Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 17/04/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere relatore
Grazia Maria Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: contratti bancari nella causa iscritta al n.138 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021, promossa da:
P.VA , con sede in Parte_1 P.VA_1
Oristano in persona del socio accomandatario e suo legale rappresentante pro tempore , elettVAmente domiciliata in Oristano alla via Parte_2
Giovanni XXIII n. 5 presso lo studio dell'avv. Angelo Serra che la rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine dell'atto di citazione nel giudizio di primo grado e procura speciale allegata all'atto di appello;
APPELLANTE
CONTRO con sede legale in Torino e sede secondaria Controparte_1
in Milano, IC IS , iscritta nel registro delle Imprese di P.VA_2
Torino al n. , Società Capogruppo del Gruppo Bancario P.VA_2 [...]
P.VA , rappresentata, giusta procura a rogito del CP_2 P.VA_3
Notaio Dott. del 28 novembre 2018, rep.6607, Fasc. 34888, Persona_1 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 2 in data 28 novembre P.VA_ 2018 al n. serie 1T da già ) con sede Controparte_3 CP_4
legale in Milano, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano -Monza -
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BR - OD , iscritta al R.E.A. di Milano al numero 2521466, P.VA_5
elettVAmente domiciliata in Oristano via Cagliari 242 presso lo studio dell'avv. Marco Sechi che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione nel presente grado;
APPELLATA
All'udienza del 28 giugno 2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante (come da atto di appello):
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza di primo grado e, per l'effetto, in riforma delle parti espressamente indicate e delle relative conclusioni, voglia così provvedere:
1) accogliere, per quanto di ragione, le conclusioni rassegnate in primo grado e riprodotte a pagg. 1, 2 e 3 del presente atto di citazione in appello e che qui devono intendersi per ritrascritte;
“ 1) Rideterminare alla data attuale i conti di dare e di avere del rapporto di conto corrente n. 1000/5639, intestato a parte attrice presso la filiale di
Oristano della attraverso l'eliminazione degli addebiti e degli CP_5
accrediti contra legem ed in particolare dichiarare illegittimi e/o nulli gli addebiti effettuati sul detto conto corrente a titolo di interessi usurari, anatocistici, a titolo di commissione di massimo scoperto e spese di tenuta e di chiusura di conto, in quanto non convenuti, non dovuti e/o non documentati e, comunque, eliminare la loro capitalizzazione trimestrale, dichiarando, ove occorra, inammissibile e nulla la pratica anatocistica operata dall'istituto su tali voci;
rettificare le valute in addebito ed in accredito, effettuate in modo difforme dalle date contabili delle operazioni e/o dal momento del rispettivo effettivo incasso od esborso delle somme, rappresentate nei vari titoli risultanti negli estratti conto, determinare il saldo a credito o a debito di parte attrice;
2) Dichiarare nulli ovvero annullare i maggiori interessi, costi e/o commissioni eventualmente applicati al rapporto in trattazione, diversi e superiori, rispetto a quelli eventualmente convenuti con contratto stipulato con l'istituto convenuto, al momento dell'apertura del conto corrente, se del caso, dichiarando abusive le clausole correlative, sia ex artt. 1469 bis e segg.
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C.C., che ai sensi di altra norma normatVA vigente;
ovvero inefficaci e, comunque, non opponibili all'attore e, quindi, disapplicarle;
3) Accertare e dichiarare che la Banca convenuta ha proceduto, sul conto corrente suddetto ed intestato a parte attrice, ad applicazione di tassi usurari, condizioni non contrattualizzate per assenza di contratto ex art. 1842 c.c., nè pattuite con seguente applicazione di tassi usurari, spese e commissioni non contrattualizzate, quindi pronunciarsi: a) sulla gratuità della linee di credito, come concesse e sulla idoneità ed invalidità dei contratti di corrispondenza a regolamentare le linee di credito ad esso appoggiate;
b) sulla illegittimità dell'applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e sull'applicazione dei tassi passivi perchè usurari ex art. 1815 2°c. c.c. e verificare, in ogni caso, come la banca abbia agito in dispregio della L.
108/96; c) sulla illegittimità dell'applicazione di tassi ultralegali non concordati in costanza di rapporto;
d) sull'illegittimità dell'applicazione della commissione di massimo scoperto, dei tassi extrafido e delle valute fittizie, tutto applicato ma non concordato, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, nonché dello ius variandi, dichiarando nulle ed inefficaci le variazioni avvenute in costanza di rapporto e non concordate;
e) sulla violazione dell'art. 117 TUB sesto comma e sulla conseguente rideterminazione degli interessi nella misura prevista dall'art. 117 TUB comma settimo.
2) accertare e dichiarare, in ogni caso, la nullità del contratto oggetto di causa per violazione dell'art. 117 TUB e per l'effetto determinare l'esatto dare e avere tra le parti con ogni conseguente statuizione;
3) accertare e dichiarare, in particolare, che la banca ha proceduto, sul conto de quo ed annesse aperture di credito, all'applicazione di tassi usurari, interessi ultralegali ed anatocistici, commissioni, spese e giorni di valuta non contrattualizzati e/o non legittimamente pattuiti, e per l'effetto, previa rettifica del saldo contabile, accertare e dichiarare l'esatto dare e avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile dei medesimi in regime di saggio legale, senza interessi usurai, variazioni unilaterali, capitalizzazione e anatocismo, con la eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto (o comunque denominate) e di interessi computati sulla differenza
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in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettVA valuta, anche a mezzo ctu che sin d'ora si richiede;
4) condannare la controparte alla refusione delle spese e compensi professionali, oltre VA, CPA e spese generali del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario dichiarando, in subordine, compensate le spese del primo grado di giudizio, con condanna della banca alle spese del presente grado, sempre con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
Nell'interesse dell'appellata (come da comparsa di costituzione):
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
I) in accoglimento anche delle conclusioni già formulate anche in primo grado, che si richiamano integralmente, rigettare tutte le domande avanzate dall'appellante, poiché infondate in fatto e diritto, per tutte le ragioni illustrate in espositVA, confermando integralmente la sentenza impugnata n. 359/2020 del Tribunale di Oristano.
II) In via preliminare
A)accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda per decadenza dal diritto di impugnare gli estratti conto;
B) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n.4 c.c., in subordine decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c. di ogni e qualsivoglia preteso diritto e/o azione sia di contestazione e/o rettifica di annotazioni e/o poste ritenute illegittime e/o comunque indebite, sia di ripetizione di qualsivoglia pagamento indebito, in relazione a tutti gli asseriti addebiti e/o accrediti e/o versamenti che controparte assume essere indebiti e/o illegittimi con riguardo ai rapporti dedotti nel presente giudizio, con decorrenza dalla domanda giudiziale o quell'altra che il Tribunale riterrà giusta.
In via principale e nel merito
C) rigettare tutte le domande avanzate dagli attori, poiché infondate in fatto e diritto, per tutte le ragioni illustrate in espositVA.
