Decreto cautelare 11 ottobre 2021
Ordinanza cautelare 4 novembre 2021
Sentenza 20 ottobre 2022
Ordinanza cautelare 23 novembre 2022
Rigetto
Sentenza 9 giugno 2023
Rigetto
Sentenza 1 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 01/09/2025, n. 7164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7164 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07164/2025REG.PROV.COLL.
N. 09186/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9186 del 2023, proposto da Hera s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Piron, Arcangelo Pecchia e Massimino Crisci, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via G. Donizetti, n. 10;
contro
Gestore dei servizi energetici-GSE s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
Ricerca sul sistema energetico-RSE s.p.a., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione III, 4 aprile 2023, n. 5676/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Gestore dei servizi energetici-GSE s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 luglio 2025 il consigliere Alessandro Enrico Basilico e uditi per le parti gli avvocati Massimino Crisci, Francesco Piron, Sergio Fidanzia e Angelo Gigliola;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante impugna la sentenza che ha respinto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto per l’annullamento di una serie di provvedimenti di rigetto delle richieste di verifiche e certificazione-RVC presentate in relazione a un progetto di efficienza energetica, costituito da quattro interventi di estensione della rete di teleriscaldamento e allacciamento di nuove utenze, al fine del conseguimento dei titoli di efficienza energetica-TEE.
2. I fatti di causa rilevanti, quali emergono dalle affermazioni delle parti non specificamente contestate e comunque dagli atti e documenti del giudizio, possono essere sinteticamente ricostruiti nei termini seguenti.
2.1. Il 21 marzo 2013 la società appellante, che opera come “ multiutility ” nel settore dei servizi energetici e ambientali, ha presentato la RVC 13R146 relativa al progetto di efficienza energetica (identificato con codice 0424552037613R146) costituito da quattro interventi di estensione della rete di teleriscaldamento e allacciamento di nuove utenze realizzati nei comuni di AR, Bologna, Forlì e AG.
Per ciascuno di questi interventi è stata compilata e allegata una scheda di rendicontazione, nella quale è stata indicata la data di effettiva prima attivazione (e, in particolare, la data del 31 dicembre 2005 per il sistema di Forlì) ed è stato individuato nel 2012 il primo anno di rendicontazione.
2.2. Con provvedimento del 28 ottobre 2013 (prot. GSE/P20130206237), la RVC 13R146 è stata accolta, con autorizzazione all’emissione dei relativi TEE.
2.3. In relazione al secondo anno di rendicontazione, il 2013, la società ha inviato distinte RVC per ciascun intervento di risparmio energetico (nell’appello si precisa che la scelta era dovuta al funzionamento del portale del GSE). In particolare:
- la RVC 0424552037613R146-3#1 per il sistema di teleriscaldamento di Forlì;
- la RVC 0424552037613R146-2#1 per il sistema di teleriscaldamento di Bologna.
2.4. Con note del 7 aprile 2014, la società Ricerca sul sistema energetico-RSE s.p.a., per conto del GSE, ha comunicato l’esistenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, consistenti:
- per quanto riguarda l’intervento di Forlì, nel fatto che « poiché la data di prima attivazione è il 31/12/2005, si riscontra il superamento del periodo massimo ammissibile per il conseguimento dei Certificati NC (ultima data utile di rendicontazione 31/12/2012 »;
- per quanto riguarda l’intervento di Bologna, nel fatto che « benché l’intervento in questione abbia come data di prima attivazione il 10/03/2011, essendo stato presentato come parte del progetto 13R146 ad esso si applica la data di prima attivazione di tale progetto, ossia il 31/12/2005. Pertanto si riscontra il superamento del periodo massimo ammissibile per il conseguimento dei Certificati NC (ultima data utile di rendicontazione 31/12/2012 ».
2.5. Dopo aver inviato le proprie controdeduzioni ai preavvisi di rigetto, la società ha presentato le RVC relative agli interventi di AR (0424552037613R146-1#1) e AG (0424552037613R146-4#1).
