Sentenza 13 maggio 1999
Massime • 1
La efficacia interruttiva della prescrizione di un atto proveniente dalla parte che invochi la realizzazione di una propria pretesa costituisce indagine di merito non sindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivata (la S.C. ha, così, confermato la pronuncia dei giudici di merito che avevano negato efficacia interruttiva della prescrizione del diritto al risarcimento del danno ad una lettera proveniente dal proprietario di un suolo contenente "richiesta di chiarimenti" in ordine ai procedimenti amministrativi di occupazione ed espropriazione del bene, ma priva di qualsivoglia riferimento sia all'indennità di esproprio, sia ad eventuali pretese risarcitorie da accessione invertita).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/05/1999, n. 4749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4749 |
| Data del deposito : | 13 maggio 1999 |
Testo completo
Composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. ROrio DE MUSIS - Consigliere -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. Simonetta SOTGIU - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ZO IO, NE OS, elettivamente domiciliati in ROMA VIA P. DE CRISTOFARO 46, presso l'avvocato PIACCIALUTI, rappresentati e difesi dagli avvocati CATANIA DIMITRIU GIUSEPPE, GIORGIO PICCIALUTI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
COMUNE DI CATANIA, EDILIZIA CONVENZIONATA CATANESE SPA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 739/95 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 24/11/95, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/1/99 dal Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Piccialuti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 15 settembre 1986 i coniugi UN ZZ e RO NE convennero avanti al Tribunale di Catania il Comune omonimo e l'Edilizia convenzionata catanese s.p.a., chiedendo il risarcimento dei danni loro derivati dall'occupazione attuata in carenza di potere (per essere stato annullato il piano di zona per l'edilizia economica e popolare) dal Comune di Catania, di un loro immobile, composto da un vecchio fabbricato con accessori, consegnato alla Edilizia convenzionata, che lo aveva demolito, senza che nessun atto del procedimento fosse stato mai loro notificato, e senza che l'Edilizia convenzionata avesse dato risposta ad una lettera raccomandata con cui essi il 7 febbraio 1983 avevano chiesto chiarimenti per potere agire in difesa dei propri interessi. Il Tribunale adito, con sentenza 24 dicembre 1992, rigettò l'eccezione di prescrizione dei convenuti, per non avere gli stessi fornito la prova circa l'epoca della irreversibile trasformazione del bene, ma rigettò anche la domanda attorea, non essendo stata, tale prova, fornita neppure dagli attori.
Con sentenza 24 novembre 1995 la Corte d'Appello di Catania ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dal Comune, sul presupposto che, mentre gli stessi appellanti ZZ NE avevano collocato l'irreversibile trasformazione del suolo, come realizzata fra il 1978 e il 1979, con i definitivi connotati assunti dall'opera pubblica, non poteva essere attribuita efficacia interruttiva alla lettera 7.2.1983, proveniente da un legale incaricato dagli attori, in cui non si richiedevano ne' il risarcimento ne' l'indennità di esproprio, ma soltanto "chiarimenti in ordine al procedimento dal quale è derivata l'occupazione e l'espropriazione", al fine di intraprendere eventuali azioni legali. Neppure in ordine alla particella espropriata con decreto 19 febbraio 1981 poteva ritenersi pendente il termine di prescrizione, essendo stata la citazione introduttiva notificata nel settembre 1986.
Per la cassazione di tale sentenza, hanno proposto ricorso UN ZZ e RO NE sulla base di due motivi. Gli intimati non si sono costituiti. Vi è memoria dei ricorrenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di ricorso, i ricorrenti adducono vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla applicabilità, nella fattispecie, degli artt. 2935 e 2943 c.c., per avere la Corte d'Appello fondato l'asserita prescrizione su presupposti errati, quale la portata dell'atto interruttivo, indirizzato ad uno soltanto dei coobbligati solidali (l'Edilizia convenzionata) e la circostanza che la lettera era stata inviata da un legale. La Corte d'Appello ha riconosciuto che i ricorrenti avevano manifestato la volontà di esercitare una legittima pretesa dopo aver ricevuto i chiarimenti richiesti, e si è tuttavia arrestata, al fine di negare la natura interruttiva dell'atto, alla mancata specificazione della natura della pretesa, specificazione che era condizionata ai chiarimenti richiesti, perché ai ricorrenti non era stato notificato alcun atto della procedura.
Col secondo motivo di ricorso, i ricorrenti adducono la violazione dell'art. 115 c.p.c., 2697 e 2943 c.c., sostenendo che la Corte d'Appello ha utilizzato, a sostegno della ritenuta prescrizione, argomentazioni dei ricorrenti che negavano l'irreversibile trasformazione delle particelle 146 e 147, costituenti nudo terreno collegato al fabbricato demolito (particella 145), la cui occupazione era divenuta illegittima soltanto dal 10.12.1984. Il primo motivo di ricorso non è fondato.
