Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott. MARIA TERESA ONORATO Presidente
dott. PAOLA MARTORANA Consigliere
avv. DANIELA GESMUNDO Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello n. 3966/2019 R.G. avente ad oggetto l'impugnazione avverso la sentenza n. 419/2019, resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento n. 5295/2013 in materia di: servitù, promossa da:
, cf. , cf. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
rappresentati e difesi in virtù di mandato in calce all'atto di appello C.F._2
dall'avv. Giuseppe Dessì, presso i quali sono elettivamente domiciliati in Napoli alla via G.B.
Marino n. 4 nello studio dell'avv. Massimiliano Busto
1
Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 3966/2019 R.G. – + 1/ Parte_1 [...]
Parte_3
contro
, cf. , rappresentata e difesa in virtù di Parte_3 C.F._3
mandato in calce della comparsa di costituzione in appello dall'avv. Nicola Purgato, presso il quale è elettivamente domiciliata in Caserta alla via Buccini n. 5
APPELLATA
nonchè
Controparte_1
APPELLATO - NON COSTITUITO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza n. 419/2019, depositata il 13.02.2019 - con la quale il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, in accoglimento della domanda dell'attrice aveva Parte_3
condannato i convenuti e a ripristinare lo stato dei luoghi Parte_1 Parte_2
mediante l'esecuzione dei lavori indicati a pag. 27 della ctu tecnica in atti, a procedere alla conseguenziale rettifica della variazione catastale, nonché al pagamento delle spese di lite e della ctu, hanno interposto appello e , deducendo a sostegno Parte_1 Parte_2
tre motivi.
2. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del gravame e la vittoria Parte_3
delle spese di lite. Sebbene l'atto di appello sia stato ritualmente notificato, non si è costituito in giudizio l'appellato . Controparte_1
3. Non è stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, seppur ripetutamente richiesto, e non è stata svolta alcuna istruttoria.
4. Preliminarmente, occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta
2
Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 3966/2019 R.G. – + 1/ Parte_1 [...]
Parte_3 tempestivamente.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: la sentenza è stata depositata in data 13.02.2019;
b) non è stata notificata;
c) l'atto di appello è stato notificato in data 10.09.2019 a
[...]
ed a mediante consegna di due copie a mani dell'avv. Nicola Parte_3 Controparte_1
Purgato, costituito procuratore di entrambi nel giudizio di primo grado.
Ne deriva che è stato osservato il termine di cui all'art. 327 cpc di sei mesi, dovendosi applicare nella formulazione successiva alla modifica introdotta dall'art. 46 legge n. 69/2009
atteso che il giudizio di primo grado è stato promosso nel 2013 e dunque in epoca posteriore al 4 luglio 2009 (ed è alla data d'instaurazione del giudizio di primo grado, e non a quella d'impugnazione, che occorre fare riferimento come da giurisprudenza consolidata: ex multis,
Cass. 8 luglio 2015 n. 14267; Cass. 4 maggio 2012 n. 6784) - da computarsi secondo il sistema della computazione civile ex nominatione dierum, con l'aggiunta di 31 giorni per la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale (dal 1° al 31 agosto, per la precisione, trovando applicazione, ratione temporis, la riduzione del periodo feriale a 31
giorni disposta dall'art. 16 comma 1 D.L. n. 132/2014 conv. con modif. in L. n. 162/2014
immediatamente applicabile dall'anno 2015 così come anche chiarito da Cass. 19 settembre
2017 n. 21674).
5. Va ora, per comodità, brevemente riassunto il tema della controversia.
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio dinanzi Parte_3
al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere i coniugi e Parte_1 Parte_2
Nell'atto introduttivo del giudizio l'attrice lamentava che sui beni di sua proprietà esclusiva e sui beni di proprietà comune i convenuti avevano perpetrato diversi abusi, consistenti nella preclusione dell'accesso al civico 43, nell'eliminazione della condotta idrica a servizio
3
Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 3966/2019 R.G. – + 1/ Parte_1 [...]
