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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 30/09/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1558/2021 R.G.
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. 1558/2021 R.G., promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico CP_1 Parte_1 P.IVA_1
Castellani, dall'Avv. Silvia Rimedio e dall'Avv. Augusto La Morgia, elettivamente domiciliata come in atti.
ATTRICE contro
(C.F.: . Controparte_2 C.F._1
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Azione di responsabilità precontrattuale.
CONCLUSIONI
Alla udienza del 26.5.25, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., l'attrice ha concluso come da note scritte: “[…] richiamandosi integralmente a tutto quanto dedotto nei propri atti difensivi
pagina 1 di 24 e da ultimo compiutamente nella comparsa conclusionale depositata in data 24 marzo 2025 e alla documentazione versata in atti, insiste per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni”
La convenuta è rimasta contumace. Controparte_2
SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI CONTROVERSE
1. Con atto di citazione del 23.9.21, di seguito, per brevità, ) Parte_2 CP_1
– società operante, tra l'altro, nel settore delle energie rinnovabili – ha agito nei confronti di
(di seguito, per brevità, ) – plurimandataria di società Controparte_2 P_ produttrici di turbine eoliche – deducendo, in sintesi e per quanto quivi d'interesse, che: a) essa, a maggio 2018, stipulò un contratto di engineering, procurement and construction con la CP_3
(di seguito, ), appartenente al medesimo Gruppo societario di e
[...] CP_3 CP_1 detentrice delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione di un impianto eolico off-shore al largo del porto di Taranto, avente ad oggetto la costruzione, la gestione e la manutenzione di dieci turbine eoliche da installare a circa cento metri dalla costa tarantina;
b) in esecuzione del predetto contratto,
– dopo il “fallimento” di (di seguito, ), società tedesca a cui CP_1 CP_4 CP_4 essa si era inizialmente rivolta per la fornitura delle turbine eoliche – prese contatti con , P_ con la quale stipulò, in data 24.12.19, un documento di capisaldi d'intesa (c.d. Term Sheet) finalizzato a disciplinare termini e condizioni delle negoziazioni preliminari alla futura ed eventuale stipula del contratto di fornitura (c.d. TSA) e del contratto di manutenzione (c.d. MSA) di dieci turbine – quattro già prodotte e sei da prodursi – da parte della società (nel prosieguo, Controparte_5
), da installare nel citato impianto eolico;
c) l'offerta commerciale proposta da CP_5 P_ ammontava a €. 21.414.000,00 per la fornitura (TSA) e a €. 60.000,00 annui per la manutenzione di ciascuna turbina (MSA); d) ai sensi dell'art. 8 del Term Sheet, corrispose la somma CP_1 complessiva di €. 300.000,00, a titolo di commissione di prenotazione delle quattro turbine già prodotte da (c.d. Reservation Fee), di cui €. 50.000,00 versati direttamente sul conto di CP_5 P_ ed €. 250.000,00 versati su un conto di garanzia (c.d. escrow account), i quali sarebbero stati svincolati in favore di al momento della sottoscrizione del contratto definitivo di fornitura (TSA), P_ con l'impegno della convenuta di rimborsare l'intera somma a nel caso in cui non fosse CP_1
pagina 2 di 24 Part stato raggiunto un accordo definitivo sul e/o MSA;
e) nel Term Sheet era previsto che le trattative avrebbero dovuto concludersi entro il 29.2.20, salvo proroga, con espresso impegno di a P_ negoziare in buona fede sulla base dei “commercial terms” ivi regolamentati in via definitiva, nonché delle bozze di TSA e MSA – allegate al Term Sheet e aventi ad oggetto i termini e le condizioni originariamente pattuiti da con il precedente fornitore – che avevano già CP_1 CP_4 ottenuto la approvazione da parte dei finanziatori del progetto;
f) nonostante l'assunzione del predetto impegno, , fin dal gennaio 2020, in virtù della lista di argomenti aperti (c.d. “issues list”) P_ fatta circolare tra le parti per lo svolgimento delle trattative, comunicò a , in evidente CP_1 malafede, la necessità di modificare le bozze dei contratti definitivi (TSA e MSA), allegati al Term
Sheet, in relazione all'oggetto del TSA (nel senso di escluderne attività e servizi, quali gli “offshore logistics”), alle le garanzie in favore del compratore (nel senso di escludere il rilascio della garanzia da parte della produttrice , che, come ben noto a , rappresentava un profilo chiave CP_5 P_ per i finanziatori), agli obblighi e alle responsabilità a carico del venditore (che chiedeva P_ di severamente limitare rispetto a quanto previsto dalla bozza di contratto allegata al Term Sheet), agli obblighi a carico del compratore (che chiedeva di significativamente ampliare rispetto a P_ quanto previsto dalla bozza di contratto allegata al Term Sheet), alla durata e l'oggetto della Quality
Guarantee (nel senso di fare decorrere la garanzia dall'arrivo della prima turbina presso il porto di
Taranto anziché dal Final Take Over e di escludere dalla garanzia i “serial defects”), al trasferimento al compratore dei rischi relativi alle turbine;
g) nonostante la trattativa in corso andasse a rilento, a causa tanto dell'incapacità di di portarla a termine, quanto del suo ingiustificato rifiuto di P_ mettere in contatto direttamente con al fine di sollecitarne i feedback in merito CP_1 CP_5 ad alcune previsioni tecniche essenziali del TSA, in data 1.4.20, – al fine di ottenere la CP_1 conferma del mantenimento in disponibilità da parte di delle quattro turbine già prodotte e CP_5 destinate al progetto – accordò a , da un lato, una ulteriore proroga del termine di P_ negoziazione fino al 15.5.20, dall'altro, il pagamento (a valere sulla cauzione depositata sul conto di garanzia escrow) di ulteriori €. 100.000,00; h) ad aprile 2020, comunicò a che P_ CP_1
non avrebbe rilasciato alcuna garanzia per l'adempimento del futuro contratto definitivo di CP_5 fornitura (garanzia che, come era noto a , rappresentava una condizione essenziale per P_
l'approvazione dell'operazione da parte dei finanziatori), proponendo, tuttavia, tre soluzioni alternative: (i) l'attribuzione a di un generico diritto di subentrare a nel CP_1 P_
pagina 3 di 24 contratto tra quest'ultima ed , nell'ipotesi in cui il contratto di fornitura fosse stato risolto CP_5 per inadempimento di;
(ii) l'apertura di trattative con fornitori di turbine diversi da P_
; (iii) una nuova offerta commerciale da parte di per la fornitura (a prezzo più CP_5 CP_5 elevato) di 10 turbine di potenza inferiore rispetto all'originaria offerta commerciale;
i) rifiutate tutte le offerte alternative proposte da , con email datata 17.7.20 – nel contestare alla P_ CP_1 convenuta la condotta negligente tenuta nel corso delle trattative – comunicò che le negoziazioni oggetto del Term Sheet dovevano intendersi terminate senza successo, richiedendo la restituzione di €.
300.000,00 versati sul conto escrow; l) in data 23.7.20 l'escrow agent restituì a l'importo di CP_1
€. 50.000,00, mentre – negando ogni addebito di responsabilità a suo carico per il P_ fallimento delle trattative – rifiutò di restituire l'ulteriore importo di €. 250.000,00; m) a causa della inutilità delle lunghe trattative intercorse con e della mancata conclusione dei contratti di P_ fornitura e di manutenzione delle turbine – eventi determinati dalla scorrettezza delle condotte prenegoziali di quest'ultima – l'esponente aveva subito danni patrimoniali ingenti (quali la maggiore onerosità per sè sia del nuovo contratto di fornitura delle turbine che era stata costretta a concludere con diverso operatore a condizioni peggiorative, sia degli oneri “extra” che aveva dovuto riconoscere ai fornitori già coinvolti nel progetto, a causa dei ritardi imputabili alla convenuta), quantificabili in non meno di sei milioni di euro.
Tanto premesso, ha chiesto: in via principale, l'accertamento della dedotta responsabilità CP_1 precontrattuale di e la condanna della stessa al ristoro dei danni subiti, quantificati in P_ misura non inferiore a €. 6.000.000,00; in via subordinata, la restituzione dell'importo di €. 250.000,00 corrisposto a a titolo di Reservation Fee; in ogni caso, con vittoria delle spese di lite. P_
2. , regolarmente citata, è rimasta contumace nel presente giudizio. P_
3. Nel prosieguo del processo: sono stati concessi i richiesti termini ex art. 183, comma VI c.p.c.; sono state espletate le fasi di trattazione e di istruttoria orale;
la causa – dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.1.25 (sostituita ex art. 127-ter c.p.c.) con assegnazione del termine per il deposito della sola comparsa conclusionale – è stata rimessa in istruttoria per consentire all'attore il deposito della traduzione giurata di tutti gli atti di parte;
all'udienza del 26.5.25, sostituita ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta definitivamente in decisione, senza concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., in quanto già concessi con l'ordinanza del 21.1.25.
pagina 4 di 24 MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Alla luce delle risultanze processuali acquisite, l'addebito di responsabilità precontrattuale mosso da a deve ritenersi infondato, mentre merita accoglimento la domanda subordinata CP_1 P_ della prima di condanna della seconda alla restituzione della somma di €. 250.000,00, versata a titolo di
Reservation Fee.
Si perviene a tali conclusioni n ragione delle considerazioni che seguono.
A. L'azione di responsabilità esperita dall'attrice e la relativa disciplina giuridica
1. ha espressamente esercitato la azione di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. CP_1 nei confronti della convenuta, addebitando a quest'ultima una pluralità di condotte pre-negoziali
“scorrette” (quelle già illustrate al punto 1. della presente motivazione) che avevano comportato – a dire della attrice – prima, delle inutili lungaggini nello svolgimento della trattativa e, successivamente, la mancata stipulazione dei contratti di fornitura e di manutenzione delle turbine di cui si è detto (cfr.
l'atto di citazione: “[…] Dalla ricostruzione fattuale che precede risulta evidente come la inutilità della lunghissima trattativa e la mancata stipulazione dei contratti di fornitura e di manutenzione delle turbine destinate all'Impianto al prezzo concordato nel dicembre del 2019 tra e CP_1 P_ siano imputabili alla condotta – se non addirittura dolosa – sicuramente quanto meno gravemente colposa tenuta da lungo l'intero corso del rapporto inter partes. […]”). P_
2. A fondamento della azione di responsabilità esperita, rivendica di avere fatto CP_1 legittimamente affidamento sulla futura conclusione dei due contratti oggetto di trattativa con
, attribuisce a quest'ultima il dolo o, quanto meno, la colpa grave per non avere condotto a P_ buon fine tale trattativa, con la stipula dei predetti affari che – a suo dire – altrimenti sarebbero stati conclusi e rivendica il ristoro danni patrimoniali asseritamente subiti per effetto della scorrettezza precontrattuale della controparte (cfr. l'atto di citazione: “[…] Non vi può quindi essere alcun dubbio circa la sussistenza all'epoca di una situazione legittimante il ragionevole affidamento da parte di un contraente in buona fede – quale la odierna attrice – circa il fatto che, dovendo le trattative svolgersi muovendo da un assetto contrattuale i cui termini essenziali (ivi compreso il prezzo contrattuale) erano già largamente stabiliti, si sarebbe pervenuti alla finalizzazione e alla conclusione dei contratti secondo il contenuto e la tempistica previsti. […] Ne consegue pertanto evidentemente il diritto di pagina 5 di 24 di ottenere dalla odierna convenuta, ai sensi dell'art. 1337 c.c., il risarcimento di tutti i CP_1 danni patiti in conseguenza della condotta dolosa o quanto meno gravemente colposa tenuta dalla odierna convenuta nel corso delle negoziazioni inter partes finalizzate alla stipulazione del TSA e del
MSA […]”.
3. Com'è noto, la responsabilità precontrattuale sanziona la lesione della libertà negoziale: essa non tutela l'interesse all'adempimento, ma l'interesse del soggetto a non essere coinvolto in trattative inutili, a non stipulare contratti invalidi o inefficaci e a non subire coartazioni o inganni in ordine ad atti negoziali.
La tematica della responsabilità precontrattuale investe un terreno nel quale entrano in gioco, in modo conflittuale, da un lato il diritto del contraente di recedere dalle trattative (costituente un rilevante profilo del principio di libertà di iniziativa economica), dall'altro, il dovere, incombente sullo stesso, di astenersi dal compimento di atti lesivi dell'altrui libertà negoziale, ossia dal tenere, dolosamente o colposamente, un comportamento atto ad indurre la controparte a confidare ragionevolmente nella conclusione del contratto.
Per questo, “[…] una responsabilità precontrattuale in capo all'oblato non è in ogni caso in tesi configurabile nemmeno sotto il profilo della mancata accettazione di una proposta contrattuale poziore nel tempo ed economicamente più vantaggiosa rispetto a quella diversa preferita, non essendovi per il destinatario di plurime proposte contrattuali obbligo alcuno di accettare quella ricevuta temporalmente per prima, ovvero di accettare l'offerta economicamente migliore, essendo il medesimo libero - in difetto come nella specie di obblighi eventualmente insorgenti da una precorsa trattativa - di accettare la proposta ravvisata preferibile in base a considerazioni anche prescindenti da valutazioni di carattere meramente economico” (Cass. civ., Sez. III, 27/12/2016, n. 27017).
Simmetricamente, il recesso dalle trattative è — in generale — un atto di esercizio di un potere liberamente ammesso dall'ordinamento giuridico (si consideri, ad esempio, la revoca della proposta ex art. 1328 c.c.).
4. Da quanto detto consegue che, “per generare la responsabilità del recedente occorre, oltre alla violazione del canone di buona fede in senso oggettivo, che siano andate deluse le fondate aspettative dell'interlocutore. Ove ciò non accada, il recedente non risponde, perché non ha causato danno, nemmeno quel particolare danno tipico della rottura delle trattative che viene denominato interesse negativo” (Cass. 11 maggio 1990, n. 4051). pagina 6 di 24 Vi è dunque la sostanziale propensione ad agganciare la tutelabilità dell'affidamento al grado di sviluppo delle trattative (Cass. 18 giugno 2004, n. 11438; Cass. 14 febbraio 2000, n. 1632.11), nel senso che, perché possa configurarsi una responsabilità ex art. 1337 c.c. per recesso (ingiustificato) dalle trattative, occorre che queste fossero “affidanti”:
5. Di conseguenza e più in generale, “per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre che tra le parti siano in corso trattative;
che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;
che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto”
(cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. VI-II, 16/11/2021, n. 34510; Cass. civ., Sez. II, 15/04/2016, n. 7545;
Cass. civ., Sez. III, 29/03/2007, n. 7768; Cass. civ., Sez. Lav., 18/06/2004, n. 11438; cfr., altresì, Cass. civ., Sez. III, 14/02/2000, n. 1632).
6. Da quanto detto deriva il simmetrico principio per il quale “il legittimo affidamento sulla conclusione del contratto e la responsabilità precontrattuale per la lesione di quell'affidamento non sono invocabili, quando la parte è debitamente informata dalle possibilità di recesso. Non può invero aversi responsabilità precontrattuale quando il comportamento di una parte escluda qualsiasi certezza sulla conclusione del contratto, come nel caso in cui l'interruzione delle trattative o la mancata conclusione del contratto siano state esplicitamente previste. In tali situazioni non può aversi violazione del principio di buona fede, proprio perché la rottura delle trattative o la mancata conclusione del contratto sono state in anticipo programmate e costituiscono pertanto esercizio di una facoltà legittima” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15040 del 05/08/2004; Cass. 6 marzo 1992, n. 2704; Cass. sent. 26.1.1985 n. 399).
