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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 06/02/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 6.02.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 2957 / 2022;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 28/06/2022 ed iscritto al n 2957 - 2022 RG , vertente tra
(cf: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Legale rappresentante pro tempore, con sede in Polistena (RC), Via Catena
n. 36, elettivamente domiciliata in Avola (SR), nella Piazza Vittorio Veneto
n. 25, presso lo studio dell'avv. Davide Antonuccio (cod. fis.
[...]
, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._1
- ricorrente -
contro
- , in persona del Controparte_1
Procuratore speciale pro-tempore, C.F. , elettivamente P.IVA_2 domiciliata in Catania (CT), Via Firenze n. 36, presso lo studio dell'Avv. Muratore Laura Agata (C.F. ), che la rappresenta e C.F._2 difende giusta procura in atti;
- Controparte_2
(C.F. – P. IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il P.IVA_3 P.IVA_4
Grande 21, costituito ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio di Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) il 23 gennaio 2023, Repertorio Persona_1
1 37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati Angelo Labrini
( ), Angela M. Fazio ( , C.F._3 C.F._4
Angela M. Laganà ( ), Dario C. Adornato C.F._5
( ), nonché dall'Avv. Ettore Triolo C.F._6
(C.F.: ), costituitosi nuovo difensore;
C.F._7
-chiamato in causa-
- resistenti - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 28/06/2022, la società ricorrente propone opposizione avverso e per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.
09420229004221628000 notificata da in Controparte_3 data 8.06.2022, deducendo assenza della prodromica rituale notificazione degli avvisi di addebito in essa indicati e di seguito riportati:
1) avviso di addebito n. 39420180000333990000 dell'importo complessivo di € 1.149,17 asseritamente notificato il 29.05.2018;
2) avviso di addebito n. 39420180000334091000 dell'importo complessivo di € 22.815,29 asseritamente notificato il 29.05.2018;
3) avviso di addebito n. 39420180000334192000 dell'importo complessivo di € 23.117,00 asseritamente notificato il 29.05.2018;
4) avviso di addebito n. 39420180000334200000 dell'importo complessivo di € 22.924,42 asseritamente notificato il 29.05.2018;
5) avviso di addebito n. 39420180000334301000 dell'importo complessivo di € 22.831,65 asseritamente notificato il 29.05.2018;
6) avviso di addebito n. 39420180000334402000 dell'importo complessivo di € 13.860,23 asseritamente notificato il 29.05.2018;
7) avviso di addebito n. 39420190002853465000 dell'importo complessivo di € 1.589,67 asseritamente notificato il 2.09.2019. Con i motivi di ricorso eccepisce:
- la nullità dell'intimazione di pagamento opposta per inesistenza giuridica, nullità, irritualità e/o illegittimità della sua notifica, in quanto promanante da un indirizzo pec “non istituzionale” in violazione degli artt. 26 - d.p.r. n. 602/73, art. 60 - d.p.r. n. 600/73, art.
3-bis, co.
1 - l. n. 53/1994, art.
6-ter -
d.lgs. n. 82/2005 ed art. 16-ter - d.l. n. 179/2012;
- la nullità derivata dell'intimazione di pagamento opposta (atto consequenziale) per omessa rituale e mai sanata notificazione dei provvedimenti presupposti necessari ivi indicati (avvisi di addebito) in violazione dell'art. 50 d.p.r. n. 602/73 e dell'art. 30 d.l. 78/2010. Il valore complessivo della causa è di Euro € 108.289,55.
2 § 2. Il ricorrente aveva convenuto in giudizio solo Controparte_3
che è stata autorizzata a chiamare in causa l' .
[...] CP_2
Si è quindi costituito l' chiedendo ed ottenendo di essere rimesso in CP_2 termini attesa l'inosservanza del termine dilatorio ex art. 415 c.p.c..
§ 3. Il ricorso è infondato e come tale va rigettato per le ragioni che seguono.
§ 3.1 Con il primo motivo di opposizione la difesa di parte ricorrente eccepisce l'invalidità della notifica dell'impugnata intimazione di pagamento lamentando che proviene da indirizzo p.e.c. non certificato presso i pubblici registri.