Parte_3 dell'immobile al civico 35 e dell'intero immobile di sua proprietà, nella soppressione di luci e vedute sul cortile comune, nella eliminazione di parti comuni costituite da forno, lavatoio,
pozzo, cisterna, vano sottoscala, nonchè nella soppressione dell'uso esclusivo dello spazio coperto posto a destra per chi entra dal portone del civico n. 43. L'attrice, ritenendo che con i predetti comportamenti i convenuti avessero manifestamente violato i suoi diritti di proprietaria e comproprietaria, chiedeva pertanto al Tribunale adito la loro condanna al ripristino dello status quo ante, alla rettifica della variazione catastale in conformità dello stato dei luoghi preesistente agli abusi commessi ed al pagamento delle spese di lite.
Si costituivano in giudizio i coniugi , contestando ogni avvero assunto;
CP_2
preliminarmente, i convenuti chiedevano la chiamata in causa di ai sensi Controparte_1
dell'art. 106 cpc;
nel merito, chiedevano il rigetto della domanda spiegando, nel contempo,
domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la dichiarazione di prescrizione per non uso ventennale della servitù di accesso al civico 43 in tutte le sue forme - ovvero sia dalla strada pubblica che dall'immobile - nonchè delle servitù di vedute presenti sul muro perimetrale comune ed infine dell'uso dello spazio scoperto posto a destra per chi entra dal portone del civico 43; in subordine, in relazione alle prime due servitù, chiedevano che venisse dichiarata la loro prescrizione anche per la sopraggiunta impossibilità di fatto del loro esercizio;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
Nel corso del giudizio veniva disposta la chiamata in causa del terzo chiamato
[...]
che, nel costituirsi, si associava alle richieste dell'attrice, chiedendo il rigetto della CP_1
domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti;
nel corso della fase istruttoria, veniva disposta consulenza tecnica sui luoghi di causa e venivano ammessi ed ascoltati testi di parte attrice e di parte convenuta. Il giudizio veniva infine definito con la sentenza impugnata che,
4
Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 3966/2019 R.G. – + 1/ Parte_1 [...]
Parte_3 accogliendo le domande dell'attrice, condannava i convenuti al ripristino dello stato dei luoghi conformemente alle indicazioni offerte dal CTU a pag. 27 dell'elaborato tecnico, nonché al pagamento delle spese di lite e della ctu tecnica.
Avverso la predetta sentenza hanno interposto appello e . Parte_1 Parte_2
6. Con il primo motivo gli appellanti, dolendosi dell'errata ricostruzione ad opera del giudice di prime cure delle vicende traslative relative agli immobili attualmente in proprietà di
[...]
lamentano che il Tribunale abbia riconosciuto in favore di costei la comproprietà Parte_3
del cortile al civico 43 senza alcun concreto fondamento in fatto e diritto.
Ricostruendo i vari trasferimenti immobiliari susseguitisi nel tempo, gli appellanti sostengono infatti che l'originale comune dante causa delle parti con l'atto pubblico del 1941 Persona_1
avesse trasferito i suoi diritti a e con l'atto pubblico del 1944 avesse trasferito Controparte_1
i suoi diritti ai coniugi;
avendo dunque traslato a favore terzi tutti i suoi originari CP_2
diritti e non potendo più vantare alcun diritto sugli immobili derivante dagli atti pubblici del
1932 e del 1938, gli appellanti ritengono totalmente errato l'avvenuto riconosciuto in favore della del diritto di accesso al civico n. 43 di Puccianello di Caserta. A sostegno della Pt_3
loro prospettazione difensiva, gli appellanti aggiungono che, come rilevabile dalla ctu tecnica in atti, la chiusura del passaggio dall'immobile al civico 35 a quello del civico 43 risulta effettuata dall'interno della proprietà ex - attualmente di proprietà dell'appellata CP_3
- e che anche alcune luci ingredienti risultano chiuse dall'interno; i coniugi appellanti Pt_3
insistono infine sulla circostanza che lo stesso CTU abbia ritenuto impossibile il ripristino dello status quo ante per ciò che riguarda i comodi del fabbricato (forno, lavatoio, andito e cisterna), trattandosi di beni inglobati nella proprietà di , come accertato dalla Controparte_1
sentenza n. 3353/14 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ragion per cui ribadiscono
5
Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 3966/2019 R.G. – + 1/ Parte_1 [...]
