CASS
Sentenza 17 luglio 2024
Sentenza 17 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/07/2024, n. 28685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28685 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da PR CO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/01/2023 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inamissibile;
udito il difensore, avv. David Dell'Atti. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 9 gennaio 2023, la Corte di appello di Lecce ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Lecce del 3 maggio 2019, con la quale l'imputato era stato condannato, alla pena di anni due di reclusione, in ordine ai reati di cui agli artt. 8 e 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché: (art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000) nella qualità di legale rappresentante della "Unione Sportiva Dilettantistica T. Maglie" al fine di consentire alla ditta individuale "All service di Penale Sent. Sez. 3 Num. 28685 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 07/03/2024 PA IO di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, emetteva 76 fatture per operazioni inesistenti per un importo complessivo di euro 131.917,00 negli anni 2011, 2012, 2013; (art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000) nella qualità di cui sopra, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, occultava o distruggeva le scritture contabili, le fatture ed ogni altro documento di cui é obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari, per gli anni 2011, 2012, 2013. La Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Lecce, ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000 contestati limitatamente alle annualità 2011 e 2012 perché estinti per prescrizione, confermando nel resto il provvedimento impugnato. 2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamentano la violazione di legge e la sussistenza del caso di forza maggiore ex art. 175, cod. proc. pen., e si fa istanza di restituzione del termine per impugnare. Il deposito della sentenza di appello non sarebbe stato in alcun modo comunicato alla parte e l'imputato ne avrebbe avuto conoscenza solo dopo l'avvenuta irrevocabilità della stessa. A fronte di una sentenza pronunciata in camera di consiglio, il suo deposito avrebbe dovuto essere notificato alle parti ai sensi dell'art. 585, cod. pen.; cosa che non sarebbe avvenuta, con conseguente nullità di ordine generale a regime intermedio. 2.2. Con una seconda doglianza, si richiede "l'improcedibilità per avvenuta prescrizione del reato contestato" ex art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, anche per l'annualità 2013. 2.3. In terzo luogo, si censura la "violazione di legge" e si richiede la "assoluzione per insussistenza del fatto". L'imputato all'epoca dei fatti contestati avrebbe presentato le dimissioni dalla carica di presidente, come dimostrerebbero le missive datate 10/08/2011 e 02/10/2012; ed infatti, successivamente alla prima missiva sarebbe stata convocata l'assemblea dei soci, precisamente il 01/09/2011, per il rinnovo delle cariche;
a quel punto sarebbe subentrato al ricorrente, quale presidente, il sig. Renato Lillo. Ad ulteriore conferma di ciò deporrebbe il fatto che l'imputato, in data 02/10/2012, aveva diffidato il Sindaco del comune e la stessa società a sollevarlo dai dovuti adempimenti fiscali e giuridici, ormai di competenza del nuovo presidente. Non sussisterebbe dunque l'elemento oggettivo del reato contestato, posto che durante il suo mandato il ricorrente avrebbe svolto solo il ruolo di amministratore di diritto e ci sarebbe stato altro soggetto quale amministratore di fatto. Inoltre, difetterebbe l'elemento 2 soggettivo, in mancanza di prova della volontà del ricorrente di evadere le imposte o di occultare o distruggere le scritture contabili. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso - con il quale si lamentano la violazione di legge e la sussistenza della causa di forza maggiore ex art. 175, cod. proc. pen. e si richiede la restituzione del termine per impugnare - è inammissibile. Occorre premettere che, ai sensi dell'art. 585, comma 2, lettera c), cod. proc. pen., i termini per proporre impugnazione decorrono dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza, ovvero, nel caso stabilito dall'art. 548, comma 2, cod. proc. pen., dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito. L'art. 548, comma 2, cod. proc. pen., sancisce che, quando la sentenza non è depositata entro il trentesimo giorno o entro il diverso termine indicato dal giudice a norma dell'articolo 544 comma 3, cod. proc. pen., l'avviso di deposito è comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private cui spetta il diritto di impugnazione. È notificato altresì a chi risulta difensore dell'imputato al momento del deposito della sentenza. Diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, nel caso di specie non sussisteva alcun obbligo di comunicazione dell'avviso di deposito attraverso la notifica alle parti. Infatti, ai sensi dell'art. 548, cod. proc. pen., l'avviso di avvenuto deposito deve essere notificato solo nel caso in cui la sentenza non è depositata entro il trentesimo giorno o entro il diverso termine indicato dal giudice. Nel presente procedimento la sentenza è stata depositata il 20/03/2023, e dunque ben prima della scadenza del termine di 90 giorni fissato all'udienza del 9 gennaio 2023. Dunque, alla luce del fatto che la motivazione della sentenza impugnata è stata depositata entro il termine di 90 giorni indicato dal giudice di merito, non era dovuta alcuna comunicazione dell'avviso di avvenuto deposito e, tenuto conto che il provvedimento impugnato risulta essere divenuto irrevocabile in data 11/06/2023 e che non si è verificata alcuna violazione di legge, il presente ricorso risulta inammissibile. 