7. Inoltre, è noto che “la responsabilità precontrattuale derivante dalla violazione della regola di condotta, posta dall'art. 1337 c.c. a tutela del corretto dipanarsi dell'iter formativo del negozio, costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, cui vanno applicate le relative regole in tema di distribuzione dell'onere della prova” (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. II, 03/10/2019, n. 24738;
Cass. civ., Sez. III, 29/07/2011, n. 16735; Cass. civ., Sez. III, 05/08/2004, n. 15040; Cass. civ., Sez. III,
10/10/2003, n. 15172).
pagina 7 di 24 Ne consegue che, nel caso in cui si invochi – come nella specie - la responsabilità extracontrattuale,
“l'onere della prova di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano (condotta colposa, evento dannoso e nesso di causalità tra la prima e l'ultimo) è a carico dell'attore” (cfr., per tutte, Cass. civ.,
Sez. Un., 11/01/2008, n. 582).
Infatti, “rientra fra i principi informatori della materia dell'illecito aquiliano […] quello secondo il quale qualsiasi vicenda di danno lamentata da chi agisce in giudizio per il risarcimento deve essere provata dal danneggiato, sicché non solo il danno, ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che incombe all'attore di provare. Ed invero se si ascrive un danno ad una condotta non può non essere provata da colui che allega tale ascrizione la riconducibilità in via causale del danno a quella condotta” (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. III, 04/11/2017, n. 26824; Cass. civ., Sez. III,
26/07/2017, n. 18392; Cass. civ., Sez. III, 07/12/2017, n. 29315; si v., inoltre, ex plurimis, Cass. civ.,
Sez. III, 09/10/2012, n. 17143; Cass. civ., Sez. III, 16/01/2009, n. 975; Cass. civ., Sez. III, 30/09/2014,
n. 20547; Cass. civ., Sez. III, 26/02/2013, n. 4792; Cass. civ., Sez. III, 20/10/2015, n. 21177).
B. La infondatezza dell'addebito dell'attrice di responsabilità precontrattuale della convenuta:
B.1 La non configurabilità di un affidamento legittimo della attrice sulla conclusione degli
“Accordi finali” con la convenuta – B.2 Il difetto di prova di condotte prenegoziali scorrette della convenuta
La considerazione comparata del summenzionato regime giuridico della responsabilità precontrattuale e delle risultanze processuali acquisite in ordine alle vicende intercorse tra le parti legittima le conclusioni in oggetto, per le ragioni di seguito esposte.
B.1 La non configurabilità di un affidamento legittimo della attrice sulla conclusione degli
“Accordi finali” con la convenuta
1. Si è detto che in tanto l'attrice può efficacemente invocare il ristoro dalla convenuta, a titolo precontrattuale, dei danni patrimoniali subiti per effetto delle infruttuose trattative e della mancata stipula degli “Accordi finali” (“TSA” e “MSA”, secondo la terminologia usata nel “Term Sheet”), in quanto possa nella specie rinvenirsi un affidamento legittimo (come tale, giuridicamente tutelabile) della prima nell'esito fruttuoso delle trattative e, di conseguenza, nella conclusione dei predetti pagina 8 di 24 contratti, affidamento ingiustamente leso da condotte antigiuridiche del proprio interlocutore
“prenegoziale”.
2. Nella specie, per contro, le parti convennero espressamente e per iscritto – nel TERM SHEET(di Co seguito dalle stesse appositamente concordato “per regolare le trattative … relative all'acquisto e alla fornitura delle turbine eoliche” oggetto di causa e, dunque, al fine di disciplinare il “processo di negoziazione” (id est, le trattative) finalizzato alla conclusione degli “accordi finali” – che ciascuna di esse avrebbe conservato il potere (pienamente discrezionale ed insindacabile dall'altra) di recedere dalle trattative in ogni momento (finanche quando queste fossero state ormai trasfuse negli Accordi finali pronti per essere sottoscritti dai rispettivi C.d.A.) e di farlo senza che l'altra potesse pretendere risarcimenti di danni di sorta, rimborso spese e qualsivoglia altra pretesa. Inoltre, le parti convennero Co anche che lo stesso sarebbe divenuto inefficace per il solo fatto della scadenza infruttuosa del termine di negoziazione convenuto per addivenire alla eventuale stipula degli “Accordi Finali”, senza che le parti avessero trovato l'accordo sul contenuto dei predetti “Accordi Finali”. Co 2.1 In particolare, con la pattuizione contenuta nella clausola di cui all'art. 4 del le parti pattuirono Co che avrebbe potuto risolvere il “senza alcuna responsabilità”: CP_1
-) nel caso di propria impossibilità, anche temporanea, di costruire o completare il , in CP_7 conseguenza di qualsivoglia evento, prevedibile o meno, che potesse sopravvenire;
-) nel caso di propria impossibilità (per motivi non previamente indicati nel TS) di ottenere la approvazione finale del progetto da parte dei propri istituti finanziatori;
-) nel caso in cui il proprio CdA avesse deciso (per motivi non previamente tipizzati, nè indicati, quanto meno in forma semplificativa, nel TS) di “non approvare la sottoscrizione degli Accordi
Finali”. Co 2.2. Con la pattuizione della medesima clausola (art. 4 del , le parti pattuirono che anche avrebbe potuto risolvere il TS, “senza alcuna responsabilità”, nel caso in cui il proprio P_
CdA avesse deciso (anche in tal caso, per motivi non previamente tipizzati, nè indicati, quanto meno in forma semplificativa, nel TS) di “non approvare la sottoscrizione degli . Parte_4
Co 2.3 L'art. 4 del prevedeva, altresì, che:
-) il TS avrebbe sarebbe scaduto e – di conseguenza - avrebbe perso efficacia nel caso di scadenza del termine di negoziazione (salva la proroga consensuale scritta di esso) senza che si fosse addivenuti alla stipula degli “Accordi Finali”; pagina 9 di 24 -) né , né avrebbero potuto essere ritenuti “responsabili nei confronti CP_1 P_ dell'altra parte per alcuna perdita o danno speciale, indiretto o consequenziale, come il lucro cessante, la perdita di ricavi o la perdita di opportunità in relazione a qualsiasi opera consegnata ai Co sensi del presente o nel caso in cui gli Accordi Finali non fossero sottoscritti per qualsivoglia motivo”.
2.4 Il successivo art. 5 stabiliva altresì, in piena coerenza con le pattuizioni del citato art. 4: “Le parti non saranno obbligate a firmare gli accordi finali qualora durante i relativi negoziati non sia possibile raggiungere un accordo tra loro. Qualora le parti non raggiungano un accordo entro il termine di negoziazione, ciascuna di essi potrà comunicare la risoluzione del presente TS. In tal caso non sarà applicabile alcuna sanzione a carico di nessuna delle parti e saranno espressamente esclusi anche i costi sostenuti nel processo di negoziazione nonché qualsiasi aspettativa in relazione al lucro cessante". Co 2.5 Il successivo art. 6 prevedeva inoltre: “La società si riserva il diritto di risolvere il nel caso in cui abbia bisogno di un oggetto dei lavori diverso che implichi condizioni commerciali differenti rispetto a quelle incluse nelle condizioni commerciali. In tal caso non sarà applicabile alcuna sanzione
a carico della società e saranno espressamente esclusi anche i costi sostenuti nel processo di negoziazione nonché qualsiasi aspettativa in relazione al lucro cessante”.
3. Orbene, è evidente che le due società di capitali - con la concorde pattuizione, nel libero esercizio Co della propria libertà negoziale, di una sì dettagliata disciplina del dichiaratamente convenuta proprio al fine (e solo al fine) di regolare le trattative finalizzate alla eventuale conclusione degli
Accordi finali – decisero di conservare ciascuna un potere - assoluto, discrezionale, non soggetto ad alcun obbligo di motivazione, né, tanto meno, ad alcun sindacato dell'altra parte - di determinarsi se proseguire o meno nelle trattative (a prescindere dallo stato di avanzamento delle stesse ed, anzi, anche qualora esse fossero trasfuse nella redazione dei due accordi finali da sottoporre al vaglio dei rispettivi Co CdA) e di risolvere o meno lo stesso
Esse, “a scanso di equivoci”, tennero altresì a precisare ulteriormente – come visto – che non sarebbero in alcun modo rimaste obbligate “a firmare gli Accordi Finali”, nel caso di “impossibilità (avvenuta nella specie: ndr) durante i relativi negoziati, di raggiungere un accordo tra loro”.
Esse, inoltre, convennero espressamente – sempre nella libera autodeterminazione della propria autonomia privata – di escludere diritti risarcitori o pecuniari sorta dell'una nel caso di decisione pagina 10 di 24 dell'altra di interrompere quelle trattative e/o di non sottoscrivere (per scelta discrezionale e da non motivarsi) gli Accordi Finali.
4. Ed è noto sia che “i contraenti possono comporre i loro contrapposti interessi come meglio credono concordando liberamente detto contenuto contrattuale” (cfr., in motivazione, Cass. civ., Sez. III,
30/12/1997, n. 13131), sia che “è impedito al Giudice di merito un giudizio sulla convenienza o meno di tali interessi nell'ambito della c.d. “giustizia contrattuale” (cfr. Cass. civ., Sez. II, 18/03/2025, n.
7205).
Infatti, “in tema di interpretazione del contratto, la "giustizia contrattuale", intesa come conformità dell'assetto degli interessi delle parti ai principi generali dell'ordinamento, non comporta una valutazione della convenienza economica del contratto, rientrando quest'ultima nella sfera dell'autonomia privata dei contraenti;
ne consegue che il controllo operato dal giudice sul regolamento degli interessi voluto dalle parti […]non può essere esteso a sindacare l'adeguatezza delle clausole pattuite a garantire l'equilibrio delle prestazioni o le aspettative economiche di uno dei contraenti, in assenza di fattori, come la debolezza o la pressione economica, incidenti sulla formazione della volontà negoziale” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 7205 del 18/03/2025).
5. E' dunque evidente come, nella specie, non possa né addebitare a il fatto CP_1 P_ illecito precontrattuale di non avere collaborato con essa nella conduzione delle trattative sino al raggiungimento dei due Accordi finali (ciascuna delle parti aveva infatti – come detto – il potere di recedere dalle trattative e dell'affare in ogni momento, a propria discrezione ed in totale ed insindacabile libertà, sinanche ad accordi finali conclusi e non ancora sottoscritti per approvazione dai rispettivi CdA), né rivendicare verso la stessa pretese risarcitorie di sorta per la mancata sottoscrizione degli accordi stessi (le parti convennero – come visto – qualsivoglia sanzione o ristoro al riguardo) né – ed ancor prima – sostenere di avere fatto un legittimo affidamento sulla fruttuosità delle trattative (che ciascuna delle parti poteva interrompere a proprio piacimento, senza conseguenze risarcitorie o pecuniarie) e sulla stipula degli Accordi Finali (che ciascuna parte poteva insindacabilmente rifiutare di sottoscrivere, a mezzo dei propri C.d.A.).
6. La azione di responsabilità precontrattuale esperita dall'attrice è dunque, per ciò solo, infondata.
7. Né la attrice può efficacemente invocare il principio di buona fede per “colorare” di antigiuridicità il Co fatto – che la stessa attribuisce a scorrettezza della convenuta nella attuazione del – che le trattative siano rimaste infruttuose e che non siano sfociate negli agognati contratti. pagina 11 di 24 7.1 Costituisce, infatti, principio generale quello per cui “i doveri di buona fede e di correttezza in executivis non introducono nei rapporti giuridici diritti ed obblighi, diversi da quelli legislativamente o contrattualmente previsti, ma sono destinati ad operare all'interno dei rapporti medesimi, in funzione integrativa di altre fonti, con la conseguenza che rilevano soltanto come modalità di comportamento delle parti, ai fini della concreta realizzazione delle rispettive posizioni di diritto o di obbligo, ed — in quanto attengono alle modalità comportamentali ed esecutive del contratto, quale esso è stato stipulato dalle parti — si pongono nel sistema—come limite interno di ogni situazione giuridica soggettiva, attiva o passiva, contrattualmente assunta o legislativamente imposta […]” (Cass. Sez. L, Sentenza n.
6763 del 10/05/2002. cfr. in senso conforme ex multis Cass. 7 dicembre 2001, n. 15517; Cass. S.U. 17 maggio 1996, n. 4570, cit;
Cass. 21 aprile 1994, n. 3775; Cass. 5 ottobre 1998, n. 9867. La S.C., in applicazione del summenzionato principio, ha ritenuto che dalle clausole generali di correttezza e buona fede non può derivare per il datore di lavoro l'obbligo, non previsto dalla legge o da altra fonte, di giustificare e motivare il concreto esercizio dello “ius variandi”).
7.2 Ciò significa che “i doveri di buona fede e di correttezza dei contraenti nella fase di esecuzione dell'affare negoziale, pur ponendosi nel sistema come limite interno di ogni situazione giuridica soggettiva, attiva o passiva, contrattualmente assunta” (Cass. 20 aprile 1994, n. 3775)., agiscono comunque all'interno del rapporto e consentono al giudice di accertare che l'adempimento di un obbligo, contrattualmente assunto o legislativamente imposto, avvenga avendo come punto di riferimento i valori espressi nel rapporto medesimo” (Cass. S.U. 17 maggio 1996, n. 4570).
La buona fede fissa, dunque, le regole di comportamento che sono una categoria diversa dalle regole di contenuto. Essa, giova ribadire, non crea essa stessa e in via autonoma un nuovo fine — l'interesse tutelato — ma modella il mezzo (cioè, il comportamento) in funzione del fine concreto alla cui realizzazione si tende.
7.3 Ciò vuol dire, sotto altra angolazione, che i presunti nuovi obblighi — imposti in forza della clausola generale — non possono che riflettere quanto le parti avrebbero dovuto o potuto prevedere in aderenza agli interessi sottesi all'affare negoziale convenuto: occorre evitare che sotto il nome della buona fede si insinui un giudizio di equità modificativo del regolamento legale.
La buona fede, infatti, certamente impone che nel far la regola e nell'applicarla si sia corretti. Ma altrettanto certamente non impone che la regola liberamente contrattata debba avere un contenuto pagina 12 di 24 piuttosto che un altro. La buona fede nella formazione del contratto riguarda il modo di negoziarlo, non i contenuti negoziati.
La funzione integrativa della buona fede, volta a colmare una lacuna negoziale, si limita pur sempre a completare il prodotto dell'autonomia privata, “operando in coerenza e non già in contrasto con la presumibile inespressa volontà delle parti, senza, in altri termini, modificare o aggiungere nulla di nuovo o di diverso” (Cass. S.U. 17 maggio 1996, n. 4570).
7.4 In conformità a tale conclusione, la giurisprudenza di legittimità ha precisato, in diverse occasioni, che “laddove sussista un obbligo sulla cui portata non vi sono incertezze, sorgendo esso da specifiche previsioni normative o contrattuali e tale obbligo venga adempiuto, non vi è ragione di invocare il principio di buona fede e correttezza, che non opera quale autonoma fonte di diritti” (Cass. 4 luglio
2007, n. 15039).
Così, ad esempio, in materia di rapporto di lavoro, la Suprema Corte ha sottolineato che “il principio di buona fede —pur costituendo uno dei parametri attraverso cui valutare il comportamento negoziale sia del datore di lavoro, sia del lavoratore—non opera tuttavia come fonte autonoma ed ulteriore di diritti se non nei limiti della previsione contrattuale” (Cass. Cass. 4 luglio 2007, n. 15039).