Parte_3 che nessun addebito possa essere loro rivolto in ordine alla asserita privazione dei suddetti comodi.
7. Con il secondo motivo gli appellanti lamentano, in primo luogo, la manifesta inattendibilità
dei testi di parte attrice, trattandosi di soggetti non indifferenti perché interessati agli esiti della controversia;
a titolo esemplificativo, richiamano l'attenzione sul fatto che la teste escussa sia la moglie di , parte costituita nel giudizio di primo Testimone_1 Controparte_1
grado e che il teste sia uno degli eredi che hanno venduto l'immobile alla Testimone_2
in secondo luogo, gli appellanti lamentano che, nonostante tutti i testi di parte attrice Pt_3
abbiano offerto deposizioni tra loro contrastanti, il Tribunale non abbia tenuto conto né della loro contraddittorietà, nè tanto meno delle modalità di chiusura delle vedute e del varco riferite dal CTU, ragion per cui sostengono che la decisione del Tribunale fondata su dette deposizioni sia evidentemente errata e meritevole di riforma.
8. Le doglianze che precedono, esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione
in fatto e diritto, sono infondate e vanno disattese.
Va rilevato anzitutto che, ai fini del decidere, appare indispensabile la ricostruzione in fatto delle vicende traslative che hanno riguardato gli immobili acquistati da Parte_3
potendo le richieste dell'attrice trovare valido fondamento e opportuna tutela giudiziaria soltanto nel caso di accertata esistenza all'attualità dei diritti pretesi.
La consulenza tecnica sui luoghi di causa è stata svolta dall'ing. il quale ha Testimone_3
incentrato l'impianto dell'elaborato tecnico sugli atti pubblici relativi agli immobili ricompresi nell'intero casamento in Puccianello di Caserta;
alla consultazione dei titoli, il
CTU ha affiancato la verifica catastale e la comparazione con lo stato attuale dei luoghi,
giungendo ad una serie di conclusioni che sin d'ora si dichiara di condividere, trattandosi di
6
Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 3966/2019 R.G. – + 1/ Parte_1 [...]
Parte_3 deduzioni ed argomentazioni derivanti da un lavoro di ricostruzione storico-giuridica decisamente minuzioso, accurato ed immune da vizi.
Tanto premesso, primo ed imprescindibile accertamento è quello relativo alla comproprietà
del vano di ingresso del civico 43 di via Concezione a Puccianello di Caserta in favore di
Parte_3
L'accertamento del diritto oggetto di causa è conseguente ai trasferimenti immobiliari eseguiti da dante causa della che di seguito si vanno a richiamare. Persona_1 Pt_3
Con atto per notaio del 31.10.1932 acquistava metà del casamento in Per_2 Persona_1
Puccianello alla via Concezione civico 2 (poi n. 11 ed oggi n. 43), con un portone di ingresso
Per_ in comune con e , coniuge della a loro volta già Controparte_4 Testimone_2
proprietari di altra porzione del caseggiato con accesso dal civico n. 9 (oggi 35); qualche mese
Per_ dopo si svolgeva una vendita giudiziaria in danno di , marito della Testimone_2
la quale, al fine di evitare l'esecuzione in danno del consorte, acquistava parte dell'immobile di proprietà del con accesso da via Concezione n. 35. Qualche anno dopo, con atto Tes_2
pubblico del notaio del 16.07.1938, acquistava la residua metà dello Per_3 Persona_1
stesso casamento alla via Concezione n. 2, divenendo proprietaria esclusiva dello stesso e rimanendo comproprietaria dell'accesso al civico 43.
Successivamente, con atto per notaio del 25.08.1941, vendeva ai coniugi Per_4 Persona_1
e una porzione del casamento, riservandosi nell'atto il Controparte_5 CP_6
diritto di aprire finestre o porte che dalla sua proprietà guardassero o comunicassero con il cortile sul quale si affaccia l'ingresso al civico 43; con ulteriore atto di vendita per notaio del 10.10.1944 la stessa vendeva poi a un'altra Per_4 Persona_1 Controparte_5
porzione del casamento con ingresso dal civico 43, riservando in ogni caso per sé il diritto di
7
Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 3966/2019 R.G. – + 1/ Parte_1 [...]