1.2. Anche a prescindere da tale assorbente considerazione, la seconda doglianza - con la quale si eccepisce la prescrizione del reato contestato - è inammissibile. L'ultima fattura contestata al ricorrente ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000 risulta essere datata il 11/04/2013, mentre la sentenza impugnata è del 9/01/2023 e dunque il reato, alla luce del termine prescrizionale decennale, si sarebbe prescritto successivamente alla pronuncia del provvedimento 3 Ak. impugnato. A fronte di un ricorso inammissibile, quale quello in esame, trova applicazione il principio, costantemente enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione, quand'anche maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza impugnata, ma non dedotta né rilevata nel giudizio di merito, è preclusa dall'inammissibilità del ricorso per cassazione, anche dovuta alla genericità o alla manifesi:a infondatezza dei motivi, che non consente il formarsi di un valido rapporto d impugnazione (ex multis, Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 25/03/2016, RV. 266818). 1.3. L'ultimo motivo di ricorso - con la quale si censura la violazione di legge e si richiede l'assoluzione del ricorrente per l'insussistenza del fatto - è inammissibile, perché si sostanzia nella richiesta di una rivalutazione, in termini meramente fattuali, della vicenda in esame;
valutazione che esula dal sindacato di questa Corte di legittimità. In ogni caso, le censure sollevate dall'imputato trovano puntuale e compiuta risposta nel testo del provvedimento impugnato, nel quale si ribadisce l'assoluta irrilevanza della missiva del 10/08/2011, posto che a fronte della richiesta dell'imputato di valutare le sue dimissioni dalla carica di legale rappresentante della società "Unione Sportina Dilettantistica T. Maglie" non seguiva alcun riscontro da parte del Sindaco;
mentre della missiva del 02/10/2012, il cui contenuto è solo genericamente richiamato dalla difesa, non vi è traccia in atti. Anche in ordine alla presunta presenza di un amministratore di fatto, la Corte territoriale risponde logicamente, evidenziando l'assoluta genericità di tale asserzione. Anche la presunta carenza dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo dei reati contestati viene prospettata in maniera assolutamente generica;
mentre dagli atti di causa quali emerge con chiarezza che all'epoca dei fatti contestati l'imputato era amministratore della società e che, a partire dal 01/09/2011, risultano fatture e contratti di pubblicità a sua firma, in assenza dell'intero impianto contabile relativo agli anni 2012 - 2013, avendo l'imputato esibito solo alcune fatture relative al 2011. 2. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/03/2024.
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inamissibile;
udito il difensore, avv. David Dell'Atti. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 9 gennaio 2023, la Corte di appello di Lecce ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Lecce del 3 maggio 2019, con la quale l'imputato era stato condannato, alla pena di anni due di reclusione, in ordine ai reati di cui agli artt. 8 e 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché: (art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000) nella qualità di legale rappresentante della "Unione Sportiva Dilettantistica T. Maglie" al fine di consentire alla ditta individuale "All service di Penale Sent. Sez. 3 Num. 28685 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 07/03/2024 PA IO di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, emetteva 76 fatture per operazioni inesistenti per un importo complessivo di euro 131.917,00 negli anni 2011, 2012, 2013; (art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000) nella qualità di cui sopra, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, occultava o distruggeva le scritture contabili, le fatture ed ogni altro documento di cui é obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari, per gli anni 2011, 2012, 2013. La Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Lecce, ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000 contestati limitatamente alle annualità 2011 e 2012 perché estinti per prescrizione, confermando nel resto il provvedimento impugnato. 2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamentano la violazione di legge e la sussistenza del caso di forza maggiore ex art. 175, cod. proc. pen., e si fa istanza di restituzione del termine per impugnare. Il deposito della sentenza di appello non sarebbe stato in alcun modo comunicato alla parte e l'imputato ne avrebbe avuto conoscenza solo dopo l'avvenuta irrevocabilità della stessa. A fronte di una sentenza pronunciata in camera di consiglio, il suo deposito avrebbe dovuto essere notificato alle parti ai sensi dell'art. 585, cod. pen.; cosa che non sarebbe avvenuta, con conseguente nullità di ordine generale a regime intermedio. 2.2. Con una seconda doglianza, si richiede "l'improcedibilità per avvenuta prescrizione del reato contestato" ex art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, anche per l'annualità 2013. 2.3. In terzo luogo, si censura la "violazione di legge" e si richiede la "assoluzione per insussistenza del fatto". L'imputato all'epoca dei fatti contestati avrebbe presentato le dimissioni dalla carica di presidente, come dimostrerebbero le missive datate 10/08/2011 e 02/10/2012; ed infatti, successivamente alla prima missiva sarebbe stata convocata l'assemblea dei soci, precisamente il 01/09/2011, per il rinnovo delle cariche;
