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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 14/03/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2822/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 2822/2024, in materia di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata ad [...], il Parte_1 C.F._1
03/03/1969, con l'Avv. PELLERITI SEBASTIANA
- ricorrente -
e
(C.F. , nato ad [...], il Controparte_1 C.F._2
23/01/1969, con l'Avv. CARDELLO GUIDO
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] il Tribunale dato atto della sussistenza dei requisiti di legge voglia: - Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai sigg. e in Controparte_1 Parte_1
1 Frugarolo (AL) in data 21.10.1989, trascritto al registro dello stato civile del Comune di
Alessandria al n. 25, parte II, s. B bis anno 1969 in data 24.11.89 ordinando all'Ufficiale di Stato
Civile di annotare l'emananda sentenza nei registri dello Stato Civile. Nulla sulle spese di lite che devono intendersi compensate, fatta salva la pronuncia sul pagamento a carico dello Stato degli onorari spettanti alla difesa del sig. ammesso al patrocinio a spese dello Stato”. Controparte_1
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 27 novembre 2024, le parti in epigrafe indicate domandavano lo scioglimento del matrimonio ed esponevano di aver contratto matrimonio con rito civile il 21 ottobre 1989 in Frugarolo (AL). Dall'unione coniugale nascevano, in data 19 febbraio
1990, la figlia e in data 27 giugno 2005, il figlio entrambi ormai Per_1 Persona_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Le parti esponevano che, con ricorso avanti il Tribunale Ordinario di Alessandria in data 2 luglio
2010 la Sig.ra aveva domandato la separazione personale e che in data 2 dicembre Parte_1
2013, in seguito alla assunzione di accordi condivisi, le parti ricorrente e resistente avevano precisato congiuntamente le conclusioni;
in data 26 febbraio 2014 il Tribunale Ordinario di
Alessandria, con Sentenza n. 226/2014, pubblicata in data 10 marzo 2014, nella procedura R.G.N.
1986/2010, dichiarava la separazione personale dei coniugi.
Le parti rappresentavano che il marito non svolge alcuna attività di lavoro, trovandosi oggi ristretto presso la Casa Circondariale di Alessandria (AL) e la moglie svolge attività di operaia presso la ditta Garlando spa, sita in Pozzolo Formigaro (AL); che dalla data della separazione, e sino ad oggi, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non si è ricostituita ed è trascorso il termine di legge per la presentazione della domanda di scioglimento del matrimonio;
i coniugi si dichiaravano inoltre reciprocamente economicamente autosufficienti e conseguentemente nessuna domanda di assegno divorzile veniva avanzata. Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, dalla documentazione prodotta risulta che i medesimi addivennero a separazione giudiziale con Sentenza n. 226/ 2014, emessa dal
Tribunale Ordinario di Alessandria, pubblicata in data 10 marzo 2014, R.G.N. 1986/2010, mentre il ricorso del presente giudizio è stato depositato in data 27 novembre 2024. Nel caso di specie non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi hanno demandato lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile;
pertanto, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
2 Spese compensate stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra i Sig.ri (C.F. Parte_1
) e (C.F. , i quali C.F._1 Controparte_1 C.F._2
hanno contratto matrimonio a Frugarolo (AL), il 21 ottobre 1989 (Anno 1989 Parte I Serie N.
1);
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Frugarolo (AL) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, 11 marzo 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Paolo Rampini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 2822/2024, in materia di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata ad [...], il Parte_1 C.F._1
03/03/1969, con l'Avv. PELLERITI SEBASTIANA
- ricorrente -
e
(C.F. , nato ad [...], il Controparte_1 C.F._2
23/01/1969, con l'Avv. CARDELLO GUIDO
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] il Tribunale dato atto della sussistenza dei requisiti di legge voglia: - Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai sigg. e in Controparte_1 Parte_1
1 Frugarolo (AL) in data 21.10.1989, trascritto al registro dello stato civile del Comune di
Alessandria al n. 25, parte II, s. B bis anno 1969 in data 24.11.89 ordinando all'Ufficiale di Stato
Civile di annotare l'emananda sentenza nei registri dello Stato Civile. Nulla sulle spese di lite che devono intendersi compensate, fatta salva la pronuncia sul pagamento a carico dello Stato degli onorari spettanti alla difesa del sig. ammesso al patrocinio a spese dello Stato”. Controparte_1
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 27 novembre 2024, le parti in epigrafe indicate domandavano lo scioglimento del matrimonio ed esponevano di aver contratto matrimonio con rito civile il 21 ottobre 1989 in Frugarolo (AL). Dall'unione coniugale nascevano, in data 19 febbraio
1990, la figlia e in data 27 giugno 2005, il figlio entrambi ormai Per_1 Persona_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Le parti esponevano che, con ricorso avanti il Tribunale Ordinario di Alessandria in data 2 luglio
2010 la Sig.ra aveva domandato la separazione personale e che in data 2 dicembre Parte_1
2013, in seguito alla assunzione di accordi condivisi, le parti ricorrente e resistente avevano precisato congiuntamente le conclusioni;
in data 26 febbraio 2014 il Tribunale Ordinario di
Alessandria, con Sentenza n. 226/2014, pubblicata in data 10 marzo 2014, nella procedura R.G.N.
1986/2010, dichiarava la separazione personale dei coniugi.
Le parti rappresentavano che il marito non svolge alcuna attività di lavoro, trovandosi oggi ristretto presso la Casa Circondariale di Alessandria (AL) e la moglie svolge attività di operaia presso la ditta Garlando spa, sita in Pozzolo Formigaro (AL); che dalla data della separazione, e sino ad oggi, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non si è ricostituita ed è trascorso il termine di legge per la presentazione della domanda di scioglimento del matrimonio;
i coniugi si dichiaravano inoltre reciprocamente economicamente autosufficienti e conseguentemente nessuna domanda di assegno divorzile veniva avanzata. Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, dalla documentazione prodotta risulta che i medesimi addivennero a separazione giudiziale con Sentenza n. 226/ 2014, emessa dal
Tribunale Ordinario di Alessandria, pubblicata in data 10 marzo 2014, R.G.N. 1986/2010, mentre il ricorso del presente giudizio è stato depositato in data 27 novembre 2024. Nel caso di specie non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi hanno demandato lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile;
pertanto, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
2 Spese compensate stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra i Sig.ri (C.F. Parte_1
) e (C.F. , i quali C.F._1 Controparte_1 C.F._2
hanno contratto matrimonio a Frugarolo (AL), il 21 ottobre 1989 (Anno 1989 Parte I Serie N.
1);
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Frugarolo (AL) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, 11 marzo 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Paolo Rampini
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