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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 246/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1133/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento - Corso Umberto I 59
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291202300311986388 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato: insistono nei rispettivi atti scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 nella qualità di legale rappresentante della Società_1 ha impugnato la cartella n. 29120230031198638802 emessa a seguito di “controllo automatizzato” ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/73 e art. 54 bis del Dpr n. 633/72, sul modello
IRAP/2021 (cfr. provvedimento impugnato in atti).
Ha dedotto l' illegittimità del provvedimento e della relativa pretesa – per i motivi che di seguito saranno esaminati – ed ha concluso per l'annullamento (cfr. ricorso in atti).
Si sono costituiti l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate riscossione le quali hanno rispettivamente contro dedotto, ciascuna per quanto di propria competenza, concludendo per il rigetto (cfr. controdeduzioni in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Giudice nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1.- La cartella in contestazione è stata notificata alla Società contribuente in data 24.01.2024 e non è stata impugnata nei termini (cfr. documentazione in atti).
Il provvedimento di che trattasi è stata notificata (anche) al ricorrente in data 20.02.2025, nella qualità di rappresentante legale e coobbligato della società in parola.
La cartella – a sua volta - era stata preceduta dalla notifica a mezzo pec (indirizzo: “sudtrasportisas@pec. it”) della c.d. “comunicazione di irregolarità” (cfr. documentazione in atti).
2.- La giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sentenza n. 12023 del 10 giugno 2015) ha ritenuto che qualora la cartella scaturisca direttamente dalla liquidazione della dichiarazione fiscale presentata dal contribuente non è necessaria una particolare motivazione trattandosi di dati ed elementi già a conoscenza del contribuente il quale (nella fattispecie) era stato posto a conoscenza del fatto che venivano recuperate imposte non versate.
Nella fattispecie, avendo ricevuto a mezzo pec la notifica della comunicazione d'irregolarità, per fruire della riduzione delle sanzioni al 10%, il contribuente avrebbe dovuto provvedere a versare delle somme portate dall'avviso bonario entro trenta giorni dalla sua ricezione.
3.- La cartella ha un “contenuto vincolato” 8art. 25 Dpr n. 602 1973): i dati riportati nel provvedimento impugnato corrispondono a quanto prescritto dalla legge (cfr. provvedimento in atti).
Nessuna disposizione prevede l'indicazione, in cartella, delle modalità di calcolo degli interessi.
Gli "interessi di mora" non sono stati applicati, bensì soltanto menzionati: art. 30 D.P.R. n. 7 602 del 1973
(cfr. provvedimento in atti).
La loro applicazione decorre (soltanto) trascorsi infruttuosamente 60 giorni dalla notifica.
Il tasso di interesse è determinato dalla legge: è, quindi, conoscibile da qualunque cittadino (Cassazione, sentenza del 15 aprile 2011). 4.- Come già detto la cartella qui in esame è stata notificata al ricorrente in data 20.02.2025 nella qualità di “rappresentante legale” e coobbligato della Società_1
Il provvedimento era stato preceduto dalla notifica a mezzo pec della “comunicazione di irregolarità” (n.
28568292115 – cfr. documentazione in atti).
5.- L'art. 25 Dpr n. 602/73, prevede che la notifica della cartella di pagamento debba avvenire, a pena di decadenza - in tema di controlli automatizzati da 36 bis del D.P.R. n. 600/73 - entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione: la dichiarazione Mod. IRAP/2021, anno 2020,
è stata presentata dalla Società in data 30/11/2021 e la cartella è stata notificata alla società in data
24.01.2024: tempestivamente (cfr. documentazione in atti).
- Per le argomentazioni che precedono il ricorso non è fondato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alle spese di questo grado che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori, di cui 500,00 in favore di ciascuna parte costituita: Agenzia delle entrate ed Agenzia delle entrate riscossione.
Agrigento, 26 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
GN NA
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1133/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento - Corso Umberto I 59
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291202300311986388 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato: insistono nei rispettivi atti scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 nella qualità di legale rappresentante della Società_1 ha impugnato la cartella n. 29120230031198638802 emessa a seguito di “controllo automatizzato” ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/73 e art. 54 bis del Dpr n. 633/72, sul modello
IRAP/2021 (cfr. provvedimento impugnato in atti).
Ha dedotto l' illegittimità del provvedimento e della relativa pretesa – per i motivi che di seguito saranno esaminati – ed ha concluso per l'annullamento (cfr. ricorso in atti).
Si sono costituiti l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate riscossione le quali hanno rispettivamente contro dedotto, ciascuna per quanto di propria competenza, concludendo per il rigetto (cfr. controdeduzioni in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Giudice nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1.- La cartella in contestazione è stata notificata alla Società contribuente in data 24.01.2024 e non è stata impugnata nei termini (cfr. documentazione in atti).
Il provvedimento di che trattasi è stata notificata (anche) al ricorrente in data 20.02.2025, nella qualità di rappresentante legale e coobbligato della società in parola.
La cartella – a sua volta - era stata preceduta dalla notifica a mezzo pec (indirizzo: “sudtrasportisas@pec. it”) della c.d. “comunicazione di irregolarità” (cfr. documentazione in atti).
2.- La giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sentenza n. 12023 del 10 giugno 2015) ha ritenuto che qualora la cartella scaturisca direttamente dalla liquidazione della dichiarazione fiscale presentata dal contribuente non è necessaria una particolare motivazione trattandosi di dati ed elementi già a conoscenza del contribuente il quale (nella fattispecie) era stato posto a conoscenza del fatto che venivano recuperate imposte non versate.
Nella fattispecie, avendo ricevuto a mezzo pec la notifica della comunicazione d'irregolarità, per fruire della riduzione delle sanzioni al 10%, il contribuente avrebbe dovuto provvedere a versare delle somme portate dall'avviso bonario entro trenta giorni dalla sua ricezione.
3.- La cartella ha un “contenuto vincolato” 8art. 25 Dpr n. 602 1973): i dati riportati nel provvedimento impugnato corrispondono a quanto prescritto dalla legge (cfr. provvedimento in atti).
Nessuna disposizione prevede l'indicazione, in cartella, delle modalità di calcolo degli interessi.
Gli "interessi di mora" non sono stati applicati, bensì soltanto menzionati: art. 30 D.P.R. n. 7 602 del 1973
(cfr. provvedimento in atti).
La loro applicazione decorre (soltanto) trascorsi infruttuosamente 60 giorni dalla notifica.
Il tasso di interesse è determinato dalla legge: è, quindi, conoscibile da qualunque cittadino (Cassazione, sentenza del 15 aprile 2011). 4.- Come già detto la cartella qui in esame è stata notificata al ricorrente in data 20.02.2025 nella qualità di “rappresentante legale” e coobbligato della Società_1
Il provvedimento era stato preceduto dalla notifica a mezzo pec della “comunicazione di irregolarità” (n.
28568292115 – cfr. documentazione in atti).
5.- L'art. 25 Dpr n. 602/73, prevede che la notifica della cartella di pagamento debba avvenire, a pena di decadenza - in tema di controlli automatizzati da 36 bis del D.P.R. n. 600/73 - entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione: la dichiarazione Mod. IRAP/2021, anno 2020,
è stata presentata dalla Società in data 30/11/2021 e la cartella è stata notificata alla società in data
24.01.2024: tempestivamente (cfr. documentazione in atti).
- Per le argomentazioni che precedono il ricorso non è fondato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alle spese di questo grado che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori, di cui 500,00 in favore di ciascuna parte costituita: Agenzia delle entrate ed Agenzia delle entrate riscossione.
Agrigento, 26 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
GN NA