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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 30/10/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 21 febbraio 2025 ed iscritta al n. 303 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2025 da:
- , nata a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1 C.F._1
SA (MI) alla via Sabin n. 12, rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. Cristina Materazzi del foro di Lecco e con elezione di domicilio in Viale Dante n. 17- Lecco, presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTE
contro
- , nato a [...] il [...] e residente in [...] C.F._2
Como n. 5
RESISTENTE/CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione personale dei coniugi.
All'udienza del 21 ottobre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Per la ricorrente: “1) Autorizzare i coniugi a vivere separati.
2) Disporre che il Sig. sia tenuto a versare, quale contributo al mantenimento, alla moglie Controparte_1 Pt_1
, l'importo mensile di € 800,00, rivalutabile Istat. Parte_1
In considerazione della responsabilità del Sig. della fine del matrimonio, porre le spese di lite ad Controparte_1
integrale carico dello stesso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 21.2.2025, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio civile in data 5.12.2009 a IN SA con e che Controparte_1
dall'unione non sono nati figli, ha esposto che da tempo fra i coniugi è venuta meno ogni e qualsiasi
affectio coniugalis a causa sia delle relazioni extraconiugali intrattenute dal marito, sia delle di lui condotte di rilevanza penale, per le quali è stato più volte arrestato, anto che da novembre 2024 risulta nuovamente detenuto presso la Casa Circondariale di Lecco quale misura cautelare per fatti relativi a reati di natura tributaria.
Ha così chiesto la separazione ed un assegno di mantenimento per sé di euro 800,00 mensili,
stante il proprio stato di inoccupazione ed i redditi elevati del marito.
2. - Ricorso e pedissequo decreto di fissazione d'udienza sono stati regolarmente notificati a il quale ha ottenuto autorizzazione a prendere parte alla prima udienza del Controparte_1
12.6.2025, nella quale ha rilasciato spontanee dichiarazioni: “non è mia intenzione difendermi in questo
processo con un legale. Sto scontando una pena in carcere e sto cercando di sostituire la detenzione
con gli arresti domiciliari, non appena trovassi un idoneo immobile. Non mi oppongo alla separazione,
ma al momento non sono in grado di versare alcunché come mantenimento a mia moglie, perché non
godo di redditi ed ho fatto domanda di pensione, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 700,00 euro
mensili”.
Va dunque ribadita la declaratoria di contumacia del resistente.
3. - Con ordinanza riservata del 12.6.2025 i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente, ma non è stato riconosciuto alcun contributo del marito al mantenimento della moglie, in considerazione del fatto che “il si trova in stato di detenzione, non gode di pensione né di CP_1
altra entrata economica e che non è in grado di procacciarsi guadagni sino a che permane lo stato
pagina 2 di 4 detentivo”, mentre la “svolge una minima attività di cura a persona anziana, ritraendone Pt_1
somme non superiori ad euro 150,00 mensili, non gode di pensione ma è aiutata dal figlio”.
4. - Alla nuova udienza del 21.10.2025 la ricorrente ha rappresentato come il marito non si trovasse più in carcere ma “in qualche comunità o presso i parenti” ed ha chiesto un congruo rinvio per verificare se avesse avviato un'attività lavorativa. Nel frattempo ha insistito per la sentenza sullo
status.
5. - Osserva il Collegio come la domanda si fondi sull'art. 151 c.c., che consente a ciascun coniuge di chiedere la separazione giudiziale quando si verifichino fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza con l'altro coniuge.
Nel caso di specie, stante anche il contegno processuale delle parti e la volontà da entrambe espressa di volersi separare, appare, allo stato, impossibile la protrazione della loro comunione spirituale e materiale, sicché la domanda deve essere, in punto, senz'altro accolta.
6. - Per la pronuncia sugli aspetti economici e, segnatamente, sull'assegno di mantenimento richiesto dalla ricorrente, la causa va rimessa in istruttoria innanzi al Giudice Relatore, con udienza peraltro già fissata al 3.3.2026.
