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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/09/2025, n. 12620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12620 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa proposta ai sensi degli artt. 281 decies ss. cod. proc. civ., iscritta al n. 16438/2025 del Ruolo Generale e promossa da nata a [...], Messico, il Parte_1
25/08/1967, nata a [...] Parte_2
Federal, Messico, il 12.02.1993, in proprio ed in rappresentanza della figlia minore nata Citta del Persona_1
Messico Messico, il 10/04/2024, nato Parte_3
a Distrito Federal, Messico, il 13/12/1990, Parte_4
nato a [...], Messico, 04/02/1998,
[...]
elettivamente domiciliati in Milano (MI), Piazzetta Guastalla 11, presso lo studio dell'avv. Alberto Lama, dal quale sono rappresentati e difesi;
- ricorrenti -
nei confronti di
, in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato;
- resistente - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO.
pagina 1 conclusioni delle parti
Per i ricorrenti:
'…in via principale, nel merito, voglia il Tribunale adito, respinta ogni istanza contraria, in accoglimento del ricorso, accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani di Parte_1
Parte_2 Persona_1 [...]
per l'effetto, ordinare al Parte_3 Parte_4
, e/o per esso, a ogni altra Autorità Controparte_1
amministrativa e comunque a ogni Pubblico Ufficiale di procedere alle relative e conseguenti iscrizioni, trascrizioni, annotazioni di legge, provvedendo alle eventuali e/o necessarie comunicazioni alle Autorità consolari competenti, nonché all'emissione dei passaporti italiani;
con vittoria di compensi e spese del giudizio'.
Per il convenuto: CP_1
'…1) dichiari l'inammissibilità\infondatezza della domanda;
2) nel merito, in caso di riconoscimento della cittadinanza ricorrendone i presupposti, voglia compensare le spese di lite'. premesso
Con la presente azione i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della comune discendenza da nato a [...], il 24 Persona_2
settembre 1876, successivamente emigrato in Messico e ivi deceduta senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
pagina 2 Si è costituito il contestando in fatto ed in Controparte_1
diritto l'azione proposta dalla controparte ed instando per l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Ciò premesso, osserva
Deve preliminarmente evidenziarsi l'irrilevanza, alla luce dei motivi sui cui si fonda la decisione, della '…questione di illegittimità costituzionale dell'articolo 1, Decreto Legge n. 36 del 28/03/2025 così come convertito in legge dalla L. 74/2025 del 23/05/2025 [e dei motivi di] rinvio pregiudiziale alla Corte di
Giustizia ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea' evidenziati da parte ricorrente con le note del 10 settembre 2025.
Ciò detto, il ricorso proposto non è fondato e deve pertanto essere respinto. Difetta invero in atti la prova della ricorrenza delle condizioni di legge, ovvero la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza iure sanguinis.
Deve premettersi al riguardo, in punto di diritto, che, ai sensi del primo comma dell'art. 281 undecies cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis, '…la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4),
5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo
pagina 3 implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato'. Il quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. prescrive poi che '…quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti,
e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria'.
Per come desumibile dalla loro lettura coordinata, le norme richiamate introducono una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo. Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ., secondo il quale tali attività, in corso di lite, risultano possibili unicamente laddove siano necessitate
'…dalle difese della controparte' ed a seguito del vaglio dell'autorità giudiziaria che '…concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per […] indicare i mezzi di prova e produrre documenti [nonché] un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per […] dedurre prova contraria'.
pagina 4 Orbene, nel caso di specie, non può esimersi il Tribunale dal constatare che il ricorso è stato depositato in assenza di qualsivoglia elemento atto a dimostrare la cittadinanza dell'avo e la linea di discendenza degli odierni ricorrenti. La documentazione a ciò necessaria risulta prodotta soltanto pochi giorni prima dell'udienza fissata, ovvero in data 31 agosto 2025, in violazione delle prescrizioni sopra richiamate. Tale produzione, funzionale a dimostrare la ricorrenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, non risulta necessitata dalle difese della controparte, né tanto meno autorizzata dal
Tribunale, il quale non ha mai concesso alcun termine perentorio per l'adempimento, e non può pertanto ritenersi utilizzabile, per come anche eccepito dal convenuto CP_1
nella comparsa di risposta, ai fini della decisione.
