Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/06/2025, n. 3864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3864 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
dott. Elena Gelato Consigliere est.
dott. Maria Aversano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 2678/2020 alla quale è stata riunita la causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2869/2020, pendente
TRA
, c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
con l'Avv. Sabrina Barra (C.F. ) C.F._1
appellata nel giudizio r.g. 2869/2020 e appellante nel giudizio r.g. 2678/2020
E
c.f. in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, con gli avv.ti Paolo Bonalume (C.F. , Giovanni Gomez Paloma (C.F. C.F._2
) e Maria Giulia De Marca (C.F. ) C.F._3 C.F._4
appellata nel giudizio r.g. 2678/2020 e appellante nel giudizio r.g. 2869/2020
2019.
CONCLUSIONI
Per la : “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, Parte_1
riformare per quanto di ragione dedotto la sentenza impugnata della sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, Seconda
Sezione civile n. n. 19625 depositata il 14 ottobre 2019, resa nel giudizio n. R.G 27334/2016, in quanto illegittima e viziata in fatto e diritto per l'effetto:
a) dichiarare l'inammissibilità della domanda relativa alla revisione prezzi successiva al rinnovo contrattuale del
14.4.2013 per difetto di giurisdizione;
b) ove ritenuta la giurisdizione rigettare in ogni caso la domanda proposta dalla in quanto Parte_2
priva di fondamento in fatto e diritto;
c) In ogni caso disporre la restituzione, con interessi e rivalutazione, delle somme erogate per revisione prezzi servizio gestione calore dal 16.4.2013 al 31.12.2013 (fattura n. 0013032781 di € 484.021,73) e per la revisione prezzi del servizio gestione calore dal 1.1.2014 al 15.4.2014 (fattura n.0013032784 di € 480.282,12 per un totale di €
964.303,85) oltre gli interessi corrisposti e comunque tutte le somme relative a tali fatture per sorte ed interessi corrisposte dall'Amministrazione in esecuzione della In particolare va osservato che la revisione prezzi per il periodo successivo al
16.4.2013 (totale € 964.303,85 )non è dovuta ed incide quindi sulle relative a importi privi di presupposto giuridico che coprono un anno di revisione.
d) nella denegata ipotesi che si ritenga dovuta la revisione stabilire la decorrenza dell'adeguamento non dal primo anno successivo alla stipula del contratto ma dalla stipula della rinnovazione del 14.4.2013. Vittoria di Spese”.
Cont Per “Voglia l'Ecc.ma Corte, in accoglimento del presente appello, riformare parzialmente la sentenza n.
19625/2019, pubblicata il 14 ottobre 2020, del Tribunale di Roma, a definizione del giudizio n. RG. 27334/2016 in questa sede impugnata nei termini in premessa specificati e pertanto così statuire:
In via principale, riconoscere la debenza degli interessi moratori, ex artt. 4 e 5 D.Lgs. 231/2002 sul capitale originario
(euro 7.233.114,92) dalla scadenza delle singole fatture al soddisfo e condannare l'appellata al pagamento della somma corrispondente, dedotti i pagamenti intervenuti a titolo di interessi. In via subordinata, riconoscere la debenza degli interessi sul capitale originario (euro 7.233.114,92) ex art. 1284 c.c. quarto comma, al saggio di cui al d.lgs. 231/2002, dalla data del deposito del decreto ingiuntivo (11 gennaio 2016) al soddisfo e condannare l'appellata al pagamento della somma corrispondente, dedotti i pagamenti intervenuti a titolo di interessi. In ogni caso, riformare le statuizioni relative alla regolamentazione delle spese e condannare
[...]
al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio e della fase Parte_1
monitoria”.
FATTO E DIRITTO
Cont Con ricorso depositato in data 15 dicembre 2015 la società (di seguito, ha richiesto Controparte_1
ingiungersi alla il pagamento della somma di euro 7.233.114,92, Parte_1
maggiorata degli interessi di mora di cui agli artt. 4 e 5 del d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo, degli interessi anatocistici ex art. 1284, comma 4, c.c., al saggio di cui all'art. 5 d.lgs.
231/2002 a far data dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (nei limiti di cui all'art. 1283 c.c.), e della somma di euro 168,00 per le spese di rilascio dell'estratto notarile e di procedura.