7.6 In definitiva, attribuire alla buona fede efficacia integrativa del regolamento pattuito non costituisce deroga all'autonomia, neppure in quell'accezione che assume quest'ultima a sinonimo di autoregolamentazione, perché attraverso la buona fede non si mira ad imporre alle parti ciò che esse non hanno “voluto”, in quanto l'abbiano escluso, ma soltanto ciò che è coerente con la compiuta realizzazione del programma economico, secondo un criterio di razionalità che ne assicuri la congruenza con le finalità dell'ordinamento. Ne consegue che “la violazione dell'obbligo di attenersi al dovere di buona fede nella fase esecutiva del contratto, sebbene possa esser fonte di responsabilità risarcitoria, non inficia però il contenuto del contratto con il quale le parti abbiano composto i rispettivi interessi, nel senso che, ove non venga in rilievo una causa di nullità o di annullabilità del contratto medesimo specificamente stabilita dal legislatore, tali vizi invalidanti non sono invocabili a fronte della inadeguatezza delle clausole pattuite a garantire l'equilibrio delle prestazioni o le aspettative economiche di uno dei contraenti” (Cass. 27 novembre 2009, n. 25047).
In definitiva, “le regole della correttezza (art. 1175) e della buona fede (art. 1375 c.c.), attengono alle modalità comportamentali ed esecutive del contratto quale esso è e non quale si vorrebbe che fosse.
pagina 13 di 24 Tali regole non possono quindi essere forzate al punto di introdurre nel rapporto diritti e obblighi patrimoniali che il contratto non contempla e anzi esclude” (Cass. S.U. 17 maggio 1996, n. 4570).
8. Dalla applicazione dei superiori, generali, principi al caso di specie emerge la “eccentricità” del richiamo dell'attrice al principio di buona fede: posto, infatti, che le parti convennero in modo dettagliato ed inequivocabile – nell'accordo di disciplina delle trattative volte alla (eventuale) conclusione degli “Accordi Finali” – la assoluta ed insindacabile libertà di ciascuna di esse tanto di
“svincolarsi ad nutum” dalle trattative, a propria totale discrezione, senza alcun obbligo di motivazione, finanche a trattative positivamente concluse (con la stesura degli accordi da sottoporre alla sottoscrizione dei rispettivi CdA), quanto di “non firmare gli accordi finali” per la (mera) impossibilità di raggiungere tra di loro un accordo, non può non solo non invocare di avere fatto un CP_1
Co legittimo affidamento nella futura conclusione di quegli accordi (legittimo affidamento che il espressamente escludeva di poter riporre), ma ancor prima pretendere che il libero ed insindacabile esercizio, ad opera della controparte, del potere di non accordarsi con l'altra, ovvero di non sottoscrivere gli accordi, possa ritenersi scorretto, così introducendo – in deroga al regime pattizio convenuto per la “gestione” delle trattative – un sindacato (giudiziale o di parte) espressamente
.escluso dalla previsione negoziale della conservazione della loro libera scelta (di autonomia privata) di non addivenire agli accordi finali.
B.2 Il difetto di prova di condotte pre-negoziali scorrette della convenuta
1. Ad abundantiam, va sottolineato che – anche a voler prescindere dai superiori rilievi – di per sé Co fondanti, alla luce del regoamento pattizio del la inaccoglibilità della azione di responsabilità esperita - dalle risultanze processuali acquisite non è emersa alcuna prova – incombente su CP_1
– in merito a una qualsivoglia condotta pre-negoziale a contraria a buona fede. P_
2. Con riferimento al primo addebito di responsabilità mosso da a , circa CP_1 P_
l'asserito tentativo di quest'ultima di rinegoziare i commercial terms regolamentati – a dire dell'attrice, in via definitiva – nel Term Sheet e nelle bozze dei contratti definitivi ad esso allegati, dalla ricostruzione dei fatti operata in virtù delle risultanze processuali acquisite nel processo si osserva quanto segue:
✓ Contrariamente all'assunto di parte attrice, il Term Sheet non conteneva alcun accordo definitivo in merito ai commercial terms ivi enucleati, bensì delle mere indicazioni preliminari – in merito alle pagina 14 di 24 caratteristiche delle turbine, ai termini di consegna, alle garanzie e al prezzo delle stesse – in base alle quali le parti avrebbero dovuto avviare e svolgere le future negoziazioni (cfr. art. 1 del Term
Sheet: “[…] In particolare, gli Accordi Finali saranno negoziati tra le Parti, in conformità con le condizioni commerciali riportate nell'Allegato 1 al presente atto (le "Condizioni Commerciali") sulla base dei seguenti termini […]”; cfr., altresì, il successivo art. 2, secondo cui: “Gli Accordi
Finali saranno negoziati tra le Parti in base alle seguenti disposizioni: a) alla sottoscrizione del presente TS, le Parti negozieranno i termini e le condizioni degli Accordi Finali, secondo le
Condizioni Commerciali e la bozza del TSA, riportata nell'Allegato 2 al presente documento, nonché la bozza del MSA riportata nell'Allegato 3 al presente documento;
b) le Parti si prefiggono di negoziare in buona fede e di sottoscrivere gli Accordi Finali entro 2 (due) mesi dalla data di sottoscrizione del TS, entro e non oltre il 29 febbraio 2020 (di seguito, il "Termine di
Negoziazione");
✓ Con riferimento alla presunta pretesa di di rinegoziare le caratteristiche tecniche delle P_ turbine eoliche stabilite nel Term Sheet, la tesi attorea è smentita dalla corrispondenza telematica intercorsa tra le parti, le quali – subito dopo la conclusione del Term Sheet – avviarono, entrambe, le trattative in merito alle questioni “tecniche” involgenti la fornitura delle turbine eoliche, comprese quelle afferenti alle caratteristiche proprie delle stesse (tra cui la dimensione delle torri, gli elementi di stabilizzazione e i disegni tecnici) che costituivano, successivamente alla sottoscrizione del elementi del tutto sconosciuti a quella parte, , che ne ha Parte_5 CP_1 invece lamentato (per la prima volta nell'ambito del presente procedimento) una presunta modifica in malafede da parte di (cfr. la e-mail inviata da a in datata P_ CP_1 P_
9.1.20, acclusa a pagg.
5-6 dell'all. A4 delle produzioni attoree del 20.5.25: “Ciao a tutti, di seguito l'elenco delle azioni che dobbiamo affrontare come impegno comune per raggiungere
l'obiettivo della riunione di chiusura a fine mese. Aggiornamento sullo stato dei trasformatori, ivi compresa la soluzione di montaggio dei trasformatori per le 4 Turbine già prodotte. Per le altre 6
Turbine, il trasformatore dovrà essere conforme allo schema unifilare che fornirà oggi. CP_8
deve fornire i disegni delle sezioni della Torre, i carichi statici e dinamici, e la Controparte_9 frequenza propria dell'intera struttura compatibile con il corretto funzionamento delle Turbine.
deve produrre anche la deviazione massima dalla verticalità consentita dalla fondazione CP_5 per garantire il corretto funzionamento. VI deve fornire prove di compatibilità con pagina 15 di 24 il Codice di Rete di Terna […]. Con priorità alle dimensioni delle Torri, chiediamo:
1. per le 4
Turbine HH90 da 3,0 MW una conferma che il disegno della torre di cui in allegato è quello appena prodotto per queste Turbine: […]
2. per le 6 Turbine HH100 da non abbiamo CP_10 disegni e chiediamo di riceverli al più presto per capire le dimensioni (altezza della torre, diametro della base, ecc.) nelle dimensioni commerciali che avete […]. Potenziale fornitura di ulteriori 6 Turbine con unità da 3 MW. Finalizzazione da parte di DV-GL della conformità rispetto al Certificato di Omologazione IEC per l'utilizzo Offshore. Dichiarazione che la ventilazione in entrata del mozzo non influirà sui componenti interni del mozzo e della navicella per tutta la durata della vita tecnica. A questo proposito è importante (e richiesto da CP_11 applicare un antiruggine sui componenti finiti C3. Valutazione di un deumidificatore opzionale all'interno della navicella per eliminare eventuali eccessi di umidità […]”).
✓ Dall'esame delle bozze (allegate al Term Sheet) del contratto di fornitura (TSA) e del contratto di manutenzione (MSA) delle turbine eoliche oggetto di negoziazione, si evince che le stesse avevano ad oggetto le turbine prodotte dal precedente fornitore (poi fallito nel corso delle CP_4 trattative intercorse con ) e che tali bozze sono state allegate al Term Sheet sottoscritto CP_1 con “solo a fini di discussione” (come si evince dall'intestazione della bozza del P_ contratto di fornitura accluso a pag. 21 dell'all. A3 delle produzioni attoree del 20.5.25; cfr., altresì, la testimonianza di , escusso all'udienza del 16.5.24, il quale, in Testimone_1 risposta al cap. 2 della seconda memoria ex art. 183, comma VI c.p.c. di parte attrice, precisò che:
“le bozze del TSA erano quelle utilizzate per un precedente fornitore delle turbine denominato
NV GMDH che era stato ammesso alla procedura concorsuale di diritto tedesco ed erano state approvate dagli istituti finanziari che avevano finanziato tale iniziativa. Per esigenza di celerità abbiamo utilizzato quelle bozze”);
✓ Pertanto – con riferimento all'assunto attoreo secondo cui “ comunicò a (in P_ CP_1 palese spregio degli accordi assunti nell'ambito del Term Sheet) che, dopo aver esaminato la Part documentazione allegata alla bozza di allegata al Term Sheet medesimo (attività che la odierna convenuta avrebbe evidentemente dovuto effettuare a monte, e non certo a valle, della stipulazione del Term Sheet stesso), essa era pervenuta alla conclusione che la documentazione relativa alle turbine prodotte dal precedente fornitore era diversa da quella relativa CP_4 alle turbine prodotte da , e da ciò conseguiva la necessità di modificare CP_5
pagina 16 di 24 conseguentemente il testo del TSA” (cfr. pag. 9 dell'atto di citazione) – non è contraria alle regole di correttezza e buona fede la condotta di volta a mettere in discussione, nel corso P_ delle trattative in corso, le bozze di contratto allegate al Term Sheet, soprattutto in ragione del fatto che, a seguito della e-mail del 14.1.20 con cui denunziava, per la prima volta, la P_ difformità della documentazione tecnica delle turbine rispetto a quelle fornite dal CP_5 precedente produttore e poste a fondamento delle bozze di TSA e MSA allegate al CP_4
Term Sheet (cfr. la e-mail del 14.1.20, acclusa a pagg.
1-2 dell'all. A4 delle produzioni attoree del
20.5.25), – lungi dall'opporre qualsivoglia contestazione alla controparte in merito alla CP_1 necessità di revisionare interamente le bozze dei contratti definitivi di fornitura (TSA) e di manutenzione (MSA) delle turbine (rispetto a quelle di contenute nelle CP_5 CP_4 originarie bozze allegate al Term Sheet) – si limitò esclusivamente a sottolineare l'essenzialità di concludere l'operazione “quanto prima” per sottoporre il progetto all'approvazione dei finanziatori
(cfr. la e-mail del 15.1.20 inviata da in risposta alla e-mail di del 14.1.20, CP_1 P_ entrambe accluse a pagg. 1 dell'all. A4 delle produzioni attoree del 20.5.25);
✓ Anche in relazione alla dedotta pretesa di di modificare l'oggetto della bozza del P_ contratto di fornitura delle turbine (TSA) allegata al Term Sheet (nel senso di escluderne i servizi di movimentazione portuale e logistici), non si rinvengono comportamenti antigiuridici imputabili alla convenuta, avendo le parti – sempre nell'ambito delle trattative in corso – concordato espressamente la esclusione dei servizi di movimentazione portuale e logistici dall'oggetto della bozza di TSA (cfr., sul punto, la e-mail inviata da a in data 13.2.20, P_ CP_1 acclusa a pag. 15 dell'all. A4 delle produzioni attoree del 20.5.25: “[…] dal nostro punto di vista la movimentazione portuale non è mai stata parte dell'accordo o del term sheet, ma è stata aggiunta all'Oggetto dei Lavori il 31.01, durante la discussione della matrice di responsabilità.
Per essere molto chiari, dalla vostra risposta deduciamo che la movimentazione portuale rimane al di fuori della nostra portata […]. Vi chiediamo di confermare quanto sopra. In tal caso, procederemo alla pianificazione del progetto e al TSA escludendo completamente la movimentazione portuale dal suo oggetto. Il team di progetto si riunisce domani pomeriggio, per cui se doveste cambiare idea potete comunicarcelo domani entro a mezzogiorno […]”; cfr., altresì, la e-mail di riscontro inviata da il giorno successivo, in data 14.2.20, acclusa a pag. 14 CP_1 dell'all. A4 delle produzioni attoree del 20.5.25, ove si autorizza ad includere P_
pagina 17 di 24 nell'oggetto del TSA una offerta per i servizi di movimentazione e logistici delle turbine evidentemente esclusi nell'originaria proposta: “[…] abbiamo analizzato la vostra richiesta internamente e riteniamo di potervi dare il via libera per estendere l'Oggetto dei Lavori iniziale includendo le altre attività da lei indicate nella sua e-mail di ieri […]”; cfr., da ultimo, sul punto, la risposta inviata da in pari data con la e-mail del 14.2.20, acclusa a pag. 13 dell'all. P_
A4 delle produzioni attoree del 20.5.25: “[…] grazie per la conferma, abbiamo comunicato al team del progetto di preparare l'offerta per le attività di movimentazione portuale”);
✓ Da ultimo, anche con riferimento all'assunto attoreo per cui avrebbe richiesto P_ illegittimamente di modificare le garanzie contrattuali contenute nelle bozze di contratto allegate al
Term Sheet (ovverosia: esclusione della garanzia richiesta a;
limitazione degli obblighi CP_5
e delle responsabilità a carico di e ampliamento di quelli a carico di;
P_ CP_1 decorrenza della Quality Guarantee dall'arrivo della prima turbina presso il porto di Taranto anziché dal Final Take Over ed esclusione dalla garanzia dei “serial defects”; trasferimento al compratore dei rischi relativi alle turbine), tale condotta – oltre a rientrare nella normale logica di negoziazione e di discussione delle clausole da inserire o modificare all'interno della bozza di contratto che era stata allegata al Term Sheet “solo a fini di discussione” (cfr. l'intestazione di pag.
21 dell'all. A3 delle produzioni attoree del 20.5.25) – non è mai stata contestata nel corso delle negoziazioni da , la quale, al contrario, ha intrattenuto con specifiche CP_1 P_ trattative in ordine agli argomenti soprarichiamati, contenuti, appunto, nella issues list fatta circolare tra le parti (cfr., con riferimento alla garanzia da richiedere a , la e-mail CP_5 inviata da a in data 21.1.20, acclusa a pag. 12 dell'all. A4 delle produzioni CP_1 P_ attoree del 20.5.25, nonché la e-mail di riscontro di datata 22.1.20, acclusa a pag. 12 P_ dell'all. A4 delle produzioni attoree del 20.5.25; cfr., altresì, con riferimento alla limitazione degli obblighi e delle responsabilità a carico di e ampliamento di quelli a carico di P_
, decorrenza della Quality Guarantee, esclusione dalla garanzia dei “serial defects” e CP_1 trasferimento al compratore dei rischi relativi alle turbine, la e-mail inviata da a P_
in data 14.2.20, acclusa a pag. 15 dell'all. A4 delle produzioni attoree del 20.5.25, CP_1 secondo cui: “[…] Per essere molto chiari, dalla vostra risposta deduciamo che […] tutti i rischi relativi al danneggiamento, alla perdita o comunque al futuro rendimento delle turbine durante il periodo (a partire dalla consegna fino alla conclusione della movimentazione portuale) pagina 18 di 24 rimangono a carico di […]”; cfr., da ultimo, la issues list allegata alla e-mail inviata da CP_1
a in data 19.3.20, acclusa a pag. 6 dell'all. B3 delle produzioni attoree del CP_1 P_
20.5.25, ove l'attrice afferma: “Carissimi, si allega alla presente l'elenco aggiornato dei temi da trattare. Abbiamo accolto molte richieste di DW, come evidenziato nel presente documento […]”).