In merito alla validità di tale notifica prive di pregio sono le censure di parte ricorrente. La notifica è stata effettuata dall'indirizzo
“ t” (al tempo non censito Email_1 su pubblici registri, il prefato indirizzo pec risulta inserito nell'Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici
Servizi a far data dal 01/09/2022).
In primo luogo non vi è alcuna norma che sanzioni con la nullità la notifica a mezzo PEC di atti esattoriali effettuata da un indirizzo di posta elettronica certificata non inserito in un pubblico registro.
Del tutto inconferente risulta il riferimento alla notifica telematica ex L. n.
53/1994, poiché detta disciplina regolamenta le notifiche in proprio da parte degli avvocati ed ha un ambito di applicazione limitato agli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale.
Dal combinato disposto degli artt. 18 del d.lgs. 46/1999, 49 e 26 del d.p.r.
602/1973, normativa applicabile al caso de quo, si evince che la notifica degli atti prodromici alla riscossione coattiva di crediti previdenziali può avvenire
“…con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo
60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 6001…”. La succitata normativa contiene prescrizioni esclusivamente sull'indirizzo elettronico del destinatario (il quale deve essere estratto da INI-PEC e, per i soggetti non obbligati all'uso della PEC, vale l'indirizzo indicato) senza disporre specifiche sull'indirizzo del mittente.
Ciò che deve ritenersi rilevante ai fini identificativi del mittente è il
“dominio” per tale intendendosi (ai sensi dell'art.1 D.P.R. n. 68/2005) l'insieme di tutte e sole le caselle di posta elettronica certificata il cui
3 indirizzo fa riferimento, nell'estensione, ad uno stesso dominio della rete Internet, definito secondo gli standard propri di tale rete”: dominio che, nel caso di specie, è “pec.agenziariscossione.gov.it. e che consente al destinatario di identificare il mittente (cfr., tra le altre, Cass. n. 26682/2024).
Dunque gli assunti vizi lamentati dal ricorrente non sono in alcun modo sanzionati dalla legge con la nullità, nè così gravi da determinarne l'inesistenza della notifica e, come tali, peraltro suscettibili comunque di sanatoria per raggiungimento dello scopo in virtù del principio generale enunciato dall'art. 156 c.p.c..
Nel caso di specie è pacifico il raggiungimento dello scopo della notifica, cioè l'avvenuta conoscenza dell'intimazione di pagamento che è stata qui tempestivamente impugnata e la sua riferibilità all'ente di riscossione perchè l'indirizzo della casella p.e.c. di provenienza faceva chiaramente riferimento all' , in quanto contenente il dominio Controparte_3
. Email_2
Ne consegue l'infondatezza del motivo di ricorso.
§ 3.2. Deve darsi atto che risulta documentalmente smentita anche l'eccezione di omessa notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento per cui è causa, sollevata con il secondo punto di motivazione da parte ricorrente.
Infatti l' ha allegato e provato la rituale notifica via PEC di tutti gli CP_2 avvisi di addebito:
-n.39420180000333990000 notificato il 29.05.2018;
-n39420180000334091000 notificato il 29.05.2018;
-n.39420180000334192000 notificato il 29.05.2018;
-n.39420180000334200000 notificato il 29.05.2018;
-n.39420180000334301000 notificato il 29.05.2018;
-n.39420180000334402000 notificato il 29.05.2018;
-n.39420190002853465000 notificato il 02.09.2019.
Ciascuno dei predetti avvisi di addebito è divenuto titolo definitivo ed irrettrattabile perchè non è stato tempestivamente impugnato nel termine perentorio di 40 gg. dalla sua notifica.
§ 3.3. La difesa del ricorrente eccepisce la inutilizzabilità della produzione Cont documentale offerta dall' in merito alla notifica degli avvisi di addebito, stante la tardiva costituzione dell' e la violazione dell'art. 416 c.p.c.. CP_2
La censura è infondata. In primo luogo deve darsi atto che l' è stata rimessa in termini quanto CP_2 alla tempestività della costituzione atteso che era stata evocata in giudizio senza il rispetto del termine a difesa.