2.6. Con note del 18 giugno 2014 (prot. 14004785 e 14004786) RSE s.p.a. ha comunicato l’esistenza di motivi ostativi analoghi a quelli già indicati con riferimento agli altri interventi contemplati nel progetto.
2.7. Il 26 giugno 2014 la società ha presentato quattro nuove prime RVC per l’anno 2013 relative agli stessi interventi (identificate come RVC 14R211, per AR, RVC 14R212, per Bologna, RVC 14R213, per Forlì, e 14R214, per AG).
2.8. Con note del 16 luglio 2014 RSE s.p.a. ha comunicato il preavviso di rigetto anche per queste RVC (prot. 14005561, 14005557, 14005559).
2.9. Con provvedimenti del 5 giugno 2015 (prot. GSE/P20150053182, GSE/P20150053287, GSE/P20150053250, GSE/P20150053244) il Gestore ha respinto le RVC relative all’anno 2013, adducendo le seguenti ragioni:
a) l’anno di rendicontazione sarebbe successivo alla fine della vita utile del progetto, che ai sensi dell’art. 1, comma 1, delle linee guida è pari a cinque anni, dato che questo « si configura come un unico progetto con data di prima attivazione 31/12/2005 »;
b) sono ammessi al meccanismo dei TEE solo i sistemi di cogenerazione che risultino strettamente integrati con altre misure di efficienza energetica i cui effetti non siano scorporabili, mentre l’intervento in oggetto prevede la produzione di energia elettrica e termica in cogenerazione e la distribuzione di tale energia termica attraverso la rete di teleriscaldamento, producendo effetti che, in termini di efficienza energetica, risultano scorporabili;
c) alcuni degli impianti di produzione che alimentano la rete di teleriscaldamento beneficiano di altri incentivi;
d) non è stata presentata documentazione atta ad accertare il rispetto dei requisiti minimi prescritti dalla normativa in relazione al rendimento di generazione minimo stabilito dal d.lgs. n. 28 del 2011 e alle emissioni in atmosfera per gli impianti di produzione alimentati a biomassa.
2.10. Con provvedimenti del 5 giugno 2015 (prot. GSE/P20150053544, GSE/P20150053546, GSE/P20150053543) il GSE ha rigettato anche le RVC 14R212, 14R213, 14R214, ossia le richieste ripresentate distintamente per ciascuno degli interventi rispetto al secondo anno di rendicontazione.
2.11. La società ha impugnato i provvedimenti di diniego del 3 e del 5 giugno 2015 dinanzi al T.a.r. per il Lazio, sostenendo che il GSE avrebbe irragionevolmente considerato ostativo un errore di compilazione della prima RVC, relativo data di attivazione del progetto, invece di consentirne la regolarizzazione, nonché contrastando le altre ragioni esposte dal Gestore e sostenendo che le stesse non erano state comunicate nei preavvisi di rigetto.
Con il ricorso introduttivo si è inoltre chiesto di disporre una verificazione o CTU sulla correttezza dell’attività tecnico-istruttoria del GSE e la conformità delle RVC alla regolamentazione tecnica.
2.12. Con ordinanza n. 5314 del 2015 il T.a.r. ha respinto la domanda cautelare.
2.13. In seguito, con i provvedimenti prot. GSE/P20160059297 e GSE/P20160059298 del 16 giugno 2016, prot. GSE/P20160059420 del 17 giugno 2016 e prot. GSE/P20160059296 del 28 giugno 2016, il GSE ha respinto le RVC 13R146 1-2-3-4 riferite al terzo anno di rendicontazione.
I dinieghi sono stati impugnati con motivi aggiunti.
2.14. Nel 2020 la società ha proposto un secondo ricorso per motivi aggiunti, deducendo nuove ragioni di censura rispetto ai provvedimenti già impugnati, in particolare contestando la violazione dei limiti del potere di autotutela alla luce delle modifiche disposte dall’art. 56 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, all’art. 42 del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28.