7. - Spese di lite al definitivo.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, NON definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione,
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi ( , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
10.12.1959, e residente , nato a [...] il [...], sposati Controparte_1 C.F._2
con rito civile a IN SA (MI) il 5.12.2009 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di IN SA al n. 124, parte I, anno 2009), autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di IN SA (MI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
pagina 3 di 4 Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di mercoledì 29 ottobre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr. Mirco Lombardi Dr. Marco Tremolada
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 21 febbraio 2025 ed iscritta al n. 303 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2025 da:
- , nata a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1 C.F._1
SA (MI) alla via Sabin n. 12, rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. Cristina Materazzi del foro di Lecco e con elezione di domicilio in Viale Dante n. 17- Lecco, presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTE
contro
- , nato a [...] il [...] e residente in [...] C.F._2
Como n. 5
RESISTENTE/CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione personale dei coniugi.
All'udienza del 21 ottobre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Per la ricorrente: “1) Autorizzare i coniugi a vivere separati.
2) Disporre che il Sig. sia tenuto a versare, quale contributo al mantenimento, alla moglie Controparte_1 Pt_1
, l'importo mensile di € 800,00, rivalutabile Istat. Parte_1
In considerazione della responsabilità del Sig. della fine del matrimonio, porre le spese di lite ad Controparte_1
integrale carico dello stesso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 21.2.2025, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio civile in data 5.12.2009 a IN SA con e che Controparte_1
dall'unione non sono nati figli, ha esposto che da tempo fra i coniugi è venuta meno ogni e qualsiasi
affectio coniugalis a causa sia delle relazioni extraconiugali intrattenute dal marito, sia delle di lui condotte di rilevanza penale, per le quali è stato più volte arrestato, anto che da novembre 2024 risulta nuovamente detenuto presso la Casa Circondariale di Lecco quale misura cautelare per fatti relativi a reati di natura tributaria.
Ha così chiesto la separazione ed un assegno di mantenimento per sé di euro 800,00 mensili,
stante il proprio stato di inoccupazione ed i redditi elevati del marito.
2. - Ricorso e pedissequo decreto di fissazione d'udienza sono stati regolarmente notificati a il quale ha ottenuto autorizzazione a prendere parte alla prima udienza del Controparte_1
12.6.2025, nella quale ha rilasciato spontanee dichiarazioni: “non è mia intenzione difendermi in questo
processo con un legale. Sto scontando una pena in carcere e sto cercando di sostituire la detenzione
con gli arresti domiciliari, non appena trovassi un idoneo immobile. Non mi oppongo alla separazione,
ma al momento non sono in grado di versare alcunché come mantenimento a mia moglie, perché non
godo di redditi ed ho fatto domanda di pensione, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 700,00 euro
mensili”.
Va dunque ribadita la declaratoria di contumacia del resistente.
3. - Con ordinanza riservata del 12.6.2025 i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente, ma non è stato riconosciuto alcun contributo del marito al mantenimento della moglie, in considerazione del fatto che “il si trova in stato di detenzione, non gode di pensione né di CP_1
altra entrata economica e che non è in grado di procacciarsi guadagni sino a che permane lo stato
pagina 2 di 4 detentivo”, mentre la “svolge una minima attività di cura a persona anziana, ritraendone Pt_1
somme non superiori ad euro 150,00 mensili, non gode di pensione ma è aiutata dal figlio”.
4. - Alla nuova udienza del 21.10.2025 la ricorrente ha rappresentato come il marito non si trovasse più in carcere ma “in qualche comunità o presso i parenti” ed ha chiesto un congruo rinvio per verificare se avesse avviato un'attività lavorativa. Nel frattempo ha insistito per la sentenza sullo
status.
5. - Osserva il Collegio come la domanda si fondi sull'art. 151 c.c., che consente a ciascun coniuge di chiedere la separazione giudiziale quando si verifichino fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza con l'altro coniuge.
Nel caso di specie, stante anche il contegno processuale delle parti e la volontà da entrambe espressa di volersi separare, appare, allo stato, impossibile la protrazione della loro comunione spirituale e materiale, sicché la domanda deve essere, in punto, senz'altro accolta.
6. - Per la pronuncia sugli aspetti economici e, segnatamente, sull'assegno di mantenimento richiesto dalla ricorrente, la causa va rimessa in istruttoria innanzi al Giudice Relatore, con udienza peraltro già fissata al 3.3.2026.
7. - Spese di lite al definitivo.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, NON definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione,
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi ( , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
10.12.1959, e residente , nato a [...] il [...], sposati Controparte_1 C.F._2
con rito civile a IN SA (MI) il 5.12.2009 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di IN SA al n. 124, parte I, anno 2009), autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di IN SA (MI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
pagina 3 di 4 Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di mercoledì 29 ottobre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr. Mirco Lombardi Dr. Marco Tremolada
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