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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 19/08/2025, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. Giovanni Giuseppe Amenduni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al ruolo al N. 2318/2024 R.G., promossa da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio e la difesa dell'avv. Elisabetta Oricoli e dell'avv. Valentina Nalin
ATTRICE
contro
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
Con il patrocinio e la difesa dell'avv. Giacomo Scalabrin
CONVENUTO
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, 1 comma c.p.c.)
conclusioni delle parti
per parte attrice
Nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza e l'insussistenza del diritto del creditore procedente ad agire esecutivamente in danno dell'attrice sulla base del sopra citato titolo per i motivi esposti ai numeri 1 (mancanza di titolarità del credito), 2
(prescrizione), 3 (inidoneità del mutuo a costituire titolo esecutivo), 4 (insussistenza di un titolo certo, liquido ed esigibile) e 5 (abuso del diritto) dell'atto di citazione;
dichiarare l'illegittimità e la conseguente inefficacia dell'atto di precetto notificato il 19
aprile 2024.
Condannare l'intimante al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio e della fase cautelare.
per parte convenuta
In via preliminare: dichiararsi cessata la materia del contendere atteso che il pignoramento presso terzi, che ha fatto seguito all'atto di precetto opposto, si è
concluso con l'emissione della ordinanza di assegnazione in data 18/10/2024.
Pertanto detta procedura risulta estinta come precisamente dichiarato dal G.E. dott.
Cantelli con la predetta ordinanza (doc. 1).
Nel merito: rigettarsi ogni eccezione e domanda avversaria in quando infondata in fatto e diritto, anche alla luce della ordinanza di codesto Giudice dott. Amenduni in data 10/9/2024.
Spese e competenze di lite rifuse.
Motivi della decisione
La signora ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 cpc Parte_1
avverso l'atto di precetto del 19.4.2024 per il pagamento dell'importo di € 50.000,00
discendente dal contratto di mutuo rep. n. 48216 Notaio del 27.12.1993, Per_1
assumendo quale motivo di contestazione l'inesistenza e l'insussistenza del diritto del creditore procedente ad agire esecutivamente in danno dell'attrice sulla base del sopra citato titolo esecutivo per mancanza di titolarità del credito, perché il credito risulterebbe prescritto, per inidoneità del mutuo a costituire titolo esecutivo, per l'insussistenza di un titolo certo, liquido ed esigibile, ed infine per abuso del diritto. Si è costituita la contestando tutti gli assunti di controparte e CP_1
concludendo per il rigetto dell'opposizione.
******
Si deve dare atto che il Tribunale con la pronuncia del 7.11.2024, premesso che, a fronte del contratto di mutuo fondiario in data stipulato 27/12/1993, la creditrice odierna convenuta era intervenuta in data 25/7/1995 nella procedura esecutiva R.G.
300/1995; che, giusto provvedimento del 25/11/2005, alla procedura R.G. 300/1995
era stata riunita la procedura esecutiva R.G. 287/2005; che, in data 20/6/2016, la creditrice aveva rinunciato agli atti della procedura R.G. 300/1995; che in data
15/9/2016, la creditrice era intervenuta nella procedura esecutiva R.G. 287/2005; che tale procedura era stata dichiarata estinta nel 2021 a seguito di distribuzione del ricavato;
tutto ciò premesso, ha sottolineato che l'intervento nella procedura esecutiva
R.G. 287/2005 si è realizzato addirittura in epoca successiva (15/9/2016) alla rinuncia alla precedente procedura esecutiva R.G. 300/1995 (20/6/2016), con la conseguenza che nemmeno poteva parlarsi di persistente interesse all'esecuzione così come invocato dalla creditrice. Il Tribunale ha ritenuto che non vi era stata alcuna procedura esecutiva unitaria, bensì due distinte procedure, solo proseguite parallelamente per esigenze di economia processuale, sicché non poteva affatto affermarsi che sussisteva una riunione di procedimenti, con esclusione di qualsivoglia unificazione delle esecuzioni. Ad avviso del Tribunale la rinuncia agli atti della procedura esecutiva R.G.
300/1995 aveva determinato la natura meramente istantanea dell'atto interruttivo della prescrizione costituito dall'intervento nella procedura medesima, realizzatosi in data 25/7/1995, secondo gli effetti propri sanciti dall'art. 2945, comma 3, c.c. Poiché
per il decennio successivo al 25/7/1995 la creditrice non aveva posto in essere alcun atto interruttivo (realizzatosi infatti l'intervento nella procedura esecutiva R.G.
287/2005 solo in data 15/9/2016), la prescrizione del credito azionato si è
definitivamente realizzata in data 26/7/2005. L'opposizione, pertanto, va accolta con conseguente declaratoria di insussistenza del diritto del creditore ad agire esecutivamente in danno della sigra Controparte_1
in forza del mutuo rep. n. 48216 Notaio del Parte_1 Per_1
27.12.1993, per intervenuta prescrizione del relativo credito.
Va disattesa invece la domanda proposta ai sensi dell'art. 96 cpc in quanto non si ravvisano gli estremi.
Le spese di lite vengono poste a carico della parte soccombente.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1. ACCOGLIE l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
DICHIARA l'insussistenza del diritto del creditore ad agire Controparte_1
esecutivamente in danno della sigra in forza del mutuo Parte_1
rep. n. 48216 Notaio del 27.12.1993, per intervenuta prescrizione del Per_1
relativo credito.
2. CONDANNA a rimborsare a le spese di Controparte_1 Parte_1
lite, che si liquidano in € 5.810,00, oltre al rimborso per spese generali del 15%,
CPA ed IVA.
Così deciso in Padova, il 19/08/2025
il Giudice
dott. Giovanni Giuseppe Amenduni