Il credito oggetto della domanda monitoria traeva origine dal mancato pagamento di dieci fatture emesse
Cont dalla società OF TA s.p.a. (dante causa di in relazione alle forniture di servizi e prestazioni rese in forza del contratto di appalto stipulato con in data 19 aprile 2002. Parte_1
Con decreto ingiuntivo n. 1584/2016 del 21/01/2016, reso provvisoriamente esecutivo, il Tribunale di
Cont Roma, in accoglimento della domanda di ha ingiunto a il pagamento della somma Parte_1
di euro 7.233.114,92, oltre interessi ai sensi del d.lgs. 231/2002 nei termini di cui alla domanda e spese di procedura.
Avverso il suddetto decreto ha proposto opposizione la Parte_1
eccependo, per quel che rileva ai fini del presente grado:
i)l'inapplicabilità degli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/2002, trattandosi di credito derivante da un contratto stipulato in data antecedente all'entrata in vigore del suddetto decreto;
ii) la non debenza degli interessi anatocistici;
iii) l'infondatezza della pretesa in merito alle fatture di cui ai nn. 0013032781 e n. 0013032784, recanti quali causali la revisione dei prezzi per il periodo successivo al 16 aprile 2013, le quali troverebbero fondamento in un contratto di rinnovo e non di mera proroga, con conseguente impossibilità di applicare
“la revisione dei prezzi, trattandosi di un istituto che nell'ambito dei contratti con la Pubblica Amministrazione concerne - per pacifica giurisprudenza - solo le ipotesi di proroga”;
iv) il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, in favore del giudice amministrativo, in relazione alle fatture concernenti la revisione dei prezzi.
Cont si è costituita ritualmente in giudizio contestando integralmente le difese ed eccezioni di parte avversa;
per l'effetto ha concluso per il rigetto dell'opposizione e la condanna della Parte_1
al pagamento della residua somma rispetto al capitale ingiunto (preso atto del
[...]
pagamento parziale medio tempore intervenuto), oltre agli interessi moratori sull'intero capitale fino all'effettivo soddisfo.
Nelle more del giudizio la provvedeva all'integrale pagamento della Parte_1
somma ingiunta e, a definizione della causa, il Tribunale così provvedeva:
“1) revoca l'opposto decreto ingiuntivo 1584, emesso il 17 gennaio 2016, depositato il 21 gennaio 2016 e notificato il 24 febbraio 2016;
2) riconosce la spettanza in favore della (già della somma corrispondente alla sorte capitale CP_1 CP_1
portata nel decreto sub 1), aumentata con gli interessi legali codicistici specificati in parte motiva e fatti salvi i pagamenti nel frattempo intervenuti;
3) condanna a pagare immediatamente in favore di (già Parte_1 CP_1 CP_1
la somma corrispondente agli interessi come calcolati sub 2) e dedotti gli eventuali pagamenti già intervenuti;
4) compensa integralmente le spese processuali fra le parti.”
La suddetta pronuncia è stata impugnata dalla . Parte_1
L'appellante, con un unico complesso motivo, ha lamentato l'erroneità della sentenza per avere il
Cont Tribunale riconosciuto in favore di gli importi relativi alla revisione prezzi e all'adeguamento del prezzo carburante di cui alle fatture che traevano origine dall'Atto d'obbligo stipulato il 14.4.2013. Secondo la , correttamente qualificando tale atto quale rinnovo delle Parte_1
precedenti pattuizioni, si sarebbe dovuta escludere la legittimità della revisione dei prezzi in quanto non dovuta per il primo anno di decorrenza del nuovo accordo.
In ogni caso l'appellante ha lamentato come erroneamente il Tribunale avesse negato la giurisdizione del giudice amministrativo, dovendo viceversa ritenersi che la controversia fosse sussumibile nell'ipotesi di giurisdizione esclusiva di cui all'art. 133 c.p.a.