3. Con riferimento al secondo addebito di responsabilità mosso dall'attrice alla convenuta – secondo cui avrebbe gestito in maniera opaca e inadeguata il rapporto con , P_ CP_5 conducendone in via esclusiva le interlocuzioni e impedendo a di fare altrettanto, CP_1 determinando, di conseguenza, la necessità di prorogare per due volte il termine di conclusione delle trattative fissato dalle parti nel Term Sheet – dalla ricostruzione dei fatti operata in virtù delle risultanze processuali acquisite nel processo si evince che:
➢ il Term Sheet è intercorso esclusivamente tra (in qualità di venditrice) e (in P_ CP_1 qualità di acquirente);
➢ con la sottoscrizione del Term Sheet, si è limitata ad assumersi il seguente impegno: P_
“[…] Il Venditore si adopererà per coinvolgere nell'esecuzione del TSA anche la Controparte_5
[...
, società di diritto cinese che garantirà inoltre il corretto adempimento del TSA, considerando che il livello di coinvolgimento di nei contratti TSA e MSA rimane soggetto alla CP_5 valutazione dei Finanziatori” (cfr. art. 1 del Term Sheet accluso all'allegato A3 delle produzioni attoree del 20.5.25);
➢ in conformità all'impegno assuntosi, ha gestito in maniera trasparente il rapporto con P_
(società produttrice delle turbine eoliche), facendosi da intermediario con e
CP_5 CP_1 adoperandosi, appunto, per coinvolgere nelle trattative in corso di esecuzione (cfr. le
CP_5 plurime e-mail inviate da al fine di rendere edotta l'attrice circa le determinazioni P_ assunte da , tra le tante: e-mail del 14.1.20, acclusa a pag. 1 dell'all. A4 delle produzioni
CP_5 di parte attrice del 20.5.25, in cui la convenuta comunica all'attrice la necessità di modificare alcuni aspetti del futuro contratto di fornitura delle turbine eoliche a seguito delle determinazioni ottenute da , inserita, quest'ultima, tra l'altro, tra i destinatari della predetta e-mail; si v. inoltre la
CP_5
e-mail del 7.4.20, acclusa a pag. 103 dell'all. B3, in cui la convenuta comunica a il CP_1 parere negativo di sulla bozza del contratto di garanzia trasmessole;
e-mail del 21.4.20 CP_5 acclusa alle pagg. 96-97 dell'all. B3, in cui comunica a di essere in stretto P_ CP_1 dialogo con “in merito ad alcune questioni chiave”; e-mail del 23.4.20 acclusa a pag. 96 CP_5
pagina 19 di 24 dell'all. B3, in cui la convenuta comunica a l'indisponibilità di a fornire le CP_1 CP_5 garanzie richieste);
➢ non v'è prova in atti (né documentale, né è emersa dalla istruttoria orale esperita nel processo: cfr. il thema probandum) della circostanza secondo cui si sarebbe rifiutata di mettere in P_ contatto direttamente con la società produttrice delle turbine;
CP_1 CP_5
➢ di contro, v'è in atti prova documentale circa il fatto che la convenuta – al fine di porre rimedio al rifiuto di di fornire le garanzie richieste dall'attrice – si è proposta di far subentrare CP_5
nel rapporto negoziale intercorso tra ed , garantendo all'attrice CP_1 P_ CP_5 di conoscerne le condizioni commerciali riservate prima di procedere all'eventuale subentro contrattuale (cfr. e-mail del 28.4.20, acclusa a pag. 78 dell'all. B3 delle produzioni di parte attrice del 20.5.25);
➢ sicché, costituisce circostanza documentale quella per cui le due proroghe contrattuali intervenute nel corso delle trattative (la prima al 31.3.20, la seconda al 15.5.20), oltre ad essere state pacificamente concordate e pianificate con l'attrice (cfr., sul punto, l'atto di citazione;
la e-mail del
14.2.20 inviata dall'attrice alla convenuta, acclusa a pag. 23 dell'all. A4; nonché la e-mail dell'1.4.20 inviata dall'attrice alla convenuta, acclusa a pag. 76 dell'all. B3 delle produzione attoree del 20.5.25), sono state determinate dalla indisponibilità di – evidentemente non CP_5 prevedibile ab origine da (in assenza di prova contraria sul punto: cfr. il thema P_ probandum) – di concedere la garanzia richiesta da (cfr., da ultimo, la e-mail inviata CP_1 dalla convenuta all'attrice in data 13.5.20, acclusa a pag. 91 dell'all. B3, secondo cui: “[…] nonostante le nostre insistenti pressioni, continuiamo a subire gravi ritardi per colpa di . CP_5
Inoltre, non hanno confermato alcuna proroga come discusso in precedenza. Questo naturalmente ci preoccupa molto […]), né – come si evince dal testo dal Term Sheet – si è assunta un P_ obbligo di risultato in merito al positivo coinvolgimento di nel progetto. CP_5
4. Con riferimento all'ultimo addebito di responsabilità mosso da alla convenuta – secondo CP_1 cui avrebbe chiesto all'attrice di svincolare le somme depositate sul conto di garanzia P_ escrow, minacciando altrimenti di non poter continuare le trattative e perdere la prenotazione sulle quattro turbine eoliche già prodotte – dalla ricostruzione dei fatti operata in virtù delle risultanze processuali acquisite in corso di causa si evince che:
pagina 20 di 24 ➢ il primo svincolo a favore di di €. 100.000,00 dalla somma di €. 250.000,00 depositata P_ dall'attrice sul conto di garanzia escrow, è stata pacificamente concordata da entrambe le parti a seguito della richiesta di di ampliare l'oggetto del contratto di fornitura (TSA) con i CP_1 servizi di movimentazione portuale e logistici (cfr., sul punto, la e-mail inviata da a P_
in data 12.2.20, acclusa a pag. 12 dell'all. A4 delle produzioni attoree del 20.5.25: “[…] CP_1 tenuto conto che volete porre a carico di obblighi ulteriori rispetto all'offerta iniziale e P_ richiedere ulteriori preventivi per quanto riguarda la movimentazione portuale, la logistica a terra, ecc. dobbiamo insistere per svincolare altri 100.000 € dai 250.000 € depositati nel conto escrow. In mancanza di ciò, sarà molto difficile formulare una soluzione per voi che includa tutte le attività necessarie”; cfr., altresì, la e-mail di riscontro inviata da il giorno stesso, in data 12.2.20, CP_1 acclusa a pag. 18 dell'all. A4 delle produzioni attoree del 20.5.25, ove si propone di fissare un incontro per discutere anche del costo aggiuntivo richiesto da;
ancora, cfr. la e-mail P_ inviata da a in data 13.2.20, acclusa a pag. 15 dell'all. A4 delle produzioni P_ CP_1 attoree del 20.5.25: “[…] dal nostro punto di vista la movimentazione portuale non è mai stata parte dell'accordo o del term sheet, ma è stata aggiunta all'Oggetto dei Lavori il 31.01, durante la discussione della matrice di responsabilità. […]”; cfr., ancora, la e-mail inviata dalla convenuta in data 13.2.20, acclusa a pag. 16 dell'all. A4, in cui si rende dei motivi Parte_6 giustificatrici della somma richiesta: “[…] Vorrei essere molto chiaro sulla questione dello svincolo di fondi aggiuntivi: chiediamo questo svincolo in quanto, rispetto all'offerta iniziale, richiedete ulteriori attività, la cui preparazione comporta costi elevati e un elevato impiego di manodopera. Se non desiderate svincolarli, continueremo a fornire il nostro supporto come offerto inizialmente.
Tuttavia, interromperemo tutte le attività relative all'ampliamento dell'oggetto contrattuale alla movimentazione portuale e all'acquisto delle torri dal Portogallo […]”; cfr., sul punto, la e-mail di riscontro inviata da il giorno successivo, in data 14.2.20, acclusa a pag. 14 dell'all. A4 CP_1 delle produzioni attoree del 20.5.25, ove si autorizza ad includere nell'oggetto del TSA P_ una offerta per i servizi di movimentazione e logistici delle turbine evidentemente esclusi nell'originaria proposta, autorizzando lo svincolo della somma di €. 100.000,00 dal conto escrow:
“[…] abbiamo analizzato la vostra richiesta internamente e riteniamo di potervi dare il via libera per estendere l'Oggetto dei Lavori iniziale includendo le altre attività da lei indicate nella sua e- mail di ieri, in modo da sbloccare l'importo aggiuntivo di 100.000 € dal conto escrow […]”; cfr., da pagina 21 di 24 ultimo, sul punto, la risposta inviata da in pari data con la e-mail del 14.2.20, acclusa a P_ pag. 13 dell'all. A4 delle produzioni attoree del 20.5.25: “[…] grazie per la conferma, abbiamo comunicato al team del progetto di preparare l'offerta per le attività di movimentazione portuale”);
➢ il secondo svincolo a favore di di €. 100.000,00 dalla somma di €. 150.000,00 P_ rimanente sul conto di garanzia escrow, è stato pattuito da entrambe le parti per garantire – a seguito della seconda proroga, concordata dalle parti, del termine di conclusione delle negoziazioni al
15.5.20 – la prenotazione, da parte di , delle quattro turbine già prodotte da CP_1 CP_5
(cfr., sul punto, la e-mail dell'1.4.20 inviata da alla convenuta, acclusa a pag. 76 dell'all. CP_1
B3 delle produzioni attoree del 20.5.25: “[…] di seguito chiariamo la nostra posizione: 1.
Accettiamo di svincolare euro 100.000,00 dal conto escrow, come confermato nella mia precedente
e-mail; questo importo copre la proroga dell'esclusiva dal 31.3.20 al 31.5.20 […]”.
5. Dunque, dalla ricostruzione della cronologia e del contenuto della summenzionata vicenda negoziale discende la conclusione della non ravvisabilità, nella specie, di condotte della convenuta contrarie a buona fede, né tanto meno e più in generale, di condotte antigiuridiche di quest'ultima che abbiano avuto una efficienza causale, giuridicamente rilevante, nella verificazione dell'asserito evento
“ingiusto” (mancata conclusione degli accordi finali, all'esito di lunghe trattative) del quale l'attrice si duole e da cui la stessa pretende di essere risarcita.
Si è visto, infatti, come il TS lasciava alle parti la piena libertà di negoziare e di “non raggiungere
l'accordo”, ovvero – qualora lo stesso fosse stato raggiunto (con la predisposizione degli Accordi
Finali) - di non sottoscriverlo, a propria totale ed insindacabile discrezione e con la esclusione pattizia di qualsivoglia responsabilità per il recesso, ovvero per il mancato accordo.
Dunque, l'addebito di scorrettezza e mala fede che la attrice pone a base della invocata responsabilità precontrattuale della convenuta, è infondato anche dalla prospettiva della non la ravvisabilità di condotte di quest'ultima contrarie a tali precetti.
E. La fondatezza della domanda dell'attrice di restituzione della somma di €. 250.000,00
1. E' invece fondata la domanda subordinata dell'attrice di condanna della convenuta alla restituzione dell'importo di €. 250.000,00, originariamente depositato sul conto di garanzia escrow a titolo di
Reservation Fee e successivamente svincolato in favore di nel corso delle trattative P_ negoziali. pagina 22 di 24 2. Infatti, è pacifico – poiché documentale – che ha versato a , in esecuzione CP_1 P_ della previsione dell'art. 8 del TS, l'importo di €. 300,000,00 a titolo di “commissione di prenotazione” delle turbine eoliche (si v., sul punto, gli ordini di bonifico emessi dall'attrice in favore di P_
e la fattura emessa da quest'ultima in favore di , documenti acclusi alle pagg. 144, 145 e 146 CP_1 dell'all. A3 delle produzioni di parte attrice del 20.5.25).
3. In secondo luogo, è circostanza documentale quella per cui le parti, nel TS, qualificarono espressamente tale commissione di prenotazione come “parte del prezzo di fornitura che sarà Co concordato all'approvazione del (cfr. l'art. 8).
4. In terzo luogo, è circostanza documentale quella per cui abbia avuto in restituzione CP_1 soltanto la somma di €. 50.000,00 (dallo svincolo della garanzia operato dalla banca depositaria) e non anche la ulteriore somma di €. 250.000,00, che si è rifiutata espressamente di restituirle, P_ assumendo “una mancanza di fondamento giuridico” della relativa richiesta di restituzione (cfr. le mails del 22 e del 23 maggio 2020, in atti).
5. A fronte della prova, da parte dell'attrice, delle summenzionate risultanze, nonché della allegazione rituale da parte della stessa – nel presente giudizio – del fatto “negativo” della persistente mancata restituzione ad essa della predetta somma, la convenuta - con la scelta processuale di contumacia – non ha consentito al Tribunale di acquisire la conoscenza di eventuali circostanze (diverse da quelle comprovate dalla avversaria) da cui poter eventualmente inferire le ragioni di un tale indebito trattenimento pecuniario.
6. E' infatti evidente che - non essendo mai stato concluso il contratto di vendite delle turbine – la originaria dazione di quella “anticipazione del prezzo di vendita” è rimasta senza titolo, con conseguente obbligo della accipiens di restituzione di esso, con gli interessi legali dalla domanda (ossia dal dì di regolare perfezionamento della notifica della citazione), ai sensi dell'art. 2033 c.c. (non sussistendo la mala fede dell'accipiens al momento del pagamento) sino al saldo.
G. Disciplina delle spese processuali
1. La disciplina delle spese di lite segue – ex lege – la soccombenza della convenuta, sussistente sulla domanda subordinata di parte attrice, con liquidazione come da dispositivo da operarsi, quanto ai compensi, nei parametri tabellari medi del decisum.
pagina 23 di 24 2. Tali spese, tuttavia, restano a carico dell'attrice per ½, essendo la stessa risultata integralmente soccombente sulla domanda principale di ristoro della somma di 6 milioni di euro.
P.Q.M.
il Tribunale di Chieti, nella persona del Giudice Dott. Gianluca Falco, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1558/2021 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così decide:
RIGETTA le domande dell'attrice di accertamento della responsabilità precontrattuale della convenuta e di condanna della stessa al risarcimento dei danni.
In accoglimento della domanda subordinata dell'attrice
AN la convenuta alla restituzione, in favore dell'attrice, della somma di €. 250.000,00, oltre interessi legali dal dì de regolare perfezionamento della notifica della domanda sino al saldo.
AN la convenuta al rimborso della metà delle spese di lite sostenute dall'attrice, che liquida (già nella metà) in €. 7.051,5 per compensi, €. 856,5 per esborsi, oltre il 15% sui compensi per rimborso forfettario delle spese, oltre ulteriori accessori di legge.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 30 settembre 2025.
