CA
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/03/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 1904/2023 R.G. e promossa con atto di citazione notificato
da
, Parte_1
(C.F. ) P.IVA_1
- appellante -
elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, con il patrocinio dell'avv. MODESTI
DIEGO,
contro
Controparte_1
(C.F. C.F._1
- appellata -
pagina 1 di 25 elettivamente domiciliata in SAN DONA' DI PIAVE, GALLERIA LEON BIANCO n.
28/1, con il patrocinio dell'avv. REGAZZO GIANLUCA.
Oggetto della causa:
Appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia n. rep. 5721/2023, pubblicata in data 25.9.23.
Conclusioni della appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia:
Nel merito
- riformare l'impugnata sentenza per le ragioni indicate nei motivi d'appello;
- condannare parte appellata a restituire gli importi eventualmente già corrisposti in esecuzione della sentenza impugnata.
Spese e compensi rifusi per entrambi i gradi di giudizio”
Conclusioni della appellata:
Nel merito.
Respingersi il gravame ed ogni domanda ex adverso formulata, in quanto infondata in fatto ed in diritto e consequenzialmente confermarsi integralmente l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Venezia del 23.9.2023 emessa nella procedura RG
3855/2022.
Spese e competenze dei due gradi di giudizio integralmente rifuse.
In via istruttoria.
A. Si chiede che il Giudice voglia ammettere prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che dopo la nascita del secondo figlio avvenuta nel 1992 la signora Per_1
svolge l'attività di casalinga;
Controparte_1
2) Vero che dopo l'operazione subita nel luglio del 2018 presso l'Ospedale di San Donà
di Piave, la signora non si piega più per pulire, non sale le scale per pulire i CP_1
pagina 2 di 25 vetri e sostituire le tende, non lava i pavimenti e non passa l'aspirapolvere per lunghi periodi di tempo;
3) Vero che dopo l'operazione subita dalla signora nel luglio del 2018 presso CP_1
l'Ospedale di San Donà di Piave, le attività di cui al punto due vengono svolte dai familiari;
Testimoni:
- il signor residente in [...] 30020 Torre di Mosto (VE) Testimone_1
sui capitoli da 1) a 3);
- la signora residente in [...] 30026 Portogruaro (VE); Testimone_2
4) Vero che dopo l'operazione subita nel luglio del 2018 presso l'Ospedale di San Donà
di Piave, la signora guida solo autovetture con cambio automatico;
Controparte_1
5) Vero che dopo detta operazione la signora non riesce più a premere la CP_1
frizione della macchina perché lamenta dolori;
6) Vero che il marito della signora vendeva nel giugno del 2019 una vettura CP_1
con il cambio manuale, acquistando contestualmente una vettura a cambio automatico,
giusti documenti che si rammostrano (doc. 5);
7) Vero che la vettura Fiat modello 500 1.2 S Dualogic ha il cambio automatico, giusti documenti che si rammostrano (docc. 5 e 6);
8) Vero che la vettura Fiat modello Bravo 1.6 Mjt Dynamic 120 CV aveva il cambio manuale, giusti documenti che si rammostrano (docc. 5 e 6);
9) Vero che la vettura Fiat modello 500 1.2 S Dualogic viene guidata dalla signora
CP_1
10) Vero che l'impatto economico del cambio automatico sull'autovettura Fiat 500
Dualogic o su vetture della stessa categoria è pari ad € 4.000,00 giusto documento che si rammostra (doc. 17).
pagina 3 di 25 Testimoni:
- il signor residente in [...] 30020 Torre di Mosto (VE) Testimone_1
sui capitoli da 4) a 9);
- la signora residente in [...] 30026 Portogruaro (VE) sui Testimone_2
capitoli da 4) a 9);
- Perito c/o Aldrigo Service S.r.l. Via Calnova n. 124 30027 San Donà di Tes_3
Piave (VE) sui capitoli 7), 8) e 10).
11) Vero che nel modulo del consenso informato che si rammostra è assente l'informazione della possibilità di lesioni del nervo femorale a causa dell'isterectomia
(doc. 19);
Testimone:
Dott. Via Lombardia n. 2 30026 Portogruaro (VE) sul capitolo 11). Testimone_4
12) Vero che negli anni 2018 e 2019 lei accompagnava in macchina la signora alle visite mediche sia presso l'Ospedale di San Donà di Piave che presso CP_1
l'Ospedale di Portogruaro, giusti documenti che si rammostrano (docc. 3 e 4);
13) Vero che negli anni 2018 e 2019 lei accompagnava in macchina la signora alle sedute di idrokinesiterapia ortopedica presso Bibione Thermae e di CP_1
rieducazione fisica attiva e/o passiva presso l'Ospedale di Portogruaro, giusti documenti che si rammostrano (docc. 3 e 4);
14) Vero che per tali viaggi la signora rimborsava le spese relative;
CP_1
Testimoni:
- la signora residente in [...]1 Frazione Malintrada, Testimone_5
31045 Motta di Livenza (TV) sui capitoli da 12) a 14);
- la signora residente in [...], 30020 Torre di Mosto (VE) Testimone_6
sui capitoli da 12) a 14);
pagina 4 di 25 15) Vero che dopo l'operazione subita nel luglio del 2018 presso l'Ospedale di San
Donà di Piave, la signora cammina solo per brevi tratti e accusa irrigidimento CP_1
e dolori nel caso in cui lo faccia più a lungo;
16) Vero che dopo detta operazione la signora scende le scale solo tenendosi CP_1
saldamente al corrimano e procedendo all'indietro;
17) Vero che dopo detta operazione la signora non fa più passeggiate e non CP_1
va più in bici in montagna o in pianura, come faceva prima abitualmente;
Testimoni:
- la signora residente in [...]1 Frazione Malintrada, 31045 Testimone_5
Motta di Livenza (TV) sui capitoli da 15) a 17);
- la signora residente in [...], 30020 Torre di Mosto (VE) Testimone_6
sui capitoli da 15) a 17);
- il signor residente in [...] 30020 Torre di Mosto (VE) Testimone_1
sui capitoli da 15) a 17);
- la signora residente in [...] 30026 Portogruaro (VE) sui Testimone_2
capitoli da 15) a 17).
B. Voglia disporre integrazione della perizia affinché i CTU dott.ri e CP_2 CP_3
dicano se sia documentato in atti il consenso informato della paziente e se alla stessa sia stata data, prima di ciascun intervento, adeguata informazione in ordine alle possibili alternative terapeutiche e ai possibili rischi connessi all'intervento poi effettuato.
C. Si chiede di disporsi l'acquisizione del fascicolo R.G. 2288/2021 del Tribunale di
Venezia, relativo all'accertamento tecnico ex art. 696 bis c.p.c. promosso precedentemente al presente giudizio.
D. Inoltre tra la documentazione medica vi è un dischetto di U.O.C. di Radiologia
dell'Ospedale di Portogruaro relativo all'esame del ginocchio sinistro e del piede pagina 5 di 25 sinistro avvenuto il 26.09.2018: a causa della difficoltà di caricare il contenuto nel fascicolo telematico, si fa istanza affinché l'Adita Autorità autorizzi parte ricorrente a produrre il dischetto in causa alla prima udienza, così da inserirlo nel fascicolo cartaceo.
Qualora l'Adita Autorità non ritenga di accogliere detta richiesta, si chiede che voglia ordinare ex art. 210 c.p.c. a U.O.C. di Radiologia dell'Ospedale di Portogruaro di esibire in causa i file contenuti nel dischetto in modalità che consentano il caricamento nel fascicolo telematico.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis cpc promosso avanti al Tribunale di Venezia,
[...]
premettendo: CP_1
- di aver subito nel corso di un intervento di isterectomia totale una lesione del nervo femorale a seguito della errata e/o eccessiva applicazione di forze compressive sullo stesso realizzata mediante l'utilizzo di placche divaricatrici, con susseguente neuropatia del nervo da stiramento,
- di aver già svolto procedura di ATP nei confronti della conclusasi con il Pt_1
riconoscimento della responsabilità dei sanitari,
- che la CTU aveva riscontrato, oltre alla presenza di un danno biologico temporaneo e permanente, anche una compromissione della sua capacità lavorativa specifica di casalinga,
- che doveva essere altresì riconosciuto il danno da lesione del consenso informato,
ha convenuto in giudizio la menzionata controparte chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i pregiudizi patiti, di natura sia patrimoniale che non patrimoniale,
per un totale di € 109.976,14 oltre interessi legali.
Costituitasi in giudizio, la resistente:
pagina 6 di 25 - contestava le modalità di calcolo del danno biologico nonché la sussistenza del danno morale, del danno da perdita della capacità lavorativa specifica e del danno da lesione all'autodeterminazione,
- dichiarava, comunque, la propria disponibilità a definire la lite, in via meramente conciliativa, mediante il riconoscimento della spettanza del complessivo importo di
€ 52.049,83, di cui € 32.116,37 per il danno biologico, € 7.057,64 per le spese ritenute congrue dal CTU, € 3.660,00 a titolo di rimborso delle spese di CTU ed €
9.215,82 a titolo di rimborso delle spese legali del procedimento di ATP e di merito.