Non appare idonea a confutare tale assunto la giurisprudenza richiamata da parte ricorrente nelle note del 10 settembre
2025, trattandosi di pronunce rese nell'ambito del diverso procedimento ex art. 702 bis ss. cod. proc. civ., la cui disciplina non contemplava preclusioni assertive e probatorie.
Né appare possibile invocare il rango di diritto di primaria rilevanza costituzionale da attribuirsi alla cittadinanza, atteso che tale peculiarità comporta per il Tribunale l'onere di attivare i suoi poteri officiosi al più per completare e/o chiarire un quadro istruttorio già delineato dalla parte interessata (tra le altre, Cassazione Civile, Sezione VI, 10 ottobre 2021 n. 20870;
pagina 5 Cassazione Civile, Sezione I, 24 novembre 2017 n. 28153) ma non per supplire a carenze probatorie imputabili alla stessa parte ricorrente per violazione di termini processuali.
Non risulta infine neppure determinante l'osservazione di parte ricorrente, contenuta nelle note del 10 settembre 2024, secondo cui avendo la controparte '…espressamente dichiarato di non contestare nel merito la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana svolta dai ricorrenti, le circostanze riportate dai ricorrenti [dovrebbero] quindi considerarsi ammesse e pacifiche, con tutto ciò che ne consegue quanto al riconoscimento del loro status di cittadini italiani'. Preme invero rilevare come il tenore complessivo della memoria di costituzione, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, evidenzi una siffatta contestazione laddove eccepisce la tardività della documentazione atta a dimostrare la linea di discendenza. Va in ogni caso rammentata l'inoperatività nel caso di specie del principio richiamato, non venendo in rilievo fatti comuni tra le parti rispetto ai quali la non contestazione possa dispensare la controparte interessata dalla relativa prova.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell'attività processuale svolta.
p.q.m.
pagina 6 Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
-rigetta il ricorso;
-condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del CP_1
convenuto, delle spese di lite che si liquidano in euro 3.809,00
(di cui euro 851,00 per la fase di studio, euro 602,00 per la fase introduttiva, euro 903,00 per la fase di trattazione ed euro
1.453,00 per la fase decisoria), oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge.
Roma, 10 settembre 2025.
il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
pagina 7
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa proposta ai sensi degli artt. 281 decies ss. cod. proc. civ., iscritta al n. 16438/2025 del Ruolo Generale e promossa da nata a [...], Messico, il Parte_1
25/08/1967, nata a [...] Parte_2
Federal, Messico, il 12.02.1993, in proprio ed in rappresentanza della figlia minore nata Citta del Persona_1
Messico Messico, il 10/04/2024, nato Parte_3
a Distrito Federal, Messico, il 13/12/1990, Parte_4
nato a [...], Messico, 04/02/1998,
[...]
elettivamente domiciliati in Milano (MI), Piazzetta Guastalla 11, presso lo studio dell'avv. Alberto Lama, dal quale sono rappresentati e difesi;
- ricorrenti -
nei confronti di
, in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato;
- resistente - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO.
pagina 1 conclusioni delle parti
Per i ricorrenti:
'…in via principale, nel merito, voglia il Tribunale adito, respinta ogni istanza contraria, in accoglimento del ricorso, accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani di Parte_1
Parte_2 Persona_1 [...]
per l'effetto, ordinare al Parte_3 Parte_4
, e/o per esso, a ogni altra Autorità Controparte_1
amministrativa e comunque a ogni Pubblico Ufficiale di procedere alle relative e conseguenti iscrizioni, trascrizioni, annotazioni di legge, provvedendo alle eventuali e/o necessarie comunicazioni alle Autorità consolari competenti, nonché all'emissione dei passaporti italiani;
con vittoria di compensi e spese del giudizio'.
Per il convenuto: CP_1
'…1) dichiari l'inammissibilità\infondatezza della domanda;
2) nel merito, in caso di riconoscimento della cittadinanza ricorrendone i presupposti, voglia compensare le spese di lite'. premesso
Con la presente azione i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della comune discendenza da nato a [...], il 24 Persona_2
settembre 1876, successivamente emigrato in Messico e ivi deceduta senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
pagina 2 Si è costituito il contestando in fatto ed in Controparte_1
diritto l'azione proposta dalla controparte ed instando per l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Ciò premesso, osserva
Deve preliminarmente evidenziarsi l'irrilevanza, alla luce dei motivi sui cui si fonda la decisione, della '…questione di illegittimità costituzionale dell'articolo 1, Decreto Legge n. 36 del 28/03/2025 così come convertito in legge dalla L. 74/2025 del 23/05/2025 [e dei motivi di] rinvio pregiudiziale alla Corte di
Giustizia ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea' evidenziati da parte ricorrente con le note del 10 settembre 2025.