Il Giudice
Dott. Gianluca Falco
pagina 24 di 24
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. 1558/2021 R.G., promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico CP_1 Parte_1 P.IVA_1
Castellani, dall'Avv. Silvia Rimedio e dall'Avv. Augusto La Morgia, elettivamente domiciliata come in atti.
ATTRICE contro
(C.F.: . Controparte_2 C.F._1
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Azione di responsabilità precontrattuale.
CONCLUSIONI
Alla udienza del 26.5.25, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., l'attrice ha concluso come da note scritte: “[…] richiamandosi integralmente a tutto quanto dedotto nei propri atti difensivi
pagina 1 di 24 e da ultimo compiutamente nella comparsa conclusionale depositata in data 24 marzo 2025 e alla documentazione versata in atti, insiste per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni”
La convenuta è rimasta contumace. Controparte_2
SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI CONTROVERSE
1. Con atto di citazione del 23.9.21, di seguito, per brevità, ) Parte_2 CP_1
– società operante, tra l'altro, nel settore delle energie rinnovabili – ha agito nei confronti di
(di seguito, per brevità, ) – plurimandataria di società Controparte_2 P_ produttrici di turbine eoliche – deducendo, in sintesi e per quanto quivi d'interesse, che: a) essa, a maggio 2018, stipulò un contratto di engineering, procurement and construction con la CP_3
(di seguito, ), appartenente al medesimo Gruppo societario di e
[...] CP_3 CP_1 detentrice delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione di un impianto eolico off-shore al largo del porto di Taranto, avente ad oggetto la costruzione, la gestione e la manutenzione di dieci turbine eoliche da installare a circa cento metri dalla costa tarantina;
b) in esecuzione del predetto contratto,
– dopo il “fallimento” di (di seguito, ), società tedesca a cui CP_1 CP_4 CP_4 essa si era inizialmente rivolta per la fornitura delle turbine eoliche – prese contatti con , P_ con la quale stipulò, in data 24.12.19, un documento di capisaldi d'intesa (c.d. Term Sheet) finalizzato a disciplinare termini e condizioni delle negoziazioni preliminari alla futura ed eventuale stipula del contratto di fornitura (c.d. TSA) e del contratto di manutenzione (c.d. MSA) di dieci turbine – quattro già prodotte e sei da prodursi – da parte della società (nel prosieguo, Controparte_5
), da installare nel citato impianto eolico;
c) l'offerta commerciale proposta da CP_5 P_ ammontava a €. 21.414.000,00 per la fornitura (TSA) e a €. 60.000,00 annui per la manutenzione di ciascuna turbina (MSA); d) ai sensi dell'art. 8 del Term Sheet, corrispose la somma CP_1 complessiva di €. 300.000,00, a titolo di commissione di prenotazione delle quattro turbine già prodotte da (c.d. Reservation Fee), di cui €. 50.000,00 versati direttamente sul conto di CP_5 P_ ed €. 250.000,00 versati su un conto di garanzia (c.d. escrow account), i quali sarebbero stati svincolati in favore di al momento della sottoscrizione del contratto definitivo di fornitura (TSA), P_ con l'impegno della convenuta di rimborsare l'intera somma a nel caso in cui non fosse CP_1
pagina 2 di 24 Part stato raggiunto un accordo definitivo sul e/o MSA;
e) nel Term Sheet era previsto che le trattative avrebbero dovuto concludersi entro il 29.2.20, salvo proroga, con espresso impegno di a P_ negoziare in buona fede sulla base dei “commercial terms” ivi regolamentati in via definitiva, nonché delle bozze di TSA e MSA – allegate al Term Sheet e aventi ad oggetto i termini e le condizioni originariamente pattuiti da con il precedente fornitore – che avevano già CP_1 CP_4 ottenuto la approvazione da parte dei finanziatori del progetto;
f) nonostante l'assunzione del predetto impegno, , fin dal gennaio 2020, in virtù della lista di argomenti aperti (c.d. “issues list”) P_ fatta circolare tra le parti per lo svolgimento delle trattative, comunicò a , in evidente CP_1 malafede, la necessità di modificare le bozze dei contratti definitivi (TSA e MSA), allegati al Term
Sheet, in relazione all'oggetto del TSA (nel senso di escluderne attività e servizi, quali gli “offshore logistics”), alle le garanzie in favore del compratore (nel senso di escludere il rilascio della garanzia da parte della produttrice , che, come ben noto a , rappresentava un profilo chiave CP_5 P_ per i finanziatori), agli obblighi e alle responsabilità a carico del venditore (che chiedeva P_ di severamente limitare rispetto a quanto previsto dalla bozza di contratto allegata al Term Sheet), agli obblighi a carico del compratore (che chiedeva di significativamente ampliare rispetto a P_ quanto previsto dalla bozza di contratto allegata al Term Sheet), alla durata e l'oggetto della Quality
Guarantee (nel senso di fare decorrere la garanzia dall'arrivo della prima turbina presso il porto di
Taranto anziché dal Final Take Over e di escludere dalla garanzia i “serial defects”), al trasferimento al compratore dei rischi relativi alle turbine;
g) nonostante la trattativa in corso andasse a rilento, a causa tanto dell'incapacità di di portarla a termine, quanto del suo ingiustificato rifiuto di P_ mettere in contatto direttamente con al fine di sollecitarne i feedback in merito CP_1 CP_5 ad alcune previsioni tecniche essenziali del TSA, in data 1.4.20, – al fine di ottenere la CP_1 conferma del mantenimento in disponibilità da parte di delle quattro turbine già prodotte e CP_5 destinate al progetto – accordò a , da un lato, una ulteriore proroga del termine di P_ negoziazione fino al 15.5.20, dall'altro, il pagamento (a valere sulla cauzione depositata sul conto di garanzia escrow) di ulteriori €. 100.000,00; h) ad aprile 2020, comunicò a che P_ CP_1
non avrebbe rilasciato alcuna garanzia per l'adempimento del futuro contratto definitivo di CP_5 fornitura (garanzia che, come era noto a , rappresentava una condizione essenziale per P_
l'approvazione dell'operazione da parte dei finanziatori), proponendo, tuttavia, tre soluzioni alternative: (i) l'attribuzione a di un generico diritto di subentrare a nel CP_1 P_
pagina 3 di 24 contratto tra quest'ultima ed , nell'ipotesi in cui il contratto di fornitura fosse stato risolto CP_5 per inadempimento di;
(ii) l'apertura di trattative con fornitori di turbine diversi da P_
; (iii) una nuova offerta commerciale da parte di per la fornitura (a prezzo più CP_5 CP_5 elevato) di 10 turbine di potenza inferiore rispetto all'originaria offerta commerciale;
i) rifiutate tutte le offerte alternative proposte da , con email datata 17.7.20 – nel contestare alla P_ CP_1 convenuta la condotta negligente tenuta nel corso delle trattative – comunicò che le negoziazioni oggetto del Term Sheet dovevano intendersi terminate senza successo, richiedendo la restituzione di €.
300.000,00 versati sul conto escrow; l) in data 23.7.20 l'escrow agent restituì a l'importo di CP_1
€. 50.000,00, mentre – negando ogni addebito di responsabilità a suo carico per il P_ fallimento delle trattative – rifiutò di restituire l'ulteriore importo di €. 250.000,00; m) a causa della inutilità delle lunghe trattative intercorse con e della mancata conclusione dei contratti di P_ fornitura e di manutenzione delle turbine – eventi determinati dalla scorrettezza delle condotte prenegoziali di quest'ultima – l'esponente aveva subito danni patrimoniali ingenti (quali la maggiore onerosità per sè sia del nuovo contratto di fornitura delle turbine che era stata costretta a concludere con diverso operatore a condizioni peggiorative, sia degli oneri “extra” che aveva dovuto riconoscere ai fornitori già coinvolti nel progetto, a causa dei ritardi imputabili alla convenuta), quantificabili in non meno di sei milioni di euro.
Tanto premesso, ha chiesto: in via principale, l'accertamento della dedotta responsabilità CP_1 precontrattuale di e la condanna della stessa al ristoro dei danni subiti, quantificati in P_ misura non inferiore a €. 6.000.000,00; in via subordinata, la restituzione dell'importo di €. 250.000,00 corrisposto a a titolo di Reservation Fee; in ogni caso, con vittoria delle spese di lite. P_
2. , regolarmente citata, è rimasta contumace nel presente giudizio. P_
3. Nel prosieguo del processo: sono stati concessi i richiesti termini ex art. 183, comma VI c.p.c.; sono state espletate le fasi di trattazione e di istruttoria orale;
la causa – dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.1.25 (sostituita ex art. 127-ter c.p.c.) con assegnazione del termine per il deposito della sola comparsa conclusionale – è stata rimessa in istruttoria per consentire all'attore il deposito della traduzione giurata di tutti gli atti di parte;
all'udienza del 26.5.25, sostituita ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta definitivamente in decisione, senza concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., in quanto già concessi con l'ordinanza del 21.1.25.
pagina 4 di 24 MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Alla luce delle risultanze processuali acquisite, l'addebito di responsabilità precontrattuale mosso da a deve ritenersi infondato, mentre merita accoglimento la domanda subordinata CP_1 P_ della prima di condanna della seconda alla restituzione della somma di €. 250.000,00, versata a titolo di
Reservation Fee.
Si perviene a tali conclusioni n ragione delle considerazioni che seguono.
A. L'azione di responsabilità esperita dall'attrice e la relativa disciplina giuridica
1. ha espressamente esercitato la azione di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. CP_1 nei confronti della convenuta, addebitando a quest'ultima una pluralità di condotte pre-negoziali
“scorrette” (quelle già illustrate al punto 1. della presente motivazione) che avevano comportato – a dire della attrice – prima, delle inutili lungaggini nello svolgimento della trattativa e, successivamente, la mancata stipulazione dei contratti di fornitura e di manutenzione delle turbine di cui si è detto (cfr.
l'atto di citazione: “[…] Dalla ricostruzione fattuale che precede risulta evidente come la inutilità della lunghissima trattativa e la mancata stipulazione dei contratti di fornitura e di manutenzione delle turbine destinate all'Impianto al prezzo concordato nel dicembre del 2019 tra e CP_1 P_ siano imputabili alla condotta – se non addirittura dolosa – sicuramente quanto meno gravemente colposa tenuta da lungo l'intero corso del rapporto inter partes. […]”). P_
2. A fondamento della azione di responsabilità esperita, rivendica di avere fatto CP_1 legittimamente affidamento sulla futura conclusione dei due contratti oggetto di trattativa con
, attribuisce a quest'ultima il dolo o, quanto meno, la colpa grave per non avere condotto a P_ buon fine tale trattativa, con la stipula dei predetti affari che – a suo dire – altrimenti sarebbero stati conclusi e rivendica il ristoro danni patrimoniali asseritamente subiti per effetto della scorrettezza precontrattuale della controparte (cfr. l'atto di citazione: “[…] Non vi può quindi essere alcun dubbio circa la sussistenza all'epoca di una situazione legittimante il ragionevole affidamento da parte di un contraente in buona fede – quale la odierna attrice – circa il fatto che, dovendo le trattative svolgersi muovendo da un assetto contrattuale i cui termini essenziali (ivi compreso il prezzo contrattuale) erano già largamente stabiliti, si sarebbe pervenuti alla finalizzazione e alla conclusione dei contratti secondo il contenuto e la tempistica previsti. […] Ne consegue pertanto evidentemente il diritto di pagina 5 di 24 di ottenere dalla odierna convenuta, ai sensi dell'art. 1337 c.c., il risarcimento di tutti i CP_1 danni patiti in conseguenza della condotta dolosa o quanto meno gravemente colposa tenuta dalla odierna convenuta nel corso delle negoziazioni inter partes finalizzate alla stipulazione del TSA e del
MSA […]”.
3. Com'è noto, la responsabilità precontrattuale sanziona la lesione della libertà negoziale: essa non tutela l'interesse all'adempimento, ma l'interesse del soggetto a non essere coinvolto in trattative inutili, a non stipulare contratti invalidi o inefficaci e a non subire coartazioni o inganni in ordine ad atti negoziali.
La tematica della responsabilità precontrattuale investe un terreno nel quale entrano in gioco, in modo conflittuale, da un lato il diritto del contraente di recedere dalle trattative (costituente un rilevante profilo del principio di libertà di iniziativa economica), dall'altro, il dovere, incombente sullo stesso, di astenersi dal compimento di atti lesivi dell'altrui libertà negoziale, ossia dal tenere, dolosamente o colposamente, un comportamento atto ad indurre la controparte a confidare ragionevolmente nella conclusione del contratto.
Per questo, “[…] una responsabilità precontrattuale in capo all'oblato non è in ogni caso in tesi configurabile nemmeno sotto il profilo della mancata accettazione di una proposta contrattuale poziore nel tempo ed economicamente più vantaggiosa rispetto a quella diversa preferita, non essendovi per il destinatario di plurime proposte contrattuali obbligo alcuno di accettare quella ricevuta temporalmente per prima, ovvero di accettare l'offerta economicamente migliore, essendo il medesimo libero - in difetto come nella specie di obblighi eventualmente insorgenti da una precorsa trattativa - di accettare la proposta ravvisata preferibile in base a considerazioni anche prescindenti da valutazioni di carattere meramente economico” (Cass. civ., Sez. III, 27/12/2016, n. 27017).
Simmetricamente, il recesso dalle trattative è — in generale — un atto di esercizio di un potere liberamente ammesso dall'ordinamento giuridico (si consideri, ad esempio, la revoca della proposta ex art. 1328 c.c.).
4. Da quanto detto consegue che, “per generare la responsabilità del recedente occorre, oltre alla violazione del canone di buona fede in senso oggettivo, che siano andate deluse le fondate aspettative dell'interlocutore. Ove ciò non accada, il recedente non risponde, perché non ha causato danno, nemmeno quel particolare danno tipico della rottura delle trattative che viene denominato interesse negativo” (Cass. 11 maggio 1990, n. 4051). pagina 6 di 24 Vi è dunque la sostanziale propensione ad agganciare la tutelabilità dell'affidamento al grado di sviluppo delle trattative (Cass. 18 giugno 2004, n. 11438; Cass. 14 febbraio 2000, n. 1632.11), nel senso che, perché possa configurarsi una responsabilità ex art. 1337 c.c. per recesso (ingiustificato) dalle trattative, occorre che queste fossero “affidanti”:
5. Di conseguenza e più in generale, “per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre che tra le parti siano in corso trattative;
che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;
che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto”
(cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. VI-II, 16/11/2021, n. 34510; Cass. civ., Sez. II, 15/04/2016, n. 7545;
Cass. civ., Sez. III, 29/03/2007, n. 7768; Cass. civ., Sez. Lav., 18/06/2004, n. 11438; cfr., altresì, Cass. civ., Sez. III, 14/02/2000, n. 1632).
6. Da quanto detto deriva il simmetrico principio per il quale “il legittimo affidamento sulla conclusione del contratto e la responsabilità precontrattuale per la lesione di quell'affidamento non sono invocabili, quando la parte è debitamente informata dalle possibilità di recesso. Non può invero aversi responsabilità precontrattuale quando il comportamento di una parte escluda qualsiasi certezza sulla conclusione del contratto, come nel caso in cui l'interruzione delle trattative o la mancata conclusione del contratto siano state esplicitamente previste. In tali situazioni non può aversi violazione del principio di buona fede, proprio perché la rottura delle trattative o la mancata conclusione del contratto sono state in anticipo programmate e costituiscono pertanto esercizio di una facoltà legittima” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15040 del 05/08/2004; Cass. 6 marzo 1992, n. 2704; Cass. sent. 26.1.1985 n. 399).