In via subordinata
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D) nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda degli attori, effettuare il ricalcolo, tenendo conto delle superiori eccezioni sollevate dalla convenuta
F)in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
II) con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 16 agosto 2018 la società , Parte_1
ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Oristano Parte_3
l deducendo di aver intrattenuto, almeno dal 1999, Controparte_6
con filiale di Oristano, il rapporto di conto corrente ordinario CP_7
n. 546/1/673 (divenuto, a seguito di variazione della ragione sociale, n.
6206666/01/59 Banca Commerciale Italiana s.p.a.; n. 546/1/673 Banca Intesa
Cariplo s.p.a.; n. 6206666/01/59 Banca Intesa s.p.a.; infine, 1000/5639
[...]
, con affidamento variato nel tempo, in relazione al quale Controparte_1 contestava l'illegittimo addebito di somme non dovute senza alcun legittimo titolo a titolo di interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale degli interessi, commissioni e spese nonchè a causa della antergazione e postergazione delle valute attive e passive;
l'attrice lamentava altresì che la banca avesse, nel corso del rapporto, varie volte modificato unilateralmente, autonomamente e arbitrariamente le condizioni contrattuali limitandosi a dare comunicazione ad essa correntista alla quale soltanto riconosceva la facoltà di recedere.
La banca, costituitasi in giudizio “ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità delle domande di accertamento per non aver prodotto parte attrice il contratto e tutti gli estratti conto del rapporto;
l'inammissibilità della domanda per non aver la società correntista impugnato gli estratti conto nel termine di decadenza previsto nei contratti;
nel merito, ha domandato il rigetto di tutte le domande attoree, in quanto esplorative ed infondate.
In particolare, la convenuta ha eccepito e dedotto:
- la richiesta ex art. 119 t.u.b. formulata dalla società correntista era stata riscontrata positVAmente dalla che aveva posto la relatVA CP_5
documentazione a disposizione del cliente presso la filiale di Oristano, dietro il rimborso delle spese del servizio, che tuttavia non era mai stata ritirata;
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- prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c. e, in subordine, decennale ex art. 2946 c.c.;
- genericità ed infondatezza delle doglianze relative ad asserita illegittima capitalizzazione degli interessi e applicazione di clausole anatocistiche, commissione di massimo scoperto e altre commissioni, in relazione alle quali, comunque, erano state rispettate le clausole negoziali e la normatVA applicabile;
- genericità della doglianza relatVA violazione del tasso soglia stabilito dalla l. 108/96, violazione comunque contestata, contenuta solo nelle conclusioni dell'atto di citazione, in difetto di specifica allegazione nell'intero atto;
- genericità delle censure relative all'illegittimità dell'antergazione e/o postergazione delle valute e dell'esercizio ius variandi, entrambe sprovviste di riferimento al rapporto concreto, con riguardo ad entrambi i profili, in ogni caso, erano state rispettate le pattuizioni contrattuali e le disposizioni di legge;
- irrilevanza ai fini probatori e, comunque, inattendibilità della perizia di parte allegata all'atto di citazione.” (così sentenza del Tribunale).
Il Tribunale di Oristano, con sentenza n. 359/2020 pubblicata il 14 settembre 2020, ha rigettato la domanda della società attrice, condannandola alla rifusione delle spese di lite.
La motVAzione può essere riassunta nei seguenti termini.
I. Ha rigettato l'eccezione di inammissibilità della domanda per non avere la società correntista impugnato gli estratti conto nel termine di decadenza previsto nei contratti, statuizione oramai definitVA per non essere stata oggetto di impugnazione incidentale della banca che ha riprodotto, inutilmente, nella sua comparsa di costituzione le argomentazioni a suo sostegno;
II. Ha ritenuto la contestazione dell'esistenza del contratto scritto, formulata peraltro in maniera del tutto generica e in forma dubitatVA solo nelle memorie ex art. 183 c.p.c., contraddittoria con le allegazioni e le domande formulate dalla società attrice, che reiteratamente aveva richiesto la consegna ed aveva reiterato l'istanza di esibizione della copia del contratto di conto corrente e della copia dei contratti di apertura di credito, richieste che necessariamente ne presupponevano l'esistenza. Conseguentemente, premesso che la
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correntista aveva proposto domanda allo scopo di contestare il saldo negativo del conto corrente e far rideterminare i movimenti ed il saldo finale del rapporto, alla luce della pretesa invalidità delle clausole contrattuali costituenti il regolamento pattizio e, così, ottenere la condanna della banca al pagamento delle maggiori spettanze illegittimamente incassate, ha ritenuto non assolto l'onere probatorio su di essa gravante: non avendo essa prodotto i contratti di conto corrente e di affidamento, essa non aveva provato il contenuto delle clausole contrattuali asseritamente viziate, il cui esame era pertanto precluso al giudice.
III. Ha evidenziato che l'attrice aveva prodotto con le memorie ex art. 183
c.p.c. estratti conto non completi, limitandosi a depositare per alcuni periodi solo gli estratti a scalare.
IV. Ha rigettato la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e di disposizione di consulenza tecnica d'ufficio, richiamando la motVAzione dell'ordinanza istruttoria del 14 settembre 2019 (- rilevato che dalla documentazione in atti emerge che, alla richiesta formulata ex art. 119 t.u.b. dalla società attrice prima dell'instaurazione del giudizio, la banca convenuta aveva risposto manifestando la disponibilità a fornire copia della documentazione richiesta nei termini di cui all'art. 119 t.u.b. (cfr. doc. 2 parte attrice); - precisato che l'art. 119 t.u.b. riguarda il diritto del cliente di ottenere copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, mentre l'obbligo della banca di consegnare al cliente copia del contratto discende dal generale dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c.; - osservato che l'art. 119 citato prevede che il cliente possa ottenere, a proprie spese, la documentazione ivi indicata e che, pertanto, appare ingiustificata la pretesa dell'attrice di ottenere gratuitamente l'invio telematico della documentazione (che potrebbe comunque comportare costi, es. scannerizzazione documentazione più datata); - ritenuto, quindi, che l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata dall'attrice non possa trovare accoglimento, in quanto l'istante avrebbe potuto di propria iniziatVA acquisire la documentazione in questione
(Cass. 6 ottobre 2005, n. 19475); - considerato che il fatto che parte attrice abbia reiterato l'istanza in pendenza dei termini per le memorie istruttorie
(istanza depositata peraltro in formato illeggibile), in ogni caso, non può
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condurre a valutazioni differenti, atteso che il cliente, già sulla base della prima istanza, avrebbe potuto acquisire la documentazione semplicemente corrispondendo i costi del servizio;
- osservato, peraltro, che dall'accoglimento dell'istanza ex art. 210 c.p.c. discenderebbe l'onere per parte attrice di anticipare le spese derVAnti dall'esibizione, con tutta probabilità coincidenti con quelle che avrebbe dovuto sopportare per ottenere la documentazione prima dell'instaurazione del giudizio;
”);
V. Ha ritenuto infondate nel merito le doglianze dell'attrice relative alla violazione del divieto dell'anatocismo, alla nullità della clausola di massimo scoperto, all'illegittimità delle somme addebitate dalla banca in ragione della costante antergazione o postergazione delle valute, la genericità della domanda relatVA all'applicazione di interessi usurari peraltro allegata solo nella prima memoria dell'art. 183 c.p.c..