Ciò detto, il ricorso proposto non è fondato e deve pertanto essere respinto. Difetta invero in atti la prova della ricorrenza delle condizioni di legge, ovvero la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza iure sanguinis.
Deve premettersi al riguardo, in punto di diritto, che, ai sensi del primo comma dell'art. 281 undecies cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis, '…la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4),
5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo
pagina 3 implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato'. Il quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. prescrive poi che '…quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti,
e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria'.
Per come desumibile dalla loro lettura coordinata, le norme richiamate introducono una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo. Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ., secondo il quale tali attività, in corso di lite, risultano possibili unicamente laddove siano necessitate
'…dalle difese della controparte' ed a seguito del vaglio dell'autorità giudiziaria che '…concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per […] indicare i mezzi di prova e produrre documenti [nonché] un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per […] dedurre prova contraria'.
pagina 4 Orbene, nel caso di specie, non può esimersi il Tribunale dal constatare che il ricorso è stato depositato in assenza di qualsivoglia elemento atto a dimostrare la cittadinanza dell'avo e la linea di discendenza degli odierni ricorrenti. La documentazione a ciò necessaria risulta prodotta soltanto pochi giorni prima dell'udienza fissata, ovvero in data 31 agosto 2025, in violazione delle prescrizioni sopra richiamate. Tale produzione, funzionale a dimostrare la ricorrenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, non risulta necessitata dalle difese della controparte, né tanto meno autorizzata dal
Tribunale, il quale non ha mai concesso alcun termine perentorio per l'adempimento, e non può pertanto ritenersi utilizzabile, per come anche eccepito dal convenuto CP_1
nella comparsa di risposta, ai fini della decisione.
Non appare idonea a confutare tale assunto la giurisprudenza richiamata da parte ricorrente nelle note del 10 settembre
2025, trattandosi di pronunce rese nell'ambito del diverso procedimento ex art. 702 bis ss. cod. proc. civ., la cui disciplina non contemplava preclusioni assertive e probatorie.
Né appare possibile invocare il rango di diritto di primaria rilevanza costituzionale da attribuirsi alla cittadinanza, atteso che tale peculiarità comporta per il Tribunale l'onere di attivare i suoi poteri officiosi al più per completare e/o chiarire un quadro istruttorio già delineato dalla parte interessata (tra le altre, Cassazione Civile, Sezione VI, 10 ottobre 2021 n. 20870;
pagina 5 Cassazione Civile, Sezione I, 24 novembre 2017 n. 28153) ma non per supplire a carenze probatorie imputabili alla stessa parte ricorrente per violazione di termini processuali.
Non risulta infine neppure determinante l'osservazione di parte ricorrente, contenuta nelle note del 10 settembre 2024, secondo cui avendo la controparte '…espressamente dichiarato di non contestare nel merito la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana svolta dai ricorrenti, le circostanze riportate dai ricorrenti [dovrebbero] quindi considerarsi ammesse e pacifiche, con tutto ciò che ne consegue quanto al riconoscimento del loro status di cittadini italiani'. Preme invero rilevare come il tenore complessivo della memoria di costituzione, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, evidenzi una siffatta contestazione laddove eccepisce la tardività della documentazione atta a dimostrare la linea di discendenza. Va in ogni caso rammentata l'inoperatività nel caso di specie del principio richiamato, non venendo in rilievo fatti comuni tra le parti rispetto ai quali la non contestazione possa dispensare la controparte interessata dalla relativa prova.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell'attività processuale svolta.
p.q.m.
pagina 6 Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
-rigetta il ricorso;
-condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del CP_1
convenuto, delle spese di lite che si liquidano in euro 3.809,00
(di cui euro 851,00 per la fase di studio, euro 602,00 per la fase introduttiva, euro 903,00 per la fase di trattazione ed euro
1.453,00 per la fase decisoria), oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge.
Roma, 10 settembre 2025.
il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
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