7. Inoltre, è noto che “la responsabilità precontrattuale derivante dalla violazione della regola di condotta, posta dall'art. 1337 c.c. a tutela del corretto dipanarsi dell'iter formativo del negozio, costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, cui vanno applicate le relative regole in tema di distribuzione dell'onere della prova” (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. II, 03/10/2019, n. 24738;
Cass. civ., Sez. III, 29/07/2011, n. 16735; Cass. civ., Sez. III, 05/08/2004, n. 15040; Cass. civ., Sez. III,
10/10/2003, n. 15172).
pagina 7 di 24 Ne consegue che, nel caso in cui si invochi – come nella specie - la responsabilità extracontrattuale,
“l'onere della prova di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano (condotta colposa, evento dannoso e nesso di causalità tra la prima e l'ultimo) è a carico dell'attore” (cfr., per tutte, Cass. civ.,
Sez. Un., 11/01/2008, n. 582).
Infatti, “rientra fra i principi informatori della materia dell'illecito aquiliano […] quello secondo il quale qualsiasi vicenda di danno lamentata da chi agisce in giudizio per il risarcimento deve essere provata dal danneggiato, sicché non solo il danno, ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che incombe all'attore di provare. Ed invero se si ascrive un danno ad una condotta non può non essere provata da colui che allega tale ascrizione la riconducibilità in via causale del danno a quella condotta” (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. III, 04/11/2017, n. 26824; Cass. civ., Sez. III,
26/07/2017, n. 18392; Cass. civ., Sez. III, 07/12/2017, n. 29315; si v., inoltre, ex plurimis, Cass. civ.,
Sez. III, 09/10/2012, n. 17143; Cass. civ., Sez. III, 16/01/2009, n. 975; Cass. civ., Sez. III, 30/09/2014,
n. 20547; Cass. civ., Sez. III, 26/02/2013, n. 4792; Cass. civ., Sez. III, 20/10/2015, n. 21177).
B. La infondatezza dell'addebito dell'attrice di responsabilità precontrattuale della convenuta:
B.1 La non configurabilità di un affidamento legittimo della attrice sulla conclusione degli
“Accordi finali” con la convenuta – B.2 Il difetto di prova di condotte prenegoziali scorrette della convenuta
La considerazione comparata del summenzionato regime giuridico della responsabilità precontrattuale e delle risultanze processuali acquisite in ordine alle vicende intercorse tra le parti legittima le conclusioni in oggetto, per le ragioni di seguito esposte.
B.1 La non configurabilità di un affidamento legittimo della attrice sulla conclusione degli
“Accordi finali” con la convenuta
1. Si è detto che in tanto l'attrice può efficacemente invocare il ristoro dalla convenuta, a titolo precontrattuale, dei danni patrimoniali subiti per effetto delle infruttuose trattative e della mancata stipula degli “Accordi finali” (“TSA” e “MSA”, secondo la terminologia usata nel “Term Sheet”), in quanto possa nella specie rinvenirsi un affidamento legittimo (come tale, giuridicamente tutelabile) della prima nell'esito fruttuoso delle trattative e, di conseguenza, nella conclusione dei predetti pagina 8 di 24 contratti, affidamento ingiustamente leso da condotte antigiuridiche del proprio interlocutore
“prenegoziale”.
2. Nella specie, per contro, le parti convennero espressamente e per iscritto – nel TERM SHEET(di Co seguito dalle stesse appositamente concordato “per regolare le trattative … relative all'acquisto e alla fornitura delle turbine eoliche” oggetto di causa e, dunque, al fine di disciplinare il “processo di negoziazione” (id est, le trattative) finalizzato alla conclusione degli “accordi finali” – che ciascuna di esse avrebbe conservato il potere (pienamente discrezionale ed insindacabile dall'altra) di recedere dalle trattative in ogni momento (finanche quando queste fossero state ormai trasfuse negli Accordi finali pronti per essere sottoscritti dai rispettivi C.d.A.) e di farlo senza che l'altra potesse pretendere risarcimenti di danni di sorta, rimborso spese e qualsivoglia altra pretesa. Inoltre, le parti convennero Co anche che lo stesso sarebbe divenuto inefficace per il solo fatto della scadenza infruttuosa del termine di negoziazione convenuto per addivenire alla eventuale stipula degli “Accordi Finali”, senza che le parti avessero trovato l'accordo sul contenuto dei predetti “Accordi Finali”. Co 2.1 In particolare, con la pattuizione contenuta nella clausola di cui all'art. 4 del le parti pattuirono Co che avrebbe potuto risolvere il “senza alcuna responsabilità”: CP_1
-) nel caso di propria impossibilità, anche temporanea, di costruire o completare il , in CP_7 conseguenza di qualsivoglia evento, prevedibile o meno, che potesse sopravvenire;
-) nel caso di propria impossibilità (per motivi non previamente indicati nel TS) di ottenere la approvazione finale del progetto da parte dei propri istituti finanziatori;
-) nel caso in cui il proprio CdA avesse deciso (per motivi non previamente tipizzati, nè indicati, quanto meno in forma semplificativa, nel TS) di “non approvare la sottoscrizione degli Accordi
Finali”. Co 2.2. Con la pattuizione della medesima clausola (art. 4 del , le parti pattuirono che anche avrebbe potuto risolvere il TS, “senza alcuna responsabilità”, nel caso in cui il proprio P_
CdA avesse deciso (anche in tal caso, per motivi non previamente tipizzati, nè indicati, quanto meno in forma semplificativa, nel TS) di “non approvare la sottoscrizione degli . Parte_4
Co 2.3 L'art. 4 del prevedeva, altresì, che:
-) il TS avrebbe sarebbe scaduto e – di conseguenza - avrebbe perso efficacia nel caso di scadenza del termine di negoziazione (salva la proroga consensuale scritta di esso) senza che si fosse addivenuti alla stipula degli “Accordi Finali”; pagina 9 di 24 -) né , né avrebbero potuto essere ritenuti “responsabili nei confronti CP_1 P_ dell'altra parte per alcuna perdita o danno speciale, indiretto o consequenziale, come il lucro cessante, la perdita di ricavi o la perdita di opportunità in relazione a qualsiasi opera consegnata ai Co sensi del presente o nel caso in cui gli Accordi Finali non fossero sottoscritti per qualsivoglia motivo”.
2.4 Il successivo art. 5 stabiliva altresì, in piena coerenza con le pattuizioni del citato art. 4: “Le parti non saranno obbligate a firmare gli accordi finali qualora durante i relativi negoziati non sia possibile raggiungere un accordo tra loro. Qualora le parti non raggiungano un accordo entro il termine di negoziazione, ciascuna di essi potrà comunicare la risoluzione del presente TS. In tal caso non sarà applicabile alcuna sanzione a carico di nessuna delle parti e saranno espressamente esclusi anche i costi sostenuti nel processo di negoziazione nonché qualsiasi aspettativa in relazione al lucro cessante". Co 2.5 Il successivo art. 6 prevedeva inoltre: “La società si riserva il diritto di risolvere il nel caso in cui abbia bisogno di un oggetto dei lavori diverso che implichi condizioni commerciali differenti rispetto a quelle incluse nelle condizioni commerciali. In tal caso non sarà applicabile alcuna sanzione
a carico della società e saranno espressamente esclusi anche i costi sostenuti nel processo di negoziazione nonché qualsiasi aspettativa in relazione al lucro cessante”.
3. Orbene, è evidente che le due società di capitali - con la concorde pattuizione, nel libero esercizio Co della propria libertà negoziale, di una sì dettagliata disciplina del dichiaratamente convenuta proprio al fine (e solo al fine) di regolare le trattative finalizzate alla eventuale conclusione degli
Accordi finali – decisero di conservare ciascuna un potere - assoluto, discrezionale, non soggetto ad alcun obbligo di motivazione, né, tanto meno, ad alcun sindacato dell'altra parte - di determinarsi se proseguire o meno nelle trattative (a prescindere dallo stato di avanzamento delle stesse ed, anzi, anche qualora esse fossero trasfuse nella redazione dei due accordi finali da sottoporre al vaglio dei rispettivi Co CdA) e di risolvere o meno lo stesso
Esse, “a scanso di equivoci”, tennero altresì a precisare ulteriormente – come visto – che non sarebbero in alcun modo rimaste obbligate “a firmare gli Accordi Finali”, nel caso di “impossibilità (avvenuta nella specie: ndr) durante i relativi negoziati, di raggiungere un accordo tra loro”.
Esse, inoltre, convennero espressamente – sempre nella libera autodeterminazione della propria autonomia privata – di escludere diritti risarcitori o pecuniari sorta dell'una nel caso di decisione pagina 10 di 24 dell'altra di interrompere quelle trattative e/o di non sottoscrivere (per scelta discrezionale e da non motivarsi) gli Accordi Finali.
4. Ed è noto sia che “i contraenti possono comporre i loro contrapposti interessi come meglio credono concordando liberamente detto contenuto contrattuale” (cfr., in motivazione, Cass. civ., Sez. III,
30/12/1997, n. 13131), sia che “è impedito al Giudice di merito un giudizio sulla convenienza o meno di tali interessi nell'ambito della c.d. “giustizia contrattuale” (cfr. Cass. civ., Sez. II, 18/03/2025, n.
7205).
Infatti, “in tema di interpretazione del contratto, la "giustizia contrattuale", intesa come conformità dell'assetto degli interessi delle parti ai principi generali dell'ordinamento, non comporta una valutazione della convenienza economica del contratto, rientrando quest'ultima nella sfera dell'autonomia privata dei contraenti;
ne consegue che il controllo operato dal giudice sul regolamento degli interessi voluto dalle parti […]non può essere esteso a sindacare l'adeguatezza delle clausole pattuite a garantire l'equilibrio delle prestazioni o le aspettative economiche di uno dei contraenti, in assenza di fattori, come la debolezza o la pressione economica, incidenti sulla formazione della volontà negoziale” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 7205 del 18/03/2025).
5. E' dunque evidente come, nella specie, non possa né addebitare a il fatto CP_1 P_ illecito precontrattuale di non avere collaborato con essa nella conduzione delle trattative sino al raggiungimento dei due Accordi finali (ciascuna delle parti aveva infatti – come detto – il potere di recedere dalle trattative e dell'affare in ogni momento, a propria discrezione ed in totale ed insindacabile libertà, sinanche ad accordi finali conclusi e non ancora sottoscritti per approvazione dai rispettivi CdA), né rivendicare verso la stessa pretese risarcitorie di sorta per la mancata sottoscrizione degli accordi stessi (le parti convennero – come visto – qualsivoglia sanzione o ristoro al riguardo) né – ed ancor prima – sostenere di avere fatto un legittimo affidamento sulla fruttuosità delle trattative (che ciascuna delle parti poteva interrompere a proprio piacimento, senza conseguenze risarcitorie o pecuniarie) e sulla stipula degli Accordi Finali (che ciascuna parte poteva insindacabilmente rifiutare di sottoscrivere, a mezzo dei propri C.d.A.).
6. La azione di responsabilità precontrattuale esperita dall'attrice è dunque, per ciò solo, infondata.
7. Né la attrice può efficacemente invocare il principio di buona fede per “colorare” di antigiuridicità il Co fatto – che la stessa attribuisce a scorrettezza della convenuta nella attuazione del – che le trattative siano rimaste infruttuose e che non siano sfociate negli agognati contratti. pagina 11 di 24 7.1 Costituisce, infatti, principio generale quello per cui “i doveri di buona fede e di correttezza in executivis non introducono nei rapporti giuridici diritti ed obblighi, diversi da quelli legislativamente o contrattualmente previsti, ma sono destinati ad operare all'interno dei rapporti medesimi, in funzione integrativa di altre fonti, con la conseguenza che rilevano soltanto come modalità di comportamento delle parti, ai fini della concreta realizzazione delle rispettive posizioni di diritto o di obbligo, ed — in quanto attengono alle modalità comportamentali ed esecutive del contratto, quale esso è stato stipulato dalle parti — si pongono nel sistema—come limite interno di ogni situazione giuridica soggettiva, attiva o passiva, contrattualmente assunta o legislativamente imposta […]” (Cass. Sez. L, Sentenza n.
6763 del 10/05/2002. cfr. in senso conforme ex multis Cass. 7 dicembre 2001, n. 15517; Cass. S.U. 17 maggio 1996, n. 4570, cit;
Cass. 21 aprile 1994, n. 3775; Cass. 5 ottobre 1998, n. 9867. La S.C., in applicazione del summenzionato principio, ha ritenuto che dalle clausole generali di correttezza e buona fede non può derivare per il datore di lavoro l'obbligo, non previsto dalla legge o da altra fonte, di giustificare e motivare il concreto esercizio dello “ius variandi”).
7.2 Ciò significa che “i doveri di buona fede e di correttezza dei contraenti nella fase di esecuzione dell'affare negoziale, pur ponendosi nel sistema come limite interno di ogni situazione giuridica soggettiva, attiva o passiva, contrattualmente assunta” (Cass. 20 aprile 1994, n. 3775)., agiscono comunque all'interno del rapporto e consentono al giudice di accertare che l'adempimento di un obbligo, contrattualmente assunto o legislativamente imposto, avvenga avendo come punto di riferimento i valori espressi nel rapporto medesimo” (Cass. S.U. 17 maggio 1996, n. 4570).
La buona fede fissa, dunque, le regole di comportamento che sono una categoria diversa dalle regole di contenuto. Essa, giova ribadire, non crea essa stessa e in via autonoma un nuovo fine — l'interesse tutelato — ma modella il mezzo (cioè, il comportamento) in funzione del fine concreto alla cui realizzazione si tende.
7.3 Ciò vuol dire, sotto altra angolazione, che i presunti nuovi obblighi — imposti in forza della clausola generale — non possono che riflettere quanto le parti avrebbero dovuto o potuto prevedere in aderenza agli interessi sottesi all'affare negoziale convenuto: occorre evitare che sotto il nome della buona fede si insinui un giudizio di equità modificativo del regolamento legale.
La buona fede, infatti, certamente impone che nel far la regola e nell'applicarla si sia corretti. Ma altrettanto certamente non impone che la regola liberamente contrattata debba avere un contenuto pagina 12 di 24 piuttosto che un altro. La buona fede nella formazione del contratto riguarda il modo di negoziarlo, non i contenuti negoziati.
La funzione integrativa della buona fede, volta a colmare una lacuna negoziale, si limita pur sempre a completare il prodotto dell'autonomia privata, “operando in coerenza e non già in contrasto con la presumibile inespressa volontà delle parti, senza, in altri termini, modificare o aggiungere nulla di nuovo o di diverso” (Cass. S.U. 17 maggio 1996, n. 4570).
7.4 In conformità a tale conclusione, la giurisprudenza di legittimità ha precisato, in diverse occasioni, che “laddove sussista un obbligo sulla cui portata non vi sono incertezze, sorgendo esso da specifiche previsioni normative o contrattuali e tale obbligo venga adempiuto, non vi è ragione di invocare il principio di buona fede e correttezza, che non opera quale autonoma fonte di diritti” (Cass. 4 luglio
2007, n. 15039).
Così, ad esempio, in materia di rapporto di lavoro, la Suprema Corte ha sottolineato che “il principio di buona fede —pur costituendo uno dei parametri attraverso cui valutare il comportamento negoziale sia del datore di lavoro, sia del lavoratore—non opera tuttavia come fonte autonoma ed ulteriore di diritti se non nei limiti della previsione contrattuale” (Cass. Cass. 4 luglio 2007, n. 15039).