La valutazione della Corte d'Appello in ordine alla efficacia interruttiva della lettera 2 febbraio 1983, inviata dai ricorrenti alla Edilizia convenzionata catanese, si fonda infatti sul contenuto della missiva, definita una "richiesta di chiarimenti", priva di indicazione della pretesa indennitaria. Le ulteriori circostanze menzionate dai ricorrenti (l'invio della lettera ad uno soltanto dei coobbligati solidali, e la sottoscrizione della stessa da parte di un legale) non appaiono dunque come presupposti della ritenuta prescrizione, ma soltanto elementi che di per sè non varrebbero ad escluderla, sempreché le espressioni usate nella lettera fossero tali da esplicitare la chiara e univoca volontà dei danneggiati diretta ad esigere il ristoro del danno ovvero l'adempimento dell'obbligo di indennizzo, anche senza la precisazione della misura del credito.
Considerato che lo stabilire, nei singoli casi, se un dato atto abbia o meno efficacia interruttiva, costituisce indagine di mero fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivata, non può essere sotto tale aspetto censurato l'assunto dei giudici d'appello, che hanno interpretato la missiva non come manifestazione inequivoca della volontà di agire in giudizio, ma come generica riserva d'azione in attese di "chiarimenti", non idonea ad integrare la costituzione in mora di cui all'art. 2943 1 c. cod. civ., la quale ha necessariamente carattere istantaneo
(Cass. 1976/ 69, 9000/95; 11318/96). Il primo motivo di ricorso deve essere dunque rigettato. È invece parzialmente fondato il secondo motivo, con cui si sostiene che i ricorrenti non avrebbero mai riconosciuto l'irreversibile trasformazione delle particelle 146 e 147, accessorie all'immobile abbattuto per far luogo all'opera pubblica, il cui decreto di occupazione risaliva al 9.11.79, con scadenza dell'occupazione stessa nel 1984, e conseguente esclusione della prescrizione relativamente a tali particelle. La Corte d'Appello ha sul punto erroneamente osservato che l'intero immobile fu occupato e destinato alla esecuzione dell'opera pubblica in data certamente anteriore al giugno 1979, sicché il decreto di occupazione emesso nel dicembre 1979 allorché l'opera era già completa, al fine di sanare le precedenti irregolarità conseguenti alla mancata approvazione del piano di zona, nessuna efficacia poteva più avere rispetto alla proprietà già acquistata dall'ente pubblico per effetto della irreversibile trasformazione dei suoli, che si riferiva necessariamente sia al terreno su cui era stata demolita la costruzione precedente (particella 145), sia alle aree nude accessorie allo stesso (particella 145 e 147).
La doglianza va accolta per quanto di ragione.
Va innanzi tutto premesso che non può essere condivisa la prima parte della suddetta censura, laddove si lamenta la violazione del principio dispositivo della prova, per avere la Corte di merito utilizzato le argomentazioni dedotte dai ricorrenti a supporto della eccezione di prescrizione del Comune.
Infatti il giudice di merito, avvalendosi del potere di valutazione delle prove attribuitogli dall'art. 116 c.p.c., può formare il proprio convincimento utilizzando liberamente i mezzi di prova offerti dalle parti, vigendo nel nostro ordinamento il principio di acquisizione delle risultanze processuali, quale che sia la parte ad iniziativa della quale si siano formate, concorrendo tutte indistintamente alla formazione del convincimento del giudice (Cass. 7201/95), senza che la diversa provenienza possa condizionare tale formazione in un senso o nell'altro (Cass. 4118/92). È invece fondata la seconda parte del motivo in esame, in cui i ricorrenti osservano che la perdita di identità delle particelle 146 e 147 poteva avvenire soltanto con la trasformazione fisica delle stesse, rimaste invece nudo terreno, perché le si potesse ritenere acquisite mediante accessione invertita, verificatasi invece per la sola particella 145 nel 1979 o poco prima.
È necessario premettere che, in mancanza di dichiarazione di p.u. non può verificarsi il fenomeno dell'occupazione acquisitiva, per cui ha rilievo decisivo in ordine a tali particelle la nuova dichiarazione di p.u. contenuta nel piano del 79.
Dalla esposizione della vicenda contenuta nella sentenza impugnata si evince infatti che mentre la particella 145, inizialmente occupata nel 1976 in forza di dichiarazione di pubblica utilità successivamente annullata, irreversibilmente trasformata nel 1979 e espropriata nel 1981, le particelle 145 e 146 hanno seguito diversa sorte: rispetto ad esse, non trasformate, e assoggettate allo stesso piano di zona del 1976 annullato in sede amministrativa, il potere espropriativo del Comune di Catania era venuto meno a causa dell'annullamento predetto, con riacquisto "medio tempore" da parte dei soggetti espropriati, del diritto di proprietà su tali aree, ricomprese solo nel 1979 nel nuovo piano di zona, e quindi occupate con decreto 9.11.1979. Correttamente, dunque, i ricorrenti sostengono che dalla scadenza del quinquennio di occupazione legittima (1984) va computato il termine di prescrizione, senza che tali particelle, ancorché definite accessorie della particella 145, possano ritenersi acquisite per accessione invertita verificatasi nel 1979 per la sola particella 145.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Messina.