di disoccupazione, alla data del 22 novembre 2024 egli risultava sospeso, divenendo poi anche occupato dall’1 marzo 2025, senza variazioni al -OMISSIS-.
Da ciò si desume chiaramente che alla data del 22 novembre 2024, scadenza del termine per la presentazione delle domande, lo stato di disoccupazione risultava “sospeso” e che di ciò doveva accertarsi l’Amministrazione che, invece, ha chiesto all’Agenzia per il Lavoro solamente la certificazione dell’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 8 della Legge n. 68/1999, senza richiedere riscontro sullo stato di disoccupazione (considerato che lo stesso Sig. -OMISSIS- nella sua domanda di partecipazione aveva indicato la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato).
A tal proposito giova richiamare la pronuncia del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III quater , n. 830 del 15 gennaio 2026 laddove ha chiarito che “ La circolare ANPAL n. 1/2019 (“Regole relative allo stato di disoccupazione alla luce del d.l. n. 4/2019 (convertito con modificazioni dalla l. n. 26/2019)”), ha chiarito al par. 2 (“Conservazione, sospensione e perdita dello stato di disoccupazione in caso di svolgimento di attività di lavoro”) che “Il lavoratore può … conservare lo stato di disoccupazione … anche nel caso in cui svolga un’attività lavorativa il cui reddito da lavoro dipendente … è quantificabile … in €. 8.145 annui”, poi precisando che “La valutazione circa il reddito va effettuata in termini prospettici … (sull’intero anno lavorativo)”. Inoltre “In caso di inizio di una attività di lavoro subordinato … lo stato di disoccupazione si sospende fino ad un massimo di 180 giorni … ”. In particolare, nella fattispecie affrontata dalla menzionata pronuncia si è ritenuto che, in assenza di perdita o decadenza dallo stato di disoccupazione – soltanto sospeso –, tale requisito non fosse mancante ai fini dell’ammissione alla selezione, in quanto la soglia reddituale per la sospensione non risultava superata.
Nel caso de quo , la domanda di partecipazione al concorso del Sig. -OMISSIS- contiene la dichiarazione di perdurante occupazione a tempo indeterminato nonché di richiamo alle pregresse attività lavorative, tali da manifestare il superamento della soglia reddituale, come circostanziato da parte ricorrente e non avversato dall’Amministrazione resistente se non in punto di mancata contestazione delle note del Centro dell’Impiego all’Ente certificatore.
In ogni caso, il Collegio, alla luce delle risultanze agli atti, ritiene verosimile che l’attestazione (positiva per il Sig. -OMISSIS-) resa dal Centro per l’Impiego nelle note datate 3 aprile 2025 (iscrizione negli elenchi al 22 novembre 2024) e 24 settembre 2025 (sospensione – e non decadenza – dallo status di disoccupazione al 22 novembre 2024) fosse frutto di una ricognizione non ancora aggiornata (sull’aggiornamento degli elenchi e sull’incidenza delle dichiarazioni del partecipante si veda T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. IV, n. 1802 del 31 luglio 2025) alla mutata situazione lavorativa e reddituale (e, quindi, alla soglia prevista per ritenere solo sospeso e non decaduto lo status di disoccupazione). La menzionata pronuncia del T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 1802/2025, richiamando il parere del C.G.A.R.S. n. 53 del 4 aprile 2025, ha, infatti, chiarito che “ l’iscrizione nelle liste cessa di essere per legge al verificarsi dell’assunzione” perché “ In altre parole, l’avvio di un rapporto di lavoro determina – ovviamente, la perdita dello stato di disoccupazione e - in automatico la cancellazione dalle liste ex art. 8 ”. Tale principio è, d’altronde, confermato dalla citata nota del 24 settembre 2025 dell’Agenzia per l’Impiego che motiva la decadenza dall’elenco in relazione alla sussistenza dell’attività lavorativa.
In definitiva, dunque, sono da considerare dirimenti le seguenti considerazioni:
a. il presupposto del collocamento mirato è lo stato di disoccupazione, posto che l’art. 16 del citato D.P.R. n. 487/1994, come anche il bando all’art. 3, prevede, oltre all’iscrizione negli elenchi di cui all’art. 8 della L. n. 68/1999, anche il requisito che i vincitori “ risultino disoccupati sia al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio ”) , e tuttavia, il Sig. -OMISSIS- ha dichiarato nella domanda di partecipazione di essere occupato a tempo indeterminato;
b. in base alla nota del Centro per l’Impiego lo status di disoccupazione risultava non decaduto ma “sospeso” alla scadenza del termine di presentazione delle domande, con ciò confermando la quantomeno temporanea insussistenza dei presupposti dello status di disoccupazione;
c. l’insussistenza dei presupposti dello status di disoccupazione - alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande - risulta anche dalla posizione reddituale del Sig. -OMISSIS-, incontestatamente superiore alla soglia che consente il mantenimento dello status di cui si discute, come era immediatamente evincibile dall’Amministrazione attese le dichiarazioni del partecipante sulle pregresse attività lavorative e su quella in corso.
Quindi, alla luce degli elementi indicati e delle coordinate ermeneutiche surriferite, sussistono fondate ragioni per ritenere che il vincitore della selezione de qua non godesse del necessario presupposto della disoccupazione per la partecipazione al concorso, allo scadere del termine per la presentazione delle domande, e che dunque lo stesso andasse escluso dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
Pertanto, il secondo motivo di ricorso (difetto dello stato di disoccupazione del Sig. -OMISSIS- al momento della scadenza delle domande di partecipazione) ed il terzo motivo di ricorso (difetto di istruttoria e di motivazione sullo stato di disoccupazione del Sig. -OMISSIS-) sono fondati, con conseguente assorbimento del primo motivo.
In definitiva, il ricorso va accolto e per l’effetto i gravati atti vanno annullati in parte qua , con il conseguente effetto conformativo della revisione della graduatoria finale del concorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto così dispone:
- annulla in parte qua i gravati atti, con il conseguente effetto conformativo della revisione della graduatoria finale del concorso;
- condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite nei confronti della ricorrente che si liquidano in Euro 2500,00 (duemilacinquecento//00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Italo CA, Presidente
Caterina Luperto, Referendario
OL AN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL AN | Italo CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.