Parte_3 aprire luci, finestre, balconi, di eseguire opere nel sottosuolo del cortile comune, unitamente ai diritti di comproprietà su forno, lavatoio, scala e cisterna ed al diritto di collocare nello spazio adiacente al lavatoio carri e carrozzini per proteggerli dalle intemperie.
In concreto, quindi, con gli atti pubblici del 1932 e 1938 aveva acquistato i beni Persona_1
che avrebbe poi venduto con gli atti del 1941 e 1944, con la precisazione che all'esito dei predetti atti di acquisto e di vendita, pur essendosi spogliata degli immobili posti a destra per chi entra dal civico 43, in virtù delle riserve indicate nei predetti atti di vendita era rimasta titolare del diritto di accesso dal medesimo ingresso, attraverso il quale poteva raggiungere il lato sinistro del restante caseggiato, attraversare il cortile, esercitare il diritto di aprire luci,
vedute, balconi, ecc ed infine esercitare i diritti sui comodi del casamento, quali forno, costerna e lavatoio, dei quali aveva ceduto ai suoi aventi causa soltanto l'uso e non la proprietà.
Ad analoghe conclusioni si giunge in relazione alla proprietà del cortile.
Ed invero, nella consulenza tecnica il CTU ha affermato di aver eseguito indagini anche in ordine alla titolarità del cortile sul quale affacciano le proprietà delle parti in causa, oggi riportato in catasto al foglio 18 - p.lla 238, precisando che il detto cortile risulta menzionato soltanto negli atti del 1941, del 1944 e nell'ultimo atto del 2008 con il quale Parte_3
ha acquistato il suo immobile. La contestuale lettura degli atti pubblici surrichiamati, ove è
chiaramente specificato che il cortile è comune, ha indotto il CTU ad affermare che le riserve contenute negli atti pubblici possono avere un senso solo presupponendo che la comune dante causa fosse stata proprietaria anche del cortile e, conseguentemente che il cortile Persona_1
fosse di proprietà comune ai civici 2 e 9, ovvero agli attuali civici 35 e 43. Detta conclusione risulta rafforzata dalla presenza risalente nel tempo del vano porta del fabbricato Pt_3
attualmente intercluso, nonché dalla circostanza che l'intero fabbricato con accesso dal civico
8
Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 3966/2019 R.G. – + 1/ Parte_1 [...]
Parte_3 9 ha finestre e balconi che affacciano su tale cortile sicchè, in difetto di prove relative alla titolarità di un più contenuto diritto di servitù sul detto cortile, non può che concludersi per la comproprietà del cortile stesso in capo ai proprietari di tutti gli immobili che su di esso si affacciano.
Infine, l'indagine del CTU è stata estesa anche agli ultimi atti di disposizione compiuti da
[...]
rilevando che con atto di donazione del 28.09.1958 costei aveva trasferito ai figli Per_1
e una porzione di proprietà del fabbricato con ingresso dal Controparte_7 Controparte_8
civico n. 9; con lo stesso atto di donazione la sorella aveva poi donato la sua porzione CP_8
pari a 2/9 al germano ed infine a seguito del decesso della la restante CP_7 Persona_1
porzione del fabbricato con accesso dal civico 9 si era trasferita in capo al marito Tes_2
ed ai figli , e;
da ultimo, a seguito del decesso di
[...] CP_7 CP_8 Per_5 CP_7
, la porzione di fabbricato al civico 9 era passata in capo alla di lui moglie
[...] CP_9
a ai figli e Per_1 Tes_2 CP_8
La consistenza immobiliare acquisita dagli eredi di e dalla germana Controparte_7 Per_6
era stata infine venduta all'originaria attrice che con l'atto pubblico
[...] Parte_3
aveva acquistato: “ il fabbricato sito in Caserta- Puccianello via Concezione 35, già civico 1,
37, 39, 41, 43, riportato nel NCEU del Comune di Caserta al figlio 18 – p.lla 234, con annesso
giardino riportato nel NCT del Comune di Caserta al foglio 18, p.lla 239 di mq. 420, ……Il
tutto con i proporzionali diritti di comproprietà al portone di ingresso al civico 35(ex civico 1)
e relativo androne, cortile, scala, pianerottoli e terrazzo di copertura dell'androne, nonché con
ogni diritto e servitù vantati dalla parte venditrice sul portone di ingresso al civico 43 (ex civico
9) e relativo androne e cortile dal quale si ha ulteriore accesso (e vedute) ai locali del piano
terra e primo ubicati sul lato nord dell'immobile oggetto della presente vendita, con i relativi
9
Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 3966/2019 R.G. – + 1/ Parte_1 [...]
