Ordinanza presidenziale 3 ottobre 2019
Sentenza 9 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 09/06/2023, n. 3570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3570 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2023
N. 03570/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03754/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3754 del 2019, proposto da:
- -OMISSIS-, in persona dell’amministratore e legale rappresentante pro tempore;
- -OMISSIS-in persona dell’amministratore e legale rappresentante pro tempore;
rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Maria D'Angiolella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale Gramsci n. 16;
contro
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo (UTG) di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
a) del provvedimento, -OMISSIS-^ prot. -OMISSIS-, comunicato a mezzo PEC in pari data, con la quale la Prefettura - UTG di Caserta ha disposto la revoca del provvedimento liberatorio antimafia e la contestuale emissione del provvedimento interdittivo antimafia a carico della ditta -OMISSIS-;
b) del verbale redatto in data-OMISSIS- dal Gruppo Ispettivo Antimafia (GIA) incaricato di aggiornare la posizione antimafia della società ricorrente di contenuto sconosciuto e mai comunicato;
c) di tutti gli altri eventuali atti istruttori sottesi al provvedimento interdittivo sub a), di contenuto sconosciuto e mai comunicati;
d) di ogni ulteriore atto e/o provvedimento connesso, presupposto e conseguente, ancorché non conosciuto, se comunque lesivo degli interessi delle società ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Prefettura – UTG del Governo Caserta;
Visti l’ordinanza presidenziale istruttoria n. 1220 del 3 ottobre 2019 ed i relativi adempimenti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 marzo 2023 il dott. Gianmario Palliggiano, presenti l’avv. D’Angiolella per le parti ricorrente, l’avv. P. Ciannella per l’UTG di Caserta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Le società ricorrenti premettono in punto di fatto che -OMISSIS-è un soggetto consortile creato da -OMISSIS-e altra impresa, in ATI a costituirsi, aggiudicatarie dell’appalto bandito dalla Provincia di Caserta avente ad oggetto i lavori di “Progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione delle opere a “realizzazione di svincolo a rotatoria tra la S.P. n. 335, ex SS265 dei Ponti della Valle e la S.P. n. 8 Nola primo e secondo tratto” (CIG -OMISSIS-), con relativo contratto d’appalto Rep. -OMISSIS- sottoscritto con l’ente provinciale.
In attesa dell’espletamento delle attività, intervenivano, rispettivamente, il provvedimento interdittivo antimafia della Prefettura – UTG di Perugia a carico di -OMISSIS-(Prefettura - UTG di Perugia prot. -OMISSIS-, ed il provvedimento interdittivo “a cascata” della Prefettura – UTG di Caserta che colpiva -OMISSIS-(prot. n. -OMISSIS-, la quale, nel frattempo, vedeva l’uscita dalla compagine dell’altra impresa originariamente in ATI, con -OMISSIS- in veste di Amministratore ed il 100% delle quote acquisite da -OMISSIS-.
I due provvedimenti interdittivi (alla -OMISSIS-) provenivano dalla Prefettura di Caserta, sebbene il primo fosse stato adottato dalla Prefettura di Perugia. La Prefettura di Caserta aveva infatti svolto gli approfondimenti istruttori sul conto di -OMISSIS-, perché l’amministratore di quest’ultimo, -OMISSIS-, era originario della Campania e, pertanto, ogni fatto o accadimento posto a base dei provvedimenti si era svolto in quel territorio.
Le odierne ricorrenti impugnavano entrambi i provvedimenti interdittivi: -OMISSIS- davanti al TAR Perugia (R.G. n. 207/2017), -OMISSIS- davanti a questo TAR (R.G. n. 3276/2017).
Il TAR Perugia, con sentenza 5 dicembre 2017 n. 747, accoglieva il ricorso con conseguente annullamento dell’interdittiva a carico di -OMISSIS-.
In seguito alla sentenza del TAR Perugia, la Prefettura di Caserta emetteva provvedimento liberatorio antimafia in favore di -OMISSIS- scarl, (prot. -OMISSIS-). Da ultimo, il TAR Campania, Napoli, nell’anzidetto giudizio promosso da -OMISSIS-avverso l’interdittiva, anche su espressa richiesta del Ministero degli Interni, con sentenza 26 aprile 2018, n. 2784 dichiarava cessata la materia del contendere.
Ciò ha consentito a -OMISSIS-di completare l’intervento di cui al contratto d’appalto stipulato con la Provincia di Caserta.
