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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 10/05/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di LO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento iscritto al ruolo generale al n° 1034/2025 R.G. promosso con ricorso depositato il giorno 28/02/2025 da
nata a [...] il [...] Parte_1 con l'avv. Cristina Tropepi ricorrente contro
a SA LO (Brasile) il Controparte_1
27.08.1980 con gli avv.ti Marianna Reffo e Valentina Mardegan
resistente
e con l'intervento del p.m. oggetto: separazione giudiziale
Causa rimessa al collegio per la decisione con ordinanza depositata in data 28.04.2025 e decisa alla camera di consiglio collegiale del
06.05.2025
Conclusioni in punto status: per la ricorrente: “pronunciarsi sentenza non definitiva di separazione” per il resistente: “pronunciare la separazione personale dei coniugi anche in via provvisoria”
MOTIVI DELLA DECISIONE 2
Con ricorso depositato in data 28.02.2025 Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio con Controparte_1
in data in data 11.07.2013 in Brasile (atto registrato al n. 1 parte II serie
C del comune di Villafranca Padovana) e che dall'unione sono nati i figli
(il 31.10.2007) e (nato il [...]), chiedeva pronunciarsi la Per_1 Per_2
separazione con affido esclusivo dei figli a sé, assegnazione a sé della casa familiare, disciplina del diritto di visita paterno mediante mediazione dei servizi, onere a carico del padre di contribuire al mantenimento dei figli mediante versamento della somma mensile di euro 900 (€. 450 per ciascun figlio) oltre il 70% delle spese straordinarie e assegnazione alla madre in via esclusiva dell'assegno unico universale.
In data 31.3.2025 si costituiva il ricorrente, aderendo alla domanda di separazione, ma a condizioni diverse e chiedendo affido condiviso dei minori con collocamento presso la madre e assegnazione a questa della casa familiare;
disciplina del diritto di visita paterno e onere per il padre di contribuire con il versamento di una somma mensile pari a euro 400
(200 per ciascun figlio) oltre il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 15.04.2025 le parti comparivano personalmente avanti al
Giudice delegato, rendevano le dichiarazioni riportate a verbale e il
Giudice si riservava.
Con ordinanza depositata in data 25.04.2025 il Giudice adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei coniugi e dei minori: “1- autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
2- affida i figli minori e in via super- Per_1 Persona_3
esclusiva alla madre con collocamento presso l'abitazione materna;
3- assegna la casa coniugale a 4-dispone che il padre Parte_1
possa vedere la figlia secondo liberi accordi con la stessa;
5-dispone Per_1
che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore a weekend Per_2
alterni dal venerdì dall'uscita dagli allenamenti di rugby sino alla domenica alle ore 18:00; 6- determina il contributo dovuto da
[...]
a per il mantenimento dei Controparte_1 Parte_1
figli nella misura di complessivi euro 400 mensili (euro 200 per ciascun
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figlio) da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, 7- dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Padova” e, lette e valutate le istanze istruttorie, ritenuta la superfluità degli ulteriori mezzi di prova testimoniali richiesti alla luce della esaustività della documentazione prodotta dal Pubblico Ministero, ritenuta la esaustività della documentazione prodotta dalle parti quanto alle questioni economiche, incaricava i Servizi sociali competenti in ragione del luogo di residenza del minore (Villafranca Persona_4
Padovana – Padova), in collaborazione con i servizi specialistici dell'AULSS 6 Euganea, “di verificare l'idoneità genitoriale di entrambe le parti e di monitorare l'andamento degli incontri padre-figlio con verifica della possibilità di ampliare il calendario attualmente previsto anche con facoltà di sperimentare tempi e modalità diversi rispetto a quelli previsti nell'ordinanza, fornendo all'esito al Tribunale ogni utile indicazione in merito alle migliori condizioni di affido, collocamento e diritto di visita del genitore non collocatario con indicazione della necessità di eventuali interventi limitativi ovvero di sostegno” con termine fino al 30.11.2025 ai Servizi incaricati per il deposito di una relazione.
Con la medesima ordinanza il Giudice rigettava poi le ulteriori istanze istruttorie formulate dalle parti e, vista l'istanza formulata di pronuncia di sentenza non definitiva sullo status e letto l'art. 473 bis. 22 ultimo comma c.p.c., rimette la causa al Collegio per la decisione in punto status.
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Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (parte ricorrente è cittadina italiana mentre parte resistente è cittadino brasiliano), appare quindi necessario verificare per ogni domanda proposta se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
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Quanto alla domanda di separazione, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a), punto i) del Regolamento (CE) n. 1111/2019 che attribuisce la competenza a decidere sulle questioni inerenti alla separazione alle
“autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale di uno dei coniugi” che, come allegato dalle parti, è in
Italia.
In particolare, detto regolamento, ai sensi dell'art. 100, punto 1., si applica alle azioni proposte “il o posteriormente al 1° agosto 2022”, ricorso che nel caso in esame è stato depositato in data 28.02.2025.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di separazione,
l'art. 8 lett. A) del Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale”.
Nel caso di specie i coniugi risiedono in Italia e, pertanto, si applica la legge italiana.
Ciò premesso, la domanda di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni, dalle conclusioni conformi sul punto e dalle dichiarazioni rese dai coniugi all'udienza del 15.04.2025 è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
Poiché l'istruttoria sulle altre domande deve essere proseguita, la causa va rimessa nel ruolo come da separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese di lite avverrà in sede di sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., non definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi Parte_1
e , ordinandosi
[...] Controparte_1
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all'Ufficiale di Stato Civile del comune di Villafranca Padovana di annotare la sentenza nei registri (atto n. 1, parte II, serie C dell'anno 2021 del registro degli atti di matrimonio);
2. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Padova, così deciso nella camera di consiglio del 06.05.2025
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
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