Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/06/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
All'udienza del 06/06/2025 , RGC n. 1089 / 2024 dinanzi al Giudice dott. Gaetano Laviola sono comparsi:
L'avv. MONDERA SALVATORE e l'avv. Ferraina per parte attrice, il quale impugna e contesta quanto ex adverso dedotto, si riporta ai propri scritti e insiste in tutte le sue richieste;
L'avv. Buono (per delega dell'avv. GARGANI BENEDETTO ) per parte convenuta, il quale impugna e contesta quanto ex adverso dedotto, si riporta ai propri scritti e insiste in tutte le sue richieste. Si oppone all'istanza di sospensione del precetto. Chiede rinvio per pc. Con termini per conclusionali;
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni;
Le parti precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa e chiedono che la causa sia trattenuta in decisione;
A questo punto, il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1089 del RGAC dell'anno 2024, avente ad oggetto opposizione a precetto e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Parte_1 C.F._1
Mondera e Paola Loredana Ferraina
OPPONENTE
E
(C.F. ) in p.l.r.p.t., e per essa, (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
) in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti ET GA e DO P.IVA_2
GA
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1
Cantinella, Via Torre della Rocca snc: − fabbricato in corso di costruzione (F/3), censito al
N.C.E.U. al foglio 32 particella 1733 sub.6; b) nel Comune di Corigliano Calabro (CS), Località
Cantinella, Via Torre della Rocca snc: − fabbricato in corso di costruzione (F/3), censito al
N.C.E.U. al foglio 32, particella 1733, sub. 11; - fabbricato in corso di costruzione (F/3), censito al N.C.E.U. al foglio 32, particella 1733, sub. 12.
I predetti immobili risultano gravati da due quote frazionate del contratto di mutuo e garantite dalle tre quote frazionate delle ipoteche volontarie iscritte a relativa garanzia.
Ha dedotto: a) il difetto di legittimazione attiva dell'opposta per mancata prova della cessione del credito;
b) la mancata notifica del titolo esecutivo al terzo proprietario dell'immobile, non operando la deroga prevista dall'art. 41 TUB;
c) la nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto, tra l'altro, per non essere debitrice della precettante.
Ha chiesto la declaratoria di inefficacia del precetto opposto.
1.2. Si è costituita parte opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione.
2. Nel merito si osserva quanto segue.
2.1. In primo luogo, va respinto il motivo afferente il difetto di legittimazione attiva e di titolarità del credito in capo a . CP_1
Infatti, è presente in atti la dichiarazione con cui la cedente DE BA UT attesta l'avvenuta cessione del credito contestato all'opposta in data 21 dicembre 2022.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “in tema di cessione del credito, il negozio si perfeziona con il mero consenso tra cedente e cessionario, mentre la notifica al debitore ceduto ha la sola funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e di regolare eventuali conflitti tra più cessionari. Nelle cessioni in blocco ex art. 4 L. n.
130/1999 e art. 58 TUB, la pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c., ma non costituisce elemento perfezionativo della cessione. Tale pubblicazione può es sere validamente surrogata dalla notificazione della cessione al debitore ceduto, che non richiede particolari requisiti di forma e può avvenire anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento o nel corso del giudizio. La prova della cessione può essere fornita anche con documentazione successiva alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, purché dimostri che il negozio si sia perfezionato prima dell'intimazione al debitore. In questo contesto, vanno distinti tre profili: il perfezionamento della cessione, la prova della stessa e la sua opponibilità al debitore ceduto.
La dichiarazione del cedente prodotta dal cessionario in giudizio, così come la disponibilità
2 del titolo esecutivo originale, costituiscono elementi documentali ril evanti e potenzialmente decisivi, ammissibili anche in grado d'appello in quanto documenti decisivi. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non ha la funzione di cristallizzare modalità formali già implementate per ritenere ceduto un determinato credito, m a assolve solo alla funzione di notifica al debitore ceduto, che può essere integrata da ulteriori elementi probatori emersi nel corso del giudizio.” (Cass. Civ. Sez. III ordinanza n. 10200 del 16 aprile 2021).
Pertanto, certamente la dichiarazione del ced ente vale a dimostrare l'esistenza del contratto di cessione del credito e l'inclusione in esso del credito per cui è causa.
3. Per quel che riguarda, poi, la mancata notifica del titolo esecutivo al terzo proprietario, si osserva quanto segue.
La giurisprudenza di legittimità ha statuito che “in tema di azione esecutiva promossa in forza di mutuo ipotecario fondiario, l'obbligo di preventiva notificazione del titolo contrattuale esecutivo è escluso anche nel caso in cui l'espropriazione sia condotta nei co nfronti del terzo proprietario del bene ipotecato.” (Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 27848 del 22/09/2022)
Pertanto, il creditore fondiario è in ogni caso esonerato dall'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo, sia quando l'espropriazione è rivolta nei confronti del debitore, sia in caso di esecuzione intrapresa nei confronti del terzo proprietario e, cioè, d i un soggetto diverso dal debitore contrattuale.
