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Decreto 7 aprile 2025
Decreto 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, decreto 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 107/2025
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
3 SEZIONE CIVILE
Nel procedimento iscritto al n. r.g. 107/2025 promosso da:
MARCEGAGLIA BUILDTECH S.R.L. (C.F. ), P.IVA_1
GEC-AL SERRAMENTI SRL (C.F. ), P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. GOLDONI MARIO e dell'avv. GOLDONI NICOLO' ( ) VIA G.B. BRICCI 2 FINALE EMILIA C.F._1
Ricorrenti contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (C.F. ), P.IVA_3
Il Consigliere designato dott. Manuela Velotti Ha pronunciato il seguente
DECRETO
Letto il ricorso per equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo ex l. n.
89/2001 depositato da parte ricorrente in data 06.02.2025; rilevato che il processo presupposto è il fallimento della società C.I.A.S. s.r.l. dichiarato dal tribunale di Parma con sentenza depositata in data 12.11.2012; che i ricorrenti hanno depositato istanza di ammissione allo stato passivo ed è stata ammessa allo stato passivo in data 12.03.2013; che il fallimento è stato chiuso con decreto del 17.7.2024;
ritenuto che
il ricorso sia tempestivo, in quanto proposto entro sei mesi dalla scadenza del termine per l'impugnazione del decreto di chiusura del fallimento presupposto;
rilevato che il processo presupposto ha avuto per parte ricorrente, a far data dall'insinuazione al passivo sino alla data di chiusura la durata di 11 anni e 4 mesi, quindi 11 anni ex l. 89/01; che il termine di ragionevole durata del processo è pari nel presente caso a complessivi sei anni;
che, dunque, esso è stato superato di 5 anni;
rilevato che non ricorre alcuna delle ipotesi previste dall'art. 2, comma 2-quinquies e 2 sexies, della legge n° 89/2001; atteso che, ai sensi dell'articolo 2 bis della legge 24 marzo 2001 n° 89, va di regola liquidata a titolo di indennizzo una somma non inferiore ad euro 400 e non superiore ad euro 800 per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi;
considerato altresì che la misura dell'indennizzo non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice (corrispondente al credito ammesso al passivo); ritenuto pertanto che la domanda possa essere accolta riconoscendo agli istanti la somma di € 400 per ciascun anno di ritardo nei limiti del credito ammesso al passivo, e così € 2.000,00, ciascuno, oltre interessi legali sino al saldo, oltre compensi di avvocato, da liquidarsi alla stregua della voce delle tariffe forensi relativa ai procedimenti monitori (Cass., n. 16512/2020) pari ad € 380,00 visto la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 2 del DM 55/2014, così come modificato dall'art. 2 comma 1
pagina 1 di 2 lettera d) del DM 147/2022, ed € 27,00 per spese, escluso ulteriori esborsi, che vanno provati esclusivamente tramite produzione di ricevuta telematica recante la specifica indicazione del nominativo del creditore;
p.q.m.
ingiunge al Ministero della Giustizia di pagare senza dilazione, a titolo di equa riparazione ex artt. 2 e segg. Legge n.89/2001, il pagamento a Marcegaglia Buildtech S.r.l e Gec-Al Serramenti S.r.l., s.n.c. dell'importo di € 2.000,00 ciascuno, oltre agli interessi nella misura legale dalla data del deposito del ricorso al saldo e alle spese del presente procedimento, che liquida in € 27 per spese e in € 380,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario;
autorizza, in mancanza di pagamento, la provvisoria esecuzione.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge Bologna, 03.04.2025
Il Consigliere designato dott. Manuela Velotti
pagina 2 di 2
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
3 SEZIONE CIVILE
Nel procedimento iscritto al n. r.g. 107/2025 promosso da:
MARCEGAGLIA BUILDTECH S.R.L. (C.F. ), P.IVA_1
GEC-AL SERRAMENTI SRL (C.F. ), P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. GOLDONI MARIO e dell'avv. GOLDONI NICOLO' ( ) VIA G.B. BRICCI 2 FINALE EMILIA C.F._1
Ricorrenti contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (C.F. ), P.IVA_3
Il Consigliere designato dott. Manuela Velotti Ha pronunciato il seguente
DECRETO
Letto il ricorso per equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo ex l. n.
89/2001 depositato da parte ricorrente in data 06.02.2025; rilevato che il processo presupposto è il fallimento della società C.I.A.S. s.r.l. dichiarato dal tribunale di Parma con sentenza depositata in data 12.11.2012; che i ricorrenti hanno depositato istanza di ammissione allo stato passivo ed è stata ammessa allo stato passivo in data 12.03.2013; che il fallimento è stato chiuso con decreto del 17.7.2024;
ritenuto che
il ricorso sia tempestivo, in quanto proposto entro sei mesi dalla scadenza del termine per l'impugnazione del decreto di chiusura del fallimento presupposto;
rilevato che il processo presupposto ha avuto per parte ricorrente, a far data dall'insinuazione al passivo sino alla data di chiusura la durata di 11 anni e 4 mesi, quindi 11 anni ex l. 89/01; che il termine di ragionevole durata del processo è pari nel presente caso a complessivi sei anni;
che, dunque, esso è stato superato di 5 anni;
rilevato che non ricorre alcuna delle ipotesi previste dall'art. 2, comma 2-quinquies e 2 sexies, della legge n° 89/2001; atteso che, ai sensi dell'articolo 2 bis della legge 24 marzo 2001 n° 89, va di regola liquidata a titolo di indennizzo una somma non inferiore ad euro 400 e non superiore ad euro 800 per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi;
considerato altresì che la misura dell'indennizzo non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice (corrispondente al credito ammesso al passivo); ritenuto pertanto che la domanda possa essere accolta riconoscendo agli istanti la somma di € 400 per ciascun anno di ritardo nei limiti del credito ammesso al passivo, e così € 2.000,00, ciascuno, oltre interessi legali sino al saldo, oltre compensi di avvocato, da liquidarsi alla stregua della voce delle tariffe forensi relativa ai procedimenti monitori (Cass., n. 16512/2020) pari ad € 380,00 visto la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 2 del DM 55/2014, così come modificato dall'art. 2 comma 1
pagina 1 di 2 lettera d) del DM 147/2022, ed € 27,00 per spese, escluso ulteriori esborsi, che vanno provati esclusivamente tramite produzione di ricevuta telematica recante la specifica indicazione del nominativo del creditore;
p.q.m.
ingiunge al Ministero della Giustizia di pagare senza dilazione, a titolo di equa riparazione ex artt. 2 e segg. Legge n.89/2001, il pagamento a Marcegaglia Buildtech S.r.l e Gec-Al Serramenti S.r.l., s.n.c. dell'importo di € 2.000,00 ciascuno, oltre agli interessi nella misura legale dalla data del deposito del ricorso al saldo e alle spese del presente procedimento, che liquida in € 27 per spese e in € 380,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario;
autorizza, in mancanza di pagamento, la provvisoria esecuzione.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge Bologna, 03.04.2025
Il Consigliere designato dott. Manuela Velotti
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