Con atto di citazione notificato il 13 marzo 2021 la società , Pt_1
ha proposto appello avverso la suddetta sentenza. Parte_3
Costituitasi in giudizio all'udienza del 28 Controparte_6
giugno 2024 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito di atti difensivi finali.
Sulla forma del contratto
I. Con il primo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza laddove, benché essa avesse agito in giudizio con un'azione di accertamento negativo fondata sulla insussistenza di un valido titolo che giustificasse la debenza degli addebiti contestati, avesse rigettato le domande da essa proposte, facendole ricadere le conseguenze dell'omessa produzione del contratto di conto corrente e dei contratti di affidamento.
Essa richiama i passaggi dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado da cui doveva desumersi univocamente che oggetto di contestazione era proprio e prima di tutto l'esistenza stessa di un contratto di conto corrente in forma scritta. In particolare richiama il capo tre delle conclusioni rassegnate: cfr. pag. 11 e 12 atto di citazione laddove si legge: “Accertare e dichiarare che la Banca convenuta ha proceduto, sul conto corrente suddetto ed intestato a parte attrice, ad applicazione di tassi usurari, condizioni non contrattualizzate per assenza di contratto ex art. 1842 c.c., nè pattuite con
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seguente applicazione di tassi usurari, spese e commissioni non contrattualizzate”. ………
Non può revocarsi in dubbio che la formulazione dell'atto di citazione in primo grado non sia felice stante l'argomentare difensivo oscillante della società tra il rilievo di nullità di singole clausole, l'inesistenza di documenti contrattuali regolarmente sottoscritti, l'adombrata esistenza di contratti scritti
(vedasi pag. 8 comparsa conclusionale della banca nel presente giudizio :
“(cfr. ad esempio, pag. 8 dell'atto di citazione “i patti espressamente e bilateralmente convenuti per iscritto, possono essere modificati con la stessa forma, solo per volontà di entrambe le parti”; pag. 2 istanza del 7 febbraio
2020, ove si legge “Parte attrice quindi non solo non sarebbe onerata del deposito del contratto di conto corrente ma non ne avrebbe nemmeno un interesse a produrlo” (non potendosi pretendere alcun obbligo per la parte di “venire contra factum proprium”) risultano contrastare con la contestazione dell'esistenza del contratto scritto, formulata, peraltro in maniera del tutto generica e in forma dubitatVA, solo nelle memorie istruttorie”)”.
L'ambiguità, ad avviso del Collegio, deve tuttavia ritenersi superata nel senso propugnato dalla società correntista.
Infatti:
- da alcuni passaggi dell'atto introduttivo di primo grado può desumersi univocamente che la società correntista abbia in primo luogo contestato l'esistenza di un contratto di conto corrente in forma scritta. Si richiama, oltre il passaggio sopra riportato dalla stessa appellante, il seguente passaggio: “Si agisce in giudizio perché, in assenza di validi contratti o legittimi accordi, come può desumersi dall'esame degli estratti conto che si produrranno, la ha sempre operato illegittimamente e addebitato gli interessi e spese CP_5 ogni trimestre, capitalizzandoli.” (pag.2);
- la consulenza tecnica di parte prodotta con l'atto introduttivo del giudizio e in esso richiamata a sostegno dei propri assunti, è stata redatta sulla base del presupposto “dell'assenza di legittima ed idonea forma contrattuale” (pag.
9).
- nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. si legge “Di fatto parte attrice non si ritrova alcun contratto e il tempo trascorso e le evoluzioni aziendali e
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societarie non consentono allo stato di conoscere la esistenza di contratti, per cui si contesta controparte circa la esistenza di contratto scritto e sottoscritto da entrambi i contraenti, atteso che parte attrice non possiede alcun contratto;
la banca, nonostante formale richiesta non ha rilasciato alcun documento;
[…] Si invita la Banca a provare la esistenza di contratti, visto e considerato che si limita ad affermarlo.” (pag. 2).
Ma, soprattutto, che la correntista abbia allegato la mancata stipulazione dei contratti scritti, allegazione fondante il primo motivo di appello, non è stato contestato dalla nella sua comparsa di costituzione CP_5
nel giudizio di primo grado nella quale si legge “La carenza documentale viene “colmata” ipotizzando comodamente l'inesistenza di contratti, invece regolarmente sottoscritti e negligentemente non prodotti dall'attore”.
Tale situazione ha determinato lo spostamento dell'onere della prova a carico della banca in ordine all'esistenza effettVA del contratto di conto corrente, secondo i principi enunciati dalla decisione n. 6480/2021 della Corte di Cassazione secondo cui nella suddetta ipotesi “non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negatVA della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro”; (vedasi anche Cass., n. 30391/2024) al quale peraltro ha aderito anche la più recente giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Nuoro n.98/2022;
Trib. Napoli n. 5613/2022; Corte d'Appello Firenze n. 1303/2022; Corte
d'Appello Napoli 10.5.2023).
Né può sostenersi, come adombrato dal Tribunale e come vorrebbe parte appellata che su tale argomentazione ha molto insistito, in particolare negli atti difensivi finali, che le iniziative giudiziarie assunte dalla correntista al fine di tentare di acquisire i documenti contrattuali all'incarto processuale possano essere interpretate quale sua ammissione della stipulazione per iscritto degli accordi, in quanto contraddittorie rispetto all'allegazione della loro forma verbale di cui all'atto introduttivo del giudizio, ben potendo esse essere volte a comprovare l'infondatezza del contrapposto assunto della controparte dell'esistenza di tali documenti che, infatti, non sono mai stati reperiti e depositati dall' nonostante le suddette iniziative. CP_8
Deve d'altronde rammentarsi che il principio generale di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., che è regola di giudizio, deve
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essere contemperato con il principio di acquisizione, desumibile da alcune disposizioni del codice di rito (quale ad esempio l'art. 245, comma secondo, cod. proc. civ.) ed avente fondamento nella costituzionalizzazione del principio del giusto processo, in base al quale le risultanze istruttorie, comunque acquisite al processo, e quale che sia la parte ad iniziatVA o ad istanza della quale si siano formate, concorrono tutte alla formazione del convincimento del giudice (cfr. Cass., nn. 15162/2008; 21909/2013).
Ciò tuttavia non significa che possa assumere rilevanza, per escludere l'applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 2697 c.c., che la parte non onerata della prova abbia assunto iniziative istruttorie e giudiziali non sfociate in un risultato positivo.
Non avendo la offerto la prova della stipulazione per iscritto CP_5
del contratto di conto corrente e di apertura di credito, non contestata l'allegazione della correntista secondo cui il conto corrente era affidato, i contratti de quibus sono nulli ai sensi del terzo comma dell'art. 117 TUB.