Inoltre deve considerarsi che in ordine alla regolare notifica degli avvisi di addebito vi è un principio di prova costituito dalla stessa intimazione di pagamento impugnata nella quale è riportata la data di notifica dei sottesi
4 avvisi di addebito, nonché dagli estratti di ruolo versati in atti dal concessionario, che già di per sé consente di fare ricorso ai poteri istruttori di cui all'art. 421 cpc.. La difesa del ricorrente, nelle note di trattazione scritta depositate il 22.02.2024, contesta inoltre che “l' ha trasmesso gli impugnati avvisi di CP_2 addebito tramite l'account “ t”, che, in Email_3 quanto non registrato presso l'IPA, non può essere utilizzato per alcuna notificazione, con conseguente nullità/inesistenza della stessa.”.
Tali deduzioni – a prescindere dalla loro infondatezza poiché la notifica proviene da indirizzo istituzionale dell' e relativo dominio - sono CP_2 inammissibili perché gli avvisi di addebito non sono stati tempestivamente impugnati.
Inoltre non può non rilevarsi che nelle successive note di trattazione scritta depositate il 26.3.2024, la stessa difesa del ricorrente allega di non contestare la sussistenza della pretesa creditoria vantata dall' e la validità dei CP_2 prodromici avvisi di addebito (infatti deduce “In seno all'atto di impulso dell'odierna controversia, ove non veniva minimamente messa in discussione la sussistenza della pretesa creditoria vantata dall' e, di CP_2 conseguenza, la validità dei prodromici avvisi di addebito, …”).
§ 4. Per tutte le motivazione sopra esposte il ricorso va rigettato.
Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex
DM 55/2014 a favore di ciascuna parte resistente ed in misura minima considerata la non complessità e serialità delle questioni di diritto.
p.q.m
.
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali in favore di
, in persona del legale rapp.te p.t., che Controparte_5 liquida in € 4.200,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali in favore dell' , in persona del legale Controparte_2 rapp.te p.t., che liquida in € 4.200,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva se dovute come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito
Così deciso in Reggio Calabria, 6/02/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
5
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 6.02.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 2957 / 2022;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 28/06/2022 ed iscritto al n 2957 - 2022 RG , vertente tra
(cf: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Legale rappresentante pro tempore, con sede in Polistena (RC), Via Catena
n. 36, elettivamente domiciliata in Avola (SR), nella Piazza Vittorio Veneto
n. 25, presso lo studio dell'avv. Davide Antonuccio (cod. fis.
[...]
, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._1
- ricorrente -
contro
- , in persona del Controparte_1
Procuratore speciale pro-tempore, C.F. , elettivamente P.IVA_2 domiciliata in Catania (CT), Via Firenze n. 36, presso lo studio dell'Avv. Muratore Laura Agata (C.F. ), che la rappresenta e C.F._2 difende giusta procura in atti;
- Controparte_2
(C.F. – P. IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il P.IVA_3 P.IVA_4
Grande 21, costituito ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio di Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) il 23 gennaio 2023, Repertorio Persona_1
1 37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati Angelo Labrini
( ), Angela M. Fazio ( , C.F._3 C.F._4
Angela M. Laganà ( ), Dario C. Adornato C.F._5
( ), nonché dall'Avv. Ettore Triolo C.F._6
(C.F.: ), costituitosi nuovo difensore;
C.F._7
-chiamato in causa-
- resistenti - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 28/06/2022, la società ricorrente propone opposizione avverso e per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.