In seguito, il Consiglio di Stato (Sez. III), con sentenza 25 marzo 2019 n. 1959, accoglieva l’appello del Ministero dell’Interno (per il tramite della Prefettura-UTG di Perugia) avverso l’annullamento dell’interdittiva a carico di -OMISSIS-, confermandone nuovamente il contenuto.
-OMISSIS-ha tuttavia impugnato la sentenza del Consiglio di Stato con ricorso per revocazione assunto al n. R.G. 3374/2019 ed avviato una richiesta di applicazione dell’art. 34-bis (controllo giudiziario aziendale) dinanzi al Tribunale di Perugia – Sezione Misure di Prevenzione.
Il ricorso per revocazione si è concluso con sentenza d’inammissibilità 2 novembre 2019 n. 7486.
A questo punto, con provvedimento -OMISSIS-^ prot. -OMISSIS-, comunicato a mezzo PEC in pari data, la Prefettura - UTG di Caserta ha disposto la revoca del provvedimento liberatorio antimafia e la contestuale emissione dell’informativa antimafia a carico di --OMISSIS-
2.- Con l’odierno ricorso, notificato il 24 settembre 2019 e depositato il successivo 26, -OMISSIS-e -OMISSIS-hanno impugnato il predetto provvedimento prot. -OMISSIS-, deducendo le seguenti censure:
1) violazione e falsa applicazione degli articoli 82 e ss. e 92 e ss. del d. lgs n. 159/2011; violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990.
Le amministrazioni resistenti hanno omesso di attivare le garanzie partecipative nel procedimento di revoca.
2) Violazione e falsa applicazione degli articoli 82 e ss. e 92 e ss. del d. lgs n. 159/2011; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Difetto d’istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà.
La Prefettura di Caserta si sarebbe completamente adagiata sui rilievi del Gruppo ispettivo antimafia, rivelandosi del tutto inesistente un’attività critica e di valutazione autonoma delle circostanze evidenziate dagli organi di polizia.
3) violazione e falsa applicazione degli articoli 82 e ss. e 92 e ss. d. lgs 159/2011. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 7 della legge n. 241/1990. Violazione degli artt. 3, 43, 97 Cost. Eccesso di potere per errore sui presupposti, contraddittorietà e difetto di istruttoria.
A seguito dell’interdittiva a -OMISSIS-, medesimo destino subiva -OMISSIS- scarl, impresa colpita da provvedimento interdittivo “a cascata” in virtù del fatto che -OMISSIS-, risultava ricoprire le cariche di rappresentante legale e di amministratore dell’interdetta -OMISSIS-e di -OMISSIS- e che le quote di -OMISSIS-erano detenute per l’appunto da -OMISSIS-.
Gli approfondimenti istruttori effettuati generavano l’interdittiva antimafia impugnata ad opera della Prefettura di Caserta, benché la competenza ad adottare siffatto provvedimento spettasse alla Prefettura di Perugia, ciò in considerazione della circostanza che la sede di -OMISSIS- è in Umbria, non rilevando che i fatti oggetto d’interdittiva si siano verificati nel territorio campano né che l’amministratore, -OMISSIS-, fosse ivi originario.
Non è stato poi considerato che, dopo l’annullamento dell’interdittiva a -OMISSIS- – in conseguenza della sentenza n. 747/2017 del TAR Perugia - la Prefettura di Caserta, nell’effettuare nuovi approfondimenti istruttori sul conto di -OMISSIS-, nonché di -OMISSIS- e di -OMISSIS-, valutava di prestare acquiescenza all’esito del giudizio, revocando l’interdittiva antimafia a carico di quest’ultima.
In ogni caso, oltre all’acquiescenza alla sentenza del TAR Perugia, era venuto meno uno degli elementi fondanti l’interdittiva a -OMISSIS- ed a -OMISSIS-, essendo intervenuta l’assoluzione con formula piena di -OMISSIS-, persona che avrebbe narrato a -OMISSIS- per tramite di altro soggetto, -OMISSIS-, particolari relativi alla cattura -OMISSIS-.
3.- Con atto depositato il 3 ottobre 2019 si è costituita in giudizio la Prefettura-UTG di Caserta; il successivo 14 ha depositato documentazione.
Le ricorrenti, in vista dell’udienza pubblica del 5 ottobre 2022, il precedente 3 hanno presentato richiesta di rinvio, in relazione ad una richiesta di riesame del provvedimento interdittivo di -OMISSIS- di cui la Prefettura di Caserta non ha ancora dato esito.