Non datosi corso ad alcuna attività istruttoria, la causa è stata quindi decisa con l'ordinanza di rep. n. 5721/23, pubblicata in data 25.9.23, nell'ambito della quale il giudice di primo grado:
- fatte proprie le conclusioni della CTU svolta in sede di ATP, la quale aveva avuto modo di precisare:
o che il referto degli esami eseguiti escludeva una lesione di competenza anestesiologica e confermava invece la lesione del nervo,
o che il decorso stesso della patologia con lento ed incompleto recupero legava indissolubilmente la lesione all'intervento eseguito in occasione della isterectomia,
o che le prestazioni sanitarie rese non comportavano la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà,
o che doveva essere riconosciuto un danno biologico temporaneo al 100% per
10 giorni, parziale al 75% per 40 giorni, parziale al 50% per 30 giorni e parziale al 25% per 30 giorni nonché la presenza di postumi permanenti quantificabili in misura oscillante fra il 13 ed il 14%,
o che sussisteva inoltre un'incidenza delle predette lesioni sulla capacità
pagina 7 di 25 specifica valutabile nella misura del 20%,
o che il grado di sofferenza era stato medio-elevato nella malattia e medio nella fase cronica a postumi stabilizzati,
o che le spese mediche giustificate ammontavano ad € 957,64 mentre l'onorario del CTP, dr. era pari ad € 610,00, Tes_4
- riscontrata la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria,
- osservato che la ricorrente aveva dimostrato il nesso eziologico tra il danno e la condotta dei sanitari, mentre l'azienda resistente non era stata in grado di provare che l'inesatto adempimento fosse stato determinato da un impedimento imprevedibile e/o comunque inevitabile con l'ordinaria diligenza,
- opinato inoltre essersi in presenza di una lesione del diritto all'autodeterminazione poiché nel modulo di consenso sottoscritto dalla ricorrente, tra le possibili complicanze dell'intervento, non era indicata quella relativa alla possibile lesione del nervo femorale,
- rigettata la richiesta di liquidazione dei compensi inerenti all'attività stragiudiziale e di mediazione,
ha condannato la resistente al pagamento del complessivo importo di € 104.886,84 in favore della oltre agli interessi al tasso legale dal giorno della decisione al CP_1
saldo.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame la struttura sanitaria formulando quattro motivi di appello e chiedendo, in forza di quanto evidenziato, la condanna della parte appellata alla restituzione degli importi eventualmente già corrisposti in esecuzione della sentenza impugnata, come meglio specificato in epigrafe.
La costituitasi a propria volta in giudizio, ha viceversa invocato l'integrale CP_1
pagina 8 di 25 rigetto dell'appello in quanto infondato.
Procedutosi alla trattazione cartolare del giudizio, la causa è stata quindi rimessa al collegio per l'udienza del 5 marzo 2024.
3. I motivi della decisione
Il gravame è parzialmente fondato e merita quindi accoglimento nei limiti di cui al dispositivo.
3.1 Con il primo motivo d'appello la censura la sentenza di primo grado nella Pt_1
parte in cui ha riconosciuto la sussistenza del danno morale in assenza di specifica domanda sul punto. In proposito, si sottolinea che non si può confondere la mera sofferenza con il danno morale, il quale consiste nei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico legale del grado percentuale di invalidità permanente.
Il motivo è fondato.
Ed infatti, se è vero che nell'ambito delle conclusioni contenute nel ricorso introduttivo del giudizio l'odierna appellata ha chiesto il “risarcimento dei danni tutti sofferti dalla
parte ricorrente quantificati nella somma di € 109.976,142”, ciò che potrebbe indurre a ritenere che in tale ampia dizione possa essere ricompreso anche il danno morale, è pure innegabile che, immediatamente dopo, la medesima abbia precisato “e segnatamente:
danno biologico temporaneo e permanente con personalizzazione, danno patrimoniale
da inabilità lavorativa, danno emergente per le spese sostenute, danno per acquisto di
vetture con cambio automatico e danno per lesione all'autodeterminazione, oltre alla
rifusione dell'eventuale somma ulteriore da corrispondersi ai CTU e CP_2 CP_3
oggetto di istanza di liquidazione” venendo quindi spontaneamente a precisare,
pagina 9 di 25 limitandolo, il significato generico della iniziale affermazione.
Conclusione, questa, che risulta poi confermata dalle stesse pronunce della Suprema
Corte richiamate dalla parte appellata a sostegno della tesi secondo cui la domanda di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, derivanti da un illecito aquiliano,
esprimerebbe la volontà di riferirsi ad ogni possibile voce di danno, poiché le stesse precisano, a contrario, che ciò non vale invece per i casi di domande che indichino specifiche e determinate voci di pregiudizio (Cass. 10.4.15 n. 7193).
Né a diversa conclusione pare potersi giungere, con riferimento al caso concreto,
nemmeno facendo richiamo di altre, meno restrittive, pronunce della Cassazione –
nell'ambito delle quali si precisa che l'unitarietà del diritto al risarcimento ed il suo riflesso processuale dell'ordinaria non frazionabilità del giudizio di liquidazione comportano che, quando un soggetto agisca in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, la domanda si riferisca a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta, conseguendone che,
laddove nell'atto introduttivo siano indicate specifiche voci di danno, a tale specificazione deve darsi valore meramente esemplificativo dei vari profili di pregiudizio dei quali si intenda ottenere il ristoro, a meno che non si possa ragionevolmente ricavarne la volontà attorea di escludere dal petitum le voci non menzionate (Cass.
7.6.19 n. 15523 e 31.8.11 n. 17879) – giacché:
- da un lato, essendosi in presenza di una posta di danno che non ha fondamento medico-legale, perché non avente base organica ed estranea alla determinazione medico legale del grado percentuale di invalidità permanente, e che risulta al contrario rappresentata da una sofferenza interiore che si manifesta in sentimenti pagina 10 di 25 quali il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura e la disperazione
(Cass. 27.3.18 n. 7513), la stessa, anche ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio ed onde consentire a controparte di difendersi sul punto nel merito,
avrebbe dovuto essere debitamente allegata e provata,
- d'altro lato, non risulta che a tanto si sia provveduto nell'ambito del ricorso ex art. 702 bis, ove di tale pregiudizio nessuna menzione viene mai fatta, così come tra l'altro ben evidenziato dal fatto:
o che a pag. 6, quando viene compiuta la dettagliata elencazione delle poste di danno, le stesse non ricomprendono quella in oggetto,
o che nemmeno alcuna istanza istruttoria relativa a siffatto tipo di pregiudizio risulta formulata.
3.2 Con la seconda ragione di gravame l'appellante si duole poi delle modalità di calcolo del danno biologico e del danno morale, compiuto adottando i parametri dettati dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Venezia.
Sul punto si riscontra, innanzi tutto, a detta della appellante, un erroneo calcolo matematico degli stessi parametri indicati nelle predette tabelle lagunari mentre, poi, si contesta comunque siccome scorretto l'utilizzo di queste ultime, richiamandosi la giurisprudenza di legittimità la quale afferma invece doversi adottare quelle predisposte dal Tribunale di Milano, riscontrando siccome incongrua la motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri meneghini avrebbe consentito di pervenire.
Inoltre, l'appellante censura l'essersi in presenza:
pagina 11 di 25 - di una extra-petizione con riferimento al fatto che la stessa ricorrente aveva richiesto in primo grado l'applicazione delle Tabelle milanesi,
- di una ultra-petizione con riguardo al fatto che era stata in concreto liquidata a titolo di danno biologico e morale una somma assai maggiore di quella pretesa dalla danneggiata.
Il motivo è parzialmente fondato.
Sotto un primo profilo – ritenute assorbite le censure in oggetto con riferimento al danno morale, di cui sub 3.1 è già stata esclusa la risarcibilità – vale, innanzi tutto,
riscontrare l'infondatezza della eccezione di extra-petizione giacché, rappresentando le tabelle di liquidazione del danno predisposte da vari Tribunali una mera modalità
equitativa di liquidazione del danno patito, l'utilizzo delle stesse da parte del giudice prescinde da una qualsiasi valutazione o richiesta formulata dalle parti in proposito, la quale non viene a costituire parte della domanda – la cui causa petendi è rappresentata dal verificarsi di un fatto illecito addebitabile alla controparte mentre il petitum è
costituito dal bene della vita concretamente richiesto in proprio favore – bensì mera sollecitazione rivolta al giudice ai fini della quantificazione del danno, che resta peraltro rimessa al magistrato.
Merita invece accoglimento l'eccezione di ultra-petizione dal momento che:
- mentre la ricorrente, nelle conclusioni, quantificava le proprie richieste in complessivi € 109.976,14, corrispondenti al totale delle varie voci indicate a pag. 6
del ricorso, ove per i postumi permanenti aveva richiesto un risarcimento di €
33.777,50,
- la stessa, sempre nelle conclusioni, ometteva peraltro di richiedere la condanna della pagina 12 di 25 controparte anche in relazione ad una diversa cifra, eventualmente maggiore,
riscontrata dovuta dal Tribunale all'esito del giudizio,
sicché nel momento in cui il giudice di prime cure veniva ad attribuirle a tale titolo l'importo di € 35.106,12, lo stesso incorreva in effetti in un vizio di ultra-petizione.
Poiché la censura poi siccome incongrua pure tale più modesta attribuzione, in Pt_1
quanto non corrispondente alla somma risarcibile sulla base delle tabelle milanesi, deve altresì verificarsi la fondatezza o meno anche di tale rilievo.
In proposito, una volta ricordato:
- come secondo la Suprema Corte sia intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari, mentre garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, in quanto già ampiamente diffuso sul territorio nazionale e al quale la Corte, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità
della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt.