4. E', invece, fondato il motivo relativo all'insussistenza del credito.
Dalle risultanze in atti e da quanto allegato nel precetto risulta che il mutuo posto a fondamento della minacciata esecuzione è stato concesso alla società Edil Ve.Ar., ed è stato poi frazionato.
Detta società ha, quindi, venduto all'odierna opposta gli immobili indicati nel precetto.
Dal contratto di vendita risulta, poi, che l'acquirente non si è accollata parte del mutuo frazionato, ma ha pagato i beni mediante assegni, bonifici e contanti.
Per tale ragione, il contratto di mutuo azionato è del tutto estraneo alla posizione dell'opponente.
Di conseguenza, parte opposta non avrebbe dovuto notificare un precetto con intimazione di pagamento all'opponente, con ciò seguendo le forme ordinarie dell'espropriazione immobiliare, ma avrebbe dovuto seguire le forme dell'espropriazione nei confronti del terzo proprietario, regolata dagli artt. 602 ss. c.p.c.
Pertanto, avrebbe dovuto inviare, sia al debitore Edil Ve.Ar., sia al terzo proprietario, un precetto con l'intimazione rivolta soltanto al debitore, unico soggetto tenuto al pagamento, menzionando i beni venduti e ipotecati quali beni oggetto della futura procedura esecutiva, per poi intraprendere la procedura stessa nei confronti del terzo proprietario con pignoramento dei beni menzionati nel precetto.
Nel caso di specie, invece, l'opposta ha seguito le forme ordinarie, considerando il terzo proprietario acquirente dei beni ipotecati quale de bitore del mutuo concesso alla società
3 costruttrice e mai oggetto di accollo da parte del debitore medesimo, il quale, quindi, non è tenuto al pagamento in forza di alcun titolo, potendo soltanto essere destinatario di una procedura esecutiva avviata ex ar tt. 602 ss.
Al riguardo, infatti, con riferimento alla posizione del terzo datore di ipoteca, ma esprimendo un principio applicabile anche al terzo proprietario, la cui posizione è assimilabile a quella del primo, la giurisprudenza ha precisato che “è scorretta la notifica al terzo datore di ipoteca del precetto in qualità di destinatario dell'intimazione di pagamento: infatti in base all'art. 603 c.p.c. al terzo datore devono essere notificati il titolo esecutivo ed il precetto, ma quest'ultimo deve conten ere l'intimazione rivolta al solo debitore, nonché una specifica dichiarazione che si intende sottoporre ad esecuzione forzata il bene del terzo datore
d'ipoteca, all'uopo non essendo sufficiente l'indicazione in generale che il credito è assistito da ipoteca su un determinato immobile” (Tribunale Sassari sez. I, 21 settembre 2023, n. 918; cfr. anche Tribunale Agrigento, 16 luglio 2020, n. 592, secondo cui “in tema di espropriazione contro il terzo proprietario, la prescrizione relativa alla notifica al ter zo stesso del titolo esecutivo e del precetto significa che in conformita' di norme piu' generali
(art. 479, e art. 480 c.p.c.) anche questa particolare forma di esecuzione deve essere preceduta dalla notifica del precetto al debitore e che soltanto a ques to deve essere propriamente rivolta l'intimazione ad adempiere, in cui il precetto consiste, non essendo necessario che l'intimazione, di cui e' pur sempre necessaria la notifica al terzo sia rivolta specificamente anche contro quest'ultimo”, nonché Cass. civ., 4 luglio 1961, n. 1591, secondo cui “in tema di espropriazione contro il terzo proprietario, la prescrizione relativa alla notifica al terzo stesso del titolo esecutivo e del precetto significa che in conformità di norme più generali (art. 479, 480 c .p.c.) anche questa particolare forma di esecuzione deve essere preceduta dalla notifica del precetto al debitore e che soltanto a questo deve essere propriamente rivolta l'intimazione ad adempiere, in cui il precetto consiste, non essendo necessario che l'intimazione, di cui è pur sempre necessaria la notifica al terzo sia rivolta specificamente anche contro quest'ultimo”).
Pertanto, considerato che l'unica intimazione di pagamento è stata rivolta all'opponente terza proprietaria, del tutto estranea e non vincolata dal contratto di mutuo azionato, va dichiarata l'inefficacia del precetto.
3. Le spese di lite sostenute dalla parte opponente vengono poste a carico di parte opposta, e liquidate in euro 545,00 per esborsi ed euro 4.100,00 (di cui euro 900,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva, euro 1.000,00 per la fase di trattazione ed euro 1.500,00 per la fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Castr ovillari – Sezione Civile – in persona del giudice monocratico Dott.
Gaetano Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara l'inefficacia del precetto opposto;
2) Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte opposta che liquida in euro in euro 545,00 per esborsi ed 4.100,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Castrovillari, 6 giugno 2025
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Alessandra Minardi addetta all'Ufficio per il
Processo.
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
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