09420229004221628000 notificata da in Controparte_3 data 8.06.2022, deducendo assenza della prodromica rituale notificazione degli avvisi di addebito in essa indicati e di seguito riportati:
1) avviso di addebito n. 39420180000333990000 dell'importo complessivo di € 1.149,17 asseritamente notificato il 29.05.2018;
2) avviso di addebito n. 39420180000334091000 dell'importo complessivo di € 22.815,29 asseritamente notificato il 29.05.2018;
3) avviso di addebito n. 39420180000334192000 dell'importo complessivo di € 23.117,00 asseritamente notificato il 29.05.2018;
4) avviso di addebito n. 39420180000334200000 dell'importo complessivo di € 22.924,42 asseritamente notificato il 29.05.2018;
5) avviso di addebito n. 39420180000334301000 dell'importo complessivo di € 22.831,65 asseritamente notificato il 29.05.2018;
6) avviso di addebito n. 39420180000334402000 dell'importo complessivo di € 13.860,23 asseritamente notificato il 29.05.2018;
7) avviso di addebito n. 39420190002853465000 dell'importo complessivo di € 1.589,67 asseritamente notificato il 2.09.2019. Con i motivi di ricorso eccepisce:
- la nullità dell'intimazione di pagamento opposta per inesistenza giuridica, nullità, irritualità e/o illegittimità della sua notifica, in quanto promanante da un indirizzo pec “non istituzionale” in violazione degli artt. 26 - d.p.r. n. 602/73, art. 60 - d.p.r. n. 600/73, art.
3-bis, co.
1 - l. n. 53/1994, art.
6-ter -
d.lgs. n. 82/2005 ed art. 16-ter - d.l. n. 179/2012;
- la nullità derivata dell'intimazione di pagamento opposta (atto consequenziale) per omessa rituale e mai sanata notificazione dei provvedimenti presupposti necessari ivi indicati (avvisi di addebito) in violazione dell'art. 50 d.p.r. n. 602/73 e dell'art. 30 d.l. 78/2010. Il valore complessivo della causa è di Euro € 108.289,55.
2 § 2. Il ricorrente aveva convenuto in giudizio solo Controparte_3
che è stata autorizzata a chiamare in causa l' .
[...] CP_2
Si è quindi costituito l' chiedendo ed ottenendo di essere rimesso in CP_2 termini attesa l'inosservanza del termine dilatorio ex art. 415 c.p.c..
§ 3. Il ricorso è infondato e come tale va rigettato per le ragioni che seguono.
§ 3.1 Con il primo motivo di opposizione la difesa di parte ricorrente eccepisce l'invalidità della notifica dell'impugnata intimazione di pagamento lamentando che proviene da indirizzo p.e.c. non certificato presso i pubblici registri.
In merito alla validità di tale notifica prive di pregio sono le censure di parte ricorrente. La notifica è stata effettuata dall'indirizzo
“ t” (al tempo non censito Email_1 su pubblici registri, il prefato indirizzo pec risulta inserito nell'Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici
Servizi a far data dal 01/09/2022).
In primo luogo non vi è alcuna norma che sanzioni con la nullità la notifica a mezzo PEC di atti esattoriali effettuata da un indirizzo di posta elettronica certificata non inserito in un pubblico registro.
Del tutto inconferente risulta il riferimento alla notifica telematica ex L. n.
53/1994, poiché detta disciplina regolamenta le notifiche in proprio da parte degli avvocati ed ha un ambito di applicazione limitato agli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale.
Dal combinato disposto degli artt. 18 del d.lgs. 46/1999, 49 e 26 del d.p.r.
602/1973, normativa applicabile al caso de quo, si evince che la notifica degli atti prodromici alla riscossione coattiva di crediti previdenziali può avvenire
“…con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo
60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 6001…”. La succitata normativa contiene prescrizioni esclusivamente sull'indirizzo elettronico del destinatario (il quale deve essere estratto da INI-PEC e, per i soggetti non obbligati all'uso della PEC, vale l'indirizzo indicato) senza disporre specifiche sull'indirizzo del mittente.
Ciò che deve ritenersi rilevante ai fini identificativi del mittente è il
“dominio” per tale intendendosi (ai sensi dell'art.1 D.P.R. n. 68/2005) l'insieme di tutte e sole le caselle di posta elettronica certificata il cui
3 indirizzo fa riferimento, nell'estensione, ad uno stesso dominio della rete Internet, definito secondo gli standard propri di tale rete”: dominio che, nel caso di specie, è “pec.agenziariscossione.gov.it. e che consente al destinatario di identificare il mittente (cfr., tra le altre, Cass. n. 26682/2024).