1226 e 2056 cc, dal quale ci si può quindi discostare solo ove sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (Cass. 22.12.11 n. 28290 e 7.6.11 n.
12408),
- come, nel caso di specie, il giudice di primo grado non abbia in alcun modo giustificato per quali ragioni abbia ritenuto di non applicarle, preferendo l'utilizzo di quelle veneziane,
ne consegue allora doversi rifare i calcoli servendosi dei predetti parametri.
In proposito, tenuto conto che l'esperimento della CTU ha consentito di appurare come,
pagina 13 di 25 a causa della malpractice sanitaria, si siano verificati a carico della paziente:
- un danno biologico temporaneo di giorni 10 al 100%, di giorni 40 al 75%, di giorni 30 al 50% e di ulteriori giorni 30 al 25%,
- un grado medio-elevato delle sofferenze patite durante la malattia e quindi medio nella fase cronica a postumi stabilizzati,
- postumi permanenti nella misura del 13-14%, passibili di personalizzazione in ragione del verificarsi di una situazione di cenestesi lavorativa,
ed applicate (per uniformità di calcolo rispetto alla sentenza di primo grado che utilizzava le Tabelle di Venezia del 2020) quelle di Milano del 2018, ancora valide nel
2020, ne deriva allora che la danneggiata, la quale al momento del fatto lesivo aveva 53
anni, ha patito un pregiudizio fisico stimabile in complessivi € 34.159,00, di cui €
8.437,50 a titolo di risarcimento del danno biologico temporaneo (tenendosi conto di una diaria giornaliera di € 135,00 in considerazione della natura medio-elevata delle sofferenze patite) ed € 25.721,50 a titolo di risarcimento del danno biologico permanente, calcolati operando una media fra il dato del 13% (€ 24.264,00) e quello del
14% (€ 27.179,00).
Somma questa da attualizzare poi alla data della pronuncia di primo grado in €
39.726,92, utilizzando il medesimo indice di 119,1 di cui si è avvalso il Tribunale di
Venezia nella pronuncia di primo grado.
3.3 Con il terzo motivo di doglianza viene invece contestato che la pronuncia di primo grado abbia riconosciuto il danno da incapacità lavorativa specifica di casalinga, la cui spettanza era stata da essa fermamente contestata, osservando:
- da un lato, che la stessa aveva escluso di aver subito un qualsiasi danno di CP_1
pagina 14 di 25 natura patrimoniale derivante dall'assunzione di una collaboratrice domestica,
riconoscendo che le attività che ella non poteva più svolgere erano ora appannaggio dei familiari,
- d'altro lato, che siffatto pregiudizio è comunque determinato dall'impedimento o dalla riduzione dell'attività di lavoro domestico che il soggetto svolgeva anche a suo favore mentre, se l'attività era prestata a titolo gratuito o in adempimento dei doveri di solidarietà familiare a vantaggio di soggetti terzi, unici danneggiati potevano esclusivamente considerarsi questi ultimi, sicché, quanto meno, il danno in oggetto doveva essere epurato delle quote di pertinenza degli altri congiunti (il marito e due figli),
- sotto un ulteriore profilo, che non presentava alcun senso l'intervenuta attribuzione in proposito di tredici mensilità anziché dodici.
Il motivo è parzialmente fondato.
Come ben noto, secondo i giudici di legittimità, il pregiudizio da lucro cessante relativo alla riduzione della capacità lavorativa domestica conseguente ad una lesione della salute, configura un pregiudizio patrimoniale futuro risarcibile per la cui liquidazione,
secondo i giudici di legittimità, non è necessaria:
- né la prova diretta che la vittima attendesse a tale attività, ben potendosi desumere la circostanza in via presuntiva ex art. 2727 cc dalla semplice circostanza che il soggetto leso non avesse un lavoro, mentre spetta semmai a chi nega l'esistenza del danno dimostrare che la vittima, benché casalinga, non si occupasse del lavoro domestico (Cass. 13.12.12 n. 22909), attesa in ogni caso la necessità per ogni persona di occuparsi, quantomeno per le proprie personali esigenze, di una aliquota di lavoro domestico (Cass. 18.11.14 n. 24471),
pagina 15 di 25 - né la dimostrazione che dopo la lesione l'attività domestica si sia ridotta o sia cessata (essendo invece sufficiente anche solo la prova che la vittima sia stata costretta ad una maggiore usura) ovvero che la vittima sarà costretta a ricorrere all'ausilio di un collaboratore domestico o ad una anticipata cessazione da tale attività, giacché, diversamente, il risarcimento non potrebbe essere liquidato proprio a coloro che, per insufficienza di risorse economiche, non abbiano potuto affrontare tale spesa (Cass. 20.7.10 n. 16896).
Essendosi pure ben specificato:
- che la casalinga, sebbene non percependo reddito monetizzato, svolge pur tuttavia un'attività suscettibile di valutazione economica, sicché va legittimamente inquadrato nella categoria del danno patrimoniale, come tale risarcibile autonomamente rispetto al danno biologico, quello subito in conseguenza della riduzione della propria capacità lavorativa, previo riconoscimento del fatto che il fondamento di tale diritto, specie quando la casalinga sia componente di un nucleo familiare legittimo (ma anche quando lo sia in riferimento ad un nucleo di convivenza comunque stabile), riveste pur sempre natura costituzionale, riposando sui principi di cui agli artt. 4 e 37 della Costituzione che tutelano, rispettivamente, la scelta di qualsiasi forma di lavoro ed i diritti della donna lavoratrice (Cass. 19.3.09
n. 6658, 9.2.05 n. 2639 e 11.12.00 n. 15580),
- che, d'altronde, ai fini della liquidazione di tale pregiudizio, la prova che la vittima attendesse a tale attività può essere ricavata in via presuntiva ex art. 2727 cc dalla semplice circostanza che non avesse un lavoro, mentre spetta a chi nega l'esistenza del danno dimostrare che la vittima, benché casalinga, non si occupasse del lavoro domestico (Cass. 15.6.23 n. 17129 e 13.12.12 n. 22909).
pagina 16 di 25 Mentre, per quanto riguarda la determinazione di tale danno si è pure precisato che la relativa liquidazione può essere compiuta facendo ricorso ai parametri del reddito figurativo, desunto dal contratto collettivo delle COLF, ovvero del triplo della pensione sociale (Cass. 18.7.23 n. 20922).
Tanto esposto, ben ricorrono allora i presupposti per affermare che alla appellata spetti il ristoro di siffatto tipo di pregiudizio, a prescindere dal fatto che abbia dimostrato o meno di aver subito un esborso economico per l'utilizzo di una collaboratrice domestica, sia perché il ricorrere di tale tipo di pregiudizio deve essere presunto,
essendo evidente che ciascuno normalmente, e soprattutto in una famiglia moderna, si occupa di una parte dei lavori domestici, sia giacché controparte non ha dimostrato che la non si dedicasse, in concreto, ad attività di tal genere. CP_1
La quantificazione del danno in oggetto deve peraltro tenere conto della circostanza,
ben evidenziata dalla Cassazione, che un danno patrimoniale del danneggiato è
possibile solo in relazione ai lavori domestici svolti in suo favore mentre, con riferimento ai lavori svolti gratuitamente in favore di altri, gli eventuali soggetti danneggiati possono essere eventualmente solo questi ultimi (Cass.
3.3.05 n. 4657 e
20.10.05 n. 20324).
Ora, dal momento che nel caso di specie la danneggiata è sposata ed ha avuto due figli
(cfr. dichiarazioni della stessa rese al perito d'ufficio e riportate a pag. 24 della CTU) – i quali assai presumibilmente non convivono più con ella dal momento che il più giovane di essi risulta nato nel 1992 ed ha quindi ormai raggiunto un'età tale da vivere da solo –
ritiene il collegio che la quota dell'attività casalinga svolta in proprio favore ammontasse al 50% di quella complessivamente svolta, dovendosi tenere conto della pagina 17 di 25 quota di pertinenza del marito che, a differenza di lei, lavorava fuori casa.
Conseguendone allora il diritto ad un ristoro equiparabile al triplo della pensione sociale per l'anno 2018, ridotto dell'80% in ragione del fatto che la compromissione della capacità lavorativa è pari solo al 20% del totale e moltiplicato poi per il coefficiente di capitalizzazione di 20,8985, relativo all'età ed al sesso della danneggiata, come già
calcolato dal giudice di prime cure, i cui conteggi sul punto non sono stati oggetto di contestazione, da dimezzarsi peraltro in ragione della quota di specifica spettanza della danneggiata, come sopra individuata, per un totale finale, già attualizzato alla data della sentenza di primo grado, di € 14.300,74 (€ 28.601,47 : 2).
3.4 Con il quarto motivo di contestazione la lamenta infine l'intervenuto Pt_1
riconoscimento del danno da lesione del consenso informato, facendo presente:
- per un verso, che la danneggiata non aveva minimamente provato che, se avesse ricevuto le informative dovute, avrebbe rifiutato l'intervento,
- per altro verso, che l'informativa doveva presumersi essere stata fornita giacché nel modulo sottoscritto dalla paziente si specificava che il medico aveva fornito le informazioni sull'atto sanitario proposto secondo quanto previsto dalla procedura aziendale, laddove poi la lesione del nervo femorale in corso di chirurgia addomino-
pelvica doveva ritenersi una complicanza ben descritta in letteratura fin dagli inizi del secolo scorso, come evidenziato dal CTU.