Parte_3 proporzionali diritti condominiali sulla corte, forno, lavatoio cisterna e pozzo un piccolo vano
sottoscala, oltre al diritto di qualsiasi trasformazione della residua proprietà dei venditori,
cosi come loro pervenuti dalla dante causa , con facoltà di aprire lumi ingredienti, Persona_1
finestre e balconi di fare opere murarie nel sottosuolo del cortile in comune. Nonché di poter
utilizzare lo spazio coperto posto a destra di chi entra dal portone del civico 43 (già civico 9)
così come specificato negli atti del Notaio del 25 agosto 1941 e del 10 ottobre Persona_7
1944, cui le parti rinviano con qualsivoglia altra facoltà, diritto, proprietà o riserva nascenti
dai suddetti titoli, quali ad esempio il diritto di poter alloggiare sotto la fabbrica dove esiste il
lavatoio un carro o carrozzino per ripararlo dalle intemperie”
Orbene, la disamina degli atti pubblici e le conclusioni raggiunte dal CTU all'esito di un'accurata indagine tecnica e documentale consentono di affermare che vantasse Persona_1
i diritti di condominio sul portone di entrata all'attuale civico 43 a seguito delle acquisizioni di proprietà avvenute con gli atti del 1932 del 1938 e del 1933 e che attraverso gli atti di vendita del 1941 e del 1944 abbia ceduto soltanto i diritti acquisiti con gli atti del 1932 e del 1938,
conservando invece - in assenza di atti atti da cui si evinca il contrario - quelli acquisiti con l'atto del 1933.
Più semplicemente, pur avendo ceduto nel 1944 gli ultimi immobili al civico 43 con i proporzionali diritti del portone, del cortile e di tutti i comodi ivi allocati, non si Persona_1
era privata del diritto di accesso al portone del civico 43 ed al relativo cortile, in quanto con l'acquisto del 1933 della porzione di fabbricato con accesso dall'attuale civico 35, aveva contestualmente acquisito, in virtù di quanto indicato nell'atto del 1932, anche il diritto di comunione sul portone di entrata e sul cortile al civico 43.
Sulla scorta di tale ricostruzione può dunque affermarsi che le riserve in favore di Persona_1
10
Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 3966/2019 R.G. – + 1/ Parte_1 [...]
Parte_3 contenute negli atti pubblici del 1941 e del 1944 aventi ad oggetto l'apertura di luci, vedute,
l'utilizzo del cortile ecc. costituiscano manifestazioni evidenti dei diritti e delle facoltà spettanti
Per_ per legge alla in qualità di comproprietaria dei beni e non invece manifestazioni dell'esercizio di più limitati diritti di servitù, costituite in suo favore in via pattizia o acquisite con il decorso del tempo;
peraltro, tutti i suindicati diritti rimasti in capo a sono Persona_1
stati trasferiti dapprima in favore degli eredi di costei e successivamente in favore di
[...]
Parte_3
A favore di una siffatta conclusione depone sicuramente la circostanza in fatto che, come
Per_ comproprietaria del cortile, la - e ovviamente anche i suoi aventi causa - aveva la facoltà
di realizzare su di esso ogni tipo di apertura, al fine di consentire il passaggio di aria e luce a favore degli immobili di sua proprietà, nonché la facoltà di affacciarsi e transitare sul cortile attraverso i varchi praticati nei suoi immobili;
sotto il profilo giuridico, detta conclusione è
avvalorata dal principio di diritto per cui nemini res sua servit, in virtù del quale - considerato che per l'esercizio di un diritto di servitù, il fondo dominante e quello servente devono appartenere necessariamente a proprietari diversi, non potendo costituirsi una servitù su di un
Per_ bene che è già proprio - la comproprietà del cortile in capo alla esclude in maniera netta la possibilità di qualificare le facoltà innanzi indicate come manifestazioni di servitù acquisite ed esercitate dalla titolare del fondo dominante.