Su tali presupposti la per il caso di riconoscimento della Parte_1
giurisdizione del G.O., ha concluso per l'accertamento della non debenza delle somme erogate per la revisione prezzi del servizio di gestione del calore dal 16.4.2013 al 31.12.2013 (fattura n. 0013032781 di
€ 484.021,73) e per la revisione prezzi del servizio di gestione del calore dal 1.1.2014 al 15.4.2014 (fattura n.0013032784 di € 480.282,12), con conseguente condanna della controparte alla restituzione della complessiva somma di € 964.303,85, maggiorata degli interessi dalla stessa versati sul capitale ingiunto ed oltre rivalutazione ed interessi dalla data del pagamento alla restituzione del dovuto;
in subordine ha richiesto l'accertamento della decorrenza dell'adeguamento dei prezzi dalla stipula della rinnovazione del
14.4.2013.
si è costituita resistendo all'appello, di cui ha chiesto il rigetto. Controparte_1
Nelle more, con separato atto di citazione in appello, aveva impugnato la sentenza de qua, CP_1
lamentando la mancata applicazione degli interessi ex artt. 4 e 5 del d.lgs. 231/2002 e in subordine di quelli di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. a far data dalla domanda giudiziale e censurando altresì la pronuncia di primo grado in punto spese di lite, che a suo avviso erano state inopinatamente compensate, considerata la prevalente soccombenza della controparte.
I due giudizi, rispettivamente rubricati al n. 2678/2020 e al n. 2869/2020 R.g., sono stati riuniti con provvedimento del 21 dicembre 2020.
A seguito di alcuni rinvii disposti per esigenze dell'ufficio, previa nomina di un nuovo relatore, la causa è stata trattenuta in decisione in data 6 giugno 2024, con contestuale assegnazione dei termini per lo scambio delle memorie conclusionali e delle repliche, nella misura ordinaria di legge.
* Preliminarmente occorre chiarire il perimetro della controversia.
È pacifica inter partes la debenza da parte di degli importi recati nelle seguenti fatture Parte_1
(saldate dall'Amministrazione) oggetto del decreto ingiuntivo:
1) fattura n. 0012021527 del 17.7.2014 per 51 a tutto il 15.4.2014 di € Parte_3
1.777.635,77;
2) fattura n. 0013021303 del 16.7.2014 di € 23.819,50;
3) fattura n.0013031484 del 12.11.2014 per interventi su impianti di depurazione di € 32.384,90;
4) fattura n.0013031482 del 12.11.2014 SAL 25 manutenzione straordinaria di € 861.494,46;
5) fattura n.130.32778 del 14.11.2014 SAL 52 servizio gestione calore di € 36.580,11;
6) fattura n.130.32789 del 14.11.2014 rimborso bollettini postali di € 3.880,30;
7) fattura n. 0001038534 del 4.1.12 per adeguamento combustibile dal 1.1.2012 al 30.4.2012 di €
2.758.481,20.
8) revisione prezzi manutenzione ordinaria 2012 del 1.1.2012 al 13.10.2012 fattura n. 0013011827 del
2.4.13 di € 774.534,83.
Rispetto a tali fatture risulta controversa unicamente la spettanza dagli interessi da ritardato pagamento ex artt. 4 e 5 d. lgs. 231/2002 e di quelli di cui all'art. 1284, co. 4, c.c.
Risulta altresì controversa la debenza degli importi recati nel decreto ingiuntivo, confermati in sede di opposizione, afferenti alle seguenti fatture aventi ad oggetto la revisione dei prezzi, sia per l'adeguamento del prezzo del combustibile che per i lavori di manutenzione:
9) revisione prezzi servizio gestione calore 16.4.2013 al 31.12.2013 fattura n. 0013032781 di € 484.021,73, per prestazioni rese nella vigenza del rapporto pattuito con l'Atto d'obbligo del 14.4.2013.
10) revisione prezzi servizio gestione calore 1.1.2014 al 15.4.2014 fattura n.0013032784 di € 480.282,12, per prestazioni rese nella vigenza del rapporto pattuito con l'Atto d'obbligo del 14.4.2013.
Anche in relazione a tali fatture risulta in contestazione la debenza degli interessi di cui agli artt. 4 e 5 del d. lgs. 231/2002 e 1284, co. 4, c.c. *
Chiarito quanto precede, si passa all'esame dei singoli motivi di impugnazione.
§1. In via preliminare insiste per la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice Parte_1
adito.
Ad avviso dell'Amministrazione, la “revisione dei prezzi” oggetto delle fatture nn. 9) e 10) ricadrebbe nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, compente sia in relazione all'an che al quantum della pretesa ai sensi dell'art. 244, co. 3, d.lgs n. 163/2006, poi trasfuso nell'art. 133 lett. e) n. 2 del codice del processo amministrativo.