La causa è stata quindi fissata all’udienza pubblica del 15 marzo 2023. In previsione dell’udienza, parte ricorrente ha riproposto istanza di rinvio, atteso che gli atti di riesame del provvedimento interdittivo a carico di -OMISSIS- a cui la Prefettura di Caserta non si sarebbe ancora concluso.
Al termine dell’udienza, il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione.
DIRITTO
1.- Va in primo luogo respinta la richiesta di parte ricorrente di ulteriore rinvio della causa. Il ricorso è infatti maturo per essere deciso posto che non è affatto chiaro se il dedotto procedimento di riesame possa concludersi e condurre ad un diverso provvedimento, di accoglimento o di rigetto.
Non è quindi rinvenibile alcuna ragione per differire la decisione del presente ricorso, per di più pendente da oltre tre anni. Deve considerarsi che, nel processo amministrativo, nessuna norma processuale o principio generale attribuisce alle parti in causa un diritto al differimento della decisione del ricorso, essendo stata piuttosto codificata la regola opposta, in virtù della quale il rinvio può essere disposto solo per casi eccezionali (art. 73, comma 1-bis, c.p.a.) che non si riscontrano nella fattispecie in esame.
2.- Ciò posto, in via generale, occorre precisare che i provvedimenti interdittivi antimafia costituiscono la massima anticipazione da parte dell’ordinamento di tutela preventiva intesa come risposta dello Stato al crimine organizzato.
Con tali provvedimenti, il legislatore persegue il fondamentale e predominante obiettivo di salvaguardare i principi di trasparenza e libertà dell’agire contrattuale della pubblica amministrazione nei riguardi di soggetti imprenditoriali che possano risultare collegati, conniventi ovvero soggiacenti rispetto a situazioni, accadimenti e persone volti ad agevolare, anche in modo indiretto, le attività criminose o esserne in qualche modo condizionate.
Giova al riguardo riepilogare i consolidati e condivisi indirizzi in materia acquisiti dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui:
- l’interdittiva antimafia, per la sua natura cautelare e per la sua funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione, non richiede la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste (cfr. ex multis, questa Sezione 10 febbraio 2023, n. 947; Cons. Stato, sez. III, 4 giugno 2021, n. 4293);
- non occorre la prova dell’infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali, secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale, sia deducibile il pericolo d’ingerenza da parte della criminalità organizzata (ex multis, questa Sezione, 11 ottobre 2021, n. 6386);
- detti elementi vanno considerati in modo unitario e non atomistico, rilevando nel loro complesso, poiché una visione ‘parcellizzata’ di un singolo elemento, o anche di più elementi, non può che far sbiadire per ciascuno di essi la sua portata nel legame sistematico con gli altri (questa Sezione, 1° febbraio 2021, n. 669);
- l’interdittiva antimafia può legittimamente fondarsi anche su fatti risalenti nel tempo, purché dall’analisi del complesso delle vicende esaminate emerga, comunque, un quadro indiziario idoneo a giustificare il necessario giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa nella gestione dell’attività d’impresa (questa Sezione, 10 febbraio 2023, n. 947);
- il mero decorso del tempo non smentisce quindi la persistenza di vincoli e sodalizi e, comunque, non dimostra da solo l’interruzione di questi, se non corroborato da ulteriori e convincenti elementi di segno contrario (questa Sezione, 24 novembre 2022, n. 7282);
- l’infiltrazione mafiosa, per la natura stessa delle organizzazioni criminali dalla quale promana e per la durevolezza dei legami che essi instaurano con il mondo imprenditoriale, ha difatti una stabilità e, insieme, una mutevolezza di forme, economiche e giuridiche, capace di sfidare il più lungo tempo e di occupare il più ampio spazio disponibile (questa Sezione, 6 ottobre 2022, n. 6192);
- la valutazione del rischio di inquinamento mafioso deve basarsi sul criterio del "più probabile che non", cosicché gli elementi posti a base dell’informativa possono essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali o possono anche essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione, di tal che la valutazione discrezionale del Prefetto risulta sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. III, 3 novembre 2022, n. 9558).
3.- Operata questa ricognizione delle principali coordinate ermeneutiche tracciate dalla ormai granitica giurisprudenza, nel merito il ricorso non è fondato.
3.1.- Infondato è il primo motivo.