2.15. In seguito, con istanza del 4 febbraio 2022 la società ha chiesto il riesame dei provvedimenti di rigetto delle RVC sulla base di chiarimenti tecnici, nonché invocando l’art. 56 del d.l. n. 76 del 2020.
2.16. Con provvedimento dell’11 aprile 2022, il GSE ha ritenuto superati solo il terzo e il quarto dei motivi ostativi addotti in origine, pertanto, ribadendo i primi due, ha confermato il rigetto delle RVC.
La società ha impugnato la decisione con un terzo ricorso per motivi aggiunti.
2.17. Quindi, con provvedimento prot. GSE/P20220021581 del 5 agosto 2022, il Gestore ha respinto anche l’istanza di riesame avanzata ai sensi dell’art. 56, comma 8, del d.l. n. 76 del 2020.
La società ha censurato la determinazione con un quarto ricorso per motivi aggiunti.
3. Con sentenza 4 aprile 2023, n. 5676, il T.a.r. per il Lazio ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, compensando tra le parti le spese di lite.
In particolare, il Tribunale ha argomentato che:
a) il GSE ha correttamente considerato, ai fini del calcolo della vita utile dell’impianto, il 31 dicembre 2005 quale data di prima attivazione del progetto, la quale è riferibile a tutti gli interventi in ragione della scelta della società di presentare un’unica RVC che li comprendesse in un progetto anch’esso unico (e l’infondatezza della relativa censura assume portata assorbente rispetto alle altre, dato il carattere plurimotivato del provvedimento);
b) il Gestore non avrebbe potuto concedere il “soccorso istruttorio”, dato che nelle procedure volte al riconoscimento delle tariffe incentivanti vige il principio di autoresponsabilità del richiedente;
c) sull’istanza di riesame ai sensi dell’art. 56, comma 8, del d.l. n. 76 del 2020 non si forma il “silenzio assenso”, ricadendosi nella materia ambientale;
d) il citato art. 56, comma 8, non è comunque applicabile ai provvedimenti di rigetto delle RVC, ma solo a quelli di annullamento d’ufficio ovvero di decadenza dagli incentivi.
4. La società ha proposto appello contro la decisione, deducendo i seguenti motivi:
I) Error in iudicando: Erroneità della sentenza per omessa valutazione di elementi decisivi della controversia con riferimento al primo motivo e secondo motivo del ricorso di primo grado; Violazione degli artt. 1, 3 5, e 16, delle Linee Guida di cui alla Del. AEEG EEN 9/11 e del D.M. Sviluppo economico 05/09/2011; Erronea applicazione del principio di autoresponsabilità e violazione dei principi di leale collaborazione e soccorso istruttorio;
II) Error in iudicando e in procedendo: omesso pronunciamento su punti decisivi della controversia; riproposizione delle censure assorbite e non esaminate in primo grado; Riproposizione del settimo motivo del ricorso; Riproposizione del terzo motivo dei primi motivi aggiunti;
III) Error in iudicando: Erroneo rigetto delle censure dei secondi motivi aggiunti;
IV) Error in iudicando e in procedendo (violazione art. 34, co. 2, c.p.a.): Erroneo rigetto del primo motivo dei terzi motivi aggiunti e omesso pronunciamento sulle restanti censure;
V) Error in iudicando: Erroneo rigetto delle censure dei quarti motivi aggiunti;
VI) Domanda di condanna al rilascio dei provvedimenti richiesti;
VII) Domanda di risarcimento danni da attività amministrativa illegittima.
VIII) Istanza istruttoria.