Per_ Ciò posto, deve concludersi affermando che, avendo mantenuto la la comproprietà su portone di accesso al civico 43 e sul cortile sul quale affaccia anche il fabbricato con attuale accesso dal civico 35, dapprima a - ed oggi alla sua avente causa Persona_1 Parte_3
- va riconosciuto il diritto di aprire e chiudere luci, vedute, varchi e quant'altro in qualità
[...]
di “proprietaria” e non di “titolare del fondo dominante”.
11
Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 3966/2019 R.G. – + 1/ Parte_1 [...]
Parte_3 Da quanto innanzi consegue altresì l'evidente irrilevanza del decorso del tempo sia ai fini dell'esercizio di dette attività, che ai fini della loro eventuale estinzione poichè, costituendo facoltà connesse al pieno diritto di proprietà e non al più contenuto diritto reale di servitù -
come invece affermato dal giudice di prime cure - a tali facoltà risulta manifestamente inapplicabile l'istituto della prescrizione del diritto per non uso ventennale, eccepito in via riconvenzionale dai convenuti.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la prima doglianza appare totalmente infondata e meritevole di essere disattesa.
Passando ora ad esaminare il secondo motivo di gravame, avente ad oggetto la chiusura del varco di passaggio tra la proprietà al civico 35, deve rilevarsi che il CTU ha accertato Pt_3
che l'apertura che in passato collegava il fabbricato al civico 35 con il cortile comune del civico
43, all'attualità risulta murata;
l'ausiliario ha precisato che la chiusura del vano porta è avvenuta con muratura in laterizi forati e malta di cemento attraverso una lavorazione esercitata anche
dall'interno della proprietà il CTU ha pure accertato che sulla parete posta a confine Pt_3
con la proprietà di è stata realizzata la chiusura di due luci ingredienti poste ad Parte_2
un'altezza di mt. 2,50 dal pavimento, con muratura di tufo, mattoni pieni e malta cementizia e che il locale con ingresso dal civico 41 presenta sulla parete a confine con il cortile comune del civico 43 due finestre poste ad un'altezza di mt. 1,78 dal pavimento, che risultano parzialmente chiuse dall'esterno con muratura di tufo e malta cementizia.
Orbene, considerato che dagli atti di causa risulta che l'immobile acquistato dalla sia Pt_3
stato occupato da dei fino al 2004 e che, successivamente al rilascio degli Per_8 CP_3
immobili da parte di costoro, sia rimasto completamente disabitato ed incustodito per alcuni anni - risiedendo i danti causa dell'odierna appellata in altre province, come indicato negli atti
12
Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 3966/2019 R.G. – + 1/ Parte_1 [...]
Parte_3 di vendita - è incontrovertibile che la chiusura di varchi e finestre prospicienti sul cortile comune sia stata eseguita nel periodo precedente all'acquisto dell'immobile da parte della avvenuto nel 2008 e che le dette opere edili siano state realizzate all'insaputa dei Pt_3
proprietari.