Cont Secondo la prospettazione di invece, la normativa citata da controparte dovrebbe ritenersi inconferente perché applicabile solo ai rapporti sorti successivamente alla sua entrata in vigore e non quindi a quello inter partes derivante dal contratto d'appalto del 2002, di cui l'atto d'obbligo del 14.4.2013 costituiva mera proroga.
Il motivo di appello è infondato.
A prescindere dalla data in cui sono insorte le obbligazioni oggetto di causa, si intende definire il motivo di impugnazione applicando in via assorbente il principio ormai granitico nel nostro ordinamento secondo cui la giurisdizione per le controversie riguardanti la fase successiva alla stipula del contratto tra
Amministrazione e privato, ove la discrezionalità della PA non ha margini di operatività, spetta al giudice ordinario.
Tale principio è stato peraltro più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità in materia di revisione dei prezzi anche nella vigenza del nuovo codice del processo amministrativo.
Per la Corte di Cassazione, infatti, “nelle controversie relative alla clausola di revisione del prezzo negli appalti di opere
e servizi pubblici, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in conformità alla previsione di cui al D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. e), n. 2), sussiste nell'ipotesi in cui il contenuto della clausola implichi la permanenza di una posizione di potere in capo alla P.A. committente, attribuendo a quest'ultima uno spettro di valutazione discrezionale nel disporre la revisione, mentre, nella contraria ipotesi [qui ricorrente] in cui la clausola contrattuale individui puntualmente e compiutamente un obbligo della parte pubblica del contratto, deve riconoscersi la corrispondenza di tale obbligo ad un diritto soggettivo dell'appaltatore, il quale fa valere una mera pretesa di adempimento contrattuale, come tale ricadente nell'ambito della giurisdizione ordinaria (Cass. n. 21990 del 2020)” (in questi termini, Cass., SS. UU., n.
35952/2021.
Nel caso di specie, le disposizioni che individuano “puntualmente e compiutamente l'obbligo della parte pubblica” sono quelle di cui al contratto di appalto del 2002 e delle condizioni generali di appalto e dell'Atto
d'obbligo del 2013, che espressamente richiama le pattuizioni dei precedenti accordi inter partes.
Si vedano nello specifico:
- l'art. 23 del contratto d'appalto, che disciplina dettagliatamente la procedura per il riconoscimento del compenso revisionale, subordinandolo ad un'apposita istanza dell'appaltatrice avente efficacia per l'esercizio finanziario in cui è presentata;
- l'art. 26 del capitolato generale d'appalto, che limita l'ammissibilità della revisione dei prezzi a quelli relativi al servizio di energia per la quota afferente al combustibile (individuando quale parametro di riferimento i prezzi fissati dalla CCIA di per il gasolio e per il metano quelli Pt_1
della società erogatrice su i.e. ), mentre consente l'adeguamento annuale degli altri Pt_1 CP_2
prezzi, sia quelli per la manutenzione a forfait che quelli a misura per i lavori […], a partire dal terzo anno del rapporto, a condizione che l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai avesse subìto un aumento pari o superiore al 5% rispetto alla data di presentazione dell'offerta;
- l'art. 1 dell'atto d'obbligo, che fa salvi i prezzi e le condizioni dell'originario contratto d'appalto, con conseguente necessaria applicazione anche degli articoli 23 e 26 citati, seppur nei limiti del mancato superamento dei tariffari Consip in ossequio alla normativa sul contenimento della spesa pubblica (d.l. 95/2012, v. infra).
Il dettaglio con cui tali norme disciplinano la fattispecie esclude ogni margine di discrezionalità in ordine alla determinazione del quantum e dell'an del diritto all'adeguamento e revisione dei prezzi di cui alle fatture in contestazione, sicché si deve concludere per l'attribuzione della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario, conformemente al principio su richiamato, da ultimo ribadito dalla Corte di legittimità in un caso del tutto analogo al presente, originato dal medesimo contratto d'appalto del 2002, laddove ha rilevato che “la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo in materia di riconoscimento del compenso revisionale, ai sensi dell'art. 133, comma primo, lett. e), n. 2 cod. proc. amm., sussiste nell'ipotesi in cui il contenuto della relativa clausola implichi la permanenza di una posizione di potere in capo all'Amministrazione committente, attribuendo a quest'ultima uno spettro di valutazione discrezionale nel disporre la revisione, laddove, nella contraria ipotesi in cui la clausola individui puntualmente e compiutamente un obbligo della parte pubblica del contratto, deve riconoscersi la corrispondenza di tale obbligo ad un diritto soggettivo dell'appaltatore, il quale fa valere una mera pretesa di adempimento contrattuale, come tale ricadente nell'ambito della giurisdizione ordinaria (cfr. Cass., Sez. Un. 22/11/2021, n. 35952;
12/10/2020, n. 21990; 1/ 02/2019, n. 3160)” (Cass. ordinanza n. 9289/2025 dell'8.4.2025).