4.1. Nel giudizio di secondo grado si è costituito il GSE, chiedendo il rigetto del gravame.
4.2. Nel corso del processo le parti hanno depositato scritti difensivi, approfondendo le rispettive tesi.
4.3. All’udienza pubblica del 1 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Con il primo motivo di appello, si sostiene che il T.a.r. avrebbe errato nel considerare dirimente l’indicazione della data di prima attivazione dell’intervento sulla rete di teleriscaldamento di Forlì contenuta nella prima RVC, riferita all’anno 2012, in quanto essa sarebbe stata viziata da un chiaro errore formale, in quanto non coerente con la definizione di “data di prima attivazione” ricavabile dalla normativa di settore.
5.1. In particolare, la data del 31 dicembre 2005 si riferiva alla data di sottoscrizione dei contratti di allaccio alla rete di teleriscaldamento delle prime utenze, mentre la vera data di prima attivazione sarebbe stata corrispondente a quella di conseguimento dei primi risparmi energetici da parte dei clienti (secondo quanto stabilito dalle linee guida). L’errore sarebbe stato evidente alla luce di una lettura complessiva della RVC – segnatamente della descrizione sintetica dell’intervento, in cui l’anno 2012 era stato indicato come primo anno di rendicontazione ad intendere che altri anni di rendicontazione sarebbero seguiti – e sarebbe stato comunque dimostrato nel corso del procedimento, mediante produzione di documenti che attestavano la data di effettivo conseguimento dei risparmi energetici.
5.2. Sotto altro profilo, la sentenza sarebbe errata per aver considerato il principio di autoresponsabilità del richiedente gli incentivi come ostativo alla “sanabilità”, mediante concessione del soccorso istruttorio, dell’evidenziato errore di compilazione della RVC, dato che nella specie non viene in rilievo una procedura concorsuale e occorre piuttosto verificare in concreto l’effettiva sussistenza dei requisiti sostanziali per l’attribuzione del beneficio, anche alla luce dei principi di leale collaborazione tra amministrazione e cittadino, di ragionevolezza dell’azione amministrativa e di prevalenza della sostanza sulla forma, nonché del generale favore per la riduzione del consumo di combustibili fossili.
5.3. Ancora, la sentenza sarebbe errata in quanto il diniego dei TEE per tutti gli interventi, ancorché contenuti in un’unica RVC, contrasterebbe con il principio di proporzionalità, dato che ciascuno di essi era di taglia idonea a conseguire autonomamente i “certificati bianchi”.
6. Il motivo è infondato.
6.1. In via preliminare, occorre ribadire che il sistema d’incentivazione dell’energia è basato sul principio di autoresponsabilità, che impone all’interessato l’onere di fornire tutti gli elementi idonei a dar prova della sussistenza delle condizioni per l’ammissione ai benefici richiesti e comporta quindi la necessaria attribuzione di rilevanza precipua alle dichiarazioni da questo rese con l’istanza di accesso (tra le tante, Cons. Stato, sez. II, 5 maggio 2025, n. 3813, opportunamente richiamata dalla difesa del GSE).
6.2. Nel caso di specie, l’indicazione del 31 dicembre 2005 come data di prima attivazione dell’intervento di Forlì non è frutto di un errore materiale – ossia di una divergenza tra volontà o realtà e dichiarazione o rappresentazione – bensì la conseguenza dell’adozione, da parte dell’impresa e sotto la propria responsabilità, di una certa interpretazione delle linee guida, pertanto non ci sono margini per il soccorso istruttorio.
6.3. Inoltre, dato che i quattro interventi sono stati presentati come un progetto unitario, è logico e doveroso che il diniego si estenda a tutti (in questi termini, di recente, Cons. Stato, sez. II, 10 luglio 2025, n. 6023).
7. Con il secondo motivo di appello vengono riproposte le censure dedotte in primo grado e ritenute assorbite dal T.a.r..
7.1. In primo luogo, si rileva che i provvedimenti di rigetto delle RVC si fondano su motivi che non erano stati indicati nei preavvisi di diniego, che faceva riferimento solo al superamento del periodo massimo ammissibile per il conseguimento dei “certificati bianchi” (terzo motivo del ricorso di primo grado).