Considerato peraltro che il CTU ha rilevato che la riduzione delle dimensioni delle originarie finestre sul cortile sia stata eseguita dal lato del cortile, come visibilmente attestato dai rilievi fotografici in atti e che la completa chiusura del varco di passaggio sul cortile sia stata effettuata
“anche dall'interno”, deve confermarsi anche in questa sede che le opere edili in danno degli eredi , danti causa della siano state realizzate dai convenuti. CP_3 Pt_3
Ad una siffatta conclusione si giunge considerando che l'esecuzione di opere edili dall'interno del fabbricato al civico 35 sarebbe stata consentita a chiunque, trattandosi di un immobile liberamente accessibile perché oramai disabitato da anni, ma l'interesse al godimento in via esclusiva del cortile comune al fabbricato del civico 35 e soprattutto la possibilità di eseguire indisturbati la chiusura di varchi e finestre del fabbricato adiacente operando dal lato interno del cortile - del quale i convenuti avevano la disponibilità esclusiva, avendone impedito l'accesso a - è ravvisabile esclusivamente in capo ai convenuti. Controparte_1
La complessiva valutazione degli atti pubblici, della consulenza tecnica di ufficio e dei rilievi fotografici in atti consentono pertanto di affermare che le domande della aventi ad Pt_3
oggetto la lamentata lesione del diritto di proprietà perpetrata attraverso la soppressione della facoltà inerenti al detto diritto, siano fondate;
con la conseguenza che la sentenza impugnata,
che ha condannato i convenuti al ripristino dello status quo ante in favore della sia Pt_3
meritevole di conferma.
9. Con il terzo motivo gli appellanti lamentano infine una errata liquidazione delle spese
13
Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 3966/2019 R.G. – + 1/ Parte_1 [...]
Parte_3 processuali, sostenendo che il giudice di prime cure abbia liquidato un importo di spese eccessivo, trattandosi di una controversia non particolarmente complessa, per la quale sarebbe stato possibile applicare i valori minimi della stessa fascia di valore.
Il motivo è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Ed invero, a seguito della presentazione di istanza di correzione degli errori materiali della sentenza impugnata, il Tribunale adito ha provveduto ad emendare la sentenza, indicando l'importo dei compensi professionali nella misura di €. 10.300,00, del tutto omessi nella sentenza pubblicata in precedenza.
Applicando la tariffa professionale vigente ratione temporis nella fascia di valore indeterminabile, complessità media, per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dinanzi al Tribunale, si giunge tuttavia ad un importo diverso e più contenuto dei compensi professionali, che risultano pari ad €. 7.254,00; infine, l'assenza nella parte motiva sulle spese di alcun cenno alla riduzione dei compensi nella misura della metà consente di ritenere l'inciso riportato nel dispositivo un mero errore materiale.
10. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello è parzialmente fondato e va accolto limitatamente alle spese liquidate per il primo grado. L'accoglimento dell'appello in misura contenuta e la prevalente soccombenza degli appellanti consentono una compensazione tra le parti delle spese nella misura di 1/6 e la condanna degli appellanti al pagamento dei residui
5/6 spese del presente grado;
la relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/14 e succ. mod.., con applicazione dello scaglione di valore indeterminabile, complessità bassa e con applicazione dei valori medi per le fasi studio,
introduttiva e decisionale del presente grado, da distrarre in favore dell'avv. Nicola Purgato,
dichiaratosi anticipatario.
14
Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 3966/2019 R.G. – + 1/ Parte_1 [...]
Parte_3
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, sull'appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza n. 419/2019 resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Parte_2
Vetere tra le parti in epigrafe indicate, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così
definitivamente provvede:
1- accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma del capo sub 3) della sentenza impugnata, condanna e , in solido tra loro, Parte_1 Parte_2
alla refusione delle spese del giudizio di primo grado in favore di Parte_3
che liquida in €. 487,00 per spese ed € 7.254,00 per compensi professionali, oltre il
15% spese generali, IVA e Cap come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Nicola
Purgato, dichiaratosi anticipatario;
2- compensa tra le parti nella misura di 1/6 le spese del presente grado e condanna
[...]
e , in solido tra loro, a pagare in favore di Parte_1 Parte_2 Parte_3
i residui 5/6 delle spese del presente grado di giudizio, che liquida, già graduate,
[...]
in €. 5.512,50 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, Iva e Cap come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Nicola Purgato, dichiaratosi anticipatario;
3- conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Così deciso in Napoli, il 19.02.2025
Il giudice ausiliario estensore Il presidente avv. Daniela Gesmundo dott.ssa Maria Teresa Onorato
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s,
21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt.
15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
15
Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 3966/2019 R.G. – + 1/ Parte_1 [...]
Parte_3 16
Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, causa n. 3966/2019 R.G. – + 1/ Parte_1 [...]
Parte_3