Il motivo è infondato.
In tema di omessa prestazione da parte del paziente di un consenso effettivamente informato, vale in primo luogo ricordare come esso venga in effetti a costituire condizione indispensabile per la validità del trattamento terapeutico e chirurgico e pagina 18 di 25 inoltre, manifestandosi quale estrinsecazione del più generale diritto di autodeterminazione, debba poi essere consapevole.
Tanto che, in sua assenza, l'intervento o il trattamento sarebbero impediti al chirurgo sia dal secondo comma dell'art. 32 della Costituzione, a norma del quale nessuno può
essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, sia dall'art. 13 Costituzionale, che garantisce l'inviolabilità della libertà personale con riferimento anche alla libertà di salvaguardia della propria salute e della propria integrità fisica, oltre che dall'art. 33 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, il quale esclude la possibilità di accertamenti e di trattamenti sanitari contro la volontà del paziente se questo è in grado di prestarlo e non ricorrono i presupposti dello stato di necessità di cui all'art. 54 cp (Cass. 30 luglio 2004 n. 14368).
Dovendosi quindi altresì notare:
- che l'accordo tra medico e paziente, presupponendo una corretta informazione,
perde in mancanza di quest'ultima ogni significato per un vizio del consenso,
conseguendone l'annullabilità di esso ai sensi dell'artt. 1427 e segg. cc, dalla quale deriva poi l'illegittimità del trattamento sanitario ciò nonostante eseguito, giacché, al di fuori dei limiti stabiliti dall'art. 32 Costituzionale, non sussiste un dovere di curarsi che possa scriminare l'attività del medico che abbia operato in assenza di una previa autorizzazione del paziente.
- che affinché il consenso sia legittimamente prestato esso deve essere reso personalmente, anche se non necessariamente per iscritto, con preciso riferimento alla concreta situazione di fatto, così da non far incorrere chi lo presta in errori di valutazione, nonché in maniera consapevole, una volta ottenuti i dovuti chiarimenti pagina 19 di 25 in merito al tipo di intervento ed ai rischi che esso presuppone (Cass. 6 ottobre 1997
n. 9705),
- che esso non può mai essere presunto o tacito, ma deve essere fornito espressamente, dopo avere ricevuto un'adeguata informazione, anch'essa esplicita,
mentre presuntiva può essere la prova che un consenso informato sia stato dato effettivamente ed in modo esplicito, ed il relativo onere ricade sul medico (Cass.
27.11.12 n. 20984).
Tenuto conto dei quali principi, non pare proprio che nel caso di specie tale obbligo possa dirsi completamente adempiuto poiché nella dichiarazione di avvenuta informazione e consenso all'atto sanitario:
- sono specificamente indicati una serie di rischi ma non quello in concreto concretizzatosi nella fattispecie, sebbene probabile, siccome riconosciuto dalla stessa appellante,
- la paziente si limita a dichiarare, in maniera totalmente generica, di aver ricevuto un'informazione comprensibile ed esauriente riguardo ai possibili rischi ed alternative dell'intervento,
- la parte convenuta non ha nemmeno chiesto di provare per via testimoniale di cosa fosse effettivamente stata resa edotta la nel corso dei colloqui antecedenti CP_1
l'operazione,
laddove proprio sulla struttura gravava invece l'onere di dimostrare di aver concretamente fornito tutte le informazioni idonee a mettere in luce gli specifici rischi dell'intervento.
Ciò posto, per quanto attiene alle conseguenze di siffatta omissione, non può
pagina 20 di 25 dimenticarsi come le più recenti pronunce della Suprema Corte abbiano peraltro avuto modo di precisare:
- che, in presenza di un atto terapeutico necessario e correttamente eseguito in base alle regole dell'arte, dal quale siano tuttavia derivate conseguenze dannose per la salute, ove tale intervento non sia stato preceduto da un'adeguata informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli non imprevedibili, il medico può
essere chiamato a risarcire il danno solo se il paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato il ricorso a quello specifico trattamento,
- che in tali casi la mancanza di consenso può assumere rilievo a fini risarcitori quando siano configurabili conseguenze pregiudizievoli derivate dalla violazione del diritto fondamentale all'autodeterminazione in sé considerato, del tutto a prescindere dalla lesione incolpevole della salute del paziente (Cass. 13.4.18 n.
9180).
Conseguendone che mentre ad un'esatta e completa informazione derivano, per il paziente:
- il diritto di scegliere tra le diverse opzioni di trattamento medico,
- la facoltà di acquisire ulteriori pareri di altri sanitari e di rivolgersi ad altra struttura,
- il diritto di rifiutare l'intervento o la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla,
- la contrapposta facoltà di predisporsi ad affrontare consapevolmente le conseguenze dell'intervento,
nei casi di omessa informazione invece si possono verificare quattro differenti situazioni pagina 21 di 25 costituite:
- dalla omessa od insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe in ogni caso scelto di sottoporsi nelle medesime condizioni, nel qual caso il risarcimento sarà limitato al solo danno alla salute subito dal paziente,
nella sua duplice componente, morale e relazionale (Cass. 17.1.18 n. 901),
- dalla medesima situazione di cui sopra, in cui peraltro il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi al trattamento sanitario, nel qual caso il risarcimento sarà esteso anche al danno da lesione del diritto alla sua autodeterminazione,
- dalla omessa informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta non colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi, nel qual caso il risarcimento sarà liquidato con riferimento alla violazione del diritto alla autodeterminazione sul piano puramente equitativo,
mentre la lesione della salute, da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguito, andrà invece valutata in relazione alla situazione differenziale tra quella conseguente all'intervento e quella, eventualmente patologica, antecedente ad esso,
- dalla omessa informazione in relazione ad un intervento che non ha cagionato danno alla salute del paziente, nel qual caso la lesione del diritto all'autodeterminazione costituirà oggetto di danno risarcibile, sul piano puramente equitativo, solo qualora il paziente abbia subito le inaspettate conseguenze dell'intervento senza la necessaria e consapevole predisposizione ad affrontarle e ad accettarle, trovandosi pagina 22 di 25 invece del tutto impreparato di fronte ad esse (Cass. 13.4.18 n. 9179).
Ciò posto in diritto, ritiene il Collegio che nel caso di specie si verta nella prima delle predette ipotesi, dal momento che la paziente, siccome ben spiegato dai periti d'ufficio,
avendo patito una emorragia vaginale, si trovava in una situazione per la quale l'intervento di isterectomia risultava indicato. Di conseguenza, non avendo l'appellata in alcun modo spiegato per quali ragioni, ove messa a conoscenza del rischio di lesione del nervo femorale, non si sarebbe sottoposta all'operazione che pure in quel momento risultava necessitata, non può che affermarsi l'inesistenza del diritto al ristoro del danno da lesione del consenso informato mancando, in concreto, il verificarsi del pregiudizio lamentato.
3.5 Conclusivamente, pertanto, la sentenza di primo grado va parzialmente riformata prevedendosi la condanna della struttura sanitaria al pagamento del minor importo di complessivi € 58.071,30, di cui:
- € 39.726,92, per danno biologico temporaneo e permanente, ricalcolato come sopra ed esclusa la spettanza del danno morale,
- € 14.300,74 per danno da ridotta capacità lavorativa, ricalcolato come sopra,
- € 4.007,64 per spese mediche e prestazioni specialistiche, non oggetto di appello,
il tutto già attualizzato alla data di deposito della sentenza di primo grado oltre agli interessi come indicati in quest'ultimo provvedimento.
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
- della circostanza che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere, anche d'ufficio, quale conseguenza della pagina 23 di 25 pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle stesse, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 12.4.18 n. 9064),
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- del fatto che ai fini del rimborso delle spese di lite a carico del soccombente, in applicazione del criterio del decisum, il valore della causa è pari all'ammontare della somma accordata in favore del creditore (Cass.
5.1.11 n. 226),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
52.000,01 ed € 260.000,00,
- della circostanza che si ritiene di liquidare i compensi in misura vicina al minimo,
dal momento che, per un verso, il valore della causa si situa in prossimità della soglia inferiore dello scaglione di riferimento e che, per altro verso, l'appellante ha visto in parte accogliere il proprio gravame,
- del fatto che in appello la fase istruttoria non si è tenuta,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico della ex art. 91 cpc in quanto soccombente, determinandole come già tassate dal Parte_1
Tribunale di Venezia quanto al giudizio di primo grado ed in € 4.997,00 quanto al giudizio di secondo grado sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
pagina 24 di 25 Fase di studio II^ grado € 1.600,00
Fase introduttiva II^ grado € 1.000,00
Fase decisionale II^ grado € 2.700,00
Totale € 5.300,00
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in parziale riforma della ordinanza del Tribunale di Venezia rep. n. 5721/2023, pubblicata in data 25.9.23, che per il resto conferma:
1) condanna l' al pagamento in favore di Parte_1
della complessiva somma di € 58.071,30, oltre agli interessi legali Controparte_1
dal 25.9.23 al saldo;
2) condanna la parte appellante a rifondere in favore della controparte le spese processuali di questo grado che liquida in € 5.300,00, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;
3) condanna la parte appellata a restituire in favore della appellante gli importi eventualmente già corrisposti in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre agli interessi di legge dalla data di ricezione delle relative somme e sino all'avvenuto rimborso.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 12 marzo 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
pagina 25 di 25
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 1904/2023 R.G. e promossa con atto di citazione notificato
da
, Parte_1
(C.F. ) P.IVA_1
- appellante -
elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, con il patrocinio dell'avv. MODESTI
DIEGO,
contro
Controparte_1
(C.F. C.F._1
- appellata -
pagina 1 di 25 elettivamente domiciliata in SAN DONA' DI PIAVE, GALLERIA LEON BIANCO n.