Da tale declaratoria consegue che:
- devono essere applicati gli interessi al saggio legale, rimanendo così assorbita ogni questione relatVA all'applicazione di interessi usurai;
- non sono dovuti le commissioni di massimo scoperto e gli ulteriori costi eventualmente addebitati dalla banca, rimanendo così assorbita ogni questione relatVA alla indeterminatezza delle eventuali clausole;
- è assorbita la questione avente ad oggetto l'antergazione e postergazione delle valute.
Sugli estratti conto
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza laddove il Tribunale non aveva ritenuto sufficienti, ai fini istruttori, gli estratti conto e tutti i documenti contabili e contrattuali da essa prodotti, dovendo peraltro considerarsi che essi erano stati richiesti ex artt. 119 TUB e
210 c.p.c.. Al riguardo richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui gli estratti conto non costituiscono l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto che può essere ricostruito, eventualmente avvalendosi dell'ausilio di un CTU, anche in mancanza di documentazione relatVA ad alcuni periodi.
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Il motivo è fondato alla luce dei principi ormai consolidati della giurisprudenza di legittimità chiaramente esposti nell'ordinanza della
Suprema Corte n.5577/2025: 3.1- Secondo la giurisprudenza di questa Corte,
è consolidato principio per cui nelle controversie aventi ad oggetto un rapporto di conto corrente bancario, l'istituto di credito ed il correntista sono onerati della dimostrazione dei fatti rispettVAmente posti a fondamento delle loro domande e/o eccezioni, tanto costituendo evidente applicazione del principio sancito dall'art. 2697 cod. civ. E' stato poi i precisato che, laddove il correntista pretenda di rideterminare il saldo, depurato dagli importi asseritamente non dovuti (per capitalizzazione indebita, interessi ultralegali e/o usurari, commissione di massimo scoperto etc.), e di ripetere l'indebito pagamento eseguito con rimesse sul conto passivo (o extrafido), laddove sia riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, l'accertamento del dare ed avere può attuarsi con l'impiego anche di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto stessi (cfr. Cass. n. 22290 del 2023; Cass. n. 10293 del 2023). Questi ultimi, infatti, non costituiscono l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto. Essi – invero come affermato da
Cass. n. 37800 del 2022 (e sostanzialmente ribadito dalle più recenti Cass. n.
10293 del 2023 e Cass. n. 22290 del 2023) – consentono di avere un appropriato riscontro dell'identità e della consistenza delle singole operazioni poste in atto;
tuttavia, in assenza di un indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni. In tal senso, allora, a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito: «i) ben può valorizzare altra e diversa documentazione, quale, esemplificatVAmente, e senza alcuna pretesa di esaustività, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni, oppure, giusta gli artt. 2709 e 2710 cod. civ., le risultanze delle scritture contabili (ma non l'estratto notarile delle stesse, da cui risulti il mero saldo del conto: Cass. 10 maggio 2007, n. 10692 e Cass. 25 novembre
2010, n. 23974), o, ancora, gli estratti conto scalari (cfr. Cass. n. 35921 del
2023; Cass. n. 10293 del 2023; Cass. n. 23476 del 2020; Cass. n. 13186 del
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2020), ove il c.t.u. eventualmente nominato per la rideterminazione del saldo del conto ne disponga nel corso delle operazioni peritali, spettando, poi, al giudice predetto la concreta valutazione di idoneità degli estratti a dar conto del dettaglio delle movimentazioni debitorie e creditorie (come già opinato proprio dalla citata Cass. n. 13186 del 2020, non massimata, in presenza di una valutazione di incompletezza degli estratti da parte del giudice del merito)(…); ii) parimenti, può attribuire rilevanza alla condotta processuale delle parti e ad ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova, ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ.». Inoltre, «per far fronte alla necessità di elaborazione di tali dati così acquisiti, quello stesso giudice può certamente avvalersi di un consulente d'ufficio, essendo sicuramente consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio (cfr. Cass. n. 14074 del 2018; Cass. n. 5091 del 2016. Nel medesimo senso, si vedano pure Cass. n. 31187 del 2018; Cass.
n. 11543 del 2019) In quest'ottica, dunque, potrà certamente trovare applicazione anche il criterio dell'azzeramento del saldo o del cd. saldo zero, il quale, pertanto, altro non rappresenta che uno dei possibili strumenti attraverso il quale può esplicitarsi il meccanismo della ripartizione dell'onere probatorio tra le parti sancito dall'art. 2697 cod. civ». (Cass. n.
1736/2024) (rectius 1763/2024).” Vedasi anche Cass., n.8914/2025
Appaiono pertanto datati e superati dal richiamato arresto, i precedenti giurisprudenziali di cui agli atti difensivi della banca.
Tanto premesso, deve in primo luogo rilevarsi che la sentenza non ha dato conto, errando, di tutti i documenti prodotti con l'atto introduttivo del primo grado e con le memorie ex art. 183 c.p.c.
In ogni caso, alla luce dell'arresto giurisprudenziale sopra richiamato, deve ritenersi che la causa debba essere rimessa in istruttoria al fine di nominare un consulente tecnico d'ufficio che svolga un accertamento tecnico contabile per rideterminare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio, alla luce delle statuizioni della presente decisione, dovendosi utilizzare, per la ricostruzione del conto, non solo gli estratti conto ma anche gli estratti scalari.
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Seppure nell'atto di citazione del giudizio di primo grado la correntista ha collocato l'inizio del rapporto nel 1999, il primo estratto conto prodotto risale al 30.6.2000 e porta un saldo zero al 25.4.2000.
Non pare comunque fuor d'opera rammentare che “Nei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio.[… ] Nel caso di domanda proposta dal correntista”, ipotesi ricorrente nel caso scrutinato,
“l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato.”(Così
Cass., n. 11543/2019).
Con riguardo alle censure sollevate dall'appellante in relazione all'asserito illegittimo rigetto dell'istanza ex art. 210 c.p.c. e sul mancato accoglimento dell'istanza ex art.119 TUB, si osserva quanto segue.
Con riguardo ai contratti, le istanze devono essere rigettate sia in quanto sulla base delle allegazioni della parte appellante (vedasi primo motivo di appello) non sono stati stipulati contratti scritti sia in quanto è generica, non avendo la parte neppure indicato la precisa data del contratto iniziale di conto corrente, collocato genericamente nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado nell'anno 1999, né le date degli (eventuali) contratti di apertura credito (cfr. Cass n. 11739/2024), dovendo richiamarsi l'art. 94 disp. att. c.p.c. che statuisce che l'istanza di esibizione di un documento ne deve contenere la specifica indicazione.
Con riguardo all'istanza formulata ex art. 119 TUB, allo stato, considerato il termine decennale previsto da tale disposizione, il suo
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accoglimento non avrebbe alcun risultato utile per la correntista, se non relatVAmente agli anni 2016-2018, gli unici peraltro oggetto della seconda istanza del 2 aprile 2019 da essa avanzata alla banca, prodotta il 29 aprile
2019, in allegato alle seconde memorie ex art.183 c.p.c. in pari data e che non risulta evasa.