Infine, si contesta la rilevanza della corretta interpretazione dell'atto d'obbligo (quale rinnovo o proroga), ai fini della determinazione della giurisdizione.
Tale vaglio riguarda, infatti, anch'esso la fase successiva alla stipula del contratto, nella quale non si esplica il potere autoritativo della PA, e come tale ricade nella giurisdizione del giudice civile.
§2. Risulta invece fondato il motivo di appello della a mezzo del Parte_1
quale l'Amministrazione censura la sentenza impugnata per aver il Tribunale qualificato l'Atto d'obbligo del 14.4.2013 (di seguito anche solo l'“Atto”), poi ratificato con determinazione n. R.U. 1752 del 4.6.2013, quale mera proroga anziché atto di rinnovo.
Secondo infatti, a mezzo dell'Atto le parti avrebbero innovato il rapporto in punto di Parte_1
remunerazione, rinegoziando le prestazioni nei limiti di spesa previsti dai parametri Consip.
Dalla qualificazione nel senso voluto dall'appellante il primo Giudice avrebbe quindi dovuto far discendere l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo in relazione alle fatture 9) e 10), considerato che “la revisione non è dovuta ovviamente per il primo anno [successivo alla stipula del nuovo accordo, avvenuta nell'aprile 2013] ed i 3 mesi residui non costituiscono periodo intero revisionabile”.
Cont Di diverso avviso è la quale adduce la correttezza della statuizione del Tribunale appellandosi all'interpretazione letterale sia dell'Atto, nella parte in cui viene espressamente enunciato che lo stesso
“proroga” per la durata di un anno il contratto d'appalto inter partes (art. 1), che della determinazione dirigenziale n. 1752 del 15.4.2013 ove, parimenti, si discuteva di “proroga”.
Il motivo di gravame è ad avviso di questa Corte fondato. La disamina dell'intero corpo dell'Atto d'obbligo depone invero nel senso di ritenere che le parti, pur richiamando il precedente accordo, abbiano inteso modificarne le pattuizioni al fine di renderle compatibili con le nuove disposizioni in tema di contenimento della spesa pubblica.
Nelle premesse dell'Atto d'obbligo viene infatti espressamente richiamato l'art. 1, commi 1, 3, 7 e 13 del d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012, e dato atto dell' “obbligo […] per le Pubbliche Amministrazioni di uniformarsi, anche per i contratti conclusi precedentemente all'entrata in vigore della succitata normativa, alle condizioni negoziali previste dalle convenzioni Consip o delle Centrali di Committenza regionali, ove disponibili, e, comunque, di contenere la spesa entro limiti ben definiti, attraverso l'esercizio da parte del soggetto committente della facoltà di rinegoziazione degli accordi contrattuali, in alternativa con l'introduzione di una clausola risolutiva espressa … o del recesso
(comma 13 relativo a sopravvenienza di convenzioni Consip più vantaggiose) nel caso in cui il contraente aggiudicatario non presti il proprio consenso alle modifiche proposte” (v. Premessa dell'Atto d'Obbligo).
Ciò è esattamente quanto avvenuto nel caso di specie come si desume dalle ulteriori pattuizioni contenute nell'Atto, del seguente tenore:
-“è convenuto che … i Contraenti sono tenuti ad assumere iniziative volte alla rimodulazione degli accordi contrattuali in essere integrandoli con talune pattuizioni che, …consentano di raggiungere l'obiettivo del contenimento della spesa tenendo conto dei vincoli introdotti dalle vigenti disposizioni di legge”;
- l'appaltatrice “accetta la proroga annuale, con gli stessi patti prezzi e condizioni in detto contratto definiti, fatte salve le integrazioni di cui al presente accordo, le quali sono da ritenersi automaticamente recepite ope legis e, per ciò stesso, da considerarsi tassativamente vincolanti per i contraenti”;
-la stessa “si impegna ad uniformarsi … ai minori importi eventualmente previsti dai tariffari Consip… e comunque ad utilizzare ogni strumento tecnico ed ogni accortezza per il contenimento della spesa entro i limiti su rappresentati”.