28/1, con il patrocinio dell'avv. REGAZZO GIANLUCA.
Oggetto della causa:
Appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia n. rep. 5721/2023, pubblicata in data 25.9.23.
Conclusioni della appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia:
Nel merito
- riformare l'impugnata sentenza per le ragioni indicate nei motivi d'appello;
- condannare parte appellata a restituire gli importi eventualmente già corrisposti in esecuzione della sentenza impugnata.
Spese e compensi rifusi per entrambi i gradi di giudizio”
Conclusioni della appellata:
Nel merito.
Respingersi il gravame ed ogni domanda ex adverso formulata, in quanto infondata in fatto ed in diritto e consequenzialmente confermarsi integralmente l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Venezia del 23.9.2023 emessa nella procedura RG
3855/2022.
Spese e competenze dei due gradi di giudizio integralmente rifuse.
In via istruttoria.
A. Si chiede che il Giudice voglia ammettere prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che dopo la nascita del secondo figlio avvenuta nel 1992 la signora Per_1
svolge l'attività di casalinga;
Controparte_1
2) Vero che dopo l'operazione subita nel luglio del 2018 presso l'Ospedale di San Donà
di Piave, la signora non si piega più per pulire, non sale le scale per pulire i CP_1
pagina 2 di 25 vetri e sostituire le tende, non lava i pavimenti e non passa l'aspirapolvere per lunghi periodi di tempo;
3) Vero che dopo l'operazione subita dalla signora nel luglio del 2018 presso CP_1
l'Ospedale di San Donà di Piave, le attività di cui al punto due vengono svolte dai familiari;
Testimoni:
- il signor residente in [...] 30020 Torre di Mosto (VE) Testimone_1
sui capitoli da 1) a 3);
- la signora residente in [...] 30026 Portogruaro (VE); Testimone_2
4) Vero che dopo l'operazione subita nel luglio del 2018 presso l'Ospedale di San Donà
di Piave, la signora guida solo autovetture con cambio automatico;
Controparte_1
5) Vero che dopo detta operazione la signora non riesce più a premere la CP_1
frizione della macchina perché lamenta dolori;
6) Vero che il marito della signora vendeva nel giugno del 2019 una vettura CP_1
con il cambio manuale, acquistando contestualmente una vettura a cambio automatico,
giusti documenti che si rammostrano (doc. 5);
7) Vero che la vettura Fiat modello 500 1.2 S Dualogic ha il cambio automatico, giusti documenti che si rammostrano (docc. 5 e 6);
8) Vero che la vettura Fiat modello Bravo 1.6 Mjt Dynamic 120 CV aveva il cambio manuale, giusti documenti che si rammostrano (docc. 5 e 6);
9) Vero che la vettura Fiat modello 500 1.2 S Dualogic viene guidata dalla signora
CP_1
10) Vero che l'impatto economico del cambio automatico sull'autovettura Fiat 500
Dualogic o su vetture della stessa categoria è pari ad € 4.000,00 giusto documento che si rammostra (doc. 17).
pagina 3 di 25 Testimoni:
- il signor residente in [...] 30020 Torre di Mosto (VE) Testimone_1
sui capitoli da 4) a 9);
- la signora residente in [...] 30026 Portogruaro (VE) sui Testimone_2
capitoli da 4) a 9);
- Perito c/o Aldrigo Service S.r.l. Via Calnova n. 124 30027 San Donà di Tes_3
Piave (VE) sui capitoli 7), 8) e 10).
11) Vero che nel modulo del consenso informato che si rammostra è assente l'informazione della possibilità di lesioni del nervo femorale a causa dell'isterectomia
(doc. 19);
Testimone:
Dott. Via Lombardia n. 2 30026 Portogruaro (VE) sul capitolo 11). Testimone_4
12) Vero che negli anni 2018 e 2019 lei accompagnava in macchina la signora alle visite mediche sia presso l'Ospedale di San Donà di Piave che presso CP_1
l'Ospedale di Portogruaro, giusti documenti che si rammostrano (docc. 3 e 4);
13) Vero che negli anni 2018 e 2019 lei accompagnava in macchina la signora alle sedute di idrokinesiterapia ortopedica presso Bibione Thermae e di CP_1
rieducazione fisica attiva e/o passiva presso l'Ospedale di Portogruaro, giusti documenti che si rammostrano (docc. 3 e 4);
14) Vero che per tali viaggi la signora rimborsava le spese relative;
CP_1
Testimoni:
- la signora residente in [...]1 Frazione Malintrada, Testimone_5
31045 Motta di Livenza (TV) sui capitoli da 12) a 14);
- la signora residente in [...], 30020 Torre di Mosto (VE) Testimone_6
sui capitoli da 12) a 14);
pagina 4 di 25 15) Vero che dopo l'operazione subita nel luglio del 2018 presso l'Ospedale di San
Donà di Piave, la signora cammina solo per brevi tratti e accusa irrigidimento CP_1
e dolori nel caso in cui lo faccia più a lungo;
16) Vero che dopo detta operazione la signora scende le scale solo tenendosi CP_1
saldamente al corrimano e procedendo all'indietro;
17) Vero che dopo detta operazione la signora non fa più passeggiate e non CP_1
va più in bici in montagna o in pianura, come faceva prima abitualmente;
Testimoni:
- la signora residente in [...]1 Frazione Malintrada, 31045 Testimone_5
Motta di Livenza (TV) sui capitoli da 15) a 17);
- la signora residente in [...], 30020 Torre di Mosto (VE) Testimone_6
sui capitoli da 15) a 17);
- il signor residente in [...] 30020 Torre di Mosto (VE) Testimone_1
sui capitoli da 15) a 17);
- la signora residente in [...] 30026 Portogruaro (VE) sui Testimone_2
capitoli da 15) a 17).
B. Voglia disporre integrazione della perizia affinché i CTU dott.ri e CP_2 CP_3
dicano se sia documentato in atti il consenso informato della paziente e se alla stessa sia stata data, prima di ciascun intervento, adeguata informazione in ordine alle possibili alternative terapeutiche e ai possibili rischi connessi all'intervento poi effettuato.
C. Si chiede di disporsi l'acquisizione del fascicolo R.G. 2288/2021 del Tribunale di
Venezia, relativo all'accertamento tecnico ex art. 696 bis c.p.c. promosso precedentemente al presente giudizio.
D. Inoltre tra la documentazione medica vi è un dischetto di U.O.C. di Radiologia
dell'Ospedale di Portogruaro relativo all'esame del ginocchio sinistro e del piede pagina 5 di 25 sinistro avvenuto il 26.09.2018: a causa della difficoltà di caricare il contenuto nel fascicolo telematico, si fa istanza affinché l'Adita Autorità autorizzi parte ricorrente a produrre il dischetto in causa alla prima udienza, così da inserirlo nel fascicolo cartaceo.
Qualora l'Adita Autorità non ritenga di accogliere detta richiesta, si chiede che voglia ordinare ex art. 210 c.p.c. a U.O.C. di Radiologia dell'Ospedale di Portogruaro di esibire in causa i file contenuti nel dischetto in modalità che consentano il caricamento nel fascicolo telematico.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis cpc promosso avanti al Tribunale di Venezia,
[...]
premettendo: CP_1
- di aver subito nel corso di un intervento di isterectomia totale una lesione del nervo femorale a seguito della errata e/o eccessiva applicazione di forze compressive sullo stesso realizzata mediante l'utilizzo di placche divaricatrici, con susseguente neuropatia del nervo da stiramento,
- di aver già svolto procedura di ATP nei confronti della conclusasi con il Pt_1
riconoscimento della responsabilità dei sanitari,
- che la CTU aveva riscontrato, oltre alla presenza di un danno biologico temporaneo e permanente, anche una compromissione della sua capacità lavorativa specifica di casalinga,
- che doveva essere altresì riconosciuto il danno da lesione del consenso informato,
ha convenuto in giudizio la menzionata controparte chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i pregiudizi patiti, di natura sia patrimoniale che non patrimoniale,
per un totale di € 109.976,14 oltre interessi legali.
Costituitasi in giudizio, la resistente:
pagina 6 di 25 - contestava le modalità di calcolo del danno biologico nonché la sussistenza del danno morale, del danno da perdita della capacità lavorativa specifica e del danno da lesione all'autodeterminazione,
- dichiarava, comunque, la propria disponibilità a definire la lite, in via meramente conciliativa, mediante il riconoscimento della spettanza del complessivo importo di
€ 52.049,83, di cui € 32.116,37 per il danno biologico, € 7.057,64 per le spese ritenute congrue dal CTU, € 3.660,00 a titolo di rimborso delle spese di CTU ed €
9.215,82 a titolo di rimborso delle spese legali del procedimento di ATP e di merito.