Riguardo alla prima istanza formulata il 9.4.2018, per il vero avente ad oggetto anche documenti anteriori al decennio, al di fuori della previsione della norma invocata, deve rilevarsi che con la lettera del 9.4.2018 (doc. n. 2
l'istituto di credito dichiara la sua disponibilità a fornire della società Pt_1 nei soli termini previsti dall'art. 119 TUB, che prevede il rimborso delle spese occorse per lo svolgimento del servizio, invitando la correntista a rivolgersi, se persisteva il suo interesse presso la filiale di Oristano. Con lettera del 26 aprile 2019, prodotta con le memorie ex art. 183 c.p.c. richiamate,
[...]
delegato dal legale rappresentante della società, indica i diversi, Tes_1
inutili, accessi fatti presso la filiale di Oristano al fine di ottenere i documenti richiesti, senza che le vicende narrate siano state contestate nella terza memoria di replica dalla banca che si è limitata ad eccepire la tardività e l'irritualità della seconda istanza ex art. 119 TUB, deducendo che comunque essa era ancora nei termini per evaderla. Con la terza memoria ex art. 183
c.p.c. la società prodotto la lettera del 15 maggio 2019, sempre a firma nella quale si dava atto che presso la filiale di Oristano Testimone_1
lo stesso giorno gli avevano detto che la documentazione richiesta poteva essere solo prodotta dalla sede centrale e che detta filiale nulla aveva ricevuto.
La Corte, con separata ordinanza, ritiene di accogliere l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. limitatamente agli estratti conto degli anni 2016,
2017, 2018 non avendo provato la a fronte della contestazione della CP_5
controparte, di aver effettVAmente messo a disposizione della stessa quantomeno la documentazione richiesta con la seconda istanza ex art. 119
TUB del 19.3.2018. Si rigetta l'istanza di esibizione degli estratti conto relativi all'anno 2019, in quanto la domanda proposta in primo grado è
l'accertamento del saldo dare-avere alla data dell'atto di citazione.
Sul rapporto tra l'art. 119 TUB e l'art. 210 c.p.c. si richiama in motVAzione Cass., n. 8914/2025: “4.2.5. ― Venendo, dunque, al rapporto che intercorre tra la norma sostanziale posta dall'art. 119, quarto comma,
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del TUB e l'art. 210 c.p.c. si osserva che il diritto sancito dalla prima disposizione può essere azionato direttamente nei confronti della banca o può essere fatto valere per il tramite dell'intervento del giudice, a mezzo dell'actio ad exibendum, la quale in questo caso costituisce proiezione sul piano processuale dell'esercizio preventivo ma senza successo della norma sostanziale (Cass. 13 settembre 2021, n. 24641; Cass. 1 agosto 2022, n.
23861; Cass. 31 marzo 2023, n. 9082). In altre parole il diritto del cliente di ottenere, ex art. 119, quarto comma, d.lgs. n. 385 del 1993, la consegna di copia della documentazione relatVA alle operazioni dell'ultimo decennio può essere esercitato, nei confronti della banca inadempiente, attraverso un'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nel corso di un giudizio, a condizione che la documentazione invocata sia stata precedentemente fatta oggetto di richiesta ― non necessariamente stragiudiziale ― e siano decorsi novanta giorni senza che l'istituto di credito abbia proceduto alla relatVA consegna (v. Cass. n. 24641/2021: «il cliente, o chi per lui, ha certo diritto di ottenere gli estratti conto direttamente dalla banca, ma non per il tramite del giudice ai sensi dell'art. 210 c.p.c., salvo che, in ossequio alla consolidata giurisprudenza di questa Corte formatasi con riguardo a tale disposizione, una volta effettuata la richiesta alla banca, questa non si sia resa inadempiente al proprio obbligo»)[…]. 4.2.6. ― Da quanto precede discende che se il cliente ha richiesto la consegna della documentazione alla banca ante causam o, sussistendone la concreta possibilità, anche in corso di causa,
e la banca non abbia ottemperato, ciò sarà sufficiente ad ottenere dal giudice l'ordine di esibizione, ma né più né meno che della stessa documentazione che il cliente aveva diritto di ottenere ai sensi dell'art. 119, ossia della documentazione riferita all'ultimo decennio.”
Sulla capitalizzazione trimestrale
Deve infine essere accolta l'impugnazione laddove il Tribunale ha comunque ritenuto non violato il divieto di anatocismo successVAmente al 30 giugno 2000, aderendo alla tesi dalla Banca secondo cui la capitalizzazione doveva ritenersi legittima stante l'intervenuto adeguamento da parte sua delle condizioni contrattuali, in conformità al disposto della Delibera CICR del
9.2.2000, con comunicazione delle nuove condizioni contrattuali mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, venendo ad operare
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la capitalizzazione con criteri di reciprocità. Pertanto, doveva ritenersi che per il periodo successivo al 30.6.2000 nessuna somma avrebbe dovuto essere espunta a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Il motivo è infondato, dovendosi richiamare la esauriente motVAzione di Cass., n. 28215/2024: “24. Con riferimento alla efficacia, per il periodo successivo al 1° luglio 2000, delle clausole dei contratti di conto corrente stipulati anteriormente che prevedono la capitalizzazione degli interessi passivi, giova rammentare che, secondo ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, è nulla la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi dovuti dal cliente, poiché si basa su un mero uso negoziale e non su di una vera e propria norma consuetudinaria ed interviene anteriormente alla scadenza degli interessi (cfr. Cass. 16 marzo 1999, n. 2374, che ha inaugurato tale orientamento;
Cass. 30 marzo 1999, n. 3096; Cass. 11 novembre 1999, n.
12507; successVAmente, vedi anche Cass., Sez. Un., 4 novembre 2004, n.
21095, e, con riferimento alla capitalizzazione annuale, Cass., Sez. Un., 2 dicembre 2010, n. 24418). 25. L'art. 25, secondo comma, d.lgs. 4 agosto
1999, n. 342, aggiungendo un secondo comma all'art. 120 t.u.b., ha introdotto il principio della pari periodicità nella contabilizzazione degli interessi sia debitori che creditori maturati in relazione ad operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria regolate in conto corrente, affidando al il potere di stabilire modalità e criteri per l'attuazione di CP_9
tale principio. 26. Il successivo terzo comma del predetto art. 25, senza formalmente modificare il testo unico bancario, ha, poi, stabilito che le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della suddetta delibera del CICR sono valide ed efficaci sino a tale data, mentre, successVAmente, debbono essere adeguate, a pena di inefficacia da farsi valere solo dal cliente, al disposto della menzionata delibera, secondo modalità e tempi in essa previsti. 27. Tale ultima disposizione è stata oggetto dichiarato incostituzionale per eccesso di delega con sentenza della Corte
Costituzionale del 17 ottobre 2000, n. 425. 28. Nelle more il CICR, con delibera del 9 febbraio 2000, in virtù del potere regolamentare conferitogli dal richiamato secondo comma dell'art. 25 d.lgs. n. 342 del 1999, non
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travolto dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, aveva dettato modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria.