Parte ricorrente si duole della violazione del principio del giusto procedimento, di non avere potuto interloquire nella fase endo-procedimentale
Va in primo luogo chiarito che l’impugnata informazione interdittiva è stata adottata quando non erano ancora entrate in vigore le modifiche al d. lgs. 159 del 2011, introdotte dal d. l. n. 152 del 2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 233 del 2021, in tema di contraddittorio procedimentale. Per l’esattezza, le modifiche fanno riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento, di cui all’art. 7 L. n. 241/1990, e non al preavviso di rigetto, di cui all’art. 10-bis L. n. 241/1990 (da ultimo questa Sezione, 29 agosto 2022, n. 5523).
3.2.- In ogni caso, in senso contrario alle deduzioni di parte ricorrente, secondo costante e condivisa giurisprudenza, in materia di informative antimafia l’assenza d’interlocuzione procedimentale non costituisce un vulnus al principio di buona amministrazione, perché il diritto al contraddittorio procedimentale e al rispetto dei diritti della difesa in ambito procedimentale amministrativo, non è una prerogativa assoluta, ma può soggiacere a restrizioni, sempreché queste rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale perseguiti dalla misura di cui trattasi, di carattere speciale nel quadro ordinamentale, e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti (cfr. questa Sezione, 6 ottobre 2022, n. 6192).
3.3.- In questo ambito, la dialettica tra i soggetti del procedimento costituisce espressione ed effetto di una scelta facoltativa rimessa alla valutazione discrezionale della stessa Prefettura, ai sensi dell’art. 93, comma 7, d. lgs 159 del 2011. L’interlocuzione può infatti realizzarsi nei soli casi in cui il Prefetto competente, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite, ritenga utile invitare i soggetti interessati a produrre ogni ulteriore elemento utile a loro disposizione.
Del resto il Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 4979 del 10 agosto 2020, ha ribadito che <<la discovery anticipata, già in sede procedimentale, di elementi o notizie contenuti in atti di indagine coperti da segreto investigativo o in informative riservate delle forze di polizia, spesso connessi ad inchieste della magistratura inquirente contro la criminalità organizzata e agli atti delle indagini preliminari, potrebbe frustrare la finalità preventiva perseguita dalla legislazione antimafia, che ha l'obiettivo di anticipare il tentativo di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali, la cui capacità di penetrazione nell'economia legale ha assunto forme e "travestimenti" sempre più insidiosi. Soprattutto nei casi di maggiore gravità, dove più radicato ed evidente è l'inquinamento delinquenziale nel contesto di talune realtà imprenditoriali, non di rado a base familiare, fortemente contigue o compromesse con logiche e interessi mafiosi, la conoscenza dell'imminente o probabile adozione di un provvedimento antimafia, acquisita in sede procedimentale, potrebbe vulnerare l'interesse pubblico sotteso all'adozione del provvedimento antimafia, in quanto le associazioni mafiose sono ben capaci di ricorrere a tecniche elusive delle norme in materia che, non a caso, prevedono come indicative di infiltrazioni mafiose anche, ad esempio, le sostituzioni degli organi sociali, nella rappresentanza legale della società nonché nella titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, "con modalità che, per i tempi in cui vengono realizzati, il valore economico delle transazioni, il reddito dei soggetti coinvolti nonché le qualità professionali dei subentranti, denotino l'intento di eludere la normativa sulla documentazione antimafia" (art. 84, comma 4, lett. f), del d. lgs. n. 159 del 2011). Si tratta di tecniche frequenti nella prassi e ben note all'esperienza giurisprudenziale dello stesso Consiglio di Stato, il quale riscontra forme sempre nuove con le quali le associazioni a delinquere di stampo mafioso, di fronte al "pericolo" dell'imminente informazione antimafia di cui abbiano avuto notizia, reagiscono mutando assetti societari, intestazioni di quote e di azioni, cariche sociali, soggetti prestanome, ma cercando di controllare comunque i soggetti economici che fungono da schermo, anche grazie alla distinta e rinnovata personalità giuridica, nei rapporti con le pubbliche amministrazioni. Per questo nell'attuale legislazione il codice antimafia, senza escludere a priori e del tutto la partecipazione procedimentale (del resto ammessa per gli analoghi provvedimenti di iscrizione nella c.d. white list, emessi, però, su richiesta di parte ai sensi dell'art. 1, comma 52, della l. n. 190 del 2012: v., sul punto, Cons. St., sez. III, 20 settembre 2016, n. 3913), ne rimette, con l'art. 93, comma 7, del d. lgs. n. 159 del 2011, la prudente ammissione alla valutazione dell'autorità preposta all'emissione del provvedimento interdittivo in termini di utilità rispetto al fine pubblico perseguito. Il principio del giusto procedimento, del resto, non ha una valenza assoluta, ma ammette deroghe limitate ad ipotesi eccezionali dovute alla tutela di interessi superiori afferenti alla tutela dell'ordine pubblico, come quella in esame, e proporzionate alla necessità del caso che, come si è detto, è qui assai grave per l'altissimo pericoloso infiltrativo che connota la società appellante.>>.