Non datosi corso ad alcuna attività istruttoria, la causa è stata quindi decisa con l'ordinanza di rep. n. 5721/23, pubblicata in data 25.9.23, nell'ambito della quale il giudice di primo grado:
- fatte proprie le conclusioni della CTU svolta in sede di ATP, la quale aveva avuto modo di precisare:
o che il referto degli esami eseguiti escludeva una lesione di competenza anestesiologica e confermava invece la lesione del nervo,
o che il decorso stesso della patologia con lento ed incompleto recupero legava indissolubilmente la lesione all'intervento eseguito in occasione della isterectomia,
o che le prestazioni sanitarie rese non comportavano la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà,
o che doveva essere riconosciuto un danno biologico temporaneo al 100% per
10 giorni, parziale al 75% per 40 giorni, parziale al 50% per 30 giorni e parziale al 25% per 30 giorni nonché la presenza di postumi permanenti quantificabili in misura oscillante fra il 13 ed il 14%,
o che sussisteva inoltre un'incidenza delle predette lesioni sulla capacità
pagina 7 di 25 specifica valutabile nella misura del 20%,
o che il grado di sofferenza era stato medio-elevato nella malattia e medio nella fase cronica a postumi stabilizzati,
o che le spese mediche giustificate ammontavano ad € 957,64 mentre l'onorario del CTP, dr. era pari ad € 610,00, Tes_4
- riscontrata la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria,
- osservato che la ricorrente aveva dimostrato il nesso eziologico tra il danno e la condotta dei sanitari, mentre l'azienda resistente non era stata in grado di provare che l'inesatto adempimento fosse stato determinato da un impedimento imprevedibile e/o comunque inevitabile con l'ordinaria diligenza,
- opinato inoltre essersi in presenza di una lesione del diritto all'autodeterminazione poiché nel modulo di consenso sottoscritto dalla ricorrente, tra le possibili complicanze dell'intervento, non era indicata quella relativa alla possibile lesione del nervo femorale,
- rigettata la richiesta di liquidazione dei compensi inerenti all'attività stragiudiziale e di mediazione,
ha condannato la resistente al pagamento del complessivo importo di € 104.886,84 in favore della oltre agli interessi al tasso legale dal giorno della decisione al CP_1
saldo.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame la struttura sanitaria formulando quattro motivi di appello e chiedendo, in forza di quanto evidenziato, la condanna della parte appellata alla restituzione degli importi eventualmente già corrisposti in esecuzione della sentenza impugnata, come meglio specificato in epigrafe.
La costituitasi a propria volta in giudizio, ha viceversa invocato l'integrale CP_1
pagina 8 di 25 rigetto dell'appello in quanto infondato.
Procedutosi alla trattazione cartolare del giudizio, la causa è stata quindi rimessa al collegio per l'udienza del 5 marzo 2024.
3. I motivi della decisione
Il gravame è parzialmente fondato e merita quindi accoglimento nei limiti di cui al dispositivo.
3.1 Con il primo motivo d'appello la censura la sentenza di primo grado nella Pt_1
parte in cui ha riconosciuto la sussistenza del danno morale in assenza di specifica domanda sul punto. In proposito, si sottolinea che non si può confondere la mera sofferenza con il danno morale, il quale consiste nei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico legale del grado percentuale di invalidità permanente.
Il motivo è fondato.
Ed infatti, se è vero che nell'ambito delle conclusioni contenute nel ricorso introduttivo del giudizio l'odierna appellata ha chiesto il “risarcimento dei danni tutti sofferti dalla
parte ricorrente quantificati nella somma di € 109.976,142”, ciò che potrebbe indurre a ritenere che in tale ampia dizione possa essere ricompreso anche il danno morale, è pure innegabile che, immediatamente dopo, la medesima abbia precisato “e segnatamente:
danno biologico temporaneo e permanente con personalizzazione, danno patrimoniale
da inabilità lavorativa, danno emergente per le spese sostenute, danno per acquisto di
vetture con cambio automatico e danno per lesione all'autodeterminazione, oltre alla
rifusione dell'eventuale somma ulteriore da corrispondersi ai CTU e CP_2 CP_3
oggetto di istanza di liquidazione” venendo quindi spontaneamente a precisare,
pagina 9 di 25 limitandolo, il significato generico della iniziale affermazione.
Conclusione, questa, che risulta poi confermata dalle stesse pronunce della Suprema
Corte richiamate dalla parte appellata a sostegno della tesi secondo cui la domanda di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, derivanti da un illecito aquiliano,
esprimerebbe la volontà di riferirsi ad ogni possibile voce di danno, poiché le stesse precisano, a contrario, che ciò non vale invece per i casi di domande che indichino specifiche e determinate voci di pregiudizio (Cass. 10.4.15 n. 7193).
Né a diversa conclusione pare potersi giungere, con riferimento al caso concreto,
nemmeno facendo richiamo di altre, meno restrittive, pronunce della Cassazione –
nell'ambito delle quali si precisa che l'unitarietà del diritto al risarcimento ed il suo riflesso processuale dell'ordinaria non frazionabilità del giudizio di liquidazione comportano che, quando un soggetto agisca in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, la domanda si riferisca a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta, conseguendone che,
laddove nell'atto introduttivo siano indicate specifiche voci di danno, a tale specificazione deve darsi valore meramente esemplificativo dei vari profili di pregiudizio dei quali si intenda ottenere il ristoro, a meno che non si possa ragionevolmente ricavarne la volontà attorea di escludere dal petitum le voci non menzionate (Cass.
7.6.19 n. 15523 e 31.8.11 n. 17879) – giacché:
- da un lato, essendosi in presenza di una posta di danno che non ha fondamento medico-legale, perché non avente base organica ed estranea alla determinazione medico legale del grado percentuale di invalidità permanente, e che risulta al contrario rappresentata da una sofferenza interiore che si manifesta in sentimenti pagina 10 di 25 quali il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura e la disperazione
(Cass. 27.3.18 n. 7513), la stessa, anche ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio ed onde consentire a controparte di difendersi sul punto nel merito,
avrebbe dovuto essere debitamente allegata e provata,
- d'altro lato, non risulta che a tanto si sia provveduto nell'ambito del ricorso ex art. 702 bis, ove di tale pregiudizio nessuna menzione viene mai fatta, così come tra l'altro ben evidenziato dal fatto:
o che a pag. 6, quando viene compiuta la dettagliata elencazione delle poste di danno, le stesse non ricomprendono quella in oggetto,
o che nemmeno alcuna istanza istruttoria relativa a siffatto tipo di pregiudizio risulta formulata.
3.2 Con la seconda ragione di gravame l'appellante si duole poi delle modalità di calcolo del danno biologico e del danno morale, compiuto adottando i parametri dettati dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Venezia.
Sul punto si riscontra, innanzi tutto, a detta della appellante, un erroneo calcolo matematico degli stessi parametri indicati nelle predette tabelle lagunari mentre, poi, si contesta comunque siccome scorretto l'utilizzo di queste ultime, richiamandosi la giurisprudenza di legittimità la quale afferma invece doversi adottare quelle predisposte dal Tribunale di Milano, riscontrando siccome incongrua la motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri meneghini avrebbe consentito di pervenire.
Inoltre, l'appellante censura l'essersi in presenza:
pagina 11 di 25 - di una extra-petizione con riferimento al fatto che la stessa ricorrente aveva richiesto in primo grado l'applicazione delle Tabelle milanesi,
- di una ultra-petizione con riguardo al fatto che era stata in concreto liquidata a titolo di danno biologico e morale una somma assai maggiore di quella pretesa dalla danneggiata.
Il motivo è parzialmente fondato.
Sotto un primo profilo – ritenute assorbite le censure in oggetto con riferimento al danno morale, di cui sub 3.1 è già stata esclusa la risarcibilità – vale, innanzi tutto,
riscontrare l'infondatezza della eccezione di extra-petizione giacché, rappresentando le tabelle di liquidazione del danno predisposte da vari Tribunali una mera modalità
equitativa di liquidazione del danno patito, l'utilizzo delle stesse da parte del giudice prescinde da una qualsiasi valutazione o richiesta formulata dalle parti in proposito, la quale non viene a costituire parte della domanda – la cui causa petendi è rappresentata dal verificarsi di un fatto illecito addebitabile alla controparte mentre il petitum è
costituito dal bene della vita concretamente richiesto in proprio favore – bensì mera sollecitazione rivolta al giudice ai fini della quantificazione del danno, che resta peraltro rimessa al magistrato.
Merita invece accoglimento l'eccezione di ultra-petizione dal momento che:
- mentre la ricorrente, nelle conclusioni, quantificava le proprie richieste in complessivi € 109.976,14, corrispondenti al totale delle varie voci indicate a pag. 6
del ricorso, ove per i postumi permanenti aveva richiesto un risarcimento di €
33.777,50,
- la stessa, sempre nelle conclusioni, ometteva peraltro di richiedere la condanna della pagina 12 di 25 controparte anche in relazione ad una diversa cifra, eventualmente maggiore,
riscontrata dovuta dal Tribunale all'esito del giudizio,
sicché nel momento in cui il giudice di prime cure veniva ad attribuirle a tale titolo l'importo di € 35.106,12, lo stesso incorreva in effetti in un vizio di ultra-petizione.
Poiché la censura poi siccome incongrua pure tale più modesta attribuzione, in Pt_1
quanto non corrispondente alla somma risarcibile sulla base delle tabelle milanesi, deve altresì verificarsi la fondatezza o meno anche di tale rilievo.
In proposito, una volta ricordato:
- come secondo la Suprema Corte sia intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari, mentre garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, in quanto già ampiamente diffuso sul territorio nazionale e al quale la Corte, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità
della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt.