7.6 In definitiva, attribuire alla buona fede efficacia integrativa del regolamento pattuito non costituisce deroga all'autonomia, neppure in quell'accezione che assume quest'ultima a sinonimo di autoregolamentazione, perché attraverso la buona fede non si mira ad imporre alle parti ciò che esse non hanno “voluto”, in quanto l'abbiano escluso, ma soltanto ciò che è coerente con la compiuta realizzazione del programma economico, secondo un criterio di razionalità che ne assicuri la congruenza con le finalità dell'ordinamento. Ne consegue che “la violazione dell'obbligo di attenersi al dovere di buona fede nella fase esecutiva del contratto, sebbene possa esser fonte di responsabilità risarcitoria, non inficia però il contenuto del contratto con il quale le parti abbiano composto i rispettivi interessi, nel senso che, ove non venga in rilievo una causa di nullità o di annullabilità del contratto medesimo specificamente stabilita dal legislatore, tali vizi invalidanti non sono invocabili a fronte della inadeguatezza delle clausole pattuite a garantire l'equilibrio delle prestazioni o le aspettative economiche di uno dei contraenti” (Cass. 27 novembre 2009, n. 25047).
In definitiva, “le regole della correttezza (art. 1175) e della buona fede (art. 1375 c.c.), attengono alle modalità comportamentali ed esecutive del contratto quale esso è e non quale si vorrebbe che fosse.
pagina 13 di 24 Tali regole non possono quindi essere forzate al punto di introdurre nel rapporto diritti e obblighi patrimoniali che il contratto non contempla e anzi esclude” (Cass. S.U. 17 maggio 1996, n. 4570).
8. Dalla applicazione dei superiori, generali, principi al caso di specie emerge la “eccentricità” del richiamo dell'attrice al principio di buona fede: posto, infatti, che le parti convennero in modo dettagliato ed inequivocabile – nell'accordo di disciplina delle trattative volte alla (eventuale) conclusione degli “Accordi Finali” – la assoluta ed insindacabile libertà di ciascuna di esse tanto di
“svincolarsi ad nutum” dalle trattative, a propria totale discrezione, senza alcun obbligo di motivazione, finanche a trattative positivamente concluse (con la stesura degli accordi da sottoporre alla sottoscrizione dei rispettivi CdA), quanto di “non firmare gli accordi finali” per la (mera) impossibilità di raggiungere tra di loro un accordo, non può non solo non invocare di avere fatto un CP_1
Co legittimo affidamento nella futura conclusione di quegli accordi (legittimo affidamento che il espressamente escludeva di poter riporre), ma ancor prima pretendere che il libero ed insindacabile esercizio, ad opera della controparte, del potere di non accordarsi con l'altra, ovvero di non sottoscrivere gli accordi, possa ritenersi scorretto, così introducendo – in deroga al regime pattizio convenuto per la “gestione” delle trattative – un sindacato (giudiziale o di parte) espressamente
.escluso dalla previsione negoziale della conservazione della loro libera scelta (di autonomia privata) di non addivenire agli accordi finali.
B.2 Il difetto di prova di condotte pre-negoziali scorrette della convenuta
1. Ad abundantiam, va sottolineato che – anche a voler prescindere dai superiori rilievi – di per sé Co fondanti, alla luce del regoamento pattizio del la inaccoglibilità della azione di responsabilità esperita - dalle risultanze processuali acquisite non è emersa alcuna prova – incombente su CP_1
– in merito a una qualsivoglia condotta pre-negoziale a contraria a buona fede. P_
2. Con riferimento al primo addebito di responsabilità mosso da a , circa CP_1 P_
l'asserito tentativo di quest'ultima di rinegoziare i commercial terms regolamentati – a dire dell'attrice, in via definitiva – nel Term Sheet e nelle bozze dei contratti definitivi ad esso allegati, dalla ricostruzione dei fatti operata in virtù delle risultanze processuali acquisite nel processo si osserva quanto segue:
✓ Contrariamente all'assunto di parte attrice, il Term Sheet non conteneva alcun accordo definitivo in merito ai commercial terms ivi enucleati, bensì delle mere indicazioni preliminari – in merito alle pagina 14 di 24 caratteristiche delle turbine, ai termini di consegna, alle garanzie e al prezzo delle stesse – in base alle quali le parti avrebbero dovuto avviare e svolgere le future negoziazioni (cfr. art. 1 del Term
Sheet: “[…] In particolare, gli Accordi Finali saranno negoziati tra le Parti, in conformità con le condizioni commerciali riportate nell'Allegato 1 al presente atto (le "Condizioni Commerciali") sulla base dei seguenti termini […]”; cfr., altresì, il successivo art. 2, secondo cui: “Gli Accordi
Finali saranno negoziati tra le Parti in base alle seguenti disposizioni: a) alla sottoscrizione del presente TS, le Parti negozieranno i termini e le condizioni degli Accordi Finali, secondo le
Condizioni Commerciali e la bozza del TSA, riportata nell'Allegato 2 al presente documento, nonché la bozza del MSA riportata nell'Allegato 3 al presente documento;
b) le Parti si prefiggono di negoziare in buona fede e di sottoscrivere gli Accordi Finali entro 2 (due) mesi dalla data di sottoscrizione del TS, entro e non oltre il 29 febbraio 2020 (di seguito, il "Termine di
Negoziazione");
✓ Con riferimento alla presunta pretesa di di rinegoziare le caratteristiche tecniche delle P_ turbine eoliche stabilite nel Term Sheet, la tesi attorea è smentita dalla corrispondenza telematica intercorsa tra le parti, le quali – subito dopo la conclusione del Term Sheet – avviarono, entrambe, le trattative in merito alle questioni “tecniche” involgenti la fornitura delle turbine eoliche, comprese quelle afferenti alle caratteristiche proprie delle stesse (tra cui la dimensione delle torri, gli elementi di stabilizzazione e i disegni tecnici) che costituivano, successivamente alla sottoscrizione del elementi del tutto sconosciuti a quella parte, , che ne ha Parte_5 CP_1 invece lamentato (per la prima volta nell'ambito del presente procedimento) una presunta modifica in malafede da parte di (cfr. la e-mail inviata da a in datata P_ CP_1 P_
9.1.20, acclusa a pagg.
5-6 dell'all. A4 delle produzioni attoree del 20.5.25: “Ciao a tutti, di seguito l'elenco delle azioni che dobbiamo affrontare come impegno comune per raggiungere
l'obiettivo della riunione di chiusura a fine mese. Aggiornamento sullo stato dei trasformatori, ivi compresa la soluzione di montaggio dei trasformatori per le 4 Turbine già prodotte. Per le altre 6
Turbine, il trasformatore dovrà essere conforme allo schema unifilare che fornirà oggi. CP_8
deve fornire i disegni delle sezioni della Torre, i carichi statici e dinamici, e la Controparte_9 frequenza propria dell'intera struttura compatibile con il corretto funzionamento delle Turbine.
deve produrre anche la deviazione massima dalla verticalità consentita dalla fondazione CP_5 per garantire il corretto funzionamento. VI deve fornire prove di compatibilità con pagina 15 di 24 il Codice di Rete di Terna […]. Con priorità alle dimensioni delle Torri, chiediamo:
1. per le 4
Turbine HH90 da 3,0 MW una conferma che il disegno della torre di cui in allegato è quello appena prodotto per queste Turbine: […]
2. per le 6 Turbine HH100 da non abbiamo CP_10 disegni e chiediamo di riceverli al più presto per capire le dimensioni (altezza della torre, diametro della base, ecc.) nelle dimensioni commerciali che avete […]. Potenziale fornitura di ulteriori 6 Turbine con unità da 3 MW. Finalizzazione da parte di DV-GL della conformità rispetto al Certificato di Omologazione IEC per l'utilizzo Offshore. Dichiarazione che la ventilazione in entrata del mozzo non influirà sui componenti interni del mozzo e della navicella per tutta la durata della vita tecnica. A questo proposito è importante (e richiesto da CP_11 applicare un antiruggine sui componenti finiti C3. Valutazione di un deumidificatore opzionale all'interno della navicella per eliminare eventuali eccessi di umidità […]”).
✓ Dall'esame delle bozze (allegate al Term Sheet) del contratto di fornitura (TSA) e del contratto di manutenzione (MSA) delle turbine eoliche oggetto di negoziazione, si evince che le stesse avevano ad oggetto le turbine prodotte dal precedente fornitore (poi fallito nel corso delle CP_4 trattative intercorse con ) e che tali bozze sono state allegate al Term Sheet sottoscritto CP_1 con “solo a fini di discussione” (come si evince dall'intestazione della bozza del P_ contratto di fornitura accluso a pag. 21 dell'all. A3 delle produzioni attoree del 20.5.25; cfr., altresì, la testimonianza di , escusso all'udienza del 16.5.24, il quale, in Testimone_1 risposta al cap. 2 della seconda memoria ex art. 183, comma VI c.p.c. di parte attrice, precisò che:
“le bozze del TSA erano quelle utilizzate per un precedente fornitore delle turbine denominato
NV GMDH che era stato ammesso alla procedura concorsuale di diritto tedesco ed erano state approvate dagli istituti finanziari che avevano finanziato tale iniziativa. Per esigenza di celerità abbiamo utilizzato quelle bozze”);
✓ Pertanto – con riferimento all'assunto attoreo secondo cui “ comunicò a (in P_ CP_1 palese spregio degli accordi assunti nell'ambito del Term Sheet) che, dopo aver esaminato la Part documentazione allegata alla bozza di allegata al Term Sheet medesimo (attività che la odierna convenuta avrebbe evidentemente dovuto effettuare a monte, e non certo a valle, della stipulazione del Term Sheet stesso), essa era pervenuta alla conclusione che la documentazione relativa alle turbine prodotte dal precedente fornitore era diversa da quella relativa CP_4 alle turbine prodotte da , e da ciò conseguiva la necessità di modificare CP_5
pagina 16 di 24 conseguentemente il testo del TSA” (cfr. pag. 9 dell'atto di citazione) – non è contraria alle regole di correttezza e buona fede la condotta di volta a mettere in discussione, nel corso P_ delle trattative in corso, le bozze di contratto allegate al Term Sheet, soprattutto in ragione del fatto che, a seguito della e-mail del 14.1.20 con cui denunziava, per la prima volta, la P_ difformità della documentazione tecnica delle turbine rispetto a quelle fornite dal CP_5 precedente produttore e poste a fondamento delle bozze di TSA e MSA allegate al CP_4
Term Sheet (cfr. la e-mail del 14.1.20, acclusa a pagg.
1-2 dell'all. A4 delle produzioni attoree del
20.5.25), – lungi dall'opporre qualsivoglia contestazione alla controparte in merito alla CP_1 necessità di revisionare interamente le bozze dei contratti definitivi di fornitura (TSA) e di manutenzione (MSA) delle turbine (rispetto a quelle di contenute nelle CP_5 CP_4 originarie bozze allegate al Term Sheet) – si limitò esclusivamente a sottolineare l'essenzialità di concludere l'operazione “quanto prima” per sottoporre il progetto all'approvazione dei finanziatori
(cfr. la e-mail del 15.1.20 inviata da in risposta alla e-mail di del 14.1.20, CP_1 P_ entrambe accluse a pagg. 1 dell'all. A4 delle produzioni attoree del 20.5.25);
✓ Anche in relazione alla dedotta pretesa di di modificare l'oggetto della bozza del P_ contratto di fornitura delle turbine (TSA) allegata al Term Sheet (nel senso di escluderne i servizi di movimentazione portuale e logistici), non si rinvengono comportamenti antigiuridici imputabili alla convenuta, avendo le parti – sempre nell'ambito delle trattative in corso – concordato espressamente la esclusione dei servizi di movimentazione portuale e logistici dall'oggetto della bozza di TSA (cfr., sul punto, la e-mail inviata da a in data 13.2.20, P_ CP_1 acclusa a pag. 15 dell'all. A4 delle produzioni attoree del 20.5.25: “[…] dal nostro punto di vista la movimentazione portuale non è mai stata parte dell'accordo o del term sheet, ma è stata aggiunta all'Oggetto dei Lavori il 31.01, durante la discussione della matrice di responsabilità.
Per essere molto chiari, dalla vostra risposta deduciamo che la movimentazione portuale rimane al di fuori della nostra portata […]. Vi chiediamo di confermare quanto sopra. In tal caso, procederemo alla pianificazione del progetto e al TSA escludendo completamente la movimentazione portuale dal suo oggetto. Il team di progetto si riunisce domani pomeriggio, per cui se doveste cambiare idea potete comunicarcelo domani entro a mezzogiorno […]”; cfr., altresì, la e-mail di riscontro inviata da il giorno successivo, in data 14.2.20, acclusa a pag. 14 CP_1 dell'all. A4 delle produzioni attoree del 20.5.25, ove si autorizza ad includere P_
pagina 17 di 24 nell'oggetto del TSA una offerta per i servizi di movimentazione e logistici delle turbine evidentemente esclusi nell'originaria proposta: “[…] abbiamo analizzato la vostra richiesta internamente e riteniamo di potervi dare il via libera per estendere l'Oggetto dei Lavori iniziale includendo le altre attività da lei indicate nella sua e-mail di ieri […]”; cfr., da ultimo, sul punto, la risposta inviata da in pari data con la e-mail del 14.2.20, acclusa a pag. 13 dell'all. P_
A4 delle produzioni attoree del 20.5.25: “[…] grazie per la conferma, abbiamo comunicato al team del progetto di preparare l'offerta per le attività di movimentazione portuale”);
✓ Da ultimo, anche con riferimento all'assunto attoreo per cui avrebbe richiesto P_ illegittimamente di modificare le garanzie contrattuali contenute nelle bozze di contratto allegate al
Term Sheet (ovverosia: esclusione della garanzia richiesta a;
limitazione degli obblighi CP_5
e delle responsabilità a carico di e ampliamento di quelli a carico di;
P_ CP_1 decorrenza della Quality Guarantee dall'arrivo della prima turbina presso il porto di Taranto anziché dal Final Take Over ed esclusione dalla garanzia dei “serial defects”; trasferimento al compratore dei rischi relativi alle turbine), tale condotta – oltre a rientrare nella normale logica di negoziazione e di discussione delle clausole da inserire o modificare all'interno della bozza di contratto che era stata allegata al Term Sheet “solo a fini di discussione” (cfr. l'intestazione di pag.
21 dell'all. A3 delle produzioni attoree del 20.5.25) – non è mai stata contestata nel corso delle negoziazioni da , la quale, al contrario, ha intrattenuto con specifiche CP_1 P_ trattative in ordine agli argomenti soprarichiamati, contenuti, appunto, nella issues list fatta circolare tra le parti (cfr., con riferimento alla garanzia da richiedere a , la e-mail CP_5 inviata da a in data 21.1.20, acclusa a pag. 12 dell'all. A4 delle produzioni CP_1 P_ attoree del 20.5.25, nonché la e-mail di riscontro di datata 22.1.20, acclusa a pag. 12 P_ dell'all. A4 delle produzioni attoree del 20.5.25; cfr., altresì, con riferimento alla limitazione degli obblighi e delle responsabilità a carico di e ampliamento di quelli a carico di P_
, decorrenza della Quality Guarantee, esclusione dalla garanzia dei “serial defects” e CP_1 trasferimento al compratore dei rischi relativi alle turbine, la e-mail inviata da a P_
in data 14.2.20, acclusa a pag. 15 dell'all. A4 delle produzioni attoree del 20.5.25, CP_1 secondo cui: “[…] Per essere molto chiari, dalla vostra risposta deduciamo che […] tutti i rischi relativi al danneggiamento, alla perdita o comunque al futuro rendimento delle turbine durante il periodo (a partire dalla consegna fino alla conclusione della movimentazione portuale) pagina 18 di 24 rimangono a carico di […]”; cfr., da ultimo, la issues list allegata alla e-mail inviata da CP_1
a in data 19.3.20, acclusa a pag. 6 dell'all. B3 delle produzioni attoree del CP_1 P_
20.5.25, ove l'attrice afferma: “Carissimi, si allega alla presente l'elenco aggiornato dei temi da trattare. Abbiamo accolto molte richieste di DW, come evidenziato nel presente documento […]”).