29. Tale delibera ha, tra l'altro, introdotto il principio per cui nell'ambito di ogni singolo conto corrente può essere pattuita la capitalizzazione degli interessi alla condizione che la stessa presenti la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori e ha previsto, all'art. 7, quale disposizione transitoria, l'obbligo di adeguamento dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000, con effetti decorrenti dal successivo 1° luglio (primo comma), specificando che qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e informatVA alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000 (secondo comma), mentre qualora le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela
(terzo comma). 30. Questa Corte ha avuto modo di esaminare la questione controversa con la sentenza n. 9140 del 19 maggio 2020, con la quale è osservato che «sebbene il potere regolamentare del CICR di cui al secondo comma dell'art. 25 d.lgs. n. 342 del 1999 non sia stato messo in discussione dalla nominata pronuncia di incostituzionalità ciò non implica, però, che quest'ultima abbia mancato di incidere sulla portata della delibera del 9 febbraio 2000, che di tale potere regolamentare ha costituito espressione», avuto riguardo al fatto che «tale delibera, in quanto anteriore alla sentenza di incostituzionalità, si colloca in un quadro storico contrassegnato dal dato della conformità al diritto delle clausole anatocistiche, che dunque presuppone». Ne consegue che è «alla nullità delle clausole anatocistiche che bisogna guardare quando si prendono in considerazione le disposizioni transitorie di cui all'art. 7 della delibera». 31. Con riferimento specifico alle condizioni in presenza delle quali l'adeguamento delle condizioni dei contratti di conto corrente in essere alle disposizioni della delibera medesima
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– tra cui, quelle concernenti l'applicazione del principio di pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi – può validamente realizzarsi mediante relatVA pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, unitamente alla opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000, la richiamata sentenza di questa Corte ha affermato che l'operazione di raffronto tra le condizioni anteriori e quelle nuove, imposta dalla delibera ai fini della valutazione del carattere peggiorativo delle seconde, ostativo della possibilità di provvedere all'adeguamento contrattuale mediante tale forma,
è «inattuabile». Infatti, «le condizioni indicate dalla disposizione della delibera CICR circa la pari periodicità del conteggio degli interessi stessi non possono essere confrontate con una valida disposizione anatocistica, contenuta nel contratto di conto corrente, da considerarsi tamquam non esset». 32. Ha aggiunto che l'unico raffronto teoricamente possibile, in un contesto giuridico in cui le clausole anatocistiche pattuite nel passato sono da considerarsi nulle, potrebbe riguardare la capitalizzazione con eguale periodicità, da un lato, e la totale assenza di capitalizzazione (derVAta dalla nullità), dall'altro, ma la delibera CICR non prende però in considerazione una tale giustapposizione, alludendo a vere e proprie «condizioni», e dunque a quanto le parti avessero puntualmente stabilito in punto di capitalizzazione, sul presupposto della precorsa valida stipulazione di clausole anatocistiche.
33. Ha concluso, conseguentemente, nel senso che, stante l'inapplicabilità della modalità di adeguamento contrattuale prevista dall'art. 7 della delibera per inapplicabilità del raffronto tra le pattuizioni pregresse e quelle nuove in ragione della invalidità delle prime, siffatto adeguamento richiede, in applicazione dei principi generali in materia contrattuale, una nuova pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi osservante l'art. 2 della delibera medesima. 34. Tale orientamento è stato ripetutamente ribadito nella giurisprudenza di legittimità successVA (cfr., tra le altre, Cass.
12 marzo 2020, n. 7105 del 2020; Cass. 10 maggio 2020, n. 3861; Cass. 10 settembre 2020, n. 23852; Cass. 23 dicembre 2020, n. 29240; Cass. 5 maggio
2021, n. 23489; Cass. 1° marzo 2023, n. 19396; Cass. 18 ottobre 2023, n.
35210).” In detta pronuncia la Corte si occupa poi di esaminare il precedente rappresentato dall'ordinanza n. 5064 del 26 febbraio 2024 che, in sintonia con
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la coeva ordinanza n. 5054 – sembra affermare la possibilità dell'adeguamento contrattuale alle nuove condizioni mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e comunicazione al correntista all'esito di una
“valutazione relazionale tra le nuove e le vecchie condizioni del contratto, non anche invece … tra le nuove condizioni e quelle anteriori epurate da ogni forma di capitalizzazione”, per poi concludere che “Le richiamate ordinanze nn. 5054 e 5064 del 2024 non prendono, tuttavia, in considerazione il diverso orientamento giurisprudenziale espresso dalla sentenza n. 9140 del 2020 (e dalle conformi successive ordinanze) che hanno escluso la possibilità per le banche di procedere all'adeguamento contrattuale mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la comunicazione al correntista non già in ragione di una valutazione comparatVA espressVA del carattere peggiorativo delle nuove condizioni rispetto a quelle precedenti, esito della nullità di queste ultima e, dunque, dell'assenza di una valida ed efficace pattuizione anatocistica, quanto in virtù della impraticabilità di una siffatta comparazione discendente proprio dalla mancanza di uno dei termini di raffronto a causa della nullità della relatVA previsione negoziale. 39. Tali pronunce, dunque, non offrono utili elementi di critica del consolidato orientamento giurisprudenziale – peraltro, ribadito dalla successVA ordinanza del 2 maggio 2024, n. 11725 – da cui la sentenza impugnata si discosta, né elementi di siffatta natura sono dedotti dalla controricorrente.
40. Deve, pertanto, darsi seguito al consolidato precedente orientamento giurisprudenziale, non ravvisandosi ragioni per doversene discostare.”
Nel caso scrutinato, non essendo stata provata la stipulazione per iscritto di alcuna clausola contrattuale disciplinante la capitalizzazione trimestrale degli interessi, non può essere riconosciuto alcun addebito a tale titolo.
Sull'eccezione di prescrizione
La banca ha tempestVAmente sollevato l'eccezione di prescrizione con decorrenza dalla domanda giudiziale di “ogni e qualsivoglia preteso diritto e/o azione sia di contestazione e/o rettifica di annotazioni e/o poste ritenute illegittime e/o comunque indebite, sia di ripetizione di qualsivoglia pagamento indebito, in relazione a tutti gli asseriti addebiti e/o accrediti e/o versamenti che controparte assume essere indebiti e/o illegittimi con
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riguardo ai rapporti dedotti nel presente giudizio, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale e/o quella diversa che il Tribunale riterrà giusta.”
Nel caso scrutinato la correntista ha proposto domanda di accertamento del saldo del conto corrente a seguito del suo ricalcolo per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi.