Dunque gli assunti vizi lamentati dal ricorrente non sono in alcun modo sanzionati dalla legge con la nullità, nè così gravi da determinarne l'inesistenza della notifica e, come tali, peraltro suscettibili comunque di sanatoria per raggiungimento dello scopo in virtù del principio generale enunciato dall'art. 156 c.p.c..
Nel caso di specie è pacifico il raggiungimento dello scopo della notifica, cioè l'avvenuta conoscenza dell'intimazione di pagamento che è stata qui tempestivamente impugnata e la sua riferibilità all'ente di riscossione perchè l'indirizzo della casella p.e.c. di provenienza faceva chiaramente riferimento all' , in quanto contenente il dominio Controparte_3
. Email_2
Ne consegue l'infondatezza del motivo di ricorso.
§ 3.2. Deve darsi atto che risulta documentalmente smentita anche l'eccezione di omessa notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento per cui è causa, sollevata con il secondo punto di motivazione da parte ricorrente.
Infatti l' ha allegato e provato la rituale notifica via PEC di tutti gli CP_2 avvisi di addebito:
-n.39420180000333990000 notificato il 29.05.2018;
-n39420180000334091000 notificato il 29.05.2018;
-n.39420180000334192000 notificato il 29.05.2018;
-n.39420180000334200000 notificato il 29.05.2018;
-n.39420180000334301000 notificato il 29.05.2018;
-n.39420180000334402000 notificato il 29.05.2018;
-n.39420190002853465000 notificato il 02.09.2019.
Ciascuno dei predetti avvisi di addebito è divenuto titolo definitivo ed irrettrattabile perchè non è stato tempestivamente impugnato nel termine perentorio di 40 gg. dalla sua notifica.
§ 3.3. La difesa del ricorrente eccepisce la inutilizzabilità della produzione Cont documentale offerta dall' in merito alla notifica degli avvisi di addebito, stante la tardiva costituzione dell' e la violazione dell'art. 416 c.p.c.. CP_2
La censura è infondata. In primo luogo deve darsi atto che l' è stata rimessa in termini quanto CP_2 alla tempestività della costituzione atteso che era stata evocata in giudizio senza il rispetto del termine a difesa.
Inoltre deve considerarsi che in ordine alla regolare notifica degli avvisi di addebito vi è un principio di prova costituito dalla stessa intimazione di pagamento impugnata nella quale è riportata la data di notifica dei sottesi
4 avvisi di addebito, nonché dagli estratti di ruolo versati in atti dal concessionario, che già di per sé consente di fare ricorso ai poteri istruttori di cui all'art. 421 cpc.. La difesa del ricorrente, nelle note di trattazione scritta depositate il 22.02.2024, contesta inoltre che “l' ha trasmesso gli impugnati avvisi di CP_2 addebito tramite l'account “ t”, che, in Email_3 quanto non registrato presso l'IPA, non può essere utilizzato per alcuna notificazione, con conseguente nullità/inesistenza della stessa.”.
Tali deduzioni – a prescindere dalla loro infondatezza poiché la notifica proviene da indirizzo istituzionale dell' e relativo dominio - sono CP_2 inammissibili perché gli avvisi di addebito non sono stati tempestivamente impugnati.
Inoltre non può non rilevarsi che nelle successive note di trattazione scritta depositate il 26.3.2024, la stessa difesa del ricorrente allega di non contestare la sussistenza della pretesa creditoria vantata dall' e la validità dei CP_2 prodromici avvisi di addebito (infatti deduce “In seno all'atto di impulso dell'odierna controversia, ove non veniva minimamente messa in discussione la sussistenza della pretesa creditoria vantata dall' e, di CP_2 conseguenza, la validità dei prodromici avvisi di addebito, …”).
§ 4. Per tutte le motivazione sopra esposte il ricorso va rigettato.
Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex
DM 55/2014 a favore di ciascuna parte resistente ed in misura minima considerata la non complessità e serialità delle questioni di diritto.
p.q.m
.
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali in favore di
, in persona del legale rapp.te p.t., che Controparte_5 liquida in € 4.200,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali in favore dell' , in persona del legale Controparte_2 rapp.te p.t., che liquida in € 4.200,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva se dovute come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito
Così deciso in Reggio Calabria, 6/02/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
5