1226 e 2056 cc, dal quale ci si può quindi discostare solo ove sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (Cass. 22.12.11 n. 28290 e 7.6.11 n.
12408),
- come, nel caso di specie, il giudice di primo grado non abbia in alcun modo giustificato per quali ragioni abbia ritenuto di non applicarle, preferendo l'utilizzo di quelle veneziane,
ne consegue allora doversi rifare i calcoli servendosi dei predetti parametri.
In proposito, tenuto conto che l'esperimento della CTU ha consentito di appurare come,
pagina 13 di 25 a causa della malpractice sanitaria, si siano verificati a carico della paziente:
- un danno biologico temporaneo di giorni 10 al 100%, di giorni 40 al 75%, di giorni 30 al 50% e di ulteriori giorni 30 al 25%,
- un grado medio-elevato delle sofferenze patite durante la malattia e quindi medio nella fase cronica a postumi stabilizzati,
- postumi permanenti nella misura del 13-14%, passibili di personalizzazione in ragione del verificarsi di una situazione di cenestesi lavorativa,
ed applicate (per uniformità di calcolo rispetto alla sentenza di primo grado che utilizzava le Tabelle di Venezia del 2020) quelle di Milano del 2018, ancora valide nel
2020, ne deriva allora che la danneggiata, la quale al momento del fatto lesivo aveva 53
anni, ha patito un pregiudizio fisico stimabile in complessivi € 34.159,00, di cui €
8.437,50 a titolo di risarcimento del danno biologico temporaneo (tenendosi conto di una diaria giornaliera di € 135,00 in considerazione della natura medio-elevata delle sofferenze patite) ed € 25.721,50 a titolo di risarcimento del danno biologico permanente, calcolati operando una media fra il dato del 13% (€ 24.264,00) e quello del
14% (€ 27.179,00).
Somma questa da attualizzare poi alla data della pronuncia di primo grado in €
39.726,92, utilizzando il medesimo indice di 119,1 di cui si è avvalso il Tribunale di
Venezia nella pronuncia di primo grado.
3.3 Con il terzo motivo di doglianza viene invece contestato che la pronuncia di primo grado abbia riconosciuto il danno da incapacità lavorativa specifica di casalinga, la cui spettanza era stata da essa fermamente contestata, osservando:
- da un lato, che la stessa aveva escluso di aver subito un qualsiasi danno di CP_1
pagina 14 di 25 natura patrimoniale derivante dall'assunzione di una collaboratrice domestica,
riconoscendo che le attività che ella non poteva più svolgere erano ora appannaggio dei familiari,
- d'altro lato, che siffatto pregiudizio è comunque determinato dall'impedimento o dalla riduzione dell'attività di lavoro domestico che il soggetto svolgeva anche a suo favore mentre, se l'attività era prestata a titolo gratuito o in adempimento dei doveri di solidarietà familiare a vantaggio di soggetti terzi, unici danneggiati potevano esclusivamente considerarsi questi ultimi, sicché, quanto meno, il danno in oggetto doveva essere epurato delle quote di pertinenza degli altri congiunti (il marito e due figli),
- sotto un ulteriore profilo, che non presentava alcun senso l'intervenuta attribuzione in proposito di tredici mensilità anziché dodici.
Il motivo è parzialmente fondato.
Come ben noto, secondo i giudici di legittimità, il pregiudizio da lucro cessante relativo alla riduzione della capacità lavorativa domestica conseguente ad una lesione della salute, configura un pregiudizio patrimoniale futuro risarcibile per la cui liquidazione,
secondo i giudici di legittimità, non è necessaria:
- né la prova diretta che la vittima attendesse a tale attività, ben potendosi desumere la circostanza in via presuntiva ex art. 2727 cc dalla semplice circostanza che il soggetto leso non avesse un lavoro, mentre spetta semmai a chi nega l'esistenza del danno dimostrare che la vittima, benché casalinga, non si occupasse del lavoro domestico (Cass. 13.12.12 n. 22909), attesa in ogni caso la necessità per ogni persona di occuparsi, quantomeno per le proprie personali esigenze, di una aliquota di lavoro domestico (Cass. 18.11.14 n. 24471),
pagina 15 di 25 - né la dimostrazione che dopo la lesione l'attività domestica si sia ridotta o sia cessata (essendo invece sufficiente anche solo la prova che la vittima sia stata costretta ad una maggiore usura) ovvero che la vittima sarà costretta a ricorrere all'ausilio di un collaboratore domestico o ad una anticipata cessazione da tale attività, giacché, diversamente, il risarcimento non potrebbe essere liquidato proprio a coloro che, per insufficienza di risorse economiche, non abbiano potuto affrontare tale spesa (Cass. 20.7.10 n. 16896).
Essendosi pure ben specificato:
- che la casalinga, sebbene non percependo reddito monetizzato, svolge pur tuttavia un'attività suscettibile di valutazione economica, sicché va legittimamente inquadrato nella categoria del danno patrimoniale, come tale risarcibile autonomamente rispetto al danno biologico, quello subito in conseguenza della riduzione della propria capacità lavorativa, previo riconoscimento del fatto che il fondamento di tale diritto, specie quando la casalinga sia componente di un nucleo familiare legittimo (ma anche quando lo sia in riferimento ad un nucleo di convivenza comunque stabile), riveste pur sempre natura costituzionale, riposando sui principi di cui agli artt. 4 e 37 della Costituzione che tutelano, rispettivamente, la scelta di qualsiasi forma di lavoro ed i diritti della donna lavoratrice (Cass. 19.3.09
n. 6658, 9.2.05 n. 2639 e 11.12.00 n. 15580),
- che, d'altronde, ai fini della liquidazione di tale pregiudizio, la prova che la vittima attendesse a tale attività può essere ricavata in via presuntiva ex art. 2727 cc dalla semplice circostanza che non avesse un lavoro, mentre spetta a chi nega l'esistenza del danno dimostrare che la vittima, benché casalinga, non si occupasse del lavoro domestico (Cass. 15.6.23 n. 17129 e 13.12.12 n. 22909).
pagina 16 di 25 Mentre, per quanto riguarda la determinazione di tale danno si è pure precisato che la relativa liquidazione può essere compiuta facendo ricorso ai parametri del reddito figurativo, desunto dal contratto collettivo delle COLF, ovvero del triplo della pensione sociale (Cass. 18.7.23 n. 20922).
Tanto esposto, ben ricorrono allora i presupposti per affermare che alla appellata spetti il ristoro di siffatto tipo di pregiudizio, a prescindere dal fatto che abbia dimostrato o meno di aver subito un esborso economico per l'utilizzo di una collaboratrice domestica, sia perché il ricorrere di tale tipo di pregiudizio deve essere presunto,
essendo evidente che ciascuno normalmente, e soprattutto in una famiglia moderna, si occupa di una parte dei lavori domestici, sia giacché controparte non ha dimostrato che la non si dedicasse, in concreto, ad attività di tal genere. CP_1
La quantificazione del danno in oggetto deve peraltro tenere conto della circostanza,
ben evidenziata dalla Cassazione, che un danno patrimoniale del danneggiato è
possibile solo in relazione ai lavori domestici svolti in suo favore mentre, con riferimento ai lavori svolti gratuitamente in favore di altri, gli eventuali soggetti danneggiati possono essere eventualmente solo questi ultimi (Cass.
3.3.05 n. 4657 e
20.10.05 n. 20324).
Ora, dal momento che nel caso di specie la danneggiata è sposata ed ha avuto due figli
(cfr. dichiarazioni della stessa rese al perito d'ufficio e riportate a pag. 24 della CTU) – i quali assai presumibilmente non convivono più con ella dal momento che il più giovane di essi risulta nato nel 1992 ed ha quindi ormai raggiunto un'età tale da vivere da solo –
ritiene il collegio che la quota dell'attività casalinga svolta in proprio favore ammontasse al 50% di quella complessivamente svolta, dovendosi tenere conto della pagina 17 di 25 quota di pertinenza del marito che, a differenza di lei, lavorava fuori casa.
Conseguendone allora il diritto ad un ristoro equiparabile al triplo della pensione sociale per l'anno 2018, ridotto dell'80% in ragione del fatto che la compromissione della capacità lavorativa è pari solo al 20% del totale e moltiplicato poi per il coefficiente di capitalizzazione di 20,8985, relativo all'età ed al sesso della danneggiata, come già
calcolato dal giudice di prime cure, i cui conteggi sul punto non sono stati oggetto di contestazione, da dimezzarsi peraltro in ragione della quota di specifica spettanza della danneggiata, come sopra individuata, per un totale finale, già attualizzato alla data della sentenza di primo grado, di € 14.300,74 (€ 28.601,47 : 2).
3.4 Con il quarto motivo di contestazione la lamenta infine l'intervenuto Pt_1
riconoscimento del danno da lesione del consenso informato, facendo presente:
- per un verso, che la danneggiata non aveva minimamente provato che, se avesse ricevuto le informative dovute, avrebbe rifiutato l'intervento,
- per altro verso, che l'informativa doveva presumersi essere stata fornita giacché nel modulo sottoscritto dalla paziente si specificava che il medico aveva fornito le informazioni sull'atto sanitario proposto secondo quanto previsto dalla procedura aziendale, laddove poi la lesione del nervo femorale in corso di chirurgia addomino-
pelvica doveva ritenersi una complicanza ben descritta in letteratura fin dagli inizi del secolo scorso, come evidenziato dal CTU.