Sulla esistenza dell'interesse della banca ha eccepire la prescrizione si richiama da ultimo Cass., n. 9756/2024: “Premesso che la prescrizione ha ad oggetto il diritto di ripetizione in quanto tale (non la correlatVA azione),
l'interesse a invocare la medesima prima che il correntista agisca per la condanna al pagamento di quanto a lui spettante è speculare a quello che giustifica, per il correntista stesso, la proposizione della domanda di ricalcolo del saldo: come tale soggetto ha un interesse giuridicamente apprezzabile a vedere rideterminato l'ammontare del proprio credito, o del proprio debito, per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, così la banca ha un interesse meritevole di considerazione, sul piano del diritto, a che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione e che, per tale ragione, sono tuttora idonei a incidere sulla quantificazione del saldo in contestazione.”
Deve pertanto essere accolta l'eccezione di prescrizione decennale sollevata dall'istituto di credito e devono dichiararsi prescritte le eventuali rimesse solutorie anteriori al 16 agosto 2008.
Al fine di fare chiarezza sulla individuazione delle rimesse solutorie, giova richiamare la motVAzione della sentenza n.122/2025 pubblicata il 27 marzo 2025 di questa Corte sulla questione: “Ciò posto, seguendo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di revocatoria fallimentare (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 24084/04), il carattere solutorio del singolo versamento va individuato nell'effetto estintivo o comunque riduttivo dell'esposizione debitoria ad esso riconducibile, non con riferimento alla data dell'operazione bensì al momento in cui si realizza il risultato satifattivo per il creditore che contraddistingue il pagamento e cioè lo spostamento patrimoniale a vantaggio del creditore. Detto principio è stato riaffermato con portata più ampia dalle S.U. n. 24418/10 laddove è precisato che l'annotazione in conto di interessi illegittimi comporta un incremento del debito o una riduzione del credito di cui il correntista ancora
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dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento perché non vi corrisponde alcuna attività solutoria da parte del correntista in favore della banca.
Invero, come già acutamente osservato (v. Cass. Civ. n. 10941/16), la disposizione di cui all'art. 1194 c.c. può trovare applicazione allorquando sia il credito per capitale che quello per interessi siano simultaneamente liquidi ed esigibili e quindi, nel rapporto di conto corrente, ove le operazioni di prelievo e versamento non configurano distinte obbligazioni reciproche cliente/banca, può ritenersi la simultanea ricorrenza dell'esigibilità e liquidità di capitale e interessi per il credito che superi il fido e per i relativi interessi, rimanendo differita tale simultaneità, per il credito entro il fido, al saldo di chiusura del rapporto e dell'apertura di credito. L'imputazione di pagamento ad interessi potrà dunque aversi solo in quanto si tratti di interessi maturati su conto corrente che presenta un saldo debitore eccedente i limiti dell'affidamento.
Quindi, per stabilire se un versamento abbia comportato l'effetto di estinguere la posta addebitata dalla banca a titolo di competenza dichiarata nulla, occorre previamente individuare il reale passivo del correntista (c.d. saldo rettificato) e verificare se questo ecceda o meno i limiti dell'affidamento concesso al netto delle poste nulle, considerando che “ove sia stato proprio l'addebito per interessi, già depurati, a determinare il superamento del limite del fido, rivestirà funzione solutoria solo quella parte di rimessa pari alla differenza tra lo scoperto ed il limite del fido e potrà provvedersi all'imputazione del pagamento ex art. 1194 c. 2 c.c. limitatamente a questa parte. Nel caso invece in cui l'annotazione degli interessi avvenga su un conto che presenti un passivo che rientri nei limiti dell'affidamento e neppure la stessa annotazione determini il superamento di tale limite, la successVA rimessa avrà una funzione ripristinatoria della provvista e non potrà provvedersi ad un'imputazione ex art. 1194 c. 2 c.c. difettando l'indefettibile presupposto del pagamento” (Cass. Civ. n. 3858/21;
v. anche n. 9141/20; n. 7721/2023; n. 5577/2025). Questo perché non è vero che gli interessi intrafido sarebbero esigibili alle scadenze stabilite e che l'inesigibilità del capitale finanziato non influirebbe sugli interessi, giacchè
“il debito per interessi, quale accessorio, deve seguire il regime del debito
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principale, salva diversa pattuizione tra le parti che dovrebbe, tuttavia, specificare una modalità di calcolo degli interessi (intrafido) idonea a scongiurare in radice il meccanismo dell'anatocismo”, mentre “l'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione” (n. 9141/20 cit.).”
Non pare infine fuor d'opera precisare che le rimesse solutorie prescritte devono essere individuate avendo riguardo al saldo ricalcolato, ovvero tenendo conto delle competenze dichiarate invalide, e non al saldo banca, ovvero sulla base delle operazioni risultanti negli estratti conto originari all'epoca in cui sarebbero avvenuti i pagamenti indebiti di cui si chiede la ripetizione. Si richiama al riguardo la chiara ed esauriente motVAzione della recentissima ordinanza della Suprema Corte n. 5577/2025
(conforme Cass., n. 9203/2025), condivisa da questo Collegio: “ 4.- il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. degli articoli 2946 e 1422 c.c. in quanto la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto che l'individuazione delle rimesse solutorie
(atte cioè a ripianare uno scoperto del conto) dovesse avvenire sulla base dei saldi ricalcolati dal CTU a seguito dell'espunzione delle poste ritenute illegittime e non sulla base delle operazioni risultanti negli estratti conto originari, formati all'epoca in cui sarebbero avvenuti i pagamenti indebiti
(c.d. saldo banca). L'assunzione quale saldo di riferimento per l'individuazione delle rimesse solutorie di un importo già epurato dagli addebiti illegittimi che il correntista intende ripetere (criterio del saldo rettificato), vanificherebbe l'effetto della prescrizione in relazione ai pagamenti indebiti di cui il correntista domanda la ripetizione. 4.1- Il motivo
è inammissibile ex art. 360 bis comma 1 c.p.c. essendo consolidato l'orientamento – cui si intende dare continuità e che le considerazioni di parte ricorrente non sono idonee a rimettere in discussione – per cui nelle controversie aventi ad oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e
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dalla successVA cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito (cfr. Cass. n.