Lo stesso Consiglio di Stato ha anche chiarito che: “L'informazione antimafia non richiede la necessaria osservanza del contraddittorio procedimentale, meramente eventuale in questa materia ai sensi dell'art. 93, comma 7, d.lgs. n. 159 del 2011 né è configurabile l'applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241 del 1990 non essendo l'informazione antimafia provvedimento vincolato, ma per sua stessa natura discrezionale.” (Sez. III, 31 gennaio 2020, n. 820).
4.- Infondate sono le restanti due censure che, per ragioni di omogeneità dei relativi contenuti, possono ricevere trattazione congiunta.
4.1.- Il provvedimento interdittivo emesso nei confronti di -OMISSIS-è stato adottato sulla base della summenzionata sentenza n. 1959/2019 del Consiglio di Stato, secondo cui: “il provvedimento interdittivo (quello emesso dalla Prefettura-UTG di Perugia contro -OMISSIS- Srl) ha posto in luce, con ampia, adeguata e convincente motivazione, l'esistenza di una profonda cointeressenza dei fratelli -OMISSIS- con il clan -OMISSIS-. Questo aspetto trova eloquente conferma nella profonda e non altrimenti spiegabile conoscenza da parte di -OMISSIS-, legale rappresentante ed amministratore unico di -OMISSIS-, (e del di lui fratello -OMISSIS-) in merito alle dinamiche delinquenziali del clan e di delicati particolari attinenti alla cattura del boss -OMISSIS-. Per questo aspetto, si osserva che l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Napoli il -OMISSIS- evidenzia come il tono delle conversazioni tra i due fratelli riguardo alla cattura non sia affatto occasionale ma sia l’indice di una contiguità e familiarità con importanti ambienti criminali importanti, tra i quali il clan -OMISSIS-.
Ciò trova conferma anche nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia -OMISSIS-il quale descrive -OMISSIS- come appartenente al menzionato clan -OMISSIS-.
Sono sufficienti questi elementi, anche in considerazione della posizione formale di rappresentanza ed operativa gestionale in -OMISSIS-da parte di -OMISSIS-, per considerare fondato, alla luce dei criteri tipici delle misure amministrative preventive, la sussistenza di profili di contiguità con ambienti criminali mafiosi.
4.2.- Parte ricorrente sostiene che il Prefetto avrebbe demandato agli organi di polizia non solo l'attività d'indagine ma anche quella valutativa, abdicando così al compito decisionale e critico affidatogli dalla normativa di legge.
Sostiene, ancora, che l'interdittiva nei suoi confronti si sarebbe basata sulle sole circostanze concernenti l'altra l'interdittiva, quella emessa contro -OMISSIS- Srl e che alcuna altra circostanza, al di fuori del fatto che -OMISSIS- sia amministratore sia di -OMISSIS- Srl sia di -OMISSIS- scarl, sarebbe stata valutata dal Prefetto.
Rileva, inoltre, che il Prefetto di Caserta sarebbe incorso in contraddizione dapprima revocando l'interdittiva del -OMISSIS- salvo, poi, emettere una nuova interdittiva sulla scorta dei medesimi fatti che avevano prodotto l'emissione del primo in seguito revocato, provvedimento sfavorevole. In altri termini, il Prefetto di Caserta avrebbe errato nel considerare sufficiente ai fini dell'emanazione di un provvedimento interdittivo il fatto che -OMISSIS-fosse partecipata da -OMISSIS- Srl.
4.3.- Le doglianze non sono meritevoli di favorevole considerazione.
Si rileva, in primo luogo, che il Prefetto ha compiuto le dovute valutazioni in fatto ed in diritto, conformandosi in piena autonomia al parere espresso dal Gruppo Ispettivo Antimafia.