Dalle menzionate pattuizioni emerge come le parti non si fossero limitate a differire il termine di scadenza dell'originario assetto negoziale, mantenendone intatta l'identità, ma avessero modificato l'originario assetto dei loro interessi in termini novativi, se è vero che l'accordo originario relativo alla revisione dei prezzi era suscettibile di porsi potenzialmente in contrasto con le nuove pattuizioni coerenti con gli obiettivi di contenimento della spesa perseguiti dalla normativa sopravvenuta, che le parti consideravano
“tassativamente vincolanti”, con conseguente inderogabilità degli importi previsti dai tariffari Consip. Constatata la variazione dell'originale assetto dei diritti e obblighi derivanti dal contatto d'appalto del
2002, deve concludersi nel senso di qualificare l'Atto d'obbligo del 2013 alla stregua di un rinnovo e non di una mera proroga (in argomento, cfr. Cass., 7 ottobre 2024, n. 26153; Cons. Stato, n. 1635/2023).
A quanto sin qui rilevato consegue la non debenza delle somme recate nella fattura n. 0013032781 di €
484.021,73 e nella fattura n. 0013032784 di € 480.282,12), perché afferenti a prestazioni rese, in entrambi i casi, nel primo anno successivo alla stipula del nuovo accordo del 14.4.2013 (aprile 2013-aprile 2014) e dunque in epoca in cui il diritto alla revisione dei prezzi non era ancora maturato.
Il complessivo importo di euro 964.303,85 corrisposto dalla Parte_1
maggiorato degli interessi su di esso maturati e versati in esecuzione della pronuncia di primo grado, deve dunque essere restituito all'Amministrazione, oltre interessi legali decorrenti dalla data dell'avvenuto pagamento da parte della sino al saldo. Parte_1
Nulla è invece dovuto a titolo di rivalutazione, trattandosi di debito di valuta e non avendo la
[...]
provato di aver subito alcun maggior danno, ai sensi dell'art. 1224, Parte_1
secondo comma, c.c.
*
Cont Si viene ora ai motivi di appello formulati da
Cont
§3. Con il primo motivo di impugnazione, censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Tribunale ha dichiarato non dovuti gli interessi ex artt. 4 e 5 del d. lgs. 231/2002 sulle somme di cui alle fatture nn. 1-10, perché relative a prestazioni rese in forza di un contratto (quello di appalto del 2002) precedente all'entrata in vigore della disciplina di cui al citato decreto legislativo.
Cont Per infatti, “l'obbligazione alla prestazione e il relativo diritto al corrispettivo sarebbero sorti nel momento in cui le parti hanno concluso l'accordo di proroga”, sicché “la valutazione del giudice non è corretta, in quanto fa riferimento alla sola data di stipula del contratto di appalto, senza considerare gli accordi di proroga della originaria scadenza contrattuale, intervenuti successivamente tra le parti, sotto la vigenza della disciplina inderogabile del d. lgs. 231/2002”.
La tesi non è condivisibile. Dalla lettura degli accordi del 10.10.2011 e 1.10.2012 (doc. 4 bis e ter del fascicolo monitorio) emerge come gli atti di proroga siano stati disposti su iniziativa e con atto dell'Amministrazione sottoposto per accettazione all'appaltatrice e come gli stessi fossero intesi unicamente a spostare in avanti il termine di efficacia dell'originaria pattuizione nelle more dell'espletamento della nuova “gara d'appalto per l'affidamento del servizio integrato di energia e dei servizi di manutenzione degli impianti tecnologici”, senza null'altro modificare.
La fonte delle obbligazioni inter partes, anche in pendenza delle proroghe, deve dunque individuarsi nell'originario contratto del 2002, di guisa che correttamente il primo Giudice ha escluso dall'ambito di efficacia degli articoli 4 e 5 del d. lgs. 231/2002, ratione temporis, le fatture da 1) a 8).