7721/2023). 4.2- La questione di quale saldo contabile (il "saldo banca" che offre una ricostruzione delle operazioni contabili così come si sono susseguite nel tempo, oppure il "saldo rettificato", epurato dalle annotazioni illegittime effettuate dall'istituto di credito) debba utilizzarsi nei contenziosi bancari aventi ad oggetto (come la odierna controversia) la nullità delle indebite annotazioni effettuate dalla banca nel corso di un rapporto di conto corrente a fronte dell'eccezione di prescrizione della consequenziale azione di ripetizione ex art. 2033 cod. civ., è stato oggetto di ampio dibattito, sostenendosi da parte dei fautori del cd. "saldo banca" che utilizzando il saldo rettificato si finirebbe per eludere il disposto dell'articolo 1422 cod. civ., a tenore del quale l'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione. Altro orientamento, invece, ha sottolineato che se il contratto di conto corrente è viziato da nullità delle annotazioni in esso presenti, anche l'estratto conto presenterà dei saldi viziati, inidonei a individuare le rimesse solutorie effettuate dal correntista. Pertanto, - si è sostenuto - non si può fare affidamento su quelle che sono le risultanze finali offerte dalla banca, in quanto sono basate su clausole contrattuali e prassi contabili contrarie a norme imperative ed inderogabili, creando, così, una realtà contabile solo apparente e virtuale. Seguendo tale impostazione, quindi, per riscontrare se i singoli versamenti abbiano avuto natura solutoria, ovvero di pagamento di un debito, occorre effettuare una ricostruzione contabile del conto corrente depurandolo da tutti gli addebiti, indebitamente ascritti dalla banca, conseguenti a clausole e prassi nulle ed inefficaci. Quindi, per il calcolo delle rimesse solutorie, va preso a riferimento il saldo rettificato, al fine di non confondere rimesse "apparentemente solutorie" con rimesse "effettVAmente solutorie". 4.3- In un siffatto contesto è intervenuta questa Suprema Corte, con l'ordinanza n. 9141 del 2020, la quale, pronunciandosi su tale vexata quaestio, ha sottolineato la netta separazione tra l'azione di ripetizione e quella di accertamento della nullità delle competenze illegittime addebitate dalla banca e che ricalcolare il reale ed effettivo rapporto di dare/avere, eliminando tutte le competenze addebitate dalla banca illegittimamente e
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quindi nulle, risulta essere una mera operazione preventVA e legittima rispetto a quella di individuazione dei versamenti solutori. Così facendo, infatti, si viene solamente ad operare una fictio iuris finalizzata a contrappore una realtà giuridica a quella storica offerta dalla banca e, quindi, il disposto dell'art. 1422 cod. civ. non risulterà violato ma varrà per tutte le rimesse
"realmente" solutorie individuate in base al saldo ricalcolato.
4.4. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della pronuncia appena descritta (confermate dalla successVA Cass. n. 3858 del 2021 nonché da
Cass.7721/2023 già citata). Sicché deve ribadirsi che, nelle controversie che hanno ad oggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relatVA domanda di ripetizione di indebito la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare,
l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, solo all'esito di tale operazione di rettifica potendosi individuare i versamenti solutori effettuati dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto, ferma la non ripetibilità di quei versamenti per i quali è maturata la prescrizione del relativi diritto (v. Cass.
n. 9756/2024).”
Tanto premesso in linea generale, occorre affrontare la questione relatVA alla sussistenza o meno di un affidamento con riguardo al conto corrente per cui è causa. Sotto questo profilo deve evidenziarsi che le uniche allegazioni che si leggono negli atti introduttivi del giudizio di primo grado e del presente giudizio sono il fatto che il rapporto ha avuto un affidamento variato nel tempo.
Nella relazione di parte si legge che il conto doveva ritenersi affidato in quanto erano stati pattuiti due tipologie di tassi debitori [a) tasso accordato entro il limite di utilizzo;
b) tasso fuori fido oltre il limite di utilizzo] ed erano state applicate la commissione di massimo scoperto nonché la commissione disponibilità fondi, con riferimento specifico solo al periodo 2003-2007.
Al riguardo deve richiamarsi la recente pronuncia della Corte di
Cassazione n. 2338/2024 secondo la quale “In tema di contratto di apertura di credito viziato da difetto di forma, il rilievo officioso della relatVA nullità
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di protezione incontra il limite dell'interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, al quale rimane conseguentemente ascritta la possibilità di fornire la prova del proprio affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione.”
Considerata la povertà di allegazioni negli atti difensivi della società appellante riguardo all'esistenza di un affidamento, si ripete fatto essenziale ai fini della individuazione delle rimesse solutorie, la Corte ritiene di dover richiamare la motVAzione di Cass., n. 9203/2025: “In proposito, infatti, basta ricordare che, come ancora si legge nella recente Cass. n. 26897 del 2024
(cfr. pag.
7-9 della relatVA motVAzione), «è onere del correntista che agisce per la ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. “allegare” i fatti costitutivi della domanda che specificamente attengono all'esistenza di un
“pagamento” e alla natura “indebita” dello stesso, e detta allegazione si considera assolta con l'indicazione dell'esistenza di versamenti indebiti e con la richiesta di restituzione in riferimento ad un dato conto e ad un tempo determinato;
mentre l'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate, ha l'onere di “allegare” solo l'inerzia del titolare del diritto unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cass. Sez. U. n. 15895/2019, confermata da arresti costanti in tal senso dalle sezioni semplici, v. per tutte Cass. n. 34997/2023) poiché il carattere solutorio o ripristinatorio delle singole rimesse non incide sul contenuto dell'eccezione, che rimane lo stesso indipendentemente dalla natura dei singoli versamenti;
né deve individuare e specificare le diverse rimesse solutorie in funzione di completare l'allegazione con l'indicazione
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del momento iniziale o del termine finale della prescrizione eccepita, trattandosi di questioni di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (cfr. SS.UU. cit.); fermo quanto precede a proposito dell'onere di allegazione – distinto concettualmente dall'onere della prova attenendo il primo alla delimitazione del thema decidendum ed il secondo alla verifica della fondatezza della domanda o dell'eccezione – “il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie non viene eliminato, ma semplicemente si sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova, sicché il giudice valuterà la fondatezza delle contrapposte tesi al lume del riparto dell'onere probatorio, se del caso avvalendosi di una consulenza tecnica a carattere percipiente” (SS.UU. citate); perciò, a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, grava su quest'ultimo l'onere della prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate (Cass. n. 31927/2019; Cass. n. 2660/2019); ne consegue che, la sussistenza di apertura di credito, da cui dipende la valenza ripristinatoria dei versamenti operati per ripianare le esposizioni che non eccedano il limite dell'accordato, non può che gravare sul correntista stesso;
ma, onde verificare se la parte gravata abbia assolto al proprio onere probatorio, il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito, costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto (Cass. n. 31927/2019; in senso conforme: Cass. n. 20455/2023;
Cass.18230/2024), come tale rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado di appello, purché l'affidamento risulti dai documenti legittimamente acquisiti al processo o dalle deduzioni contenute negli atti difensivi delle parti»”.
In conclusione, ai fini dell'individuazione delle rimesse solutorie, il
CTU dovrà preventVAmente accertare, alla luce degli estratti conto prodotti ed acquisiti agli atti, se ed in quali periodi il conto era di fatto affidato.
Con separata ordinanza la causa deve essere rimessa in istruttoria e deve essere disposta una consulenza tecnica d'ufficio.
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Spese al definitivo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello non definitVAmente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1) dichiara la nullità del contratto di conto corrente stipulato dalla società appellante e oggi identificato col n. 1000/5639 presso l;
Controparte_2
2) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 10 aprile 2025
Il Presidente
Maria Teresa Spanu
Il Consigliere relatore
Donatella Aru
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