Al riguardo, appare utile richiamare la circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/119/20(8) del 27 marzo 2018, secondo la quale "la relazione resa dal gruppo interforze, anche informa di verbale o proposta, diverrà parte essenziale del processo argomentativo sviluppato ai fini dell'adozione del provvedimento prefettizio”.
Né si ravvisa contraddizione tra il provvedimento prefettizio liberatorio prot. n. -OMISSIS- e quello interdittivo prot. n. -OMISSIS-.
Nel caso in esame, il Prefetto ha revocato il provvedimento interdittivo emesso contro -OMISSIS-perché in chiaro contrasto con quanto statuito nella sentenza n. 745/2017 del TAR Umbria, salvo poi emettere il nuovo provvedimento interdittivo nei confronti della stessa in conseguenza della riforma di quest’ultima sentenza da parte del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1959/2019, a sua volta confermata, nel giudizio revocatorio, con la sentenza n. 7486/2019.
Le sorti di -OMISSIS-finiscano per essere inscindibilmente legate a quelle di -OMISSIS-almeno per due ragioni:
- -OMISSIS-detiene l'intero capitale di -OMISSIS- scarl;
- -OMISSIS- è amministratore e legale rappresentate di entrambe le società.
I profili di compenetrazione sono quindi tali da considerare del tutto plausibile, al di là dello schermo formale, che tra le due società vi sia identità sostanziale. Era quindi inevitabile che il provvedimento interdittivo nei confronti di -OMISSIS- Srl, per effetto della sentenza n. 1959/2019 del Consiglio di Stato, non poteva che riverberarsi sulle sorti di --OMISSIS-
4.4.- Da ultimo, sostiene la ricorrente che il Prefetto di Caserta sarebbe incorso in contraddizione in quanto dapprima, prestando acquiescenza alla sentenza del TAR Umbria n. 747/2017, avrebbe svolto ulteriori istruttorie su -OMISSIS- scarl, emettendo ad esito delle stesse provvedimento liberatorio, salvo poi revocarlo sulla sola base della riforma - in termini sfavorevoli a --OMISSIS- - della stessa sentenza da parte del Consiglio di Stato.
Le doglianze sono infondate.
Non può sostenersi che la Prefettura di Caserta abbia prestato acquiescenza alla sentenza del TAR Umbria, per la semplice considerazione che non era titolare del potere di disporre del giudizio né delle situazioni giuridiche soggettive che ne costituivano l'oggetto.
Nemmeno può parlarsi di acquiescenza alla sentenza da parte del Ministero dell'Interno, di cui la Prefettura-UTG di Caserta costituisce articolazione periferica. Ed invero, si rammenta, la Prefettura di Perugia aveva impugnato la sentenza n. 747/2017 con la quale il TAR Umbria aveva annullato l’informazione interdittiva a carico di -OMISSIS- s.r.l.
Al riguardo, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1959/2019, aveva precisato che “... non vi è stata acquiescenza del Ministero dell’Interno... perché le informazioni liberatorie emesse nei confronti di -OMISSIS- come pure nei confronti di -OMISSIS-sono conseguenti all’annullamento dell’informazione disposto della sentenza qui impugnata, sicché rimane fermo l’interesse del Ministero dell’Interno a impugnare detta sentenza”.
La stessa sentenza aggiunge che “… la declaratoria di cessato interesse nei giudizi che hanno investito gli iniziali dinieghi di iscrizione alla white list opposti da altre società, partecipate o controllate da -OMISSIS-, nessun rilievo può avere nel presente giudizio che riguarda la valutazione prefettizia a monte, del tutto autonoma e insensibile alle sorti di tali giudizi, non comportando dunque tale declaratoria alcuna improcedibilità, per sopravvenuto difetto di interesse, in capo alle amministrazioni odierne appellanti e, in particolare, in capo al Ministero dell’Interno”.
La sentenza in commento si limita quindi a constatare la mera irrilevanza processuale, in relazione al giudizio relativo all'interdittiva emessa dalla Prefettura-U.T.G. di Perugia contro --OMISSIS-, della sopravvenuta carenza di interesse nei giudizi instaurati da -OMISSIS- contro il diniego di iscrizione nelle c.d. white list provinciali.
5.- Per quanto sopra il ricorso va respinto.
In relazione alla natura degli interessi pubblici e privati coinvolti nella presente controversia, si ravvisano le eccezionali ragioni per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche nella stessa indicate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Gianmario Palliggiano, Consigliere, Estensore
Domenico De Falco, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianmario Palliggiano | Vincenzo Salamone |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.