7.2. In secondo luogo, si contesta il motivo addotto dal GSE per rigettare le RVC e relativo al fatto che le reti di teleriscaldamento siano alimentate da impianti di cogenerazione, in quanto la richiesta della società riguardava interventi sulla rete, non sugli impianti (quarto motivo del ricorso di primo grado, prima e seconda censura del primo atto di motivi aggiunti).
7.3. Inoltre, si censura la decisione del GSE di rigettare le RVC ripresentate dalla società in via cautelativa, dividendo i vari interventi (settimo motivo del ricorso di primo grado).
7.4. Ancora, si contesta il rigetto delle RVC riferite al terzo anno di rendicontazione, sia perché sarebbe stata dimostrata la data di prima attivazione, sia perché – diversamente da quanto assunto dal GSE – gli interventi di Forlì e AG non riguardavano il potenziamento di centrali di produzione, bensì l’estensione delle reti (terza censura del primo atto di motivi aggiunti).
8. L’infondatezza del primo motivo di appello comporta la reiezione del secondo, dato che, essendo i dinieghi del GSE plurimotivati, è condivisibile la decisione del T.a.r. di ritenere assorbite le altre censure, qui riproposte, il cui accoglimento non potrebbe comunque comportare l’annullamento dei provvedimenti.
9. Con il terzo motivo di appello, si sostiene che il T.a.r. abbia errato nell’escludere l’applicabilità ratione temporis ai provvedimenti del GSE dei limiti all’esercizio del potere di autotutela, posti dall’art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2011, come modificato dall’art. 56, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020, convertito in legge n. 120 del 2020, in quanto la novella non avrebbe fatto altro che recepire principi già immanenti nel sistema e sarebbe comunque applicabile ai provvedimenti non ancora consolidatisi perché impugnati.
10. Il motivo è infondato.
Come già chiarito dalla sezione, « la disposizione introdotta dall’art. 56, comma 7, del d.l. n. 76/2020 non è immediatamente applicabile ai provvedimenti adottati prima della sua entrata in vigore in quanto, come affermato dalla giurisprudenza, non ha valenza di interpretazione autentica (cfr. sul punto, ex pluribus e fra le più recenti, Consiglio di Stato, sez. II, n. 1837/2025), ma consente alle imprese destinatarie di provvedimenti del GSE di annullamento d’ufficio o di decadenza dagli incentivi ancora sub iudice al momento di entrata in vigore del d.l. n. 76/2020 di sollecitare un ulteriore procedimento amministrativo da parte del Gestore presentando apposita istanza volta a consentire l’applicazione dello ius superveniens» (tra le più recenti, Cons. Stato, sez. II, 12 giugno 2025, n. 5111, 5112, 5113, 5114, 5115, 5116).
11. Con il quarto motivo di appello, si sostiene che il T.a.r. abbia errato nell’escludere che sulle istanze di riesame presentate ai sensi dell’art. 56, comma 8, del d.l. n. 76 del 2020 si fosse formato il “silenzio assenso”, nonché che abbia comunque omesso di pronunciarsi sulle altre censure dedotte, relative:
- la prima al fatto che – diversamente da quanto affermato dal GSE – gli interventi non riguardano l’impianto di produzione, ma consistono nell’estensione della rete, pertanto avrebbero dovuto essere contabilizzati per cinque anni, a decorrere al più tardi da 24 mesi dopo la data di prima attivazione dell’intervento;
- la seconda al fatto che gli impianti sono tutti entrati in esercizio prima del 1 gennaio 2011, pertanto avrebbero dovuto avere accesso ai benefici previsti dal d.m. 28 dicembre 2012.
12. Il motivo è infondato.
12.1. Sotto un primo profilo, la sezione ha già chiarito che nei procedimenti per l’ottenimento o il mantenimento degli incentivi per la produzione di energia da fonte rinnovabile non è applicabile l’istituto del “silenzio assenso”, perché questi rientrano nella materia ambientale e, quindi, nelle deroghe previste dal comma 4 dell’art. 20 della legge n. 241 del 1990 (tra le più recenti, Cons. Stato, sez. II, 23 giugno 2025, n. 5437 e 5440).