Quanto alle fatture nn. 9 e 10, l'accoglimento del motivo di gravame di e la dichiarata non Parte_1
debenza delle somme ivi recate assorbe la contestazione in punto di corretta applicazione degli interessi
Cont formulata da
Cont
§4. In via subordinata censura la sentenza impugnata per non aver riconosciuto la debenza degli interessi legali di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., aggiunto dall'art. 17, comma 1 del D.L. 12 settembre 2014,
n. 132, convertito, con modifiche, nella l. 10 novembre 2014, n. 162, in relazione alle 10 fatture oggetto di decreto ingiuntivo.
La censura è fondata e deve essere accolta con riguardo alle somme recate nelle fatture nn. da 1) a 8), mentre per le ragioni anzidette nulla può essere riconosciuto in relazione alle fatture nn. 9) e 10), afferenti ad importi non dovuti.
Ai sensi del secondo comma del citato art. 17, infatti, l'art. 1284, co. 4, c.c. trova applicazione in relazione alle domande giudiziali introdotte a partire dal tredicesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione n. 162 del 10 11.2014.
Cont Nella specie la domanda è stata introdotta da con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data
11.1.2016 (pacificamente da intendersi quale “domanda giudiziale”, v. in tal senso Cass. Civ., sez. II, sentenza 16 gennaio 2013 n. 951), e perciò nella vigenza della nuova disciplina.
Cont In accoglimento del suddetto motivo d'appello, sono dovuti da in favore di gli Parte_1
interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. (nei limiti di cui all'art. 1283 c.c.) sulle somme recate nelle fatture da 1) a 8) di cui alla narrativa che precede, a far data dalla domanda giudiziale (11.1.2016) sino alla data in cui è intervenuto il pagamento delle suddette fatture, dedotti i pagamenti intervenuti a titolo di interessi.
§5. Le spese di lite debbono essere regolate in funzione dell'esito complessivo del giudizio, a conclusione del quale l'attrice in senso sostanziale ha visto per la gran parte confermata l'esistenza dei crediti azionati in via monitoria (la cui soddisfazione è intervenuta solo in pendenza del causa), che sono stati ridotti di circa un milione di euro rispetto ai circa sette milioni originariamente richiesti, con esclusione degli
Cont interessi moratori richiesti da per il periodo anteriore alla proposizione della domanda giudiziale.
Considerata la parziale reciproca soccombenza, nei termini sopra indicati, si ritiene che le spese del doppio grado di giudizio debbano essere compensate tra le parti per quota di ¼ e che la residua quota delle spese, liquidate come in dispositivo, segua la residua soccombenza della . Parte_1
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in grado d'appello di cui ai giudizi riuniti r.g. n.
2678/2020 e 2869/2020, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
a) in accoglimento dell'appello proposto dalla , dichiara la non Parte_1
debenza delle somme di cui alle fatture n. 0013032781 e n. 0013032784 del 14.11.2024 e, per l'effetto, condanna alla restituzione in favore della della Controparte_1 Parte_1
complessiva somma di € 964.303,85, maggiorata degli interessi da quest'ultima versati sul capitale, oltre interessi dalla data del pagamento effettuato da al saldo;
Parte_1
b) in parziale accoglimento dell'appello proposto condanna la Controparte_1 Parte_1
al pagamento degli interessi di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. maturati sulle somme
[...]
recate dalle fatture nn. 0012021527 del 17.7.2014, n. 0013021303 del 16.7.2014, n. 0013031484 del
12.11.2014, n.0013031482 del 12.11.2014, n. 130.32778 del 14.11.2014, n.130.32789 del 14.11.2014, n.
0001038534 del 4.1.12, n. 0013011827 del 2.4.13 a far data dall'11.1.2016 alla data in cui è intervenuto il saldo delle suddette fatture, dedotti i pagamenti intervenuti a titolo di interessi da parte dell'Amministrazione;
c) compensa, per quota di ¼, le spese del doppio grado di giudizio e condanna la Parte_1
alla rifusione della residua quota delle spese di lite, quota che liquida, quanto al giudizio di
[...] primo grado, in euro 22.500,00 e, quanto al giudizio di secondo grado, in euro 30.000,00, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
dott. Elena Gelato dott. Diego Rosario Antonio Pinto