3. Con riferimento al secondo addebito di responsabilità mosso dall'attrice alla convenuta – secondo cui avrebbe gestito in maniera opaca e inadeguata il rapporto con , P_ CP_5 conducendone in via esclusiva le interlocuzioni e impedendo a di fare altrettanto, CP_1 determinando, di conseguenza, la necessità di prorogare per due volte il termine di conclusione delle trattative fissato dalle parti nel Term Sheet – dalla ricostruzione dei fatti operata in virtù delle risultanze processuali acquisite nel processo si evince che:
➢ il Term Sheet è intercorso esclusivamente tra (in qualità di venditrice) e (in P_ CP_1 qualità di acquirente);
➢ con la sottoscrizione del Term Sheet, si è limitata ad assumersi il seguente impegno: P_
“[…] Il Venditore si adopererà per coinvolgere nell'esecuzione del TSA anche la Controparte_5
[...
, società di diritto cinese che garantirà inoltre il corretto adempimento del TSA, considerando che il livello di coinvolgimento di nei contratti TSA e MSA rimane soggetto alla CP_5 valutazione dei Finanziatori” (cfr. art. 1 del Term Sheet accluso all'allegato A3 delle produzioni attoree del 20.5.25);
➢ in conformità all'impegno assuntosi, ha gestito in maniera trasparente il rapporto con P_
(società produttrice delle turbine eoliche), facendosi da intermediario con e
CP_5 CP_1 adoperandosi, appunto, per coinvolgere nelle trattative in corso di esecuzione (cfr. le
CP_5 plurime e-mail inviate da al fine di rendere edotta l'attrice circa le determinazioni P_ assunte da , tra le tante: e-mail del 14.1.20, acclusa a pag. 1 dell'all. A4 delle produzioni
CP_5 di parte attrice del 20.5.25, in cui la convenuta comunica all'attrice la necessità di modificare alcuni aspetti del futuro contratto di fornitura delle turbine eoliche a seguito delle determinazioni ottenute da , inserita, quest'ultima, tra l'altro, tra i destinatari della predetta e-mail; si v. inoltre la
CP_5
e-mail del 7.4.20, acclusa a pag. 103 dell'all. B3, in cui la convenuta comunica a il CP_1 parere negativo di sulla bozza del contratto di garanzia trasmessole;
e-mail del 21.4.20 CP_5 acclusa alle pagg. 96-97 dell'all. B3, in cui comunica a di essere in stretto P_ CP_1 dialogo con “in merito ad alcune questioni chiave”; e-mail del 23.4.20 acclusa a pag. 96 CP_5
pagina 19 di 24 dell'all. B3, in cui la convenuta comunica a l'indisponibilità di a fornire le CP_1 CP_5 garanzie richieste);
➢ non v'è prova in atti (né documentale, né è emersa dalla istruttoria orale esperita nel processo: cfr. il thema probandum) della circostanza secondo cui si sarebbe rifiutata di mettere in P_ contatto direttamente con la società produttrice delle turbine;
CP_1 CP_5
➢ di contro, v'è in atti prova documentale circa il fatto che la convenuta – al fine di porre rimedio al rifiuto di di fornire le garanzie richieste dall'attrice – si è proposta di far subentrare CP_5
nel rapporto negoziale intercorso tra ed , garantendo all'attrice CP_1 P_ CP_5 di conoscerne le condizioni commerciali riservate prima di procedere all'eventuale subentro contrattuale (cfr. e-mail del 28.4.20, acclusa a pag. 78 dell'all. B3 delle produzioni di parte attrice del 20.5.25);
➢ sicché, costituisce circostanza documentale quella per cui le due proroghe contrattuali intervenute nel corso delle trattative (la prima al 31.3.20, la seconda al 15.5.20), oltre ad essere state pacificamente concordate e pianificate con l'attrice (cfr., sul punto, l'atto di citazione;
la e-mail del
14.2.20 inviata dall'attrice alla convenuta, acclusa a pag. 23 dell'all. A4; nonché la e-mail dell'1.4.20 inviata dall'attrice alla convenuta, acclusa a pag. 76 dell'all. B3 delle produzione attoree del 20.5.25), sono state determinate dalla indisponibilità di – evidentemente non CP_5 prevedibile ab origine da (in assenza di prova contraria sul punto: cfr. il thema P_ probandum) – di concedere la garanzia richiesta da (cfr., da ultimo, la e-mail inviata CP_1 dalla convenuta all'attrice in data 13.5.20, acclusa a pag. 91 dell'all. B3, secondo cui: “[…] nonostante le nostre insistenti pressioni, continuiamo a subire gravi ritardi per colpa di . CP_5
Inoltre, non hanno confermato alcuna proroga come discusso in precedenza. Questo naturalmente ci preoccupa molto […]), né – come si evince dal testo dal Term Sheet – si è assunta un P_ obbligo di risultato in merito al positivo coinvolgimento di nel progetto. CP_5
4. Con riferimento all'ultimo addebito di responsabilità mosso da alla convenuta – secondo CP_1 cui avrebbe chiesto all'attrice di svincolare le somme depositate sul conto di garanzia P_ escrow, minacciando altrimenti di non poter continuare le trattative e perdere la prenotazione sulle quattro turbine eoliche già prodotte – dalla ricostruzione dei fatti operata in virtù delle risultanze processuali acquisite in corso di causa si evince che:
pagina 20 di 24 ➢ il primo svincolo a favore di di €. 100.000,00 dalla somma di €. 250.000,00 depositata P_ dall'attrice sul conto di garanzia escrow, è stata pacificamente concordata da entrambe le parti a seguito della richiesta di di ampliare l'oggetto del contratto di fornitura (TSA) con i CP_1 servizi di movimentazione portuale e logistici (cfr., sul punto, la e-mail inviata da a P_
in data 12.2.20, acclusa a pag. 12 dell'all. A4 delle produzioni attoree del 20.5.25: “[…] CP_1 tenuto conto che volete porre a carico di obblighi ulteriori rispetto all'offerta iniziale e P_ richiedere ulteriori preventivi per quanto riguarda la movimentazione portuale, la logistica a terra, ecc. dobbiamo insistere per svincolare altri 100.000 € dai 250.000 € depositati nel conto escrow. In mancanza di ciò, sarà molto difficile formulare una soluzione per voi che includa tutte le attività necessarie”; cfr., altresì, la e-mail di riscontro inviata da il giorno stesso, in data 12.2.20, CP_1 acclusa a pag. 18 dell'all. A4 delle produzioni attoree del 20.5.25, ove si propone di fissare un incontro per discutere anche del costo aggiuntivo richiesto da;
ancora, cfr. la e-mail P_ inviata da a in data 13.2.20, acclusa a pag. 15 dell'all. A4 delle produzioni P_ CP_1 attoree del 20.5.25: “[…] dal nostro punto di vista la movimentazione portuale non è mai stata parte dell'accordo o del term sheet, ma è stata aggiunta all'Oggetto dei Lavori il 31.01, durante la discussione della matrice di responsabilità. […]”; cfr., ancora, la e-mail inviata dalla convenuta in data 13.2.20, acclusa a pag. 16 dell'all. A4, in cui si rende dei motivi Parte_6 giustificatrici della somma richiesta: “[…] Vorrei essere molto chiaro sulla questione dello svincolo di fondi aggiuntivi: chiediamo questo svincolo in quanto, rispetto all'offerta iniziale, richiedete ulteriori attività, la cui preparazione comporta costi elevati e un elevato impiego di manodopera. Se non desiderate svincolarli, continueremo a fornire il nostro supporto come offerto inizialmente.
Tuttavia, interromperemo tutte le attività relative all'ampliamento dell'oggetto contrattuale alla movimentazione portuale e all'acquisto delle torri dal Portogallo […]”; cfr., sul punto, la e-mail di riscontro inviata da il giorno successivo, in data 14.2.20, acclusa a pag. 14 dell'all. A4 CP_1 delle produzioni attoree del 20.5.25, ove si autorizza ad includere nell'oggetto del TSA P_ una offerta per i servizi di movimentazione e logistici delle turbine evidentemente esclusi nell'originaria proposta, autorizzando lo svincolo della somma di €. 100.000,00 dal conto escrow:
“[…] abbiamo analizzato la vostra richiesta internamente e riteniamo di potervi dare il via libera per estendere l'Oggetto dei Lavori iniziale includendo le altre attività da lei indicate nella sua e- mail di ieri, in modo da sbloccare l'importo aggiuntivo di 100.000 € dal conto escrow […]”; cfr., da pagina 21 di 24 ultimo, sul punto, la risposta inviata da in pari data con la e-mail del 14.2.20, acclusa a P_ pag. 13 dell'all. A4 delle produzioni attoree del 20.5.25: “[…] grazie per la conferma, abbiamo comunicato al team del progetto di preparare l'offerta per le attività di movimentazione portuale”);
➢ il secondo svincolo a favore di di €. 100.000,00 dalla somma di €. 150.000,00 P_ rimanente sul conto di garanzia escrow, è stato pattuito da entrambe le parti per garantire – a seguito della seconda proroga, concordata dalle parti, del termine di conclusione delle negoziazioni al
15.5.20 – la prenotazione, da parte di , delle quattro turbine già prodotte da CP_1 CP_5
(cfr., sul punto, la e-mail dell'1.4.20 inviata da alla convenuta, acclusa a pag. 76 dell'all. CP_1
B3 delle produzioni attoree del 20.5.25: “[…] di seguito chiariamo la nostra posizione: 1.
Accettiamo di svincolare euro 100.000,00 dal conto escrow, come confermato nella mia precedente
e-mail; questo importo copre la proroga dell'esclusiva dal 31.3.20 al 31.5.20 […]”.
5. Dunque, dalla ricostruzione della cronologia e del contenuto della summenzionata vicenda negoziale discende la conclusione della non ravvisabilità, nella specie, di condotte della convenuta contrarie a buona fede, né tanto meno e più in generale, di condotte antigiuridiche di quest'ultima che abbiano avuto una efficienza causale, giuridicamente rilevante, nella verificazione dell'asserito evento
“ingiusto” (mancata conclusione degli accordi finali, all'esito di lunghe trattative) del quale l'attrice si duole e da cui la stessa pretende di essere risarcita.
Si è visto, infatti, come il TS lasciava alle parti la piena libertà di negoziare e di “non raggiungere
l'accordo”, ovvero – qualora lo stesso fosse stato raggiunto (con la predisposizione degli Accordi
Finali) - di non sottoscriverlo, a propria totale ed insindacabile discrezione e con la esclusione pattizia di qualsivoglia responsabilità per il recesso, ovvero per il mancato accordo.
Dunque, l'addebito di scorrettezza e mala fede che la attrice pone a base della invocata responsabilità precontrattuale della convenuta, è infondato anche dalla prospettiva della non la ravvisabilità di condotte di quest'ultima contrarie a tali precetti.
E. La fondatezza della domanda dell'attrice di restituzione della somma di €. 250.000,00
1. E' invece fondata la domanda subordinata dell'attrice di condanna della convenuta alla restituzione dell'importo di €. 250.000,00, originariamente depositato sul conto di garanzia escrow a titolo di
Reservation Fee e successivamente svincolato in favore di nel corso delle trattative P_ negoziali. pagina 22 di 24 2. Infatti, è pacifico – poiché documentale – che ha versato a , in esecuzione CP_1 P_ della previsione dell'art. 8 del TS, l'importo di €. 300,000,00 a titolo di “commissione di prenotazione” delle turbine eoliche (si v., sul punto, gli ordini di bonifico emessi dall'attrice in favore di P_
e la fattura emessa da quest'ultima in favore di , documenti acclusi alle pagg. 144, 145 e 146 CP_1 dell'all. A3 delle produzioni di parte attrice del 20.5.25).
3. In secondo luogo, è circostanza documentale quella per cui le parti, nel TS, qualificarono espressamente tale commissione di prenotazione come “parte del prezzo di fornitura che sarà Co concordato all'approvazione del (cfr. l'art. 8).
4. In terzo luogo, è circostanza documentale quella per cui abbia avuto in restituzione CP_1 soltanto la somma di €. 50.000,00 (dallo svincolo della garanzia operato dalla banca depositaria) e non anche la ulteriore somma di €. 250.000,00, che si è rifiutata espressamente di restituirle, P_ assumendo “una mancanza di fondamento giuridico” della relativa richiesta di restituzione (cfr. le mails del 22 e del 23 maggio 2020, in atti).
5. A fronte della prova, da parte dell'attrice, delle summenzionate risultanze, nonché della allegazione rituale da parte della stessa – nel presente giudizio – del fatto “negativo” della persistente mancata restituzione ad essa della predetta somma, la convenuta - con la scelta processuale di contumacia – non ha consentito al Tribunale di acquisire la conoscenza di eventuali circostanze (diverse da quelle comprovate dalla avversaria) da cui poter eventualmente inferire le ragioni di un tale indebito trattenimento pecuniario.
6. E' infatti evidente che - non essendo mai stato concluso il contratto di vendite delle turbine – la originaria dazione di quella “anticipazione del prezzo di vendita” è rimasta senza titolo, con conseguente obbligo della accipiens di restituzione di esso, con gli interessi legali dalla domanda (ossia dal dì di regolare perfezionamento della notifica della citazione), ai sensi dell'art. 2033 c.c. (non sussistendo la mala fede dell'accipiens al momento del pagamento) sino al saldo.
G. Disciplina delle spese processuali
1. La disciplina delle spese di lite segue – ex lege – la soccombenza della convenuta, sussistente sulla domanda subordinata di parte attrice, con liquidazione come da dispositivo da operarsi, quanto ai compensi, nei parametri tabellari medi del decisum.
pagina 23 di 24 2. Tali spese, tuttavia, restano a carico dell'attrice per ½, essendo la stessa risultata integralmente soccombente sulla domanda principale di ristoro della somma di 6 milioni di euro.
P.Q.M.
il Tribunale di Chieti, nella persona del Giudice Dott. Gianluca Falco, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1558/2021 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così decide:
RIGETTA le domande dell'attrice di accertamento della responsabilità precontrattuale della convenuta e di condanna della stessa al risarcimento dei danni.
In accoglimento della domanda subordinata dell'attrice
AN la convenuta alla restituzione, in favore dell'attrice, della somma di €. 250.000,00, oltre interessi legali dal dì de regolare perfezionamento della notifica della domanda sino al saldo.
AN la convenuta al rimborso della metà delle spese di lite sostenute dall'attrice, che liquida (già nella metà) in €. 7.051,5 per compensi, €. 856,5 per esborsi, oltre il 15% sui compensi per rimborso forfettario delle spese, oltre ulteriori accessori di legge.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 30 settembre 2025.
Il Giudice
Dott. Gianluca Falco
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