12.2. Sotto un secondo profilo, la sentenza del T.a.r. ha adeguatamente motivato in ordine alle censure che vengono riproposte in questa sede, con considerazioni che il collegio ritiene condivisibili, per le ragioni in precedenza esposte.
13. Con il quinto motivo di appello, si critica come eccessivamente restrittiva l’interpretazione data dal T.a.r. all’art. 56, comma 8, del d.l. n. 76 del 2020, che – secondo l’appellante – dovrebbe applicarsi anche ai provvedimenti di rigetto delle RVC, oltre che a quelli di decadenza, come si evincerebbe anche dal precedente comma 7. In subordine, nell’ipotesi in cui tale tesi non venga condivisa, si chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale della norma in esame per violazione degli artt. 3, 41 e 117 Cost..
14. Il motivo è infondato.
14.1. Sotto un primo profilo, si è già osservato che dalla lettura della disposizione invocata « emerge, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, un disallineamento letterale tra le modifiche introdotte all’art. 42 del d.lgs. dal settimo e dall’ottavo comma dell’art. 56 del d.l. n. 76/2020, dal momento che nel primo caso (concernente la modifica del comma 3-bis dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011) la disposizione evoca “il rigetto dell’istanza di rendicontazione o l’annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli” originariamente concesso, mentre nel secondo caso indica i soli provvedimenti di “decadenza” dagli incentivi. Deve allora ritenersi che il legislatore, adottando nei richiamati commi consecutivi (il settimo e l’ottavo) del medesimo art. 56 una terminologia diversa e comunque non coincidente, abbia inteso riferirsi a fattispecie fra loro non sovrapponibili, e ciò a maggior ragione trattandosi di una disciplina di favore per i soggetti interessati, come tale soggetta, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, a stretta interpretazione » (Cons. Stato, sez. II, 5 maggio 2025, n. 3813).
14.2. Sotto un secondo profilo, la questione di legittimità costituzionale dedotta dall’appellante è manifestamente infondata « poiché l’impianto mai incentivato non è in alcun modo assimilabile all’impianto incentivato e dichiarato decaduto » (Cons. Stato, sez. II, 3 marzo 2025, n. 1778)
15. Dal rigetto dei motivi sinora esaminati consegue anche l’infondatezza del sesto motivo, con cui si ripropone la domanda, già avanzata in primo grado, di condanna del GSE al rilascio dei provvedimenti favorevoli richiesti, a partire dall’anno 2013 (quale secondo anno di rendicontazione) fino al quinto anno di rendicontazione.
16. La stessa conclusione s’impone rispetto al settimo motivo, con cui si ripropone la domanda, già posta in primo grado, di condanna del GSE al risarcimento del danno (e questo a prescindere dalla sua ammissibilità, comunque contestata dal Gestore): essendo i provvedimenti censurati immuni dai vizi denunciati dal privato, eventuali danni da essi derivanti non potrebbero ritenersi “ingiusti”, com’è invece necessario per ottenerne il ristoro.
17. Nemmeno può essere accolto l’ottavo motivo, con cui si ripropone la richiesta, già formulata in primo grado, di disporre una verificazione o CTU per la verifica dei dati tecnico-fattuali sulla prima data di effettivo conseguimento dei risparmi energetici grazie agli interventi oggetto della RVC, non essendovi necessità, alla luce della documentazione agli atti, di un simile approfondimento istruttorio.
18. In conclusione, l’appello è meritevole di rigetto nel suo complesso.
19. Secondo la regola generale della soccombenza, dalla quale non vi è ragione di discostarsi nella specie, l’appellante deve essere condannato al pagamento delle spese di lite del grado, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione II, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge; condanna l’appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore del GSE, nella misura di 4.000 euro, oltre oneri e accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Enrico Basilico | Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO