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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/05/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Stefania Carlucci consigliera
All'udienza del 26.9.2024, all'esito della camera di consiglio, come da dispositivo separato, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. RG. 454/2023
promossa
da - appellante - Parte_1
Avv.ti Ciro Cafiero ed Ernesto Nocerino
contro
- appellato - CP_1
Avv. Francesco Santucci
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 152/2023 del Tribunale di Firenze giudice del lavoro, pubblicata il 22.2.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 22.2.2023 il Tribunale di Firenze, in parziale accoglimento del ricorso proposto da contro la sua datrice di lavoro CP_1 [...]
, ha dichiarato il diritto del lavoratore all'inclusione di Parte_1 alcune voci retributive variabili (l'indennità di turno ex art. 5 lettera a dell'A.N. 21/5/1981, l'indennità turno 18 metri, il premio evitati sinistri,
l'indennità vendita e informazioni, l'indennità mansione controllo/conducente, l'indennità forfettaria ritardi, il compenso biglietti a bordo) nella base di calcolo della retribuzione a lui spettante durante le ferie annuali (determinate nel massimo in quattro settimane), a decorrere dal 1.1.2013, previa declaratoria di nullità delle disposizioni della contrattazione nazionale di categoria e di quella aziendale, che escludevano tale computo. Per l'effetto, il primo giudice ha condannato la società a corrispondere a le differenze retributive derivanti dal CP_1 ricalcolo della retribuzione feriale, quantificate, nel periodo compreso tra il 1.1.12013 e il 31.12.2020, in € 1.702,67, oltre accessori ex art. 429
c.p.c.
2. Davanti al Tribunale il lavoratore aveva dedotto in fatto che le voci retributive sopra indicate (oltre a una ulteriore, l'indennità per lavoro domenicale, rispetto alla quale la sua domanda è stata respinta e non ulteriormente agita in questo grado), sebbene variabili, fossero state comunque percepite in modo continuativo, in quanto necessariamente correlate alle sue mansioni e stabilmente presenti in busta paga. Ne aveva argomentato quindi la necessaria inclusione nella base di calcolo della retribuzione feriale, alla luce della direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sul presupposto che la loro mancata corresponsione durante le ferie fosse idonea a determinare una riduzione del compenso ricevuto in quei periodi, tale da produrre un effetto potenzialmente dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie stesse.
3. In motivazione il primo giudice ha sostanzialmente condiviso questa prospettazione. Ha in primo luogo ritenuto principio consolidato quello secondo cui l'art. 7 n. 1 della direttiva n. 88 del 2003 («gli Stati membri prendono misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane»), con l'espressione «ferie annuali retribuite», intende prescrivere che, per la durata delle ferie annuali, debba essere “mantenuta” dal lavoratore la retribuzione ordinaria. Più specificamente, secondo il primo giudice, “per il periodo minimo di ferie di quattro settimane l'anno, deve essere assicurata al
2 lavoratore una retribuzione che sia sostanzialmente equiparabile a quella percepita nei periodi di lavoro, in ragione del fatto che una diminuzione della retribuzione potrebbe dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie e sarebbe, perciò, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione”.
4. Un tale effetto dissuasivo, d'altra parte, secondo il Tribunale rileverebbe in quanto potenziale, così che non sarebbe escluso ex se dalla circostanza che il lavoratore abbia in fatto goduto ogni anno delle ferie a lui spettanti.
Del pari non varrebbe a ritenere già in astratto l'inesistenza di un simile rischio di dissuasione la circostanza che, nel nostro ordinamento, il diritto alle ferie abbia riconoscimento costituzionale, sia espressamente affermato come irrinunciabile e garantito con sanzioni amministrative a carico del datore di lavoro che non ne consenta la fruizione. Tali enunciazioni infatti, secondo la decisione di primo grado, non potrebbero
“condurre a ritenere” l'effetto dissuasivo escluso “automaticamente e in via generale” nell'ordinamento interno, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità. Per contro potrebbero “giudicarsi prive di valenza dissuasiva solo differenze retributive irrisorie e non concretamente percepibili”, dato che – si legge ancora nella decisione di primo grado –
“l'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro e che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria, tanto che un'indennità determinata a un livello appena sufficiente a evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda e sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione”.
5. Di conseguenza, secondo il Tribunale, “in caso di retribuzione composta anche da componenti variabili, queste ultime devono entrare a far parte della retribuzione spettante nel periodo di ferie quando per esse sussista un rapporto di funzionalità (“nesso intrinseco”) con le mansioni e ne sia
3 compensato un “incomodo”, oppure, siano correlate allo status personale o professionale del lavoratore” (le citazioni testuali sono dalla decisione impugnata).
6. Dati questi presupposti, in fatto poi il primo giudice ha ritenuto pacifico che, nel periodo di causa, la retribuzione feriale del lavoratore, pur determinata in conformità alle disposizioni collettive applicabili al rapporto, non avesse ricompreso le voci variabili indicate in ricorso. Esse
d'altra parte sarebbero state tutte connesse in modo intrinseco alle mansioni svolte dall'odierno ricorrente, quale “operatore di esercizio”, in quanto, secondo il Tribunale, previste “o, per compensare una particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa (per es., indennità di turno ex art. 5, lettera a) dell' 1/5/1981; indennità lavoro domenicale CP_2 ex art. 5, lettera b) dell'A.N. 21/5/1981; indennità turno 18 metri;
premio evitati sinistri;
indennità forfettaria ritardi), o, comunque, per remunerare prestazioni accessorie alla guida previste e disciplinate dalle disposizione pattizie collettive applicate al rapporto (per es., indennità vendita e informazioni;
indennità mansione controllo/conducente; compenso biglietti
a bordo)”. Nessuna invece sarebbe stata diretta a coprire spese sostenute dal lavoratore in occasione dell'espletamento delle mansioni. Tutte poi, tranne l'indennità per lavoro domenicale, sarebbero state corrisposte in modo continuativo, una nozione questa che dovrebbe desumersi ex post, dalle concrete modalità di erogazione delle singole voci retributive, di cui quindi dovrebbe ritenersi l'occasionalità solo ove corrisposte in maniera episodica.
7. Assunto quindi che tutte le voci retributive indicate in ricorso, tranne l'indennità per lavoro domenicale, avessero le caratteristiche previste dalle norme eurounitarie per la loro inclusione nella retribuzione feriale dovuta a in punto di quantum il Tribunale ha ritenuto corretto il CP_1 conteggio elaborato dall'attore, che aveva determinato il totale annuo delle somme da lui percepite per le indennità in questione e l'aveva poi
4 diviso per la media delle giornate di effettivo servizio, così ottenendone il valore medio per ogni giornata lavorativa, che aveva poi moltiplicato per il numero di giorni di ferie fruiti nell'anno, in ogni caso, entro il limite massimo di 28 giorni. Il primo giudice ha quindi condannato la società a pagare l'importo determinato secondo il criterio appena detto e pari a €
1.702,67 in linea capitale, maggiorato il dovuto di accessori, respingendo l'eccezione di prescrizione formulata dalla società.
8. impugna la sentenza, chiedendone la riforma e affidando le Parte_1 proprie ragioni a cinque motivi.
9. Con il primo l'appellante argomenta che il Tribunale abbia erroneamente applicato le previsioni della direttiva 88/2003, in particolare che abbia ritenuto il riconoscimento del diritto dell'attore alle richieste differenze retributive come strumentale a evitare un effetto dissuasivo rispetto all'esercizio del diritto alle ferie. Il primo giudice non avrebbe in specie considerato come la retribuzione sia materia sottratta alla competenza dell'Unione, tanto che la direttiva 88/2003 non contiene alcuna definizione di retribuzione, né indicazioni quanto alle relative componenti.
10. D'altro canto la CGUE, nell'interpretare l'art. 7 della direttiva, secondo la prospettazione dell'appellante, avrebbe riconosciuto il diritto dei lavoratori a una retribuzione feriale di importo analogo a quella da loro percepita durante il periodo di lavoro, al fine di evitare che, per scongiurare una riduzione del trattamento economico, vi sia una rinuncia parziale o totale del lavoratore al periodo di ferie, ma non avrebbe introdotto alcun principio di omnicomprensività della retribuzione feriale.
Peraltro la Corte si sarebbe espressa in una fattispecie (relativa all'ordinamento inglese) in cui la retribuzione corrisposta al lavoratore interessato nel periodo feriale era ridotta di circa il 60% rispetto a quella ordinaria e la normativa interna non prevedeva l'irrinunciabilità del diritto alle ferie, così che effettivamente, in quel caso, avrebbe potuto farsi questione dell'efficacia dissuasiva di una drastica riduzione della
5 retribuzione nel periodo feriale.
11. Per contro nell'ordinamento italiano l'effettività del diritto alle ferie sarebbe garantita già dalla previsione di irrinunciabilità di quel diritto e dall'esistenza di sanzioni amministrative per il datore di lavoro che non consenta (e anzi non disponga) la fruizione delle ferie da parte dei dipendenti. D'altro canto, sempre nell'ordinamento interno, la misura della retribuzione feriale dovrebbe intendersi rimessa alla contrattazione collettiva, in mancanza di una definizione normativa, così che, secondo l'appellante, non potrebbe affermarsi, neppure sotto tale profilo,
l'esistenza di un generale principio di omnicomprensività della relativa base di calcolo, mentre nella specie era certo che la società avesse fatto corretta applicazione delle disposizioni collettive applicate al rapporto.
12. In altri termini, a fronte di una nozione eurounitaria di retribuzione feriale come strumentale all'attuazione del diritto alle ferie, il giudice avrebbe dovuto verificare, in primo luogo, che un tale effetto dissuasivo potesse realizzarsi in astratto, a fronte dei rimedi previsti dall'ordinamento interno per assicurare il diritto all'effettiva fruizione delle ferie e poi avrebbe dovuto accertare che in concreto una tale dissuasione potesse essersi data, verificando se le ferie fossero state o meno godute. Una verifica che nella specie sarebbe mancata del tutto, e che invece, ove il Tribunale vi avesse provveduto, avrebbe consentito di accertare che aveva sempre goduto delle ferie a lui spettanti. CP_1
13. Con il secondo motivo la società censura poi la sentenza di primo grado per avere incluso nella base di calcolo della retribuzione feriale le indennità indicate in ricorso, a suo dire, senza che il lavoratore abbia provato che il mancato computo delle indennità de quibus abbia negativamente inciso sull'effettivo esercizio del diritto alle ferie né che quelle voci retributive avessero le caratteristiche indicate dalla CP_3 come necessarie ai fini del computo nella retribuzione feriale.
14. A quest'ultimo proposito l'appellante rileva come, secondo il
6 Giudice dell'Unione, in presenza di una retribuzione composta da una parte fissa e una variabile, nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le giornate di ferie, le voci variabili debbano essere prese in considerazione laddove sussista un rapporto di funzionalità (il cd. nesso intrinseco) con le mansioni ed esse ne compensino un incomodo, ovvero siano correlate allo status personale o professionale del lavoratore. Al contrario restano esclusi dal computo i costi occasionali o accessori sostenuti dal lavoratore in occasione dell'esecuzione dei compiti a lui assegnati secondo il suo contratto di lavoro, dove per “costi occasionali”, dovrebbero intendersi le spese rimborsabili.
15. Nella specie, secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe del tutto omesso di motivare in ordine alle caratteristiche delle indennità di cui si discute e che le ricollegherebbero intrinsecamente alle mansioni o allo status del lavoratore. Per contro dall'esame delle norme del CCNL emergerebbe come il contratto includa nella retribuzione parametro delle ferie diverse voci retributive, oltre la paga base, ma escluda dal calcolo le indennità saltuarie e variabili, quali sarebbero quelle rivendicate dal lavoratore. Secondo la società quindi, il Tribunale avrebbe in effetti adottato una nozione omnicomprensiva della retribuzione feriale, non prevista dal CCNL e non imposta dalla normativa eurounitaria, che garantirebbe invece al lavoratore, nel periodo feriale, solo una retribuzione “paragonabile” a quella percepita nei periodi di lavoro, quale sarebbe stata quella in concreto corrisposta a nel periodo di CP_1 causa.
16. Con il terzo motivo, la società esamina poi le singole voci retributive oggetto delle rivendicazioni attrici e le norme contrattuali che le regolano, desumendone l'assenza di un nesso intrinseco tra tali indennità e le mansioni svolte dal ricorrente. In contrario le voci retributive di cui si discute sarebbero relative a “occasionali modalità, logistiche, temporali o di altra natura, di effettuazione della prestazione lavorativa” (così
7 l'appello), come tali correttamente escluse dal computo della retribuzione feriale.
17. Con il quarto motivo, contesta poi le modalità di Parte_1 calcolo adottate dal Tribunale per quantificare l'incidenza delle voci in questione sul trattamento spettante durante le ferie. Secondo
l'appellante, i conteggi allegati al ricorso e utilizzati dal giudice ai fini della decisione sarebbero infatti errati, in quanto non farebbero riferimento ai compensi effettivamente percepiti dal lavoratore, ma determinerebbero la pretesa moltiplicando gli importi unitari, spettanti per i titoli indicati, per il numero di giorni di ferie goduti dal lavoratore anno per anno. Un procedimento che sarebbe erroneo poiché “in ciascun anno il lavoratore può non aver percepito ogni giorno di ogni mese le indennità in parola, perché malato o in permesso o comunque assente o assegnato ad altre mansioni” (così testualmente l'atto di appello a pag. 30).
18. Sarebbe inoltre inesatto calcolare l'incidenza delle voci variabili sulla retribuzione giornaliera, dovendo al contrario farsi riferimento, secondo l'appellante, a quella annua. E utilizzando tale parametro di calcolo l'incidenza delle voci variabili menzionate in ricorso sarebbe stata compresa tra il 6% e l'8%, una misura, secondo la prospettazione dell'appellante, del tutto inidonea dissuadere il lavoratore dal godimento delle ferie.
19. Infine con il quinto motivo la società ripropone l'eccezione di prescrizione quinquennale, respinta dal Tribunale. Conclude nei termini che seguono: “riformare integralmente la sentenza resa dal Giudice del lavoro di Firenze, Dott.ssa Carlotta Consani, n. 152/2023, pubblicata il
22.02.2023, nel giudizio recante n. Rg. 1839/2021, conseguentemente: - rigettare integralmente la domanda proposta dal ricorrente in primo grado;
- in subordine, nella denegata ipotesi di conferma della decisione di primo grado, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2948 c.c, l'intervenuta prescrizione estintiva quinquennale delle pretese economiche articolate in
8 giudizio, limitando dunque il calcolo delle eventuali spettanze a partire dal mese di ottobre 2016 - sempre in subordine, limitare il calcolo a quelle indennità intrinsecamente connesse alla mansione, escludendo in ogni caso l'indennità 18 metri, l'indennità di lavoro domenicale e l'indennità per attività di controlleria”.
20. Si è costituito l'appellato per resistere e chiedere il rigetto dell'impugnazione avversaria.
21. Così riassunta la presente vicenda processuale, nel merito la Corte ritiene l'appello infondato.
22. E' innanzi tutto infondato il primo motivo, con cui Parte_1 censura la sentenza appellata per non aver considerato che la materia delle ferie è sottratta alla competenza dell'Unione Europea e rimessa alla contrattazione collettiva nazionale - alla quale la società, pacificamente, si è attenuta - e per non avere rilevato l'assenza, nella specie, di qualsiasi effetto dissuasivo nella corresponsione della retribuzione feriale, come sarebbe dimostrato dal fatto che il lavoratore abbia in concreto sempre goduto delle ferie e comunque dalla minima incidenza delle voci variabili sulla retribuzione.
23. Si tratta di argomenti che non possono essere condivisi.
24. Il tema di causa riguarda invero le “prescrizioni minime di sicurezza
e di salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro” di cui alla
Direttiva 2003/88/CE (art.1), secondo la quale, per quanto interessa, “Gli
Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”
(art.7).
25. E' certo quindi che quella delle ferie – e delle ferie retribuite - sia materia di diritto derivato dell'Unione, con ogni conseguenza quanto al primato del diritto unionale su quello nazionale e all'obbligo del giudice nazionale di interpretazione conforme.
9 26. La disposizione dell'art. 7 della direttiva è stata poi più volte sottoposta all'esame della Corte di Giustizia, che è da ultimo intervenuta con la decisione CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. . In questa Per_1 pronuncia la Corte ha rilevato che, per quanto dal tenore dell'art. 7 emerga
“che spetta agli Stati membri definire le condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, essi devono, però, astenersi dal subordinare a qualsiasi condizione la costituzione stessa di tale diritto che scaturisce direttamente dalla suddetta direttiva (sentenza del 29 novembre
2017, , C-214/16, EU:C:2017:914, punto 34 e la giurisprudenza ivi Per_2 citata)”. Il diritto dei lavoratori alle ferie costituisce infatti “un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva
2003/88 (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, Per_3
EU:C:2018:872, punto 28 e la giurisprudenza ivi citata)”.
27. Secondo la Corte poi il diritto alle ferie annuali ha una duplice finalità, ossia “consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione
(sentenza del 25 giugno 2020, Controparte_4
e Iccrea Banca SpA, C-762/18 e C-37/19, EU:C:2020:504, punto
[...]
57 e la giurisprudenza ivi citata)”.
28. Ne deriva – si legge ancora nel citato precedente, che ne richiama diversi altri della Corte - che “gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo
o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione
o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente
10 dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite”.
29. In questo quadro quindi, secondo la CGUE, “l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva
2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione” (così ancora CGUE sentenza del 13 gennaio 2022 e giurisprudenza ivi riportata). Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo sia differito, cioè si realizzi nel corso del periodo successivo a quello di riposo.
30. In sintesi quindi, come affermato da un indirizzo di legittimità da ritenersi ormai consolidato (cfr. Cass. n. 20216/2022), deve ritenersi che l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, come interpretato dalla CGUE, individui una nozione di retribuzione per ferie europea, non "quantitativa", bensì "teleologica", nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore a optare per una rinuncia alle ferie, al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti e deve perciò consistere in “condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro” (così
CGUE, 15.9.2011, Williams).
31. Più esattamente, secondo la Corte, “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della
11 retribuzione complessiva del lavoratore, …, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali. All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali
o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro,
…, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali” (ancora CGUE, Williams, cit.).
32. Assunti questi dati, è poi indiscutibile che le decisioni della Corte di
Giustizia abbiano natura, non solo di precedenti giurisprudenziali (come sembra ritenere l'appellante in alcuni punti delle sue difese), ma di fonte del diritto eurounitario (in questo senso è la costante giurisprudenza della
Corte di Cassazione, secondo cui l'interpretazione del diritto comunitario da parte della CGUE ha efficacia "ultra partes", sicché alle sentenze dalla stessa rese va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, nel senso che esse non creano "ex novo" norme comunitarie, bensì ne indicano il significato e i limiti di applicazione, con efficacia "erga omnes" nell'ambito della Comunità, così Cass. n. 22577/2012, n. 13425/2019, n.
13932/2024).
33. Sono allora infondati gli argomenti, svolti nel primo motivo di appello, relativi all'attribuzione della materia retributiva alla contrattazione collettiva. Se è vero infatti che la retribuzione esula dalle competenze dell'Unione, nella specie si fa questione piuttosto della tutela della sicurezza e della salute nell'organizzazione dell'orario di lavoro e più specificamente della individuazione della retribuzione feriale utile a impedire che i lavoratori siano dissuasi dal fruire delle ferie, così che sotto tale profilo anche la determinazione della retribuzione feriale appartiene alla competenza dell'Unione e le norme interne (quelle legislative e, a maggior ragione, le fonti collettive) non possono discostarsi dalle disposizioni della direttiva, come interpretata dalla CGUE.
12 34. Sono infondati anche gli ulteriori argomenti del primo motivo d'appello.
35. Quanto al fatto che il lavoratore abbia sempre goduto delle ferie
(circostanza che dimostrerebbe l'assenza di ogni effetto dissuasivo), va replicato che – come chiarito da CGUE 13 gennaio 2022 in C-514/20, DS
C/ Koch, e da Cass. n. 20216/2022 - quanto alla valenza dissuasiva ciò che rileva è l'effetto (anche solo) potenzialmente disincentivante della fruizione delle ferie annuali. Quindi, è irrilevante che in concreto il ricorrente abbia fruito ogni anno delle ferie a cui aveva diritto.
36. Neppure appare decisivo il rilievo che il nostro ordinamento preveda già un principio di irrinunciabilità delle ferie e un divieto, sanzionato in via amministrativa. per i datori che non ne assicurano il godimento. Analogo divieto è infatti presente anche nel diritto dell'Unione (ancora l'art. 7 citato della Direttiva 2003/88/CE, primo e secondo comma), il quale, tuttavia, detta anche regole dirette a rendere non economicamente dannosa la fruizione delle ferie, così rafforzando, dal lato dei lavoratori, l'effettività del principio. Il primo motivo di appello è quindi infondato e va respinto ed è necessario accertare se, in concreto, la retribuzione corrisposta da
[...]
a durante le ferie, sia stata tale da potenzialmente Pt_1 CP_1 dissuaderlo dal richiedere o fruire del riposo previsto.
37. Tale questione è sviluppata nel secondo, nel terzo e nel quarto motivo di appello, sotto diversi profili.
38. In particolare, con il secondo motivo, come si è detto in narrativa, contesta la sentenza appellata nella parte in cui ha Parte_1 affermato la necessaria inclusione delle voci variabili sopra specificate nella retribuzione feriale spettante a secondo la prospettazione CP_1 della società, in mancanza di ogni prova che il mancato computo di tali indennità abbia inciso sull'effettivo esercizio del diritto alle ferie da parte del lavoratore e che le indennità richieste avessero le peculiari caratteristiche indicate dalla CGUE.
13 39. Ora, in proposito si è già detto di come, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia (che si impone in ragione del principio del primato del diritto dell'Unione), l'espressione «ferie annuali retribuite», contenuta nell'art. 7, n. 1 della direttiva n. 88 del 2003, debba essere interpretata nel senso che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (cfr. Cass. 13932 del 2024, Cass. n. 18160/2023, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C-
350/06 e C520/06, Schultz-Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022). Ciò in quanto, come pure si è detto sopra, una diminuzione della retribuzione rispetto a quella ordinaria può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, CGUE 13.12.2018, Per_4
C385/17, ). Persona_5
40. In applicazione di tali principi, è consolidata anche nella giurisprudenza nazionale l'affermazione secondo cui la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, a norma dell'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019, n.
37589/2021), così che la nozione europea di retribuzione feriale coincide con la normale retribuzione: è la retribuzione che il lavoratore riceve abitualmente in relazione alle caratteristiche del suo lavoro, connessa alla professionalità e alla gravosità delle sue mansioni, tanto che la Corte ne esclude solo i costi occasionali e contingenti e comprende anche lo straordinario, quando sia prevedibile e abituale. Sono quindi da includere in questa nozione le indennità accessorie normalmente riferibili alle mansioni. In questo senso, quel che rileva, più che la continuatività, è proprio la normale riferibilità alle mansioni, requisito del quale una certa
14 frequenza o regolarità del pagamento possono essere indici, senza che sia tuttavia necessario che una determinata voce sia pagata tutti i mesi, purché sia comunque inerente alle funzioni e quindi non contingente.
41. Di tali principi deve quindi farsi applicazione in relazione alle singole voci retributive rivendicate, questione che forma oggetto del terzo motivo di appello. In proposito, si è detto come, secondo il Tribunale, tutte le voci retributive oggetto di causa siano connesse in modo intrinseco alle mansioni svolte dall'odierno ricorrente, in quanto previste “o, per compensare una particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa (per es., indennità di turno ex art. 5, lettera a) dell' CP_2
21/5/1981; indennità lavoro domenicale ex art. 5, lettera b) dell'A.N.
21/5/1981; indennità turno 18 metri;
premio evitati sinistri;
indennità forfettaria ritardi), o, comunque, per remunerare prestazioni accessorie alla guida previste e disciplinate dalle disposizione pattizie collettive applicate al rapporto (per es., indennità vendita e informazioni;
indennità mansione controllo/conducente; compenso biglietti a bordo)”. Nessuna invece sarebbe stata diretta a coprire spese sostenute dal lavoratore in occasione dell'espletamento delle mansioni e tutte, tranne l'indennità per lavoro domenicale, sarebbero state corrisposte in modo continuativo.
42. L'appellante censura tale conclusione, assumendone il carattere sostanzialmente assertivo, e più specificamente, contesta l'inclusione, nella retribuzione feriale: a) della indennità di turno, che è corrisposta a tutti i dipendenti che lavorano in turni avvicendati e che, secondo
[...]
non sarebbe correlata al normale svolgimento delle mansioni dei Pt_1 lavoratori, trattandosi piuttosto del compenso di una particolare “modalità temporale estrinseca” della prestazione (così testualmente l'atto di appello), perciò non computabile ai fini della retribuzione feriale, come del resto avrebbe previsto espressamente la contrattazione aziendale;
b) dell'indennità di turno 18 metri, che pure non remunererebbe una modalità di esecuzione della prestazione, strettamente e intrinsecamente
15 connessa alla professionalità e all'inquadramento del lavoratore, dato che questi, come conducente, potrebbe guidare altri mezzi aziendali e non solo i 18 metri. La norma contrattuale, inoltre, prevede la corresponsione dell'indennità per ogni giorno di “effettivo” servizio di guida sui veicoli 18 metri, il che, secondo l'appellante, varrebbe a escludere ex se il computo dell'indennità nel calcolo della retribuzione feriale, dovuta per periodi non di servizio effettivo;
c) del premio evitati sinistri, che incentiverebbe la buona condotta di guida degli autisti e sarebbe, perciò, per sua stessa natura prestazione accessoria;
d) dell'indennità forfettaria ritardi, che compensa “Il prolungamento della prestazione lavorativa rispetto al turno assegnato, determinato da cause indipendenti dalla responsabilità del lavoratore” e che sarebbe quindi, secondo l'appellante, un'indennità necessariamente variabile e accessoria;
e) infine delle indennità mansione controllo/conducente, vendita e informazione, che, secondo l'appellante, non potrebbe essere considerata un compenso inerente alla professionalità del dipendente o legato al suo status personale e professionale né il corrispettivo di un disagio da lui patito, trattandosi piuttosto del compenso di un servizio accessorio “in quanto effettuabile esclusivamente su richiesta dei viaggiatori e nel rispetto delle condizioni di sicurezza e regolarità del servizio”.
43. Ciò detto, ritiene la Corte che gli argomenti dell'appellante siano infondati, alla luce, ancora, della direttiva comunitaria e della sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia. In primo luogo, infatti, facendo applicazione dei principi sopra esposti, deve escludersi che rilevi la circostanza che una indennità sia legata all'effettivo svolgimento della mansione perché, a ben guardare, tutta la retribuzione è destinata a compensare una prestazione lavorativa che, durante le ferie, non viene resa.
44. Inoltre, il fatto che un'indennità sia legata alle modalità temporali della prestazione (come per l'indennità di turno) non la rende per questo
16 non riferibile alle mansioni ovvero estranea rispetto alla professionalità ed alla gravosità delle mansioni stesse. Al contrario, la soggezione al turno rappresenta comunque una modalità con cui le mansioni sono rese, sulla base di programmi prestabiliti dal datore ed è idonea a costituire comunque un incomodo connesso allo svolgimento del ruolo professionale, come tale da includersi nella retribuzione feriale.
45. Neppure le censure relative all'indennità turno 18 metri sono fondate, poiché la voce in esame, da un lato è correlata allo status del lavoratore (munito di apposita patente di guida “E”, che lo abilita a condurre mezzi di particolari dimensioni, e quindi più impegnativi), e dall'altro lato compensa il conseguente maggiore impegno e responsabilità nella conduzione del mezzo aziendale. Essa costituisce quindi una voce intrinsecamente connessa alla professionalità dell'autista, mentre non rileva la circostanza che essa non sia corrisposta costantemente, essendo comunque certo che essa sia pagata sempre in caso di conduzione di mezzi idonei.
46. Quanto poi alla voce premio evitati sinistri, gli argomenti della società non sono conferenti. Infatti, dato che l'indennità viene riconosciuta per avere evitato incidenti, essa appare immediatamente connessa con lo status professionale del conducente di linea, di cui tende a incentivare una corretta condotta di guida, così che essa deve essere senz'altro inclusa nella base di calcolo della retribuzione feriale, secondo i principi sopra esposti.
47. Infine, quanto alle voci Indennità vendita informazioni e Indennità mansione controllo/conducente, deve rilevarsi come, già secondo la disciplina collettiva richiamata in appello, i compiti di vendita e di informazione nei confronti dei passeggeri siano altrettanti aspetti della professionalità dell'autista, espressi in veri e propri incarichi aggiuntivi, ai quali corrisponde un impegno ulteriore e diverso da quello di guida.
Analogamente a quanto avviene per la voce compenso biglietti a bordo -
17 in relazione alla quale non è stato formulato uno specifico motivo di appello - anche le due voci in esame si riferiscono a prestazioni accessorie a quelle della guida, pacificamente attribuite agli autisti e determinate in concreto dalle esigenze della clientela. Non si può quindi dubitare che si tratti di “incomodi” accessori, collegati alla vera e propria conduzione dei mezzi aziendali, a loro volta indici di professionalità aggiuntive dell'autista rispetto alla guida.
48. Deve quindi concludersi che tutte le voci riconosciute dal Tribunale come necessariamente incluse nella retribuzione feriale abbiano in effetti le caratteristiche prescritte dalle disposizioni dell'Unione per tale inclusione. Il motivo deve essere di conseguenza respinto.
49. Infondato è anche il quarto motivo, con cui contesta Parte_1 il metodo di calcolo utilizzato dal Tribunale per quantificare l'incidenza delle voci in questione sul trattamento spettante durante le ferie e torna ad argomentare che tale incidenza sia stata in effetti modestissima e priva quindi di qualsiasi effetto dissuasivo rispetto al godimento delle ferie.
50. Su questo aspetto, la Corte di Cassazione, nella citata sentenza n.
13932 del 2024, ha precisato che l'effetto dissuasivo non può essere apprezzato raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé e alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita.
51. Facendo applicazione di tali principi, ritiene quindi questa Corte territoriale che, per quanto attiene alla verifica dell'incidenza sul trattamento economico delle voci retributive accessorie, il calcolo debba effettuarsi su base mensile e non annuale e che debbano essere confrontati i valori della retribuzione del periodo di ferie con la media delle
18 ordinarie retribuzioni, intese come comprendenti le sole voci da riconoscersi nella nozione europea di retribuzione.
52. Ciò posto, risulta poi dalle difese dell'appellato, sul punto non oggetto di specifica contestazione (cfr. il prospetto a pag. 30 della memoria di costituzione in questo grado), come abbia percepito, nelle CP_1 diverse annualità qui controverse (2013-2020), per i compensi accessori di cui è causa, somme variabili (tra un minimo di €1.456,80 nell'anno
2014 e un massimo di oltre 2.000 in diverse altre annualità), per una media comunque di circa 2.000 euro l'anno.
Considerato che
la retribuzione mensile dell'appellato ammonta, come è pacifico, a circa
2.400 euro, è evidente come le indennità de quibus incidano su di essa in misura non modesta (in quanto comunque superiore ai 100 euro mensili), così che non può negarsi l'effetto potenzialmente dissuasivo della mancata inclusione delle voci di cui si discute nella retribuzione feriale.
53. E' poi del tutto infondato l'argomento, pure svolto nel quarto motivo, secondo cui l'appellato e il Tribunale - che ne ha condiviso la prospettazione anche sul punto - non avrebbero fatto riferimento, nel determinare le differenze retributive derivanti dall'inclusione delle voci accessorie di interesse nella retribuzione feriale, agli importi concretamente percepiti. In contrario risulta che il conteggio allegato al ricorso muova proprio dall'importo annuo concretamente percepito da per le sole voci rivendicate (ottenuto con la somma delle singole CP_1 voci presenti nelle buste paga dei periodi effettivamente lavorati, dati questi non specificamente contestati), proceda poi dividendo tale importo per il numero delle giornate di servizio dell'anno, in modo da ottenere il valore medio per ogni giornata lavorativa, che è stato poi moltiplicato per il numero dei giorni di ferie spettanti nell'anno.
54. Pare allora alla Corte che il lavoratore abbia rivendicato una differenza riferita in modo specifico alla retribuzione percepita nei giorni
19 di ferie, così che il criterio di calcolo, recepito in sentenza, appare adeguato a rappresentare le concrete ricadute della mancata inclusione delle voci rivendicate nel trattamento spettante al lavoratore nel periodo feriale. Anche il quarto motivo va quindi respinto.
55. E' infine infondato il quinto motivo, con cui la società lamenta che il Tribunale abbia escluso la decorrenza della prescrizione in corso di rapporto. In contrario ritiene la Corte che la scelta dell'interprete non possa prescindere dal dictum delle decisioni 63/1966, 143/1969 e
174/1972 della Corte Costituzionale, considerata, non solo l'autorevolezza della fonte, ma soprattutto il fatto che si tratti (almeno quanto alle sentenze 63/1966 e 174/1972) di sentenze di accoglimento, come tali idonee ad incidere, per quanto interessa, sul contenuto precettivo delle norme codicistiche in materia di prescrizione.
56. Merita allora ribadire come la Corte Costituzionale abbia posto espressamente a fondamento della sospensione della prescrizione nel corso del rapporto di lavoro, non un ostacolo giuridico, ma una condizione di fatto, propria dei lavoratori, la loro “debolezza di soggetti interessati alla conservazione del rapporto” di lavoro (così la sentenza 63/1966) e il loro timore di perderlo e abbia altrettanto chiaramente ancorato, per contro, la decorrenza del termine all'esistenza di un regime di stabilità del rapporto di lavoro “dotato di quella resistenza”, “che caratterizza … il rapporto d'impiego pubblico” (sentenza 174/1972), perciò di un sistema di garanzie che “assicuri normalmente la stabilità del rapporto e fornisca le garanzie di appositi rimedi giurisdizionali contro ogni illegittima risoluzione” e in specie la “completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente cessare” (ancora la sentenza
174/1972).
57. Questa ineliminabile relazione, assunta dal Giudice delle leggi, tra regime della prescrizione e condizione di fatto di metus del lavoratore e il riferimento della Corte al modello di stabilità del rapporto propria
20 dell'impiego pubblico, impongono allora di ritenere che la prescrizione possa decorrere solo quando la reintegrazione sia e appaia essere la sanzione “contro ogni illegittima risoluzione” nel rapporto che veda quel lavoratore come parte e al momento dello svolgimento in fatto del rapporto medesimo (come era ed è appunto per i lavoratori pubblici e come era, nell'ambito applicativo dell'art. 18 pre-Fornero, per i lavoratori regolarmente assunti da imprese cui l'art. 18 fosse applicabile).
58. Solo in tal caso infatti i lavoratori non avrebbero ragioni di temere per la sorte del loro rapporto di lavoro ove intendessero far valere, nel corso di quel rapporto, i loro crediti in confronto della controparte datoriale e solo in tal caso, del resto, potrebbe prospettarsi l'esistenza di un regime di stabilità “dotato di quella resistenza, “che caratterizza … il rapporto d'impiego pubblico”.
59. Non può allora condividersi la soluzione interpretativa che assume che sia invece sufficiente a consentire la decorrenza della prescrizione in corso di rapporto il fatto che la reintegrazione sia comunque una delle sanzioni previste dalla legge a fronte dell'illegittimità del licenziamento intimato.
60. Ciò, in primo luogo, in quanto si tratta di una lettura evidentemente in contrasto con l'indicazione, contenuta nelle decisioni costituzionali sopra richiamate, del lavoro pubblico come parametro del grado di
“resistenza”, di stabilità del rapporto, idoneo ad eliminare il metus del lavoratore. Ma anche perché è proprio l'esistenza di un'incertezza oggettiva, circa la protezione assicurata dalla legge in caso di recesso anche giudizialmente ritenuto illegittimo, a determinare nel lavoratore una situazione psicologica che può spingerlo a non esercitare il proprio diritto per timore di essere licenziato.
61. D'altra parte neppure può darsi rilievo, ai fini che interessano, alla circostanza che la legge preveda comunque tutele indennitarie anche forti a fronte della ritenuta illegittimità del licenziamento, giacché il Giudice
21 delle leggi ha affermato, con assoluta chiarezza nella sentenza 174/1972, che “una vera stabilità non si assicura se all'annullamento dell'avvenuto licenziamento non si faccia seguire la completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente cessare”. Mentre da ultimo con la sentenza 59/2021 la Corte ha sottolineato quanto reintegrazione e risarcimento del danno siano “due forme di tutela profondamente diverse”. E tali certamente sono anche, che è ciò che qui interessa, quanto all'idoneità a eliminare il timore, del lavoratore, per la conservazione del rapporto di lavoro.
62. A fortiori non pare condivisibile la tesi secondo cui il decorso della prescrizione dovrebbe darsi anche nel corso di qualunque rapporto di lavoro, in quanto la legge assicura comunque la reintegrazione in caso di licenziamento ritorsivo, cioè appunto il recesso che in ipotesi il lavoratore o la lavoratrice dovrebbero temere ove intenzionati a far valere i propri diritti in confronto del datore di lavoro.
63. Non è condivisibile questa tesi già in quanto, essendo prevista la reintegrazione in caso di licenziamento ritorsivo quale che sia il regime di stabilità altrimenti assicurato al rapporto, assumere una tale soluzione ermeneutica significherebbe privare del tutto di significato l'affermazione della Corte Costituzionale secondo cui, a impedire la sospensione della prescrizione, è solo l'esistenza in fatto di un rapporto di lavoro
“caratterizzato da una particolare forza di resistenza, quale deriva da una disciplina che assicuri normalmente la stabilità del rapporto e fornisca le garanzie di appositi rimedi giurisdizionali contro ogni illegittima risoluzione”, “equivalenti” a quelle disposte per i rapporti di impiego pubblico.
64. Infine pare alla Corte sia del tutto ininfluente ai fini che interessano il fatto che alcuni lavoratori agiscano comunque in confronto del datore di lavoro in costanza di rapporto, nonostante una tale soggettiva incertezza (come certamente accadeva prima dell'entrata in vigore della
22 L. 300/1970 nel suo testo originario), giacché il regime della prescrizione attiene alla generale disciplina del rapporto e il metus deve apprezzarsi in relazione all'ordinaria condizione dei lavoratori.
65. E la soluzione qui preferita ha trovato l'avallo della giurisprudenza di legittimità che, con le sentenze 26246/2022 e 30957/2022, ha ribadito che “la prescrizione decorre, in corso di rapporto, esclusivamente quando la reintegrazione, non soltanto sia, ma appaia la sanzione "contro ogni illegittima risoluzione" nel corso dello svolgimento in fatto del rapporto stesso: così come accade per i lavoratori pubblici e come era nel vigore del testo dell'art. 18, anteriore alla L. n. 92 del 2012, per quei lavoratori cui la norma si applicava. A questa oggettiva precognizione si collega l'assenza di metus del lavoratore per la sorte del rapporto di lavoro ove egli intenda far valere un proprio credito, nel corso di esso” (così testualmente Cass.
30957/2022, che ha trovato conferma in molte altre decisioni successive;
cfr. ex plurimis , Cass. n. 13932/2024, n. 2674/2024, n. 4321/2023, n.
4186/2023). Anche il quinto motivo deve dirsi perciò infondato e l'appello va integralmente respinto.
66. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014, sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento.
67. Deve infine darsi atto, a norma del comma 17 dell'art. 1 legge
29.12.2012, n.228, che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, respinge l'appello e condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, che liquida in € 1.923,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della 23 disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 26.9.2024
Il Presidente dott. Flavio Baraschi
La consigliera est. dott. Elisabetta Tarquini
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