a quel punto sarebbe subentrato al ricorrente, quale presidente, il sig. Renato Lillo. Ad ulteriore conferma di ciò deporrebbe il fatto che l'imputato, in data 02/10/2012, aveva diffidato il Sindaco del comune e la stessa società a sollevarlo dai dovuti adempimenti fiscali e giuridici, ormai di competenza del nuovo presidente. Non sussisterebbe dunque l'elemento oggettivo del reato contestato, posto che durante il suo mandato il ricorrente avrebbe svolto solo il ruolo di amministratore di diritto e ci sarebbe stato altro soggetto quale amministratore di fatto. Inoltre, difetterebbe l'elemento 2 soggettivo, in mancanza di prova della volontà del ricorrente di evadere le imposte o di occultare o distruggere le scritture contabili. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso - con il quale si lamentano la violazione di legge e la sussistenza della causa di forza maggiore ex art. 175, cod. proc. pen. e si richiede la restituzione del termine per impugnare - è inammissibile. Occorre premettere che, ai sensi dell'art. 585, comma 2, lettera c), cod. proc. pen., i termini per proporre impugnazione decorrono dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza, ovvero, nel caso stabilito dall'art. 548, comma 2, cod. proc. pen., dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito. L'art. 548, comma 2, cod. proc. pen., sancisce che, quando la sentenza non è depositata entro il trentesimo giorno o entro il diverso termine indicato dal giudice a norma dell'articolo 544 comma 3, cod. proc. pen., l'avviso di deposito è comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private cui spetta il diritto di impugnazione. È notificato altresì a chi risulta difensore dell'imputato al momento del deposito della sentenza. Diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, nel caso di specie non sussisteva alcun obbligo di comunicazione dell'avviso di deposito attraverso la notifica alle parti. Infatti, ai sensi dell'art. 548, cod. proc. pen., l'avviso di avvenuto deposito deve essere notificato solo nel caso in cui la sentenza non è depositata entro il trentesimo giorno o entro il diverso termine indicato dal giudice. Nel presente procedimento la sentenza è stata depositata il 20/03/2023, e dunque ben prima della scadenza del termine di 90 giorni fissato all'udienza del 9 gennaio 2023. Dunque, alla luce del fatto che la motivazione della sentenza impugnata è stata depositata entro il termine di 90 giorni indicato dal giudice di merito, non era dovuta alcuna comunicazione dell'avviso di avvenuto deposito e, tenuto conto che il provvedimento impugnato risulta essere divenuto irrevocabile in data 11/06/2023 e che non si è verificata alcuna violazione di legge, il presente ricorso risulta inammissibile. 1.2. Anche a prescindere da tale assorbente considerazione, la seconda doglianza - con la quale si eccepisce la prescrizione del reato contestato - è inammissibile. L'ultima fattura contestata al ricorrente ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000 risulta essere datata il 11/04/2013, mentre la sentenza impugnata è del 9/01/2023 e dunque il reato, alla luce del termine prescrizionale decennale, si sarebbe prescritto successivamente alla pronuncia del provvedimento 3 Ak. impugnato. A fronte di un ricorso inammissibile, quale quello in esame, trova applicazione il principio, costantemente enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione, quand'anche maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza impugnata, ma non dedotta né rilevata nel giudizio di merito, è preclusa dall'inammissibilità del ricorso per cassazione, anche dovuta alla genericità o alla manifesi:a infondatezza dei motivi, che non consente il formarsi di un valido rapporto d impugnazione (ex multis, Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 25/03/2016, RV. 266818). 1.3. L'ultimo motivo di ricorso - con la quale si censura la violazione di legge e si richiede l'assoluzione del ricorrente per l'insussistenza del fatto - è inammissibile, perché si sostanzia nella richiesta di una rivalutazione, in termini meramente fattuali, della vicenda in esame;
valutazione che esula dal sindacato di questa Corte di legittimità. In ogni caso, le censure sollevate dall'imputato trovano puntuale e compiuta risposta nel testo del provvedimento impugnato, nel quale si ribadisce l'assoluta irrilevanza della missiva del 10/08/2011, posto che a fronte della richiesta dell'imputato di valutare le sue dimissioni dalla carica di legale rappresentante della società "Unione Sportina Dilettantistica T. Maglie" non seguiva alcun riscontro da parte del Sindaco;
mentre della missiva del 02/10/2012, il cui contenuto è solo genericamente richiamato dalla difesa, non vi è traccia in atti. Anche in ordine alla presunta presenza di un amministratore di fatto, la Corte territoriale risponde logicamente, evidenziando l'assoluta genericità di tale asserzione. Anche la presunta carenza dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo dei reati contestati viene prospettata in maniera assolutamente generica;
mentre dagli atti di causa quali emerge con chiarezza che all'epoca dei fatti contestati l'imputato era amministratore della società e che, a partire dal 01/09/2011, risultano fatture e contratti di pubblicità a sua firma, in assenza dell'intero impianto contabile relativo agli anni 2012 - 2013, avendo l'imputato esibito solo alcune fatture relative al 2011. 2. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/03/2024.