Il motivo è infondato.
In tema di omessa prestazione da parte del paziente di un consenso effettivamente informato, vale in primo luogo ricordare come esso venga in effetti a costituire condizione indispensabile per la validità del trattamento terapeutico e chirurgico e pagina 18 di 25 inoltre, manifestandosi quale estrinsecazione del più generale diritto di autodeterminazione, debba poi essere consapevole.
Tanto che, in sua assenza, l'intervento o il trattamento sarebbero impediti al chirurgo sia dal secondo comma dell'art. 32 della Costituzione, a norma del quale nessuno può
essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, sia dall'art. 13 Costituzionale, che garantisce l'inviolabilità della libertà personale con riferimento anche alla libertà di salvaguardia della propria salute e della propria integrità fisica, oltre che dall'art. 33 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, il quale esclude la possibilità di accertamenti e di trattamenti sanitari contro la volontà del paziente se questo è in grado di prestarlo e non ricorrono i presupposti dello stato di necessità di cui all'art. 54 cp (Cass. 30 luglio 2004 n. 14368).
Dovendosi quindi altresì notare:
- che l'accordo tra medico e paziente, presupponendo una corretta informazione,
perde in mancanza di quest'ultima ogni significato per un vizio del consenso,
conseguendone l'annullabilità di esso ai sensi dell'artt. 1427 e segg. cc, dalla quale deriva poi l'illegittimità del trattamento sanitario ciò nonostante eseguito, giacché, al di fuori dei limiti stabiliti dall'art. 32 Costituzionale, non sussiste un dovere di curarsi che possa scriminare l'attività del medico che abbia operato in assenza di una previa autorizzazione del paziente.
- che affinché il consenso sia legittimamente prestato esso deve essere reso personalmente, anche se non necessariamente per iscritto, con preciso riferimento alla concreta situazione di fatto, così da non far incorrere chi lo presta in errori di valutazione, nonché in maniera consapevole, una volta ottenuti i dovuti chiarimenti pagina 19 di 25 in merito al tipo di intervento ed ai rischi che esso presuppone (Cass. 6 ottobre 1997
n. 9705),
- che esso non può mai essere presunto o tacito, ma deve essere fornito espressamente, dopo avere ricevuto un'adeguata informazione, anch'essa esplicita,
mentre presuntiva può essere la prova che un consenso informato sia stato dato effettivamente ed in modo esplicito, ed il relativo onere ricade sul medico (Cass.
27.11.12 n. 20984).
Tenuto conto dei quali principi, non pare proprio che nel caso di specie tale obbligo possa dirsi completamente adempiuto poiché nella dichiarazione di avvenuta informazione e consenso all'atto sanitario:
- sono specificamente indicati una serie di rischi ma non quello in concreto concretizzatosi nella fattispecie, sebbene probabile, siccome riconosciuto dalla stessa appellante,
- la paziente si limita a dichiarare, in maniera totalmente generica, di aver ricevuto un'informazione comprensibile ed esauriente riguardo ai possibili rischi ed alternative dell'intervento,
- la parte convenuta non ha nemmeno chiesto di provare per via testimoniale di cosa fosse effettivamente stata resa edotta la nel corso dei colloqui antecedenti CP_1
l'operazione,
laddove proprio sulla struttura gravava invece l'onere di dimostrare di aver concretamente fornito tutte le informazioni idonee a mettere in luce gli specifici rischi dell'intervento.
Ciò posto, per quanto attiene alle conseguenze di siffatta omissione, non può
pagina 20 di 25 dimenticarsi come le più recenti pronunce della Suprema Corte abbiano peraltro avuto modo di precisare:
- che, in presenza di un atto terapeutico necessario e correttamente eseguito in base alle regole dell'arte, dal quale siano tuttavia derivate conseguenze dannose per la salute, ove tale intervento non sia stato preceduto da un'adeguata informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli non imprevedibili, il medico può
essere chiamato a risarcire il danno solo se il paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato il ricorso a quello specifico trattamento,
- che in tali casi la mancanza di consenso può assumere rilievo a fini risarcitori quando siano configurabili conseguenze pregiudizievoli derivate dalla violazione del diritto fondamentale all'autodeterminazione in sé considerato, del tutto a prescindere dalla lesione incolpevole della salute del paziente (Cass. 13.4.18 n.
9180).
Conseguendone che mentre ad un'esatta e completa informazione derivano, per il paziente:
- il diritto di scegliere tra le diverse opzioni di trattamento medico,
- la facoltà di acquisire ulteriori pareri di altri sanitari e di rivolgersi ad altra struttura,
- il diritto di rifiutare l'intervento o la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla,
- la contrapposta facoltà di predisporsi ad affrontare consapevolmente le conseguenze dell'intervento,
nei casi di omessa informazione invece si possono verificare quattro differenti situazioni pagina 21 di 25 costituite:
- dalla omessa od insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe in ogni caso scelto di sottoporsi nelle medesime condizioni, nel qual caso il risarcimento sarà limitato al solo danno alla salute subito dal paziente,
nella sua duplice componente, morale e relazionale (Cass. 17.1.18 n. 901),
- dalla medesima situazione di cui sopra, in cui peraltro il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi al trattamento sanitario, nel qual caso il risarcimento sarà esteso anche al danno da lesione del diritto alla sua autodeterminazione,
- dalla omessa informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta non colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi, nel qual caso il risarcimento sarà liquidato con riferimento alla violazione del diritto alla autodeterminazione sul piano puramente equitativo,
mentre la lesione della salute, da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguito, andrà invece valutata in relazione alla situazione differenziale tra quella conseguente all'intervento e quella, eventualmente patologica, antecedente ad esso,
- dalla omessa informazione in relazione ad un intervento che non ha cagionato danno alla salute del paziente, nel qual caso la lesione del diritto all'autodeterminazione costituirà oggetto di danno risarcibile, sul piano puramente equitativo, solo qualora il paziente abbia subito le inaspettate conseguenze dell'intervento senza la necessaria e consapevole predisposizione ad affrontarle e ad accettarle, trovandosi pagina 22 di 25 invece del tutto impreparato di fronte ad esse (Cass. 13.4.18 n. 9179).
Ciò posto in diritto, ritiene il Collegio che nel caso di specie si verta nella prima delle predette ipotesi, dal momento che la paziente, siccome ben spiegato dai periti d'ufficio,
avendo patito una emorragia vaginale, si trovava in una situazione per la quale l'intervento di isterectomia risultava indicato. Di conseguenza, non avendo l'appellata in alcun modo spiegato per quali ragioni, ove messa a conoscenza del rischio di lesione del nervo femorale, non si sarebbe sottoposta all'operazione che pure in quel momento risultava necessitata, non può che affermarsi l'inesistenza del diritto al ristoro del danno da lesione del consenso informato mancando, in concreto, il verificarsi del pregiudizio lamentato.
3.5 Conclusivamente, pertanto, la sentenza di primo grado va parzialmente riformata prevedendosi la condanna della struttura sanitaria al pagamento del minor importo di complessivi € 58.071,30, di cui:
- € 39.726,92, per danno biologico temporaneo e permanente, ricalcolato come sopra ed esclusa la spettanza del danno morale,
- € 14.300,74 per danno da ridotta capacità lavorativa, ricalcolato come sopra,
- € 4.007,64 per spese mediche e prestazioni specialistiche, non oggetto di appello,
il tutto già attualizzato alla data di deposito della sentenza di primo grado oltre agli interessi come indicati in quest'ultimo provvedimento.
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
- della circostanza che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere, anche d'ufficio, quale conseguenza della pagina 23 di 25 pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle stesse, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 12.4.18 n. 9064),
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- del fatto che ai fini del rimborso delle spese di lite a carico del soccombente, in applicazione del criterio del decisum, il valore della causa è pari all'ammontare della somma accordata in favore del creditore (Cass.
5.1.11 n. 226),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
52.000,01 ed € 260.000,00,
- della circostanza che si ritiene di liquidare i compensi in misura vicina al minimo,
dal momento che, per un verso, il valore della causa si situa in prossimità della soglia inferiore dello scaglione di riferimento e che, per altro verso, l'appellante ha visto in parte accogliere il proprio gravame,
- del fatto che in appello la fase istruttoria non si è tenuta,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico della ex art. 91 cpc in quanto soccombente, determinandole come già tassate dal Parte_1
Tribunale di Venezia quanto al giudizio di primo grado ed in € 4.997,00 quanto al giudizio di secondo grado sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
pagina 24 di 25 Fase di studio II^ grado € 1.600,00
Fase introduttiva II^ grado € 1.000,00
Fase decisionale II^ grado € 2.700,00
Totale € 5.300,00
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in parziale riforma della ordinanza del Tribunale di Venezia rep. n. 5721/2023, pubblicata in data 25.9.23, che per il resto conferma:
1) condanna l' al pagamento in favore di Parte_1
della complessiva somma di € 58.071,30, oltre agli interessi legali Controparte_1
dal 25.9.23 al saldo;
2) condanna la parte appellante a rifondere in favore della controparte le spese processuali di questo grado che liquida in € 5.300,00, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;
3) condanna la parte appellata a restituire in favore della appellante gli importi eventualmente già corrisposti in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre agli interessi di legge dalla data di ricezione delle relative somme e sino all'avvenuto rimborso.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 12 marzo 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
pagina 25 di 25